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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/05/2025, n. 1628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1628 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause iscritte a ruolo con il n. 5370/2021 di R.G. avente ad oggetto:
opposizione ad ordinanza-ingiunzione
TRA
Parte_1
(CF: , rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo
[...] P.IVA_1
Di Palma, giusta procura in atti, domiciliato come in atti
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
PROCESSO LEGALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dalla dr.ssa
Rossella Santoro e dalla dr.ssa funzionari ispettivi Controparte_2
delegati, domiciliati come in atti RESISTENTE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 25.02.2025 in cui la causa è stata trattenuta con i termini di legge ex art. 190 cpc
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., in combinato disposto con l'articolo 429, co. 1, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19
giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
Con ricorso depositato il 02.09.2021, la società
[...]
ha proposto opposizione avverso Parte_2
l'ordinanza-ingiunzione n. 503/2021, del prot. 28492 del 01.07.2021, emessa dall' di (nel prosieguo, Controparte_1 CP_1
per brevità , notificata in data 07.07.2021, con la quale le veniva CP_3 intimato di pagare l'importo di € 21.018,00 comprensivo di spese di notifica, per aver omesso di corrispondere ai lavoratori la retribuzione nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: a) bonifico sul conto identificato dal codice
IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c)
pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva la carenza di CP_4
legittimazione attiva in capo alla Parte_2
in qualità di obbligato in solido e, resistendo
[...]
all'opposizione, ne chiedeva il rigetto, con conseguente conferma dell'ordinanza-ingiunzione impugnata.
Istruito il giudizio veniva rigettata l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato richiesta dalla ricorrente e all'esito dell'udienza del 25.02.2025 la causa veniva trattenuta in decisone con i termini di legge ex art. 190 cpc. Quanto ai motivi di opposizione, la ricorrente deduceva l'illegittimità
dell'ordinanza ingiunzione per difetto di motivazione, nonché la mancata applicazione dell'art. 8 della legge 689/1981 cd. Cumulo Giuridico.
Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato per i motivi di seguito esposti.
Non merita accoglimento la doglianza relativa all'omessa motivazione circa la non applicabilità dell'art. 8, della legge 689/1981 (cd. cumulo giuridico) alla quantificazione della sanzione irrogata.
In particolare, dagli allegati di cui alla produzione di parte resistente emerge che, nel corpo delle ordinanze, si richiama la fondatezza del rapporto n. NA00002/2019-688-01-R01 del 15/05/2020, presentato ex art. 17 della citata legge 689/1981, a sua volta scaturente dal verbale unico di accertamento e notificazione n. NA00002/2019-688-01 del
10/10/2019, avente ad oggetto le medesime violazioni di cui all'ordinanza impugnata e regolarmente notificato alla ricorrente.
Invero, tenendo conto dell'art.
3. l.241/1991, che testualmente dispone
“la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno
determinato la decisione dell'amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria”, l'obbligo di motivazione può essere ritenuto soddisfatto anche quando l'esposizione dei motivi sia sintetica, purché sufficiente a rendere possibile il controllo della valutazione di responsabilità del trasgressore e di gravità del fatto compiuta dall'ufficio (Cass. civ., sez. I,
23.6.95, n.7138).
Il contenuto dell'obbligo di motivare il provvedimento con cui è
applicata la sanzione amministrativa deve essere inoltre valutato in funzione dello scopo della stessa, che è quello di rendere possibile all'interessato la tutela dei propri diritti. Pertanto, tale obbligo è soddisfatto quando, come nel caso di specie, all'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le proprie ragioni ed il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è perfettamente ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo ad altri atti del procedimento amministrativo, in particolare del verbale di accertamento (Cass. Civ., sez. 6, n.18469/2014; Cass. Sez. lav. N.17104/2009; Cass. Sez. Lav.
N.20189/2008; Cass. civ., sez 1, 8.5.2006, n.10478; Cass. civ. sez.II,
13.2.06 n.8649; Cass. civ., sez. I 30.5.05, n.11351; Cass. civ., sez. I,
21.9.98, n.9433; Cass. civ., sez. lav., 2.2.96, n.911).
La Suprema Corte (vedasi Cass. Lav. n. 3488 del 21/02/05, Cass. Lav.
3489 del 21/02/05), nel ribadire l'ammissibilità della motivazione per relationem dell'ordinanza ingiunzione – ha precisato : “l'obbligo di
motivazione si deve ritenere assolto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare
il controllo giurisdizionale , con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in
particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtu' della obbligatoria preventiva contestazione”. Sul punto è stato altresì precisato che non è necessario che la motivazione illustri anche l'iter logico giuridico seguito per giustificare l'an ed il quantum della sanzione irrogata, ben potendo tale iter essere esposto in sede di giudizio di opposizione (Cass.
17/6/1997 n. 5425).
Tanto premesso, si rileva che uno dei principi nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie fa riferimento al momento della consumazione dell'illecito, ovvero il momento in cui si realizzano tutti gli elementi costitutivi della fattispecie ed al cui verificarsi è connessa l'irrogazione della sanzione amministrativa.
Nel caso di specie, l'art. 1, commi 910, 911 e 913, della L. n. 205/2017
prevede che: “a far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso
una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi (…) I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante
direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. (…) Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui al comma
910 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.”
Come chiarito dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota prot.
5828/2018 (si veda allegato n. 5 ) se da un lato la formulazione del precetto lascia intendere che il regime sanzionatorio sia riferito alla totalità dei lavoratori in forza presso il singolo datore di lavoro, con la conseguenza che la sua applicazione prescinde dal numero di lavoratori interessati dalla violazione, dall'altro, proprio in relazione alla consumazione dell'illecito, il riferimento all'erogazione della retribuzione
– che per lo più avviene a cadenza mensile – comporta l'applicazione di tante sanzioni quante sono le mensilità per cui si è protratto l'illecito.
L'art. 8, comma 1, legge 689/1981 estende alle sanzioni ammnistrative il sistema del cumulo giuridico già tipizzato in sede penale. Se a fronte della stessa azione o omissione venga violata più volte la stessa norma incriminatrice o norme diverse, l'autore degli illeciti è sanzionato con la pena prevista per la violazione più grave, incrementata fino al triplo. Il
secondo comma dell'articolo 8 prevede che alla stessa sanzione prevista dal comma 1 - ovvero la sanzione per la violazione più grave, aumentata sino al triplo - soggiace anche chi con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.
Chiamato a pronunciarsi sulla possibilità di applicazione alla fattispecie in esame del cd. cumulo giuridico, l' ha Controparte_5
chiarito che la disciplina di cui al comma 913 del citato articolo non è
applicabile nei casi di plurime violazioni commesse con altrettante condotte (Cass. sent. n. 26434/2014; n. 5252/2011; n. 12974/2008; n.
12844/2008) e che, nel caso della violazione in esame, “posta in essere per più mensilità, non può non riconoscersi la sussistenza di una pluralità di violazioni,
indipendentemente dalla circostanza che l'illecito si riferisca ad uno o più lavoratori.”
Quanto al co. 2 della norma, viene rilevato che, trattandosi di corresponsione della retribuzione in contanti, l'illecito in questione si perfeziona a prescindere da violazioni di previdenza e assistenza obbligatoria, dovendosi quindi escludere la sua applicazione alla fattispecie de qua (si veda nota 606/2021 allegata). Ritiene il Tribunale che, nel caso de quo, l coerentemente con il CP_3
dettato legislativo di cui all'art. 16 della L. 689 del 1981, abbia correttamene quantificato la somma ingiunta. La violazione del citato precetto, invero, reiterata per più mesi, non può che essere ricondotta ad una pluralità di violazioni, a prescindere dalla circostanza che l'illecito riguardi uno o più lavoratori. Escludendosi una configurazione unitaria delle condotte da cui scaturiscono le ipotesi sanzionatorie previste dall'art. 1, c. 913 L. 205/2017, non appare utilizzabile il regime del cumulo giuridico previsto dall'art. 8, c. 1 L. 689/1981.
Alla luce di tutto quanto motivato, il ricorso va rigettato e l'ordinanza- ingiunzione opposta va integralmente confermata.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Infine, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la sussistenza di altre (rispetto a quelle espressamente previste dalla norma) gravi ed eccezionali ragioni induce a compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio. Le suddette ragioni ulteriori, nel senso sopra precisato, in particolare, vanno ravvisate nel fatto che la presente lite attiene a questioni sottoposte a numerosi interventi interpretativi e sul piano amministrativo e giurisprudenziale e di non irrilevante complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto a ruolo con il n. 5370/2021 di R.G., così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione opposta;
- compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Nola, lì 26.05.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura