Articolo 1 della Legge 12 agosto 1962, n. 1337
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26 settembre 1962
Art. 1. Articolo unico.

La zona industriale e del porto fluviale di Padova, di cui alla legge 4 febbraio 1958, n. 158 , corrisponde nella planimetria, allegata alla legge stessa, al retinato grigio scuro sito ad est del centro urbano e diviso in due settori da un tratto del canale Piovego.

Entrata in vigore il 26 settembre 1962