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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 03/11/2025, n. 2170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2170 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Angela
Alborino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 170 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2023 avente ad oggetto opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c.
TRA
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Lopardi, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Melfi alla Via Bologna n. 15;
OPPONENTE
E
C.F. e P.VA , e per essa quale Controparte_1 P.VA_1 mandataria C.F. P.VA , rappresentata CP_2 P.VA_2 P.VA_3
e difesa dall'avv. Fausta Matteo, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Potenza alla P.zza De Gasperi n. 17;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 17.01.2023, ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificato in data 3.01.2023 con cui e Controparte_1 per essa, quale mandataria, gli ha intimato il pagamento della somma di CP_2
€ 100.425,00 sulla scorta della sentenza del Tribunale di Matera n. 1070/2018 del
4.12.2018, chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare
e dichiarare la sussistenza della violazione dell'art. 482 cpc e 493 cpc per i motivi esposti in narrativa, con conseguente riduzione nei termini di legge e con condanna alle spese di lite”. L'opponente ha posto a fondamento dell'opposizione un unico motivo con il quale si duole del fatto che, nella pendenza del procedimento esecutivo precedentemente instaurato da e, per essa, la dinanzi al Tribunale Controparte_1 CP_2 di Potenza - sulla scorta di un atto di precetto notificato in data 29.05.2020 con cui si intimava il pagamento di € 544.684,17, oltre interessi al tasso legale e fino al soddisfo, fondato sul medesimo titolo esecutivo - nell'ambito del quale ha spiegato opposizione,
l'opposta ha proceduto alla rinotifica del precetto, riconteggiando le spese già calcolate nella procedura opposta, dando luogo alla illegittimità dello stesso, e frazionando il credito per il quale procede all'esecuzione, con conseguente illegittimità dell'esecuzione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 12.05.2023 si è costituita
[...]
e per essa, quale mandataria, diffusamente Controparte_1 CP_2 contestando le avverse allegazioni, e ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, all'udienza del 18.05.2023 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni sino all'udienza cartolare del 3.07.2025, ove è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, si rileva che la doglianza avanzata dall'opponente costituisce motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1, c.p.c.
Si osserva che:
a- l'atto di precetto opposto si fonda sul titolo esecutivo costituito dalla sentenza n.
1070/2018 del 4.12.2018 del Tribunale di Matera, con cui ha condannato , Parte_1 in solido con altri, al pagamento in favore di della somma di euro Controparte_3
543.982,12, oltre interessi pattuiti a far data dal 20.06.2014 al giorno del soddisfo (doc. nella produzione dell'opposta);
b- con l'atto di precetto opposto e per essa, quale mandataria, Controparte_1
quale cessionaria dei crediti di ha chiesto all'odierno CP_2 Controparte_3 opponente il pagamento della complessiva somma di euro 100.425,00, di cui euro
100.000,00 per sorte capitale ed euro 425,00 a titolo di competenze per l'atto di precetto, con la precisazione che non si intende rinunciare al maggior credito (doc. nella produzione delle parti).
Secondo i giudici di legittimità, “Non è preclusa al creditore e non costituisce "ex se" abuso degli strumenti processuali la rinnovazione del precetto (ancorché eseguita prima della perenzione della precedente intimazione) per l'intero importo del credito e fino alla totale estinzione dello stesso, purché non si chiedano, col precetto successivo, spese, compensi ed accessori dei precetti anteriori, in quest'ultima ipotesi, essendo il nuovo precetto illegittimo, tuttavia, solo per tali voci e non per l'intero” (Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 12195 del 08/05/2023; cfr. (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19876 del 29/08/2013;
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 28614 del 20/12/2013; Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 25480 del
12/11/2020).
Nel caso di specie, non essendo stata allegata la soddisfazione, neanche parziale, del credito pecuniario di cui al titolo esecutivo, la notifica di un nuovo precetto per il pagamento di parte della somma oggetto del medesimo titolo giudiziale, ancorché eseguita in pendenza di una procedura esecutiva precedentemente instaurata per l'intero credito, senza alcuna richiesta di compensi e accessori dei precetti anteriori, non può ritenersi espressione di una condotta abusiva degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte.
Per le motivazioni sopra esposte, dunque, l'opposizione è infondata.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, per lo scaglione di riferimento (fino a euro 260.000,00), con applicazione dei valori minimi, tenuto conto della bassa complessità della causa e dell'attività concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice, dott.ssa Angela Alborino, definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione.
2) Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta Parte_1 [...]
e per essa, quale mandataria, delle spese processuali Controparte_1 CP_2 che liquida in euro 7.052,00 per competenze professionali, oltre spese generali, VA e
CPA, come per legge.
Così deciso in Potenza, il 3.11.2025
Il Giudice
dott.ssa. Angela Alborino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Angela
Alborino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 170 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2023 avente ad oggetto opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c.
TRA
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Lopardi, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Melfi alla Via Bologna n. 15;
OPPONENTE
E
C.F. e P.VA , e per essa quale Controparte_1 P.VA_1 mandataria C.F. P.VA , rappresentata CP_2 P.VA_2 P.VA_3
e difesa dall'avv. Fausta Matteo, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Potenza alla P.zza De Gasperi n. 17;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 17.01.2023, ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificato in data 3.01.2023 con cui e Controparte_1 per essa, quale mandataria, gli ha intimato il pagamento della somma di CP_2
€ 100.425,00 sulla scorta della sentenza del Tribunale di Matera n. 1070/2018 del
4.12.2018, chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare
e dichiarare la sussistenza della violazione dell'art. 482 cpc e 493 cpc per i motivi esposti in narrativa, con conseguente riduzione nei termini di legge e con condanna alle spese di lite”. L'opponente ha posto a fondamento dell'opposizione un unico motivo con il quale si duole del fatto che, nella pendenza del procedimento esecutivo precedentemente instaurato da e, per essa, la dinanzi al Tribunale Controparte_1 CP_2 di Potenza - sulla scorta di un atto di precetto notificato in data 29.05.2020 con cui si intimava il pagamento di € 544.684,17, oltre interessi al tasso legale e fino al soddisfo, fondato sul medesimo titolo esecutivo - nell'ambito del quale ha spiegato opposizione,
l'opposta ha proceduto alla rinotifica del precetto, riconteggiando le spese già calcolate nella procedura opposta, dando luogo alla illegittimità dello stesso, e frazionando il credito per il quale procede all'esecuzione, con conseguente illegittimità dell'esecuzione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 12.05.2023 si è costituita
[...]
e per essa, quale mandataria, diffusamente Controparte_1 CP_2 contestando le avverse allegazioni, e ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, all'udienza del 18.05.2023 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni sino all'udienza cartolare del 3.07.2025, ove è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, si rileva che la doglianza avanzata dall'opponente costituisce motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1, c.p.c.
Si osserva che:
a- l'atto di precetto opposto si fonda sul titolo esecutivo costituito dalla sentenza n.
1070/2018 del 4.12.2018 del Tribunale di Matera, con cui ha condannato , Parte_1 in solido con altri, al pagamento in favore di della somma di euro Controparte_3
543.982,12, oltre interessi pattuiti a far data dal 20.06.2014 al giorno del soddisfo (doc. nella produzione dell'opposta);
b- con l'atto di precetto opposto e per essa, quale mandataria, Controparte_1
quale cessionaria dei crediti di ha chiesto all'odierno CP_2 Controparte_3 opponente il pagamento della complessiva somma di euro 100.425,00, di cui euro
100.000,00 per sorte capitale ed euro 425,00 a titolo di competenze per l'atto di precetto, con la precisazione che non si intende rinunciare al maggior credito (doc. nella produzione delle parti).
Secondo i giudici di legittimità, “Non è preclusa al creditore e non costituisce "ex se" abuso degli strumenti processuali la rinnovazione del precetto (ancorché eseguita prima della perenzione della precedente intimazione) per l'intero importo del credito e fino alla totale estinzione dello stesso, purché non si chiedano, col precetto successivo, spese, compensi ed accessori dei precetti anteriori, in quest'ultima ipotesi, essendo il nuovo precetto illegittimo, tuttavia, solo per tali voci e non per l'intero” (Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 12195 del 08/05/2023; cfr. (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19876 del 29/08/2013;
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 28614 del 20/12/2013; Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 25480 del
12/11/2020).
Nel caso di specie, non essendo stata allegata la soddisfazione, neanche parziale, del credito pecuniario di cui al titolo esecutivo, la notifica di un nuovo precetto per il pagamento di parte della somma oggetto del medesimo titolo giudiziale, ancorché eseguita in pendenza di una procedura esecutiva precedentemente instaurata per l'intero credito, senza alcuna richiesta di compensi e accessori dei precetti anteriori, non può ritenersi espressione di una condotta abusiva degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte.
Per le motivazioni sopra esposte, dunque, l'opposizione è infondata.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, per lo scaglione di riferimento (fino a euro 260.000,00), con applicazione dei valori minimi, tenuto conto della bassa complessità della causa e dell'attività concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice, dott.ssa Angela Alborino, definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione.
2) Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta Parte_1 [...]
e per essa, quale mandataria, delle spese processuali Controparte_1 CP_2 che liquida in euro 7.052,00 per competenze professionali, oltre spese generali, VA e
CPA, come per legge.
Così deciso in Potenza, il 3.11.2025
Il Giudice
dott.ssa. Angela Alborino