Sentenza breve 14 luglio 2025
Rigetto
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 14/07/2025, n. 13808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13808 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 13808/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07308/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7308 del 2025, proposto da:
NO LL, EA LF, AL EI, GI MA, SI LA, AL LA, NA AD, AU BA, LU EL BA, RI EV, SI IA, NZ UR, IA LL, OR EC, BI ON, SA LA, IC De DE, FA SS, GI MA OS, NI IT, MA UG, SS AN, NI AF, EA AT, MI US, IO NZ, MU AS, HE NI, IN ME, rappresentati e difesi dall'avvocato Riccardo Di Veroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa adozione di idonea misura cautelare
Per quanto di ragione, della nota prot.n.28305 del 14/04/2025 con cui, in riscontro all'istanza di riesame presentata dai ricorrenti in data 14/03/2025, il Ministero della difesa ha negato il diritto all'indennità compensativa di cui all'art.52 del CCNL “giacché essa spetta soltanto ai lavoratori in servizio alla data del 1° novembre 2022”, laddove lesiva degli interessi di parte istante (doc.1);
Per quanto di ragione, della precedente nota prot.n.28503 del 21/03/2024, con cui il Ministero si è conformato al parere ARAN di cui alla nota prot.n.2529 del 15/03/2024, laddove si precisa che la fattispecie dello scorrimento “può essere assimilata a quella di bandire un nuovo concorso pubblico … di conseguenza al personale così reclutato sarà applicabile quanto disposto dal citato comma 5 dell'art.18 e, dunque, sarà possibile estendere anche nei suoi confronti la disciplina relativa all'attribuzione del differenziale stipendiale”, nella parte le stesse risultano lesive degli interessi dei ricorrenti (doc.2/3);
Per quanto di ragione, del Bando di “concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre' posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato”, pubblicato in G.U.R.I. n.104 del 31/12/2021, laddove lesivo degli interessi di parte ricorrente (doc.4);
nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento ivi incluse le graduatorie di merito e/o gli atti di assegnazione alle amministrazioni di destinazione e/o gli atti di successiva immissione in servizio, pur se oggi non conosciuti né prodotti dall'Amministrazione e comunque lesivi dei diritti e degli interessi della parte ricorrente.
NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA
Per l'accertamento dell'interesse in capo alla parte ricorrente del riconoscimento del differenziale stipendiale ingiustamente negato (solo) agli idonei del profilo “AMM 2293” assunti mediante scorrimento, in virtù di quanto riportato da ARAN nella nota prot.2529 del 15/03/2024 e la conseguente CONDANNA nei confronti dell'Amministrazione resistente alla rivalutazione della posizione dei ricorrenti con conseguente attribuzione dell'indennità compensativa di cui all'art.52 CCNL.
NONCHE PER L'ACCERTAMENTO EX ART.117 C.P.A.
dell'illegittimità del silenzio - rifiuto sull'istanza di riesame in autotutela ex art. art. 21 - nonies L. 241/1990 del 13/03/2025, con la quale la parte ricorrente ha richiesto all'Amministrazione di apporre il “visto” ai contratti sottoscritti e, di conseguenza, all'accertamento dell'obbligo del Ministero a provvedere alla menzionata istanza (doc.5).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti in epigrafe hanno partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di complessivi 2293 (duemiladuecentonovantatre) posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato (bando pubblicato in G.U.R.I. n.104 del 31/12/2021).
Dall’avviso del Formez del 24/02/2023 relativo alla graduatoria finale di merito per il profilo “AMM”, i ricorrenti hanno appreso di essere tutti “IDONEI” non vincitori.
Con successive determinazioni (cfr. avviso Formez del 17/10/23) è stato disposto lo scorrimento della graduatoria per il profilo in questione (di cui i ricorrenti hanno beneficiato) e l’ampliamento delle Amministrazioni di destinazione, con estensione dei posti da assegnare anche al Ministero della Difesa a cui i ricorrenti sono stati destinati in base alla posizione ricoperta in graduatoria e alle preferenze manifestate.
Tutti gli istanti, quindi, hanno sottoscritto il contratto di lavoro con il Ministero della Difesa e sono stati assegnati a varie articolazioni di detto Ministero (per la maggior parte con sede in Roma).
Parte ricorrente, con il ricorso oggi in esame (depositato in data 20.6.2025) deduce che il CCNL Comparto Funzioni Centrali del 09/05/2022 ha introdotto un nuovo ordinamento retributivo del personale dipendente, con l’eliminazione delle fasce economiche e l’introduzione di una nuova e diversa articolazione delle progressioni economiche e retributive.
In particolare l’art. 52, comma 4, dello stesso CCNL prevede l’istituto del “differenziale stipendiale” in base al quale al personale in servizio alla data di applicazione del nuovo sistema di classificazione professionale previsto dall’art. 18 dello stesso CCNL “sono mantenuti a titolo di differenziale stipendiale di cui all’art. 44 (Struttura della retribuzione del personale delle aree operatori, assistenti e funzionari): a) la differenza, ove presente, tra gli stipendi tabellari in corrispondenza di ciascuna fascia retributiva o posizione economica, come rideterminati ai sensi del comma 1 ed i nuovi stipendi tabellari di cui al comma 3, indicati in tabella H”.
L’art. 44 del CCNL, infatti, ha articolato la struttura della retribuzione del personale delle aree operatori, assistenti e funzionari secondo diverse voci dello stipendio comprendendo anche il “differenziale stipendiale” secondo la nuova disciplina prevista dall’art.52.
Deducono i ricorrenti che dalla lettura delle norme sopra richiamate emerge che il differenziale stipendiale ha la finalità di “ammortizzare” il passaggio dal vecchio al nuovo sistema di retribuzione per il personale già in servizio.
Secondo gli stessi ricorrenti, quanto al personale neoassunto con concorsi recenti, secondo il parere espresso dall’ARAN, gli artt. 18 e 52 del CCNL andrebbero interpretati differenziando la posizione dei vincitori assunti a seguito del concorso in oggetto, dai soggetti idonei assunti mediante scorrimento della graduatoria, perché, in tal caso, lo scorrimento sarebbe assimilabile a “nuova procedura concorsuale” avvenuta dopo il 1° novembre 2022.
Con la nota impugnata del 21/03/2024, in riferimento al concorso per cui è causa, il Ministero della Difesa ha recepito l’interpretazione dell’ARAN, affermando che “il differenziale stipendiale – determinato dall’art.52, comma 4 del CCNL comparto Funzioni Centrali del 9/5/2022 – NON spetta al personale idoneo non vincitore reclutato a seguito di scorrimento di graduatoria autorizzato dopo l’entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale (1° novembre 2022)”.
Nella medesima nota il Ministero ha puntualizzato che: “il differenziale retributivo in parola NON dovrà essere riconosciuto al personale idoneo non vincitore assunto in virtù dello scorrimento di graduatoria del concorso “ASSISTENTI AMMINISTRATIVI – RECLUTAMENTO 539 IDONEI NON VINCITORI C/O MINISTERO DIFESA A SEGUITO SCORRIMENTO DI GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO RIPAM 2293”.
I ricorrenti, quindi, quali idonei non vincitori che hanno beneficiato di scorrimento della graduatoria avvenuto in data successiva al 1 novembre 2022, non dovrebbero beneficiare del differenziale stipendiale di cui all’art. 52 CCNL secondo l’interpretazione ministeriale.
Gli stessi, però, contestano l’assunto espresso nella nota impugnata sulla base di vari motivi di diritto articolati in ricorso.
Nel costituirsi il Ministero della Difesa ha eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del G.A. trattandosi di controversia che non attiene alla legittimità della procedura concorsuale e che non ha ad oggetto un atto di c.d. macro-organizzazione dell’Amministrazione, la quale si è limitata a fornire (in aderenza al parere espresso dall’ARAN) la propria interpretazione in merito all’estensione applicativa di un istituto (c.d. differenziale stipendiale) previsto da una norma del contratto collettivo nazionale di categoria.
Nella odierna camera di consiglio del 9 luglio 2025 si è svolta la discussione, nel corso della quale mentre l’Avvocato dello Stato presente ha insistito nell’eccezione di difetto di giurisdizione, il difensore dei ricorrenti deduce la sussistenza della giurisdizione di questo Giudice, in quanto (come peraltro esposto nello stesso ricorso, vedi pagg. 9 e 10) la decisione assunta dal Ministero ha evidenti effetti e conseguenze nei confronti di tutto il personale assunto dopo il 1° novembre 2022 quale “atto organizzativo volto alla gestione delle risorse e delle spese” degli Uffici, perché i provvedimenti impugnati sottintendono la scelta “a monte” di non riconoscere a favore dei ricorrenti l’indennità compensativa di cui all’art. 52 CCNL.
Il Collegio ha dato ai procuratori presenti il preavviso di possibile adozione di una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. sulla questione di giurisdizione.
Il Collegio ritiene, in effetti, fondata l’eccezione erariale di difetto di giurisdizione.
Non ricorre, invero, nessuna delle ipotesi che consente di sottrarre alla giurisdizione del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro la presente controversia che attiene a rapporti di lavoro contrattualizzato alle dipendenze di una delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/01 e che, per questo, deve ritenersi devoluta alla giurisdizione ordinaria ai sensi dell’art. 63, comma 1, dello stesso D.Lgs..
È, invero, pacifico che non viene qui in questione una controversia afferente all’indizione e alla gestione della procedura concorsuale (la cui legittimità non è in discussione neanche per quanto attiene alle modalità di esecuzione dello scorrimento della graduatoria): non ricorre, pertanto, l’ipotesi di devoluzione alla giurisdizione del G.A. di cui al comma 4, dell’art. 63, d.lgs. n. 165/2001 (che affida al G.A. le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pp.AA.)
Diversamente da quanto affermato da parte ricorrente, inoltre, non è osservabile nella specie neanche un atto di macro-organizzazione che abbia leso i diritti retributivi dei ricorrenti giacché, con la nota impugnata, il Ministero della Difesa (in conformità al parere espresso dall’ARAN) ha semplicemente fornito la propria interpretazione di una norma contrattuale collettiva, negando a coloro che hanno beneficiato dello scorrimento, in quanto avvenuto oltre una certa data, dell’istituto del “differenziale stipendiale” di cui al precitato art. 52 del vigente CCNL.
La nota impugnata, dunque, non costituisce espressione di alcun potere macro-organizzativo, limitandosi a dare una certa lettura alla norma collettiva e facendo discendere da essa un determinato effetto (non applicazione di un istituto stipendiale), al pari di quanto potrebbe fare un qualsiasi privato datore di lavoro.
Si può quindi parlare di un atto datoriale di gestione dei rapporti di lavoro dei funzionari dipendenti, la cui natura non può certo mutare in ragione del fatto che gli effetti dell’interpretazione fornita sono destinati ad avere ripercussioni nella sfera economica di un vasto numero di dipendenti, trattandosi di dinamica del tutto normale ogni volta che viene in rilievo una disputa circa l’applicabilità o meno di un istituto del CCNL di riferimento ad una sfera più o meno ampia di dipendenti.
Contrasta con la tesi di parte ricorrente la stessa definizione di atto macro-organizzativo contenuta nell’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 165/2001 ove si afferma che “1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri: ….OMISSIS…”.
Nessuno dei momenti strutturali-organizzativi citati dalla norma viene toccato dalla nota ministeriale prot. n. 28305 del 14/04/2025, la quale nulla ha a che fare con la perimetrazione delle linee fondamentali di organizzazione degli uffici né con l’individuazione degli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, né con le dotazioni organiche.
Si rileva poi che ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 “2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9.”
Ciò significa che gli atti che si collocano al di sotto della soglia di configurazione strutturale degli uffici pubblici e che riguardano il funzionamento degli apparati, sono espressione della capacità di diritto privato di cui pure le Amministrazioni pubbliche sono titolari e, correlativamente, i poteri di gestione del personale rispondono nel lavoro pubblico, come in quello privato, ad uno schema normativamente unificato, che non è quello del potere pubblico ma quello dei poteri privati.
Peraltro nella specie viene in luce uno schema di condotta vincolato di (non) applicazione di un certo istituto stipendiale sulla base dell’interpretazione datoriale di una disposizione contrattuale collettiva.
Trattandosi quindi di rapporti di lavoro contrattualizzati si è al di fuori della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.
Non sembrano infatti pertinenti le pronunce del Consiglio di Stato (nn. 4572/24 e 2545/24) richiamate da parte ricorrente a sostegno della giurisdizione amministrativa sulla presente fattispecie atteso che, diversamente dal caso in esame, le richiamate decisioni si riferiscono, rispettivamente, a determinazione (effettivamente macro-organizzativa) di individuazione delle sedi messe a concorso e alla scelta di ampliare il numero delle sedi bandite.
Per le ragioni esposte, questo TAR dichiara il proprio difetto di giurisdizione e indica nel Giudice Ordinario (in funzione di Giudice del Lavoro) il Giudice nazionale titolare della “potestas judicandi” sulla controversia in esame.
La natura della controversia e la qualità delle parti inducono alla compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, declina la propria giurisdizione indicando l’Autorità Giudiziaria Ordinaria (in funzione di Giudice del Lavoro) quale giudice nazionale titolare della giurisdizione sulla causa in oggetto, dinnanzi al quale il processo potrà essere riproposto entro il termine e per gli effetti di cui all’art. 11, comma 2, c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
GI Iannini, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere, Estensore
Chiara Cavallari, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Claudio Vallorani | GI Iannini |
IL SEGRETARIO