Articolo 1 della Legge 8 luglio 1950, n. 492
Articolo 2
Versione
24 luglio 1950
Art. 1.
Le agevolazioni tributarie previste dalla legge 23 marzo 1940, n. 284 , a favore dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale sono prorogate fino al 15 maggio 1955.
Entrata in vigore il 24 luglio 1950