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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/08/2025, n. 3131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3131 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott.ssa Dora Alessia Limongelli, pronuncia la seguente: SENTENZA nella causa iscritta al n° 9824/2021 del R.G.A.C., avente a oggetto Altri istituti e leggi speciali, pendente tra
(C.f.: ) nata il [...] in [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente, alla via F. Fracanzano n° 21, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via dell'Epomeo n° 81, presso lo studio legale degli Avv.ti Mendico Monica (C.f.: ; p.e.c.: e C.F._2 Email_1 ( e.c.: Controparte_1 C.F._3
che, congiuntamente e Email_2
giudizio giusta procura alle liti in calce alla citazione.
- Attrice - e (C.f.: , in persona dell'Amministratore pro tempore Controparte_2 P.IVA_1
, con sede legale sita in Giugliano in Campania (Na), alla zona ASI s.n.c., P_ e domiciliata in Casoria (Na), alla via Marconi n° 26, presso lo studio legale dell'Avv. Caccavale Pasquale (C.f.: ; p.e.c.: C.F._4
, che la rappresen io giusta Email_3 procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- Convenuta - CONCLUSIONI
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 e 118 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, come novellati in virtù di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, della legge n° 69 del 18 giugno 2009, secondo il quale “ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge”. Con citazione ritualmente notificata alla controparte il 14/09/2021, ha Parte_1 convenuto in giudizio innanzi a codesto Tribunale la nti Controparte_2 solo “ ) chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “1) Accertato e CP_2 dichiar o professionale tra l'istante e la convenuta per le attività di start up a beneficio della seconda, per le attività successive all'inaugurazione del locale oggetto del progetto e dell'incarico professionale, per l'attività tutte successive sino alla cessazione, per gli eventi descritti, per i fatti tutti esposti in narrativa e quivi per ripetuti e trascritti, condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di € 100.000,00 […] oltre risarcimento dei danni morali per le causali sempre in narrativa indicate nella misura che l'On.le Giudicante adito dovesse ritenere corrispondente a Giustizia, ovvero a quella somma maggiore o minore che l'On.le Giudice adito
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dovesse ritenere dovuta alla istante in relazione a quanto acquisito in corso di causa;
2) Condannare la convenuta alle spese di Giustizia tutte, ivi comprese quelle relative a spese e competenze professionali, ai sensi del d.m. 55/2014, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, con attribuzione ai procuratori per anticipo fattone” A fondamento della pretesa, l'attrice ha dedotto che, vantando essa pluriennale esperienza e notorietà nel settore del food, in particolare della cucina tradizionale Campana, nel novembre 2017 sarebbe stata contatta dalla , società operante CP_2 nella produzione e nella vendita (all'ingrosso e al dettaglio) di birre e, in generale, di bevande nonché esercente attività di ristorazione, allo scopo di affidarle l'organizzazione, il coordinamento, la direzione del food management e la start up del ristorante “Casa Kbirr” (sito in Torre del Greco) nonché del marchio “Kbirr”; che detti incarichi, compresa l'organizzazione di promozionali eventi gastronomici, le sarebbero stati conferiti da , attuale legale rappresentante della P_ CP_2
e ricoprente detta carica dal 29/01/2021, pur essendo egli, già precedentemente a codesta formale investitura, l'amministratore di fatto della società nonché fratello e marito, rispettivamente, di e , detentrici delle quote Controparte_4 Controparte_5 dell'azienda; che il contri ardato sia attività da Parte_1 svolgersi nella fase di start up e sia attività da svolgersi successivamente all'apertura del ristorante;
che la avrebbe reiteratamente posticipato la contrattualizzazione CP_2 del rapporto professionale e continuamente rimandato il pagamento dei compensi spettanti a per la sua attività, verbalmente concordati con , Parte_1 P_ rappresentante di fatto dell'azienda, anche in ragione di un pregresso e datato rapporto amicale intercorso con lo stesso;
che, più precisamente, alla chef sarebbe stata prospettata, ultimato l'avviamento del locale, una compartecipazione nelle quote societarie (secondo il valore delle stesse stimato al dicembre 2018) e, in ogni caso, un compenso non inferiore a € 60.000,00 nonché una contrattualizzazione (almeno quinquennale) con la quale la si sarebbe dovuta investire del ruolo di responsabile enogastronomico della società e del franchising; che la collaborazione professionale tra e si sarebbe interrotta nel maggio 2019, anche perché Parte_1 P_ quest'ultimo avrebbe mal tollerato l'eccessiva identificazione del successo del novello progetto con i meriti della chef; che, a rapporto conclusosi, la avrebbe CP_2 continuato a utilizzare il know how carpito alla chef nonché l'immagine e Parte_1 il nome della stessa;
che, dunque, nulla sarebbe m osto a Parte_1 come compenso per l'attività prestata in favore della stimato in € CP_2 100.000,00 prendendo a riferimento le retribuzioni percepi e per analoghe attività precedentemente svolte in favore di altre imprese. Il 22/12/2021, si è costituito in giudizio la chiedendo accogliersi le CP_2 seguenti conclusioni: “voglia il Tribunale, contrariis reiectis, rigettare la domanda e condannare parte soccombente al pagamento delle spese e competenze professionali di causa, oltre rimborso delle spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge” A fondamento della difesa, la ha dedotto che mai alcun rapporto CP_2 contrattuale avrebbe instaurato con e mai la avrebbe conferito nessun Parte_1 incarico professionale, né tantomen to utilità dall'attività asseritamente svolta dalla chef, non essendo mai stato ratificato né il suo operato e né quello di P_ ; che, difatti, quest'ultimo sarebbe stato nominato Amministratore unico
[...]
solo nel gennaio 2021 e, prima di allora, sarebbe stato solo un semplice CP_2 e della stessa, privo di alcun potere rappresentativo e/o decisionale dell'azienda; che, in ogni caso, la misura del corrispettivo asseritamente dovuto non troverebbe alcun riscontro o plausibile giustificazione causale e che la stima del
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compenso andrebbe stabilita in relazione alla natura, alla quantità e alla qualità delle prestazioni asseritamente eseguite, nonché al tempo e ai costi occorrenti per il relativo espletamento. Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., è stato raccolto l'interrogatorio formale dell'Amministratore Unico della e sono stati CP_2 escussi quattro testimoni (due su intimazione di parte attrice e due su intimazione di parte convenuta); all'esito dell'istruttoria, la causa è stata riservata in decisione.
1. Nel merito La domanda non può essere accolta per le ragioni che di seguito si andranno ad esporre. Preliminarmente, va rilevato che ha evocato in giudizio la , Parte_1 CP_2 deducendo di aver intrattenuto un rapporto di collaborazione professionale rimasto privo di compenso. In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (cfr. Cassazione civile, Sezioni Unite, n° 7996 del 06 aprile 2006). Considerando che la controversia ha a oggetto un contratto di prestazione d'opera intellettuale, giova rammentare che, conformemente all'articolo 2697 c.c., il creditore deve, da un lato, fornire la prova del titolo, negoziale o legale, da cui origina il suo diritto di credito nonché dell'entità delle prestazioni effettuate, al fine di consentire la determinazione quantitativa delle sue spettanze, e, dall'altro, allegare l'inadempimento del debitore, essendo quest'ultimo, di contro, gravato dell'onere di provare il fatto impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa;
inoltre, in materia di pagamento dei compensi professionali, la giurisprudenza ha precisato a più riprese che sul professionista incombe l'onere di dimostrare, innanzitutto, che vi sia stato il conferimento dell'incarico e, in secondo luogo, l'entità delle prestazioni eseguito in esecuzione dello stesso, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo credito. Tanto premesso, non può ritenersi efficacemente assolto da l'onere, su Parte_1 di sé incombente, di dimostrare l'effettiva sussistenza di un corso con la società finalizzato all'esecuzione di prestazioni consistenti nella messa a disposizione delle proprie esperienze e competenze al servizio della CP_2 nonché l'esercizio dell'attività di chef in favore della stessa. L'attrice ha infatti allegato di aver coordinato e diretto l'attività di food management e di start up del ristorante Casa K-birr dal novembre 2017 al maggio 2019, su incarico di in qualità di amministratore di fatto della società. P_
Difatti, dal compendio probatorio non può agevolmente desumersi il ruolo di amministratore di fatto della società Drink Up di che, all'epoca degli P_ accordi orali raggiunti tra le parti, non rivestiva alcun ruolo all'interno della compagine societaria dell'ente convenuto, ma ne era dipendente con la mansione di cassiere del ristorante Casa Kbirr, come da documentazione versata in atti (cfr. busta paga ). P_ La i e del cosiddetto "amministratore di fatto", figura di elaborazione pretoria, nata in [...] alle società di capitali, presuppone che le funzioni gestorie da questi svolte in via di fatto abbiano carattere sistematico e non si esauriscano nel
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compimento di alcuni atti di natura eterogenea ed occasionale (Cass. 14.9.1999, n. 9795; Cass. 6.8.1999, n. 1925).
“Riveste la qualifica di amministratore di fatto colui che, seppur inquadrato come direttore commerciale, si pone come punto di riferimento in molteplici settori dell'attività dell'ente, occupandosi della gestione dei conti, delle questioni di carattere fiscale, della predisposizione dei bilanci e delle problematiche afferenti i rapporti con il personale dipendente. Non occorre infatti, ai fini della suddetta qualifica, l'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo di gestione, ma è invece necessaria una significativa e continuativa attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale” ( Cfr Cass. civ., sez. I, 18 settembre 2017, n. 21567; Cass. civ., sez. I, 8 ottobre 2020, n. 21730). Dunque, ai fini della prova della qualifica di amministratore di fatto occorre dimostrare l'esercizio, in modo continuativo e significativo, dei poteri tipici inerenti alla funzione di amministratore. In particolare, la persona che, benché priva della corrispondente investitura formale, si accerti essersi inserita nella gestione della società, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, va considerata amministratore di fatto ove tale ingerenza, lungi dall'esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza (Cfr. Tribunale di Bologna 25 maggio 2022). Tale prova implica, dunque, l'accertamento della sussistenza di una serie di indici sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare (tali il conferimento di deleghe in favore dell'amministratore di fatto in fondamentali settori dell'attività di impresa;
la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria;
la costante assenza dell'amministratore di diritto;
la mancata conoscenza di quest'ultimo da parte dei dipendenti;
il conferimento di una procura generale ad negotia). Orbene, con riferimento alla fattispecie in esame l'attrice non ha allegato né provato alcun elemento fattuale da cui si evinca che il fosse all'epoca del conferimento P_ dell'incarico professionale amministratore di f lla . CP_2
Ed invero, l'istante - a sostegno di tale prospettazione - ha prodotto in atti stampe tratte dai siti internet del e numerosi articoli dai quali emergerebbe Parte_2 che il fondatore e l'ideatore del marchio Kbirr sia proprio , titolare in P_ precedenza della Loco for Drink, e dal confronto anche dei ivi alle sedi legali e operative con quelli indicati nella visura camerale della si CP_2 desumerebbe che la ed il siano la me tità CP_2 Parte_2 giuridica e commerciale. Tuttavia, se dai predetti elementi può trarsi certamente la conclusione che tutti i marchi “Kbirr” sono inequivocabilmente collegati alla (che peraltro - dalla CP_2 documentazione prodotta dalla convenuta in allegati 4 delle memorie II termine - ne è titolare esclusiva) e che sia stato ideatore della birra Kbirr, P_ come riportato anche negli articoli di ancora si sia occupato dell'aspetto comunicativo del marchio Kbirr anche nel progetto relativo al ristorante “Casa Kbirr”- tuttavia nessun ulteriore elemento è stato mai offerto in relazione a comportamenti o atti, funzioni direttive dallo stesso svolte con sistematicità e non occasionalità in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società. Sotto altro profilo, neppure potrebbe ritenersi l'accordo verbale - che l'attrice assume essere intervenuto con - opponibile alla società convenuta, non essendo P_
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in alcun modo dimostrato che il , all'epoca dei fatti, avesse il potere di P_ impegnare la società ovvero il rilascio di una autorizzazione preventiva da parte della sorella amministratore unico o ancora una ratifica successiva del suo CP_4 operato, non potendo considerarsi tale la successiva nomina nel 2021 del ad P_ amministratore unico della , dal momento che il rapporto con l'att era CP_2 già interrotto nel maggio 2019. In definitiva, dunque, anche secondo la mutata (in sede di prime memorie ex art 183 comma 6 c.p.c.) prospettazione dell'attrice, il avrebbe agito quale falsus procurator, P_ ingenerando l'affidamento dell'attrice sulla esistenza del potere di impegnare l'ente. Ebbene, la giurisprudenza in ordine alla cd. “apparenza del diritto” ed alla vincolatività, per il rappresentato, del contratto concluso dal falsus procurator con il terzo, ha chiarito che “il principio dell'apparenza del diritto, riconducibile a quello più generale della tutela dell'affidamento incolpevole, può essere invocato con riguardo alla rappresentanza, allorché, indipendentemente dalla richiesta di giustificazione dei poteri del rappresentante a norma dell'art. 1393, non solo vi sia la buona fede del terzo che abbia concluso atti con il falso rappresentante, ma vi sia anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente. In relazione a tale principio, spetta al giudice di merito accertare se, in relazione alle circostanze obiettive del caso concreto, il comportamento tenuto dal rappresentante sia stato tale da ingenerare nel terzo il ragionevole convincimento sulla corrispondenza della situazione reale a quella apparente” (Cassazione civile, sez. II, 13/08/2004, n. 15743; e, in senso conforme, cfr., più recentemente, Cassazione civile, sez. III, 23/06/2017, n. 15645). Con specifico riferimento, poi, al caso in cui il falsus procurator agisca in nome e per conto di una società di capitali in cui il terzo possa controllare la consistenza effettiva dell'altrui potere, si condivide l'indirizzo espresso da Cassazione civile, sez. III, 08/05/2015, n. 9328, la quale ha osservato che “in tema di rappresentanza apparente, il terzo contraente, ex art. 1393 c.c., ha soltanto la facoltà, e non anche l'obbligo, di controllare se colui che si qualifichi rappresentante sia in realtà tale, sicché non basta il semplice comportamento omissivo del medesimo terzo per costituirlo in colpa nel caso di abuso della procura (o di mancanza della stessa), occorrendo, per converso, ai fini dell'affermazione che egli abbia agito senza la dovuta diligenza, il concorso di altri elementi”. Ancor più chiaramente, Cassazione civile, sez. III, 12/01/2006, n. 408 ha ritenuto che “la ratifica relativa al contratto concluso dal falso rappresentante per il quale non sia richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem può essere anche tacita e consistere, perciò, in qualsiasi atto o comportamento da cui risulti in maniera chiara ed univoca la volontà del dominus di far proprio il negozio concluso in suo nome e conto da procurator. Il relativo accertamento spetta al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici e giuridici”, concludendo nel senso per cui “il principio della apparenza è suscettibile di trovare applicazione anche nel caso in cui il soggetto rappresentato è una società di capitali ed il terzo può verificare la esistenza dei poteri rappresentativi del soggetto che agisce in nome e per conto della società attraverso i mezzi speciali di pubblicità previsti dalla legge” (cfr., in senso conforme, Cass. 13/08/2004, n. 15743; Cass. 29/04/1999, n. 4299; Cass. 19/09/1995, n. 9902; Cass. 03/03/1994, n. 2123). In particolare, si condivide il percorso argomentativo delineato dalla Suprema Corte nella sentenza da ultimo citata, in cui è valorizzato l'elemento della colpa in capo al
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rappresentato ai fini dell'imputazione degli effetti del contratto sottoscritto dal rappresentante apparente della società: “[…] Anche in questo caso il Giudice deve accertare se in relazione alle circostanze obiettive della fattispecie concreta il comportamento tenuto dal rappresentante sia tale da ingenerare nel terzo il ragionevole convincimento della corrispondenza della situazione reale a quella apparente, mentre non è possibile ritenere che il terzo sia in colpa quando, pur non avendo motivo di dubitare del conferimento dei poteri rappresentativi in base alle regole dell'ordinaria diligenza, abbia omesso di controllare l'esistenza dei poteri stessi mediante l'esame dei pubblici registri. Vale considerare in proposito che l'apparenza del diritto è una situazione di fatto che si desume da una serie di circostanze idonee a fare apparire l'oggettiva esistenza di una situazione in realtà inesistente, che si specificano in modo differente nelle varie ipotesi, per cui l'affidamento incolpevole del terzo rappresenta la ragione sostanziale della rilevanza attribuita alla situazione apparente. Non può essere condiviso l'orientamento di recente espresso da Cass. 30/03/2004, n. 6301, secondo il quale la