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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 13/07/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI MESSINA SEZIONE I CIVILE
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in Camera di Consiglio, composta dai magistrati: Dott. Augusto SABATINI Presidente Dott. Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere Dott. Francesco TREPPICCIONE Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 160/2021R.G. tra nato il [...] a [...] c.f. , Parte_1 C.F._1 to a Messina Via dei Mille dell'Avv. Letterio D'Andrea che lo rappresenta e difende per procura alle liti rilasciata su foglio in calce all'atto d'appello ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
APPELLANTE con sede in Messina c.f. in persona del suo CP_1 P.IVA_1 te pro tempore, elettivam iata in Messina nella Via Maddalena 24 presso lo studio dell'Avv. Marilena Lo Scalzo, che la rappresenta e difende per procura alle liti rilasciata su foglio separato in calce alla comparsa di risposta in appello
APPELLATA
******************** Oggetto: Appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Giudice del Tribunale di Messina in data 8.02.2021 Rep. N. 344/2021 nel proc. n. 6515/2017 R.G. avente ad oggetto: altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 4 novembre 2024 tenuta in “trattazione cartolare” i procuratori delle parti, come da note di trattazione ritualmente depositate, hanno precisato le loro conclusioni e chiesto che la causa fosse decisa.
Il procuratore della parte appellante ha così concluso:
1
“ 1) Ritenere e dichiarare risolto il contratto preliminare del 06.03.2012 così come integrato e modificato dalla scrittura del 31.05.2013 sottoscritto dal sig. e da avente ad oggetto la futura compravendita di parte Parte_1 CP_1 dell'immobile sito in Villaggio Casi iduato al Catasto fg. 150, part. 301 sub. 1 (oggi 301 sub.3) per inadempimento del promissario acquirente;
2) In ogni caso ritenere e dichiarare che la detenzione dell'immobile sito in Messina Villaggio Larderia inf. C. da Casicelle individuato al Catasto fg. 150, part. 301 sub. 1 (oggi 301 sub3) da parte della in persona del legale rappresentante pro tempore è sine titulo ordinando a CP_1 Parte_ quest'ultima di consegnare immediatamente tale immobile libero e sgombro da cose e/o persone al proprietario sig.
3) Rigettare perché infondate in fatto ed in diritto tutte le domande formulate in via riconvenzion
[...] dichiarando che la caparra confirmatoria di € 50.000,00 non va restituita e che il presunto credito reclamato CP_1 Parte_
è estinto e, comunque, va ridotto per intervenuta compensazione col credito risarcitorio maturato da per mancato utilizzo e godimento del bene promesso in vendita;
4) In via istruttoria, solo qualora la
[...] ritenga necessario, disporre la consulenza tecnica per valutare il valore locativo dell'immobile necessario come parametro per calcolare l'indennizzo dovuto dalla per l'illegittima detenzione dell'immobile oggetto di causa. 5) Con vittoria di CP_1 spese e compensi del doppio grado d
Il procuratore della parte appellata ha così concluso:
“Con le presenti note si precisano le conclusioni riportandosi integralmente ai precedenti atti e verbali di causa e si insiste in tutte le domande eccezioni e conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta del 25.05.2021 e nel rigetto di quanto ex adverso chiesto dedotto ed eccepito nell'atto di appello del 17.02.2021, in quanto infondato in fatto ed inammissibile in diritto. Si chiede, quindi, che la causa venga posta in decisione, con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione in appello notificata l'1.03.2021 ha impugnato Parte_1 davanti a questa Corte nei confronti della soc l'ordinanza ex CP_1 art. 702 ter c.p.c. indicata in oggetto con la quale il Tribunale di Messina nella causa proposta dalla parte appellante con ordinanza dell'8.02.2021 (n. 6515/2017 R.G.) ha così disposto:
“1. Accoglie la domanda di di dichiarare “il diritto di recesso dal contratto preliminare di vendita del CP_1 02.03.2012 come integrato 31.05.2013, in qualità di parte non inadempiente, come riconosciuto dall'art. 1385 c.c. comma 2. “;
2. Accoglie la domanda di di “Condannare alla CP_1 Parte_1 restituzione di €. 100.000,00, pari al doppio della caparra 0.000,00.”;
3. a di di: “Condannare a restituire la somma di €. 160.000,00, oltre interessi legali, CP_1 Parte_1 cconto sul prezzo bile”;
4. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento sostenute dalla resistente, che liquida in euro 3972,00 per onorari, oltre spese generali (12,5% su competenze ed onorari), IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore della resistente dichiaratosi antistatario in note difensiva del 08.10.2020.”
La parte appellante ha contestato l'ordinanza per i motivi che s'illustreranno infra ed ha chiesto che, in riforma della stessa, fosse accolto il gravame e fosse dichiarato risolto per inadempimento del promissario acquirente il contratto preliminare del 06.03.2012 integrato dalla scrittura del 31.05.2013 e quindi fosse condannata la in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore, al rilascio oggetto della promessa vendita sito in Villaggio Larderia individuato al Catasto fg. 150, part. 301 sub. 1 (oggi 301 sub.3), dichiarando sine titulo la detenzione dell'immobile suddetto da parte della ordinandone la consegna libero e sgombero da cose e/o CP_1 pers nte con rigetto delle domande formulate in via riconvenzionale dalla dichiarando il diritto dell'appellante a CP_1
2 ritenere la caparra confirmatoria di € 50.000,00 e il presunto credito reclamato dalla società appellata estinto e, comunque, ridotto per la compensazione col credito risarcitorio maturato da per mancato utilizzo e Parte_1 godimento del bene promesso in ttoria ha chiesto disporsi CTU per accertare il valore locativo dell'immobile detenuto dalla società appellata e determinare il danno subito dal suo mancato godimento.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 27.05.2021 si è costituita la società appellata per resistere al gravame chiedendone dichiararsi la inammissibilità e l'infondatezza nel merito con rigetto della istanza inibitoria e condanna al pagamento delle spese processuali da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La Corte con ordinanza del 15.10.2021 rigettava l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e accoglieva l'inibitoria limitatamente alla somma di € 100.000,00.
All'udienza del 4.11.2024 tenuta in trattazione cartolare, precisate le conclusioni con le note di trattazione di cui infra, la causa è stata assunta in decisione con i termini a sensi dell'art. 190 c.p.c..
Le parti hanno depositato scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che con ricorso al Tribunale di Messina ex art. 702 bis c.p.c. l'appellante ha chiesto la risoluzione del preliminare di Parte_1 vendita del 6.03.2012 integrato dalla scrittura privata del 31.05.2013 intercorso tra lo stesso e la in quanto assumeva che quest'ultima era CP_1 inadempiente alle o rattuali per l'acquisto di un immobile sito in Messina Vill. in catasto al foglio 150 p.lla 301 sub. 1 Parte_2 per il prezzo di vendita d € 525.000,00. Assumeva il ricorrente che l'acquirente aveva versato l'importo di € 50.000,00 a titolo di caparra confirmatoria e dopo aver ricevuto altri versamenti per € 120.000,00 si concordava consensualmente di integrare il preliminare trasferendo anche la detenzione dell'immobile promesso in vendita con la consegna di 4 titoli di € 10.000,00 e 1 titolo di € 50.000,00 indicando specificatamente le parti che l'atto pubblico di vendita doveva avvenire entro il termine (essenziale) dell'anno 2013. Dopo tale accordo, tuttavia, la società promissaria acquirente si era resa inadempiente in quanto posto all'incasso il titolo rilasciato con la scrittura integrativa di € 50.000,00 esso rimaneva insoluto e l'atto pubblico di trasferimento che doveva avvenire entro l'anno 2013 non veniva stipulato pur dopo le diffide inviate dal ricorrente, assumendo così che per l'effetto il contratto preliminare del 6.03.2012 si era definitivamente risolto di diritto in quanto era decorso il termine essenziale al quale le parti consensualmente
3 avevano concordato la vendita e la promittente acquirente non aveva versato il saldo del prezzo concordato. In ogni caso, il mancato pagamento del titolo di € 50.000,00 a prescindere dalla natura essenziale del termine costituiva già da sé un grave inadempimento così da derivarne la sua risoluzione per colpa della parte promissaria acquirente. Per l'effetto la detenzione di cui godeva la promissaria acquirente era sine titulo e l'immobile doveva essergli riconsegnato.
La società resistente nel costituirsi in giudizio contestava l'inadempimento eccependo che all'epoca del preliminare l'immobile promesso in vendita era in corso di frazionamento per distaccarlo da altra porzione di immobile del promittente acquirente catastato nella stessa particella n.301 sub.
1. Con il preliminare il promissario acquirente si era impegnato a frazionarlo e ad ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per procedere al trasferimento del bene per atto pubblico e che esso doveva intervenire entro e non oltre sette mesi a decorrere dalla data in cui il Comune di Messina avrebbe rilasciato l'autorizzazione al frazionamento dell'immobile. La parte promissaria venditrice, invece, assumeva la si era resa CP_1 inadempiente a tale obbligo poiché dalla documentazione da Comune di Messina nessun progetto di frazionamento risultava presentato e nome di con riferimento catastale al foglio 150 p.lla 301. Parte_1 e di tale autorizzazione al frazionamento, che era pregiudiziale alla stipula dell'atto pubblico, aveva reso lo inadempiente Parte_1 e non la promissaria acquirente, la quale resasi conto stanza aveva omesso di pagare il titolo di € 50.000,00 rilasciato con la scrittura privata integrativa. In conseguenza la era adempiente alle obbligazioni assunte ed aveva CP_1 versato la somma .000,00 per l'acquisto dell'immobile promesso in vendita. Pertanto, quale parte non inadempiente la resistente dichiarava di recedere dal preliminare di vendita ai sensi dell'art. 1385 comma 2 c.p.c. e chiedeva la restituzione delle somme pagate pari ad € 160.000,00 oltre il doppio della caparra confirmatoria pari ad € 100.000,00.
Il Giudice di prime cure rigettava la domanda di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento della società promissaria acquirente e in accoglimento della domanda riconvenzionale dichiarava legittimo il recesso della stessa dal contratto (come integrato dalla scrittura del 31.05.2013) e, per l'effetto, condannava il ricorrente al pagamento di € 100.00,00 pari al doppio della caparra confirmatoria versata e la restituzione di € 160.000,00 pari alle somme ricevute per l'acquisto dell'immobile.
§§
4 PRELIMINARMENTE: SULL'INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO AI SENSI DELL'ART. 342 E 348 BIS C.P.C.
Prima di procedere con l'esame nel merito dell'appello appare opportuno verificare l'eccezione proposta dalla parte appellata in relazione alla inammissibilità dello stesso per violazione agli artt. 342 c.p.c.
Secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità l'art. 342 comma I c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. dalla l.n. 134 del 2012) non esige lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum” formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o della interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere”. (Cass. Civ. Sezione Terza Ord. N.10916 del 05/05/2017).
Al riguardo, è sufficiente, osservare che l'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito nella l. n. 134 del 2012, ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame, non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata. (Cass. Civ., sez. lav., 05/02/2015, n. 2143). Nella specie, risultano sufficientemente indicate tanto le parti della motivazione ritenute erronee quanto le ragioni poste a fondamento delle critiche e la loro rilevanza al fine di confutare la decisione impugnata, come, peraltro, dimostra la circostanza che la stessa appellata è stata in grado di predisporre una congrua difesa. 1
5 1. SULLA ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ART. 1453 E SEGG. C.C. IN RELAZIONE ALLA DOMANDA DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO ED OMESSA VALUTAZIONE DELL'ESISTENZA DEL FRAZIONAMENTO CATASTALE DELL'IMMOBILE.
Con il primo motivo di gravame si duole la parte appellante che il Giudice di prime cure ha errato nel ritenere la parte promittente venditrice inadempiente al preliminare di vendita in quanto la stessa aveva prodotto in atti l'avvenuto frazionamento catastale dell'immobile promesso in vendita come attestato dalla certificazione del 10.10.2013 proveniente dall'Agenzia del Territorio, Catasto fabbricati, ove è indicato che “con lavori ultimati il 9.10.2013 si è proceduto alla divisione dei soli spazi interni” e il Sig. ha provveduto al frazionamento Parte_1 dell'originaria particella 301 sub. 1 del 0 del Catasto edilizio urbano in quanto soppressa e dalla stessa erano state realizzate due nuove particelle identificate con la p.lla 301 sub.3 (oggetto dell'immobile promesso in vendita) e 301 sub.
4. Quindi, assume l'appellante che il Giudice avrebbe errato nel rigettare la domanda pur avendo agli atti il superiore frazionamento senza al riguardo indicare le ragioni per le quali non ne aveva tenuto conto nell'ordinanza impugnata. La società invero, sin dal mese di ottobre 2013 era a conoscenza CP_1 dell'interv mento e tuttavia le diffide inviate alla stessa e regolarmente recapitate per la stipula dell'atto non avevano avuto alcun riscontro. Peraltro, il documento prodotto dalla parte resistente sarebbe -in tesi- ininfluente ai fini del presente giudizio poiché esso ha ad oggetto la p.lla 301 foglio 150 del catasto, particella estranea al contratto preliminare e non invece la p.lla 301 sub. 1 poi frazionata catastalmente nelle p.lle 301 sub. 3 e nella p.lla 301 sub.4 rimasta nella disponibilità del promittente venditore. La p.lla 301 indicata nel suddetto documento rilasciato dal Comune di Messina non riguardava il capannone promesso in vendita ma la fascia di rispetto stradale come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica allegato all'atto di provenienza del 15.05.2003, in atti. Deduceva, infatti, che ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 380/2001 sono soggetti al permesso di costruire rilasciato dal Comune solo gli interventi di
contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (Nella specie, la S.C., estendendo la portata applicativa di tale principio anche all'impugnazione avverso le pronunce del TRAP dinanzi al TSAP, ha cassato la sentenza di merito, ritenendo adeguatamente specificati i motivi proposti dall'appellante sia in ordine alla decorrenza del termine di prescrizione - anche sul piano della conoscibilità dell'evento da considerare
- del diritto al risarcimento del danno ad essa occorso in seguito all'esondazione di un fiume, sia in ordine all'onere probatorio)» (Cass. Civ. SS.UU., Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022).
6 ristrutturazione edilizia che determinano un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportano variazioni di volumetria degli edifici e dei prospetti. Per il frazionamento del capannone invece è sufficiente la comunicazione di inizio lavori asseverata - così come l'appellante assume di aver fatto - comunicando anche la loro ultimazione il 9.10.2013.
Il motivo d'appello è infondato.
Come correttamente indicato dall'appellante, in relazione al frazionamento di un immobile in più particelle separate ove non vi sono interventi importanti che ne modificano l'aspetto e la volumetria non occorre il permesso di costruire rilasciato dal Comune ai fini della regolarità urbanistica essendo sufficiente la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) oppure - per i lavori meno invasivi - la presentazione di una Comunicazione di inizio Lavori asseverata (CILA) che non comporta il pagamento di oneri concessori.
Le parti avevano concordato che l'atto pubblico doveva essere stipulato entro sette mesi dal rilascio delle relative autorizzazioni da parte del Comune di Messina.
A prescindere da quale tipo di autorizzazione fosse necessaria ai lavori eseguiti nell'immobile frazionato – tenuto conto che per quei lavori nei quali è sufficiente la comunicazione di inizio degli stessi (CILA) l'autorizzazione non è necessaria poiché è sufficiente una relazione tecnica asseverata dal tecnico abilitato che assume professionalmente la responsabilità che tali lavori rispettano i piani urbanistici e i regolamenti edilizi, sono conformi alle normative sismiche ed energetiche, e non riguardano parti strutturali dell'edificio - tuttavia dell'intervento edilizio al fabbricato deve comunque essere informato il Comune ove esso ricade per il controllo della diversa distribuzione degli spazi e della conformità urbanistica.
L' , alla quale perviene il frazionamento redatto dal Controparte_2 p i limita a recepire le modifiche e a riportarle nel frazionamento senza tuttavia avere il potere di verifica e controllo sull'osservanza delle prescrizioni urbanistiche pur se asseverate dal professionista che ha redatto il tipo di frazionamento in quanto solo l'Ente comunale, ove l'intervento è in contrasto con le normative urbanistiche, è deputato e può esercitare un potere sanzionatorio. In sostanza, il frazionamento catastale consiste nella mera presa d'atto presso il Catasto della suddivisione di una unità immobiliare in due parti indipendenti e nell'assegnazione di una nuova particella catastale, o di un nuovo subalterno, a ciascuna unità generata dal frazionamento.
