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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/10/2025, n. 13688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13688 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11937/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE nella persona del giudice designato dott.ssa Assunta Canonaco, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 11937 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023, posta in decisione giusta ordinanza all'udienza del 15.05.2025 all'esito della scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter cpc, vertente
T R A
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
Pt_5
elettivamente domiciliati in Barletta presso lo studio dell'Avv. Domenico Porcelluzzi, via G.
De Nittis n.45 che li rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente con gli Avv.ti
EL EO e RI TI
ATTORI
E
, in persona del Commissario Controparte_1
Liquidatore p.t., Direttore Generale della Parte_6 rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Caputo, con lui elettivamente domiciliato in Roma alla via B.
Tortolini n. 30 presso lo studio Placidi, giusta procura in atti
CONVENUTO
OGGETTO: risarcim ento danni da emot rasfusi one pagina 1 di 12 CONCLUSIONI: come da difese delle parti in atti e note scritte depositate da parte attrice in data
13.05.2025, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. da intendersi richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di cit azione notificat o il 14.02.2023 gli attori indi cati in epigrafe, i n propri o, rispetti vament e qual i mogl ie e figli di , convenivano i n giudi zi o, di nanzi a Persona_1
questo Tri bunal e, l a Ges tione Liquidat ori a ex di chi edendone l a CP_1 CP_1
condanna al ris arci ment o del danno non pat rim oni al e iure proprio subito per perdit a del rapporto parent al e con i l proprio congi unto deceduto in dat a 04.05.2011, a causa di un epatocarci nom a
A t al fine esponevano che: - il sig , sul presupposto d'aver contratto l'epatite Persona_1
C a seguito di al cune tras fus ioni di sangue somministrat egli dura nt e un ri covero press o i l
P. O. di nel mese maggio dell'anno 1988, aveva convenuto in giudizio, presso il CP_1
Tribunale di Trani Sez. Distaccata di Andria, la Gestione liquidatoria dell'ex CP_1
(nel cui territorio all'epoca dei fatti era ricompreso l'Ospedale di Andria) al fine di sent irsi risarci re tutt i i danni s ubiti (R . G. n.10031/2009); - il giudi zio si era conclus o, in prim o grado, con l a sent enza n.389/ 2015 con cui era accol ta la dom anda;
- nel cors o del giudizio d'appello, dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, il sig. era deceduto e il Per_1
processo proseguito dai suoi eredi, odi erni at tori;
- il gi udi zi o era defi nito con l a sent enza n.1864/2021 che, i n parzial e accogli ment o del gravam e, ridet erm inava l a somm a l iquidat a in pri mo grado al de cuius in euro 466.402,87, olt re int eressi legali dal 5.12.2015 al s aldo in favore di tutti gl i eredi;
- la s ent enza passava in gi udi cato e conseguent em ent e era definitivamente accertata la sussistenza del nesso causale tra le trasfusioni e l'epatopatia soffert a in vit a dal Sig. , nonché tra l'epatocarcinoma e la morte di Persona_1 quest'ultimo; - gli odierni attori chiedevano alla gestione liquidatoria (e per essa al
Commissario Liquidatore pro tempore dell' ) il risarcimento del danno subito i ur e Pt_6
proprio per l a mort e del proprio congiunto con m issiva del 17.02.2014 e del 10.07.2018,
pagina 2 di 12 rim ast a senza ris
contro
; - con l'odi erno giudi zio int endevano far val ere l a responsabi lit à dell a convenut a ai sensi degli artt . 2043 -2059 c.c.; - si era form at a res i udi ca t a, si a sull'elemento della colpevolezza, che sul nesso causale tra le trasfusioni subite in vita da e l'epatopatia che aveva determinato la morte di quest'ultimo, pertanto gli Persona_1
odi erni attori avevano dirit to al ri sarci ment o del danno da perdit a del danno parent ale, com e analit icam ent e indi cat o i n cit azi one.
Si costit uiva t em pest ivam ent e l a convenuta, eccependo l a prescri zi one del di ritt o azionat o.
In parti colare, evidenzi ava che ess endo stat a all egat a una responsabi lit à ext racont rat tuale della azienda sanitaria ai sensi dell'art. 2043 c.c. il termine prescrizionale applicabile fosse quello quinquennale. Deduceva che le trasfusioni di sangue sommi nist rate nel 1988 al sig. non consentivano di ipotizzare il reato di omi ci dio colposo in capo Per_1 all'azienda sanitaria, “atteso che al proposito non v'era assolutamente imprudenza, negligenza o i mperi zia da part e dei sanitari. T ant o pi ù che i Giudi ci di merit o pugli es i addebit avano alla s truttura sanitaria i l danno, contagi o da virus HCV, a t itolo di probabilità civilistica, da cui non potrebbe giammai derivare un'imputazione a titolo di col pa”. Aggiungeva che, in mancanza di una formale contestazione di natura penale, non era assolutamente invocabile la figura dell'omicidio colposo, proprio in mancanza dei presupposti oggettivi e s oggett ivi. Cont estava poi l a quanti fi cazi one del danno da perdit a parentale come richiesta. Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- dichiarare gli attori decaduti dall'azione per il decorso del termine breve quinquennale;
- in subordine, rigett are la domanda così come formul ata nel quantum;
- in ogni caso, con vi ttoria di spes e di lit e” .
La causa ist ruita, m edi ant e produzione docum e nt al e, era t ratt enut a i n decisione previ a concessi one dei t erm ini ex art. 190 cpc.
Prima di valutare la fondatezza dell'eccezione preliminare di prescrizione formulata dalla convenuta, è necessario precisare che parte attrice ha azionato nell'odierno giud izio una pagina 3 di 12 domanda volta ad accertare la responsabilità extracontrattuale dell'azienda sanitaria ex art . 2043 c.c..
Diversam ente nel gi udi zio azi onato di nanzi ai giudici pugl iesi era st at a fatt a val ere una responsabilità contrattuale dell' Nella sent enza del Tribunale di Trani (cfr. doc. 2 Pt_7 del fascicolo di parte att ri ce) s i legge “Nel merito risultano provati i fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda. Secondo il consolidato orientamento del supremo giudice di l egitti mit à i n tema d i responsabilità contrattual e del la str uttura sanit aria e di r esponsabi lità prof essionale da contatt o soci ale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato , deve limitarsi a provare
l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, ri manendo a cari co del debitore dimostrare o che tal e i nadempi mento non vi è st ato ovvero che, pur esist endo, esso non è st ato eziologi camente ril evant e (Cas s.
Sez. Un. sentenza 11 gennaio 2008n. 577)”. Ancora nell a sentenza si aggiunge “Occorr e altresì sottoli near e, da un punt o di vista processuale, che parte convenuta non è rius cita ad ottemperar e all'onere della prova su di esse ricadent e, volto a dimostrare di aver e adott ato tutt e l e cautel e necessari e al fi ne di evitare il cont agio subito da parte attri ce durante il ricovero presso l'Ospedale di Andria”. Tali statuizioni sono state confermate dall a sent enza dell a Corte d'Appello di Bari n. 1864/2021 (cfr. doc. 3 del fas cicol o di
Parte part e att rice) che ha rigett ato il moti vo di gravame proposto dal la di di fet to di legittimazione passiva, affermando che “la Gesti one cont est a la propria legitti mazi one passi va, assumendo che sia legitti mat o il Mi nist ero dell a Salute. La doglianza è infondata, trattandosi di azione per r espons abilit à cont rattual e, riguardante solo l 'ASL nel cui ambit o ri cadeva l 'O.C. di , mentre le cont estazioni del la responsabi lit à del l'ent e e CP_1 del nesso di causalità attengono al merito”. E' indubitabile quindi che oggetto della dom anda propost a dal de cuis degli attori, nel precedent e gi udi zio, fosse l'accertam ento della responsabilità contrattuale dell'ente. Nell'odierno giudiz io la domanda proposta ha pagina 4 di 12 differenti presuppos ti e s i bas a non sul contratt o ospedali ero, m a sull a responsabilit à extracontrattuale ex art. 2043 c.c.. Pertanto, la parte attrice ha l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito ex art. 204 3 – 2059 c.c., non oggetto di accertamento nel precedente gi udi zio.
Invero, “l 'aut orit à del giudi cato s ostanziale opera soltant o entro i rigorosi li mi ti degli el ementi costi tuti vi dell 'azione e pr esuppone che tra la precedent e causa e quell a in att o vi sia identit à di par ti, di "petitum" e di "causa pet endi" (cfr. Cass. n.6830/2014). E' st at o altresì statuito che “finché il giudicato sostanzi ale f ormatosi in un giudizi o operi all'i nt erno di al tro i nstaurato s uccessi vamente, è necessari o che t ra la precedent e causa e quella in atto vi sia, oltr e che i dentità di parti e di "petitum", anche di "causa pet endi", ai fini della cui indi vi duazione ril evano non tanto l e ragioni gi uridi che enunci ate dalla parte
a f ondament o della pret es a avanzata i n giudi zio, bensì l' insi eme dell e ci rcostanz e di fatt o che la part e st essa pone a base dell a propri a ri chi esta, essendo compito precipuo del giudi ce la corr ett a identifi cazi one degli effetti giuridi ci scaturenti dai fatt i dedotti in causa”(cfr. Cass. n.16668/2018). In sostanz a le preclusioni del giudicato non possono est endersi olt re i suoi limi ti oggetti vi, rappresent ati dai fat ti costit utivi dell a domanda
(cfr. C ass. n.1251/ 2024).
Del resto, è noto che gli odi erni at tori non avrebbero potut o svolgere al cuna domanda di nat ura cont rattual e per ott enere il risarci ment o del danno subito iure proprio a causa del la mort e del proprio congiunto, i n quant o secondo la giurisprudenza di legittimi tà (cfr. C as s. ord.n. 14615/2020) “il rapporto contratt ual e tra il pazient e e la st rutt ura s anit aria o il medico espli ca i suoi eff etti t ra l e s ole parti del contratto, sicché l 'inadempimento dell a strutt ura o del pr ofes sionista genera responsabi lità cont rattuale escl usi vamente nei confronti dell 'ass isti to, che può es sere f atta val ere dai suoi co ngiunti "iure hereditari o", senza che questi ul timi, invece, possano agire a titolo contrattuale "i ure proprio" per
i danni da loro pat it i. In parti col ar e, non è confi gurabil e, i n linea general e, i n f avore di detti congiunti, un contratto con eff etti prot e tti vi del t erzo, ipot esi che va ci rcos critt a al
pagina 5 di 12 contratt o concluso dalla gestante con ri f eri mento all e prest azioni sanitarie af fer enti all a procreazi one che, per la peculiari tà dell'oggetto, è i doneo ad i nci dere in modo dir etto sulla posizi one del nas citur o e del padre, sì da farne scaturire una t utel a estes a a tali soggetti N ella s pecie, la S.C. ha escluso la spett anza dell 'azione contrattuale "iure proprio" agli eredi di un s oggett o ammal atosi e poi deceduto a causa di inf ezione da HCV contratt a a seguit o di emotrasf usi oni eseguite presso un ospedal e, precisando che es si avrebbero potuto event ual mente benef iciare del la tut ela aquiliana per i danni da lor o stessi subiti)”.
Prim a di giudi care nel merit o l a fondatezza di t al e dom anda, deve essere es aminat a l'eccezi one prelimi nare di pres crizi one sollevat a dall a convenut a.
La val utazi one dell a pres ent e eccezione impone di risolvere due ordini di problemi : i)
l'individuazione del dies a quo dal qual e decorre l a prescri zi one in ipot esi di fatt o dannoso l ungolat ent e, qual e è quello rel ativo all a m al atti a da contagio;
ii ) l a durat a dell a prescri zi one predett a.
Quanto al primo aspetto è pacifi co che, con ri ferim ent o ai danni i ure propri o, il di es a quo, ex art. 2935 c.c., vada identificato nel giorno dell'apertura della successione o della mort e del de cuius, sempre che il danneggi ato abbi a avuto cont ezza che t al e evento foss e eziologi cam ente coll egato all a condotta del danneggiant e (in tal senso, da ultim o, C ass . civ., Sez. III, 04/12/2024, n. 31029, “.... La pres cri zione del diritt o al risarcimento non decorre dal mero evento del decesso, ma dalla conosci bilità del danno nella sua dimensi one giuridi ca, ossi a dall a percezione del coll egamento causale t ra il deces so e
l'ill ecito”).
Nel caso in esam e, è provato su b as e documental e che gl i att ori fossero a conos cenza che il decesso del congi unto potess e essere ricondotto all a patol ogi a di Ci rrosi Epati ca HCV sin dal mom ent o del l a s ua di partit a, in quant o il certi ficat o di mort e del si g. Persona_1
del 02.08.2011 (do cc. 7 e 8 – atto di ci tazione) gi à recava t ra l e sequenze di condi zioni morbose che hanno condotto al decesso “l'epatocarinoma”. Il dies a quo dell a pres cri zi one pagina 6 di 12 del credit o risarcit orio, quindi, deve essere individuato nel la dat a 04.05.2011.
Quanto al secondo aspet to, nel caso di speci e, trova appli cazione l 'art . 2947 co. 3 c.c., i n forza del qual e il di ritto al ris arcimento del danno deri vant e da fatto il lecit o si prescrive in ci nque anni, s alvo che il fatto si a considerat o dall a l egge com e reat o e per i l reat o si a prevista una prescri zione pi ù l unga (i n t al caso, infat ti, il t ermine prescri zionale più l ungo si appli ca anche all 'azione ci vil e).
Orbene, rilevato che la condot ta dei sani tari dell a st rut tura sanit aria, che somministrando sangue i nfett o, avr ebbero provocat o l a mort e del sig. , risult a essere astrattam ent e Per_1
sussumibil e nella fat tispeci e di reato di omicidio colposo ex art. 589 c.p., per st abilire l a corretta durata della prescrizione dell'azione risarcitoria ai sensi dell'art. 2947 co. 3 c .c., occorre ri feri rsi al t ermine di pres cri zi one previsto per t al e reato.
L'art. 2947 co. 3 c.c. stabilisce che il termine prescrizionale del diritto al risarcimento del danno venga equiparato all'eventuale più lungo termine di prescrizione previsto per il reat o qualora i l fatt o si a considerat o dall a legge come reato e ciò indipendentem ent e dall'effettiva promozione o meno dell'azione penale, essendo il maggior termine di prescri zi one correlato s olo all a astratta previsi one dell a fattispeci e. La finalit à, evidentemente, è quella di assicurare al danneggiato un maggior tempo per l'esercizio dell'azione risarcitoria nei casi in cui l'illecito civile sia tanto grave da assumere anche ril evanza penal e.
In tal i casi, quindi , l a durat a dell a prescrizione del di ritto al risarcim ento del danno viene indivi duat a per r elat ionem con ri ferim ent o al m aggior termi ne di prescrizione previsto per lo speci fi co reato che astratt am ent e vi ene i n rili evo nel caso di specie, det erm inato secondo le regol e penalist iche. Applicand o tali crit eri , qui ndi, per indivi duare la l egge applicabile in rel azione al la vicenda di omi cidi o colposo che occupa, occorre fare riferimento al regime della prescrizione “alla data del fatto”, con tale intendendosi il momento di consum azione del reato ( val e a dire il 04.05.2011, giorno del decesso del si g.
), sicché, ai sensi dell'art. 157 c.p., la durata della prescrizione deve essere Per_1
pagina 7 di 12 indivi duat a in s ei anni.
Di conseguenza, il diritto al ris arcimento del danno vant at o i ure propri o dagli att ori no n può rit enersi prescritto a front e degli att i interrutti vi della prescri zione inviati al la gest ione li quidatori a in dat a 17.02.2014 e in data 10.07.2018 (cfr. docc. 12 all egato all'atto di citazione e doc. depositato il 18.12.2023 con le memorie ex art. 1 83 VI co.cpc).
Non possono ess ere condi vis e le argom ent azioni di part e convenuta secondo la qual e la not a datata 1°.7.2014, indiri zzata all a , non sarebbe un valido atto i nterruttivo nei Pt_6
confront i del la Ges ti one Liqui datoria del la ex di Andr i a (essendo quest'ul tim a CP_1
Parte non un organo dell' ma uno specifico organo della successore a CP_2
titolo parti col are della ex . Al riguardo il Tri bunale riti ene di dovere dare CP_1
continui tà all a condivi sibil e giurisprudenza cit at a da part e attrice (cfr. C ass .
n.25650/ 2023) s econdo cui “La ri chiesta di ri sarci mento dei danni indirizzat a a una
anzi ché al di rett or e gener ale di quest 'ultima i n qualit à di commissario liquidat or e Pt_8
Contr dell a Gesti one s epar ata della pr eesist ent e è i donea a i nterrompere la pres crizi one, dal momento che, in oss equio ai principi di aff idamento e buona f ede sott esi ai rapporti obbli gatori (e, i n particol ar e, a quelli con gli enti pubbli ci ), il dato f ormal e della divers a soggetti vit à giuridi ca non può pr eval ere su quel lo sost anziale dell 'unitarietà del la strutt ura organizz ativa, ammi nistrati va, gesti onal e e t ecni ca, discendent e dall e disposizioni di legge che cons enti vano ai direttori generali dell e di avvaler si degli Pt_8
uffici e delle st rutt ure ammi nist rati ve di queste ultime anche per l o svolgi mento delle Contr funzi oni di commi ssario li quidator e dell e disciolt e ”.
Ciò detto, l 'eccezione di pres cri zione form ulat a da parte attri ce deve essere respinta.
La dom anda è infondat a nel merito.
Parte convenuta ha dedotto nella comparsa di costituzione che “ non v'era assolutamente imprudenza, negli genza o i mperiz ia da part e dei sanitari. Tanto pi ù che i Giu di ci di merito pugli esi addebitavano alla st rutt ura sani tari a i l danno, contagio da virus HC V, a titolo di probabilità civilistica, da cui non potrebbe giammai derivare un'imputazione a
pagina 8 di 12 titolo di col pa”.
All a l uce di t ali all egazioni, di vers am ent e da quant o argom entato da parte att ri ce, non può rit enersi che l a convenut a abbia am m esso, ovvero non cont est ato, la responsabi lit à extracontrattuale dell'ente per l'illecito ascrittole ex art. 2043 -2059 c.c..
Giova aggiungere che i l principi o di non cont estazione opera riguardo ai fatti che l a controparte ha l'onere di provare, ma non riguardo alle questioni giuridiche che devono essere oggett o di val utazione da part e del giudi ce (cfr. tra t ante C ass. 2844/2024), com e, nel caso di specie, l'accertamento dei limiti del giudicato ritenuto, alla luce delle superi ori cons iderazioni, non idoneo ad estendere i suoi effetti ai fatti costituti vi dell'illecito ex art. 2043 - 2059 c.c., non oggetto di accertamento nel precedente giudizio.
E' noto che i fatti costitutivi della responsabilità contrattuale sono l'inadempimento a una obbli gazione speci fi ca sort a per contratt o o alt ro at to i doneo e il danno conseguenza di tal e inadempim ento . La colpa del debit ore è presunta, nel senso che essa non deve es sere provat a dal credit ore, m a è il debitore a dov ere fornire l a prova liberat ori a. La responsabilit à ext racontrattual e t rova l a sua font e nel dovere generi co del neminem laedere e quindi i fatti costit utivi sono rappresent ati dal fatto il lecit o, dal dolo o dall a col pa, dal danno ingiust o e dal nesso caus al e t ra fatto e danno. Si t ratta di dom ande fondat e su fatti cos t itutivi del dirit to vantat o diversi e dipendenti da elem enti di fatto diversi (cfr. C ass . n.18299/2016).
Parte attrice non ha assolto all'onere di provare tutti gli elementi costitutivi dell' illecito.
In verit à, non ri sult a nem meno al legat a in fatt o al cuna specifica condott a col posa dell a strut tura, essendos i limitat a l a part e att rice a fare ri feri mento al precedente gi udi cat o, intervenuto a front e dell a dom anda proposta dal de cuius che attri bui va l a responsabilit à del cont agio al la st ruttura in quanto non aveva sott oposto i l sangue t rasfuso a regol ari controlli (com e evi ncibil e dall a s ent enza del Tribunal e di Trani , cfr. doc. 2 del fas ci co lo attoreo). Tal e s entenza, conferm at a in appell o, tutt avia ha accert ato una respons abilit à contrattuale della struttura facendo applicazione del diverso criterio di riparto dell'onere pagina 9 di 12 probatorio di cui all'art. 1218 c.c.: “ai fini del riparto dell'onere p robatorio l'attore, paziente danneggiato , deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamen t ato, rimanendo a carico del debitore dimostr ar e o che tale inadempi mento non vi è st at o ovvero che, pur es istendo, esso non è stat o ezi ologi cament e r ilevante (C ass. Sez. Un. sent enza 11 gennaio 2008n.
577)”.
La condanna dell'ente sanitario al risarcimento del danno derivato al de cuius degli attori ha trovato fondamento dal punto di vista processuale nella circostanza che l'ente, su cui gravava il relativo onere di probatorio, non era riusci to a di mostrare “di avere adott ato tutte l e caut ele necessari e al fine di evit are il cont agio subit o da part e attri ce durant e il ricovero presso l'Ospedale di Andria”.
Nel caso in oggetto è la parte attrice a dovere provare gli elementi costitutivi dell'illecito Parte e quindi la condotta omissi va colposa del la (che deve essere specifi cam ent e all egat a e non può essere presunta) per l'omessa vigilanza sulla sostanza ematica (e/o la colpa dei sani tari, ci rcost anza, tutt avi a quest a nemmeno ipot izzat a dagli attori ) da cui sarebbe derivat a l a m ort e del sig. . Per_1
Anche la C TU svol ta nel giudi zi o dinanzi al Tribunal e di Trani ha accerto il nesso caus al e tra le trasfusioni e il contagio dell'HCV e quindi tra il danno epatico e le trasfusioni, ma nessuna indi cazi one è ravvis abil e nel la documentazi one prodotta i n atti da cui s i evi nca
Parte una responsabilit à aquiliana dell a per om essa vi gilanza.
Al riguardo deve tenersi conto che non competeva all'Azienda sanitaria la vigilanza sulla sost anza emati ca negli int erventi trasfusionali e sugli emoderivati, ma al Minist ero dell a salute.
Invero, g li ospedali (che ai s ensi dell a legge 12.2.1968 n.132 erano cost ituiti in “enti ospedalieri” dotati di personalità giuridica di diritto pubblico ed istituzionalmente preposti all a assist enza ospedali era , al ricovero ed all a cura degli infermi ), con la legge pagina 10 di 12 23.12.1978 n.833 is titutiva del sono st ati soppressi ed inquadrat i nel le strut ture CP_3
dell e UU.SS.LL., enti pubbli ci regionali . Anche se con D.P.R. 14.1.1972 n.4 si era gi à provveduto al t ras ferim ent o all e R egioni a st atuto ordinari o dell e funzioni ammi ni strative stat ali in m ateri a di assist enza sanit ari a ed ospedaliera, l e com petenze at tri buite al
“Ministero della Sanità” dall'art.1 della legge n. 592/1967 (“emana l e diretti ve tecniche……esercita la vigilanza”) sono rimaste immutate.
Con l'art.6, I co. nn.11 e 17 del D.P.R. n.4/1972, infatti, è stato precisato che “r estano ferme le attuali competenze degli organi statali in ordine… alla produzione, commercio e vendit a... di emoderi vati ... all a r acco lta, conservazi one e distribuzione di sangue umano”
(la del ega di funzioni ammini strati ve i n t ali materi e att ri buit a alle R egi oni, lim itatam ent e ai compiti dell'ufficio del medico provinciale - artt.12 e 13 -, non ha sottratto allo Stato i pot eri di vigi la nza e controllo, ess endo espressam ent e previsto, in tali i pot esi, il potere di direttiva nonché l'esercizio del potere sostitutivo “i n caso di persistente inatti vit à degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate” - art.13), mentre la legge
23.12.1978 n.833, i nnovando all a precedent e discipli na norm ativa, ha riservato al lo St ato la competenza legislativa in materia di “raccolt a, frazi onamento, conservazione e distri buzi one del sangue umano” al fine di assicurare condizioni e garanzie di salut e uniformi per tutto il territorio nazionale ed al “Ministro della Sanità” il potere di emanare diretti ve concernenti le atti vit à del egate all e R egioni (art.4), ed ha att ribuito all o Stato le funzioni amministrative concernenti “l a produzione, la registraz ione, la ri cer ca, la sperimentazione, il commercio e l'informazione concernenti i prodotti chimici usati in medicina, i preparat i far maceuti ci ..gli emoderi vati ” (art.6 lett. c: per tali prodotti rimane quindi esclusa la del ega di funzioni ammi nistrati ve a ll e R egioni ex art.7 l ett. c).
Risult a pert anto accert at o che, anche dopo il t rasferim ent o di competenze i n mat eri a sanitaria alle Regioni e dopo l'istituzione del il “Ministero della Sanità” ha CP_3 mantenuto una posizione preminente nell'organizzazio ne del sistema della raccolta, conservazione e dis t ribuzi one del s angue e nella produzione e comm erci ali zzazione degl i pagina 11 di 12 emoderivati , ess endo tenut o - in virt ù dell e compet enze norm ati ve ed ammi nistrati ve espressam ent e att ribuite dall a l egge - ad em anare tut t e l e prescrizioni tecniche necess ari e ad impedire la diffusione o trasmissione di patologie (nella specie virali) collegate all'uso in medicina del s angue umano e dei suoi derivati e speci ficam ent e al servi zio t rasfusional e effettuato in sede ospedal iera, nonché ad organizzare ed eseguire l a vigil anza (anche periodica o a campi one) ed i necess ari controlli sulla corretta e regol are applicazione dell e metodiche da part e degli operatori s anit ari e dei C ent ri t rasfusionali.
Non essendo st at a al legat a e nemm en o provata, nel caso in esam e, al cuna alt ra i potes i di
Parte responsabilit à in capo all a (di versa dall a om essa vi gil anza esercit at a sulla s ostanza em ati ca negli i nterventi t ras fusi onali e sugli emoderivati ), la domanda proposta nei confront i dell a convenuta n on può es sere accolt a.
Le spese del gi udi zi o s eguono l a s occombenza e sono li qui dat e com e in dispos itivo, nei limiti dei param et ri di liqui dazi one di cui al d.m. n. 55/ 2014, aggiornato al d.m . 147/2022, avuto riguardo all a com pet enza relativa ai giudi zi di cogni zione davanti al t ribunale, al valore della domanda (indeterminabile complessità media) e all'attività svolta.
P.Q.M.
il Tribunale, definit i vam ent e pronunciando, così provvede:
-ri getta l a domanda propost a da gli att ori;
- condanna gli attori , in sol ido, al pagament o, in favore di parte convenuta, dell e spese del giudi zio li quidat e i n compl essi vi euro 5.431,00, olt re spese general i e acces sori com e per l egge.
Roma 06.10.2025
Il Giudice
Assunt a C anonaco pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE nella persona del giudice designato dott.ssa Assunta Canonaco, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 11937 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023, posta in decisione giusta ordinanza all'udienza del 15.05.2025 all'esito della scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter cpc, vertente
T R A
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
Pt_5
elettivamente domiciliati in Barletta presso lo studio dell'Avv. Domenico Porcelluzzi, via G.
De Nittis n.45 che li rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente con gli Avv.ti
EL EO e RI TI
ATTORI
E
, in persona del Commissario Controparte_1
Liquidatore p.t., Direttore Generale della Parte_6 rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Caputo, con lui elettivamente domiciliato in Roma alla via B.
Tortolini n. 30 presso lo studio Placidi, giusta procura in atti
CONVENUTO
OGGETTO: risarcim ento danni da emot rasfusi one pagina 1 di 12 CONCLUSIONI: come da difese delle parti in atti e note scritte depositate da parte attrice in data
13.05.2025, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. da intendersi richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di cit azione notificat o il 14.02.2023 gli attori indi cati in epigrafe, i n propri o, rispetti vament e qual i mogl ie e figli di , convenivano i n giudi zi o, di nanzi a Persona_1
questo Tri bunal e, l a Ges tione Liquidat ori a ex di chi edendone l a CP_1 CP_1
condanna al ris arci ment o del danno non pat rim oni al e iure proprio subito per perdit a del rapporto parent al e con i l proprio congi unto deceduto in dat a 04.05.2011, a causa di un epatocarci nom a
A t al fine esponevano che: - il sig , sul presupposto d'aver contratto l'epatite Persona_1
C a seguito di al cune tras fus ioni di sangue somministrat egli dura nt e un ri covero press o i l
P. O. di nel mese maggio dell'anno 1988, aveva convenuto in giudizio, presso il CP_1
Tribunale di Trani Sez. Distaccata di Andria, la Gestione liquidatoria dell'ex CP_1
(nel cui territorio all'epoca dei fatti era ricompreso l'Ospedale di Andria) al fine di sent irsi risarci re tutt i i danni s ubiti (R . G. n.10031/2009); - il giudi zio si era conclus o, in prim o grado, con l a sent enza n.389/ 2015 con cui era accol ta la dom anda;
- nel cors o del giudizio d'appello, dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, il sig. era deceduto e il Per_1
processo proseguito dai suoi eredi, odi erni at tori;
- il gi udi zi o era defi nito con l a sent enza n.1864/2021 che, i n parzial e accogli ment o del gravam e, ridet erm inava l a somm a l iquidat a in pri mo grado al de cuius in euro 466.402,87, olt re int eressi legali dal 5.12.2015 al s aldo in favore di tutti gl i eredi;
- la s ent enza passava in gi udi cato e conseguent em ent e era definitivamente accertata la sussistenza del nesso causale tra le trasfusioni e l'epatopatia soffert a in vit a dal Sig. , nonché tra l'epatocarcinoma e la morte di Persona_1 quest'ultimo; - gli odierni attori chiedevano alla gestione liquidatoria (e per essa al
Commissario Liquidatore pro tempore dell' ) il risarcimento del danno subito i ur e Pt_6
proprio per l a mort e del proprio congiunto con m issiva del 17.02.2014 e del 10.07.2018,
pagina 2 di 12 rim ast a senza ris
contro
; - con l'odi erno giudi zio int endevano far val ere l a responsabi lit à dell a convenut a ai sensi degli artt . 2043 -2059 c.c.; - si era form at a res i udi ca t a, si a sull'elemento della colpevolezza, che sul nesso causale tra le trasfusioni subite in vita da e l'epatopatia che aveva determinato la morte di quest'ultimo, pertanto gli Persona_1
odi erni attori avevano dirit to al ri sarci ment o del danno da perdit a del danno parent ale, com e analit icam ent e indi cat o i n cit azi one.
Si costit uiva t em pest ivam ent e l a convenuta, eccependo l a prescri zi one del di ritt o azionat o.
In parti colare, evidenzi ava che ess endo stat a all egat a una responsabi lit à ext racont rat tuale della azienda sanitaria ai sensi dell'art. 2043 c.c. il termine prescrizionale applicabile fosse quello quinquennale. Deduceva che le trasfusioni di sangue sommi nist rate nel 1988 al sig. non consentivano di ipotizzare il reato di omi ci dio colposo in capo Per_1 all'azienda sanitaria, “atteso che al proposito non v'era assolutamente imprudenza, negligenza o i mperi zia da part e dei sanitari. T ant o pi ù che i Giudi ci di merit o pugli es i addebit avano alla s truttura sanitaria i l danno, contagi o da virus HCV, a t itolo di probabilità civilistica, da cui non potrebbe giammai derivare un'imputazione a titolo di col pa”. Aggiungeva che, in mancanza di una formale contestazione di natura penale, non era assolutamente invocabile la figura dell'omicidio colposo, proprio in mancanza dei presupposti oggettivi e s oggett ivi. Cont estava poi l a quanti fi cazi one del danno da perdit a parentale come richiesta. Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- dichiarare gli attori decaduti dall'azione per il decorso del termine breve quinquennale;
- in subordine, rigett are la domanda così come formul ata nel quantum;
- in ogni caso, con vi ttoria di spes e di lit e” .
La causa ist ruita, m edi ant e produzione docum e nt al e, era t ratt enut a i n decisione previ a concessi one dei t erm ini ex art. 190 cpc.
Prima di valutare la fondatezza dell'eccezione preliminare di prescrizione formulata dalla convenuta, è necessario precisare che parte attrice ha azionato nell'odierno giud izio una pagina 3 di 12 domanda volta ad accertare la responsabilità extracontrattuale dell'azienda sanitaria ex art . 2043 c.c..
Diversam ente nel gi udi zio azi onato di nanzi ai giudici pugl iesi era st at a fatt a val ere una responsabilità contrattuale dell' Nella sent enza del Tribunale di Trani (cfr. doc. 2 Pt_7 del fascicolo di parte att ri ce) s i legge “Nel merito risultano provati i fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda. Secondo il consolidato orientamento del supremo giudice di l egitti mit à i n tema d i responsabilità contrattual e del la str uttura sanit aria e di r esponsabi lità prof essionale da contatt o soci ale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato , deve limitarsi a provare
l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, ri manendo a cari co del debitore dimostrare o che tal e i nadempi mento non vi è st ato ovvero che, pur esist endo, esso non è st ato eziologi camente ril evant e (Cas s.
Sez. Un. sentenza 11 gennaio 2008n. 577)”. Ancora nell a sentenza si aggiunge “Occorr e altresì sottoli near e, da un punt o di vista processuale, che parte convenuta non è rius cita ad ottemperar e all'onere della prova su di esse ricadent e, volto a dimostrare di aver e adott ato tutt e l e cautel e necessari e al fi ne di evitare il cont agio subito da parte attri ce durante il ricovero presso l'Ospedale di Andria”. Tali statuizioni sono state confermate dall a sent enza dell a Corte d'Appello di Bari n. 1864/2021 (cfr. doc. 3 del fas cicol o di
Parte part e att rice) che ha rigett ato il moti vo di gravame proposto dal la di di fet to di legittimazione passiva, affermando che “la Gesti one cont est a la propria legitti mazi one passi va, assumendo che sia legitti mat o il Mi nist ero dell a Salute. La doglianza è infondata, trattandosi di azione per r espons abilit à cont rattual e, riguardante solo l 'ASL nel cui ambit o ri cadeva l 'O.C. di , mentre le cont estazioni del la responsabi lit à del l'ent e e CP_1 del nesso di causalità attengono al merito”. E' indubitabile quindi che oggetto della dom anda propost a dal de cuis degli attori, nel precedent e gi udi zio, fosse l'accertam ento della responsabilità contrattuale dell'ente. Nell'odierno giudiz io la domanda proposta ha pagina 4 di 12 differenti presuppos ti e s i bas a non sul contratt o ospedali ero, m a sull a responsabilit à extracontrattuale ex art. 2043 c.c.. Pertanto, la parte attrice ha l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito ex art. 204 3 – 2059 c.c., non oggetto di accertamento nel precedente gi udi zio.
Invero, “l 'aut orit à del giudi cato s ostanziale opera soltant o entro i rigorosi li mi ti degli el ementi costi tuti vi dell 'azione e pr esuppone che tra la precedent e causa e quell a in att o vi sia identit à di par ti, di "petitum" e di "causa pet endi" (cfr. Cass. n.6830/2014). E' st at o altresì statuito che “finché il giudicato sostanzi ale f ormatosi in un giudizi o operi all'i nt erno di al tro i nstaurato s uccessi vamente, è necessari o che t ra la precedent e causa e quella in atto vi sia, oltr e che i dentità di parti e di "petitum", anche di "causa pet endi", ai fini della cui indi vi duazione ril evano non tanto l e ragioni gi uridi che enunci ate dalla parte
a f ondament o della pret es a avanzata i n giudi zio, bensì l' insi eme dell e ci rcostanz e di fatt o che la part e st essa pone a base dell a propri a ri chi esta, essendo compito precipuo del giudi ce la corr ett a identifi cazi one degli effetti giuridi ci scaturenti dai fatt i dedotti in causa”(cfr. Cass. n.16668/2018). In sostanz a le preclusioni del giudicato non possono est endersi olt re i suoi limi ti oggetti vi, rappresent ati dai fat ti costit utivi dell a domanda
(cfr. C ass. n.1251/ 2024).
Del resto, è noto che gli odi erni at tori non avrebbero potut o svolgere al cuna domanda di nat ura cont rattual e per ott enere il risarci ment o del danno subito iure proprio a causa del la mort e del proprio congiunto, i n quant o secondo la giurisprudenza di legittimi tà (cfr. C as s. ord.n. 14615/2020) “il rapporto contratt ual e tra il pazient e e la st rutt ura s anit aria o il medico espli ca i suoi eff etti t ra l e s ole parti del contratto, sicché l 'inadempimento dell a strutt ura o del pr ofes sionista genera responsabi lità cont rattuale escl usi vamente nei confronti dell 'ass isti to, che può es sere f atta val ere dai suoi co ngiunti "iure hereditari o", senza che questi ul timi, invece, possano agire a titolo contrattuale "i ure proprio" per
i danni da loro pat it i. In parti col ar e, non è confi gurabil e, i n linea general e, i n f avore di detti congiunti, un contratto con eff etti prot e tti vi del t erzo, ipot esi che va ci rcos critt a al
pagina 5 di 12 contratt o concluso dalla gestante con ri f eri mento all e prest azioni sanitarie af fer enti all a procreazi one che, per la peculiari tà dell'oggetto, è i doneo ad i nci dere in modo dir etto sulla posizi one del nas citur o e del padre, sì da farne scaturire una t utel a estes a a tali soggetti N ella s pecie, la S.C. ha escluso la spett anza dell 'azione contrattuale "iure proprio" agli eredi di un s oggett o ammal atosi e poi deceduto a causa di inf ezione da HCV contratt a a seguit o di emotrasf usi oni eseguite presso un ospedal e, precisando che es si avrebbero potuto event ual mente benef iciare del la tut ela aquiliana per i danni da lor o stessi subiti)”.
Prim a di giudi care nel merit o l a fondatezza di t al e dom anda, deve essere es aminat a l'eccezi one prelimi nare di pres crizi one sollevat a dall a convenut a.
La val utazi one dell a pres ent e eccezione impone di risolvere due ordini di problemi : i)
l'individuazione del dies a quo dal qual e decorre l a prescri zi one in ipot esi di fatt o dannoso l ungolat ent e, qual e è quello rel ativo all a m al atti a da contagio;
ii ) l a durat a dell a prescri zi one predett a.
Quanto al primo aspetto è pacifi co che, con ri ferim ent o ai danni i ure propri o, il di es a quo, ex art. 2935 c.c., vada identificato nel giorno dell'apertura della successione o della mort e del de cuius, sempre che il danneggi ato abbi a avuto cont ezza che t al e evento foss e eziologi cam ente coll egato all a condotta del danneggiant e (in tal senso, da ultim o, C ass . civ., Sez. III, 04/12/2024, n. 31029, “.... La pres cri zione del diritt o al risarcimento non decorre dal mero evento del decesso, ma dalla conosci bilità del danno nella sua dimensi one giuridi ca, ossi a dall a percezione del coll egamento causale t ra il deces so e
l'ill ecito”).
Nel caso in esam e, è provato su b as e documental e che gl i att ori fossero a conos cenza che il decesso del congi unto potess e essere ricondotto all a patol ogi a di Ci rrosi Epati ca HCV sin dal mom ent o del l a s ua di partit a, in quant o il certi ficat o di mort e del si g. Persona_1
del 02.08.2011 (do cc. 7 e 8 – atto di ci tazione) gi à recava t ra l e sequenze di condi zioni morbose che hanno condotto al decesso “l'epatocarinoma”. Il dies a quo dell a pres cri zi one pagina 6 di 12 del credit o risarcit orio, quindi, deve essere individuato nel la dat a 04.05.2011.
Quanto al secondo aspet to, nel caso di speci e, trova appli cazione l 'art . 2947 co. 3 c.c., i n forza del qual e il di ritto al ris arcimento del danno deri vant e da fatto il lecit o si prescrive in ci nque anni, s alvo che il fatto si a considerat o dall a l egge com e reat o e per i l reat o si a prevista una prescri zione pi ù l unga (i n t al caso, infat ti, il t ermine prescri zionale più l ungo si appli ca anche all 'azione ci vil e).
Orbene, rilevato che la condot ta dei sani tari dell a st rut tura sanit aria, che somministrando sangue i nfett o, avr ebbero provocat o l a mort e del sig. , risult a essere astrattam ent e Per_1
sussumibil e nella fat tispeci e di reato di omicidio colposo ex art. 589 c.p., per st abilire l a corretta durata della prescrizione dell'azione risarcitoria ai sensi dell'art. 2947 co. 3 c .c., occorre ri feri rsi al t ermine di pres cri zi one previsto per t al e reato.
L'art. 2947 co. 3 c.c. stabilisce che il termine prescrizionale del diritto al risarcimento del danno venga equiparato all'eventuale più lungo termine di prescrizione previsto per il reat o qualora i l fatt o si a considerat o dall a legge come reato e ciò indipendentem ent e dall'effettiva promozione o meno dell'azione penale, essendo il maggior termine di prescri zi one correlato s olo all a astratta previsi one dell a fattispeci e. La finalit à, evidentemente, è quella di assicurare al danneggiato un maggior tempo per l'esercizio dell'azione risarcitoria nei casi in cui l'illecito civile sia tanto grave da assumere anche ril evanza penal e.
In tal i casi, quindi , l a durat a dell a prescrizione del di ritto al risarcim ento del danno viene indivi duat a per r elat ionem con ri ferim ent o al m aggior termi ne di prescrizione previsto per lo speci fi co reato che astratt am ent e vi ene i n rili evo nel caso di specie, det erm inato secondo le regol e penalist iche. Applicand o tali crit eri , qui ndi, per indivi duare la l egge applicabile in rel azione al la vicenda di omi cidi o colposo che occupa, occorre fare riferimento al regime della prescrizione “alla data del fatto”, con tale intendendosi il momento di consum azione del reato ( val e a dire il 04.05.2011, giorno del decesso del si g.
), sicché, ai sensi dell'art. 157 c.p., la durata della prescrizione deve essere Per_1
pagina 7 di 12 indivi duat a in s ei anni.
Di conseguenza, il diritto al ris arcimento del danno vant at o i ure propri o dagli att ori no n può rit enersi prescritto a front e degli att i interrutti vi della prescri zione inviati al la gest ione li quidatori a in dat a 17.02.2014 e in data 10.07.2018 (cfr. docc. 12 all egato all'atto di citazione e doc. depositato il 18.12.2023 con le memorie ex art. 1 83 VI co.cpc).
Non possono ess ere condi vis e le argom ent azioni di part e convenuta secondo la qual e la not a datata 1°.7.2014, indiri zzata all a , non sarebbe un valido atto i nterruttivo nei Pt_6
confront i del la Ges ti one Liqui datoria del la ex di Andr i a (essendo quest'ul tim a CP_1
Parte non un organo dell' ma uno specifico organo della successore a CP_2
titolo parti col are della ex . Al riguardo il Tri bunale riti ene di dovere dare CP_1
continui tà all a condivi sibil e giurisprudenza cit at a da part e attrice (cfr. C ass .
n.25650/ 2023) s econdo cui “La ri chiesta di ri sarci mento dei danni indirizzat a a una
anzi ché al di rett or e gener ale di quest 'ultima i n qualit à di commissario liquidat or e Pt_8
Contr dell a Gesti one s epar ata della pr eesist ent e è i donea a i nterrompere la pres crizi one, dal momento che, in oss equio ai principi di aff idamento e buona f ede sott esi ai rapporti obbli gatori (e, i n particol ar e, a quelli con gli enti pubbli ci ), il dato f ormal e della divers a soggetti vit à giuridi ca non può pr eval ere su quel lo sost anziale dell 'unitarietà del la strutt ura organizz ativa, ammi nistrati va, gesti onal e e t ecni ca, discendent e dall e disposizioni di legge che cons enti vano ai direttori generali dell e di avvaler si degli Pt_8
uffici e delle st rutt ure ammi nist rati ve di queste ultime anche per l o svolgi mento delle Contr funzi oni di commi ssario li quidator e dell e disciolt e ”.
Ciò detto, l 'eccezione di pres cri zione form ulat a da parte attri ce deve essere respinta.
La dom anda è infondat a nel merito.
Parte convenuta ha dedotto nella comparsa di costituzione che “ non v'era assolutamente imprudenza, negli genza o i mperiz ia da part e dei sanitari. Tanto pi ù che i Giu di ci di merito pugli esi addebitavano alla st rutt ura sani tari a i l danno, contagio da virus HC V, a titolo di probabilità civilistica, da cui non potrebbe giammai derivare un'imputazione a
pagina 8 di 12 titolo di col pa”.
All a l uce di t ali all egazioni, di vers am ent e da quant o argom entato da parte att ri ce, non può rit enersi che l a convenut a abbia am m esso, ovvero non cont est ato, la responsabi lit à extracontrattuale dell'ente per l'illecito ascrittole ex art. 2043 -2059 c.c..
Giova aggiungere che i l principi o di non cont estazione opera riguardo ai fatti che l a controparte ha l'onere di provare, ma non riguardo alle questioni giuridiche che devono essere oggett o di val utazione da part e del giudi ce (cfr. tra t ante C ass. 2844/2024), com e, nel caso di specie, l'accertamento dei limiti del giudicato ritenuto, alla luce delle superi ori cons iderazioni, non idoneo ad estendere i suoi effetti ai fatti costituti vi dell'illecito ex art. 2043 - 2059 c.c., non oggetto di accertamento nel precedente giudizio.
E' noto che i fatti costitutivi della responsabilità contrattuale sono l'inadempimento a una obbli gazione speci fi ca sort a per contratt o o alt ro at to i doneo e il danno conseguenza di tal e inadempim ento . La colpa del debit ore è presunta, nel senso che essa non deve es sere provat a dal credit ore, m a è il debitore a dov ere fornire l a prova liberat ori a. La responsabilit à ext racontrattual e t rova l a sua font e nel dovere generi co del neminem laedere e quindi i fatti costit utivi sono rappresent ati dal fatto il lecit o, dal dolo o dall a col pa, dal danno ingiust o e dal nesso caus al e t ra fatto e danno. Si t ratta di dom ande fondat e su fatti cos t itutivi del dirit to vantat o diversi e dipendenti da elem enti di fatto diversi (cfr. C ass . n.18299/2016).
Parte attrice non ha assolto all'onere di provare tutti gli elementi costitutivi dell' illecito.
In verit à, non ri sult a nem meno al legat a in fatt o al cuna specifica condott a col posa dell a strut tura, essendos i limitat a l a part e att rice a fare ri feri mento al precedente gi udi cat o, intervenuto a front e dell a dom anda proposta dal de cuius che attri bui va l a responsabilit à del cont agio al la st ruttura in quanto non aveva sott oposto i l sangue t rasfuso a regol ari controlli (com e evi ncibil e dall a s ent enza del Tribunal e di Trani , cfr. doc. 2 del fas ci co lo attoreo). Tal e s entenza, conferm at a in appell o, tutt avia ha accert ato una respons abilit à contrattuale della struttura facendo applicazione del diverso criterio di riparto dell'onere pagina 9 di 12 probatorio di cui all'art. 1218 c.c.: “ai fini del riparto dell'onere p robatorio l'attore, paziente danneggiato , deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamen t ato, rimanendo a carico del debitore dimostr ar e o che tale inadempi mento non vi è st at o ovvero che, pur es istendo, esso non è stat o ezi ologi cament e r ilevante (C ass. Sez. Un. sent enza 11 gennaio 2008n.
577)”.
La condanna dell'ente sanitario al risarcimento del danno derivato al de cuius degli attori ha trovato fondamento dal punto di vista processuale nella circostanza che l'ente, su cui gravava il relativo onere di probatorio, non era riusci to a di mostrare “di avere adott ato tutte l e caut ele necessari e al fine di evit are il cont agio subit o da part e attri ce durant e il ricovero presso l'Ospedale di Andria”.
Nel caso in oggetto è la parte attrice a dovere provare gli elementi costitutivi dell'illecito Parte e quindi la condotta omissi va colposa del la (che deve essere specifi cam ent e all egat a e non può essere presunta) per l'omessa vigilanza sulla sostanza ematica (e/o la colpa dei sani tari, ci rcost anza, tutt avi a quest a nemmeno ipot izzat a dagli attori ) da cui sarebbe derivat a l a m ort e del sig. . Per_1
Anche la C TU svol ta nel giudi zi o dinanzi al Tribunal e di Trani ha accerto il nesso caus al e tra le trasfusioni e il contagio dell'HCV e quindi tra il danno epatico e le trasfusioni, ma nessuna indi cazi one è ravvis abil e nel la documentazi one prodotta i n atti da cui s i evi nca
Parte una responsabilit à aquiliana dell a per om essa vi gilanza.
Al riguardo deve tenersi conto che non competeva all'Azienda sanitaria la vigilanza sulla sost anza emati ca negli int erventi trasfusionali e sugli emoderivati, ma al Minist ero dell a salute.
Invero, g li ospedali (che ai s ensi dell a legge 12.2.1968 n.132 erano cost ituiti in “enti ospedalieri” dotati di personalità giuridica di diritto pubblico ed istituzionalmente preposti all a assist enza ospedali era , al ricovero ed all a cura degli infermi ), con la legge pagina 10 di 12 23.12.1978 n.833 is titutiva del sono st ati soppressi ed inquadrat i nel le strut ture CP_3
dell e UU.SS.LL., enti pubbli ci regionali . Anche se con D.P.R. 14.1.1972 n.4 si era gi à provveduto al t ras ferim ent o all e R egioni a st atuto ordinari o dell e funzioni ammi ni strative stat ali in m ateri a di assist enza sanit ari a ed ospedaliera, l e com petenze at tri buite al
“Ministero della Sanità” dall'art.1 della legge n. 592/1967 (“emana l e diretti ve tecniche……esercita la vigilanza”) sono rimaste immutate.
Con l'art.6, I co. nn.11 e 17 del D.P.R. n.4/1972, infatti, è stato precisato che “r estano ferme le attuali competenze degli organi statali in ordine… alla produzione, commercio e vendit a... di emoderi vati ... all a r acco lta, conservazi one e distribuzione di sangue umano”
(la del ega di funzioni ammini strati ve i n t ali materi e att ri buit a alle R egi oni, lim itatam ent e ai compiti dell'ufficio del medico provinciale - artt.12 e 13 -, non ha sottratto allo Stato i pot eri di vigi la nza e controllo, ess endo espressam ent e previsto, in tali i pot esi, il potere di direttiva nonché l'esercizio del potere sostitutivo “i n caso di persistente inatti vit à degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate” - art.13), mentre la legge
23.12.1978 n.833, i nnovando all a precedent e discipli na norm ativa, ha riservato al lo St ato la competenza legislativa in materia di “raccolt a, frazi onamento, conservazione e distri buzi one del sangue umano” al fine di assicurare condizioni e garanzie di salut e uniformi per tutto il territorio nazionale ed al “Ministro della Sanità” il potere di emanare diretti ve concernenti le atti vit à del egate all e R egioni (art.4), ed ha att ribuito all o Stato le funzioni amministrative concernenti “l a produzione, la registraz ione, la ri cer ca, la sperimentazione, il commercio e l'informazione concernenti i prodotti chimici usati in medicina, i preparat i far maceuti ci ..gli emoderi vati ” (art.6 lett. c: per tali prodotti rimane quindi esclusa la del ega di funzioni ammi nistrati ve a ll e R egioni ex art.7 l ett. c).
Risult a pert anto accert at o che, anche dopo il t rasferim ent o di competenze i n mat eri a sanitaria alle Regioni e dopo l'istituzione del il “Ministero della Sanità” ha CP_3 mantenuto una posizione preminente nell'organizzazio ne del sistema della raccolta, conservazione e dis t ribuzi one del s angue e nella produzione e comm erci ali zzazione degl i pagina 11 di 12 emoderivati , ess endo tenut o - in virt ù dell e compet enze norm ati ve ed ammi nistrati ve espressam ent e att ribuite dall a l egge - ad em anare tut t e l e prescrizioni tecniche necess ari e ad impedire la diffusione o trasmissione di patologie (nella specie virali) collegate all'uso in medicina del s angue umano e dei suoi derivati e speci ficam ent e al servi zio t rasfusional e effettuato in sede ospedal iera, nonché ad organizzare ed eseguire l a vigil anza (anche periodica o a campi one) ed i necess ari controlli sulla corretta e regol are applicazione dell e metodiche da part e degli operatori s anit ari e dei C ent ri t rasfusionali.
Non essendo st at a al legat a e nemm en o provata, nel caso in esam e, al cuna alt ra i potes i di
Parte responsabilit à in capo all a (di versa dall a om essa vi gil anza esercit at a sulla s ostanza em ati ca negli i nterventi t ras fusi onali e sugli emoderivati ), la domanda proposta nei confront i dell a convenuta n on può es sere accolt a.
Le spese del gi udi zi o s eguono l a s occombenza e sono li qui dat e com e in dispos itivo, nei limiti dei param et ri di liqui dazi one di cui al d.m. n. 55/ 2014, aggiornato al d.m . 147/2022, avuto riguardo all a com pet enza relativa ai giudi zi di cogni zione davanti al t ribunale, al valore della domanda (indeterminabile complessità media) e all'attività svolta.
P.Q.M.
il Tribunale, definit i vam ent e pronunciando, così provvede:
-ri getta l a domanda propost a da gli att ori;
- condanna gli attori , in sol ido, al pagament o, in favore di parte convenuta, dell e spese del giudi zio li quidat e i n compl essi vi euro 5.431,00, olt re spese general i e acces sori com e per l egge.
Roma 06.10.2025
Il Giudice
Assunt a C anonaco pagina 12 di 12