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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/09/2025, n. 8157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8157 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2938 R.G. dell'anno 2018, avente ad oggetto: responsabilità professionale,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Minucci, domiciliatario in Parte_1
Napoli, al viale Gramsci 19;
-Attrice-
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppa Emanuela Perna, Controparte_1
domiciliataria in San Giorgio a Cremano (NA), alla via F. Cappiello 225;
-Convenuta-
Conclusioni: per l'attrice: “reitera la richiesta di ammissione di tutti i mezzi istruttori articolati nelle memorie del secondo e del terzo termine previste dall'art. 183, VI comma, c.p.c. In subordine, impugnando estensivamente, parola per parola, ogni ex adverso dedotto, eccepito e prodotto, conclude come da atto di citazione”; per la convenuta: “come da comparsa di costituzione e note 183 6 comma C.p.c.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- ha convenuto in giudizio l'avv. , esponendo in Parte_1 Controparte_1
particolare che:
-. In data 3.6.2004, mentre viaggiava come passeggera sul proprio ciclomotore, condotto da
, il mezzo rimaneva coinvolto in un sinistro stradale con l'autovettura di Controparte_2
proprietà di CP_3
-. A seguito della collisione riportava lesioni personali, dalle quali era guarita con postumi permanenti, e il motociclo subiva danni materiali;
2
-. Per il ristoro dei pregiudizi subiti, conferiva mandato all'avv. , al fine di ottenere il CP_1
risarcimento sia dei danni alla persona che di quelli al motociclo;
-. L'avv. , tuttavia, conveniva in giudizio davanti Giudice di Pace di Barra la CP_1
proprietaria della vettura e la compagnia assicurativa, chiedendo esclusivamente il risarcimento dei danni al ciclomotore;
-. Con sentenza n. 3764/06, il Giudice di Pace di Barra, accertata la concorrente responsabilità dei conducenti, condannava i convenuti a corrispondere alla Sipone il risarcimento del 50% dei danni riportati dal motociclo;
-. Nelle more del giudizio, l'avv. promuoveva ulteriore giudizio dinanzi al Tribunale di CP_1
Napoli, citando i medesimi convenuti e chiedendo il risarcimento dei danni alla persona subiti dalla Sipone;
-. Tuttavia, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 3637/2010, successivamente confermata dalla Corte d'Appello di Napoli con sentenza n. 2199/14, dichiarava inammissibile la domanda, ritenendo preclusa la possibilità di frazionare il risarcimento dei danni in due giudizi, senza aver previamente formulato, nel primo giudizio, riserva di separata azione per i danni alla persona.
L'attrice imputa all'avv. di non aver espressamente riservato, nel giudizio innanzi al CP_1
Giudice di Pace, la possibilità di far valere i danni alla persona in separato giudizio, circostanza che le ha impedito di ottenere il relativo risarcimento.
Ha chiesto, pertanto, vinte le distraende spese di lite:
-. L'accertamento della responsabilità professionale dell'avv. per condotta negligente, CP_1 errori nella gestione della causa e mancata tempestiva correzione dell'errore;
-. La condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.
L'avv. , costituitasi, ha chiesto, vinte le spese di lite, il rigetto della Controparte_1
domanda, ritenuta infondata sotto ogni profilo, eccependo in via preliminare la nullità e l'inammissibilità dell'atto di citazione ai sensi degli artt. 164 comma 4 e 163 comma 3 nn. 3 e
4 c.p.c., per genericità e indeterminatezza della domanda quanto all'indicazione e quantificazione dei danni richiesti nel presente giudizio. In subordine, ha domandato che, qualora venisse accolta la domanda attorea, nella liquidazione del danno venisse detratto quanto ancora non corrispostole a titolo di compenso e rimborso spese, incluse quelle per la
CTU disposta in Tribunale, con compensazione integrale di spese e competenze del presente giudizio.
Ha esposto, in particolare, che: 3
-. al momento della notifica dell'atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di Barra
(26.11.2004), le lesioni personali riportate dalla non erano ancora stabilizzate, sicché il Pt_1
giudizio davanti al Tribunale di Napoli venne promosso solo dopo la guarigione;
-. la mancata formulazione, nell'atto introduttivo del primo giudizio, di una “specifica riserva” di far valere in separato procedimento ulteriori voci di danno – circostanza indicata da controparte quale prova dell'asserito errore professionale – non può, di per sé sola, giustificare una declaratoria di responsabilità professionale.
Prodotta documentazione e precisate le conclusioni, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., con riserva all'esito della decisione.
2.- Va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata dalla convenuta ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c.
Giova ricordare che la declaratoria di nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c. presuppone una valutazione da compiersi caso per caso, dovendosi considerare che la ratio della norma consiste nell'assicurare al convenuto la possibilità di approntare difese tempestive e adeguate. Ne consegue che il grado di incertezza dell'atto deve essere apprezzato non in astratto, bensì alla luce del complessivo contenuto della citazione, della natura della domanda e del comportamento processuale delle parti. Occorre, in particolare, verificare se, pur in presenza di eventuali imprecisioni, la parte convenuta sia stata in grado di comprendere con chiarezza le pretese attoree e predisporre una compiuta linea difensiva, ovvero se la carenza formale si sia tradotta in una reale menomazione del diritto di difesa.
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la nullità dell'atto di citazione ricorre solo quando il petitum sia del tutto omesso o radicalmente incerto, oppure manchi del tutto l'esposizione dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda (cfr.
Cass., Sez. III, sent. n. 27670 del 21/11/2008).
Nel caso in esame, l'atto di citazione deve ritenersi pienamente intellegibile e idoneo allo scopo: l'attrice ha chiaramente rappresentato gli eventi di causa, l'inadempimento contestato e i danni lamentati. La prova della sua chiarezza è offerta, del resto, dal fatto che la convenuta ha potuto articolare puntuali difese nel merito.
3.- Giova ricordare che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'avvocato non è sufficiente accertare l'inadempimento professionale, ma è altresì necessario verificare la sussistenza del nesso causale tra la condotta colposa e il danno lamentato dal cliente. In particolare, occorre accertare che, se il professionista avesse tenuto la condotta diligente dovuta, l'esito della lite sarebbe stato, con ragionevole probabilità, diverso e favorevole per l'assistito (cfr. ex plurimis 4
Cass. civ., sez. III, 14 settembre 2000, n. 12158; Cass. civ., sez. III, 6 maggio 1996, n. 4196;
Cass. civ., sez. III, 28 aprile 1994, n. 4044).
Ed invero, anche qualora risulti provato l'inadempimento del professionista per negligenza, il danno non può ritenersi automaticamente sussistente: è necessario dimostrare, secondo criteri probabilistici, che senza quell'omissione o errore il risultato utile sarebbe stato conseguito
(Cass. civ. sez. III, 14 maggio 2013, n. 11548). È richiesta, pertanto, una valutazione prognostica positiva circa la fondatezza e il probabile accoglimento della domanda che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata (Cass. civ., sez. III, 13 febbraio
2014, n. 3355).
Tale accertamento, avendo ad oggetto un evento irripetibile, non esige un grado di certezza assoluta, essendo sufficiente la verifica di una ragionevole probabilità di successo dell'azione giudiziaria che si assume pregiudicata dalla condotta del professionista (Cass. civ., sez. III, 9 giugno 2004, n. 10966; Cass. civ., sez. II, 19 novembre 2004, n. 21894).
Ne deriva che, per affermare la responsabilità professionale dell'avvocato, non è sufficiente individuare un errore tecnico o una condotta negligente del professionista, ma è necessario che l'attore alleghi e dimostri, in modo preciso e circostanziato, l'esistenza di un danno, da individuarsi nella perdita di una determinata utilità (ossia il bene giuridico oggetto della pretesa fatta valere nel giudizio in cui si assume che il professionista abbia colposamente errato), e provi la concreta misura di tale perdita (ad esempio, il valore della prestazione oggetto del giudizio “fonte” della lamentata responsabilità professionale, l'ammontare del credito in esso azionato, etc.). Occorre, infine, che l'attore dimostri che il danno costituisce conseguenza immediata e diretta della condotta colposa del professionista, secondo il criterio di causalità giuridica di cui all'art. 1223 c.c.
Una volta assolto tale onere di allegazione e prova da parte dell'attore, spetta al giudice di merito compiere il giudizio prognostico sulla verosimile fondatezza della domanda che avrebbe dovuto essere coltivata, valutazione che la Corte di Cassazione ha ripetutamente qualificato come tipico apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato (cfr. Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2014, n. 3355).
4.- Tanto premesso in punto di principi rilevanti nel caso di specie, occorre anzitutto verificare se possa essere addebitato all'avv. un inesatto adempimento Controparte_1
dell'incarico professionale per avere introdotto due distinti giudizi di risarcimento danni – rispettivamente per i danni materiali al motociclo e per i danni alla persona riportati da
– così frazionando il credito risarcitorio senza formulare alcuna riserva Parte_1
espressa nel primo processo. 5
A tale quesito non può darsi risposta affermativa, alla luce degli elementi di causa e della documentazione prodotta.
Giova premettere che, secondo l'orientamento giurisprudenziale oggi prevalente della
Suprema Corte in materia, “le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata”
(cfr. Cass. civ., sez. un. n. 4090/2017). Diversamente, in assenza di un interesse apprezzabile, il frazionamento dell'azione risarcitoria costituisce abuso dello strumento processuale e violazione dei principi di correttezza e buona fede.
In particolare, in materia di risarcimento dei danni da responsabilità civile, la Corte di
Cassazione ha più volte chiarito che “non è consentito al danneggiato, in presenza di un danno derivante da un unico fatto illecito, riferito alle cose ed alla persona, già verificatosi nella sua completezza, di frazionare la tutela giurisdizionale mediante la proposizione di distinte domande, parcellizzando l'azione extracontrattuale davanti al giudice di pace ed al tribunale in ragione delle rispettive competenze per valore, e ciò neppure mediante riserva di far valere ulteriori e diverse voci di danno in altro procedimento. Tale disarticolazione dell'unitario rapporto sostanziale nascente dallo stesso fatto illecito, infatti, oltre ad essere lesiva del generale dovere di correttezza e buona fede, per l'aggravamento della posizione del danneggiante-debitore, si risolve anche in un abuso dello strumento processuale” (così
Cass. civ., sez. III, 22 dicembre 2011, n. 28286, ribadita Cass. civ., sez. III, 21 ottobre 2015,
n. 21318, dalle ordinanze Cass. civ., sez. III, 4 novembre 2016, n. 22503, e 28 giugno 2018, n.
17019, nonché Cass. civ., sez. III, 6 maggio 2020, n. 8530).
Da tale ricostruzione del quadro giurisprudenziale si trae la logica conclusione che non essedo totalmente precluso in astratto al soggetto danneggiato “di agire separatamente per due diversi danni che derivano dal medesimo fatto illecito, ciò può avvenire solo in presenza dell'effettiva dimostrazione, da parte dell'attore, della sussistenza di un interesse obiettivo al frazionamento. Interesse che non può consistere in una scelta soggettiva dettata da criteri di mera opportunità e neppure dalla prospettata maggiore speditezza del procedimento davanti 6
ad uno piuttosto che ad un altro dei giudici aditi” (cfr. in tal senso Cass. civ., sez. III, ordinanza 2 maggio 2022, n. 13732 e in senso conforme Cass. Civ., sez. III, ordinanza 25 gennaio 2023, n. 2278).
Nello specifico, in caso di liquidazione di un danno non patrimoniale si “deve tenere conto della lesione dell'integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell'invalidità temporanea e di quella permanente”, con la precisazione che “quest'ultima è suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia,
l'individuo non abbia riacquistato la sua completa validità con relativa stabilizzazione dei postumi" (Cass. Sez. 3., sent. 29 dicembre 2014, n. 26897).
La giurisprudenza, pertanto, riconosce un'eccezione importante al divieto di frazionamento del credito: qualora le lesioni personali non siano ancora stabilizzate, il danneggiato conserva un interesse processualmente apprezzabile ad agire subito per il risarcimento dei soli danni patrimoniali o materiali (es. danni al veicolo), rinviando a un momento successivo, all'avvenuta guarigione e stabilizzazione, la domanda relativa al danno biologico e agli ulteriori profili non patrimoniali (cfr. Cass. civile, sez. III, ordinanza 29/01/2018 n. 2330).
Alla luce di tale quadro giurisprudenziale, non può ritenersi che l'avv. abbia agito in CP_1
modo negligente o contrario ai doveri professionali.
È pacifico, infatti, che:
-. Al momento della proposizione dinanzi al Giudice di Pace di Barra del giudizio per il risarcimento dei danni al motociclo (notifica del 26.11.2004), le lesioni personali riportate dalla Sipone non erano ancora stabilizzate;
-. Solo successivamente, a guarigione avvenuta, venne instaurato il procedimento dinanzi al
Tribunale di Napoli (7.4.2006), volto ad ottenere il ristoro dei danni alla persona.
Ciò trova conferma, peraltro, nella documentazione sanitaria e nella CTU espletata nel processo civile svoltosi davanti al Tribunale di Napoli (R.G. 13439/2006), depositate dall'attrice nel presente giudizio, dalle quali emerge che la stabilizzazione del danno biologico permanente si verificò solo dopo la proposizione del primo giudizio davanti al Giudice di
Pace di Barra, come dimostrato dai certificati medici (ad es., cfr. il certificato della visita ortopedica del 18.1.2005 con prescrizione di ulteriori sedute di fisiokinesiterapia per riabilitazione post-traumatica).
Ne deriva che la scelta di agire dapprima per i soli danni al motociclo e successivamente per quelli alla persona rispondeva a un preciso interesse processuale della danneggiata, ex art. 100
c.p.c., ed era pienamente conforme ai principi giurisprudenziali sopra richiamati. 7
Ulteriore conferma dell'assenza di responsabilità professionale è data dalla circostanza che la
Sipone sottoscrisse personalmente i mandati alle liti conferiti all'avv. per entrambi i CP_1
procedimenti.
Tali atti, allegati e non contestati ex art. 115 c.p.c., dimostrano che la cliente era perfettamente consapevole dell'oggetto delle due azioni, la prima volta circoscritta ai danni materiali al motociclo e la seconda estesa ai danni alla persona.
È principio pacifico in giurisprudenza che il mandato alle liti costituisce manifestazione formale e vincolante della volontà del cliente e legittima il difensore a svolgere le attività ivi indicate. Pertanto, nel caso in esame, la strategia processuale non può dirsi frutto di una scelta autonoma e scorretta dell'avvocato, bensì decisione condivisa e approvata dalla mandante.
Per le esposte ragioni, in mancanza di prova di un inesatto adempimento dell'incarico, la domanda di risarcimento proposta nei confronti dell'avv. appare del tutto infondata: CP_1
non risulta integrato alcun profilo di colpa professionale poichè l'avvocato ha agito in modo diligente, seguendo le indicazioni della cliente e agendo legittimamente con due distinte domande di risarcimento danni in relazione alla diversa natura e ai differenti tempi di accertamento delle conseguenze del sinistro.
Ne consegue che le pretese attoree devono essere rigettate integralmente, in quanto prive di fondamento giuridico e fattuale.
5.- Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando:
-. Rigetta le domande proposte da;
Parte_1
-. Condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta Parte_1 CP_1
delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 5.077,00 per competenze, oltre
[...]
I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge.
