Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/06/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
CA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6328 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
Parte 1 nata a [...] il [...] e residente in [...]nella via
C.F. 1Verdi n.1 (C.F.
), elettivamente domiciliata in Cagliari nella via Bacaredda
n. 1, presso lo studio dell'Avvocato Maria Elena Caboni (C.F. C.F. 2 ) che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;
Ricorrente
Contro
Controparte_1 nato a [...] il [...] (C.F. C.F. 3
Convenuto contumace e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
Nell'interesse di parte ricorrente: "Voglia l'Ill.mo Tribunale:
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pula tra [...]
Controparte 1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Pula all'atto Parte 1 e
n. 24, parte 2 Serie A/1996, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di
-
procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
2) disporre che la figlia Per 1 rimanga affidata ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale ed adotteranno consensualmente le decisioni di maggior interesse per la stessa, tra cui quelle riguardanti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, le attività
sportive e ricreative, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della minore. Per quanto riguarda la gestione ordinaria e quotidiana ciascun genitore, nei rispettivi periodi di convivenza, eserciterà la potestà anche separatamente;
3) disporre che la residenza della minore, ai fini della registrazione anagrafica, sanitaria e scolastica,
venga stabilita in Villa San Pietro nella via Verdi n. 1 ove convive con la madre e i nonni materni;
4) disporre che il diritto/dovere di visita venga esercitato, previo accordo telefonico tra i genitori,
nel rispetto della volontà della figlia e compatibilmente con le esigenze di studio e vita della medesima oltre che con gli impegni lavorativi del padre;
5) disporre che il CP 1 versi alla Pt 1 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore la somma di euro 231,80 (duecentotrentuno/80) - così come concordato in sede di separazione e successivamente aumentato secondo indici ISTAT. Il suddetto importo verrà
rivalutato di anno in anno, a far data dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
secondo gli indici ISTAT e dovrà essere corrisposto in via anticipata il giorno 15 di ogni mese mediante accredito sul c/c bancario intestato alla ricorrente (IBAN CP 1 rimarrà obbligato a corrispondere il sopraccitato [...]). Il Per 1 non sarà economicamente indipendente contributo al mantenimento fintanto che la figlia e autosufficiente;
6) disporre che l'assegno unico e universale per i figli venga richiesto ed erogato nella misura del
100% direttamente alla signora Pt_1
7) stabilire che le spese straordinarie, mediche, scolastiche e sportive, siano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo i parametri indicati nelle Linee Guida del Consiglio
Nazionale Forense. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore (tramite email o messaggio anche WhatsApp) la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni;
8) disporre che le parti prestino consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti,
consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia Per 1 nel proprio passaporto, e al rilascio della carta d'identità valida anche per l'espatrio;
9) con vittoria di spese ed onorari del giudizio. "
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.01.2023, Parte 1 ha adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della separazione dei coniugi, l'affidamento condiviso della figlia minore Per 1 la
regolamentazione del diritto di visita, la determinazione di un contributo per il mantenimento della figlia minore nella misura di euro 231,80, oltre alla ripartizione al 50% delle spese straordinarie e la percezione dell'intero assegno unico universale.
A fondamento delle domande formulate, parte ricorrente ha esposto che le parti avevano contratto matrimonio in Pula in data 12.10.1996; che dalla loro unione erano nati due figlie: Per 2
(1.12.1996) e Per 1 (22.04.2008); che i coniugi addivenivano ad una separazione in via consensuale in data 22.10.2020, omologata dal Tribunale di Cagliari il 21.11.2020; che nel verbale anzidetto è stato disposto l'affidamento condiviso della figlia minore Per 1 ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita ( il diritto/dovere di visita del padre venisse esercitato, previo accordo telefonico tra i genitori, nel rispetto della volontà della figlia e compatibilmente con le esigenze di studio e vita della medesima
,oltre che con gli impegni lavorativi del CP 1 l'obbligo a carico del convenuto di contribuire al mantenimento della figlia con l'importo mensile di euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e il riconoscimento del diritto della ricorrente di percepire direttamente gli assegni familiari per la figlia minore con lei convivente;
che la convivenza non è
più ripresa ed è venuta meno ogni forma di comunione materiale e spirituale;
di essere allo stato priva di occupazione.
Pronunciata l'ordinanza presidenziale alla successiva udienza di comparazione è comparsa personalmente la sola parte ricorrente che ha insistito nelle conclusioni indicate nel ricorso.
Il Giudice ha quindi trattenuto la causa a decisione, senza termini perché non richiesti.
Il Giudizio si è svolto nella contumacia del convenuto.
*****
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura (il 22.10.2020) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 25.01.2023), erano trascorsi i termini di legge.
Opera inoltre in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra [...]
Parte 1 e Controparte_1
Venendo ora ai provvedimenti relativi alla prole ritiene il collegio di confermare non sussistendo
-condizioni ostative l'affidamento condiviso della minore Per 1 già disposto in sede di separazione. La minore predetta dovrà essere domiciliata presso l'abitazione materna, ivi stabilendo il loro domicilio prevalente nonché la residenza anagrafica.
In riferimento, quindi a modalità e tempi di permanenza della predetta minore presso il padre deve confermarsi quanto stabilito in sede di separazione e, pertanto, il potrà incontrare la CP 1
minore, previo accordo telefonico tra i genitori, nel rispetto della volontà della stessa e compatibilmente con le esigenze di studio e vita della medesima oltre che con gli impegni lavorativi del padre.
Per quanto attiene ai profili economici, può per un verso osservarsi come non siano stati allegati fatti sopravvenuti da porre a base di una revisione degli accordi di separazione, peraltro non domandata, e come la somma stabilita appaia congrua secondo i parametri ormai consolidati in giurisprudenza.
Deve quindi essere confermato l'assegno mensile di euro 231,00 in capo al convenuto per il mantenimento della figlia minore Per 1 convivente con la madre, oltre al 50% delle spese straordinarie
Per quanto concerne l'assegno unico rimane sussistente l'accordo intervenuto tra le parti in sede di separazione.
Le spese di giudizio devono essere compensate, data la contumacia della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
Pronuncia la cessazione degli effetti vili del matrimonio celebrato tra Parte 1
nata a [...] il [...] e Controparte 1 nato a [...] il [...] (C.F. C.F. 3 ) celebrato in Pula, in data 12.10.1996, iscritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di Pabillonis, atto n. 24, parte II, serie A anno 2007, ordinando al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
- affida la figlia minore Persona 3 a entrambi i genitori, dai quali dovrà continuare a ricevere cura educazione e istruzione, mantenendo con ciascuno rapporti equilibrati e continuativi, e conservando rapporti significativi con i parenti e gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale. I
genitori eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale assumendo sempre di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia, e decidendo autonomamente soltanto su questioni di ordinaria amministrazione;
dispone che la minore sia collocata in via prevalente presso la madre, dove resterà fissata la sua residenza anagrafica;
il padre potrà vedere la figlia, previo accordo telefonico tra i genitori, nel rispetto della volontà
della figlia e compatibilmente con le esigenze di studio e vita della medesima oltre che con gli impegni lavorativi del CP 1
- dispone che Controparte_1 corrisponda in favore di Parte 1 la somma di euro
231,00, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie o utili nell'interesse della figlia previamente concordate;
compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari in data 20.5.2025, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti