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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 16/12/2025, n. 1368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1368 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
.REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
R.G. 390/2025
La Corte D'Appello di Genova, Terza, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente
Dott. Franco Davini Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 390/2025 R.G.
1. , , nato il Controparte_1 C.F._1
20.5.1972, cittadino americano degli Stati Uniti d'America, con passaporto numero , domiciliato all'indirizzo 67 Newport Landing Drive Numero_1
Novato CA 94949; 2. , , Parte_1 C.F._2
nato il [...], cittadino americano degli Stati Unidi d'America, con passaporto numero , domiciliato all'indirizzo 67 Newport Numero_2
Landing Drive Novato CA 94949; 3. Parte_2
, nata il [...], cittadina americana degli Stati C.F._3
Uniti d'America, con numero di passaporto attualmente Numero_3
residente all'indirizzo 67 Newport Landing Drive Novato CA 94949;
4. , nato il Parte_3 C.F._4
22.2.1973, peruviano, avvocato, titolare di Documento Nacional de Identità
-DNI [carta d'identità peruviana] N° , residente in [...]de los Numer_1
Abanicos N° 123, Urbanización La Encantada de Villa, comune di Chorrillos, provincia e dipartimento di Lima 5 Parte_4
, nata il [...], cittadina peruviana, nubile, C.F._5
studentessa, titolare di DNI N° 76344005, residente in [...]de los
Abanicos N° 123. Urbanización La Encantada de Villa, comune di
Chorrillos, provincia e dipartimento di Lima, 6. Parte_5
, nato il [...], cittadino peruviano, celibe, C.F._6
studente, titolare di DNI N° 76344006, residente a fini del presente atto in
Alameda de losAbanicos N° 123, Urbanización La Encantada de Villa, comune di Chorrillos, provincia e dipartimento di Lima 7.
[...]
, , nato il [...], peruviano, Parte_6 C.F._7
con passaporto numero , domiciliato all'indirizzo 522 Rio del Numero_4
Mar American Canyon CA 94503 nello stato della California,
8.Vianca
LA NI ZE, , nata il [...], C.F._8
cittadina americana degli Stati Uniti d'America, con numero di passaporto
, attualmente residente all'indirizzo 522 Rio del Mar American Numero_5
Canyon CA 94503 nello stato della California 9 , Parte_7
, nata il [...], cittadina americana degli Stati C.F._9
Uniti d'America, con numero di passaporto attualmente Numero_6
residente all'indirizzo 522 Rio del Mar American Canyon CA 94503 nello stato della California;
10. Controparte_2
nato il [...], cittadino peruviano, C.F._10
professionista, titolare di DN/ N° 25747484, residente agli effetti del presente atto in Calle Valle Riestra Manzana B. Lote 04, Urbanización
Confecciones Militares, comune di Bellavista, provincia costituzionale del
Callao 11. , , nato Controparte_3 C.F._11
il 5.7.1979, cittadino peruviano, professionista, titolare di DN/ N°
pag. 2/17 40299465, residente in [...]de Surco 470, departamento
502, comune di San Borja, provincia e dipartimento di Lima 12
[...]
, , nata il [...], Parte_8 C.F._12
cittadina peruviana, casalinga, titolare di DN/ N° 06666417, residente agli effetti del presente atto in Calle 27 de Novembre 376, dipartimento 301, comune di Miraflores, provincia e dipartimento di Lima 13
[...]
, nata il [...], cittadina CP_4 C.F._13
peruviana, professionista, titolare di DNI residente agli C.F._14
effetti del presente atto in Calle 27 de Noviembre 376, dipartimento 301, comune di Miraflores, provincia e dipartimento di Lima 14.
[...]
nato il [...], peruviano, Parte_9 C.F._15
con documento di identità nazionale N° , 15. Numer_2 [...]
, , nata il [...], Parte_10 C.F._16
peruviana, titolare di DN/ N° 44255999, residente agli in Jirón Monteagudo
143, departamento A, comune del Callao, provincia costituzionale del
Callao; 16. , , nato Parte_11 C.F._17
26.4.2013, peruviano, titolare di documento di identità nazionale N°
, elettivamente domiciliati in VIA MARSALA 21 MONZA Numer_3
presso lo studio dell'Avv. MARAGUCCI SILVIO che li rappresenta e difende per mandato in atti.
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona Controparte_5 P.IVA_1
del pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura CP_6
distrettuale dello Stato di Genova, e presso i suoi uffici, siti in Genova, viale Brigate Partigiane 2, legalmente domiciliato pag. 3/17 PARTE APPELLATA
e
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO
DI GENOVA
PARTE INTERVENIENTE NECESSARIA
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 637/2025 pubbl. il 07/03/2025 RG
n. 3892/2024, emessa del Tribunale di Genova, Sezione XI Civile– Giudice
Dott. Bucarelli, dichiarare ammissibile il ricorso di primo grado;
- e, nel merito, accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano agli odierni appellanti;
- conseguentemente, ordinare al e, per esso, Controparte_5
all'ufficiale di stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio. per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, dichiarare inammissibile l'avverso appello;
ovvero, previa reiezione dell'appello attoreo, confermare la sentenza di primo grado e la declaratoria di inammissibilità delle domande”.
MOTIVAZIONE
pag. 4/17 1.1. Con ricorso ex artt. 281 decies e 281 undecies c.p.c., gli odierni appellanti chiedevano il riconoscimento del loro status di cittadini italiani iure sanguinis e, per l'effetto, che venisse ordinato al Controparte_5
e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
Deducevano di essere, ognuno per il proprio rapporto familiare, tutti discendenti di nato in [...], Persona_1
Genova, nel mese di gennaio 1849 italiano emigrato in Perù nella seconda metà dell'Ottocento.
1.2. Il si costituiva in giudizio, chiedendo, in via Controparte_5
preliminare, di valutare l'ammissibilità della domanda, ritenendo insussistente l'interesse ad agire e, nel merito, di valutare la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda.
Chiedeva, comunque, in subordine, un'integrazione/acquisizione documentale ex artt. 210 (con ordine di esibizione) e/o 213 c.p.c. (con richiesta di informazioni alla P.A.) al fine di accertare l'assenza di cause di estinzione della cittadinanza italiana invocata, e insistevano, in caso di accoglimento del ricorso, per la compensazione integrale delle spese di giudizio.
1.3. Con sentenza n. 637/2025, il Tribunale di Genova dichiarava inammissibile il ricorso, non ritenendo sussistente l'interesse ad agire in capo ai ricorrenti.
In particolare, secondo il Giudice di prime cure i ricorrenti non avevano provato di aver infruttuosamente avviato il procedimento amministrativo prima di adire il Tribunale. Invero, la documentazione prodotta non consentiva di provare “né di aver con frequenza e per un periodo di tempo
pag. 5/17 significativo tentato di effettuare la prenotazione on line o tentato di contattare diversamente il (anche per documentare gli attuali Pt_12
reali tempi di evasione della pratica di cittadinanza) né tantomeno ha documentato di aver inviato, ad un indirizzo di posta certificata, una richiesta corredata da tutta la documentazione necessaria per ottenere la cittadinanza italiana iure sanguinis”.
2.1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, gli originari ricorrenti hanno proposto appello avverso la sentenza n. 637/2025.
Con il primo motivo d'appello, gli appellanti impugnano la sentenza per
“Illogicità manifesta della sentenza, distorta valutazione del materiale probatorio documentale in atti, violazione della legge n. 91/1992. Erronea considerazione del c.d. fatto notorio. Sussistenza piena dell'interesse ad agire. Ammissibilità del ricorso di primo grado”.
In particolare, censurano la sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto presupposto necessario per la proposizione dell'azione giudiziale una condizione – l'esperimento della previa via amministrativa – che la legge non richiede. Invero, il diritto alla cittadinanza, costituzionalmente garantito, sarebbe tutelabile immediatamente ed incondizionatamente, indipendentemente da qualsiasi procedura amministrativa.
Con il secondo motivo di appello, gli appellanti impugnano la sentenza per
“Errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie, con conseguente violazione dell'art. 115 c.p.c. – Distorta interpretazione del materiale probatorio e motivazione solo apparente o contraddittoria”.
In particolare, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che le schermate prodotte, così come i video successivamente depositati, non sarebbero idonei a dimostrare né che il servizio cui si pag. 6/17 tentava di accedere fosse effettivamente quello finalizzato all'avvio delle pratiche per il riconoscimento della cittadinanza italiana, né che l'impossibilità di prenotazione si fosse protratta nel tempo.
Con il terzo motivo di appello, gli appellanti impugnano la sentenza per
“Erronea applicazione dell'art. 2697 c.c. - Fallace ripartizione dell'onere probatorio - Violazione del principio della “vicinanza alla prova”.
In particolare, gli appellanti censurano la decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui ha rigidamente applicato il principio dell'onere della prova, senza tener conto del necessario correttivo rappresentato dal principio della "vicinanza alla prova" e delle peculiarità probatorie connesse alla dimostrazione di un fatto negativo. Invero, avrebbe dovuto porre a carico dell'Amministrazione resistente l'onere probatorio di dimostrare la possibilità materiale di accedere al portale telematico della rappresentanza consolare italiana.
2.2. Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito il
[...]
, chiedendo il rigetto dell'appello avversario e la conferma della CP_5
sentenza n. 637/2025.
3.1. Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello è fondato e deve essere accolto dal momento che sussiste l'interesse ad agire in capo ai richiedenti. La sentenza deve dunque essere riformata sul punto e si dovrà esaminare nel merito la domanda dei richiedenti.
3.2. Occorre innanzitutto procedere ad una ricostruzione della disciplina in materia di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis per via pag. 7/17 paterna/maschile, nonché del ragionamento seguito dal Giudice di prime cure, al fine di comprendere le ragioni dell'accoglimento dell'appello.
Il giudice di prime cure, dopo aver evidenziato che nel caso di trasmissione per via materna/femminile (prima del 1948) è pacificamente riconosciuta la possibilità dei richiedenti di agire per via giurisdizionale, ha affermato che tale possibilità non sussiste nel caso di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis per trasmissione per via esclusivamente paterna/maschile.
Difatti, nel caso di discendenza per via femminile, l'interesse ad agire è giustificato – in sintesi - dal fatto che il legislatore, non avendo ancora recepito i principi giurisprudenziali dettati dalle Sezioni Unite, ha difatti precluso il riconoscimento ex tunc della cittadinanza da parte degli organi amministrativi deputati.
Nelle ipotesi di discendenza esclusivamente per via paterna/maschile, invece, il riconoscimento in via amministrativa non incontrerebbe il suddetto limite e, di conseguenza, l'interesse ad agire ricorrerebbe esclusivamente nel caso di rigetto dell'istanza o – secondo la nota e citata giurisprudenza del Tribunale di Roma – al verificarsi di due condizioni: 1)
l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis e 2) il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto al diritto vantato. Condizioni quest'ultime che il giudice di prime cure ha ritenuto non provate nel caso di specie.
Il giudice di prime cure in sentenza prende inoltre atto, al fine di discostarsene, di una pronuncia del Tribunale di Firenze (Ordinanza dell'11 maggio 2023 n. 2982/2023).
Quest'ultimo ha affermato, quantomeno limitatamente ai Consolati italiani siti in Brasile, Argentina e Venezuela, che nelle ipotesi di riconoscimento pag. 8/17 per via paterna/maschile l'interesse ad agire sussiste anche in assenza di prova del tentativo di prenotazione del turno per la presentazione dell'istanza: “essendovi prova, derivante dal notorio, che presso i consolati
- quantomeno in Brasile Argentina e Venezuela-, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni”.
Per cui la situazione di incertezza e il decorso di un lasso temporale irragionevole (cui fa riferimento la già menzionata giurisprudenza del
Tribunale di Roma), nei casi presi in considerazione dal Tribunale fiorentino sarebbero provati per fatto notorio.
Il giudice di primo grado non condivide la suddetta tesi quanto meno nella misura in cui “pretenda di superare qualsivoglia adempimento dell'onere probatorio gravante sul ricorrente, ritenendo, di fatti, l'interesse ad agire in re ipsa sussistente, nel caso in cui il ricorrente provenga da specifici
Stati e in primis da Brasile, Argentina e Venezuela”.
Occorre segnalare che altre pronunce, ad esempio del Tribunale di Genova,
– non prese in considerazione dal giudice di prime cure – ammettono l'interesse ad agire senza necessità di alcuna prova da parte dei richiedenti, affermando, che “In ordine all'eccezione preliminare formulata dal
in ordine all'interesse ad agire dei ricorrenti deve Controparte_5
affermarsi come questo Tribunale ordinario sia competente a pronunciarsi sulla domanda giudiziaria avente ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino, in base alla riserva di legge contenuta nell'articolo 9 c.p.c. e nell'articolo 2 della L. n. 2248 del 20.03.1865: il diritto alla cittadinanza, infatti, è un diritto soggettivo su cui si può pronunciare solo il Tribunale ordinario. Inoltre, il diritto alla cittadinanza è un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice
pag. 9/17 ordinario, indipendentemente da qualsiasi procedura amministrativa. La legge n. 91/1992 – né i decreti applicativi della stessa - non prevede alcun obbligo da parte del soggetto interessato di presentare previamente una domanda amministrativa per il riconoscimento dell'acquisto della cittadinanza ex lege, né potrebbe farlo, in quanto ciò inciderebbe sulla possibilità da parte del soggetto interessato di chiedere immediatamente e in qualsivoglia momento – trattandosi di diritto imprescrittibile - il riconoscimento della suddetta situazione in sede giurisdizionale”.
(Ordinanza. Trib. Genova R.G. 11531/2022); oppure affermando che “la giurisprudenza ha poi comunque escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per
l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008)” (Ordinanza
Trib. Genova R.G. 1523 /2023).
Merita inoltre di essere approfondita la menzionata sentenza n. 28873/08 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, a giudizio di questa Corte, non debitamente considerata dal Giudice di prime cure.
Tale pronuncia, pur avendo ad oggetto un ricorso per l'accertamento dello stato di apolidia, in cui peraltro non era stato neppure avviato il relativo procedimento amministrativo, detta alcuni principi che questa Corte ritiene applicabili per analogia anche nei casi di riconoscimento della cittadinanza italiana.
La S.C. ha cassato la decisione della Corte d'Appello di Bologna che ha dichiarato improponibile il ricorso in quanto per l'accertamento dell'apolidia la legge prevede un'apposita procedura (art. 17 del D.P.R. 12
pag. 10/17 ottobre 1993 n. 572, norma del regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992 n. 91 sulla cittadinanza).
Difatti, la Corte ha osservato che, prevedendo la suddetta procedura la presentazione della documentazione comprovanti le condizioni personali del ricorrente e la semplice valutazione dei documenti da parte dell'amministrazione, “l'attività di certificazione di una condizione personale da parte della P.A. non può essere discrezionale e non può affievolire da diritto a interesse legittimo la posizione soggettiva del ricorrente” (pag. 17, Cass. 28873/08). Secondo la Suprema Corte, “Unico potere discrezionale, di tipo tecnico, del è quello di Controparte_5
valutare i documenti prodotti dall'interessato per provare la situazione di apolidia dedotta in domanda, e eventualmente di richiederne altra, ma una volta ritenuta esistere la prova documentale di tale condizione,
l'amministrazione, quale organo dello Stato che ospita l'istante, deve attestare lo stato di apolidia, che non è conferito da essa ma solo riconosciuto e certificato, come esattamente è scritto nella norma del regolamento citato” (pag. 18, Cass. 28873/08).
In pratica, la Corte, evidenziando che lo stato di apolidia non viene conferito dall'amministrazione ma solo riconosciuto o certificato, ha affermato che nelle ipotesi di riconoscimento dello status di apolide sussiste il c.d. doppio binario, ovvero la facoltà alternativa per l'interessato di ottenere il riconoscimento amministrativo o giudiziale della sua condizione, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento dei diritti dell'apolide che, in quanto accertamento negativo di ogni cittadinanza,
pag. 11/17 incide sui diritti soggettivi dell'istante, come tali oggetto della giurisdizione del giudice ordinario.
3.3. Preso atto dello stato di fatto della disciplina in materia, e pur riconoscendo l'esistenza del doppio binario, il giudice di primo grado ha tuttavia rigettato il ricorso per carenza di interesse ad agire, per non aver i ricorrenti provato di aver preventivamente avviato il procedimento amministrativo e quindi aver adito il Tribunale in ragione di una situazione di incertezza o in ragione di un ritardo da parte dell'amministrazione (così come richiesto giurisprudenza del Tribunale di Roma).
Questa Corte ritiene che la decisione del giudice di prime cure risulti contraddittoria nella parte in cui, da un lato, esclude la pregiudizialità amministrativa e, dall'altro, afferma che l'interesse ad agire sorga soltanto a seguito di riscontro negativo (o di mancato riscontro entro un determinato lasso di tempo) da parte dell'amministrazione, richiedendo quindi che sia comunque preventivamente intrapresa la via amministrativa.
Difatti, non può logicamente configurarsi un sistema a “doppio binario”, laddove si preveda il venir meno dell'interesse concreto ed attuale alla pronuncia del Tribunale una volta intrapresa la via amministrativa. Si ritiene piuttosto che il Tribunale possa essere adito per pronunciare sulla domanda avente ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino, trattandosi di un procedimento sullo stato e capacità delle persone, attribuito in via esclusiva al Tribunale dall'art. 9 cod. proc. civ., nonché relativo ad un diritto civile e politico, la cui tutela è sempre ammessa ex art. 113 cost. davanti al giudice ordinario.
A tale conclusione si giunge anche alla luce dell'esaminata pronuncia della
Cassazione a Sezioni Unite n. 28873/2008 che, pur riconoscendo pag. 12/17 l'esistenza di una procedura amministrativa, ha tuttavia rinviato alla Corte
d'Appello per la pronuncia sulla domanda di accertamento dello stato di apolide, che – come affermato nella stessa pronuncia – corrisponde, in negativo, dalla domanda di accertamento della cittadinanza.
3.4. Difatti, nei casi di riconoscimento della cittadinanza, la carenza di interesse ad agire si potrebbe verificare quando, dopo aver adito il giudice competente, un evento successivo rende inutile la decisione del giudice, privando il ricorrente di qualsiasi vantaggio concreto, ad esempio, quando nelle more del processo la cittadinanza venga riconosciuta in via amministrativa.
Il fatto che l'interessato abbia agito in via amministrativa non fa venir meno il suo interesse ad agire dal momento che la situazione di incertezza del suo diritto permane fintantoché non venga riconosciuta (in via amministrativa o in via giurisdizionale) la cittadinanza. Invero, l'interesse ad agire manca tutte le volte in cui dalla pronuncia del giudice non è possibile conseguire un risultato utile, concreto e attuale. E non è possibile affermare, nel caso di specie, che i richiedenti non abbiano un interesse al riconoscimento della cittadinanza italiana stante soprattutto alla natura dei diritti civili e politici collegati al riconoscimento di tale status.
3.5. A tal proposito, occorre inoltre precisare che è ben vero che questa
Corte, con la sentenza n. 1246/24, pronunciandosi per la prima volta sulla questione, ha stabilito che, nel caso di discendenza per via esclusivamente maschile, chi agisca in giudizio per ottenere l'accertamento della qualità di cittadino italiano debba provare di aver tentato di proporre la domanda in sede amministrativa poiché, diversamente, non sarebbe stata riconoscibile pag. 13/17 alcuna lesione del diritto soggettivo azionato e, di conseguenza, sarebbe mancato l'interesse ad agire.
Tuttavia, re melius perpensa, si ritiene che tale impostazione debba essere superata perché essa, a ben vedere, conduce ad una sostanziale re- introduzione della pregiudizialità della domanda amministrativa finalizzata all'ottenimento della cittadinanza italiana per diritto di sangue rispetto alla domanda giudiziale proposta al medesimo fine, pregiudizialità che la giurisprudenza - come visto - ha sempre pacificamente escluso in questo campo.
3.6. Riconosciuto l'interesse ad agire dei richiedenti, occorre esaminare nel merito la domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis. I richiedenti hanno dedotto e provato che:
- dal matrimonio tra e Persona_1 Parte_13
è nato il [...]
[...] Persona_2
(doc. 2);
- dal matrimonio tra e Persona_2 [...]
del 14.4.1935 (doc. 2 da pag. 12) è nato Controparte_7 [...]
l'1.10.1917 (doc. 3); Persona_3
- dal matrimonio tra e Persona_3 Persona_4
del 2.6.1944 (doc. 3 da pag. 9) sono nati
[...] Persona_5
il 5.7.1946 (doc. 4), il 15.9.1947 (doc.
[...] Persona_3
5);
- dall'unione tra e è nata Persona_3 Persona_6 [...]
il 18.2.1952 (doc. 6); Persona_7
- dal matrimonio tra e Persona_5 Persona_8
del 4.12.1968 (doc. 4 da pag. 9) sono nati
[...] Persona_9
pag. 14/17 il 16.2.1975 (doc. 4a) Parte_8 Persona_10
il 18.4.1971 (doc. 4b),
[...] Parte_8
il 24.5.1972 (doc. 4c);
- dall'unione tra e Persona_10 [...]
è nata il CP_8 Persona_11
13.3.1998 (doc. 4b1), dalla cui unione con è Controparte_9
nato il [...](doc. 4B1a); Persona_12
- dal matrimonio tra e Persona_13 [...]
del 29.4.2016 (doc.4 c da pag. 8) sono nati Persona_14
il7.2.1999 (doc. 4c1) e Persona_15 [...]
il 19.8.2015 (doc. 4c2); Persona_16
- dal matrimonio tra e Persona_17 [...]
del 14.2.2006 (doc. 5 da pag. 7) sono nati Parte_14 [...]
il 20.5.1972 (doc. 5b), Controparte_1 [...]
il 22.2.1973 (doc. 5c), Controparte_10 Persona_18
il 1.1.1977 (doc. 5d) e
[...] Parte_10
il 17.5.1987 (doc. 5e);
[...]
- dall'unione tra e è Persona_17 Persona_19
nato [...] (doc. 5a); Per_20
- dall'unione tra e CP_1 Controparte_1 CP_11
sono nati il 11.7.1999 (doc.5b1)e
[...] Parte_1 [...]
il 17.11.2006; Parte_2
- dal matrimonio tra e Controparte_10 [...]
del 25.2.1999 (doc. 5c pag. 7) sono nati Controparte_12
il 29.10.2000 (doc. 5c1) e Parte_4 [...]
il 15.5.2003 (doc. 5c2); Parte_5
pag. 15/17 - dal matrimonio tra e Parte_6 Controparte_10 [...]
del 13.5.2000 (doc. 5d da pag. 7) sono nati Vianca Parte_15
LA DA ZZ il 25.11.2000 (doc. 5d1) e Parte_7
il 19.3.2007 (doc. 5d2);
[...]
- dal matrimonio tra e Parte_10 [...]
del 25.9.2014 (doc. 5e) sono nati Persona_21 [...]
il 26.4.2013 (doc. 5e1); Parte_11
- dal matrimonio tra e Persona_7 [...]
del 17 dicembre 1971 (doc. 6 pag. 8) è sono nati Persona_22
il 7.6.1972 (doc. 6a), Controparte_2 Parte_16
il 17 novembre 1973 (doc. 6b) e
[...] CP_3
il 5.7.1979 (doc. 6c);
[...]
- dall'unione tra e Controparte_2 Parte_17
sono nati il 24.5.1998
[...] Persona_23
(doc. 6a1), il 5.11.2008 (doc. 6a2) e Persona_24
il 24.12.2009 (doc. 6a3); Persona_25
- dal matrimonio tra e Controparte_3 [...]
29.10.2011 (doc. 6c pag. 7) sono Persona_26
nati il 13.6.2018 (doc. 6c1) e Persona_27
il 22.12.2022 (doc. 6c2). Parte_18
I richiedenti hanno dunque provato la propria linea di discendenza, mentre il , sul quale gravava l'onere, non ha provato cause di mancato CP_5
acquisto o di perdita della cittadinanza.
3.7. In ragione della natura delle questioni trattate e della complessità della disciplina si ritiene opportuno compensare le spese di lite del presente pag. 16/17 grado di giudizio, confermando la statuizione sul punto anche del giudizio di primo grado.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione:
- accoglie l'appello proposto dagli appellanti, come in epigrafe specificati, contro la sentenza del Tribunale di Genova n. 637/2025 pubblicata il 07/03/2025 e per l'effetto
- dichiara che gli appellanti sono cittadini italiani;
- ordina al intimato e, per esso, all'ufficiale dello Controparte_5
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile, provvedendo alle comunicazioni all'autorità consolare competente;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Genova, 10/12/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Marcello Arturo Castiglione
pag. 17/17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
R.G. 390/2025
La Corte D'Appello di Genova, Terza, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente
Dott. Franco Davini Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 390/2025 R.G.
1. , , nato il Controparte_1 C.F._1
20.5.1972, cittadino americano degli Stati Uniti d'America, con passaporto numero , domiciliato all'indirizzo 67 Newport Landing Drive Numero_1
Novato CA 94949; 2. , , Parte_1 C.F._2
nato il [...], cittadino americano degli Stati Unidi d'America, con passaporto numero , domiciliato all'indirizzo 67 Newport Numero_2
Landing Drive Novato CA 94949; 3. Parte_2
, nata il [...], cittadina americana degli Stati C.F._3
Uniti d'America, con numero di passaporto attualmente Numero_3
residente all'indirizzo 67 Newport Landing Drive Novato CA 94949;
4. , nato il Parte_3 C.F._4
22.2.1973, peruviano, avvocato, titolare di Documento Nacional de Identità
-DNI [carta d'identità peruviana] N° , residente in [...]de los Numer_1
Abanicos N° 123, Urbanización La Encantada de Villa, comune di Chorrillos, provincia e dipartimento di Lima 5 Parte_4
, nata il [...], cittadina peruviana, nubile, C.F._5
studentessa, titolare di DNI N° 76344005, residente in [...]de los
Abanicos N° 123. Urbanización La Encantada de Villa, comune di
Chorrillos, provincia e dipartimento di Lima, 6. Parte_5
, nato il [...], cittadino peruviano, celibe, C.F._6
studente, titolare di DNI N° 76344006, residente a fini del presente atto in
Alameda de losAbanicos N° 123, Urbanización La Encantada de Villa, comune di Chorrillos, provincia e dipartimento di Lima 7.
[...]
, , nato il [...], peruviano, Parte_6 C.F._7
con passaporto numero , domiciliato all'indirizzo 522 Rio del Numero_4
Mar American Canyon CA 94503 nello stato della California,
8.Vianca
LA NI ZE, , nata il [...], C.F._8
cittadina americana degli Stati Uniti d'America, con numero di passaporto
, attualmente residente all'indirizzo 522 Rio del Mar American Numero_5
Canyon CA 94503 nello stato della California 9 , Parte_7
, nata il [...], cittadina americana degli Stati C.F._9
Uniti d'America, con numero di passaporto attualmente Numero_6
residente all'indirizzo 522 Rio del Mar American Canyon CA 94503 nello stato della California;
10. Controparte_2
nato il [...], cittadino peruviano, C.F._10
professionista, titolare di DN/ N° 25747484, residente agli effetti del presente atto in Calle Valle Riestra Manzana B. Lote 04, Urbanización
Confecciones Militares, comune di Bellavista, provincia costituzionale del
Callao 11. , , nato Controparte_3 C.F._11
il 5.7.1979, cittadino peruviano, professionista, titolare di DN/ N°
pag. 2/17 40299465, residente in [...]de Surco 470, departamento
502, comune di San Borja, provincia e dipartimento di Lima 12
[...]
, , nata il [...], Parte_8 C.F._12
cittadina peruviana, casalinga, titolare di DN/ N° 06666417, residente agli effetti del presente atto in Calle 27 de Novembre 376, dipartimento 301, comune di Miraflores, provincia e dipartimento di Lima 13
[...]
, nata il [...], cittadina CP_4 C.F._13
peruviana, professionista, titolare di DNI residente agli C.F._14
effetti del presente atto in Calle 27 de Noviembre 376, dipartimento 301, comune di Miraflores, provincia e dipartimento di Lima 14.
[...]
nato il [...], peruviano, Parte_9 C.F._15
con documento di identità nazionale N° , 15. Numer_2 [...]
, , nata il [...], Parte_10 C.F._16
peruviana, titolare di DN/ N° 44255999, residente agli in Jirón Monteagudo
143, departamento A, comune del Callao, provincia costituzionale del
Callao; 16. , , nato Parte_11 C.F._17
26.4.2013, peruviano, titolare di documento di identità nazionale N°
, elettivamente domiciliati in VIA MARSALA 21 MONZA Numer_3
presso lo studio dell'Avv. MARAGUCCI SILVIO che li rappresenta e difende per mandato in atti.
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona Controparte_5 P.IVA_1
del pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura CP_6
distrettuale dello Stato di Genova, e presso i suoi uffici, siti in Genova, viale Brigate Partigiane 2, legalmente domiciliato pag. 3/17 PARTE APPELLATA
e
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO
DI GENOVA
PARTE INTERVENIENTE NECESSARIA
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 637/2025 pubbl. il 07/03/2025 RG
n. 3892/2024, emessa del Tribunale di Genova, Sezione XI Civile– Giudice
Dott. Bucarelli, dichiarare ammissibile il ricorso di primo grado;
- e, nel merito, accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano agli odierni appellanti;
- conseguentemente, ordinare al e, per esso, Controparte_5
all'ufficiale di stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio. per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, dichiarare inammissibile l'avverso appello;
ovvero, previa reiezione dell'appello attoreo, confermare la sentenza di primo grado e la declaratoria di inammissibilità delle domande”.
MOTIVAZIONE
pag. 4/17 1.1. Con ricorso ex artt. 281 decies e 281 undecies c.p.c., gli odierni appellanti chiedevano il riconoscimento del loro status di cittadini italiani iure sanguinis e, per l'effetto, che venisse ordinato al Controparte_5
e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
Deducevano di essere, ognuno per il proprio rapporto familiare, tutti discendenti di nato in [...], Persona_1
Genova, nel mese di gennaio 1849 italiano emigrato in Perù nella seconda metà dell'Ottocento.
1.2. Il si costituiva in giudizio, chiedendo, in via Controparte_5
preliminare, di valutare l'ammissibilità della domanda, ritenendo insussistente l'interesse ad agire e, nel merito, di valutare la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda.
Chiedeva, comunque, in subordine, un'integrazione/acquisizione documentale ex artt. 210 (con ordine di esibizione) e/o 213 c.p.c. (con richiesta di informazioni alla P.A.) al fine di accertare l'assenza di cause di estinzione della cittadinanza italiana invocata, e insistevano, in caso di accoglimento del ricorso, per la compensazione integrale delle spese di giudizio.
1.3. Con sentenza n. 637/2025, il Tribunale di Genova dichiarava inammissibile il ricorso, non ritenendo sussistente l'interesse ad agire in capo ai ricorrenti.
In particolare, secondo il Giudice di prime cure i ricorrenti non avevano provato di aver infruttuosamente avviato il procedimento amministrativo prima di adire il Tribunale. Invero, la documentazione prodotta non consentiva di provare “né di aver con frequenza e per un periodo di tempo
pag. 5/17 significativo tentato di effettuare la prenotazione on line o tentato di contattare diversamente il (anche per documentare gli attuali Pt_12
reali tempi di evasione della pratica di cittadinanza) né tantomeno ha documentato di aver inviato, ad un indirizzo di posta certificata, una richiesta corredata da tutta la documentazione necessaria per ottenere la cittadinanza italiana iure sanguinis”.
2.1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, gli originari ricorrenti hanno proposto appello avverso la sentenza n. 637/2025.
Con il primo motivo d'appello, gli appellanti impugnano la sentenza per
“Illogicità manifesta della sentenza, distorta valutazione del materiale probatorio documentale in atti, violazione della legge n. 91/1992. Erronea considerazione del c.d. fatto notorio. Sussistenza piena dell'interesse ad agire. Ammissibilità del ricorso di primo grado”.
In particolare, censurano la sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto presupposto necessario per la proposizione dell'azione giudiziale una condizione – l'esperimento della previa via amministrativa – che la legge non richiede. Invero, il diritto alla cittadinanza, costituzionalmente garantito, sarebbe tutelabile immediatamente ed incondizionatamente, indipendentemente da qualsiasi procedura amministrativa.
Con il secondo motivo di appello, gli appellanti impugnano la sentenza per
“Errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie, con conseguente violazione dell'art. 115 c.p.c. – Distorta interpretazione del materiale probatorio e motivazione solo apparente o contraddittoria”.
In particolare, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che le schermate prodotte, così come i video successivamente depositati, non sarebbero idonei a dimostrare né che il servizio cui si pag. 6/17 tentava di accedere fosse effettivamente quello finalizzato all'avvio delle pratiche per il riconoscimento della cittadinanza italiana, né che l'impossibilità di prenotazione si fosse protratta nel tempo.
Con il terzo motivo di appello, gli appellanti impugnano la sentenza per
“Erronea applicazione dell'art. 2697 c.c. - Fallace ripartizione dell'onere probatorio - Violazione del principio della “vicinanza alla prova”.
In particolare, gli appellanti censurano la decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui ha rigidamente applicato il principio dell'onere della prova, senza tener conto del necessario correttivo rappresentato dal principio della "vicinanza alla prova" e delle peculiarità probatorie connesse alla dimostrazione di un fatto negativo. Invero, avrebbe dovuto porre a carico dell'Amministrazione resistente l'onere probatorio di dimostrare la possibilità materiale di accedere al portale telematico della rappresentanza consolare italiana.
2.2. Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito il
[...]
, chiedendo il rigetto dell'appello avversario e la conferma della CP_5
sentenza n. 637/2025.
3.1. Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello è fondato e deve essere accolto dal momento che sussiste l'interesse ad agire in capo ai richiedenti. La sentenza deve dunque essere riformata sul punto e si dovrà esaminare nel merito la domanda dei richiedenti.
3.2. Occorre innanzitutto procedere ad una ricostruzione della disciplina in materia di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis per via pag. 7/17 paterna/maschile, nonché del ragionamento seguito dal Giudice di prime cure, al fine di comprendere le ragioni dell'accoglimento dell'appello.
Il giudice di prime cure, dopo aver evidenziato che nel caso di trasmissione per via materna/femminile (prima del 1948) è pacificamente riconosciuta la possibilità dei richiedenti di agire per via giurisdizionale, ha affermato che tale possibilità non sussiste nel caso di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis per trasmissione per via esclusivamente paterna/maschile.
Difatti, nel caso di discendenza per via femminile, l'interesse ad agire è giustificato – in sintesi - dal fatto che il legislatore, non avendo ancora recepito i principi giurisprudenziali dettati dalle Sezioni Unite, ha difatti precluso il riconoscimento ex tunc della cittadinanza da parte degli organi amministrativi deputati.
Nelle ipotesi di discendenza esclusivamente per via paterna/maschile, invece, il riconoscimento in via amministrativa non incontrerebbe il suddetto limite e, di conseguenza, l'interesse ad agire ricorrerebbe esclusivamente nel caso di rigetto dell'istanza o – secondo la nota e citata giurisprudenza del Tribunale di Roma – al verificarsi di due condizioni: 1)
l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis e 2) il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto al diritto vantato. Condizioni quest'ultime che il giudice di prime cure ha ritenuto non provate nel caso di specie.
Il giudice di prime cure in sentenza prende inoltre atto, al fine di discostarsene, di una pronuncia del Tribunale di Firenze (Ordinanza dell'11 maggio 2023 n. 2982/2023).
Quest'ultimo ha affermato, quantomeno limitatamente ai Consolati italiani siti in Brasile, Argentina e Venezuela, che nelle ipotesi di riconoscimento pag. 8/17 per via paterna/maschile l'interesse ad agire sussiste anche in assenza di prova del tentativo di prenotazione del turno per la presentazione dell'istanza: “essendovi prova, derivante dal notorio, che presso i consolati
- quantomeno in Brasile Argentina e Venezuela-, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni”.
Per cui la situazione di incertezza e il decorso di un lasso temporale irragionevole (cui fa riferimento la già menzionata giurisprudenza del
Tribunale di Roma), nei casi presi in considerazione dal Tribunale fiorentino sarebbero provati per fatto notorio.
Il giudice di primo grado non condivide la suddetta tesi quanto meno nella misura in cui “pretenda di superare qualsivoglia adempimento dell'onere probatorio gravante sul ricorrente, ritenendo, di fatti, l'interesse ad agire in re ipsa sussistente, nel caso in cui il ricorrente provenga da specifici
Stati e in primis da Brasile, Argentina e Venezuela”.
Occorre segnalare che altre pronunce, ad esempio del Tribunale di Genova,
– non prese in considerazione dal giudice di prime cure – ammettono l'interesse ad agire senza necessità di alcuna prova da parte dei richiedenti, affermando, che “In ordine all'eccezione preliminare formulata dal
in ordine all'interesse ad agire dei ricorrenti deve Controparte_5
affermarsi come questo Tribunale ordinario sia competente a pronunciarsi sulla domanda giudiziaria avente ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino, in base alla riserva di legge contenuta nell'articolo 9 c.p.c. e nell'articolo 2 della L. n. 2248 del 20.03.1865: il diritto alla cittadinanza, infatti, è un diritto soggettivo su cui si può pronunciare solo il Tribunale ordinario. Inoltre, il diritto alla cittadinanza è un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice
pag. 9/17 ordinario, indipendentemente da qualsiasi procedura amministrativa. La legge n. 91/1992 – né i decreti applicativi della stessa - non prevede alcun obbligo da parte del soggetto interessato di presentare previamente una domanda amministrativa per il riconoscimento dell'acquisto della cittadinanza ex lege, né potrebbe farlo, in quanto ciò inciderebbe sulla possibilità da parte del soggetto interessato di chiedere immediatamente e in qualsivoglia momento – trattandosi di diritto imprescrittibile - il riconoscimento della suddetta situazione in sede giurisdizionale”.
(Ordinanza. Trib. Genova R.G. 11531/2022); oppure affermando che “la giurisprudenza ha poi comunque escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per
l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008)” (Ordinanza
Trib. Genova R.G. 1523 /2023).
Merita inoltre di essere approfondita la menzionata sentenza n. 28873/08 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, a giudizio di questa Corte, non debitamente considerata dal Giudice di prime cure.
Tale pronuncia, pur avendo ad oggetto un ricorso per l'accertamento dello stato di apolidia, in cui peraltro non era stato neppure avviato il relativo procedimento amministrativo, detta alcuni principi che questa Corte ritiene applicabili per analogia anche nei casi di riconoscimento della cittadinanza italiana.
La S.C. ha cassato la decisione della Corte d'Appello di Bologna che ha dichiarato improponibile il ricorso in quanto per l'accertamento dell'apolidia la legge prevede un'apposita procedura (art. 17 del D.P.R. 12
pag. 10/17 ottobre 1993 n. 572, norma del regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992 n. 91 sulla cittadinanza).
Difatti, la Corte ha osservato che, prevedendo la suddetta procedura la presentazione della documentazione comprovanti le condizioni personali del ricorrente e la semplice valutazione dei documenti da parte dell'amministrazione, “l'attività di certificazione di una condizione personale da parte della P.A. non può essere discrezionale e non può affievolire da diritto a interesse legittimo la posizione soggettiva del ricorrente” (pag. 17, Cass. 28873/08). Secondo la Suprema Corte, “Unico potere discrezionale, di tipo tecnico, del è quello di Controparte_5
valutare i documenti prodotti dall'interessato per provare la situazione di apolidia dedotta in domanda, e eventualmente di richiederne altra, ma una volta ritenuta esistere la prova documentale di tale condizione,
l'amministrazione, quale organo dello Stato che ospita l'istante, deve attestare lo stato di apolidia, che non è conferito da essa ma solo riconosciuto e certificato, come esattamente è scritto nella norma del regolamento citato” (pag. 18, Cass. 28873/08).
In pratica, la Corte, evidenziando che lo stato di apolidia non viene conferito dall'amministrazione ma solo riconosciuto o certificato, ha affermato che nelle ipotesi di riconoscimento dello status di apolide sussiste il c.d. doppio binario, ovvero la facoltà alternativa per l'interessato di ottenere il riconoscimento amministrativo o giudiziale della sua condizione, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento dei diritti dell'apolide che, in quanto accertamento negativo di ogni cittadinanza,
pag. 11/17 incide sui diritti soggettivi dell'istante, come tali oggetto della giurisdizione del giudice ordinario.
3.3. Preso atto dello stato di fatto della disciplina in materia, e pur riconoscendo l'esistenza del doppio binario, il giudice di primo grado ha tuttavia rigettato il ricorso per carenza di interesse ad agire, per non aver i ricorrenti provato di aver preventivamente avviato il procedimento amministrativo e quindi aver adito il Tribunale in ragione di una situazione di incertezza o in ragione di un ritardo da parte dell'amministrazione (così come richiesto giurisprudenza del Tribunale di Roma).
Questa Corte ritiene che la decisione del giudice di prime cure risulti contraddittoria nella parte in cui, da un lato, esclude la pregiudizialità amministrativa e, dall'altro, afferma che l'interesse ad agire sorga soltanto a seguito di riscontro negativo (o di mancato riscontro entro un determinato lasso di tempo) da parte dell'amministrazione, richiedendo quindi che sia comunque preventivamente intrapresa la via amministrativa.
Difatti, non può logicamente configurarsi un sistema a “doppio binario”, laddove si preveda il venir meno dell'interesse concreto ed attuale alla pronuncia del Tribunale una volta intrapresa la via amministrativa. Si ritiene piuttosto che il Tribunale possa essere adito per pronunciare sulla domanda avente ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino, trattandosi di un procedimento sullo stato e capacità delle persone, attribuito in via esclusiva al Tribunale dall'art. 9 cod. proc. civ., nonché relativo ad un diritto civile e politico, la cui tutela è sempre ammessa ex art. 113 cost. davanti al giudice ordinario.
A tale conclusione si giunge anche alla luce dell'esaminata pronuncia della
Cassazione a Sezioni Unite n. 28873/2008 che, pur riconoscendo pag. 12/17 l'esistenza di una procedura amministrativa, ha tuttavia rinviato alla Corte
d'Appello per la pronuncia sulla domanda di accertamento dello stato di apolide, che – come affermato nella stessa pronuncia – corrisponde, in negativo, dalla domanda di accertamento della cittadinanza.
3.4. Difatti, nei casi di riconoscimento della cittadinanza, la carenza di interesse ad agire si potrebbe verificare quando, dopo aver adito il giudice competente, un evento successivo rende inutile la decisione del giudice, privando il ricorrente di qualsiasi vantaggio concreto, ad esempio, quando nelle more del processo la cittadinanza venga riconosciuta in via amministrativa.
Il fatto che l'interessato abbia agito in via amministrativa non fa venir meno il suo interesse ad agire dal momento che la situazione di incertezza del suo diritto permane fintantoché non venga riconosciuta (in via amministrativa o in via giurisdizionale) la cittadinanza. Invero, l'interesse ad agire manca tutte le volte in cui dalla pronuncia del giudice non è possibile conseguire un risultato utile, concreto e attuale. E non è possibile affermare, nel caso di specie, che i richiedenti non abbiano un interesse al riconoscimento della cittadinanza italiana stante soprattutto alla natura dei diritti civili e politici collegati al riconoscimento di tale status.
3.5. A tal proposito, occorre inoltre precisare che è ben vero che questa
Corte, con la sentenza n. 1246/24, pronunciandosi per la prima volta sulla questione, ha stabilito che, nel caso di discendenza per via esclusivamente maschile, chi agisca in giudizio per ottenere l'accertamento della qualità di cittadino italiano debba provare di aver tentato di proporre la domanda in sede amministrativa poiché, diversamente, non sarebbe stata riconoscibile pag. 13/17 alcuna lesione del diritto soggettivo azionato e, di conseguenza, sarebbe mancato l'interesse ad agire.
Tuttavia, re melius perpensa, si ritiene che tale impostazione debba essere superata perché essa, a ben vedere, conduce ad una sostanziale re- introduzione della pregiudizialità della domanda amministrativa finalizzata all'ottenimento della cittadinanza italiana per diritto di sangue rispetto alla domanda giudiziale proposta al medesimo fine, pregiudizialità che la giurisprudenza - come visto - ha sempre pacificamente escluso in questo campo.
3.6. Riconosciuto l'interesse ad agire dei richiedenti, occorre esaminare nel merito la domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis. I richiedenti hanno dedotto e provato che:
- dal matrimonio tra e Persona_1 Parte_13
è nato il [...]
[...] Persona_2
(doc. 2);
- dal matrimonio tra e Persona_2 [...]
del 14.4.1935 (doc. 2 da pag. 12) è nato Controparte_7 [...]
l'1.10.1917 (doc. 3); Persona_3
- dal matrimonio tra e Persona_3 Persona_4
del 2.6.1944 (doc. 3 da pag. 9) sono nati
[...] Persona_5
il 5.7.1946 (doc. 4), il 15.9.1947 (doc.
[...] Persona_3
5);
- dall'unione tra e è nata Persona_3 Persona_6 [...]
il 18.2.1952 (doc. 6); Persona_7
- dal matrimonio tra e Persona_5 Persona_8
del 4.12.1968 (doc. 4 da pag. 9) sono nati
[...] Persona_9
pag. 14/17 il 16.2.1975 (doc. 4a) Parte_8 Persona_10
il 18.4.1971 (doc. 4b),
[...] Parte_8
il 24.5.1972 (doc. 4c);
- dall'unione tra e Persona_10 [...]
è nata il CP_8 Persona_11
13.3.1998 (doc. 4b1), dalla cui unione con è Controparte_9
nato il [...](doc. 4B1a); Persona_12
- dal matrimonio tra e Persona_13 [...]
del 29.4.2016 (doc.4 c da pag. 8) sono nati Persona_14
il7.2.1999 (doc. 4c1) e Persona_15 [...]
il 19.8.2015 (doc. 4c2); Persona_16
- dal matrimonio tra e Persona_17 [...]
del 14.2.2006 (doc. 5 da pag. 7) sono nati Parte_14 [...]
il 20.5.1972 (doc. 5b), Controparte_1 [...]
il 22.2.1973 (doc. 5c), Controparte_10 Persona_18
il 1.1.1977 (doc. 5d) e
[...] Parte_10
il 17.5.1987 (doc. 5e);
[...]
- dall'unione tra e è Persona_17 Persona_19
nato [...] (doc. 5a); Per_20
- dall'unione tra e CP_1 Controparte_1 CP_11
sono nati il 11.7.1999 (doc.5b1)e
[...] Parte_1 [...]
il 17.11.2006; Parte_2
- dal matrimonio tra e Controparte_10 [...]
del 25.2.1999 (doc. 5c pag. 7) sono nati Controparte_12
il 29.10.2000 (doc. 5c1) e Parte_4 [...]
il 15.5.2003 (doc. 5c2); Parte_5
pag. 15/17 - dal matrimonio tra e Parte_6 Controparte_10 [...]
del 13.5.2000 (doc. 5d da pag. 7) sono nati Vianca Parte_15
LA DA ZZ il 25.11.2000 (doc. 5d1) e Parte_7
il 19.3.2007 (doc. 5d2);
[...]
- dal matrimonio tra e Parte_10 [...]
del 25.9.2014 (doc. 5e) sono nati Persona_21 [...]
il 26.4.2013 (doc. 5e1); Parte_11
- dal matrimonio tra e Persona_7 [...]
del 17 dicembre 1971 (doc. 6 pag. 8) è sono nati Persona_22
il 7.6.1972 (doc. 6a), Controparte_2 Parte_16
il 17 novembre 1973 (doc. 6b) e
[...] CP_3
il 5.7.1979 (doc. 6c);
[...]
- dall'unione tra e Controparte_2 Parte_17
sono nati il 24.5.1998
[...] Persona_23
(doc. 6a1), il 5.11.2008 (doc. 6a2) e Persona_24
il 24.12.2009 (doc. 6a3); Persona_25
- dal matrimonio tra e Controparte_3 [...]
29.10.2011 (doc. 6c pag. 7) sono Persona_26
nati il 13.6.2018 (doc. 6c1) e Persona_27
il 22.12.2022 (doc. 6c2). Parte_18
I richiedenti hanno dunque provato la propria linea di discendenza, mentre il , sul quale gravava l'onere, non ha provato cause di mancato CP_5
acquisto o di perdita della cittadinanza.
3.7. In ragione della natura delle questioni trattate e della complessità della disciplina si ritiene opportuno compensare le spese di lite del presente pag. 16/17 grado di giudizio, confermando la statuizione sul punto anche del giudizio di primo grado.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione:
- accoglie l'appello proposto dagli appellanti, come in epigrafe specificati, contro la sentenza del Tribunale di Genova n. 637/2025 pubblicata il 07/03/2025 e per l'effetto
- dichiara che gli appellanti sono cittadini italiani;
- ordina al intimato e, per esso, all'ufficiale dello Controparte_5
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile, provvedendo alle comunicazioni all'autorità consolare competente;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Genova, 10/12/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Marcello Arturo Castiglione
pag. 17/17