Napoli, 19.9.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Nicoletta CALISE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2938 R.G. dell'anno 2018, avente ad oggetto: responsabilità professionale,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Minucci, domiciliatario in Parte_1
Napoli, al viale Gramsci 19;
-Attrice-
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppa Emanuela Perna, Controparte_1
domiciliataria in San Giorgio a Cremano (NA), alla via F. Cappiello 225;
-Convenuta-
Conclusioni: per l'attrice: “reitera la richiesta di ammissione di tutti i mezzi istruttori articolati nelle memorie del secondo e del terzo termine previste dall'art. 183, VI comma, c.p.c. In subordine, impugnando estensivamente, parola per parola, ogni ex adverso dedotto, eccepito e prodotto, conclude come da atto di citazione”; per la convenuta: “come da comparsa di costituzione e note 183 6 comma C.p.c.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- ha convenuto in giudizio l'avv. , esponendo in Parte_1 Controparte_1
particolare che:
-. In data 3.6.2004, mentre viaggiava come passeggera sul proprio ciclomotore, condotto da
, il mezzo rimaneva coinvolto in un sinistro stradale con l'autovettura di Controparte_2
proprietà di CP_3
-. A seguito della collisione riportava lesioni personali, dalle quali era guarita con postumi permanenti, e il motociclo subiva danni materiali;
2
-. Per il ristoro dei pregiudizi subiti, conferiva mandato all'avv. , al fine di ottenere il CP_1
risarcimento sia dei danni alla persona che di quelli al motociclo;
-. L'avv. , tuttavia, conveniva in giudizio davanti Giudice di Pace di Barra la CP_1
proprietaria della vettura e la compagnia assicurativa, chiedendo esclusivamente il risarcimento dei danni al ciclomotore;
-. Con sentenza n. 3764/06, il Giudice di Pace di Barra, accertata la concorrente responsabilità dei conducenti, condannava i convenuti a corrispondere alla Sipone il risarcimento del 50% dei danni riportati dal motociclo;
-. Nelle more del giudizio, l'avv. promuoveva ulteriore giudizio dinanzi al Tribunale di CP_1
Napoli, citando i medesimi convenuti e chiedendo il risarcimento dei danni alla persona subiti dalla Sipone;
-. Tuttavia, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 3637/2010, successivamente confermata dalla Corte d'Appello di Napoli con sentenza n. 2199/14, dichiarava inammissibile la domanda, ritenendo preclusa la possibilità di frazionare il risarcimento dei danni in due giudizi, senza aver previamente formulato, nel primo giudizio, riserva di separata azione per i danni alla persona.
L'attrice imputa all'avv. di non aver espressamente riservato, nel giudizio innanzi al CP_1
Giudice di Pace, la possibilità di far valere i danni alla persona in separato giudizio, circostanza che le ha impedito di ottenere il relativo risarcimento.
Ha chiesto, pertanto, vinte le distraende spese di lite:
-. L'accertamento della responsabilità professionale dell'avv. per condotta negligente, CP_1 errori nella gestione della causa e mancata tempestiva correzione dell'errore;
-. La condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.
L'avv. , costituitasi, ha chiesto, vinte le spese di lite, il rigetto della Controparte_1
domanda, ritenuta infondata sotto ogni profilo, eccependo in via preliminare la nullità e l'inammissibilità dell'atto di citazione ai sensi degli artt. 164 comma 4 e 163 comma 3 nn. 3 e
4 c.p.c., per genericità e indeterminatezza della domanda quanto all'indicazione e quantificazione dei danni richiesti nel presente giudizio. In subordine, ha domandato che, qualora venisse accolta la domanda attorea, nella liquidazione del danno venisse detratto quanto ancora non corrispostole a titolo di compenso e rimborso spese, incluse quelle per la
CTU disposta in Tribunale, con compensazione integrale di spese e competenze del presente giudizio.
Ha esposto, in particolare, che: 3
-. al momento della notifica dell'atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di Barra
(26.11.2004), le lesioni personali riportate dalla non erano ancora stabilizzate, sicché il Pt_1
giudizio davanti al Tribunale di Napoli venne promosso solo dopo la guarigione;
-. la mancata formulazione, nell'atto introduttivo del primo giudizio, di una “specifica riserva” di far valere in separato procedimento ulteriori voci di danno – circostanza indicata da controparte quale prova dell'asserito errore professionale – non può, di per sé sola, giustificare una declaratoria di responsabilità professionale.
Prodotta documentazione e precisate le conclusioni, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., con riserva all'esito della decisione.
2.- Va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata dalla convenuta ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c.
Giova ricordare che la declaratoria di nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c. presuppone una valutazione da compiersi caso per caso, dovendosi considerare che la ratio della norma consiste nell'assicurare al convenuto la possibilità di approntare difese tempestive e adeguate. Ne consegue che il grado di incertezza dell'atto deve essere apprezzato non in astratto, bensì alla luce del complessivo contenuto della citazione, della natura della domanda e del comportamento processuale delle parti. Occorre, in particolare, verificare se, pur in presenza di eventuali imprecisioni, la parte convenuta sia stata in grado di comprendere con chiarezza le pretese attoree e predisporre una compiuta linea difensiva, ovvero se la carenza formale si sia tradotta in una reale menomazione del diritto di difesa.
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la nullità dell'atto di citazione ricorre solo quando il petitum sia del tutto omesso o radicalmente incerto, oppure manchi del tutto l'esposizione dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda (cfr.
Cass., Sez. III, sent. n. 27670 del 21/11/2008).
Nel caso in esame, l'atto di citazione deve ritenersi pienamente intellegibile e idoneo allo scopo: l'attrice ha chiaramente rappresentato gli eventi di causa, l'inadempimento contestato e i danni lamentati. La prova della sua chiarezza è offerta, del resto, dal fatto che la convenuta ha potuto articolare puntuali difese nel merito.
3.- Giova ricordare che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'avvocato non è sufficiente accertare l'inadempimento professionale, ma è altresì necessario verificare la sussistenza del nesso causale tra la condotta colposa e il danno lamentato dal cliente. In particolare, occorre accertare che, se il professionista avesse tenuto la condotta diligente dovuta, l'esito della lite sarebbe stato, con ragionevole probabilità, diverso e favorevole per l'assistito (cfr. ex plurimis 4
Cass. civ., sez. III, 14 settembre 2000, n. 12158; Cass. civ., sez. III, 6 maggio 1996, n. 4196;
Cass. civ., sez. III, 28 aprile 1994, n. 4044).
Ed invero, anche qualora risulti provato l'inadempimento del professionista per negligenza, il danno non può ritenersi automaticamente sussistente: è necessario dimostrare, secondo criteri probabilistici, che senza quell'omissione o errore il risultato utile sarebbe stato conseguito
(Cass. civ. sez. III, 14 maggio 2013, n. 11548). È richiesta, pertanto, una valutazione prognostica positiva circa la fondatezza e il probabile accoglimento della domanda che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata (Cass. civ., sez. III, 13 febbraio
2014, n. 3355).
Tale accertamento, avendo ad oggetto un evento irripetibile, non esige un grado di certezza assoluta, essendo sufficiente la verifica di una ragionevole probabilità di successo dell'azione giudiziaria che si assume pregiudicata dalla condotta del professionista (Cass. civ., sez. III, 9 giugno 2004, n. 10966; Cass. civ., sez. II, 19 novembre 2004, n. 21894).
Ne deriva che, per affermare la responsabilità professionale dell'avvocato, non è sufficiente individuare un errore tecnico o una condotta negligente del professionista, ma è necessario che l'attore alleghi e dimostri, in modo preciso e circostanziato, l'esistenza di un danno, da individuarsi nella perdita di una determinata utilità (ossia il bene giuridico oggetto della pretesa fatta valere nel giudizio in cui si assume che il professionista abbia colposamente errato), e provi la concreta misura di tale perdita (ad esempio, il valore della prestazione oggetto del giudizio “fonte” della lamentata responsabilità professionale, l'ammontare del credito in esso azionato, etc.). Occorre, infine, che l'attore dimostri che il danno costituisce conseguenza immediata e diretta della condotta colposa del professionista, secondo il criterio di causalità giuridica di cui all'art. 1223 c.c.
Una volta assolto tale onere di allegazione e prova da parte dell'attore, spetta al giudice di merito compiere il giudizio prognostico sulla verosimile fondatezza della domanda che avrebbe dovuto essere coltivata, valutazione che la Corte di Cassazione ha ripetutamente qualificato come tipico apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato (cfr. Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2014, n. 3355).
4.- Tanto premesso in punto di principi rilevanti nel caso di specie, occorre anzitutto verificare se possa essere addebitato all'avv. un inesatto adempimento Controparte_1
dell'incarico professionale per avere introdotto due distinti giudizi di risarcimento danni – rispettivamente per i danni materiali al motociclo e per i danni alla persona riportati da
– così frazionando il credito risarcitorio senza formulare alcuna riserva Parte_1
espressa nel primo processo. 5
A tale quesito non può darsi risposta affermativa, alla luce degli elementi di causa e della documentazione prodotta.
Giova premettere che, secondo l'orientamento giurisprudenziale oggi prevalente della
Suprema Corte in materia, “le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata”
(cfr. Cass. civ., sez. un. n. 4090/2017). Diversamente, in assenza di un interesse apprezzabile, il frazionamento dell'azione risarcitoria costituisce abuso dello strumento processuale e violazione dei principi di correttezza e buona fede.
In particolare, in materia di risarcimento dei danni da responsabilità civile, la Corte di
Cassazione ha più volte chiarito che “non è consentito al danneggiato, in presenza di un danno derivante da un unico fatto illecito, riferito alle cose ed alla persona, già verificatosi nella sua completezza, di frazionare la tutela giurisdizionale mediante la proposizione di distinte domande, parcellizzando l'azione extracontrattuale davanti al giudice di pace ed al tribunale in ragione delle rispettive competenze per valore, e ciò neppure mediante riserva di far valere ulteriori e diverse voci di danno in altro procedimento. Tale disarticolazione dell'unitario rapporto sostanziale nascente dallo stesso fatto illecito, infatti, oltre ad essere lesiva del generale dovere di correttezza e buona fede, per l'aggravamento della posizione del danneggiante-debitore, si risolve anche in un abuso dello strumento processuale” (così
Cass. civ., sez. III, 22 dicembre 2011, n. 28286, ribadita Cass. civ., sez. III, 21 ottobre 2015,
n. 21318, dalle ordinanze Cass. civ., sez. III, 4 novembre 2016, n. 22503, e 28 giugno 2018, n.
17019, nonché Cass. civ., sez. III, 6 maggio 2020, n. 8530).
Da tale ricostruzione del quadro giurisprudenziale si trae la logica conclusione che non essedo totalmente precluso in astratto al soggetto danneggiato “di agire separatamente per due diversi danni che derivano dal medesimo fatto illecito, ciò può avvenire solo in presenza dell'effettiva dimostrazione, da parte dell'attore, della sussistenza di un interesse obiettivo al frazionamento. Interesse che non può consistere in una scelta soggettiva dettata da criteri di mera opportunità e neppure dalla prospettata maggiore speditezza del procedimento davanti 6
ad uno piuttosto che ad un altro dei giudici aditi” (cfr. in tal senso Cass. civ., sez. III, ordinanza 2 maggio 2022, n. 13732 e in senso conforme Cass. Civ., sez. III, ordinanza 25 gennaio 2023, n. 2278).
Nello specifico, in caso di liquidazione di un danno non patrimoniale si “deve tenere conto della lesione dell'integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell'invalidità temporanea e di quella permanente”, con la precisazione che “quest'ultima è suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia,
l'individuo non abbia riacquistato la sua completa validità con relativa stabilizzazione dei postumi" (Cass. Sez. 3., sent. 29 dicembre 2014, n. 26897).
La giurisprudenza, pertanto, riconosce un'eccezione importante al divieto di frazionamento del credito: qualora le lesioni personali non siano ancora stabilizzate, il danneggiato conserva un interesse processualmente apprezzabile ad agire subito per il risarcimento dei soli danni patrimoniali o materiali (es. danni al veicolo), rinviando a un momento successivo, all'avvenuta guarigione e stabilizzazione, la domanda relativa al danno biologico e agli ulteriori profili non patrimoniali (cfr. Cass. civile, sez. III, ordinanza 29/01/2018 n. 2330).
Alla luce di tale quadro giurisprudenziale, non può ritenersi che l'avv. abbia agito in CP_1
modo negligente o contrario ai doveri professionali.
È pacifico, infatti, che:
-. Al momento della proposizione dinanzi al Giudice di Pace di Barra del giudizio per il risarcimento dei danni al motociclo (notifica del 26.11.2004), le lesioni personali riportate dalla Sipone non erano ancora stabilizzate;
-. Solo successivamente, a guarigione avvenuta, venne instaurato il procedimento dinanzi al
Tribunale di Napoli (7.4.2006), volto ad ottenere il ristoro dei danni alla persona.
Ciò trova conferma, peraltro, nella documentazione sanitaria e nella CTU espletata nel processo civile svoltosi davanti al Tribunale di Napoli (R.G. 13439/2006), depositate dall'attrice nel presente giudizio, dalle quali emerge che la stabilizzazione del danno biologico permanente si verificò solo dopo la proposizione del primo giudizio davanti al Giudice di
Pace di Barra, come dimostrato dai certificati medici (ad es., cfr. il certificato della visita ortopedica del 18.1.2005 con prescrizione di ulteriori sedute di fisiokinesiterapia per riabilitazione post-traumatica).
Ne deriva che la scelta di agire dapprima per i soli danni al motociclo e successivamente per quelli alla persona rispondeva a un preciso interesse processuale della danneggiata, ex art. 100
c.p.c., ed era pienamente conforme ai principi giurisprudenziali sopra richiamati. 7
Ulteriore conferma dell'assenza di responsabilità professionale è data dalla circostanza che la
Sipone sottoscrisse personalmente i mandati alle liti conferiti all'avv. per entrambi i CP_1
procedimenti.
Tali atti, allegati e non contestati ex art. 115 c.p.c., dimostrano che la cliente era perfettamente consapevole dell'oggetto delle due azioni, la prima volta circoscritta ai danni materiali al motociclo e la seconda estesa ai danni alla persona.
È principio pacifico in giurisprudenza che il mandato alle liti costituisce manifestazione formale e vincolante della volontà del cliente e legittima il difensore a svolgere le attività ivi indicate. Pertanto, nel caso in esame, la strategia processuale non può dirsi frutto di una scelta autonoma e scorretta dell'avvocato, bensì decisione condivisa e approvata dalla mandante.
Per le esposte ragioni, in mancanza di prova di un inesatto adempimento dell'incarico, la domanda di risarcimento proposta nei confronti dell'avv. appare del tutto infondata: CP_1
non risulta integrato alcun profilo di colpa professionale poichè l'avvocato ha agito in modo diligente, seguendo le indicazioni della cliente e agendo legittimamente con due distinte domande di risarcimento danni in relazione alla diversa natura e ai differenti tempi di accertamento delle conseguenze del sinistro.
Ne consegue che le pretese attoree devono essere rigettate integralmente, in quanto prive di fondamento giuridico e fattuale.
5.- Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando:
-. Rigetta le domande proposte da;
Parte_1
-. Condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta Parte_1 CP_1
delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 5.077,00 per competenze, oltre
[...]
I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge.
Napoli, 19.9.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Nicoletta CALISE