Articolo 2 della Legge 7 luglio 1962, n. 907
Articolo 1
Versione
10 agosto 1962
Art. 2.
Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63, si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per quell'esercizio medesimo, destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 10 agosto 1962