7 La conformità del frazionamento sotto il profilo urbanistico è di competenza del Comune anche per gli aspetti igienico sanitari degli impianti (ove modificati) . Nel contratto preliminare di vendita del 6 marzo 2012 la parte venditrice si era espressamente obbligata con la clausola n. 3 a:
“... frazionare catastalmente l'immobile e a ottenere tutte le autorizzazioni necessarie, affinché si possa procedere al frazionamento per atto pubblico dello stesso” e con la clausola n. 6 le parti convenivano che:
“ … l'atto pubblico di trasferimento dell'immobile dovrà avvenire entro e non oltre sette mesi dalla data in cui il Comune di Messina rilascerà l'autorizzazione al frazionamento dell'immobile”.
Ora tenuto conto della pattuizione delle parti e a prescindere dalla necessità o meno, come infra già rilevato, del rilascio di un titolo autorizzativo (permesso di costruire, segnalazione certificata di inizi attività SCIA o certificazioni di inizio lavori CILA) appare evidente che nella produzione offerta dalla parte appellante manca la prova della regolarizzazione urbanistica del fabbricato promesso in vendita in quanto manca agli atti la comunicazione presso il Comune di Messina del frazionamento affinché l'Ente fosse stato posto in grado di verificare la conformità urbanistica dell'immobile frazionato e/o la necessità della relativa autorizzazione e quindi la sua conformità urbanistica comprovata dal mero rilascio del relativo certificato.
In sostanza il frazionamento catastale (del quale v'è prova in atti) consiste nella registrazione presso gli uffici del Catasto della suddivisione dell'unità immobiliare in due o più parti indipendenti solo dal punto di vista catastale e non urbanistico.
Pur osservando che l'attestazione prodotta dalla società appellata del Comune di Messina è irrilevante ai fini di causa poiché ha ad oggetto un immobile estraneo al preliminare di vendita tuttavia, allo stesso modo, la comunicazione riportata nel frazionamento catastale di “divisione, diversa distribuzione degli spazi interni” e ancora “data in cui la variazione si è verificata (ultimazione dei lavori: 9/10/2023)” non è idonea ad attestarne la loro regolarità urbanistica invece indispensabile per la stipula dell'atto pubblico.
Quanto contenuto nel frazionamento del Catasto non ha alcun potere certificativo e non è sufficiente a dimostrare né la tipologia dei lavori eseguiti all'immobile frazionato né il rispetto dello stesso sotto il profilo urbanistico.
L'Ufficio del Catasto recepisce e prende atto di quanto indicato nella dichiarazione effettuata dal tecnico abilitato al frazionamento senza alcuna efficacia certificativa e se tale dichiarazione (non prodotta in atti) ha valenza probatoria da un punto di vista meramente amministrativo non assume la stessa valenza di prova in sede civilistica nella quale in caso di contestazione la
8 parte che vuol far valere un su diritto deve darne compiutamente prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. Ne consegue che il motivo d'appello non può trovare accoglimento e il preliminare di vendita, come correttamente rilevato al Giudice di prime cure deve considerarsi risolto per l'intervenuto legittimo recesso della società appellata.
2) SULL'ERRATA E OMESSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1458, 2033 E 1148 C.C. IN RELAZIONE AL MANCATO ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI RESTITUZIONE
DELL'IMMOBILE PROMESSO IN VENDITA.
Con il secondo motivo d'appello si duole la parte appellante che erroneamente il Giudice di prime cure nonostante avesse accolto la domanda di recesso dal preliminare di vendita proposta dalla parte promissaria acquirente, pur accogliendola non ha disposto in relazione alla restituzione della detenzione dell'immobile alla parte promittente venditrice. Assume che il promissario acquirente che ha ricevuto la consegna o la detenzione del bene promesso in vendita debba restituirlo in quanto la società promissaria acquirente, per effetto della risoluzione del contratto preliminare di vendita (avverso il quale non è stata proposta alcuna impugnazione) ne ha l'obbligo.
Il motivo è fondato.
