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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 13/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dott. Lia DI BENEDETTO Presidente relatore
Dott. Arturo PIZZELLA Consigliere
Dott. Mariagrazia PISAPIA Consigliere
ha pronunziato in data 13/01/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 61/2023 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Pasut, in virtù di procura generale ad lites del 23/01/2023,
1 n. 37590 rep. per notaio di Roma, ed elettivamente domiciliato Per_1
come da pec;
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Nicoletta Controparte_1
De Rosa, come da procura allegata alla memoria difensiva di appello, ed elettivamente domiciliata con pec;
APPELLATA
OGGETTO: avviso di addebito (AVA) – contributi Gestione
Commercio.
Appello avverso la sentenza n. 65/2023 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: rigettare l'opposizione proposta da CP_1
con il ricorso di primo grado, con vittoria di spese.
[...]
Per l'appellata: rigettare l'appello, vinte le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 02/09/2022 Controparte_1
premesso che l in data 17/08/2022 notificava l'avviso di addebito Pt_1
2 (AVA) n. 400 2022 0002618312000, con cui chiedeva il pagamento di complessivi € 23.692,54 a titolo di contributi Gestione commercio per il periodo da luglio 2014 a ottobre 2019; che non aveva ricevuto alcun precedente atto o avviso di accertamento circa i predetti contributi;
che con precedente lettera del 2013 l' aveva già comunicato l'iscrizione nella Pt_1
Gestione commercio, ma aveva poi accolto l'istanza di cancellazione a decorrere dal 07/01/2013; che l' riguardava i contributi collegati alla qualità di socia di maggioranza di (esercente attività Controparte_3
di consulenza aziendale); che il credito riportato nell'AVA era estinto per prescrizione;
che difettavano i requisiti per il pagamento dei contributi
(prevalenza ed abitualità della partecipazione all'attività della società); che dal 2013 al 2019 ella aveva svolto il mero ruolo di amministratrice di
[...]
, con nomina di un nuovo amministratore dopo l'anno CP_3
2019; tanto premesso, adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera
Inferiore, chiedendo di annullare l'AVA.
Nel costituirsi in giudizio l' confutava le avverse domande e ne Pt_1
chiedeva il rigetto.
Con sentenza depositata in data 18/01/2023 il Giudice di primo grado accoglieva il ricorso.
3 Avverso tale pronunzia l proponeva appello con ricorso depositato Pt_1
in data 02/02/2023.
L'appellante deduceva che i contributi richiesti si riferivano alla posizione della presso come socia di maggioranza CP_1 Controparte_3
(quota del 55%) e come amministratrice unica, ed evidenziava che nel periodo dal 2014 al 2019 non risultavano esservi in azienda né preposti nè
quadri ma solo personale di segreteria.
L'Istituto rammentava che la era titolare di pensione di CP_1
vecchiaia da settembre 2007 e non aveva svolto altra attività, oltre a quella di amministratrice di nel periodo oggetto di lite.
Ribadiva quindi la sussistenza dei requisiti di abitualità e prevalenza circa la partecipazione alla società.
L rilevava inoltre che non era stata affatto Pt_1 Controparte_3
cancellata dal registro delle imprese e risultava invece ancora attiva, ed esponeva che a partire dal 30/10/2019 l'appellata, pur non essendo più
amministratrice della società, era comunque “procuratrice” della con piena attribuzione dei relativi poteri.
L'appellante confutava, infine, l'eccezione di prescrizione, deducendo che il termine quinquennale non era maturato.
4 Concludeva per la riforma della sentenza impugnata e per il rigetto dell'opposizione proposta dalla CP_1
Nel costituirsi in giudizio con memoria difensiva depositata in data
03/04/2024, l'appellata ribadiva l'illegittimità dell'AVA e chiedeva il rigetto del gravame.
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che il Tribunale ha implicitamente rigettato l'eccezione di prescrizione dei crediti contributivi vantati dall' , Pt_1
sollevata dalla con il ricorso introduttivo, e che l'appellata non CP_1
ha spiegato sul punto appello incidentale (né ha chiesto tantomeno in via gradata, in caso di accoglimento del gravame dell' , la riduzione delle Pt_1
somme dovute al solo periodo non estinto per prescrizione).
Sul tale profilo si è pertanto formato il giudicato.
Ciò posto, l'appello dell non può essere accolto. Pt_1
L'AVA oggetto di lite riguarda i contributi dovuti dalla per il CP_1
periodo da luglio 2014 a ottobre 2019, quale socia e amministratrice unica di . Controparte_3
5 Come affermato in materia dalla S.C., “per partecipazione personale al
lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività
esecutiva o materiale, ma anche di un' attività organizzativa e direttiva, di
natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il
proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi
direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa” (Cass.
n. 5360/2012; la necessità di “un apporto personale all'attività di impresa,
con ingerenza diretta e rilevante nel ciclo produttivo della stessa” è stato ribadito di recente anche da Cass. n. 24439 del 10/08/2023).
“Il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con
carattere di abitualità e prevalenza, deve essere inteso in relazione ad un
criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso
relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative
espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale
costituente l'oggetto sociale della srl (ovviamente al netto dell'attività
esercitata in quanto amministratore)” (Cass. n. 8474/2017, n. 4440/2017).
Ai fini dell'iscrizione nella gestione commercio, va quindi appurata l'esistenza di un apporto fattuale e personale del socio all'attività di impresa in diretta connessione con l'oggetto sociale.
6 Inoltre, la mera qualità di amministratore non vale a consentire l'iscrizione del socio anche nella Gestione commercio, se tale socio non fornisce una prestazione abituale e prevalente nel senso sopra indicato (Cass. n.
1759/2021, n. 20259/2021).
“Qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata
partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha
l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si
limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla
sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici
differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello
scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli
altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla
base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della
concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e
di rappresentanza” (Cass. n. 8613/2017, n. 10426/2018, n. 18281/2018;
n.23782/2019, n. 3637/2020).
Nel caso di specie l ha rivendicato il pagamento dei contributi alla Pt_1
Gestione commercio con riferimento al periodo in cui la è CP_1
7 stata amministratrice unica di (da luglio 2014 a Controparte_3
ottobre 2019).
Grava pertanto sull'ente previdenziale l'onere di dimostrare l'espletamento, ad opera della appellata, di una concreta attività nella ,
distinta ed ulteriore rispetto alle funzioni proprie dell'amministratore e con carattere di abitualità e prevalenza.
Tale prova non può ritenersi raggiunta.
Sono pacifiche in giudizio, in quanto ammesse dalla stessa appellata, ed altresì documentate in atti (v. visura camerale di le seguenti circostanze:
-la ha iniziato l'attività in data 25/11/2013 (v. pag. 12 della visura);
-la cancellazione dal registro delle imprese, avvenuta in data 15/11/2013,
si riferisce al mero trasferimento della sede legale, mentre non sono invece intervenute né l'estinzione della né la cessazione della sua attività: la visura attesta infatti che “la società ha trasferito la propria sede legale mantenendo l'attività in questa provincia” (v. pag. 21 della visura del
10/01/2023);
-la risulta costituita in data 07/01/2013, iscritta il 15/11/2013 e pienamente “attiva” dal 25/11/2013 (v. pag. 1 della visura).
8 -la è socia di maggioranza (55%) di , sia CP_1 Controparte_3
nel periodo oggetto di lite (2014-2019) sia attualmente (v. pagg. 7 e 8 della visura di del 10/01/2023);
- la ha svolto le funzioni di amministratrice unica di nel CP_1
periodo oggetto di lite (2014-2019);
-la cessata la carica di amministratrice unica, è divenuta CP_1
“procuratrice” a tempo indeterminato della stessa a decorrere dal
30/10/2019 con ampi poteri (v. pagg. 10 e 11 della visura del 10/01/2023,
prodotta dall ); Pt_1
-la risulta titolare di pensione di vecchiaia da settembre 2007, CP_1
e non svolge altra attività oltre quella connessa alla (come amministratrice unica fino al 30/10/2019 e successivamente come procuratrice);
-alla data del 30/09/2022 aveva un solo dipendente (v. pagg. 1 e 13
della predetta visura).
Tali evidenze documentali attestano che nel periodo oggetto di lite (2014-
2019) la ha gestito l'azienda come amministratrice unica, CP_1
compiendo tutte le operazioni che riguardavano la società avendone la piena ed esclusiva responsabilità.
