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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XV, sentenza 08/01/2026, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 236/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 15, riunita in udienza il
09/01/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
AI RM, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 09/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3088/2024 depositato il 20/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8016/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
2 e pubblicata il 20/12/2023 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210068205572000 TASSA AUTO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7/2025 depositato il
13/01/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre la Resistente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante, avverso la cartella di pagamento n. 29320210068202572/000, notificata in data 08.06.2022, limitatamente alle partite di ruolo relative all'omesso pagamento della tassa auto – anno di imposta 2015 – per l'importo complessivo di euro 2.599,53, per una serie di autoveicoli destinati alla vendita, da parte della ricorrente che svolge l'attività di vendita di veicoli nuovi e usati. Eccepisce il difetto di sottoscrizione, la prescrizione, la mancata emissione degli avvisi di accertamento, l'adempimento degli obblighi tributari in ordine all'istanza di sospensione del bollo, essendo stata effettuata la comunicazione alla delegazione ACI competente al fine di fruire della sospensione ex lege dal pagamento del bollo auto prevista in favore delle imprese autorizzate al commercio di autovetture destinate alla vendita.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate, insistendo nella pretesa.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, con sentenza n.8016/2023 del 28.11-20.12.2023, ha accolto il ricorso e compensato le spese, sull'assunto che la società aveva regolarmente richiesto la sospensione del bollo.
Propone appello l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, lamentando l'erroneità della sentenza, in quanto la Res._1 S.r.l. ha omesso di impugnare i suddetti avvisi di accertamento entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 546/1992. Nel caso che ci occupa, gli avvisi di accertamento sono stati tutti validamente notificati nel 2018 (anno di imposta 2015) – e la cartella di pagamento è stata tempestivamente notificata in data 08.06.2022 in virtù della sospensione e della proroga dei termini di cui all'art. 68 del D.L. 18/2020 e dell'articolo 157 del D.L. n. 34/2020.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, aderendo all'appello dell'Ufficio.
Si costituisce in giudizio la Resistente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante, deducendo, come OSTIY casinte legale dell'Ader.già evidenziato nel corso del giudizio di primo grado, e richiamando la propria memoria di replica del 22.11.2023, che l'Agenzia delle Entrate aveva solo prodotto in atti una serie di avvisi di ricevimento, assolutamente inidonei a fornire prova certa del contenuto dell'atto spedito. Osserva che anche in appello l'Amministrazione seguita a non produrre gli atti interruttivi che si pretende (ma non si dimostra) essere relativi al bollo auto in contestazione. Dunque, non è stata data prova della notifica dell'atto presupposto della cartella impugnata.
Correttamente poi, i giudici di primo grado, pur a fronte dell'intervenuta prescrizione della tassa de qua (bollo anno 2015) - pur in assenza di validi atti interruttivi - hanno comunque il motivo assorbito dal fatto che la
Società ricorrente avesse dimostrato di avere effettuato le dichiarazioni di esenzione ex lege previste, ciò acclarando l'insussistenza della pretesa giuridica tributaria in contestazione. Su tale punto nessuna contestazione ha mosso l'Agenzia Delle Entrate con l'atto d'appello, sicché l'impugnata sentenza deve ritenersi oramai coperta da Giudicato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questo Collegio che l'appello è infondato, e va, conseguentemente, rigettato.
L'Agenzia delle Entrate eccepisce l'inammissibilità dell'appello, sul presupposto di avere regolarmente notificato gli avvisi di accertamento presupposti, e che gli stessi non sono stati impugnati.
Il motivo è infondato.
Come già tempestivamente rilevato dalla società ricorrente nel corso del giudizio di primo grado, l'Ufficio non ha dato prova della notifica degli avvisi di accertamento, avendo prodotto solo esiti di consultazioni postali di raccomandate spedite a mezzo di Società_1, che non consentono il collegamento certo con gli atti cui si riferiscono, questi peraltro non essendo stati allegati.
Occorre aggiungere che, a fronte di specifica contestazione, l'Ufficio non ha prodotto gli atti prodromici neppure in questo giudizio di appello.
Quanto sopra premesso, non essendoci altra contestazione alla sentenza di primo grado, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 15, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese processuali, che liquida per ciascuna in € 500,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Catania, il 9 gennaio 2025 Il Giudice Relatore Il Presidente Carmelo Failla Isidoro Vasta
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 15, riunita in udienza il
09/01/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
AI RM, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 09/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3088/2024 depositato il 20/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8016/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
2 e pubblicata il 20/12/2023 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210068205572000 TASSA AUTO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7/2025 depositato il
13/01/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre la Resistente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante, avverso la cartella di pagamento n. 29320210068202572/000, notificata in data 08.06.2022, limitatamente alle partite di ruolo relative all'omesso pagamento della tassa auto – anno di imposta 2015 – per l'importo complessivo di euro 2.599,53, per una serie di autoveicoli destinati alla vendita, da parte della ricorrente che svolge l'attività di vendita di veicoli nuovi e usati. Eccepisce il difetto di sottoscrizione, la prescrizione, la mancata emissione degli avvisi di accertamento, l'adempimento degli obblighi tributari in ordine all'istanza di sospensione del bollo, essendo stata effettuata la comunicazione alla delegazione ACI competente al fine di fruire della sospensione ex lege dal pagamento del bollo auto prevista in favore delle imprese autorizzate al commercio di autovetture destinate alla vendita.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate, insistendo nella pretesa.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, con sentenza n.8016/2023 del 28.11-20.12.2023, ha accolto il ricorso e compensato le spese, sull'assunto che la società aveva regolarmente richiesto la sospensione del bollo.
Propone appello l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, lamentando l'erroneità della sentenza, in quanto la Res._1 S.r.l. ha omesso di impugnare i suddetti avvisi di accertamento entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 546/1992. Nel caso che ci occupa, gli avvisi di accertamento sono stati tutti validamente notificati nel 2018 (anno di imposta 2015) – e la cartella di pagamento è stata tempestivamente notificata in data 08.06.2022 in virtù della sospensione e della proroga dei termini di cui all'art. 68 del D.L. 18/2020 e dell'articolo 157 del D.L. n. 34/2020.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, aderendo all'appello dell'Ufficio.
Si costituisce in giudizio la Resistente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante, deducendo, come OSTIY casinte legale dell'Ader.già evidenziato nel corso del giudizio di primo grado, e richiamando la propria memoria di replica del 22.11.2023, che l'Agenzia delle Entrate aveva solo prodotto in atti una serie di avvisi di ricevimento, assolutamente inidonei a fornire prova certa del contenuto dell'atto spedito. Osserva che anche in appello l'Amministrazione seguita a non produrre gli atti interruttivi che si pretende (ma non si dimostra) essere relativi al bollo auto in contestazione. Dunque, non è stata data prova della notifica dell'atto presupposto della cartella impugnata.
Correttamente poi, i giudici di primo grado, pur a fronte dell'intervenuta prescrizione della tassa de qua (bollo anno 2015) - pur in assenza di validi atti interruttivi - hanno comunque il motivo assorbito dal fatto che la
Società ricorrente avesse dimostrato di avere effettuato le dichiarazioni di esenzione ex lege previste, ciò acclarando l'insussistenza della pretesa giuridica tributaria in contestazione. Su tale punto nessuna contestazione ha mosso l'Agenzia Delle Entrate con l'atto d'appello, sicché l'impugnata sentenza deve ritenersi oramai coperta da Giudicato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questo Collegio che l'appello è infondato, e va, conseguentemente, rigettato.
L'Agenzia delle Entrate eccepisce l'inammissibilità dell'appello, sul presupposto di avere regolarmente notificato gli avvisi di accertamento presupposti, e che gli stessi non sono stati impugnati.
Il motivo è infondato.
Come già tempestivamente rilevato dalla società ricorrente nel corso del giudizio di primo grado, l'Ufficio non ha dato prova della notifica degli avvisi di accertamento, avendo prodotto solo esiti di consultazioni postali di raccomandate spedite a mezzo di Società_1, che non consentono il collegamento certo con gli atti cui si riferiscono, questi peraltro non essendo stati allegati.
Occorre aggiungere che, a fronte di specifica contestazione, l'Ufficio non ha prodotto gli atti prodromici neppure in questo giudizio di appello.
Quanto sopra premesso, non essendoci altra contestazione alla sentenza di primo grado, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 15, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese processuali, che liquida per ciascuna in € 500,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Catania, il 9 gennaio 2025 Il Giudice Relatore Il Presidente Carmelo Failla Isidoro Vasta