Con il recesso della parte promissaria acquirente dal preliminare di vendita il giudice avrebbe dovuto disporre il rilascio della bene promesso in vendita la cui detenzione era stata anticipatamente trasferita dal promittente venditore poiché per effetto dell'intervenuto recesso il contratto preliminare di vendita si è definitivamente risolto e le relative obbligazioni assunte cessano ad avere la loro funzione, ad esclusione degli effetti relativi al trattenimento e/o al pagamento del doppio della caparra. Con la comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado è la stessa la parte promissaria acquirente ad aver esercitato il suo diritto di recesso dal contratto di compravendita ai sensi dell'art. 1385 c.c. e per l'effetto con l'accoglimento della domanda il Giudice avrebbe dovuto disporre la riconsegna dell'immobile oggetto del preliminare alla parte promittente venditrice che ne aveva trasferito la detenzione.
Nel caso in esame il contratto preliminare di compravendita immobiliare non ha avuto esecuzione come infra rilevato per inadempimento della parte promittente venditrice e per l'effetto con l'accoglimento della domanda riconvenzionale di recesso è venuto meno alcun titolo valido per giustificare la detenzione dello stesso da parte della società appellata che, conseguentemente deve essere restituito.
9 Deve pertanto, in accoglimento del motivo d'appello, essere disposto il rilascio dell'immobile oggetto del preliminare nello stato e nelle condizioni in cui la parte promissaria acquirente l'aveva ricevuta.
3. ERRATA E OMESSA APPLICAZIONE DEGLI ART 1358, 2033 E 1148 C.C. IN RELAZIONE ALLA DELLE DOMANDE FORMULATE QUALE PARTE NON Controparte_3 INADEMPIENTE PER VIOLAZIONE AGLI ARTT E C P C E O OMESSA ED ERRATA VALUTAZIONE DELLE PROVE OFFERTE IN GIUDIZIO.
Con il terzo motivo di gravame si duole la parte appellante che, contrariamente a quanto disposto nella sentenza di primo grado, la stessa aveva fornito esaustiva prova del suo adempimento con il frazionamento rilasciato dal Catasto, mentre al contrario dalla certificazione invece del Comune di Messina prodotta dalla resistente non v'era alcuna riferibilità all'immobile promesso in vendita trattandosi di una parte dello stesso da staccarsi dalla p.lla catastale iscritta al foglio 150 p.lla 301 sub. 1 e dalla quale in effetti sarebbero state generate le p.lle 301 sub. 3 (oggetto del preliminare) e 301 sub. 4.
La doglianza è infondata e in sostanza assorbita dal primo motivo d'appello così come le domande di mancata restituzione della caparra confirmatoria e/o di parziale compensazione del credito risarcitorio maturato dall'appellante per il mancato utilizzo del bene promesso in vendita.
L'appello deve pertanto essere accolto limitatamente al secondo motivo di gravame e rigettato per il resto. Le spese processuali del presente grado di giudizio, parzialmente compensate per 1/3 sono poste per i restanti 2/3 ai sensi dell'art. 91 c.p.c. a carico della parte appellante risultata soccombente e quindi liquidate secondo lo scaglione di valore della causa (indeterminabile) nella misura minima data la non complessità della vicenda, di cui al D.M. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 in € 3.420,00 oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. (€ 690,00 per studio, € 480,00 per introduttiva, € 1.050,00 per trattazione ed € 1.200,00 per la fase decisionale), con distrazione delle stesse in favore del procuratore della parte appellata dichiaratosi distrattario. Non ricorrono le condizioni per la condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. a carico di parte appellante.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione sull'appello proposto da con atto di citazione Parte_1 notificato il 01.03.2021, nei confront persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, avverso l'ordinanza emessa in data 8.02.2021 ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. Rep. N. 344/2021 nel proc. n. 6515/2017 R.G. del Tribunale Civile di Messina così statuisce:
10 1. accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto condanna in CP_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore al rila di dell'immobile sito in Messina Villaggio Larderia inf. C. da Parte_1
Casicelle oggi individuato al Catasto fg. 150, part. 301 sub. 3 libero e sgombero da cose e/o persone perché detenuto sine titulo;
2. conferma per il resto l'impugnata sentenza;
3. condanna al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1 di in persona del legale rappresentante pro tempore, già CP_1 pa pensate e liquidate (per la restante parte) in € 3.420,00 oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendo la distrazione delle spese processuali in favore del procuratore della parte appellata. Manda alla cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto) il 9.07.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Francesco TREPPICCIONE) (dr. Augusto SABATINI)
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 «Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da