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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 24/02/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Il Tribunale di Siena, in funzione di giudice civile nella persona della Dott.ssa Giulia Capannoli pronunzia, ai sensi dell'art. 132 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado iscritta al n. 1268/2022 R. G. tra Parte_1
), rappresentata e difesa giusta procura in
[...] P.IVA_1 calce all'atto di citazione dagli Avv.ti Giorgio Masina e Lorenzo de
Martino ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in via dei Rossi n. 44, Siena
PARTE ATTRICE OPPONENTE
nei confronti di
), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Giulio Amandola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Giacomo Leopardi, n. 12,
Frignano (CE)
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
1 CONCLUSIONI:
HOTEL Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Siena, contrariis reiectis:
- Nel merito, dichiarare nullo, inammissibile ed infondato e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato in fatto e in diritto per tutte le causali di cui in atti, e comunque accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente all'opposta;
- In via riconvenzionale, condannare in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, per le ragioni di cui in atti, al pagamento nella complessiva somma di € 114.908,84 oltre Iva di legge (e Cassa ove applicabile), di cui € 64.634,84 a titolo di danno emergente per il ripristino delle opere viziate ed € 50.274,00 a titolo di lucro cessate per la perdita di fatturato conseguente alla necessaria chiusura dell'Hotel Roma per le operazioni di riparazione dei vizi e ripristino delle opere a regola d'arte, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di ragione o giustizia;
- In subordine, nel merito, all''esito della presente causa, disporre la compensazione tra
l'importo che risulterà dovuto all'attrice opponente in accoglimento della domanda riconvenzionale e le somme che dovessero risultare dovute alla convenuta opposta a saldo dei lavori effettuati;
- In ogni caso con vittoria di spese legali e tecniche, sia di CTU che di parte, e compensi professionali, sia della presente causa che dell'ATP R.G. 474/22 Tribunale di Siena”;
“1. si chiede assegnarsi la Controparte_1 causa in decisione, con contestuale concessione degli appositi termini ex art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali note di replica”.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato
[...] ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. n. 294/2022 con il quale Controparte_2 gli ha intimato il pagamento di € 141.186,86 oltre interessi e
[...]
2 spese in forza di fattura emessa per i lavori effettuati in esecuzione di contratto di appalto avente ad oggetto la manutenzione straordinaria di un fabbricato ad uso alberghiero denominato “Hotel
Roma” sito in Buonconvento (SI).
A fondamento dell'opposizione ha eccepito la non debenza della somma in considerazione dei difetti e vizi delle opere realizzate dall'appaltatrice ed ha avanzato domanda riconvenzionale di risarcimento del danno emergente per i costi di ripristino, quantificati all'esito del giudizio ex art. 696 bis c.p.c. precedentemente introdotto dall'opponente, e del lucro cessante relativamente ai giorni di chiusura forzata dell'attività per l'esecuzione dei lavori.
Si è costituita eccependo la tardività Controparte_2 della denuncia dei vizi – senza peraltro formulare conclusioni sul punto – e nel merito eccependo l'infondatezza dell'opposizione e della domanda riconvenzionale deducendo che non di vizi si tratterebbe bensì di errori di progettazione e comunque contestandone la quantificazione.
Istruita la causa mediante acquisizione del giudizio ex art. 696 bis c.p.c. e mediante assunzione di prove orali, ed assegnata alla scrivente con decreto del 10.6.2024, all'udienza del 7.11.2024 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dalla comunicazione dell'ordinanza in data 8.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione a decreto ingiuntivo è fondata e merita accoglimento.
1.1. Innanzitutto, quanto alla eccepita tardività della denuncia dei vizi, eccezione peraltro formulata dalla odierna convenuta in modo generico e nemmeno riproposta nelle conclusioni, risulta che i lavori sono stati conclusi il 30.6.2021, che il collaudo è stato
3 effettuato il successivo 12 agosto, all'esito del quale venivano verbalizzati svariati vizi che, insieme ad altri venivano ritrasfusi nella perizia giurata del 22.2.2022 (all. 11 fasc. attrice) cui seguiva l'introduzione del giudizio ex art. 696 bis c.p.c.. nessun dubbio, pertanto, circa la tempestività della denuncia dei vizi.
1.2. Nel merito, innanzitutto è utile ricordare che per granitica giurisprudenza la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto, attore in senso sostanziale (ex multis Cass.
19944/2023).
Nella presente fattispecie il ricorrente in via monitoria, all'esito dell'istruttoria, non ha dimostrato la fondatezza della pretesa creditoria.
A tal fine, infatti, non è idoneo il documento depositato da parte convenuta sub doc. 2 (“computo metrico”) trattandosi di atto privo di data e firma che non è stato confermato dall'istruttoria orale.
In particolare, il teste di parte attrice progettista Testimone_1
e Direttore dei Lavori, escusso all'udienza del 27.9.2023 ha precisato che la contabilità dei lavori “veniva redatta in prima bozza da un certo che, per quanto mi risulta, era incaricato dal Sig. Per_1
per la ditta Ambrosca ed era un geometra. Parte_2
Successivamente la contabilità veniva controllata dal sottoscritto che autorizzava il pagamento del SAL con riserva di verifica finale.
Riconosco i documenti che mi sono stati mostrati nei limiti di ciò che afferisce la contabilità”. Ha confermato, altresì: che la contabilità corrispondeva alle lavorazioni effettuate e che non gli risultavano contestazioni;
che l'appaltatore aveva subappaltato parte delle opere;
che non aveva redatto il computo metrico di cui all'all. 2 fasc. convenuta;
che per quanto a sua conoscenza non erano stati
4 eseguiti lavori in variante su richiesta della committente e non stato pattuito alcun compenso a tal fine.
Per contro il teste padre del legale Parte_2 rappresentante della convenuta, alla medesima udienza, quanto alle varianti per il cui pagamento è stato ottenuto il decreto ingiuntivo, ha dichiarato di avere pattuito personalmente detto importo insieme al tecnico dell'impresa Luigi Gaudenzi, alla Direzione Lavori e alla committenza, sia per e-mail che personalmente. Ha confermato che alcune opere sono state eseguite da subappaltatori incaricati direttamente dal D.L.
Sempre alla stessa udienza è stato escusso Luigi Gaudenzi, il quale ha dichiarato, così smentendo il teste di non sapere CP_1 nulla relativamente alla pattuizione con la committenza della somma di € 141.186,86 per lavori eseguiti in variante.
Successivamente, all'udienza del 17.4.2023 è stato escusso teste di parte convenuta, che ha affermato che il Testimone_2 gli aveva riferito che per i lavori in variante era stato Per_1 pattuito il compenso di € 141.186,86, precisando che era un suo ex collaboratore che faceva la contabilità per CP_1
Ebbene, le dichiarazioni tanto dell' quanto del CP_1 Tes_2 non risultano credibili, e certamente non sufficienti a provare l'accordo relativo al compenso per le varianti tenuto conto che, innanzitutto, il teste che avrebbe partecipato alla Per_1 redazione di detto computo metrico, ha smentito la circostanza;
inoltre, il teste ha fatto riferimento a più e-mail che si CP_1 sarebbero scambiate le parti relativamente ai lavori in variante ma di ciò non vi è traccia in atti.
In conclusione, tenuto conto che le dichiarazioni dei testi e le uniche che hanno confermato la pattuizione CP_1 Tes_2 di un compenso aggiuntivo per i lavori in variante, sono supportate solo dal doc. 2 fasc. convenuta che, come detto, risulta privo di data e di sottoscrizione;
tenuto altresì conto che l' ha fatto CP_1
5 riferimento a scambio di e-mail tra le parti che non sono, tuttavia, state prodotte;
e tenuto, infine, conto che il teste che Per_1 avrebbe partecipato alla redazione del computo metrico, ha smentito la circostanza, la prova non può dirsi raggiunta.
Deve, pertanto, essere revocato il decreto ingiuntivo n.
294/2022.
2. Parte attrice ha formulato domanda riconvenzionale per il pagamento del danno emergente, per come risultante dalla CTU espletata nel giudizio ex art. 696 bis c.p.c., e del lucro cessante, corrispondente al mancato guadagno per i giorni di chiusura dell'attività indicati dal CTU necessari per l'effettuazione dei lavori di ripristino.
Quanto alla sussistenza dei vizi lamentati dall'odierna opponente, gli stessi sono stati accertati dalla CTU svolta nel giudizio ex art. 696 bis c.p.c. (“Procedendo nel sopralluogo del 3 maggio è stata accertata la sussistenza di lavorazioni mal eseguite e, in certi casi, incomplete. Nella premessa e nella relazione del sopralluogo n.
2 (ALL. 2), sono state compiutamente descritte”).
Per l'eliminazione di detti vizi il CTU ha calcolati, “prendendo a base, ove possibile, i prezzi unitari riportati nel Prezzario Regione
Toscana per le opere edili ed impiantistiche edizione 2022” (pag. 7 relazione CTU) un costo di € 64.634,84, somma che deve, pertanto, essere corrisposta dalla convenuta.
Quanto al lucro cessante, è utile richiamare il principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia n.
33645/2022, se pure dettata per fattispecie non identica: “In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito
(sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a
6 fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno”.
Applicando detto principio, di portata generale, alla presente fattispecie, si ritiene che l'odierna società attrice – danneggiata - è tenuta ad allegare lo specifico pregiudizio subito, sotto il profilo di mancato guadagno di cui, a fronte della specifica contestazione della controparte, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza.
In particolare, parte attrice ha depositato una perizia giurata di stima, non contestata dalla controparte, dalla quale è risultato per l'anno 2022, unico esaminato:
Tenuto conto che il CTU ha quantificato in 45 giorni lavorativi il periodo necessario per l'esecuzione dei lavori di ripristino e che
7 l'attività è aperta 7 giorni su 7, per un totale di 63 giorni di chiusura, il mancato guadagno è stato correttamente indicato in € 50.274,00.
3. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/14
e successive modifiche con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi, seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico di parte convenuta-opposta.
Devono, parimenti, essere rifuse le spese legali e tecniche relative al giudizio ex art. 696 bis c.p.c. iscritto al n. 474/22 R.G..
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 294/2022 del Tribunale di Siena;
- accoglie la domanda riconvenzionale avanzata da
[...]
e per l'effetto condanna Parte_1 Parte_1 Parte_1 al pagamento in suo favore di € Controparte_2
64.634,84 a titolo di danno emergente ed € 50.274,00 a titolo di lucro cessante;
- condanna alla rifusione in favore di Controparte_2 delle spese di lite Parte_1 che liquida in € 14.103,00 per compensi, € 406,50 per spese, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP se per legge;
- condanna alla rifusione in favore di Controparte_2 delle spese di lite Parte_1
Cont del giudizio di che liquida in € 3.726,00 per compensi, € 406,50 per spese, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP se per legge;
- condanna al pagamento in favore Controparte_2 di delle spese di Parte_1
CTU del giudizio iscritto al n. 474/22 R.G..
Così deciso in Siena, il 24/02/2025 Il Giudice
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
8 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Il Tribunale di Siena, in funzione di giudice civile nella persona della Dott.ssa Giulia Capannoli pronunzia, ai sensi dell'art. 132 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado iscritta al n. 1268/2022 R. G. tra Parte_1
), rappresentata e difesa giusta procura in
[...] P.IVA_1 calce all'atto di citazione dagli Avv.ti Giorgio Masina e Lorenzo de
Martino ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in via dei Rossi n. 44, Siena
PARTE ATTRICE OPPONENTE
nei confronti di
), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Giulio Amandola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Giacomo Leopardi, n. 12,
Frignano (CE)
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
1 CONCLUSIONI:
HOTEL Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Siena, contrariis reiectis:
- Nel merito, dichiarare nullo, inammissibile ed infondato e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato in fatto e in diritto per tutte le causali di cui in atti, e comunque accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente all'opposta;
- In via riconvenzionale, condannare in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, per le ragioni di cui in atti, al pagamento nella complessiva somma di € 114.908,84 oltre Iva di legge (e Cassa ove applicabile), di cui € 64.634,84 a titolo di danno emergente per il ripristino delle opere viziate ed € 50.274,00 a titolo di lucro cessate per la perdita di fatturato conseguente alla necessaria chiusura dell'Hotel Roma per le operazioni di riparazione dei vizi e ripristino delle opere a regola d'arte, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di ragione o giustizia;
- In subordine, nel merito, all''esito della presente causa, disporre la compensazione tra
l'importo che risulterà dovuto all'attrice opponente in accoglimento della domanda riconvenzionale e le somme che dovessero risultare dovute alla convenuta opposta a saldo dei lavori effettuati;
- In ogni caso con vittoria di spese legali e tecniche, sia di CTU che di parte, e compensi professionali, sia della presente causa che dell'ATP R.G. 474/22 Tribunale di Siena”;
“1. si chiede assegnarsi la Controparte_1 causa in decisione, con contestuale concessione degli appositi termini ex art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali note di replica”.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato
[...] ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. n. 294/2022 con il quale Controparte_2 gli ha intimato il pagamento di € 141.186,86 oltre interessi e
[...]
2 spese in forza di fattura emessa per i lavori effettuati in esecuzione di contratto di appalto avente ad oggetto la manutenzione straordinaria di un fabbricato ad uso alberghiero denominato “Hotel
Roma” sito in Buonconvento (SI).
A fondamento dell'opposizione ha eccepito la non debenza della somma in considerazione dei difetti e vizi delle opere realizzate dall'appaltatrice ed ha avanzato domanda riconvenzionale di risarcimento del danno emergente per i costi di ripristino, quantificati all'esito del giudizio ex art. 696 bis c.p.c. precedentemente introdotto dall'opponente, e del lucro cessante relativamente ai giorni di chiusura forzata dell'attività per l'esecuzione dei lavori.
Si è costituita eccependo la tardività Controparte_2 della denuncia dei vizi – senza peraltro formulare conclusioni sul punto – e nel merito eccependo l'infondatezza dell'opposizione e della domanda riconvenzionale deducendo che non di vizi si tratterebbe bensì di errori di progettazione e comunque contestandone la quantificazione.
Istruita la causa mediante acquisizione del giudizio ex art. 696 bis c.p.c. e mediante assunzione di prove orali, ed assegnata alla scrivente con decreto del 10.6.2024, all'udienza del 7.11.2024 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dalla comunicazione dell'ordinanza in data 8.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione a decreto ingiuntivo è fondata e merita accoglimento.
1.1. Innanzitutto, quanto alla eccepita tardività della denuncia dei vizi, eccezione peraltro formulata dalla odierna convenuta in modo generico e nemmeno riproposta nelle conclusioni, risulta che i lavori sono stati conclusi il 30.6.2021, che il collaudo è stato
3 effettuato il successivo 12 agosto, all'esito del quale venivano verbalizzati svariati vizi che, insieme ad altri venivano ritrasfusi nella perizia giurata del 22.2.2022 (all. 11 fasc. attrice) cui seguiva l'introduzione del giudizio ex art. 696 bis c.p.c.. nessun dubbio, pertanto, circa la tempestività della denuncia dei vizi.
1.2. Nel merito, innanzitutto è utile ricordare che per granitica giurisprudenza la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto, attore in senso sostanziale (ex multis Cass.
19944/2023).
Nella presente fattispecie il ricorrente in via monitoria, all'esito dell'istruttoria, non ha dimostrato la fondatezza della pretesa creditoria.
A tal fine, infatti, non è idoneo il documento depositato da parte convenuta sub doc. 2 (“computo metrico”) trattandosi di atto privo di data e firma che non è stato confermato dall'istruttoria orale.
In particolare, il teste di parte attrice progettista Testimone_1
e Direttore dei Lavori, escusso all'udienza del 27.9.2023 ha precisato che la contabilità dei lavori “veniva redatta in prima bozza da un certo che, per quanto mi risulta, era incaricato dal Sig. Per_1
per la ditta Ambrosca ed era un geometra. Parte_2
Successivamente la contabilità veniva controllata dal sottoscritto che autorizzava il pagamento del SAL con riserva di verifica finale.
Riconosco i documenti che mi sono stati mostrati nei limiti di ciò che afferisce la contabilità”. Ha confermato, altresì: che la contabilità corrispondeva alle lavorazioni effettuate e che non gli risultavano contestazioni;
che l'appaltatore aveva subappaltato parte delle opere;
che non aveva redatto il computo metrico di cui all'all. 2 fasc. convenuta;
che per quanto a sua conoscenza non erano stati
4 eseguiti lavori in variante su richiesta della committente e non stato pattuito alcun compenso a tal fine.
Per contro il teste padre del legale Parte_2 rappresentante della convenuta, alla medesima udienza, quanto alle varianti per il cui pagamento è stato ottenuto il decreto ingiuntivo, ha dichiarato di avere pattuito personalmente detto importo insieme al tecnico dell'impresa Luigi Gaudenzi, alla Direzione Lavori e alla committenza, sia per e-mail che personalmente. Ha confermato che alcune opere sono state eseguite da subappaltatori incaricati direttamente dal D.L.
Sempre alla stessa udienza è stato escusso Luigi Gaudenzi, il quale ha dichiarato, così smentendo il teste di non sapere CP_1 nulla relativamente alla pattuizione con la committenza della somma di € 141.186,86 per lavori eseguiti in variante.
Successivamente, all'udienza del 17.4.2023 è stato escusso teste di parte convenuta, che ha affermato che il Testimone_2 gli aveva riferito che per i lavori in variante era stato Per_1 pattuito il compenso di € 141.186,86, precisando che era un suo ex collaboratore che faceva la contabilità per CP_1
Ebbene, le dichiarazioni tanto dell' quanto del CP_1 Tes_2 non risultano credibili, e certamente non sufficienti a provare l'accordo relativo al compenso per le varianti tenuto conto che, innanzitutto, il teste che avrebbe partecipato alla Per_1 redazione di detto computo metrico, ha smentito la circostanza;
inoltre, il teste ha fatto riferimento a più e-mail che si CP_1 sarebbero scambiate le parti relativamente ai lavori in variante ma di ciò non vi è traccia in atti.
In conclusione, tenuto conto che le dichiarazioni dei testi e le uniche che hanno confermato la pattuizione CP_1 Tes_2 di un compenso aggiuntivo per i lavori in variante, sono supportate solo dal doc. 2 fasc. convenuta che, come detto, risulta privo di data e di sottoscrizione;
tenuto altresì conto che l' ha fatto CP_1
5 riferimento a scambio di e-mail tra le parti che non sono, tuttavia, state prodotte;
e tenuto, infine, conto che il teste che Per_1 avrebbe partecipato alla redazione del computo metrico, ha smentito la circostanza, la prova non può dirsi raggiunta.
Deve, pertanto, essere revocato il decreto ingiuntivo n.
294/2022.
2. Parte attrice ha formulato domanda riconvenzionale per il pagamento del danno emergente, per come risultante dalla CTU espletata nel giudizio ex art. 696 bis c.p.c., e del lucro cessante, corrispondente al mancato guadagno per i giorni di chiusura dell'attività indicati dal CTU necessari per l'effettuazione dei lavori di ripristino.
Quanto alla sussistenza dei vizi lamentati dall'odierna opponente, gli stessi sono stati accertati dalla CTU svolta nel giudizio ex art. 696 bis c.p.c. (“Procedendo nel sopralluogo del 3 maggio è stata accertata la sussistenza di lavorazioni mal eseguite e, in certi casi, incomplete. Nella premessa e nella relazione del sopralluogo n.
2 (ALL. 2), sono state compiutamente descritte”).
Per l'eliminazione di detti vizi il CTU ha calcolati, “prendendo a base, ove possibile, i prezzi unitari riportati nel Prezzario Regione
Toscana per le opere edili ed impiantistiche edizione 2022” (pag. 7 relazione CTU) un costo di € 64.634,84, somma che deve, pertanto, essere corrisposta dalla convenuta.
Quanto al lucro cessante, è utile richiamare il principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia n.
33645/2022, se pure dettata per fattispecie non identica: “In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito
(sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a
6 fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno”.
Applicando detto principio, di portata generale, alla presente fattispecie, si ritiene che l'odierna società attrice – danneggiata - è tenuta ad allegare lo specifico pregiudizio subito, sotto il profilo di mancato guadagno di cui, a fronte della specifica contestazione della controparte, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza.
In particolare, parte attrice ha depositato una perizia giurata di stima, non contestata dalla controparte, dalla quale è risultato per l'anno 2022, unico esaminato:
Tenuto conto che il CTU ha quantificato in 45 giorni lavorativi il periodo necessario per l'esecuzione dei lavori di ripristino e che
7 l'attività è aperta 7 giorni su 7, per un totale di 63 giorni di chiusura, il mancato guadagno è stato correttamente indicato in € 50.274,00.
3. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/14
e successive modifiche con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi, seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico di parte convenuta-opposta.
Devono, parimenti, essere rifuse le spese legali e tecniche relative al giudizio ex art. 696 bis c.p.c. iscritto al n. 474/22 R.G..
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 294/2022 del Tribunale di Siena;
- accoglie la domanda riconvenzionale avanzata da
[...]
e per l'effetto condanna Parte_1 Parte_1 Parte_1 al pagamento in suo favore di € Controparte_2
64.634,84 a titolo di danno emergente ed € 50.274,00 a titolo di lucro cessante;
- condanna alla rifusione in favore di Controparte_2 delle spese di lite Parte_1 che liquida in € 14.103,00 per compensi, € 406,50 per spese, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP se per legge;
- condanna alla rifusione in favore di Controparte_2 delle spese di lite Parte_1
Cont del giudizio di che liquida in € 3.726,00 per compensi, € 406,50 per spese, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP se per legge;
- condanna al pagamento in favore Controparte_2 di delle spese di Parte_1
CTU del giudizio iscritto al n. 474/22 R.G..
Così deciso in Siena, il 24/02/2025 Il Giudice
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
8 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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