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Sentenza 10 novembre 2024
Sentenza 10 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/11/2024, n. 2887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2887 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2024 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 4929/2022
Tribunale di Torre Annunziata Sezione II Civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, nella persona del Giudice dott.
Vincenzo Del Sorbo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello, iscritta al n.4929 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, ritenuta in decisione su conclusioni precisate dalla parte all'udienza cartolare del 04.06.2024 con la fissazione del termine ordinario previsto dagli artt.190 e 352
c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale come da ordinanza resa in data
01.07.2024 all'esito della trattazione cartolare della predetta udienza e vertente
TRA
- già in persona del Responsabile Direzione Parte_1 Controparte_1
Sinistri elettivamente domiciliata in Caserta al C.so Trieste n.55, presso Parte_2
l'avv. Francesco Malatesta dal quale è rappresentata e difesa, come da mandato posto in calce alla comparsa di costituzione e risposta del primo grado di giudizio;
APPELLANTE
E rapp.to e difeso in primo grado dall' avv. Giovanni Russo;
Controparte_2
APPELLATO- CONTUMACE II° GRADO
(attore proc. nRG 13617/2018)
, rapp.to e difeso in primo grado dall'avv. Michela Carillo subentrata nel CP_3
corso del giudizio al precedente difensore;
APPELLATO- CONTUMACE II°GRADO
(attore proc. nRG.5815/2019)
NONCHE'
1 R.G.A.C. n. 4929/2022
, residente in San Giuseppe Vesuviano alla via Traversa dell'Aquilone Controparte_4
n.12/4 (c.f. ) ); C.F._1
APPELLATO- CONTUMACE I° e II°GRADO
Oggetto: appello avverso l'ordinanza di estinzione del giudizio per rinuncia all'azione e alla domanda resa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata in data 22.02.2022 nell'ambito del giudizio riunito recante n. RG. 13617/2018.
Conclusioni: all'udienza indicata in epigrafe la società appellante ha concluso come da verbale con assegnazione del termine ex artt.190 e 352 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con due distinti atti di citazione i sigg. e (attori in Controparte_2 CP_3
primo grado) rispettivamente proprietari dei veicoli Lancia Ypsilon tg. CM738SS e CP_5
tg. DA751KC convenivano in giudizio dinanzi al giudice di pace di Torre
[...]
Annunziata, , quale proprietario dell'autocarro Fiat Doblò tg. BY862LF e Controparte_4
la relativa compagnia assicurativa (l'odierna società appellante in persona del leg. rapp.te p.t) per ivi sentirli condannare, in solido tra loro (e previa declaratoria di esclusiva responsabilità del conducente del predetto autocarro Doblò nella causazione dell'evento) al risarcimento dei danni materiali riportati dalle autovetture di rispettiva proprietà quantificati in euro 1.531,01 e euro 2.452,20.
Tanto in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 05.08.2017 alle ore 18.30 circa, nel Comune di Poggiomarino, alla via Provinciale Striano.
A sostegno delle spiegate domande risarcitorie, gli attori in primo grado assumevano che nelle circostanze di tempo e di luogo suindicate il conducente del veicolo Fiat Doblò tg.
BY862LF “nell'uscire a forte velocità e senza la dovuta cautela da una strada privata posta su via Provinciale Striano e senza rispettare il segnale di stop ivi presente, urtava con la propria parte anteriore contro la fiancata destra dell'autocarro Renault Master tg. DS751 che percorreva la predetta strada con direzione Striano” e che, per effetto dell'urto ricevuto, “il conducente del Renault Master tg. DS751KC sbandava e perdeva il controllo dello stesso finendo nella corsia di marcia opposta urtando con la propria parte anteriore/spigolo sinistro contro la parte anteriore/spigolo sinistro dell'autovettura Lancia
Ypsilon tg. CM738SS (…) la quale, in quel momento, sopraggiungeva nella corsia di marcia opposta con direzione San Giuseppe Vesuviano centro” (cfr. atto di appello).
2 R.G.A.C. n. 4929/2022
Gli attori deducevano poi che in conseguenza dell'urto diretto ed indiretto i veicoli di loro proprietà riportavano danni quantificati negli importi pari ad euro 1.531,01 ed euro 2.452,20.
Il procedimento azionato da veniva iscritto a ruolo con il n. RG Controparte_2
1317/2018 ed assegnato alla cognizione del giudice di pace in persona del dott. Romano;
del pari anche quello promosso da e contraddistinto dal n.RG 5815/2019, veniva CP_3
assegnato al medesimo giudicante.
Radicatasi la lite, si costituiva in entrambi i giudizi l'odierna società appellante, la quale preliminarmente chiedeva la riunione dei giudizi;
nel merito, contestando sia l'an che il quantum, concludeva per il rigetto di entrambe le domande evidenziando il coinvolgimento degli attori e dei veicoli in numerosi altri sinistri.
Indi, disposta la riunione dei giudizi per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, istruita la causa mediante l'escussione di un unico teste di parte attrice sig.
quale passeggero dell'autovettura Renault Master tg. DS751KC (di Testimone_1
proprietà , espletata CTU tecnico modale, il giudice di pace disponeva rinvio della CP_3
causa per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza resa all'udienza del 22.02.2022 il giudice di pace di Torre Annunziata in persona del dott. Romano, nell'ambito del procedimento civile riunito recante
RG.n.13617/2018, attesa la espressa volontà di rinuncia all'azione risarcitoria come formulata da entrambi gli attori per il tramite del difensore munito di procura speciale alla rinuncia, visto l'art.306 c.p.c., dichiarava l'estinzione del processo per rinuncia all'azione e al diritto.
Avverso la suddetta ordinanza con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello l'odierna società assicurativa come in epigrafe indicata censurandone con un primo motivo di gravame l'erroneità laddove il giudicante aveva provveduto a dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art.306 c.p.c.
Con un secondo motivo di gravame censurava poi l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie come operata dal giudice di prime cure.
Chiedeva pertanto, in accoglimento dell'appello ed in riforma integrale della impugnata ordinanza, accertarsi e dichiararsi l'infondatezza delle spiegate domande risarcitorie come formulate in primo grado con conseguente loro rigetto nel merito con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio nonché con condanna degli attori in primo grado alla restituzione delle spese di ctu come dalla stessa anticipate e pari ad euro 576,45.
3 R.G.A.C. n. 4929/2022
Radicatasi la lite, all'udienza di prima comparizione del 17.01.2023 il giudicante, nella costituzione della sola parte appellante che rappresentava che la notifica dell'atto di appello al convenuto non era andata a buon fine per irreperibilità del destinatario, Controparte_4
con ordinanza resa in data 19.01.2023 autorizzava il richiedente alla rinnovazione della notifica dell'atto di citazione di appello rinviandola all'uopo all'udienza del 03.10.2023 onerando altresì la cancelleria di acquisire il fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio.
Nonostante la regolarità delle notifiche dell'atto di citazione in appello alle parti appellate e della rinnovazione della stessa al responsabile civile, le stesse non si costituivano, per cui se ne dichiara la contumacia nel presente grado di giudizio.
Indi, acquisito il fascicolo di primo grado, sulle conclusioni precisate dalla società appellante all'udienza cartolare del 04.06.2024 la causa veniva riservata in decisione previa concessione alla stessa del termine ordinario per il deposito della comparsa conclusionale ai sensi degli artt.190 e 354 c.p.c. come da ordinanza resa in data 01.07.2024.
2. Sull'erronea applicazione dell'art.306 c.p.c.
L'odierna società appellante lamenta l'erronea applicazione nel caso in esame dell'art.306
c.p.c.
Dalla disamina dell'impugnata ordinanza appare evidente come il giudicante dichiarando l'estinzione del processo per rinuncia all'azione e alla domanda effettivamente utilizzi nel corpo dell'impugnata ordinanza l'inciso “visto l'art.306 c.p.c.”.
Sul punto, la società appellante lamenta l'erronea applicazione da parte del giudice di prime cure nel caso in esame della predetta norma che disciplina il diverso istituto della rinuncia agli atti che, per avere efficacia, dev'essere accettata nei modi prescritti dal codice di rito
(art.306 c.p.c.) prevedendo altresì che il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo tra loro.
Orbene, il motivo di appello è parzialmente fondato e come tale meritevole di accoglimento sebbene nei termini che seguono.
Dal tenore dell'ordinanza impugnata si evince come il giudice di prime cure abbia dichiarato l'estinzione del giudizio applicando il corretto istituto della rinuncia all'azione pur richiamando impropriamente l'art.306 c.p.c. disciplinante il diverso istituto della rinuncia agli atti del giudizio.
Pertanto l'adito tribunale ritiene che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante,
l'ordinanza non appare censurabile considerato il chiaro tenore della stessa emessa dal
4 R.G.A.C. n. 4929/2022
giudice di pace in conformità alla richieste attoree di rinuncia all'azione e alla domanda ( cfr. verbale di udienza del fascicolo d'ufficio di primo grado) .
In altri termini, a parere dello scrivente, si è trattato di un semplice errore formale in cui è incorso il giudicante nel richiamare l'art.306 cpc che però non ha intaccato la sostanza del provvedimento impugnato.
Ed invero correttamente il giudice di pace ha dichiarato l'estinzione del processo per rinuncia all'azione e alla domanda e conseguentemente non ha concesso termine per l'accettazione della controparte, necessario solo per la rinuncia agli atti del giudizio.
Com'è noto, la rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione e determina la cessazione della materia del contendere (Cass. Civ. sez. I n.18255 del 10.09.2004).
Inoltre, la rinuncia all'azione, è rinuncia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione di controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare (Cass. civ. sez. II n. 8387 del 03.08.1999).
Dunque, mentre per l'operatività della rinuncia agli atti (non ricorrente nel caso di specie) è necessaria l'accettazione della controparte poiché comporta una definizione in rito del processo, invece per l'operatività della rinuncia all'azione non è necessaria l'accettazione del convenuto che non ha alcun interesse giuridicamente apprezzabile per opporvisi (Cass. civ. sez. lav. 13.03.1999 n.2268).
La rinuncia all'azione preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione della controparte perché, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e quindi fa venir meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore (Cass. civ. sez. lav. 2268 cit. -- App. Roma sez. I sent. 04.11.2008 secondo cui la rinuncia all'azione determina l'estinzione dell'azione stessa e produce gli stessi effetti di una pronuncia di rigetto).
Da quanto detto ne consegue che trattandosi di rinuncia all'azione, alla stessa si applica l'art.306 co.4 cpc per cui il rinunciante deve rimborsare le spese in quanto parte
“soccombente” ( ex multis Trib. Larino n.99/2018).
Sicché, si impone la riforma dell'impugnata ordinanza limitatamente al riconoscimento delle spese di lite del primo grado da porsi a carico degli appellati in solido tra loro e che si liquidano come da dispositivo, sulla base del criterio del disputandum in favore dell'odierna
5 R.G.A.C. n. 4929/2022
compagnia (tenuto conto dell'assenza di una fase decisoria e della semplicità del contendere), nonché di quelle della espletata CTU come dalla stessa appellante anticipate.
Assorbita ogni altra questione.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite del presente grado di giudizio vanno compensate avuto riguardo all'infondatezza nel merito dei motivi di gravame proposti, all'assenza di attività istruttoria e alla contumacia di tutte le parti avverse.
P.Q.M.
il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, nella qualità di giudice dell'appello, definitivamente pronunziando, ogni contraria altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara la contumacia di , e;
Controparte_2 CP_3 Controparte_4
-accoglie parzialmente l'appello ed in riforma dell'impugnata ordinanza condanna
e al pagamento in solido delle spese di lite del primo Controparte_2 CP_3 grado in favore dell'appellante società che liquida in euro 950,00 oltre accessori di legge ed oltre al pagamento delle spese di CTU corrisposte dall'appellante per € 576,45.
- compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata, il 20.10.2024.
Il giudice
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Tribunale di Torre Annunziata Sezione II Civile
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, nella persona del Giudice dott.
Vincenzo Del Sorbo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello, iscritta al n.4929 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, ritenuta in decisione su conclusioni precisate dalla parte all'udienza cartolare del 04.06.2024 con la fissazione del termine ordinario previsto dagli artt.190 e 352
c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale come da ordinanza resa in data
01.07.2024 all'esito della trattazione cartolare della predetta udienza e vertente
TRA
- già in persona del Responsabile Direzione Parte_1 Controparte_1
Sinistri elettivamente domiciliata in Caserta al C.so Trieste n.55, presso Parte_2
l'avv. Francesco Malatesta dal quale è rappresentata e difesa, come da mandato posto in calce alla comparsa di costituzione e risposta del primo grado di giudizio;
APPELLANTE
E rapp.to e difeso in primo grado dall' avv. Giovanni Russo;
Controparte_2
APPELLATO- CONTUMACE II° GRADO
(attore proc. nRG 13617/2018)
, rapp.to e difeso in primo grado dall'avv. Michela Carillo subentrata nel CP_3
corso del giudizio al precedente difensore;
APPELLATO- CONTUMACE II°GRADO
(attore proc. nRG.5815/2019)
NONCHE'
1 R.G.A.C. n. 4929/2022
, residente in San Giuseppe Vesuviano alla via Traversa dell'Aquilone Controparte_4
n.12/4 (c.f. ) ); C.F._1
APPELLATO- CONTUMACE I° e II°GRADO
Oggetto: appello avverso l'ordinanza di estinzione del giudizio per rinuncia all'azione e alla domanda resa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata in data 22.02.2022 nell'ambito del giudizio riunito recante n. RG. 13617/2018.
Conclusioni: all'udienza indicata in epigrafe la società appellante ha concluso come da verbale con assegnazione del termine ex artt.190 e 352 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con due distinti atti di citazione i sigg. e (attori in Controparte_2 CP_3
primo grado) rispettivamente proprietari dei veicoli Lancia Ypsilon tg. CM738SS e CP_5
tg. DA751KC convenivano in giudizio dinanzi al giudice di pace di Torre
[...]
Annunziata, , quale proprietario dell'autocarro Fiat Doblò tg. BY862LF e Controparte_4
la relativa compagnia assicurativa (l'odierna società appellante in persona del leg. rapp.te p.t) per ivi sentirli condannare, in solido tra loro (e previa declaratoria di esclusiva responsabilità del conducente del predetto autocarro Doblò nella causazione dell'evento) al risarcimento dei danni materiali riportati dalle autovetture di rispettiva proprietà quantificati in euro 1.531,01 e euro 2.452,20.
Tanto in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 05.08.2017 alle ore 18.30 circa, nel Comune di Poggiomarino, alla via Provinciale Striano.
A sostegno delle spiegate domande risarcitorie, gli attori in primo grado assumevano che nelle circostanze di tempo e di luogo suindicate il conducente del veicolo Fiat Doblò tg.
BY862LF “nell'uscire a forte velocità e senza la dovuta cautela da una strada privata posta su via Provinciale Striano e senza rispettare il segnale di stop ivi presente, urtava con la propria parte anteriore contro la fiancata destra dell'autocarro Renault Master tg. DS751 che percorreva la predetta strada con direzione Striano” e che, per effetto dell'urto ricevuto, “il conducente del Renault Master tg. DS751KC sbandava e perdeva il controllo dello stesso finendo nella corsia di marcia opposta urtando con la propria parte anteriore/spigolo sinistro contro la parte anteriore/spigolo sinistro dell'autovettura Lancia
Ypsilon tg. CM738SS (…) la quale, in quel momento, sopraggiungeva nella corsia di marcia opposta con direzione San Giuseppe Vesuviano centro” (cfr. atto di appello).
2 R.G.A.C. n. 4929/2022
Gli attori deducevano poi che in conseguenza dell'urto diretto ed indiretto i veicoli di loro proprietà riportavano danni quantificati negli importi pari ad euro 1.531,01 ed euro 2.452,20.
Il procedimento azionato da veniva iscritto a ruolo con il n. RG Controparte_2
1317/2018 ed assegnato alla cognizione del giudice di pace in persona del dott. Romano;
del pari anche quello promosso da e contraddistinto dal n.RG 5815/2019, veniva CP_3
assegnato al medesimo giudicante.
Radicatasi la lite, si costituiva in entrambi i giudizi l'odierna società appellante, la quale preliminarmente chiedeva la riunione dei giudizi;
nel merito, contestando sia l'an che il quantum, concludeva per il rigetto di entrambe le domande evidenziando il coinvolgimento degli attori e dei veicoli in numerosi altri sinistri.
Indi, disposta la riunione dei giudizi per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, istruita la causa mediante l'escussione di un unico teste di parte attrice sig.
quale passeggero dell'autovettura Renault Master tg. DS751KC (di Testimone_1
proprietà , espletata CTU tecnico modale, il giudice di pace disponeva rinvio della CP_3
causa per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza resa all'udienza del 22.02.2022 il giudice di pace di Torre Annunziata in persona del dott. Romano, nell'ambito del procedimento civile riunito recante
RG.n.13617/2018, attesa la espressa volontà di rinuncia all'azione risarcitoria come formulata da entrambi gli attori per il tramite del difensore munito di procura speciale alla rinuncia, visto l'art.306 c.p.c., dichiarava l'estinzione del processo per rinuncia all'azione e al diritto.
Avverso la suddetta ordinanza con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello l'odierna società assicurativa come in epigrafe indicata censurandone con un primo motivo di gravame l'erroneità laddove il giudicante aveva provveduto a dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art.306 c.p.c.
Con un secondo motivo di gravame censurava poi l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie come operata dal giudice di prime cure.
Chiedeva pertanto, in accoglimento dell'appello ed in riforma integrale della impugnata ordinanza, accertarsi e dichiararsi l'infondatezza delle spiegate domande risarcitorie come formulate in primo grado con conseguente loro rigetto nel merito con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio nonché con condanna degli attori in primo grado alla restituzione delle spese di ctu come dalla stessa anticipate e pari ad euro 576,45.
3 R.G.A.C. n. 4929/2022
Radicatasi la lite, all'udienza di prima comparizione del 17.01.2023 il giudicante, nella costituzione della sola parte appellante che rappresentava che la notifica dell'atto di appello al convenuto non era andata a buon fine per irreperibilità del destinatario, Controparte_4
con ordinanza resa in data 19.01.2023 autorizzava il richiedente alla rinnovazione della notifica dell'atto di citazione di appello rinviandola all'uopo all'udienza del 03.10.2023 onerando altresì la cancelleria di acquisire il fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio.
Nonostante la regolarità delle notifiche dell'atto di citazione in appello alle parti appellate e della rinnovazione della stessa al responsabile civile, le stesse non si costituivano, per cui se ne dichiara la contumacia nel presente grado di giudizio.
Indi, acquisito il fascicolo di primo grado, sulle conclusioni precisate dalla società appellante all'udienza cartolare del 04.06.2024 la causa veniva riservata in decisione previa concessione alla stessa del termine ordinario per il deposito della comparsa conclusionale ai sensi degli artt.190 e 354 c.p.c. come da ordinanza resa in data 01.07.2024.
2. Sull'erronea applicazione dell'art.306 c.p.c.
L'odierna società appellante lamenta l'erronea applicazione nel caso in esame dell'art.306
c.p.c.
Dalla disamina dell'impugnata ordinanza appare evidente come il giudicante dichiarando l'estinzione del processo per rinuncia all'azione e alla domanda effettivamente utilizzi nel corpo dell'impugnata ordinanza l'inciso “visto l'art.306 c.p.c.”.
Sul punto, la società appellante lamenta l'erronea applicazione da parte del giudice di prime cure nel caso in esame della predetta norma che disciplina il diverso istituto della rinuncia agli atti che, per avere efficacia, dev'essere accettata nei modi prescritti dal codice di rito
(art.306 c.p.c.) prevedendo altresì che il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo tra loro.
Orbene, il motivo di appello è parzialmente fondato e come tale meritevole di accoglimento sebbene nei termini che seguono.
Dal tenore dell'ordinanza impugnata si evince come il giudice di prime cure abbia dichiarato l'estinzione del giudizio applicando il corretto istituto della rinuncia all'azione pur richiamando impropriamente l'art.306 c.p.c. disciplinante il diverso istituto della rinuncia agli atti del giudizio.
Pertanto l'adito tribunale ritiene che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante,
l'ordinanza non appare censurabile considerato il chiaro tenore della stessa emessa dal
4 R.G.A.C. n. 4929/2022
giudice di pace in conformità alla richieste attoree di rinuncia all'azione e alla domanda ( cfr. verbale di udienza del fascicolo d'ufficio di primo grado) .
In altri termini, a parere dello scrivente, si è trattato di un semplice errore formale in cui è incorso il giudicante nel richiamare l'art.306 cpc che però non ha intaccato la sostanza del provvedimento impugnato.
Ed invero correttamente il giudice di pace ha dichiarato l'estinzione del processo per rinuncia all'azione e alla domanda e conseguentemente non ha concesso termine per l'accettazione della controparte, necessario solo per la rinuncia agli atti del giudizio.
Com'è noto, la rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione e determina la cessazione della materia del contendere (Cass. Civ. sez. I n.18255 del 10.09.2004).
Inoltre, la rinuncia all'azione, è rinuncia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione di controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare (Cass. civ. sez. II n. 8387 del 03.08.1999).
Dunque, mentre per l'operatività della rinuncia agli atti (non ricorrente nel caso di specie) è necessaria l'accettazione della controparte poiché comporta una definizione in rito del processo, invece per l'operatività della rinuncia all'azione non è necessaria l'accettazione del convenuto che non ha alcun interesse giuridicamente apprezzabile per opporvisi (Cass. civ. sez. lav. 13.03.1999 n.2268).
La rinuncia all'azione preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione della controparte perché, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e quindi fa venir meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore (Cass. civ. sez. lav. 2268 cit. -- App. Roma sez. I sent. 04.11.2008 secondo cui la rinuncia all'azione determina l'estinzione dell'azione stessa e produce gli stessi effetti di una pronuncia di rigetto).
Da quanto detto ne consegue che trattandosi di rinuncia all'azione, alla stessa si applica l'art.306 co.4 cpc per cui il rinunciante deve rimborsare le spese in quanto parte
“soccombente” ( ex multis Trib. Larino n.99/2018).
Sicché, si impone la riforma dell'impugnata ordinanza limitatamente al riconoscimento delle spese di lite del primo grado da porsi a carico degli appellati in solido tra loro e che si liquidano come da dispositivo, sulla base del criterio del disputandum in favore dell'odierna
5 R.G.A.C. n. 4929/2022
compagnia (tenuto conto dell'assenza di una fase decisoria e della semplicità del contendere), nonché di quelle della espletata CTU come dalla stessa appellante anticipate.
Assorbita ogni altra questione.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite del presente grado di giudizio vanno compensate avuto riguardo all'infondatezza nel merito dei motivi di gravame proposti, all'assenza di attività istruttoria e alla contumacia di tutte le parti avverse.
P.Q.M.
il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, nella qualità di giudice dell'appello, definitivamente pronunziando, ogni contraria altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara la contumacia di , e;
Controparte_2 CP_3 Controparte_4
-accoglie parzialmente l'appello ed in riforma dell'impugnata ordinanza condanna
e al pagamento in solido delle spese di lite del primo Controparte_2 CP_3 grado in favore dell'appellante società che liquida in euro 950,00 oltre accessori di legge ed oltre al pagamento delle spese di CTU corrisposte dall'appellante per € 576,45.
- compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata, il 20.10.2024.
Il giudice
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