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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/03/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6786/2024
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto di quanto dichiarato nelle suddette note, pronuncia ex artt. 429 e 127 ter ult. co. c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 6786 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: contratto di locazione, promossa da:
, elettVAmente domiciliata in Melito di Napoli (NA) alla via G. Parte_1
Matteotti n. 32, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Caiazza, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
attore
pagina 1 di 6 contro in persona del legale rappresentante pro tempore, elettVAmente Controparte_1
domiciliata in Giugliano in Campania (NA) alla Via R. Leoncavallo n. 4, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Galluccio, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
convenuto
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha intimato licenza per finita Parte_1
locazione con contestuale citazione per la convalida nei confronti della società Controparte_1
fondata sulle seguenti premesse: a) di essere proprietaria del locale ad uso commerciale sito
[...]
Giugliano in Campania alla via Giuseppe Verdi n. 1, identificato al catasto fabbricati del Comune di Giugliano in Campania, foglio 53B, particella 568, subalterno 101; b) che tale immobile è stato concesso in locazione alla società p. VA , con contratto di locazione Parte_2 P.IVA_1 registrato presso l'ufficio territoriale di Napoli 2 della direzione provinciale di Napoli 1 dell'Agenzia delle Entrate al numero 5596 serie 3T, per la durata di sei anni a partire dal
01/10/2018 e sino al 01/10/2024; c) di essere subentrata nel contratto di locazione in sostituzione della parte locatrice per effetto della donazione del locale da parte della madre (originaria locatrice); d) di aver manifestato, a mezzo lettera raccomandata postale n. 05269362606-7 del
25/09/2023 ricevuta dalla società conduttrice il 27/09/2023, la propria volontà di non rinnovare il contratto, volendo adibire l'immobile sopra indicato all'attività professionale del coniuge, dott.
Giovanni Galluccio, che svolge la professione di medico-odontoiatra; e) che tale diniego di rinnovo automatico è stato seguito dalla comunicazione inviata alla sig. ra Parte_1
il 17/04/2024 con la quale la società si è opposta al diniego stesso;
d) che pertanto Controparte_2
si è ritenuto opportuno intimare la licenza per finita locazione.
Costituitasi in giudizio la società convenuta, quest'ultima si è opposta alla convalida.
All'esito dell'udienza di comparizione, il Giudice non ha convalidato l'intimata licenza, ha rigettato la richiesta di emissione di ordinanza di rilascio e ha disposto il mutamento del rito, assegnando termine alle parti per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatorio.
Le parti hanno integrato i propri atti come da rito entro i termini assegnati loro.
pagina 2 di 6 Quindi la causa è stata rinviata per la discussione e la decisione ai sensi del combinato disposto di cui artt. 429 e 127 ter c.p.c.
Con le note di trattazione scritta del 13.3.2025 le parti hanno discusso la causa.
2. Ciò posto, va in primo luogo affrontata la questione relatVA alla procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010.
Il convenuto, infatti, a seguito dell'esperimento del tentativo di conciliazione in sede di mediazione, ha eccepito l'improcedibilità della domanda, rilevando che parte attrice non ha preso parte alla procedura personalmente o tramite procuratore speciale.
Sul punto, ha dedotto l'attore con le note di trattazione scritta del 2.12.2024, assumendo che la parte avrebbe partecipato tramite un proprio procuratore speciale, depositando altresì copia della procura sostanziale che ha conferito all'avv. Carmine Russo (cfr. Parte_1
documento versato in atti in pari data). La partecipazione di quest'ultimo al primo incontro tenutosi dinanzi al mediatore è peraltro desumibile dalla lettura del verbale negativo di mediazione (cfr. allegato n. 7 della memoria depositata da parte attrice in data 30.10.2024).
Al riguardo, va osservato che l'art. 8 D. Lgs. 28/2010, nel testo applicabile alla fattispecie, prevede al comma 4: “Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale”.
Il Legislatore non ha chiarito quale sia la forma della delega per la mediazione, ma sulla necessità della partecipazione personale delle parti al procedimento di mediazione, sulla possibilità di delegare e sulle forme della delega si sono susseguiti nel tempo diversi orientamenti della giurisprudenza di merito, già sotto la vigenza del precedente testo della disposizione, che richiedeva – come oggi – la partecipazione personale della parte. Sul punto è intervenuta inoltre la Corte di Cassazione, con la nota pronuncia n. 8473 emessa in data 27.03.2019 (in senso conforme cfr. Cass. 13029/2022), offrendo dei chiarimenti a riguardo.