presenza di un sistema di pubblicità, che provvede ad informare sia in ordine ai soggetti legittimati a spendere il nome della società che in ordine ai limiti di tale legittimazione, preclude al terzo la possibilità di invocare il principio dell'apparenza per vincolare la società, perché limita irragionevolmente il principio alle ipotesi marginali nelle quali la società si avvale di rappresentanti estranei alla sua organizzazione. La rappresentanza apparente vincola il falso rappresentato, obbligandolo ad adempiere al contratto solo se è ravvisabile un suo comportamento colposo che abbia indotto nel terzo la ragionevole convinzione circa l'esistenza di un valido ed efficace conferimento di procura (Cass. 23/07/2004, n. 13829; Cass. 14/07/2004, n. 13084; Cass. 10/01/2003, n. 204; Cass. 22/04/1999, n. 3988). La vincolatività del contratto non può, infatti, derivare dal mero affidamento incolpevole del terzo contraente neppure quando la tutela di esso risulti oggettivamente rafforzata;
il principio dell'apparenza è idoneo a giustificare la circolazione della ricchezza indipendentemente dal consenso del legittimo titolare (artt. 534 e 1189 c.c.), ma non a vincolare direttamente il falso rappresentato senza il concorso della colpa. In sostanza, la colpa del falso rappresentato costituisce l'elemento di collegamento della situazione apparente alla sfera giuridica dello stesso. Nella nozione di colpa rientra non soltanto il comportamento negligente, ma qualsiasi condotta attiva od omissiva, causalmente rilevante nell'imputazione degli effetti. […]” Pertanto, riassumendo quanto sin qui argomentato: 1) l'apparenza del diritto può essere invocato con riguardo alla rappresentanza indipendentemente dalla richiesta di giustificazione dei poteri del rappresentante a norma dell'art. 1393; 2) ai fini della ricorrenza di tale fattispecie deve ricorrere non solo la diligenza del terzo che abbia concluso atti con il falso rappresentante, ma anche un comportamento colposo del rappresentato che ingeneri nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente;
3) tale principio può essere applicato anche qualora il rappresentato sia una società di capitali ed il terzo possa verificare la esistenza dei poteri rappresentativi del soggetto che agisce in nome e per conto della società attraverso i mezzi speciali di pubblicità previsti dalla legge, purché sia dimostrato un comportamento colposo del rappresentato che abbia indotto nel terzo di buona fede e diligente la ragionevole convinzione circa l'esistenza di un valido ed efficace conferimento di procura;
4) gli esposti accertamenti (id est, se il comportamento tenuto dal rappresentante sia stato tale da ingenerare nel terzo il ragionevole convincimento sulla corrispondenza della
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situazione reale a quella apparente) vanno condotti dal giudice di merito in considerazione delle circostanze obiettive del caso concreto e, se congruamente e logicamente motivati, sono incensurabili in sede di legittimità. In merito alla posizione del falsus procurator, questi può rispondere solo a titolo risarcitorio nei confronti del terzo incolpevole in quanto la responsabilità del "falsus procurator" nei confronti del terzo contraente incolpevole, espressamente disciplinata dall'art. 1398 c.c., ha natura extracontrattuale, per "culpa in contrahendo" ed il suo fondamento non risiede nel negozio inefficace ma nel comportamento contrario ai più generali doveri di correttezza e buona fede, connessi al divieto di "neminem laedere" (Cass. Civ. Sez. III, 28/08/2007, n. 18191). Nel caso che qui ci occupa, l'attrice ha allegato di aver iniziato la propria collaborazione professionale con la società dopo essere stata contattata nel novembre 2017 da CP_2
che all'epoca s va come CEO della stessa e di aver concluso suo P_ tramite un accordo verbale per l'ottenimento di una partecipazione in quote sociali di circa € 60.000,00 all'avviamento del locale e una contrattualizzazione quinquennale come responsabile enogastronomico della società e del franchising;
altresì che il Ditto posticipava la contrattualizzazione del rapporto e il pagamento dei compensi costringendo l'istante ad interrompere la collaborazione con la società nel CP_2 maggio 2019. Ebbene, alla luce delle risultanze probatorie orali e documentali, pur volendo ritenere che il comportamento tenuto da sia stato tale da ingenerare nell'attrice il P_ ragionevole convincimento sulla sua capacità di impegnare l'ente di cui si professava CEO;
tuttavia, non appare dimostrato alcun comportamento colposo da parte della società, che possa aver indotto nell'attrice la ragionevole convinzione circa l'esistenza di un valido ed efficace potere di contrattazione. Né del resto può ritenersi del tutto incolpevole l'affidamento riposto dall'attrice sulla validità dell'accordo verbale concluso con il o sulla ratifica tacita da parte della P_ società, essendo evidente che la cessione di quote della società e la contrattualizzazione quinquennale richiedeva la stipula di un successivo contratto in forma scritta. Ciò posto, non può evitarsi di osservare che – a dispetto della puntuale allegazione contenuta nell'atto introduttivo del giudizio – le risultanze istruttorie orali e documentali non hanno consentito neppure di accertare quale sia stato il contenuto dell'accordo asseritamente concluso tra e e quale sia stata P_ Parte_1 effettivamente l'attività svolta dall'attric el Kbirr”. La documentazione prodotta dall'istante (file pdf contenente un elenco di nominativi di fornitori e ricette), oltre ad essere contestata dalla convenuta nella conformità all'originale, trattandosi di file allegati a corrispondenza e-mail intervenuta nel febbraio 2018 con il non prodotti in formato .eml ma in PDF, è inidonea di P_ per sé a dimostrare che il ristorante “Casa Kbirr” si sia rivolto ai fornitori indicati e abbia effettivamente utilizzato le ricette indicate dall'attrice, appartenenti alla cultura tipica partenopea. A riguardo, i testi escussi su iniziativa di parte attrice ( e Testimone_1 Tes_2
hanno riferito circostanze che nella quasi totalità sono state riferite loro
[...] ce e quindi non su fatti dagli stessi direttamente apprezzati e in ogni caso inattendibili essendo rimaste prive di qualsivoglia elemento di riscontro. Come è noto, in tema di prova testimoniale, i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto
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oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
i testimoni "de relato" in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità (Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 569 del 15/01/2015; Cass. civ. sez. III n. 12477 del 18.5.2017). Ed invero, il teste ha reso dichiarazioni del tutto inattendibili non Testimone_2 solo con riferime attrice avrebbe prestato la propria attività per il ristorante Casa Kbirr (“ho collaborato sia con la sig.ra che con la essendo stato Pt_1 CP_2 assunto da aprile 2017 a luglio 2017”, “Preciso che io esegu irettive che mi dava, Pt_1 concordate con la società, in ordine al menù e alla gestione del progetto avente ad ogge portare i piatti della tradizione anche nel ristorante – pub” (…) Preciso che ciò avveniva prima del novembre 2017 perché io sono andato via a luglio, il ristorante in ogni caso era già aperto quando io sono stato assunto, quando sono andato via io, comunque, la sig.ra era ancora collaboratrice del ristorante” Pt_1CP_
“Sul capo 1/b è vero che l'attrice veniva contattata dal sig. per il progetto Casa-Kbirr ma non ricordo bene il periodo, era intorno alla fine del 2016 e poi n 7”) ma anche contrastanti con quanto prospettato in citazione. Ed invero, l'attrice ha allegato che nella fase di start up, nei mesi di dicembre 2017, gennaio, febbraio e marzo 2018 (data della inaugurazione del locale), si sarebbe dedicata con impegno full time ed esclusivo a selezionare i fornitori del locale in base al menu dalla stessa elaborato e a procedere ai colloqui per il personale da assumere e alla formazione del personale di cucina;
a predisporre il ricettario e scegliere le attrezzature della cucina;
a curare l'identità del locale e la mis en place e ottimizzare il food cost, mentre nella fase successiva dall'apertura alla cessazione del rapporto avrebbe dedicato un impegno part time, presenziando all'apertura del locale e al lancio attraverso i media del locale, fornendo consulenza continuativa e presenziando come chef executive agli eventi principali (evento chef Bottura per mensa solidale, evento friariello week, e "lanificio 25"), partecipando a sessioni di formazione, analizzando i flussi economici del locale, aggiornando i menù secondo i cicli stagionali, segnalando le birre kbirr in occasione di eventi con partecipazione di chef stellati e partecipando a riunioni aziendali. È evidente, quindi, che pur volendo ritenere che il teste si sia confuso sui periodi della propria collaborazione con la (2018 anziché 2017), tuttavia, tutte le CP_2 circostanze riferite relative alla attività svolta dall'attrice nella prima fase fino alla apertura sono state certamente apprese “de relato actoris”, non essendo stato il teste ancora assunto e, invece in ordine alla attività relativa alla fase successiva all'apertura, questi ha potuto confermare per diretta conoscenza unicamente la partecipazione dell'attrice come chef ad alcuni degli eventi organizzati dalla società (Lanificio e mensa solidale), circostanza peraltro pacificamente ammessa dalla società convenuta. La medesime considerazioni valgono per le dichiarazioni rese dal teste , Testimone_1 la quale ha riferito per lo più circostanze apprese dai racconti che le f , confermando per diretta conoscenza unicamente la partecipazione dell'attrice ad alcuni degli eventi organizzati dalla società. Di contro, il teste escusso su iniziativa di parte convenuta, , sulla Testimone_3 cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, ha dichiarato di cenza se la chef fosse stata contattata nel novembre 2017 da , ma di aver Pt_1 P_ propost sso “alla sorella di iniziare una collabo sig.ra CP_4 Pt_1 moglie del sig. che si occupava dell'accoglienza del ristorante e aveva proposto la Controparte_6
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collaborazione con sua moglie chef emergente. Posso dire che appunto lei è stata contattata per la partecipazione a degli eventi. Sul capo 1/c non è vero, sono stato io a elaborare il menù poco tempo prima dell'inaugurazione trattandosi di piatti della tradizione e dunque tipici, che sono quelli che erano previsti all'apertura del locale e sono ancora gli stessi. Tutte le attività che mi vengono lette nei punti a e g fanno parte delle mie mansioni che ho svolto io insieme ad altri 18 collaboratori e mai svolti dalla sig.ra Sul capo 1/d non è vero, posso dire che la sig,ra è stata contattata Pt_1 Pt_1 per la partecipazi 2 o 3 eventi allo scopo di darle visibilità ed in are a quello della mensa solidale, friariello week ed un altro che non ricordo, se non sbaglio Lanificio 25, per il resto tutte le attività che mi vengono lette non sono state da lei svolte”. In definitiva, dunque, ciò che può ritenersi certamente dimostrato è che l'attrice su incarico della società convenuta abbia partecipato agli eventi organizzati dalla società definiti non a scopo di lucro per i quali, tuttavia, non ha dimostrato di aver pattuito un compenso con la società, diverso da quello collegato al ritorno pubblicitario derivato dalla partecipazione. Al contrario, la restante attività anche promozionale e di comunicazione che la stessa ha allegato di aver compiuto non appare riconducibile ad un incarico professionale conferito dalla società convenuta, ma un accordo intervenuto direttamente con il sig.
, privo del potere di impegnare la società, nei cui riguardi l'attrice avrebbe P_ rizzare la propria pretesa risarcitoria.
2. Spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, facendo riferimento ai parametri minimi (attesa la bassa complessità del contenzioso) stabiliti dal d.m. n° 147/2022 per i giudizi celebratisi innanzi al Tribunale per lo scaglione di valore entro il quale rientra la controversia (quindi, per quello che va da € 52000,00 fino a € 260.000,00) e all'attività concretamente esercitata dal difensore della convenuta, rapportata altresì al tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda;
2. Condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_2 spese di lite, che si liquidano in € 7.052,00 (settemilacinquantadue/00) per compenso professionale, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge. Così deciso in Aversa, il 10/07/2025 Il Giudice Dott.ssa Dora Alessia Limongelli
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