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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 11/12/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
IA MI
N. R.G. 3266/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 01/10/2025
da
, (C.F. , Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. , entrambi con l'Avv. PINTUCCI MARIA e con Parte_2 C.F._2
domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Fatebenefratelli n. 15;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Dublino (Repubblica d'Irlanda) in data
05/02/2010 trascritto nei Registri dello stato civile del TO d'LA (PV) atto n. 2025-138335-
13-018159 in regime di separazione dei beni;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 1/10/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“ 1) rimane affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della Per_1
responsabilità genitoriale in merito alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione e continua a vivere con la mamma nella casa familiare di TO d'LA (PV) via Don Edoardo
Negri n. 2 dove manterrà la residenza anagrafica. 2) La casa familiare di TO d'LA (PV) via Don Edoardo Negri n. 2 di proprietà di Pt_2
è assegnata a fino al trasferimento della proprietà in suo favore di
[...] Parte_1
cui infra punto 5).
3) - previo accordo con (anche in merito all'organizzazione Parte_2 Parte_1
del trasporto) e con o senza la presenza della stessa - potrà vedere durante i week-end Per_1
nella casa in Menaggio (CO) e per una settimana all'anno di vacanza in Irlanda, sempre compatibilmente alle condizioni psico-fisiche di e ai suoi impegni. Per_1
4) Per il mantenimento e le esigenze di vita di , si obbliga: Per_1 Parte_2
4.a) a versare a ogni mese, in via anticipata entro il giorno 5, l'importo di Parte_1
euro 4.500,00 (da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, base di riferimento ottobre
2025), da intendersi comprensivo delle spese della scuola privata a cui è iscritta, con Per_1
decorrenza dal mese di ottobre 2025. Dal mese successivo alla cessazione del ciclo di studi di
presso la scuola privata e del relativo impegno economico sostenuto dalla madre, Per_1
l'assegno di mantenimento verrà rideterminato detraendo detto costo. In particolare il calcolo per la determinazione dell'importo mensile di mantenimento dovrà essere effettuato come segue: assegno annuale rivalutato meno il costo annuale della scuola, diviso dodici;
4.b) a tenere a proprio carico il 50% delle seguenti spese extra assegno (preferibilmente con pagamento diretto oppure, in via eccezionale, con rimborso a di quanto da Parte_1
lei anticipato entro 10 giorni dalla richiesta): mediche e odontoiatriche non coperte dal SSN;
l'assistenza domiciliare anche sanitaria;
i beni e servizi con finalità terapeutiche, di cura e riabilitazione, educativi, di istruzione (ad eccezione del costo della scuola privata a cui è Per_1
iscritta che sarà interamente sostenuto dalla madre come previsto supra al punto 4.a);
4.c) a versare l'importo di euro 100.000 (euro centomila/00) a favore di sul conto Banco Per_1
Posta n. 000050350067 intestato alla minore entro 10 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione.
5) si impegna a trasferire a l'intera proprietà della casa Parte_2 Parte_1
familiare di TO d'LA (PV), via Don Edoardo Negri n. 2 con le relative pertinenze, entro un mese dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione avvalendosi ove possibile delle esenzioni previste dall'art. 19 della L. 74/1987. Ogni spesa e onere inerente e conseguenziale all'esecuzione di tale impegno rimane a carico esclusivo di . Parte_2
Pag. 2 di 4 6) e concordano che al compimento della maggiore età di Parte_2 Parte_1
si rivolgeranno al Giudice Tutelare per nominare come Per_1 Parte_1
amministratore di sostegno ovvero tutore della figlia.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo
Pag. 3 di 4 in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
Si prende atto che le parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
, sposati in Dublino (Repubblica d'Irlanda) in data 05/02/2010 trascritto nei
[...]
Registri dello stato civile del TO d'LA (PV) atto n. 2025-138335-13-018159;
2. recepisce le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. Spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Laura Cortellaro.
Cosi deciso in Pavia, il 10/12/2025
Il Giudice Estensore La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
IA MI
N. R.G. 3266/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 01/10/2025
da
, (C.F. , Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. , entrambi con l'Avv. PINTUCCI MARIA e con Parte_2 C.F._2
domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Fatebenefratelli n. 15;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Dublino (Repubblica d'Irlanda) in data
05/02/2010 trascritto nei Registri dello stato civile del TO d'LA (PV) atto n. 2025-138335-
13-018159 in regime di separazione dei beni;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 1/10/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“ 1) rimane affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della Per_1
responsabilità genitoriale in merito alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione e continua a vivere con la mamma nella casa familiare di TO d'LA (PV) via Don Edoardo
Negri n. 2 dove manterrà la residenza anagrafica. 2) La casa familiare di TO d'LA (PV) via Don Edoardo Negri n. 2 di proprietà di Pt_2
è assegnata a fino al trasferimento della proprietà in suo favore di
[...] Parte_1
cui infra punto 5).
3) - previo accordo con (anche in merito all'organizzazione Parte_2 Parte_1
del trasporto) e con o senza la presenza della stessa - potrà vedere durante i week-end Per_1
nella casa in Menaggio (CO) e per una settimana all'anno di vacanza in Irlanda, sempre compatibilmente alle condizioni psico-fisiche di e ai suoi impegni. Per_1
4) Per il mantenimento e le esigenze di vita di , si obbliga: Per_1 Parte_2
4.a) a versare a ogni mese, in via anticipata entro il giorno 5, l'importo di Parte_1
euro 4.500,00 (da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, base di riferimento ottobre
2025), da intendersi comprensivo delle spese della scuola privata a cui è iscritta, con Per_1
decorrenza dal mese di ottobre 2025. Dal mese successivo alla cessazione del ciclo di studi di
presso la scuola privata e del relativo impegno economico sostenuto dalla madre, Per_1
l'assegno di mantenimento verrà rideterminato detraendo detto costo. In particolare il calcolo per la determinazione dell'importo mensile di mantenimento dovrà essere effettuato come segue: assegno annuale rivalutato meno il costo annuale della scuola, diviso dodici;
4.b) a tenere a proprio carico il 50% delle seguenti spese extra assegno (preferibilmente con pagamento diretto oppure, in via eccezionale, con rimborso a di quanto da Parte_1
lei anticipato entro 10 giorni dalla richiesta): mediche e odontoiatriche non coperte dal SSN;
l'assistenza domiciliare anche sanitaria;
i beni e servizi con finalità terapeutiche, di cura e riabilitazione, educativi, di istruzione (ad eccezione del costo della scuola privata a cui è Per_1
iscritta che sarà interamente sostenuto dalla madre come previsto supra al punto 4.a);
4.c) a versare l'importo di euro 100.000 (euro centomila/00) a favore di sul conto Banco Per_1
Posta n. 000050350067 intestato alla minore entro 10 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione.
5) si impegna a trasferire a l'intera proprietà della casa Parte_2 Parte_1
familiare di TO d'LA (PV), via Don Edoardo Negri n. 2 con le relative pertinenze, entro un mese dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione avvalendosi ove possibile delle esenzioni previste dall'art. 19 della L. 74/1987. Ogni spesa e onere inerente e conseguenziale all'esecuzione di tale impegno rimane a carico esclusivo di . Parte_2
Pag. 2 di 4 6) e concordano che al compimento della maggiore età di Parte_2 Parte_1
si rivolgeranno al Giudice Tutelare per nominare come Per_1 Parte_1
amministratore di sostegno ovvero tutore della figlia.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo
Pag. 3 di 4 in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
Si prende atto che le parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
, sposati in Dublino (Repubblica d'Irlanda) in data 05/02/2010 trascritto nei
[...]
Registri dello stato civile del TO d'LA (PV) atto n. 2025-138335-13-018159;
2. recepisce le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. Spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Laura Cortellaro.
Cosi deciso in Pavia, il 10/12/2025
Il Giudice Estensore La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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