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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/12/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 21.02.2025 al n. 484/2025 R.G. avente ad oggetto:
Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili promosso da:
nato a [...] il [...], Parte_1
e da
nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. PUORTO
EP, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti;
-ricorrenti-
con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
-interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.02.2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Pompei (NA) il 13.05.1993, dalla cui unione nascevano due figli, (a Massa di Somma il 26.01.1994) Controparte_1
e (a Massa di Somma il 18.01.1997), entrambi autonomi Controparte_2
economicamente, evidenziavano che il Tribunale di Napoli aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto reso il 05.06.2007 nel procedimento R.G. n. 12810/2007.
Sulla scorta delle predette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc. Va precisato, infatti, che il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso, risultando sufficiente che l'Ufficio del Pubblico
Ministero risulti informato onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dall'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ.
13062/2000).
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine per il deposito di note in sostituzione di udienza fino al 07.05.2025.
Indi, lette le note di parte, il Giudice assegnava nuovo termine ex art. 127 ter c.p.c. fino al 09/07/2025 per specificare le condizioni della corresponsione dell'assegno divorzile, indi lette le note depositate il 07.06.2025 e il 09.07.2025, il Giudice chiedeva di riformulare alcune condizioni ivi previste ed assegnava nuovo termine al 29.09.2025.
Lette le note depositate il 26.09.2025, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione. La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre sei mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di divorzio con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“a) la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le due parti.
b) la casa coniugale, di proprietà della madre della sig.ra continuerà ad essere occupata da Pt_2
quest'ultima insieme al figlio Controparte_2
c) ordinare rispettivamente all'ufficio anagrafe del Comune di Pompei, di Portici e Torre del Greco di annotare la cessazione del matrimonio tra le parti,
d) riconoscere alla sig.ra il diritto all'assegno divorzile di euro 600,00 mensili da parte del sig. Pt_2
” Pt_1
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione. Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra nato a [...] il Parte_1
08.06.1968 e nata a [...] il [...], il giorno Parte_2
13.05.1993 in POMPEI (NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto
Comune (Atto n. 92, Serie A, Parte II, Anno 1993);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma Cartabia;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella Camera di Consiglio del 16.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 21.02.2025 al n. 484/2025 R.G. avente ad oggetto:
Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili promosso da:
nato a [...] il [...], Parte_1
e da
nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. PUORTO
EP, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti;
-ricorrenti-
con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
-interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.02.2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Pompei (NA) il 13.05.1993, dalla cui unione nascevano due figli, (a Massa di Somma il 26.01.1994) Controparte_1
e (a Massa di Somma il 18.01.1997), entrambi autonomi Controparte_2
economicamente, evidenziavano che il Tribunale di Napoli aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto reso il 05.06.2007 nel procedimento R.G. n. 12810/2007.
Sulla scorta delle predette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc. Va precisato, infatti, che il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso, risultando sufficiente che l'Ufficio del Pubblico
Ministero risulti informato onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dall'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ.
13062/2000).
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine per il deposito di note in sostituzione di udienza fino al 07.05.2025.
Indi, lette le note di parte, il Giudice assegnava nuovo termine ex art. 127 ter c.p.c. fino al 09/07/2025 per specificare le condizioni della corresponsione dell'assegno divorzile, indi lette le note depositate il 07.06.2025 e il 09.07.2025, il Giudice chiedeva di riformulare alcune condizioni ivi previste ed assegnava nuovo termine al 29.09.2025.
Lette le note depositate il 26.09.2025, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione. La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre sei mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di divorzio con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“a) la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le due parti.
b) la casa coniugale, di proprietà della madre della sig.ra continuerà ad essere occupata da Pt_2
quest'ultima insieme al figlio Controparte_2
c) ordinare rispettivamente all'ufficio anagrafe del Comune di Pompei, di Portici e Torre del Greco di annotare la cessazione del matrimonio tra le parti,
d) riconoscere alla sig.ra il diritto all'assegno divorzile di euro 600,00 mensili da parte del sig. Pt_2
” Pt_1
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione. Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra nato a [...] il Parte_1
08.06.1968 e nata a [...] il [...], il giorno Parte_2
13.05.1993 in POMPEI (NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto
Comune (Atto n. 92, Serie A, Parte II, Anno 1993);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma Cartabia;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella Camera di Consiglio del 16.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca