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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/07/2025, n. 11266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11266 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
N. SENT
N. RG
N. CRON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – Decima Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 4412, Ruolo Generale dell'anno 2022, e trattenuta in decisione all'udienza del 22 gennaio 2025, vertente
TRA
(c.f. e p.IVA con sede legale a Roma, in via Parte_1 P.IVA_1
Lombardia n. 30), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata a Roma, in via XX Settembre n. 98/g, presso lo studio dell'avv.to
FL NI, da cui è rappresentata e difesa in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore,
OPPONENTE
E
c.f. e p.IVA ; con sede legale a Bracciano, in via Controparte_1 P.IVA_2
BR AU n. 2), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata a Bracciano (RM), in via Cavour n. 22, presso lo studio dell'avv.to
PO TE e dell'avv.to Francesco Biagiotti, da cui è rappresentata e difesa in forza di procura speciale allegata alla comparsa di risposta,
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI:
1 per l'opponente (verbale dell'udienza di p.c.): “… l'avv.to NI si riporta a quanto precisato in atti e alle conclusioni ivi rassegnate e in particolare nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo …”; per l'opposto (verbale dell'udienza di p.c.): “… l'avv.to TE, in nome e per conto della società opposta, conclude chiedendo il rigetto di tutte le domande, istanze ed eccezioni proposte da controparte nei suoi atti difensivi;
chiede confermarsi il decreto ingiuntivo opposto con contestuale rigetto delle domande riconvenzionali ex adverso spiegate;
chiede inoltre applicarsi alla società opponente il disposto del comma 3 dell'art. 96 c.p.c. …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestiva citazione, ritualmente notificata alla convenuta Controparte_1
l'attrice proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
20037/2021 del 14-17/11/2021 del Tribunale di Roma (n. 61375/2021 R.g.), con cui le era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 31.832,82, oltre interessi e spese, quale preteso corrispettivo derivante da contratti di noleggio di autovetture. Al riguardo l'attrice, premesso che aveva già prontamente contestato la lettera di diffida di pagamento del
20/9/2021, in quanto nulla era dovuto e anzi era sorto un controcredito a titolo di risarcimento del danno sofferto, allegava, con riferimento al contratto di noleggio dell'autovettura AUDI
R8, targata FP054AK, e alla relativa pretesa creditoria, che quel contratto risultava di particolare natura in quanto era configurato come “contratto di noleggio con riscatto finale e con facoltà di sublocazione”; che infatti con regolare contratto, a far data dall'1/5/2021, aveva concesso in sublocazione il suddetto veicolo ad un proprio cliente;
che in data 7/5/2021 il predetto autoveicolo era rimasto coinvolto in un sinistro stradale, come risultava dal modulo
CAI sottoscritto in occasione del sinistro;
che era stata immediatamente informata dal proprio sublocatario dell'avvenuto incidente, ma era emerso che il veicolo risultava privo di copertura assicurativa RCA, copertura per la quale essa opponente aveva invece corrisposto in favore dell'opposta l'intero premio con rilascio della relativa attestazione;
che aveva subito informato l'opposta dell'incidente, lamentando la mancata copertura assicurativa RCA;
che l'opposta si era attivata autonomamente per il recupero del veicolo, sottraendolo in tal modo alla disponibilità di essa opponente;
che risultava che l'opposta si era adoperata, mediante
2 attivazione della polizza KASKO, per le riparazioni necessarie presso una propria officina, non aderendo alla richiesta di essa attrice di poter provvedere alle riparazioni presso la propria officina autorizzata;
che tale evento aveva privato essa attrice del bene, oggetto del contratto, per oltre sei mesi, senza peraltro essere più rientrata nel possesso del veicolo, benché
l'opposta avesse continuato ad emettere le fatture relative ai canoni di noleggio, pretendendone il pagamento e formalizzando contestualmente la risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento;
che viceversa andava eccepito l'inadempimento contrattuale della convenuta la quale, oltre ad aver violato una delle clausole contrattuali di cui all'art. 4), non essendo invero il bene locato conforme al contratto, in quanto privo di copertura assicurativa RCA, aveva di fatto sottratto il bene ad essa attrice per oltre sei mesi, provocandole un grave pregiudizio di carattere economico;
che era suo diritto richiedere in via compensativa la restituzione della quota del canone imputata a riscatto finale e illegittimamente percepita sin dall'inizio del rapporto contrattuale, da determinare (nella misura forfettaria del 50%) in complessivi € 19.500,00; che inoltre aveva diritto al risarcimento dei danni derivati dalla mancata esecuzione del contratto di subnoleggio, che invero non aveva potuto onorare non avendo più la disponibilità dell'autoveicolo AUDI R8, quantificabili in complessivi € 30.000,00, il cui pagamento era chiesto in via riconvenzionale;
che non era poi dovuta la richiesta “somma residua a saldo” relativa alla fattura n. 6/21 per €
750,00, il cui importo risultava regolarmente versato in data 1/3/2021 con addebito su carta di credito VISA;
che nulla era poi dovuto, in difetto di conferente documentazione, per la richiesta somma di € 11.786,82 a titolo di rimborso relativamente alla polizza kasko, bollo, superbollo;
che in merito al contratto di noleggio dell'autoveicolo Porsche Cayenne, targato
FZ997KF, per sei mesi dal 22/2/2021 al 22/8/2021 ad un canone mensile pari ad € 2.900,00
IVA compresa, andava contestata ogni pretesa sia in ordine alla fattura n. 56/2021 del
22/5/2021, che non doveva essere contabilizzata in quanto il veicolo era risultato oggetto di furto in data 24/5/2021 come da denuncia allegata e di successivo ritrovamento completamente danneggiato come da verbale del 30/05/2021 analogamente allegato, sia in ordine al preteso rimborso della presunta franchigia di polizza relativa al danneggiamento, che tra l'altro, mero frutto di accordo fra la convenuta e la Controparte_2
3 non era stata neanche riconosciuta dal giudice della fase monitoria e che in ogni caso andava contestata;
che per quanto riguardava il contratto di noleggio con riscatto finale dell'autoveicolo Toyota CHR, targato FK792XE, e la conseguente richiesta di pagamento delle fatture n. 137/2020 per € 1.048,00 e n. 152/2020 per € 1.098,00 nulla era dovuto, avendo essa attrice restituito il bene senza esercitare il diritto di riscatto;
che in ogni caso non era stata prodotta alcuna prova documentale a sostegno della pretesa, tali non potendo essere le mere fatture, non valendo le stesse come prove documentali;
che inoltre l'opposta non aveva provveduto al pagamento della fattura n. 172/2021, emessa da essa attrice nei confronti della convenuta, per il noleggio dell'autovettura JAGUAR, targata FR120NP, di cui si chiedeva il pagamento anche ai fini dell'eventuale compensazione. Tanto premesso, l'attrice instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in citazione e richiamate all'udienza di p.c., il tutto nei seguenti termini: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in via preliminare, opporsi alla eventuale concessione della provvisoria esecuzione del decreto;
nel merito: per tutte le ragioni di cui in narrativa dichiarare illegittimo e/o infondato e per l'effetto annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 20037/2021 emesso dal Tribunale Civile di
Roma in danno della in via riconvenzionale: condannare la società Parte_1 opposta alla refusione dell'importo pari ad € 19.500,00 a titolo di restituzione del 50% dei canoni corrisposti dalla soc. in relazione al contratto di noleggio Parte_1 veicolo AUDI R8 targ. FP054AK dell'8.7.2020 per inadempimento contrattuale;
condannare altresì la medesima alla refusione dell'importo pari ad € 30.000,00 dovuti a titolo di risarcimento del danno da perdita contrattuale relativa al contratto dell'1/5/2021; condannare inoltre, la parte opposta al pagamento dell'importo pari ad € 1.999,00 relativo alla fattura
172/21 2019 emessa dalla nei confronti per noleggio Parte_1 Controparte_1 vettura targ. FR120NP; condannare infine la società opposta ex art. 96 c.p.c. al CP_3 risarcimento del danno subito subito da da liquidarsi in via equitativa Parte_1 in una somma corrispondente a quella immotivatamente ingiunta nel Decreto Ingiuntivo opposto ovvero nella somma maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia,
e che non potrà essere comunque inferiore all'integrale liquidazione delle spese di giudizio;
in ogni caso: condannare la al pagamento delle spese del presente Controparte_1
4 procedimento, oltre che delle competenze e degli onorari di giudizio e delle spese specifiche e generali nella misura del 15%, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, …”.
Con decreto ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c. del 16/2/2022 l'udienza di prima comparizione, indicata in citazione al 29/7/2022, era differita al 6/9/2022.
Si costituiva in giudizio la convenuta la quale, contestata Controparte_1
l'opposizione proposta, concludeva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa di risposta, confermate nella memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c. e richiamate all'udienza di p.c.: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare tutte le domande istanze, eccezioni e deduzioni di controparte perché infondate in fatto ed in diritto.
Voglia, preliminarmente, disporre la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto per tutte le somme ivi indicate o, in via subordinata, concedere la provvisoria esecuzione parziale su eventuali minori somme, non essendo l'opposizione fondata su alcuna prova scritta o di pronta soluzione ed essendo peraltro palesemente infondata. Confermare dunque definitivamente, nel merito, il decreto ingiuntivo opposto ed al contempo rigettare integralmente le domande ex adverso spiegate in via riconvenzionale ivi compresa quella ex art. 96 c.p.c., articolo che anzi, si chiede applicarsi alla Spett.le
[...] quantomeno nel comma III dell'art. 96 c.p.c.. Con vittoria di spese, Parte_1 competenze ed onorari da liquidarsi da parte di Codesto Ecc.mo Tribunale adito, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari”. Al riguardo l'opposta, in relazione al contratto di noleggio con riscatto finale relativo all'autovettura AUDI R8, targata FP054AK, allegava, confermato il richiamato grave incidente e il fermo tecnico dell'autovettura in officina per sei mesi per le riparazioni, che la fattispecie era disciplinata dall'art. 3 del contratto, ove non era prevista la sospensione nel pagamento dei canoni, con conseguente grave inadempimento dell'opponente e risoluzione del contratto in relazione a quanto previsto dall'art. 9; che era infondata l'allegazione attorea in ordine alla lamentata mancata copertura con valida polizza RCA;
che era infondata la spiegata domanda riconvenzionale sia per la restituzione del 50% dei canoni pagati sia per il risarcimento dei danni;
che infondata era anche l'opposizione con riferimento al contratto di noleggio relativo all'autovettura Porsche Cayenne, targata FZ997KF, in quanto
5 l'avvenuto furto con successivo ritrovamento dell'auto gravemente danneggiata non esonerava l'attrice dal pagamento del canone portato dalla fattura n. 56 del 22/5/2021; che la somma di € 15.000,00, riportata nel decreto ingiuntivo come richiesto in via monitoria, era dovuta, in quanto il pagamento, relativo allo scoperto connesso alla franchigia, non era stato sostenuto dall'opponente, ma da essa opposta;
che relativamente al contratto di noleggio con riscatto dell'autovettura Toyota CHR, targata FK792XE, andava precisato che le fatture azionate si riferivano ai canoni non pagati e non al riscatto.
All'udienza del 6/9/2022 si dava atto a verbale, per quanto qui di interesse, che il procuratore di parte opponente, “… preso atto della sollevata eccezione di incompatibilità professionale rilevata da controparte, fa presente di avere, per le vie brevi, preannunciato alla propria assistita la rinuncia al mandato;
chiede pertanto rinvio per consentire la costituzione di un nuovo legale …” e che “… i procuratori dell'opposta si rimettono al Giudice …”; era disposto rinvio all'udienza del 27/9/2022 per consentire la costituzione di nuovo procuratore per l'opponente, con rinvio alla predetta udienza di ogni decisione sull'istanza ex art. 648
c.p.c..
In data 26/9/2022 si costituiva in giudizio il nuovo procuratore dell'opponente.
Alla successiva udienza del 27/9/2022, comparso solo il nuovo procuratore dell'opponente, che chiedeva l'assegnazione dei termini ex art. 183/6 c.p.c., la causa era rinviata all'udienza dell'8/3/2023 con assegnazione dei richiesti termini di legge ex art. 183/6
c.p.c..
Con decreto del 16/2/2023 era disposto, ex art. 127 ter c.p.c., che la predetta udienza dell'8/3/2023 si svolgesse con modalità cartolare;
era assegnato termine fino alla predetta originaria udienza per il deposito di note di trattazione cartolare.
Le parti depositavano note di trattazione cartolare.
In particolare l'opponente, con la propria nota del 7/3/2023, provvedeva a depositare anche documentazione sopravvenuta, trasmessa dalla compagnia di assicurazione , cui CP_4 era stata formalmente richiesta.
6 L'opposta nella propria nota di trattazione cartolare, depositata in data 1/3/2023, instava per l'accoglimento dell'istanza ex art. 648 c.p.c., come già richiesto in comparsa di risposta e nella memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c..
Con ordinanza riservata del 15-17/4/2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8/3/2024 a seguito di trattazione cartolare, era dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza ex art. 648 c.p.c. ed era disposto rinvio all'udienza del 27/9/2023, da svolgere sempre con trattazione cartolare, per consentire l'esame della documentazione prodotta dall'attrice con la predetta nota del 7/3/2023 di trattazione cartolare e per garantire in tal modo il contraddittorio su detta produzione;
era assegnato termine fino alla predetta udienza per depositare note di trattazione cartolare.
Le parti provvedevano a depositare note di trattazione cartolare.
Con ordinanza del 25-27/10/2023, provvedendo a seguito di trattazione cartolare -ex art. 127 ter c.p.c.- dell'udienza del 27/9/2023, era disposto rinvio all'udienza del 22/1/2025 per la precisazione delle conclusioni come da calendario del processo, essendo stata la causa ritenuta matura per la decisione sulla base della documentazione prodotta e da ammettere e senza necessità di ulteriore attività istruttoria.
All'udienza del 22/1/2025, presenti i procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e con assegnazione dei richiesti termini di legge ex artt. 190 e 281 quinquies c.p.c., termini scaduti in data 14/4/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione è in parte fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione, ma l'opponente va condannata al pagamento della somma accertata come dovuta;
va rigettata la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente.
2. Richiamato quanto esposto, si osserva che nel ricorso per decreto ingiuntivo, qui opposto, l'odierna convenuta, premesso di operare nel settore del noleggio a lungo termine di autovetture di lusso, aveva allegato, per quanto di interesse, che con contratti di noleggio a lungo termine aveva noleggiato alla 1) in data 8/7/2020 il veicolo Parte_1
Audi R8, tg. FP054AK, al canone mensile di € 3.500,00 oltre rimborso integrale dei costi della
7 polizza RCA, incendio e furto, atti vandalici e kasko del veicolo oltre le spese per il bollo, il superbollo e relativa manutenzione ordinaria e straordinaria;
2) in data 22/2/2021 il veicolo
Porsche Cayenne, tg. FZ997KF, ad un canone mensile di € 2.900,00 oltre agli oneri sopra descritti e in particolare il rimborso della franchigia prevista dalla polizza assicurativa RC auto, incendio, furto, atti vandalici e kasko del veicolo;
3) in data 7/10/2020 il veicolo Toyota
CHR, tg. FK792XE, al canone mensile pari ad € 900,00 oltre al rimborso del bollo auto;
che la non aveva corrisposto quanto dovuto a saldo delle fatture relative al Parte_1 veicolo Audi R8, targato FP054AK, e precisamente le fatture n. 6/2021 per € 750,00 (somma residua a saldo), n. 73/2021 per € 3.500,00, n. 80/2021 per € 3.500,00, n. 86/2021 per €
3.500,00 e n. 87/2021 per € 3.000,00, né aveva provveduto al rimborso dei costi della polizza kasko, del bollo e del superbollo per un importo pari ad € 11.786,82; che, per quanto riguardava il veicolo Porsche Cayenne, targato FZ997KF, risultava dovuto il saldo della fattura n. 56/2021 per € 2.900,00 oltreché il rimborso dell'importo pari ad € 15.000,00, quale franchigia di polizza a seguito di danneggiamento, come da denuncia di furto;
che con riferimento al veicolo Toyota CHR, targato FK792XE, era contestato il mancato pagamento delle fatture n. 137/2020 per € 1.048,00 (somma residua) e n. 152/2020 per € 1.098,00, il tutto per un ammontare complessivo pari ad € 31.832,82.
3. Da parte sua l'opponente ha contestato la pretesa, come già riportato in precedenza, con riferimento a ciascuno dei tre contratti.
4. Tanto premesso, va ribadito, come da giurisprudenza consolidata dell'Ufficio, che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/2003; Cass. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005; Cass.
15186/2003); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma
8 sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo
(cfr. Cass. 20613/2011).
4.1 Va altresì ricordato che sia con il ricorso per decreto ingiuntivo sia con la domanda di rigetto dell'opposizione pacificamente (cfr. Cass. 9021/2005; Cass. 14486/2019) vi è esercizio di un'azione di condanna da parte dell'ingiungente (poi opposto), che -come detto- ha la veste sostanziale di attore, con tutti gli oneri allegatori e probatori che ne derivano.
4.2 Applicando i principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri allegatori e probatori, si ribadisce che nell'azione di adempimento -come nel caso di domanda di condanna contenuta in un ricorso monitorio- il creditore è tenuto a provare l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto, se necessario, tenuto conto dell'oggetto della domanda, fornendo anche la prova dell'effettuazione della prestazione a proprio carico, e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto ovvero l'opponente, a provare l'esistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. fin da Cass. SU 13533/2001, con orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, come da Cass. 7530/2012; Cass. 8901/2013; Cass.
826/2015; Cass. 13685/2019).
4.2.1 Dunque grava, in primo luogo, sull'opposto (convenuto formale, ma attore sostanziale) l'onere di provare, in base a conferente allegazione, l'effettuazione della prestazione e la conseguente maturazione del diritto al corrispettivo, mentre solo in un secondo momento sorge l'onere per l'opponente (attore formale, ma convenuto sostanziale) di provare, in base ad altrettanto conferente allegazione, l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'altrui pretesa.
5. Richiamato quanto esposto, si osserva che non vi è contestazione fra le parti in ordine alla stipula dei tre contratti di locazione a lungo termine dei predetti autoveicoli e precisamente l'AUDI R8, tg. FP054AK; la tg. FZ997KF, e la Parte_2 Pt_3
tg. FK792XE.
[...]
9 6. La contestazione riguarda il diritto dell'opposta al pagamento dei canoni mensili e di quanto pattuito per l'utilizzo di detti autoveicoli.
7. E' necessario procedere al distinto esame dei tre contratti.
8. Il contratto dell'8/7/2020, relativo all'autovettura AUDI 8R, tg FP054AK, aveva ad oggetto il noleggio della predetta vettura per venti mesi con riscatto finale al termine del pagamento dell'ultima rata, con previsto passaggio di proprietà e addebito delle relative spese;
era stato pattuito un canone di € 3.500,00 al mese (IVA inclusa), con la previsione che erano
“… a carico del cliente le spese assicurative per € 4.000,00 circa per RC, incendio, furto, atti vandalici e kasko. E' a carico del cliente il bollo e il superbollo. Sono a carico del cliente i tagliandi di manutenzione ordinaria e straordinaria”; era inoltre previsto, per quanto di interesse, che “I veicoli sono coperti da polizza RCA a norma di legge con compagnie a scelta del locatore. I sinistri causati dal cliente dovranno essere interamente risarciti dal medesimo.
…” (art. 4 'assicurazioni'); che era consentita la sublocazione del veicolo, essendo invero stata depennata la previsione dell'art. 6 sul 'divieto di cessione del contratto e altri atti'; erano previsti specifici obblighi a carico del cliente (art. 8), come pure era stata prevista la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. nei casi dettagliatamente previsti all'art. 9.
9. L'ingiungente (odierna opposta) ha lamentato che l'opponente non aveva corrisposto quanto dovuto a saldo delle fatture n. 6/2021 per € 750,00 (somma residua), n. 73/2021 per €
3.500,00, n. 80/2021 per € 3.500,00, n. 86/2021 per € 3.500,00 e n. 87/2021 per € 3.000,00, oltre a quanto dovuto per rimborso dei costi della polizza kasko, del bollo e del superbollo per un importo pari ad € 11.786,82, con la conseguenza che, alla luce del richiamato art. 9 e della specifica clausola risolutiva espressa in caso di mancato pagamento dei canoni e di rimborso delle spese, il contratto andava dichiarato risolto per inadempimento dell'opponente.
10. L'opponente ha invece lamentato il grave inadempimento della convenuta, da porre a fondamento della domanda di risoluzione e dei conseguenti obblighi restitutori e risarcitori, in quanto, come emerso in occasione del sinistro automobilistico occorso in data 6/5/2021 al sublocatario, era risultato che l'autovettura non era assicurata per la RCA, contrariamente a quanto previsto in contratto e a quanto pagato.
10 11. Orbene l'attrice, avendo eccepito l'inadempimento della convenuta e avendo chiesto la condanna della stessa alla restituzione della metà dei canoni corrisposti, ha implicitamente avanzato domanda di risoluzione del contratto.
11.1 Al riguardo va ricordato che la richiesta di ripetizione di quanto versato in esecuzione di un contratto contiene implicita la domanda di risoluzione di detto contratto (cfr.
Cass. 24947/2017; Cass. 19513/2020); quindi si deve procedere all'esame della domanda di risoluzione, che, se fondata, fa venir meno la causa della dazione di denaro e giustifica la domanda di ripetizione (art. 2033 c.c.) di quanto versato in esecuzione di quel contratto: nel caso di specie la domanda di restituzione è stata avanzata per la metà di quanto versato.
12. Sempre come discorso di carattere generale va ricordato che nel caso di contestati inadempimenti reciproci, posti a fondamento delle contrapposte domande di risoluzione contrattuale, si deve procedere ad una valutazione comparativa del comportamento complessivo delle parti, per stabilire quale delle due, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale (cfr. Cass. 13827/2019).
12.1 E' stato altresì affermato in giurisprudenza che “quando i contraenti richiedano reciprocamente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo all'altro la condotta inadempiente, il giudice deve comunque dichiarare la risoluzione dello stesso, atteso che le due contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, sono tuttavia, in considerazione delle premesse contrastanti, dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale” (cfr. Cass. 19706/2020; Cass. 26907/2014;
Cass. 16317/2011).
12.2 In particolare, nel caso in cui non sia possibile attribuire la responsabilità della risoluzione all'una o all'altra parte, si deve comunque dichiarare la risoluzione del contratto, con i tipici effetti previsti in generale dall'art. 1458 c.c. (cfr. Cass. 6675/2018; Cass.
13118/2024).
13. Anche nel caso in cui la risoluzione sia fondata sulla previsione di una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. (cfr. Cass. 32681/2019; Cass. 4796/2016) e sulla
11 conseguente dichiarazione, fatta dal soggetto non inadempiente e comunicata alla controparte inadempiente anche con l'atto introduttivo del giudizio (cfr. Cass. 9275/2005), di volersi avvalere della predetta clausola (cfr. Cass. 9369/2024), è sempre richiesto un inadempimento colpevole da parte del debitore (cfr. Cass. 2553/2007; Cass. 32681/2019), atteso che la clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della controparte, dispensandola unicamente dall'onere di provarne l'importanza, già pattiziamente prevista dalle parti (cfr.
Cass. 29301/2019; Cass. 17603/2018; Cass. 23065/2016).
13.1 Anche in presenza di una clausola risolutiva espressa, la condotta dei contraenti va valutata secondo il criterio generale della correttezza e buona fede sia con riferimento alla sussistenza del requisito dell'inadempimento sia con riferimento al conseguente legittimo esercizio del potere unilaterale di risoluzione (cfr. Cass. 8282/2023; Cass. 23868/2015).
14. Tornando al caso di specie, è evidente, avendo le parti proposto contrapposte domande di risoluzione, che il contratto di noleggio dell'8/7/2020, relativo all'autovettura
AUDI R8, è sicuramente risolto.
15. Alla luce delle risultanze di causa la risoluzione è stata determinata dal grave inadempimento della società convenuta, in quanto la stessa ha locato all'odierna attrice, pretendendo il pagamento anche delle spese per assicurazione, un bene non assicurato per la
RCA, come emerso in occasione del sinistro occorso in data 7/5/2021 al sublocatario della predetta vettura (cfr. modulo CAI).
16. L'opposta ha richiamato e prodotto con la comparsa di risposta la polizza n.
1/39331/135/161036857 stipulata con Unipol con validità dalle ore 24.00 del 15/11/2019 alle ore 24.00 del 15/5/2020; la polizza n. 00235733044220 stipulata con la
[...] valida dalle ore 24.00 del 20/8/2020 alle ore 24.00 del 20/2/2021; la polizza n. CP_5
00235733053591 stipulata con la valida dalle ore 24.00 dell'11/5/2021 Controparte_5 alle ore 24.00 del 4/10/2021; la polizza n. 00235733053591 stipulata con la
[...] valida dalle ore 24.00 dell'8/10/2021 alle ore 24.00 del 4/4/2022; la polizza n. CP_5
00235733044220 stipulata con la valida dalle ore 13.00 del 2/7/2020 Controparte_5 alle ore 24.00 del 20/8/2020.
12 17. Al momento dell'incidente del 7/5/2021 il sublocatario, come risulta dal predetto modulo CAI, aveva richiamato la polizza n. 00235733053591, asseritamente Controparte_6 valida dall'1/4/2021 al 4/10/2021.
18. E' peraltro emerso, come da documentazione acquisita dall'attrice presso la
[...]
, impresa designata dal GV (cfr. documentazione allegata alla nota di CP_7 trattazione cartolare del 7/3/2023 e sulla quale è stato garantito il contraddittorio), che al momento del sinistro la predetta AUDI non era assicurata per la RCA.
19. E' altresì risultato che, come da dichiarazione del 7/6/2021, l'opposta aveva dichiarato all' quale appunto impresa designata dal GV, che l'autovettura CP_8
Audi R8, targa prova X0P87690, era regolarmente assicurata presso la società ass. . CP_9
19.1 E' poi emerso che, a seguito di detta comunicazione, la con CP_4 comunicazione del 9/6/2021 aveva fatto valere il difetto di legittimazione passiva del GV, in quanto appunto le era stato comunicato dalla che al momento del Controparte_1 sinistro l'Audi stesse circolando con 'targa prova', regolarmente assicurata con la
[...]
e che era stata fatta regolare denuncia a detta assicurazione. CP_10
20. Si tratta di dichiarazione dell'odierna opposta, che peraltro non trova conforto nelle risultanze documentali formatesi nell'immediatezza del sinistro, tanto è vero che nel modulo
CAI il sublocatario aveva fatto riferimento alla targa FP054AK e non ad una ipotetica 'targa prova' X0P87690 e aveva fatto riferimento all'assicurazione Cattolica n. 00235733053591 e non ad altra compagnia di assicurazioni o ad altra polizza.
21. Dunque si deve ritenere che al momento del sinistro l'autovettura AUDI non stava circolando munita di targa prova e che non era assicurata per la RCA.
22. Risulta invero, in base alla documentazione prodotta dall'opposta in sede di costituzione in giudizio e precedentemente richiamata, che l'assicurazione presso Unipol è del tipo KASKO, mentre l'assicurazione presso la , pur se relativa alla RCA, non copriva CP_5 il periodo in cui si è verificato l'incidente.
23. Nella nota di trattazione cartolare per l'udienza del 27/9/2023, depositata dall'opposta in data 25/9/2023 -si rammenta che il rinvio era stato disposto per garantire il contraddittorio sulla produzione documentale, effettuata dall'opponente con la nota di
13 trattazione cartolare per l'udienza dell'8/3/2023- è dato leggere, per quanto qui di interesse, che “… Al contrario di quanto afferma controparte nella propria memoria ex art. 183, comma
VI n. 2 e nelle note di udienza cartolare dell'8/3/2023, la ha stipulato una Controparte_11 valida polizza RCA per il veicolo AUDI R8, Tg. FP054AK, con la compagnia
[...]
polizza n. 1/39331/135/161036857 con scadenza per il giorno 15/5/2021 Controparte_12 con garanzie Kasko e RCA – data di sinistro 7 maggio 2021. …” e che “… Non corrisponde pertanto a verità quanto affermato da controparte circa la mancata copertura assicurativa del veicolo AUDI R8, Tg. FP054AK che il giorno del sinistro circolava con targa prova n.
X0P87690 (entrambe le targhe coperte da valida polizza assicurativa, come documentalmente dimostrato) …”.
24. Orbene, a parte il fatto che non avrebbe avuto senso produrre e richiamare la polizza Unipol asseritamente valida anche per la RCA, se al momento dell'incidente l'Audi stesse effettivamente circolando con la 'targa prova' assicurata per la RCA presso la , CP_9 cui non ha fatto alcun riferimento il conducente nel modulo CAI, si osserva che la polizza
Unipol n. 1/39331/135/161036857 con scadenza 15/5/2021, già prodotta con la comparsa di risposta con scadenza 15/5/2020 e riprodotta appunto con la nota di trattazione scritta con scadenza 15/5/2021, è solo polizza di tipo KASKO con un massimale di € 60.000,00 e garanzie accessorie CVT 'extra' e non anche per la RCA.
25. In conclusione la vettura Audi R8, tg. FP054AK, non era assicurata per la RCA nel periodo in cui si è verificato il sinistro, non avendo il sublocatario fatto riferimento né alla
'targa prova' né alla compagnia nel modulo CAI, e ciò costituisce un grave CP_9 inadempimento da parte della convenuta.
26. Nella valutazione dei reciproci contestati inadempimenti la convenuta si è resa responsabile della violazione maggiormente rilevante e causa del comportamento della controparte, con conseguente alterazione del sinallagma contrattuale.
27. In conclusione il contratto di noleggio dell'8/7/2020, relativo all'autovettura AUDI
8R, tg FP054AK, si è risolto per grave inadempimento della convenuta.
14 28. Risolto il contratto, si tratta ora di verificare gli effetti di tale pronuncia, rammentando che parte attrice ha instato per la condanna della convenuta alla restituzione di metà dei canoni versati nel corso del rapporto e per la condanna al risarcimento dei danni.
29. In ordine agli effetti della risoluzione, va ricordato che l'art. 1458, comma 1, c.c. prevede che “la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite”, mentre la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che gli effetti restitutori, conseguenti alla pronuncia di risoluzione del contratto e al venir meno della causa giustificatrice delle prestazioni già eseguite, siano subordinati ad una espressa domanda di parte, domanda peraltro svincolata dall'eventuale responsabilità nella risoluzione del contratto stesso (cfr. Cass. 7829/2003; Cass. 2439/2006; Cass. 2562/2009;
Cass. 2075/2013; Cass. 3578/2018).
29.1 Si rammenta al riguardo che il debito restitutorio trova la sua giustificazione non nella colpa, ma nella risoluzione, che sanziona il venir meno del contratto e impone il ristabilimento della situazione ad esso anteriore e, quindi (fatte salve quelle relative ai contratti di durata), priva di titolo le prestazioni anteriormente eseguite da entrambe le parti;
pertanto gli effetti liberatori (ex nunc) e quelli restitutori (ex tunc) si verificano anche nei confronti e a favore della parte inadempiente per il semplice fatto della risoluzione, che lascia privo di causa ogni adempimento futuro in relazione al contratto e rende indebite, ob causam finitam, le prestazioni già effettuate (cfr. Cass. 4442/2014).
29.2 Gli effetti restitutori si distinguono dunque dagli effetti sanzionatori (il risarcimento dei danni), che conseguono infatti esclusivamente a favore della parte adempiente e gravano sul contraente inadempiente, trovando invero titolo nella sua responsabilità
(contrattuale).
30. Orbene, in conseguenza della risoluzione del contratto nulla è dovuto dall'opponente per il pagamento dei canoni asseritamente insoluti né per il pagamento della somma richiesta per le altre pretese creditorie (rimborso dei costi della polizza kasko, del bollo e del superbollo), di cui in ogni caso non vi è neanche prova.
15 31. Passando alla domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, se ne rileva l'infondatezza.
32. Per quanto riguarda la domanda di restituzione del 50% dei canoni mensili pagati, va osservato che, trattandosi di contratto ad esecuzione continuata e avendo l'attrice goduto dell'autovettura, non può pretendere, neanche in parte, la restituzione dei canoni pagati in relazione al periodo di effettivo uso e godimento dell'autovettura.
33. Per quanto riguarda la domanda risarcitoria, connessa alla mancata disponibilità dell'autovettura a causa del fermo tecnico e delle riparazioni a seguito dell'incidente e della conseguente impossibilità di adempiere all'obbligazione assunta a margine del contratto di subnoleggio, valgono le seguenti osservazioni di carattere generale.
34. Preliminarmente va ribadito, come discorso di carattere generale, che il danneggiato deve allegare, in relazione a specifici fatti concreti di cui deve essere fornita la prova, non solo l'altrui inadempimento, ma deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè la riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass.
5960/2005).
34.1 Pertanto anche nel caso di domanda di risarcimento danni da inadempimento contrattuale il richiamo al noto principio giurisprudenziale sugli oneri allegatori e probatori delle parti (cfr. fin dalla citata Cass. SU 13533/2001), non esaurisce il discorso sul risarcimento del danno, in quanto oltre all'inadempimento è necessaria, da parte del preteso danneggiato, la prova, in base a conferente allegazione, anche del danno in concreto sofferto e del nesso causale fra inadempimento e danno.
34.2 In adesione al principio ermeneutico, ormai consolidato in giurisprudenza (cfr.
p.es. Cass. 5447/2020; Cass. SU 33645/2022; Cass. 4886/2020; Cass. 4005/2020; Cass.
29206/2019; Cass. 207/2019; Cass. 20885/2019 e Cass. 25037/2019), basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con
16 l'evento, va ribadito che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale e adeguata allegazione (cfr. Cass. SU 26972/2008).
34.3 Analogamente va ribadito che l'equità soccorre quando è difficile o impossibile l'esatta monetizzazione del danno, ma detta liquidazione presuppone pur sempre -a monte- la prova, in base a conferente allegazione, degli elementi costitutivi del danno stesso, oltre che dell'altrui responsabilità; quindi l'effettiva esistenza e la derivazione causale dei danni integrano il fatto costitutivo della pretesa al risarcimento e la loro sussistenza va sempre provata da chi l'allega (cfr. Cass. 8213/2013; Cass. 20889/2016; Cass. 4534/2017; Cass.
4310/2018; Cass. 16344/2020; Cass. 8941/2022).
34.4. Pertanto, con riferimento al danno patrimoniale, non sono a tal fine sufficienti mere formule di stile, che richiamino le astratte figure del danno emergente e del lucro cessante, ovvero la generica allegazione su perdite subite o su ipotetiche difficoltà incontrate o su spese genericamente sostenute e via dicendo.
35. Tornando al caso di specie, si osserva che l'inutilizzabilità dell'autovettura AUDI
R8 è dipesa non dalla convenuta, ma dal danneggiamento causato proprio dal sublocatario.
36. L'attrice ha lamentato la durata del fermo tecnico e i tempi di riparazione, ma non ha provato, in base a conferente allegazione, che in ipotesi i danni si sarebbero potuti riparare in minor tempo ovvero che l'auto potesse circolare anche senza riparazioni.
37. In conclusione, risolto il contratto di noleggio dell'8/7/2020 relativo alla vettura
AUDI 8 R, nulla è dovuto dall'attrice all'opposta in relazione a detto contratto.
37.1 Va peraltro rigettata la domanda riconvenzionale spiegata dalla società opponente per la restituzione del 50% dei canoni versati e per il risarcimento dei danni.
38. Passando al contratto del 22/2/2021 relativo al noleggio dell'autovettura Porsche
Cayenne, targata FZ997KF, per sei mesi dal 22/2/2021 al 22/8/2021, si rammenta che era stato previsto un canone di locazione mensile di € 2.900,00.
39. L'opposta ha lamentato il mancato pagamento della fattura n. 56/2021 del
22/5/2021 per € 2.900,00 oltreché il mancato rimborso dell'importo pari ad € 15.000,00 quale franchigia di polizza a seguito di danneggiamento, come da denuncia di furto.
17 40. Da parte sua l'opponente ha allegato che la fattura azionata n. 56/21 del 22/5/2021 non doveva essere contabilizzata, in quanto il veicolo era risultato oggetto di furto in data
24/5/2021 come da denuncia del 31/5/2021, per poi essere stato ritrovato danneggiato il
27/5/2021 (cfr. doc. 10 di parte opponente), e che non era dovuta la somma di € 15.000,00, relativa alla franchigia, in quanto si trattava di somma derivante da un accordo intercorso solo fra l'opposta e la e infatti non riconosciuta dal Giudice Controparte_2 del monitorio.
41. Sicuramente è dovuta la somma di € 2.900,00, portata dalla fattura n. 56/2021 del
22/5/2021 e relativa al canone mensile.
42. Non risulta invece dovuta l'ulteriore somma di € 15.000,00, invero neanche riconosciuta nel decreto ingiuntivo.
43. Al riguardo, sommando le pretese avanzate con riferimento ai tre contratti, si hanno i seguenti risultati.
43.1 In relazione al contratto di noleggio della vettura AUDI 8R è stata richiesta in via monitoria la somma di € 26.036,82 [esattamente € 14.250,00 per fatture insolute (€ 750,00 + €
3.500,00 + € 3.500,00 + € 3.500,00 + € 3.000,00) ed € 11.786,82 per le spese ulteriori]; in relazione al noleggio della vettura Toyota è stata chiesta la somma di € 2.146,00 (€ 1.048,00 +
€ 1.098,00 per due fatture insolute); in relazione al contratto di noleggio dell'autovettura
Porsche Cayenne è stata chiesta la somma di € 2.900,00 per una fattura insoluta e appunto la somma di € 15.000,00 per la franchigia.
43.2 Sommando i suddetti importi, si arriverebbe ad un importo complessivo di €
46.082,82, ben superiore a quello esatto in via monitoria.
43.3 Escludendo l'importo di € 15.000,00, relativo al ricordato accordo fra l'opposta e la cui non aveva partecipato l'attrice, si avrebbe un Controparte_2 importo di € 31.082,82, altrettanto diverso, per difetto, rispetto a quanto esatto in via monitoria.
44. Orbene, dovendosi prendere in considerazione i singoli importi per i quali risulti la prova della debenza, va esclusa la somma di € 15.000,00, anche in considerazione del fatto che
18 non è contestato che detto importo era stato determinato in base ad un accordo, cui non aveva partecipato l'opponente.
44.1 Inoltre, anche a voler ammettere che l'importo rientrante nella franchigia fosse a carico dell'opponente, non è stato provato, in base a conferente allegazione, come sia stata determinata la somma di € 15.000,00 asseritamente da porre a carico dell'attrice.
45. In conclusione in ordine al contratto di noleggio della Porsche Cayenne è dovuta solo la somma di € 2.900,00.
46. Passando al contratto del 7/10/2022 relativo al noleggio con riscatto finale dell'autovettura Toyota CHR, targata FK792XE, per diciotto mesi dall'8/10/2020, si rammenta che era stato previsto un canone di locazione mensile di € 900,00 oltre IVA al 22%.
47. L'opposta ha lamentato il mancato pagamento delle fatture n. 137/2020 per €
1.048,00 (somma residua) e n. 152/2020 per € 1.098,00.
48. Da parte sua l'opponente ha allegato che nulla era dovuto, in quanto aveva restituito l'autovettura senza esercitare il diritto di riscatto.
49. In comparsa di risposta la convenuta ha allegato che “… la fattura n. 137/2020 (All.
8 del fascicolo monitorio) si riferisce al canone di noleggio dal giorno 8/11/2020 al giorno
8/12/2020 e nulla ha a che vedere con alcun riscatto finale del veicolo. Si tratta semplicemente di una mensilità non pagata …” e che “… Stesso discorso vale per la fattura n. 152 2020 (All.
8 del fascicolo monitorio) la quale si riferisce al canone di noleggio dal giorno 8/12/2020 al giorno 8/01/2021. Anche in questo caso, non si tratta di un mancato pagamento relativo al riscatto del veicolo, riscatto che peraltro si sarebbe potuto eventualmente perfezionare decorsi
18 mesi ovvero al pagamento del 18esimo canone mensili a far data dal giorno 8/10/2020 e quindi in un periodo successivo rispetto alle fatture impagate ex adverso contestate …”.
50. Orbene, trattandosi di canoni dovuti per l'uso dell'autovettura, è conseguenziale che, avendo la creditrice provato il credito in forza del richiamato contratto e del conseguente obbligo di pagamento del canone mensile per la durata del contratto, sarebbe stato onere dell'opponente (attrice formale, ma convenuta sostanziale) provare, in base a conferente allegazione, l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi: si richiamano le superiori osservazioni in diritto.
19 51. Nulla risulta al riguardo, per cui è dovuto il predetto complessivo importo di €
2.146,00.
52. In conclusione, portando a sintesi quanto fin qui esposto in fatto e in diritto, è dovuta dall'opponente la complessiva somma di € 5.046,00, di cui € 2.900,00 con riferimento al contratto di noleggio della Porsche Cayenne ed € 2.146,00 con riferimento al contratto di noleggio della Toyota CHR.
52.1 Sui singoli importi, portati dalle richiamate fatture, sono dovuti gli interessi commerciali ex artt. 4 e 5 D.Lgs 231/2002 fino al saldo effettivo.
53. Il decreto ingiuntivo opposto va pertanto revocato, in quanto non è dovuta l'intera somma esatta in via monitoria, ma l'opponente va condannata al pagamento della somma risultata ancora dovuta per i titoli su indicati.
53.1 La possibilità di revoca del decreto ingiuntivo opposto e di contestuale condanna per la differenza è pacifica in giurisprudenza, in quanto -come detto- sia con il ricorso per decreto ingiuntivo sia con la domanda di rigetto dell'opposizione vi è esercizio di un'azione di condanna (cfr. citata giurisprudenza); quindi non vi è alcun vizio di extrapetizione, neanche a fronte di una mera richiesta di conferma del decreto ingiuntivo opposto (cfr. citata Cass.
14486/2019), e nulla impedisce, in caso di revoca del decreto ingiuntivo p.es. per parziale infondatezza della pretesa azionata in via monitoria ovvero p.es. per pagamenti medio tempore eseguiti dall'opponente ovvero ancora p.es. per questioni formali attinenti al decreto monitorio, che l'opponente possa essere condannato al pagamento della somma accertata come dovuta alla data della sentenza (cfr. Cass. 1954/2009; Cass. 9021/2005): si consideri inoltre l'art. 653, comma 2, c.p.c., in tema di accoglimento parziale dell'opposizione, e il generale principio che nel più sta il meno (cfr. Cass. 28660/2013).
54. Per quanto riguarda il preteso controcredito di € 1.999,00, portato in compensazione dall'attrice (cfr. conclusioni: “… condannare inoltre, la parte opposta al pagamento dell'importo pari ad € 1.999,00 relativo fattura 172/21/2019 emessa dalla
[...]
nei confronti per noleggio Vettura JAGUAR targ. FR120NP Parte_1 Controparte_1
…”), se ne rileva l'infondatezza in mancanza di prova del credito, non essendo sufficiente, in
20 base alle stesse deduzioni svolte in citazione dall'opponente in ordine alla carenza di efficacia probatoria ex se delle fatture commerciali, il richiamo e la produzione della predetta fattura.
55. Tali essendo le risultanze di causa, desumibili dalla documentazione prodotta in atti, erano -e sono- inammissibili le prove costituende articolate in atti.
56. Alla luce delle risultanze di causa vanno rigettate le contrapposte domande ex art. 96, comma 1, c.p.c..
56.1 Per lo stesso motivo non ritiene il Giudice, a prescindere da ogni altra considerazione, di dover esercitare il potere sanzionatorio ex art. 96, comma 3, c.p.c..
57. Atteso l'esito del giudizio e la reciproca soccombenza (cfr. Cass. SU 32061/2022), le spese di lite, liquidate in dispositivo, vanno compensate per 2/3 e poste per il residuo a carico dell'opponente per il grado di soccombenza.
57.1 Si è proceduto, alla luce del DM 147/2022, alla somma degli importi compresi fra il minimo e il medio relativi alle quattro fasi dei 'giudizi di cognizione innanzi il tribunale' e allo scaglione '26.001-52.000', tenuto conto della natura e del valore (domandato) della controversia della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori della parte opposta nonché della decisione solo documentale. Sulla somma di € 4.200,00 va operata la disposta compensazione.
57.2 Ordina la distrazione delle spese di lite in favore dei procuratori di parte opposta, avv.to PO TE e avv.to Francesco Biagiotti, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
• in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
20037/2021 del 14-17/11/2021 del Tribunale di Roma (n. 61375/2021 R.g.);
• condanna, peraltro, l'opponente al pagamento, in favore Parte_1 dell'opposta e per i titoli indicati in motivazione, della complessiva Controparte_1 somma € 5.046,00, oltre agli interessi moratori come indicato in motivazione;
• rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente;
• rigetta le contrapposte domande ex art. 96 c.p.c.;
21 • compensa per 2/3 le spese di lite e condanna l'opponente, per il grado di soccombenza, al pagamento del residuo, che liquida, in favore dell'opposta, in € 1.400,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge;
• ordina la distrazione delle spese di lite in favore dei procuratori dell'opposta, avv.to
PO TE e avv.to Francesco Biagiotti, dichiaratisi antistatari.
Così deciso a Roma, il 24/7/2025
il Giudice dott. Francesco Remo Scerrato
22
N. RG
N. CRON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – Decima Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 4412, Ruolo Generale dell'anno 2022, e trattenuta in decisione all'udienza del 22 gennaio 2025, vertente
TRA
(c.f. e p.IVA con sede legale a Roma, in via Parte_1 P.IVA_1
Lombardia n. 30), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata a Roma, in via XX Settembre n. 98/g, presso lo studio dell'avv.to
FL NI, da cui è rappresentata e difesa in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore,
OPPONENTE
E
c.f. e p.IVA ; con sede legale a Bracciano, in via Controparte_1 P.IVA_2
BR AU n. 2), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata a Bracciano (RM), in via Cavour n. 22, presso lo studio dell'avv.to
PO TE e dell'avv.to Francesco Biagiotti, da cui è rappresentata e difesa in forza di procura speciale allegata alla comparsa di risposta,
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI:
1 per l'opponente (verbale dell'udienza di p.c.): “… l'avv.to NI si riporta a quanto precisato in atti e alle conclusioni ivi rassegnate e in particolare nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo …”; per l'opposto (verbale dell'udienza di p.c.): “… l'avv.to TE, in nome e per conto della società opposta, conclude chiedendo il rigetto di tutte le domande, istanze ed eccezioni proposte da controparte nei suoi atti difensivi;
chiede confermarsi il decreto ingiuntivo opposto con contestuale rigetto delle domande riconvenzionali ex adverso spiegate;
chiede inoltre applicarsi alla società opponente il disposto del comma 3 dell'art. 96 c.p.c. …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestiva citazione, ritualmente notificata alla convenuta Controparte_1
l'attrice proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
20037/2021 del 14-17/11/2021 del Tribunale di Roma (n. 61375/2021 R.g.), con cui le era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 31.832,82, oltre interessi e spese, quale preteso corrispettivo derivante da contratti di noleggio di autovetture. Al riguardo l'attrice, premesso che aveva già prontamente contestato la lettera di diffida di pagamento del
20/9/2021, in quanto nulla era dovuto e anzi era sorto un controcredito a titolo di risarcimento del danno sofferto, allegava, con riferimento al contratto di noleggio dell'autovettura AUDI
R8, targata FP054AK, e alla relativa pretesa creditoria, che quel contratto risultava di particolare natura in quanto era configurato come “contratto di noleggio con riscatto finale e con facoltà di sublocazione”; che infatti con regolare contratto, a far data dall'1/5/2021, aveva concesso in sublocazione il suddetto veicolo ad un proprio cliente;
che in data 7/5/2021 il predetto autoveicolo era rimasto coinvolto in un sinistro stradale, come risultava dal modulo
CAI sottoscritto in occasione del sinistro;
che era stata immediatamente informata dal proprio sublocatario dell'avvenuto incidente, ma era emerso che il veicolo risultava privo di copertura assicurativa RCA, copertura per la quale essa opponente aveva invece corrisposto in favore dell'opposta l'intero premio con rilascio della relativa attestazione;
che aveva subito informato l'opposta dell'incidente, lamentando la mancata copertura assicurativa RCA;
che l'opposta si era attivata autonomamente per il recupero del veicolo, sottraendolo in tal modo alla disponibilità di essa opponente;
che risultava che l'opposta si era adoperata, mediante
2 attivazione della polizza KASKO, per le riparazioni necessarie presso una propria officina, non aderendo alla richiesta di essa attrice di poter provvedere alle riparazioni presso la propria officina autorizzata;
che tale evento aveva privato essa attrice del bene, oggetto del contratto, per oltre sei mesi, senza peraltro essere più rientrata nel possesso del veicolo, benché
l'opposta avesse continuato ad emettere le fatture relative ai canoni di noleggio, pretendendone il pagamento e formalizzando contestualmente la risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento;
che viceversa andava eccepito l'inadempimento contrattuale della convenuta la quale, oltre ad aver violato una delle clausole contrattuali di cui all'art. 4), non essendo invero il bene locato conforme al contratto, in quanto privo di copertura assicurativa RCA, aveva di fatto sottratto il bene ad essa attrice per oltre sei mesi, provocandole un grave pregiudizio di carattere economico;
che era suo diritto richiedere in via compensativa la restituzione della quota del canone imputata a riscatto finale e illegittimamente percepita sin dall'inizio del rapporto contrattuale, da determinare (nella misura forfettaria del 50%) in complessivi € 19.500,00; che inoltre aveva diritto al risarcimento dei danni derivati dalla mancata esecuzione del contratto di subnoleggio, che invero non aveva potuto onorare non avendo più la disponibilità dell'autoveicolo AUDI R8, quantificabili in complessivi € 30.000,00, il cui pagamento era chiesto in via riconvenzionale;
che non era poi dovuta la richiesta “somma residua a saldo” relativa alla fattura n. 6/21 per €
750,00, il cui importo risultava regolarmente versato in data 1/3/2021 con addebito su carta di credito VISA;
che nulla era poi dovuto, in difetto di conferente documentazione, per la richiesta somma di € 11.786,82 a titolo di rimborso relativamente alla polizza kasko, bollo, superbollo;
che in merito al contratto di noleggio dell'autoveicolo Porsche Cayenne, targato
FZ997KF, per sei mesi dal 22/2/2021 al 22/8/2021 ad un canone mensile pari ad € 2.900,00
IVA compresa, andava contestata ogni pretesa sia in ordine alla fattura n. 56/2021 del
22/5/2021, che non doveva essere contabilizzata in quanto il veicolo era risultato oggetto di furto in data 24/5/2021 come da denuncia allegata e di successivo ritrovamento completamente danneggiato come da verbale del 30/05/2021 analogamente allegato, sia in ordine al preteso rimborso della presunta franchigia di polizza relativa al danneggiamento, che tra l'altro, mero frutto di accordo fra la convenuta e la Controparte_2
3 non era stata neanche riconosciuta dal giudice della fase monitoria e che in ogni caso andava contestata;
che per quanto riguardava il contratto di noleggio con riscatto finale dell'autoveicolo Toyota CHR, targato FK792XE, e la conseguente richiesta di pagamento delle fatture n. 137/2020 per € 1.048,00 e n. 152/2020 per € 1.098,00 nulla era dovuto, avendo essa attrice restituito il bene senza esercitare il diritto di riscatto;
che in ogni caso non era stata prodotta alcuna prova documentale a sostegno della pretesa, tali non potendo essere le mere fatture, non valendo le stesse come prove documentali;
che inoltre l'opposta non aveva provveduto al pagamento della fattura n. 172/2021, emessa da essa attrice nei confronti della convenuta, per il noleggio dell'autovettura JAGUAR, targata FR120NP, di cui si chiedeva il pagamento anche ai fini dell'eventuale compensazione. Tanto premesso, l'attrice instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in citazione e richiamate all'udienza di p.c., il tutto nei seguenti termini: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in via preliminare, opporsi alla eventuale concessione della provvisoria esecuzione del decreto;
nel merito: per tutte le ragioni di cui in narrativa dichiarare illegittimo e/o infondato e per l'effetto annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 20037/2021 emesso dal Tribunale Civile di
Roma in danno della in via riconvenzionale: condannare la società Parte_1 opposta alla refusione dell'importo pari ad € 19.500,00 a titolo di restituzione del 50% dei canoni corrisposti dalla soc. in relazione al contratto di noleggio Parte_1 veicolo AUDI R8 targ. FP054AK dell'8.7.2020 per inadempimento contrattuale;
condannare altresì la medesima alla refusione dell'importo pari ad € 30.000,00 dovuti a titolo di risarcimento del danno da perdita contrattuale relativa al contratto dell'1/5/2021; condannare inoltre, la parte opposta al pagamento dell'importo pari ad € 1.999,00 relativo alla fattura
172/21 2019 emessa dalla nei confronti per noleggio Parte_1 Controparte_1 vettura targ. FR120NP; condannare infine la società opposta ex art. 96 c.p.c. al CP_3 risarcimento del danno subito subito da da liquidarsi in via equitativa Parte_1 in una somma corrispondente a quella immotivatamente ingiunta nel Decreto Ingiuntivo opposto ovvero nella somma maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia,
e che non potrà essere comunque inferiore all'integrale liquidazione delle spese di giudizio;
in ogni caso: condannare la al pagamento delle spese del presente Controparte_1
4 procedimento, oltre che delle competenze e degli onorari di giudizio e delle spese specifiche e generali nella misura del 15%, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, …”.
Con decreto ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c. del 16/2/2022 l'udienza di prima comparizione, indicata in citazione al 29/7/2022, era differita al 6/9/2022.
Si costituiva in giudizio la convenuta la quale, contestata Controparte_1
l'opposizione proposta, concludeva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa di risposta, confermate nella memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c. e richiamate all'udienza di p.c.: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare tutte le domande istanze, eccezioni e deduzioni di controparte perché infondate in fatto ed in diritto.
Voglia, preliminarmente, disporre la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto per tutte le somme ivi indicate o, in via subordinata, concedere la provvisoria esecuzione parziale su eventuali minori somme, non essendo l'opposizione fondata su alcuna prova scritta o di pronta soluzione ed essendo peraltro palesemente infondata. Confermare dunque definitivamente, nel merito, il decreto ingiuntivo opposto ed al contempo rigettare integralmente le domande ex adverso spiegate in via riconvenzionale ivi compresa quella ex art. 96 c.p.c., articolo che anzi, si chiede applicarsi alla Spett.le
[...] quantomeno nel comma III dell'art. 96 c.p.c.. Con vittoria di spese, Parte_1 competenze ed onorari da liquidarsi da parte di Codesto Ecc.mo Tribunale adito, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari”. Al riguardo l'opposta, in relazione al contratto di noleggio con riscatto finale relativo all'autovettura AUDI R8, targata FP054AK, allegava, confermato il richiamato grave incidente e il fermo tecnico dell'autovettura in officina per sei mesi per le riparazioni, che la fattispecie era disciplinata dall'art. 3 del contratto, ove non era prevista la sospensione nel pagamento dei canoni, con conseguente grave inadempimento dell'opponente e risoluzione del contratto in relazione a quanto previsto dall'art. 9; che era infondata l'allegazione attorea in ordine alla lamentata mancata copertura con valida polizza RCA;
che era infondata la spiegata domanda riconvenzionale sia per la restituzione del 50% dei canoni pagati sia per il risarcimento dei danni;
che infondata era anche l'opposizione con riferimento al contratto di noleggio relativo all'autovettura Porsche Cayenne, targata FZ997KF, in quanto
5 l'avvenuto furto con successivo ritrovamento dell'auto gravemente danneggiata non esonerava l'attrice dal pagamento del canone portato dalla fattura n. 56 del 22/5/2021; che la somma di € 15.000,00, riportata nel decreto ingiuntivo come richiesto in via monitoria, era dovuta, in quanto il pagamento, relativo allo scoperto connesso alla franchigia, non era stato sostenuto dall'opponente, ma da essa opposta;
che relativamente al contratto di noleggio con riscatto dell'autovettura Toyota CHR, targata FK792XE, andava precisato che le fatture azionate si riferivano ai canoni non pagati e non al riscatto.
All'udienza del 6/9/2022 si dava atto a verbale, per quanto qui di interesse, che il procuratore di parte opponente, “… preso atto della sollevata eccezione di incompatibilità professionale rilevata da controparte, fa presente di avere, per le vie brevi, preannunciato alla propria assistita la rinuncia al mandato;
chiede pertanto rinvio per consentire la costituzione di un nuovo legale …” e che “… i procuratori dell'opposta si rimettono al Giudice …”; era disposto rinvio all'udienza del 27/9/2022 per consentire la costituzione di nuovo procuratore per l'opponente, con rinvio alla predetta udienza di ogni decisione sull'istanza ex art. 648
c.p.c..
In data 26/9/2022 si costituiva in giudizio il nuovo procuratore dell'opponente.
Alla successiva udienza del 27/9/2022, comparso solo il nuovo procuratore dell'opponente, che chiedeva l'assegnazione dei termini ex art. 183/6 c.p.c., la causa era rinviata all'udienza dell'8/3/2023 con assegnazione dei richiesti termini di legge ex art. 183/6
c.p.c..
Con decreto del 16/2/2023 era disposto, ex art. 127 ter c.p.c., che la predetta udienza dell'8/3/2023 si svolgesse con modalità cartolare;
era assegnato termine fino alla predetta originaria udienza per il deposito di note di trattazione cartolare.
Le parti depositavano note di trattazione cartolare.
In particolare l'opponente, con la propria nota del 7/3/2023, provvedeva a depositare anche documentazione sopravvenuta, trasmessa dalla compagnia di assicurazione , cui CP_4 era stata formalmente richiesta.
6 L'opposta nella propria nota di trattazione cartolare, depositata in data 1/3/2023, instava per l'accoglimento dell'istanza ex art. 648 c.p.c., come già richiesto in comparsa di risposta e nella memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c..
Con ordinanza riservata del 15-17/4/2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8/3/2024 a seguito di trattazione cartolare, era dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza ex art. 648 c.p.c. ed era disposto rinvio all'udienza del 27/9/2023, da svolgere sempre con trattazione cartolare, per consentire l'esame della documentazione prodotta dall'attrice con la predetta nota del 7/3/2023 di trattazione cartolare e per garantire in tal modo il contraddittorio su detta produzione;
era assegnato termine fino alla predetta udienza per depositare note di trattazione cartolare.
Le parti provvedevano a depositare note di trattazione cartolare.
Con ordinanza del 25-27/10/2023, provvedendo a seguito di trattazione cartolare -ex art. 127 ter c.p.c.- dell'udienza del 27/9/2023, era disposto rinvio all'udienza del 22/1/2025 per la precisazione delle conclusioni come da calendario del processo, essendo stata la causa ritenuta matura per la decisione sulla base della documentazione prodotta e da ammettere e senza necessità di ulteriore attività istruttoria.
All'udienza del 22/1/2025, presenti i procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e con assegnazione dei richiesti termini di legge ex artt. 190 e 281 quinquies c.p.c., termini scaduti in data 14/4/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione è in parte fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione, ma l'opponente va condannata al pagamento della somma accertata come dovuta;
va rigettata la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente.
2. Richiamato quanto esposto, si osserva che nel ricorso per decreto ingiuntivo, qui opposto, l'odierna convenuta, premesso di operare nel settore del noleggio a lungo termine di autovetture di lusso, aveva allegato, per quanto di interesse, che con contratti di noleggio a lungo termine aveva noleggiato alla 1) in data 8/7/2020 il veicolo Parte_1
Audi R8, tg. FP054AK, al canone mensile di € 3.500,00 oltre rimborso integrale dei costi della
7 polizza RCA, incendio e furto, atti vandalici e kasko del veicolo oltre le spese per il bollo, il superbollo e relativa manutenzione ordinaria e straordinaria;
2) in data 22/2/2021 il veicolo
Porsche Cayenne, tg. FZ997KF, ad un canone mensile di € 2.900,00 oltre agli oneri sopra descritti e in particolare il rimborso della franchigia prevista dalla polizza assicurativa RC auto, incendio, furto, atti vandalici e kasko del veicolo;
3) in data 7/10/2020 il veicolo Toyota
CHR, tg. FK792XE, al canone mensile pari ad € 900,00 oltre al rimborso del bollo auto;
che la non aveva corrisposto quanto dovuto a saldo delle fatture relative al Parte_1 veicolo Audi R8, targato FP054AK, e precisamente le fatture n. 6/2021 per € 750,00 (somma residua a saldo), n. 73/2021 per € 3.500,00, n. 80/2021 per € 3.500,00, n. 86/2021 per €
3.500,00 e n. 87/2021 per € 3.000,00, né aveva provveduto al rimborso dei costi della polizza kasko, del bollo e del superbollo per un importo pari ad € 11.786,82; che, per quanto riguardava il veicolo Porsche Cayenne, targato FZ997KF, risultava dovuto il saldo della fattura n. 56/2021 per € 2.900,00 oltreché il rimborso dell'importo pari ad € 15.000,00, quale franchigia di polizza a seguito di danneggiamento, come da denuncia di furto;
che con riferimento al veicolo Toyota CHR, targato FK792XE, era contestato il mancato pagamento delle fatture n. 137/2020 per € 1.048,00 (somma residua) e n. 152/2020 per € 1.098,00, il tutto per un ammontare complessivo pari ad € 31.832,82.
3. Da parte sua l'opponente ha contestato la pretesa, come già riportato in precedenza, con riferimento a ciascuno dei tre contratti.
4. Tanto premesso, va ribadito, come da giurisprudenza consolidata dell'Ufficio, che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/2003; Cass. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005; Cass.
15186/2003); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma
8 sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo
(cfr. Cass. 20613/2011).
4.1 Va altresì ricordato che sia con il ricorso per decreto ingiuntivo sia con la domanda di rigetto dell'opposizione pacificamente (cfr. Cass. 9021/2005; Cass. 14486/2019) vi è esercizio di un'azione di condanna da parte dell'ingiungente (poi opposto), che -come detto- ha la veste sostanziale di attore, con tutti gli oneri allegatori e probatori che ne derivano.
4.2 Applicando i principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri allegatori e probatori, si ribadisce che nell'azione di adempimento -come nel caso di domanda di condanna contenuta in un ricorso monitorio- il creditore è tenuto a provare l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto, se necessario, tenuto conto dell'oggetto della domanda, fornendo anche la prova dell'effettuazione della prestazione a proprio carico, e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto ovvero l'opponente, a provare l'esistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. fin da Cass. SU 13533/2001, con orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, come da Cass. 7530/2012; Cass. 8901/2013; Cass.
826/2015; Cass. 13685/2019).
4.2.1 Dunque grava, in primo luogo, sull'opposto (convenuto formale, ma attore sostanziale) l'onere di provare, in base a conferente allegazione, l'effettuazione della prestazione e la conseguente maturazione del diritto al corrispettivo, mentre solo in un secondo momento sorge l'onere per l'opponente (attore formale, ma convenuto sostanziale) di provare, in base ad altrettanto conferente allegazione, l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'altrui pretesa.
5. Richiamato quanto esposto, si osserva che non vi è contestazione fra le parti in ordine alla stipula dei tre contratti di locazione a lungo termine dei predetti autoveicoli e precisamente l'AUDI R8, tg. FP054AK; la tg. FZ997KF, e la Parte_2 Pt_3
tg. FK792XE.
[...]
9 6. La contestazione riguarda il diritto dell'opposta al pagamento dei canoni mensili e di quanto pattuito per l'utilizzo di detti autoveicoli.
7. E' necessario procedere al distinto esame dei tre contratti.
8. Il contratto dell'8/7/2020, relativo all'autovettura AUDI 8R, tg FP054AK, aveva ad oggetto il noleggio della predetta vettura per venti mesi con riscatto finale al termine del pagamento dell'ultima rata, con previsto passaggio di proprietà e addebito delle relative spese;
era stato pattuito un canone di € 3.500,00 al mese (IVA inclusa), con la previsione che erano
“… a carico del cliente le spese assicurative per € 4.000,00 circa per RC, incendio, furto, atti vandalici e kasko. E' a carico del cliente il bollo e il superbollo. Sono a carico del cliente i tagliandi di manutenzione ordinaria e straordinaria”; era inoltre previsto, per quanto di interesse, che “I veicoli sono coperti da polizza RCA a norma di legge con compagnie a scelta del locatore. I sinistri causati dal cliente dovranno essere interamente risarciti dal medesimo.
…” (art. 4 'assicurazioni'); che era consentita la sublocazione del veicolo, essendo invero stata depennata la previsione dell'art. 6 sul 'divieto di cessione del contratto e altri atti'; erano previsti specifici obblighi a carico del cliente (art. 8), come pure era stata prevista la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. nei casi dettagliatamente previsti all'art. 9.
9. L'ingiungente (odierna opposta) ha lamentato che l'opponente non aveva corrisposto quanto dovuto a saldo delle fatture n. 6/2021 per € 750,00 (somma residua), n. 73/2021 per €
3.500,00, n. 80/2021 per € 3.500,00, n. 86/2021 per € 3.500,00 e n. 87/2021 per € 3.000,00, oltre a quanto dovuto per rimborso dei costi della polizza kasko, del bollo e del superbollo per un importo pari ad € 11.786,82, con la conseguenza che, alla luce del richiamato art. 9 e della specifica clausola risolutiva espressa in caso di mancato pagamento dei canoni e di rimborso delle spese, il contratto andava dichiarato risolto per inadempimento dell'opponente.
10. L'opponente ha invece lamentato il grave inadempimento della convenuta, da porre a fondamento della domanda di risoluzione e dei conseguenti obblighi restitutori e risarcitori, in quanto, come emerso in occasione del sinistro automobilistico occorso in data 6/5/2021 al sublocatario, era risultato che l'autovettura non era assicurata per la RCA, contrariamente a quanto previsto in contratto e a quanto pagato.
10 11. Orbene l'attrice, avendo eccepito l'inadempimento della convenuta e avendo chiesto la condanna della stessa alla restituzione della metà dei canoni corrisposti, ha implicitamente avanzato domanda di risoluzione del contratto.
11.1 Al riguardo va ricordato che la richiesta di ripetizione di quanto versato in esecuzione di un contratto contiene implicita la domanda di risoluzione di detto contratto (cfr.
Cass. 24947/2017; Cass. 19513/2020); quindi si deve procedere all'esame della domanda di risoluzione, che, se fondata, fa venir meno la causa della dazione di denaro e giustifica la domanda di ripetizione (art. 2033 c.c.) di quanto versato in esecuzione di quel contratto: nel caso di specie la domanda di restituzione è stata avanzata per la metà di quanto versato.
12. Sempre come discorso di carattere generale va ricordato che nel caso di contestati inadempimenti reciproci, posti a fondamento delle contrapposte domande di risoluzione contrattuale, si deve procedere ad una valutazione comparativa del comportamento complessivo delle parti, per stabilire quale delle due, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale (cfr. Cass. 13827/2019).
12.1 E' stato altresì affermato in giurisprudenza che “quando i contraenti richiedano reciprocamente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo all'altro la condotta inadempiente, il giudice deve comunque dichiarare la risoluzione dello stesso, atteso che le due contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, sono tuttavia, in considerazione delle premesse contrastanti, dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale” (cfr. Cass. 19706/2020; Cass. 26907/2014;
Cass. 16317/2011).
12.2 In particolare, nel caso in cui non sia possibile attribuire la responsabilità della risoluzione all'una o all'altra parte, si deve comunque dichiarare la risoluzione del contratto, con i tipici effetti previsti in generale dall'art. 1458 c.c. (cfr. Cass. 6675/2018; Cass.
13118/2024).
13. Anche nel caso in cui la risoluzione sia fondata sulla previsione di una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. (cfr. Cass. 32681/2019; Cass. 4796/2016) e sulla
11 conseguente dichiarazione, fatta dal soggetto non inadempiente e comunicata alla controparte inadempiente anche con l'atto introduttivo del giudizio (cfr. Cass. 9275/2005), di volersi avvalere della predetta clausola (cfr. Cass. 9369/2024), è sempre richiesto un inadempimento colpevole da parte del debitore (cfr. Cass. 2553/2007; Cass. 32681/2019), atteso che la clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della controparte, dispensandola unicamente dall'onere di provarne l'importanza, già pattiziamente prevista dalle parti (cfr.
Cass. 29301/2019; Cass. 17603/2018; Cass. 23065/2016).
13.1 Anche in presenza di una clausola risolutiva espressa, la condotta dei contraenti va valutata secondo il criterio generale della correttezza e buona fede sia con riferimento alla sussistenza del requisito dell'inadempimento sia con riferimento al conseguente legittimo esercizio del potere unilaterale di risoluzione (cfr. Cass. 8282/2023; Cass. 23868/2015).
14. Tornando al caso di specie, è evidente, avendo le parti proposto contrapposte domande di risoluzione, che il contratto di noleggio dell'8/7/2020, relativo all'autovettura
AUDI R8, è sicuramente risolto.
15. Alla luce delle risultanze di causa la risoluzione è stata determinata dal grave inadempimento della società convenuta, in quanto la stessa ha locato all'odierna attrice, pretendendo il pagamento anche delle spese per assicurazione, un bene non assicurato per la
RCA, come emerso in occasione del sinistro occorso in data 7/5/2021 al sublocatario della predetta vettura (cfr. modulo CAI).
16. L'opposta ha richiamato e prodotto con la comparsa di risposta la polizza n.
1/39331/135/161036857 stipulata con Unipol con validità dalle ore 24.00 del 15/11/2019 alle ore 24.00 del 15/5/2020; la polizza n. 00235733044220 stipulata con la
[...] valida dalle ore 24.00 del 20/8/2020 alle ore 24.00 del 20/2/2021; la polizza n. CP_5
00235733053591 stipulata con la valida dalle ore 24.00 dell'11/5/2021 Controparte_5 alle ore 24.00 del 4/10/2021; la polizza n. 00235733053591 stipulata con la
[...] valida dalle ore 24.00 dell'8/10/2021 alle ore 24.00 del 4/4/2022; la polizza n. CP_5
00235733044220 stipulata con la valida dalle ore 13.00 del 2/7/2020 Controparte_5 alle ore 24.00 del 20/8/2020.
12 17. Al momento dell'incidente del 7/5/2021 il sublocatario, come risulta dal predetto modulo CAI, aveva richiamato la polizza n. 00235733053591, asseritamente Controparte_6 valida dall'1/4/2021 al 4/10/2021.
18. E' peraltro emerso, come da documentazione acquisita dall'attrice presso la
[...]
, impresa designata dal GV (cfr. documentazione allegata alla nota di CP_7 trattazione cartolare del 7/3/2023 e sulla quale è stato garantito il contraddittorio), che al momento del sinistro la predetta AUDI non era assicurata per la RCA.
19. E' altresì risultato che, come da dichiarazione del 7/6/2021, l'opposta aveva dichiarato all' quale appunto impresa designata dal GV, che l'autovettura CP_8
Audi R8, targa prova X0P87690, era regolarmente assicurata presso la società ass. . CP_9
19.1 E' poi emerso che, a seguito di detta comunicazione, la con CP_4 comunicazione del 9/6/2021 aveva fatto valere il difetto di legittimazione passiva del GV, in quanto appunto le era stato comunicato dalla che al momento del Controparte_1 sinistro l'Audi stesse circolando con 'targa prova', regolarmente assicurata con la
[...]
e che era stata fatta regolare denuncia a detta assicurazione. CP_10
20. Si tratta di dichiarazione dell'odierna opposta, che peraltro non trova conforto nelle risultanze documentali formatesi nell'immediatezza del sinistro, tanto è vero che nel modulo
CAI il sublocatario aveva fatto riferimento alla targa FP054AK e non ad una ipotetica 'targa prova' X0P87690 e aveva fatto riferimento all'assicurazione Cattolica n. 00235733053591 e non ad altra compagnia di assicurazioni o ad altra polizza.
21. Dunque si deve ritenere che al momento del sinistro l'autovettura AUDI non stava circolando munita di targa prova e che non era assicurata per la RCA.
22. Risulta invero, in base alla documentazione prodotta dall'opposta in sede di costituzione in giudizio e precedentemente richiamata, che l'assicurazione presso Unipol è del tipo KASKO, mentre l'assicurazione presso la , pur se relativa alla RCA, non copriva CP_5 il periodo in cui si è verificato l'incidente.
23. Nella nota di trattazione cartolare per l'udienza del 27/9/2023, depositata dall'opposta in data 25/9/2023 -si rammenta che il rinvio era stato disposto per garantire il contraddittorio sulla produzione documentale, effettuata dall'opponente con la nota di
13 trattazione cartolare per l'udienza dell'8/3/2023- è dato leggere, per quanto qui di interesse, che “… Al contrario di quanto afferma controparte nella propria memoria ex art. 183, comma
VI n. 2 e nelle note di udienza cartolare dell'8/3/2023, la ha stipulato una Controparte_11 valida polizza RCA per il veicolo AUDI R8, Tg. FP054AK, con la compagnia
[...]
polizza n. 1/39331/135/161036857 con scadenza per il giorno 15/5/2021 Controparte_12 con garanzie Kasko e RCA – data di sinistro 7 maggio 2021. …” e che “… Non corrisponde pertanto a verità quanto affermato da controparte circa la mancata copertura assicurativa del veicolo AUDI R8, Tg. FP054AK che il giorno del sinistro circolava con targa prova n.
X0P87690 (entrambe le targhe coperte da valida polizza assicurativa, come documentalmente dimostrato) …”.
24. Orbene, a parte il fatto che non avrebbe avuto senso produrre e richiamare la polizza Unipol asseritamente valida anche per la RCA, se al momento dell'incidente l'Audi stesse effettivamente circolando con la 'targa prova' assicurata per la RCA presso la , CP_9 cui non ha fatto alcun riferimento il conducente nel modulo CAI, si osserva che la polizza
Unipol n. 1/39331/135/161036857 con scadenza 15/5/2021, già prodotta con la comparsa di risposta con scadenza 15/5/2020 e riprodotta appunto con la nota di trattazione scritta con scadenza 15/5/2021, è solo polizza di tipo KASKO con un massimale di € 60.000,00 e garanzie accessorie CVT 'extra' e non anche per la RCA.
25. In conclusione la vettura Audi R8, tg. FP054AK, non era assicurata per la RCA nel periodo in cui si è verificato il sinistro, non avendo il sublocatario fatto riferimento né alla
'targa prova' né alla compagnia nel modulo CAI, e ciò costituisce un grave CP_9 inadempimento da parte della convenuta.
26. Nella valutazione dei reciproci contestati inadempimenti la convenuta si è resa responsabile della violazione maggiormente rilevante e causa del comportamento della controparte, con conseguente alterazione del sinallagma contrattuale.
27. In conclusione il contratto di noleggio dell'8/7/2020, relativo all'autovettura AUDI
8R, tg FP054AK, si è risolto per grave inadempimento della convenuta.
14 28. Risolto il contratto, si tratta ora di verificare gli effetti di tale pronuncia, rammentando che parte attrice ha instato per la condanna della convenuta alla restituzione di metà dei canoni versati nel corso del rapporto e per la condanna al risarcimento dei danni.
29. In ordine agli effetti della risoluzione, va ricordato che l'art. 1458, comma 1, c.c. prevede che “la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite”, mentre la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che gli effetti restitutori, conseguenti alla pronuncia di risoluzione del contratto e al venir meno della causa giustificatrice delle prestazioni già eseguite, siano subordinati ad una espressa domanda di parte, domanda peraltro svincolata dall'eventuale responsabilità nella risoluzione del contratto stesso (cfr. Cass. 7829/2003; Cass. 2439/2006; Cass. 2562/2009;
Cass. 2075/2013; Cass. 3578/2018).
29.1 Si rammenta al riguardo che il debito restitutorio trova la sua giustificazione non nella colpa, ma nella risoluzione, che sanziona il venir meno del contratto e impone il ristabilimento della situazione ad esso anteriore e, quindi (fatte salve quelle relative ai contratti di durata), priva di titolo le prestazioni anteriormente eseguite da entrambe le parti;
pertanto gli effetti liberatori (ex nunc) e quelli restitutori (ex tunc) si verificano anche nei confronti e a favore della parte inadempiente per il semplice fatto della risoluzione, che lascia privo di causa ogni adempimento futuro in relazione al contratto e rende indebite, ob causam finitam, le prestazioni già effettuate (cfr. Cass. 4442/2014).
29.2 Gli effetti restitutori si distinguono dunque dagli effetti sanzionatori (il risarcimento dei danni), che conseguono infatti esclusivamente a favore della parte adempiente e gravano sul contraente inadempiente, trovando invero titolo nella sua responsabilità
(contrattuale).
30. Orbene, in conseguenza della risoluzione del contratto nulla è dovuto dall'opponente per il pagamento dei canoni asseritamente insoluti né per il pagamento della somma richiesta per le altre pretese creditorie (rimborso dei costi della polizza kasko, del bollo e del superbollo), di cui in ogni caso non vi è neanche prova.
15 31. Passando alla domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, se ne rileva l'infondatezza.
32. Per quanto riguarda la domanda di restituzione del 50% dei canoni mensili pagati, va osservato che, trattandosi di contratto ad esecuzione continuata e avendo l'attrice goduto dell'autovettura, non può pretendere, neanche in parte, la restituzione dei canoni pagati in relazione al periodo di effettivo uso e godimento dell'autovettura.
33. Per quanto riguarda la domanda risarcitoria, connessa alla mancata disponibilità dell'autovettura a causa del fermo tecnico e delle riparazioni a seguito dell'incidente e della conseguente impossibilità di adempiere all'obbligazione assunta a margine del contratto di subnoleggio, valgono le seguenti osservazioni di carattere generale.
34. Preliminarmente va ribadito, come discorso di carattere generale, che il danneggiato deve allegare, in relazione a specifici fatti concreti di cui deve essere fornita la prova, non solo l'altrui inadempimento, ma deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè la riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass.
5960/2005).
34.1 Pertanto anche nel caso di domanda di risarcimento danni da inadempimento contrattuale il richiamo al noto principio giurisprudenziale sugli oneri allegatori e probatori delle parti (cfr. fin dalla citata Cass. SU 13533/2001), non esaurisce il discorso sul risarcimento del danno, in quanto oltre all'inadempimento è necessaria, da parte del preteso danneggiato, la prova, in base a conferente allegazione, anche del danno in concreto sofferto e del nesso causale fra inadempimento e danno.
34.2 In adesione al principio ermeneutico, ormai consolidato in giurisprudenza (cfr.
p.es. Cass. 5447/2020; Cass. SU 33645/2022; Cass. 4886/2020; Cass. 4005/2020; Cass.
29206/2019; Cass. 207/2019; Cass. 20885/2019 e Cass. 25037/2019), basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con
16 l'evento, va ribadito che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale e adeguata allegazione (cfr. Cass. SU 26972/2008).
34.3 Analogamente va ribadito che l'equità soccorre quando è difficile o impossibile l'esatta monetizzazione del danno, ma detta liquidazione presuppone pur sempre -a monte- la prova, in base a conferente allegazione, degli elementi costitutivi del danno stesso, oltre che dell'altrui responsabilità; quindi l'effettiva esistenza e la derivazione causale dei danni integrano il fatto costitutivo della pretesa al risarcimento e la loro sussistenza va sempre provata da chi l'allega (cfr. Cass. 8213/2013; Cass. 20889/2016; Cass. 4534/2017; Cass.
4310/2018; Cass. 16344/2020; Cass. 8941/2022).
34.4. Pertanto, con riferimento al danno patrimoniale, non sono a tal fine sufficienti mere formule di stile, che richiamino le astratte figure del danno emergente e del lucro cessante, ovvero la generica allegazione su perdite subite o su ipotetiche difficoltà incontrate o su spese genericamente sostenute e via dicendo.
35. Tornando al caso di specie, si osserva che l'inutilizzabilità dell'autovettura AUDI
R8 è dipesa non dalla convenuta, ma dal danneggiamento causato proprio dal sublocatario.
36. L'attrice ha lamentato la durata del fermo tecnico e i tempi di riparazione, ma non ha provato, in base a conferente allegazione, che in ipotesi i danni si sarebbero potuti riparare in minor tempo ovvero che l'auto potesse circolare anche senza riparazioni.
37. In conclusione, risolto il contratto di noleggio dell'8/7/2020 relativo alla vettura
AUDI 8 R, nulla è dovuto dall'attrice all'opposta in relazione a detto contratto.
37.1 Va peraltro rigettata la domanda riconvenzionale spiegata dalla società opponente per la restituzione del 50% dei canoni versati e per il risarcimento dei danni.
38. Passando al contratto del 22/2/2021 relativo al noleggio dell'autovettura Porsche
Cayenne, targata FZ997KF, per sei mesi dal 22/2/2021 al 22/8/2021, si rammenta che era stato previsto un canone di locazione mensile di € 2.900,00.
39. L'opposta ha lamentato il mancato pagamento della fattura n. 56/2021 del
22/5/2021 per € 2.900,00 oltreché il mancato rimborso dell'importo pari ad € 15.000,00 quale franchigia di polizza a seguito di danneggiamento, come da denuncia di furto.
17 40. Da parte sua l'opponente ha allegato che la fattura azionata n. 56/21 del 22/5/2021 non doveva essere contabilizzata, in quanto il veicolo era risultato oggetto di furto in data
24/5/2021 come da denuncia del 31/5/2021, per poi essere stato ritrovato danneggiato il
27/5/2021 (cfr. doc. 10 di parte opponente), e che non era dovuta la somma di € 15.000,00, relativa alla franchigia, in quanto si trattava di somma derivante da un accordo intercorso solo fra l'opposta e la e infatti non riconosciuta dal Giudice Controparte_2 del monitorio.
41. Sicuramente è dovuta la somma di € 2.900,00, portata dalla fattura n. 56/2021 del
22/5/2021 e relativa al canone mensile.
42. Non risulta invece dovuta l'ulteriore somma di € 15.000,00, invero neanche riconosciuta nel decreto ingiuntivo.
43. Al riguardo, sommando le pretese avanzate con riferimento ai tre contratti, si hanno i seguenti risultati.
43.1 In relazione al contratto di noleggio della vettura AUDI 8R è stata richiesta in via monitoria la somma di € 26.036,82 [esattamente € 14.250,00 per fatture insolute (€ 750,00 + €
3.500,00 + € 3.500,00 + € 3.500,00 + € 3.000,00) ed € 11.786,82 per le spese ulteriori]; in relazione al noleggio della vettura Toyota è stata chiesta la somma di € 2.146,00 (€ 1.048,00 +
€ 1.098,00 per due fatture insolute); in relazione al contratto di noleggio dell'autovettura
Porsche Cayenne è stata chiesta la somma di € 2.900,00 per una fattura insoluta e appunto la somma di € 15.000,00 per la franchigia.
43.2 Sommando i suddetti importi, si arriverebbe ad un importo complessivo di €
46.082,82, ben superiore a quello esatto in via monitoria.
43.3 Escludendo l'importo di € 15.000,00, relativo al ricordato accordo fra l'opposta e la cui non aveva partecipato l'attrice, si avrebbe un Controparte_2 importo di € 31.082,82, altrettanto diverso, per difetto, rispetto a quanto esatto in via monitoria.
44. Orbene, dovendosi prendere in considerazione i singoli importi per i quali risulti la prova della debenza, va esclusa la somma di € 15.000,00, anche in considerazione del fatto che
18 non è contestato che detto importo era stato determinato in base ad un accordo, cui non aveva partecipato l'opponente.
44.1 Inoltre, anche a voler ammettere che l'importo rientrante nella franchigia fosse a carico dell'opponente, non è stato provato, in base a conferente allegazione, come sia stata determinata la somma di € 15.000,00 asseritamente da porre a carico dell'attrice.
45. In conclusione in ordine al contratto di noleggio della Porsche Cayenne è dovuta solo la somma di € 2.900,00.
46. Passando al contratto del 7/10/2022 relativo al noleggio con riscatto finale dell'autovettura Toyota CHR, targata FK792XE, per diciotto mesi dall'8/10/2020, si rammenta che era stato previsto un canone di locazione mensile di € 900,00 oltre IVA al 22%.
47. L'opposta ha lamentato il mancato pagamento delle fatture n. 137/2020 per €
1.048,00 (somma residua) e n. 152/2020 per € 1.098,00.
48. Da parte sua l'opponente ha allegato che nulla era dovuto, in quanto aveva restituito l'autovettura senza esercitare il diritto di riscatto.
49. In comparsa di risposta la convenuta ha allegato che “… la fattura n. 137/2020 (All.
8 del fascicolo monitorio) si riferisce al canone di noleggio dal giorno 8/11/2020 al giorno
8/12/2020 e nulla ha a che vedere con alcun riscatto finale del veicolo. Si tratta semplicemente di una mensilità non pagata …” e che “… Stesso discorso vale per la fattura n. 152 2020 (All.
8 del fascicolo monitorio) la quale si riferisce al canone di noleggio dal giorno 8/12/2020 al giorno 8/01/2021. Anche in questo caso, non si tratta di un mancato pagamento relativo al riscatto del veicolo, riscatto che peraltro si sarebbe potuto eventualmente perfezionare decorsi
18 mesi ovvero al pagamento del 18esimo canone mensili a far data dal giorno 8/10/2020 e quindi in un periodo successivo rispetto alle fatture impagate ex adverso contestate …”.
50. Orbene, trattandosi di canoni dovuti per l'uso dell'autovettura, è conseguenziale che, avendo la creditrice provato il credito in forza del richiamato contratto e del conseguente obbligo di pagamento del canone mensile per la durata del contratto, sarebbe stato onere dell'opponente (attrice formale, ma convenuta sostanziale) provare, in base a conferente allegazione, l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi: si richiamano le superiori osservazioni in diritto.
19 51. Nulla risulta al riguardo, per cui è dovuto il predetto complessivo importo di €
2.146,00.
52. In conclusione, portando a sintesi quanto fin qui esposto in fatto e in diritto, è dovuta dall'opponente la complessiva somma di € 5.046,00, di cui € 2.900,00 con riferimento al contratto di noleggio della Porsche Cayenne ed € 2.146,00 con riferimento al contratto di noleggio della Toyota CHR.
52.1 Sui singoli importi, portati dalle richiamate fatture, sono dovuti gli interessi commerciali ex artt. 4 e 5 D.Lgs 231/2002 fino al saldo effettivo.
53. Il decreto ingiuntivo opposto va pertanto revocato, in quanto non è dovuta l'intera somma esatta in via monitoria, ma l'opponente va condannata al pagamento della somma risultata ancora dovuta per i titoli su indicati.
53.1 La possibilità di revoca del decreto ingiuntivo opposto e di contestuale condanna per la differenza è pacifica in giurisprudenza, in quanto -come detto- sia con il ricorso per decreto ingiuntivo sia con la domanda di rigetto dell'opposizione vi è esercizio di un'azione di condanna (cfr. citata giurisprudenza); quindi non vi è alcun vizio di extrapetizione, neanche a fronte di una mera richiesta di conferma del decreto ingiuntivo opposto (cfr. citata Cass.
14486/2019), e nulla impedisce, in caso di revoca del decreto ingiuntivo p.es. per parziale infondatezza della pretesa azionata in via monitoria ovvero p.es. per pagamenti medio tempore eseguiti dall'opponente ovvero ancora p.es. per questioni formali attinenti al decreto monitorio, che l'opponente possa essere condannato al pagamento della somma accertata come dovuta alla data della sentenza (cfr. Cass. 1954/2009; Cass. 9021/2005): si consideri inoltre l'art. 653, comma 2, c.p.c., in tema di accoglimento parziale dell'opposizione, e il generale principio che nel più sta il meno (cfr. Cass. 28660/2013).
54. Per quanto riguarda il preteso controcredito di € 1.999,00, portato in compensazione dall'attrice (cfr. conclusioni: “… condannare inoltre, la parte opposta al pagamento dell'importo pari ad € 1.999,00 relativo fattura 172/21/2019 emessa dalla
[...]
nei confronti per noleggio Vettura JAGUAR targ. FR120NP Parte_1 Controparte_1
…”), se ne rileva l'infondatezza in mancanza di prova del credito, non essendo sufficiente, in
20 base alle stesse deduzioni svolte in citazione dall'opponente in ordine alla carenza di efficacia probatoria ex se delle fatture commerciali, il richiamo e la produzione della predetta fattura.
55. Tali essendo le risultanze di causa, desumibili dalla documentazione prodotta in atti, erano -e sono- inammissibili le prove costituende articolate in atti.
56. Alla luce delle risultanze di causa vanno rigettate le contrapposte domande ex art. 96, comma 1, c.p.c..
56.1 Per lo stesso motivo non ritiene il Giudice, a prescindere da ogni altra considerazione, di dover esercitare il potere sanzionatorio ex art. 96, comma 3, c.p.c..
57. Atteso l'esito del giudizio e la reciproca soccombenza (cfr. Cass. SU 32061/2022), le spese di lite, liquidate in dispositivo, vanno compensate per 2/3 e poste per il residuo a carico dell'opponente per il grado di soccombenza.
57.1 Si è proceduto, alla luce del DM 147/2022, alla somma degli importi compresi fra il minimo e il medio relativi alle quattro fasi dei 'giudizi di cognizione innanzi il tribunale' e allo scaglione '26.001-52.000', tenuto conto della natura e del valore (domandato) della controversia della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori della parte opposta nonché della decisione solo documentale. Sulla somma di € 4.200,00 va operata la disposta compensazione.
57.2 Ordina la distrazione delle spese di lite in favore dei procuratori di parte opposta, avv.to PO TE e avv.to Francesco Biagiotti, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
• in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
20037/2021 del 14-17/11/2021 del Tribunale di Roma (n. 61375/2021 R.g.);
• condanna, peraltro, l'opponente al pagamento, in favore Parte_1 dell'opposta e per i titoli indicati in motivazione, della complessiva Controparte_1 somma € 5.046,00, oltre agli interessi moratori come indicato in motivazione;
• rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente;
• rigetta le contrapposte domande ex art. 96 c.p.c.;
21 • compensa per 2/3 le spese di lite e condanna l'opponente, per il grado di soccombenza, al pagamento del residuo, che liquida, in favore dell'opposta, in € 1.400,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge;
• ordina la distrazione delle spese di lite in favore dei procuratori dell'opposta, avv.to
PO TE e avv.to Francesco Biagiotti, dichiaratisi antistatari.
Così deciso a Roma, il 24/7/2025
il Giudice dott. Francesco Remo Scerrato
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