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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 31/10/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
GL RD Presidente
LI AR giudice rel.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2143/2025 del R.G.V.G., rimessa al Collegio per la decisione il 29/10/2025, vertente tra , nata a [...] il [...], Parte_1
c.f. difesa dall'avv. Eva Tiseo, e nato a [...] il CodiceFiscale_1 CP_1
16/9/1972, c.f. , difeso dall'avv. Giovanni Marrocco, con l'intervento del CodiceFiscale_2
Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/10/2025 i signori e , premesso di aver Parte_1 CP_1 contratto matrimonio concordatario il 26/8/2000 a CA D'RO (CE) e di aver avuto, durante la convivenza, i figli nato il [...]) e (nato il [...]), hanno chiesto che il Per_1 Per_2
Collegio dichiari la separazione consensuale e il divorzio congiunto dei coniugi.
***
All'udienza del 29/10/2025 i ricorrenti hanno insistito nelle richieste presenti nell'atto introduttivo.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accodi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
***
Non essendo ancora integrati i presupposti previsti dall'art. 3, commi 2 e 3 della legge n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio congiunto.
***
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, pronunciando nella causa iscritta al n. 2143/2025 R.G.V.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e;
Parte_1 CP_1 ➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Cassino (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Cassino (FR) dell'anno 2000, numero 8, parte II, serie B;
➢ riconosce le altre intese raggiunte in corso di causa tra e con Parte_1 CP_1 riferimento alla separazione;
➢ dispone la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza in relazione alla domanda di divorzio.
Cassino, 29/10/2025
Il giudice est.
LI AR
il Presidente
GL RD
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
GL RD Presidente
LI AR giudice rel.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2143/2025 del R.G.V.G., rimessa al Collegio per la decisione il 29/10/2025, vertente tra , nata a [...] il [...], Parte_1
c.f. difesa dall'avv. Eva Tiseo, e nato a [...] il CodiceFiscale_1 CP_1
16/9/1972, c.f. , difeso dall'avv. Giovanni Marrocco, con l'intervento del CodiceFiscale_2
Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/10/2025 i signori e , premesso di aver Parte_1 CP_1 contratto matrimonio concordatario il 26/8/2000 a CA D'RO (CE) e di aver avuto, durante la convivenza, i figli nato il [...]) e (nato il [...]), hanno chiesto che il Per_1 Per_2
Collegio dichiari la separazione consensuale e il divorzio congiunto dei coniugi.
***
All'udienza del 29/10/2025 i ricorrenti hanno insistito nelle richieste presenti nell'atto introduttivo.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accodi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
***
Non essendo ancora integrati i presupposti previsti dall'art. 3, commi 2 e 3 della legge n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio congiunto.
***
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, pronunciando nella causa iscritta al n. 2143/2025 R.G.V.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e;
Parte_1 CP_1 ➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Cassino (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Cassino (FR) dell'anno 2000, numero 8, parte II, serie B;
➢ riconosce le altre intese raggiunte in corso di causa tra e con Parte_1 CP_1 riferimento alla separazione;
➢ dispone la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza in relazione alla domanda di divorzio.
Cassino, 29/10/2025
Il giudice est.
LI AR
il Presidente
GL RD