CASS
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/03/2025, n. 12163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12163 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da KA AM n. in Tunisia il 19/2/1987 avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna in data 18/6/2024 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 611 cod.proc.pen. come novellato dal D. Lgs n. 150/2022; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. Pasquale Serrao D'Aquino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal difensore, Avv. Simone Matraxia RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna confermava la decisione del Tribunale di Ferrara che, in data 26/6/2023, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 12163 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 18/02/2025 di danneggiamento, condannandolo -previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva- alla pena di mesi sei di reclusione. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Simone R. Matraxia, deducendo: 2.1 la violazione degli artt. 178 lett. c), 179, 185, 420 bis e 420 ter cod.proc.pen. Il difensore eccepisce che la Corte d'Appello ha dichiarato l'imputato assente senza considerare che, trovandosi il medesimo sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora e non essendo stato autorizzato a partecipare all'udienza, sussisteva un legittimo impedimento a comparire. Infatti, il ricorrente si trovava all'epoca sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora nel Comune di Parma e, secondo i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, non può configurarsi alcun onere a suo carico di chiedere l'autorizzazione al giudice che procedeva al fine di presenziare al processo, rilevando esclusivamente la conoscenza da parte del giudicante di una situazione di impedimento, nella specie incontestabile. Pertanto conclude per la nullità del giudizio di secondo grado e dell'impugnata sentenza, risultando violato il diritto d'intervento dell'imputato, sottoposto a misura limitativa della libertà personale, nota alla Corte territoriale;
2.2 la violazione degli artt. 99, comma 2, cod.pen., 517 e 522 cod.proc.pen. per errata contestazione della recidiva, genericamente indicata come aggravata ed illegittimamente ritenuta in sentenza;
omessa e manifesta illogicità della motivazione in ordine al collegamento tra il reato contestato e quelli a base delle precedenti condanne. Il difensore assume che la sentenza impugnata non ha considerato il tempo di commissione dei precedenti penali e ha omesso di misurare il grado di pericolosità insito nella commissione del nuovo fatto illecito. Aggiunge che al prevenuto è stata contestata la recidiva aggravata senza ulteriori specificazioni in relazione ai diversi tipi disciplinati dall'art. 99, comma 2, cod.pen. e, a fronte di siffatta genericità, i giudici di merito non avrebbero potuto ritenere la sussistenza dell'aggravante con conseguente nullità della sentenza impugnata nella parte relativa alla determinazione del trattamento sanzionatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. li difensore non considera che la trattazione del processo d'appello è avvenuta con rito cartolare ai sensi dell'art. 23 D.I. 149/2020 e succ. modificazioni e, quindi, in assenza di istanza del difensore intesa all'instaurazione del giudizio ordinario ovvero di richiesta dell'imputato di partecipare al processo. In detto quadro non può trovare applicazione la disciplina del legittimo impedimento, non essendo prevista la comparizione personale dell'imputato e del difensore (in tal senso, tra molte, Sez. 6, n. 38270 del 09/07/2024, Rv. 286969-01; n. 1167 del 30/11/2021, dep. 2022, Rv. 282400-01; Sez. 3, n. 3958 del 12/11/2021,dep. 2022,Rv. 282888-01). 2 2.11 secondo motivo è inammissibile in quanto denunzia un asserito vizio non devoluto in appello, concernente il difetto di contestazione in forma chiara e precisa della recidiva. All'imputato si addebita la recidiva ex art. 99,comnna 2, cod.pen., ravvisata dalla Corte di merito nell'aver riportato ben quattro condanne per delitto nei cinque anni precedenti la commissione del fatto a giudizio. In sede d'appello (pagg. 3-4) il difensore aveva chiesto la sola disapplicazione dell'aggravante soggettiva in quanto, alla luce dei precedenti, riteneva ingiustificato un giudizio di maggiore colpevolezza del prevenuto, profilo evaso con congrua motivazione dai giudici territoriali. In ogni caso, deve escludersi la sussistenza della dedotta violazione sia con riguardo alla genericità che alla pretesa erronea qualificazione della circostanza alla luce del principio secondo cui, ai fini della puntuale contestazione della recidiva di cui all'art. 99 cod. pen., non è necessaria la specificazione degli elementi sui quali essa si fonda ma è sufficiente la sola individuazione del tipo, ovvero di una delle ipotesi previste nei vari commi dello stesso art. 99 cod. pen. (Sez. 5, n. 50510 del 20/09/2018, Rv. 274446 - 01). 