TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/05/2025, n. 1767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1767 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 3905/2020
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione III
Udienza del 27.05.2025
G.M. Dr.ssa Marta Sodano
È presente per delega dell'Avv. Roveta e per la l'Avv. Lucia Scarano la quale si Parte_1
riporta a tutti gli atti, verbali di udienza, memorie e documenti depositate dal suo delegante.
Impugna e contesta le avverse eccezioni, deduzioni e richieste in quanto infondate in diritto e fatto.
In particolare, la si riporta al contenuto della memoria tempestivamente depositata ed Parte_1 invoca la sussistenza di accordo di diritto privato tra le parti con efficacia obbligatoria dell'appalto.
Ci si riporta comunque a tutte le conclusioni di merito ed istanze istruttorie in atti. In ogni caso e solo per scrupolo difensivo, si evidenzia che l'eccezione di nullità sollevata d'ufficio non travolge gli effetti obbligatori dell'accordo privatistico. Il tutto con condanna di parte avversa alla rifusione delle spese di giudizio con distrazione e con la conferma del decreto ingiuntivo opposto. È altresì presente per la Mira costruzioni s.r.l. l'Avv. Crescenzo Giuseppe Rinaldi, che discute la causa riportandosi a tutto quanto già dedotto, prodotto ed eccepito in atti ed in particolare nelle memorie conclusionali delle cui conclusioni si chiede l'integrale accoglimento.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa -durante la quale i difensori illustrano le ragioni poste a fondamento delle conclusioni alle quali si riportano- decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione III, in persona del G.U. Dr.ssa Marta Sodano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 3905/2020 avete ad oggetto OPPOSIZIONE A DECRETO
INGIUNTIVO, pendente
TRA
Mira Costruzioni s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma alla Via G. Da
Palestrina, n. 63, elettivamente domiciliata in Napoli al C.so Umberto, n. 237, presso lo studio dell'Avv. Crescenzo Giuseppe Rinaldi che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
opponente
E in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Torino alla Via Parte_1 Pt_1
Negarville, n. 31 quater A, elettivamente domiciliata in Moncalieri alla Via B. Buozzi n. 9/E presso lo studio dell'Avv. Gabriele Roveta che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
opposta
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società Mira Costruzioni s.r.l. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 503/2020 emesso e depositato il 4.03.2020 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del G.U.
Dr.ssa Renata Russo in favore della . per l'importo di € 269.511,35 oltre Parte_1 Pt_1
interessi moratori ex artt. 3 e 4 d. lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al pagamento e spese del procedimento monitorio, contestando le fatture n. 4/2015, n. 15 del 13.06.2016, n. 18, n. 19 e n.
20 del 26.11.2018 affermando di nulla dovere alla società opposta.
In particolare, la società opponente premesso di aver stipulato nel giugno del 2009 con la
[...]
Contr
Provincia di Torino (d'ora innanzi per brevità ) il contratto di Controparte_1
appalto avente ad oggetto l'appalto dei lavori di risanamento conservativo degli immobili siti in Via
Dina, Torino per il prezzo di € 4.160.871,00, ha dedotto di aver sottoscritto un contratto di subappalto con la . relativo alle opere subappaltabili contrassegnate dalle sigle Parte_1 Pt_1
OG1 (opere edili) e OS3 (impianti idrico-sanitari) per l'importo di € 393.507,80 oltre oneri di legge.
Ha riferito la società che nel corso dell'esecuzione dell'appalto è intervenuta l'adozione di una
Contr perizia di variante da parte della stazione appaltante di Torino in conseguenza della quale il contratto di subappalto veniva affiancato da un patto aggiuntivo del 14.10.2013 che determinava una variazione per lo più sulle quantità delle opere senza influire sui prezzi rimasti invariati.
In considerazione delle opere effettuate, dunque, la Mira s.r.l. dava atto di aver corrisposto l'importo di € 365.268,19 in favore della società subappaltatrice e, all'esito dello stato finale dei lavori, di aver provveduto ad emettere nei confronti della stessa società subappaltatrice la fattura n.
43/2015 per l'importo di € 42.300,00 con la quale venivano ribaltate sulla . le Parte_1 Pt_1
penali ad ella addebitate per il ritardo nella consegna dei lavori in virtù di quanto previsto dall'art. 13 del contratto e così compensato l'importo di € 44.911,10 portato dalla fattura n. 4/2015.
Relativamente alla fattura n. 15/2016 emessa per la cifra di € 43.417,22, la Mira s.r.l. contestava la stessa, ritenendo dovuta unicamente la somma di € 15.000,00 e comunque ne eccepiva la compensazione con le somme portate dalle fatture emesse per il ristoro dei costi di smaltimento dei rifiuti prodotti dalla da questa non eseguito (fattura n. 6/2016) e per il ristoro del Parte_1
costo per l'acquisto delle canaline (fattura n. 7/2016).
Quanto alle fatture n. 18, 19 e 20 la società opponente ha dedotto che trattasi di opere riferite a lavori extracapitolato o a riserve che la società ha affermato avrebbe richiesto in separata sede, sicché i relativi crediti difettano dei requisiti di certezza, esigibilità e liquidità.
In considerazione della carenza di prova quanto al credito fatto valere dalla Parte_1
l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese di lite con distrazione ex art. 93 c.p.c. e con condanna della società opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. a titolo di risarcimento del danno per lite temeraria.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 6.04.2021 si è costituita la società opposta
. la quale ha eccepito l'infondatezza dell'avversa opposizione. Parte_1 Pt_1
La parte opposta ha eccepito la progressiva autorizzazione in estensione del contratto di subappalto
Contr da parte della committente di Torino, con la conseguenza che con la autorizzazione alla prima estensione intervenuta nel 2013 il prezzo del subappalto aumentava ad € 501.480,07 e poi con la seconda autorizzazione intervenuta nel marzo 2014, il prezzo del subappalto lievitava ulteriormente fino ad arrivare ad € 705.542,17.
Detratto perciò il pagamento parziale eseguito per € 365.268,19 da parte della appaltatrice, nella prospettazione della società subappaltatrice residuavano € 269.511,35.
La società opposta ha poi contestato la compensazione operata dalla Mira s.r.l. rispetto alla fattura n. 4/2015 e le penali applicate, ritenendo non verificatosi il fatto storico per l'applicazione della penale e l'assenza di imputabilità per il ritardo nell'esecuzione e la consegna dei lavori, eccependo la mancata proposizione di una domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna della al pagamento della predetta penale. Parte_1
Ancora parte opposta ha eccepito l'unilaterale riduzione della fattura n. 15/2016 ad € 15.000,00 difettando la prova della sopportazione dei costi da parte della Mira s.r.l. per lo smaltimento dei rifiuti e l'acquisto delle canaline;
in ogni caso tale riduzione valeva come riconoscimento del debito da parte dell'opponente ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Anche in questo caso, poi l'omessa formulazione della domanda riconvenzionale non poteva che comportare il rigetto dell'eccezione sollevata.
Ritenendo provato sulla base della documentazione prodotta il credito fatto valere, la società opposta ha concluso per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, chiedendo in via istruttoria ai sensi degli artt. 210 e 213 c.c. la produzione da parte dell'ATC della documentazione relativa al contratto di appalto in questione e di disporre CTU estimativa volta a quantificare i lavori eseguiti. Il tutto con vittoria di spese di lite con distrazione in favore del procuratore costituitosi, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., espletata CTU volta alla esatta individuazione e quantificazione dei lavori in subappalto autorizzati dall'ATC di Torino, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 10.10.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.Questioni preliminari.
In via preliminare si dà atto che la presente sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione.
Sempre in via preliminare, il Tribunale evidenzia come il rapporto intercorso tra le due società non possa qualificarsi come accordo privatistico.
Ed invero, in tal senso depone il fatto che i lavori affidati dalla Mira s.r.l. alla erano Parte_1
inquadrati in un più ampio contratto di appalto pubblico che necessitava dell'autorizzazione – intervenuta per la prima parte – da parte della P.A. Non si comprende, dunque, come parte convenuta pretenda di ricondurre la sezione del subappalto del 2014 ad un accordo privatistico, posto che per i precedenti lavori le parti erano per l'appunto state sottoposte alla preventiva autorizzazione della stazione appaltante.
2.Sul merito.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le causali di cui in motivazione.
Costituisce circostanza non contestata che tra le parti sia intercorso un contratto di subappalto relativamente alle opere affidate dalla Mira s.r.l. alla relativamente al Parte_1
Contr contratto principale di appalto pubblico intervenuto tra la Mira s.r.l. e la di Torino a evanete ad oggetto i “lavori di risanamento conservativo degli immobili siti in Via Dina, Torino”.
Orbene, risulta altresì incontestato che tale contratto di subappalto stipulato nel 2012 abbia ricevuto una prima autorizzazione all'estensione con determina dirigenziale dell'ATC n. 654
dell'11.11.2013, mentre discussa è la successiva estensione che la società opposta assume essere intervenuta nel marzo 2014 e per effetto della quale il prezzo del contratto di subappalto sarebbe divenuto pari ad € 705.542,17.
Il Tribunale ritiene che la presunta autorizzazione sostenuta dalla . non sia Parte_1 Pt_1
stata dimostrata. Va evidenziato che lo stesso documento contrassegnato come B3 e allegato dalla società opposta alla comparsa di costituzione e risposta non costituisce autorizzazione all'estensione del subappalto da parte della stazione appaltante. Anzi, la ATC con la missiva del 5.03.2014 ha contestato la lettera e il contratto di seconda estensione del subappalto evidenziando che con determinazione dirigenziale n. 654 dell'11.11.2013 era stata già concessa l'autorizzazione all'estensione del subappalto in parola e, nella stessa gli oneri di sicurezza afferenti la categoria
OS3 sono stati da voi richiesti e riconosciuti per € 7.517,86 e non è ammissibile che con la presente richiesta ne riduciate il trasferimento a soli € 6.101,25; pertanto, è necessario correggere la lettera di richiesta e il contratto di 2 estensione del subappalto (quest'ultimo firmato in originale da appaltatore e subappaltatore) in conformità a quanto rilevato. Altresì, fatta salva la non conformità già evidenziata, è necessario che e Contratto evidenzino che l'estensione in parola riguarda Pt_2
come sembra esclusivamente la cat. OG1 per un importo d'estensione che dovrebbe essere pari a €
204.062,10, di cui € 2.224,22 di oneri di sicurezza.
Contr Evidenziate le ulteriori difformità e indicate le necessarie integrazioni, la ha poi precisato la presente nota interrompe i termini stabiliti dal d. lgs. n. 163/2006 articolo 118 comma 8 per il rilascio dell'autorizzazione all'estensione del subappalto.
Risulta, pertanto, oltre modo evidente che con la nota del 5.03.2014 la stazione appaltante non ha esteso l'autorizzazione al contratto di 2 estensione del subappalto, essendosi limitata a indicarne le criticità e la documentazione integrativa necessaria per il rilascio della richiesta autorizzazione.
In assenza dell'intervento di tale autorizzazione, allora, la seconda estensione del contratto di subappalto è affetta da nullità con la conseguenza che il relativo importo di € 705.542,17 non può essere fatto valere dalla opposta ai fini dell'inadempimento contrattuale della Parte_1
appaltatrice Mira s.r.l.
Ed infatti, la giurisprudenza è costante nell'affermare che In assenza di una specifica autorizzazione, il contratto di subappalto è in contrasto con una norma imperativa e tale contrasto determina la nullità del contratto, non trovando alcuna tutela giuridica neanche sotto il profilo dell'arricchimento ingiustificato ex art. 2041 c.c.. La mancata autorizzazione al subappalto di opera pubblica determina, dunque, la nullità dei rapporti tra le parti per contrarietà a norme imperative penali di natura protettiva dell'ordine pubblico economico e del buon costume, che
puniscono la comune condotta pattizia violativa di tale divieto (cfr. Trib. Benevento 21.05.2019, n.
872; Corte d'Appello Salerno 1.06.2022, n. 686).
Come sopra detto, nel caso di specie non risulta prodotta l'autorizzazione specifica della
Contr committente alla 2 estensione del contratto di subappalto, con la conseguenza che lo stesso deve ritenersi affetto da nullità.
In questo senso, il Tribunale intende discostarsi da quanto affermato dal CTU circa il fatto che essendo intervenuta una prima autorizzazione, di fatto la seconda estensione del contratto deve ritenersi implicitamente autorizzata. Né è accoglibile la richiesta di esibizione formulata dalla parte opposta ai sensi degli artt. 210 e 213 c.p.c., perché l'ordine di esibizione intanto può essere accolto in quanto la parte non abbia la facoltà di acquisire da sé il provvedimento. Ed invero, la giurisprudenza formatasi proprio con riguardo all'art. 213 c.p.c. ha espresso il principio per il quale
Il giudice ha il potere discrezionale di richiedere d'ufficio alla P.A. le informazioni relative ad atti e documenti della stessa che sia necessario acquisire al processo ex art. 213 c.p.c.. Tale facoltà del giudice non può comunque risolversi nella esenzione della parte dall'onere probatorio a suo carico.
Può quindi essere attivato tale potere solto qualora sia necessario acquisire informazioni relative ad atti o documenti della P.A., in relazione a fatti specifici già allegati, che la parte sia impossibilitata a fornire e dei quali solo l'amministrazione sia in possesso proprio in relazione all'attività da essa svolta (cfr. Corte d'Appello di Bari, 11.11.2022, n. 1655). Nel caso di specie, parte opposta non ha dimostrato in alcun modo di aver attivato la procedura di accesso presso la
P.A. e, in ogni caso, sollecitato il CTU a verificare se per le opere indicate nelle fatture azionate sia stata concessa dall'ATC l'autorizzazione al subappalto, producendo unitamente alla relazione la detta autorizzazione (cfr. ordinanza di conferimento incarico al CTU Ing. , Persona_1
l'ausiliario ha affermato Fermo restando quanto già relazionato in merito alle fatture azionate, agli
Cont atti vi e una comunicazione dell' che, in sostanza, concede l'estensione del subappalto alla
. L'ATC non ha successivamente inviato null'altro in merito per cui si deve intendere che Parte_1
i lavori di subappalto (relativamente alle opere svolte e contabilizzate dalla Direzione lavori, ndr) siano stati autorizzati (cfr. pag. 14 della relazione). Si è già detto che sul punto, il Tribunale non condivide quanto affermato dal consulente, posto che la nota alla quale lo stesso fa riferimento non costituisce una autorizzazione dell'estensione del subappalto, ma una specifica contenente richiesta di integrazioni alle parti del subappalto, tanto è vero che come sopra già osservato con la nota sono stati interrotti dalla stazione appaltante i termini per l'autorizzazione del subappalto. Né la società ha dato prova di aver provveduto alle integrazioni richieste, sicché non può dirsi decorso il termine di trenta giorni ai fini del rilascio della predetta autorizzazione né il suo implicito rilascio allo scadere dei trenta giorni come previsto dall'art. 118 comma 8 d. lgs. n. 163/2006, vigente al momento della conclusione del contratto.
Conseguentemente, per effetto della nullità della 2 ˄ estensione del contratto di subappalto, alcuna ulteriore somma può essere pretesa dalla in relazione ai lavori eseguiti. Parte_1 Pt_1
3.Sulla domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
La società opponente ha chiesto condannarsi la società opposta al pagamento di € 5.000,00 o comunque di una somma equitativamente determinata, a titolo di risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La domanda non può essere accolta.
Al riguardo, infatti, occorre evidenziare che, come da costante e condivisa giurisprudenza della
Suprema Corte di Cassazione, "l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96, comma primo, c.p.c. postula oltre al carattere totale e non parziale della soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo e della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio. Ne consegue che "… il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente
l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario" (Cass. Civ., Sez. I, 04/11/2005, n. 21393).
Presupposti perché sia integrata tale ipotesi di responsabilità extracontrattuale sono, allora, il carattere temerario della lite instaurata, che deriva dalla chiara consapevolezza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute ovvero dal difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza ed è escluso dalla mera opinabilità del diritto fatto valere, dalla totale soccombenza di chi l'ha azionata e dall'esistenza di un pregiudizio concreto per la controparte, laddove nel caso di specie sicuramente gli ultimi dei suddetti presupposti non ricorrono concretamente.
4.Sulle spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 147/2022 con distrazione in favore dell'Avv. Crescenzo Giuseppe
Rinaldi dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
In applicazione del medesimo principio di soccombenza, sono poste a carico di parte opposta le spese della compiuta CTU già liquidate in € 4.709,88 con decreto del 5.12.2023.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione III, in persona del G.U. Dr.ssa Marta Sodano, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 3905/2020 avente ad oggetto
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO, pendente tra Mira s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. – opponente – e in persona del legale rappresentante p.t., - opposta – Parte_1 Pt_1
ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Revoca il decreto ingiuntivo;
Condanna l'opposta in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento Parte_1 Pt_1 delle spese di lite che, ex D.M. n. 147/2022 si liquidano in € 634,00 per spese di lite ed € 22.457,00 per compenso professionale (di cui € 3.544,00 per la fase di studio, € 2.338,00 per la fase introduttiva, € 10.411,00 per la fase istruttoria, € 6.164,00 per la fase decisoria) oltre il 15% rimborso spese generali, iva e c.p.a. se dovute come per legge;
Pone le spese di CTU già liquidate in € 4.709,88 con decreto del 5.12.2023 definitivamente a carico di parte opposta.
Santa Maria Capua Vetere, 27.05.2025 Il Giudice
Marta Sodano