Nella motVAzione della suddetta pronuncia si legge: «il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perché solo nel dialogo informale e
pagina 3 di 6 diretto tra parti e mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattVA al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti. Ha imposto quindi alle parti (o meglio, alla parte che intende agire in giudizio) questo impegno preliminare mediante il quale fida di poter evitare (alle parti, e allo Stato più in generale) un buon numero di controversie, ben più onerose e lunghe rispetto ai tempi della mediazione obbligatoria. L'art. 8, dedicato al procedimento, prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati. La previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione delle condizioni di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato. Tuttavia, la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile. In mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto strettamente personale, deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad altri. Laddove, per la rilevanza della partecipazione, o della mancata partecipazione, ad alcuni momenti processuali, o per l'attribuzione di un particolare valore alle dichiarazioni rese dalla parte, la legge non ha ritenuto che la parte potesse farsi sostituire, attribuendo un disvalore, o un preciso significato alla sua mancata comparizione di persona, lo ha previsto espressamente. (…) Non è previsto, né escluso che la delega possa essere conferita al proprio difensore. Deve quindi ritenersi che la parte (in particolare, la parte che intende iniziare l'azione, ma identico discorso vale per la controparte), che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche - ma non solo - dal suo difensore. Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia, come previsto dal progetto della Commissione
Alpa sulla riforma delle ADR all'art. 84). Quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale.
Ne consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata,
pagina 4 di 6 benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale. Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore. Perciò, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista».
La Corte quindi ha chiarito che:
a. è necessaria la partecipazione personale delle parti dinanzi al mediatore;
b. la partecipazione alla mediazione può comunque essere delegata ad altri, tra cui anche al difensore;
c. la parte che intende ricorrere alla delega, affinché possa garantire una valida partecipazione alla mediazione, deve conferire il relativo potere al terzo delegato mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto;
d. è necessaria, dunque, una procura speciale sostanziale con l'autenticazione della firma da parte di un pubblico ufficiale o di un notaio, come desumibile a contrario dall'argomentazione svolta dalla S.C. in ordine all'assenza di tale potere di autenticazione in capo all'avvocato.
La condivisibilità di tali argomentazioni, d'altro canto, discende anche dall'ovvia considerazione che tale potere di autenticazione non può predicarsi con riferimento alla procura sostanziale relatVA, in modo specifico, all'attività di mediazione, sia in quanto non espressamente previsto dalla citata normatVA processuale sia in quanto difetta un potere di autenticazione in via generale in capo agli avvocati, analogo a quello stabilito ex art. 1 e ss. L. n.
89/1913, ovverosia dalla Legge sull'“Ordinamento del notariato e degli archivi notarili”.
L'insegnamento della Cassazione è stato recepito in modo pressoché unanime da parte della giurisprudenza di merito. In particolare, è stato sottolineato che «il potere di partecipare alle attività della mediazione deve essere attribuito con una procura (che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato stesso), avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione ed il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono
pagina 5 di 6 oggetto: in altre parole, trattasi di quella che la Corte Suprema definisce e qualifica come procura speciale sostanziale.» (cfr. Trib. Pavia sez. III, 26/10/2022; Corte d'Appello Napoli sez. VII, 19/09/2022; Corte d'Appello L'Aquila 15.10.2021, n.1129; Corte d'Appello Napoli
29.09.2020, n.3227; Trib. Napoli 05.02.2021 n.1167; Trib. Salerno 15.01.2020; Trib. Fermo,
04.11.2019, n.621; Trib. Velletri 19.10.2021, n.1892; Trib. Pordenone, 07.12.2020, n.647).
Tale orientamento è meritevole di adesione e di conferma, anzitutto in ragione del rilievo che l'ordinamento attribuisce alla procedura di mediazione e alla necessità che la stessa, almeno in via preferibile, risulti partecipata dalle parti personalmente, costituendo la partecipazione personale un presupposto fondamentale ai fini dell'instaurazione del dialogo tra le parti stesse e il mediatore;
coerentemente, il potere di delegare la partecipazione del primo incontro ad altro soggetto, sia pure ammissibile, deve essere circoscritto ad ipotesi particolari e comunque caratterizzate da particolare rigore formale in punto di accertamento della identità del sottoscrittore e apposizione della firma in presenza del pubblico ufficiale.
Ne consegue che la domanda va dichiarata improcedibile per nullità della procedura di mediazione. Ogni ulteriore questione risulta assorbita.
3. Quanto alle spese di lite, sussistono le condizioni per disporre la compensazione integrale delle stesse tra le parti ex art. 92 c.p.c., trattandosi di pronuncia di rito e atteso che in materia di mediazione obbligatoria si sono susseguiti orientamenti contrastanti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitVAmente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara improcedibile la domanda;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa, il 15.3.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
pagina 6 di 6
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto di quanto dichiarato nelle suddette note, pronuncia ex artt. 429 e 127 ter ult. co. c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 6786 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: contratto di locazione, promossa da:
, elettVAmente domiciliata in Melito di Napoli (NA) alla via G. Parte_1
Matteotti n. 32, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Caiazza, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
attore
pagina 1 di 6 contro in persona del legale rappresentante pro tempore, elettVAmente Controparte_1
domiciliata in Giugliano in Campania (NA) alla Via R. Leoncavallo n. 4, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Galluccio, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
convenuto
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha intimato licenza per finita Parte_1
locazione con contestuale citazione per la convalida nei confronti della società Controparte_1
fondata sulle seguenti premesse: a) di essere proprietaria del locale ad uso commerciale sito
[...]
Giugliano in Campania alla via Giuseppe Verdi n. 1, identificato al catasto fabbricati del Comune di Giugliano in Campania, foglio 53B, particella 568, subalterno 101; b) che tale immobile è stato concesso in locazione alla società p. VA , con contratto di locazione Parte_2 P.IVA_1 registrato presso l'ufficio territoriale di Napoli 2 della direzione provinciale di Napoli 1 dell'Agenzia delle Entrate al numero 5596 serie 3T, per la durata di sei anni a partire dal
01/10/2018 e sino al 01/10/2024; c) di essere subentrata nel contratto di locazione in sostituzione della parte locatrice per effetto della donazione del locale da parte della madre (originaria locatrice); d) di aver manifestato, a mezzo lettera raccomandata postale n. 05269362606-7 del
25/09/2023 ricevuta dalla società conduttrice il 27/09/2023, la propria volontà di non rinnovare il contratto, volendo adibire l'immobile sopra indicato all'attività professionale del coniuge, dott.
Giovanni Galluccio, che svolge la professione di medico-odontoiatra; e) che tale diniego di rinnovo automatico è stato seguito dalla comunicazione inviata alla sig. ra Parte_1
il 17/04/2024 con la quale la società si è opposta al diniego stesso;
d) che pertanto Controparte_2
si è ritenuto opportuno intimare la licenza per finita locazione.
Costituitasi in giudizio la società convenuta, quest'ultima si è opposta alla convalida.
All'esito dell'udienza di comparizione, il Giudice non ha convalidato l'intimata licenza, ha rigettato la richiesta di emissione di ordinanza di rilascio e ha disposto il mutamento del rito, assegnando termine alle parti per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatorio.
Le parti hanno integrato i propri atti come da rito entro i termini assegnati loro.
pagina 2 di 6 Quindi la causa è stata rinviata per la discussione e la decisione ai sensi del combinato disposto di cui artt. 429 e 127 ter c.p.c.
Con le note di trattazione scritta del 13.3.2025 le parti hanno discusso la causa.
2. Ciò posto, va in primo luogo affrontata la questione relatVA alla procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010.
Il convenuto, infatti, a seguito dell'esperimento del tentativo di conciliazione in sede di mediazione, ha eccepito l'improcedibilità della domanda, rilevando che parte attrice non ha preso parte alla procedura personalmente o tramite procuratore speciale.
Sul punto, ha dedotto l'attore con le note di trattazione scritta del 2.12.2024, assumendo che la parte avrebbe partecipato tramite un proprio procuratore speciale, depositando altresì copia della procura sostanziale che ha conferito all'avv. Carmine Russo (cfr. Parte_1
documento versato in atti in pari data). La partecipazione di quest'ultimo al primo incontro tenutosi dinanzi al mediatore è peraltro desumibile dalla lettura del verbale negativo di mediazione (cfr. allegato n. 7 della memoria depositata da parte attrice in data 30.10.2024).
Al riguardo, va osservato che l'art. 8 D. Lgs. 28/2010, nel testo applicabile alla fattispecie, prevede al comma 4: “Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale”.
Il Legislatore non ha chiarito quale sia la forma della delega per la mediazione, ma sulla necessità della partecipazione personale delle parti al procedimento di mediazione, sulla possibilità di delegare e sulle forme della delega si sono susseguiti nel tempo diversi orientamenti della giurisprudenza di merito, già sotto la vigenza del precedente testo della disposizione, che richiedeva – come oggi – la partecipazione personale della parte. Sul punto è intervenuta inoltre la Corte di Cassazione, con la nota pronuncia n. 8473 emessa in data 27.03.2019 (in senso conforme cfr. Cass. 13029/2022), offrendo dei chiarimenti a riguardo.
Nella motVAzione della suddetta pronuncia si legge: «il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perché solo nel dialogo informale e
pagina 3 di 6 diretto tra parti e mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattVA al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti. Ha imposto quindi alle parti (o meglio, alla parte che intende agire in giudizio) questo impegno preliminare mediante il quale fida di poter evitare (alle parti, e allo Stato più in generale) un buon numero di controversie, ben più onerose e lunghe rispetto ai tempi della mediazione obbligatoria. L'art. 8, dedicato al procedimento, prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati. La previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione delle condizioni di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato. Tuttavia, la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile. In mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto strettamente personale, deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad altri. Laddove, per la rilevanza della partecipazione, o della mancata partecipazione, ad alcuni momenti processuali, o per l'attribuzione di un particolare valore alle dichiarazioni rese dalla parte, la legge non ha ritenuto che la parte potesse farsi sostituire, attribuendo un disvalore, o un preciso significato alla sua mancata comparizione di persona, lo ha previsto espressamente. (…) Non è previsto, né escluso che la delega possa essere conferita al proprio difensore. Deve quindi ritenersi che la parte (in particolare, la parte che intende iniziare l'azione, ma identico discorso vale per la controparte), che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche - ma non solo - dal suo difensore. Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia, come previsto dal progetto della Commissione
Alpa sulla riforma delle ADR all'art. 84). Quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale.
Ne consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata,
pagina 4 di 6 benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale. Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore. Perciò, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista».
La Corte quindi ha chiarito che:
a. è necessaria la partecipazione personale delle parti dinanzi al mediatore;
b. la partecipazione alla mediazione può comunque essere delegata ad altri, tra cui anche al difensore;
c. la parte che intende ricorrere alla delega, affinché possa garantire una valida partecipazione alla mediazione, deve conferire il relativo potere al terzo delegato mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto;
d. è necessaria, dunque, una procura speciale sostanziale con l'autenticazione della firma da parte di un pubblico ufficiale o di un notaio, come desumibile a contrario dall'argomentazione svolta dalla S.C. in ordine all'assenza di tale potere di autenticazione in capo all'avvocato.
La condivisibilità di tali argomentazioni, d'altro canto, discende anche dall'ovvia considerazione che tale potere di autenticazione non può predicarsi con riferimento alla procura sostanziale relatVA, in modo specifico, all'attività di mediazione, sia in quanto non espressamente previsto dalla citata normatVA processuale sia in quanto difetta un potere di autenticazione in via generale in capo agli avvocati, analogo a quello stabilito ex art. 1 e ss. L. n.
89/1913, ovverosia dalla Legge sull'“Ordinamento del notariato e degli archivi notarili”.
L'insegnamento della Cassazione è stato recepito in modo pressoché unanime da parte della giurisprudenza di merito. In particolare, è stato sottolineato che «il potere di partecipare alle attività della mediazione deve essere attribuito con una procura (che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato stesso), avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione ed il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono
pagina 5 di 6 oggetto: in altre parole, trattasi di quella che la Corte Suprema definisce e qualifica come procura speciale sostanziale.» (cfr. Trib. Pavia sez. III, 26/10/2022; Corte d'Appello Napoli sez. VII, 19/09/2022; Corte d'Appello L'Aquila 15.10.2021, n.1129; Corte d'Appello Napoli
29.09.2020, n.3227; Trib. Napoli 05.02.2021 n.1167; Trib. Salerno 15.01.2020; Trib. Fermo,
04.11.2019, n.621; Trib. Velletri 19.10.2021, n.1892; Trib. Pordenone, 07.12.2020, n.647).
Tale orientamento è meritevole di adesione e di conferma, anzitutto in ragione del rilievo che l'ordinamento attribuisce alla procedura di mediazione e alla necessità che la stessa, almeno in via preferibile, risulti partecipata dalle parti personalmente, costituendo la partecipazione personale un presupposto fondamentale ai fini dell'instaurazione del dialogo tra le parti stesse e il mediatore;
coerentemente, il potere di delegare la partecipazione del primo incontro ad altro soggetto, sia pure ammissibile, deve essere circoscritto ad ipotesi particolari e comunque caratterizzate da particolare rigore formale in punto di accertamento della identità del sottoscrittore e apposizione della firma in presenza del pubblico ufficiale.
Ne consegue che la domanda va dichiarata improcedibile per nullità della procedura di mediazione. Ogni ulteriore questione risulta assorbita.
3. Quanto alle spese di lite, sussistono le condizioni per disporre la compensazione integrale delle stesse tra le parti ex art. 92 c.p.c., trattandosi di pronuncia di rito e atteso che in materia di mediazione obbligatoria si sono susseguiti orientamenti contrastanti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitVAmente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara improcedibile la domanda;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa, il 15.3.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
pagina 6 di 6