3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, la cui quantificazione tiene conto dei profili di colpa ravvisabili, in particolare, nelle deduzioni a sostegno dell'eccezione processuale di cui al primo motivo d'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 18 Febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. Pasquale Serrao D'Aquino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal difensore, Avv. Simone Matraxia RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna confermava la decisione del Tribunale di Ferrara che, in data 26/6/2023, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 12163 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 18/02/2025 di danneggiamento, condannandolo -previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva- alla pena di mesi sei di reclusione. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Simone R. Matraxia, deducendo: 2.1 la violazione degli artt. 178 lett. c), 179, 185, 420 bis e 420 ter cod.proc.pen. Il difensore eccepisce che la Corte d'Appello ha dichiarato l'imputato assente senza considerare che, trovandosi il medesimo sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora e non essendo stato autorizzato a partecipare all'udienza, sussisteva un legittimo impedimento a comparire. Infatti, il ricorrente si trovava all'epoca sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora nel Comune di Parma e, secondo i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, non può configurarsi alcun onere a suo carico di chiedere l'autorizzazione al giudice che procedeva al fine di presenziare al processo, rilevando esclusivamente la conoscenza da parte del giudicante di una situazione di impedimento, nella specie incontestabile. Pertanto conclude per la nullità del giudizio di secondo grado e dell'impugnata sentenza, risultando violato il diritto d'intervento dell'imputato, sottoposto a misura limitativa della libertà personale, nota alla Corte territoriale;
2.2 la violazione degli artt. 99, comma 2, cod.pen., 517 e 522 cod.proc.pen. per errata contestazione della recidiva, genericamente indicata come aggravata ed illegittimamente ritenuta in sentenza;
omessa e manifesta illogicità della motivazione in ordine al collegamento tra il reato contestato e quelli a base delle precedenti condanne. Il difensore assume che la sentenza impugnata non ha considerato il tempo di commissione dei precedenti penali e ha omesso di misurare il grado di pericolosità insito nella commissione del nuovo fatto illecito. Aggiunge che al prevenuto è stata contestata la recidiva aggravata senza ulteriori specificazioni in relazione ai diversi tipi disciplinati dall'art. 99, comma 2, cod.pen. e, a fronte di siffatta genericità, i giudici di merito non avrebbero potuto ritenere la sussistenza dell'aggravante con conseguente nullità della sentenza impugnata nella parte relativa alla determinazione del trattamento sanzionatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. li difensore non considera che la trattazione del processo d'appello è avvenuta con rito cartolare ai sensi dell'art. 23 D.I. 149/2020 e succ. modificazioni e, quindi, in assenza di istanza del difensore intesa all'instaurazione del giudizio ordinario ovvero di richiesta dell'imputato di partecipare al processo. In detto quadro non può trovare applicazione la disciplina del legittimo impedimento, non essendo prevista la comparizione personale dell'imputato e del difensore (in tal senso, tra molte, Sez. 6, n. 38270 del 09/07/2024, Rv. 286969-01; n. 1167 del 30/11/2021, dep. 2022, Rv. 282400-01; Sez. 3, n. 3958 del 12/11/2021,dep. 2022,Rv. 282888-01). 2 2.11 secondo motivo è inammissibile in quanto denunzia un asserito vizio non devoluto in appello, concernente il difetto di contestazione in forma chiara e precisa della recidiva. All'imputato si addebita la recidiva ex art. 99,comnna 2, cod.pen., ravvisata dalla Corte di merito nell'aver riportato ben quattro condanne per delitto nei cinque anni precedenti la commissione del fatto a giudizio. In sede d'appello (pagg. 3-4) il difensore aveva chiesto la sola disapplicazione dell'aggravante soggettiva in quanto, alla luce dei precedenti, riteneva ingiustificato un giudizio di maggiore colpevolezza del prevenuto, profilo evaso con congrua motivazione dai giudici territoriali. In ogni caso, deve escludersi la sussistenza della dedotta violazione sia con riguardo alla genericità che alla pretesa erronea qualificazione della circostanza alla luce del principio secondo cui, ai fini della puntuale contestazione della recidiva di cui all'art. 99 cod. pen., non è necessaria la specificazione degli elementi sui quali essa si fonda ma è sufficiente la sola individuazione del tipo, ovvero di una delle ipotesi previste nei vari commi dello stesso art. 99 cod. pen. (Sez. 5, n. 50510 del 20/09/2018, Rv. 274446 - 01). 3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, la cui quantificazione tiene conto dei profili di colpa ravvisabili, in particolare, nelle deduzioni a sostegno dell'eccezione processuale di cui al primo motivo d'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 18 Febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente