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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/03/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1487 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1487 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] ) Parte_1 CodiceFiscale_1
. SE AN (C.F. C.F._2
e
nato in [...] il [...] Con Parte_2 patrocinio dell'Avv. CASAGRANDE AN CodiceFiscale_3
( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 12/09/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio Per_1
-considerato che i coniugi all'udienza tenutasi in data 25.02.2025 hanno confermato le richieste di cui al ricorso, hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi contenute, con alcune precisazioni di cui al verbale, relative al mantenimento ordinario del minore e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate in udienza siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. Impegno rispetto reciproco.
I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
2. Mantenimento coniuge e assegno divorzile.
Le parti dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento in favore l'uno dell'altra.
3. Spese ordinarie e straordinarie minore.
Le parti dichiarano che il contributo paterno al mantenimento ordinario del figlio sia pari ad Euro
150,00 mensili e quello materno di Euro 100,00 mensili, in entrambi i casi rivalutabili Istat.
Le parti dichiarano di farsi carico per la rispettiva quota del 50% delle spese straordinarie riguardanti il mantenimento del figlio come da protocollo in materia di famiglia del Tribunale di Persona_2
Bologna.
4. Questioni economiche tra coniugi.
I coniugi danno atto che ogni altra questione economica pregressa è già stata regolata e, pertanto, null'altro hanno a che pretendere l'uno dall'altra dal punto di vista patrimoniale.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc pagina 2 di 3
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e il 19.12.2010 in Cattolica (RN) alle condizioni di cui Parte_1 Controparte_2
sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Cattolica (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 20 Parte II Serie A Anno 2010 ) ;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 6.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1487 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] ) Parte_1 CodiceFiscale_1
. SE AN (C.F. C.F._2
e
nato in [...] il [...] Con Parte_2 patrocinio dell'Avv. CASAGRANDE AN CodiceFiscale_3
( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 12/09/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio Per_1
-considerato che i coniugi all'udienza tenutasi in data 25.02.2025 hanno confermato le richieste di cui al ricorso, hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi contenute, con alcune precisazioni di cui al verbale, relative al mantenimento ordinario del minore e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate in udienza siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. Impegno rispetto reciproco.
I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
2. Mantenimento coniuge e assegno divorzile.
Le parti dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento in favore l'uno dell'altra.
3. Spese ordinarie e straordinarie minore.
Le parti dichiarano che il contributo paterno al mantenimento ordinario del figlio sia pari ad Euro
150,00 mensili e quello materno di Euro 100,00 mensili, in entrambi i casi rivalutabili Istat.
Le parti dichiarano di farsi carico per la rispettiva quota del 50% delle spese straordinarie riguardanti il mantenimento del figlio come da protocollo in materia di famiglia del Tribunale di Persona_2
Bologna.
4. Questioni economiche tra coniugi.
I coniugi danno atto che ogni altra questione economica pregressa è già stata regolata e, pertanto, null'altro hanno a che pretendere l'uno dall'altra dal punto di vista patrimoniale.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc pagina 2 di 3
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e il 19.12.2010 in Cattolica (RN) alle condizioni di cui Parte_1 Controparte_2
sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Cattolica (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 20 Parte II Serie A Anno 2010 ) ;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 6.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 3 di 3