9 Non risulta invece che ella abbia espletato in modo abituale e prevalente attività ulteriori, distinte da quelle di mera amministrazione, consistenti in operazioni esecutive o materiali o in prestazioni di natura intellettuale,
direttamente attinenti all'oggetto sociale.
In particolare, la è stata costituita per fornire “consulenze aziendali,
sindacali, amministrative, legali e fiscali, ricerca e selezione di personale qualificato” (v. pag. 1 della visura citata).
Trattasi di attività di natura prettamente professionale ed intellettuale, che l non ha dedotto -né comprovato in giudizio- che siano state eseguite Pt_1
personalmente dalla (in ordine alla quale l'ente previdenziale CP_1
non ha addotto, né documentato, il possesso di titoli di studio, abilitazioni professionali, precedenti esperienze lavorative e/o capacità intellettuali idonee a fornire direttamente alla clientela le consulenze rientranti nei servizi offerti dalla ).
Applicando i parametri fattuali e giuridici indicati dall'orientamento della
S.C., emerge che - pur essendo tenuta l'appellata all'iscrizione nella
Gestione separata come amministratrice unica nel periodo 2014- Pt_1
2019 (iscrizione che non è però oggetto del presente contenzioso) - non sussiste invece l'obbligo di iscrizione della nel medesimo arco CP_1
10 temporale nella Gestione commercio (che è l'unico oggetto della presente controversia).
L'appello dell va di conseguenza rigettato. Pt_1
Le spese del secondo grado vengono compensate, tenuto conto che l'annullamento dell'AVA, sebbene qui ribadito, scaturisce da motivi divergenti rispetto a quelli addotti dal Tribunale, all'esito della completa rivisitazione del caso concreto effettuata dal collegio in base agli atti di causa.
Deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-
quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 61/2023
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la Pt_1 Controparte_1
sentenza n. 65/2023 del Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera
Inferiore, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
1)rigetta l'appello;
2)compensa per intero fra le parti le spese del secondo grado.
11 3)dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater,
DPR n. 115/2002.
Salerno, 13/01/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Lia DI BENEDETTO
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dott. Lia DI BENEDETTO Presidente relatore
Dott. Arturo PIZZELLA Consigliere
Dott. Mariagrazia PISAPIA Consigliere
ha pronunziato in data 13/01/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 61/2023 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Pasut, in virtù di procura generale ad lites del 23/01/2023,
1 n. 37590 rep. per notaio di Roma, ed elettivamente domiciliato Per_1
come da pec;
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Nicoletta Controparte_1
De Rosa, come da procura allegata alla memoria difensiva di appello, ed elettivamente domiciliata con pec;
APPELLATA
OGGETTO: avviso di addebito (AVA) – contributi Gestione
Commercio.
Appello avverso la sentenza n. 65/2023 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: rigettare l'opposizione proposta da CP_1
con il ricorso di primo grado, con vittoria di spese.
[...]
Per l'appellata: rigettare l'appello, vinte le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 02/09/2022 Controparte_1
premesso che l in data 17/08/2022 notificava l'avviso di addebito Pt_1
2 (AVA) n. 400 2022 0002618312000, con cui chiedeva il pagamento di complessivi € 23.692,54 a titolo di contributi Gestione commercio per il periodo da luglio 2014 a ottobre 2019; che non aveva ricevuto alcun precedente atto o avviso di accertamento circa i predetti contributi;
che con precedente lettera del 2013 l' aveva già comunicato l'iscrizione nella Pt_1
Gestione commercio, ma aveva poi accolto l'istanza di cancellazione a decorrere dal 07/01/2013; che l' riguardava i contributi collegati alla qualità di socia di maggioranza di (esercente attività Controparte_3
di consulenza aziendale); che il credito riportato nell'AVA era estinto per prescrizione;
che difettavano i requisiti per il pagamento dei contributi
(prevalenza ed abitualità della partecipazione all'attività della società); che dal 2013 al 2019 ella aveva svolto il mero ruolo di amministratrice di
[...]
, con nomina di un nuovo amministratore dopo l'anno CP_3
2019; tanto premesso, adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera
Inferiore, chiedendo di annullare l'AVA.
Nel costituirsi in giudizio l' confutava le avverse domande e ne Pt_1
chiedeva il rigetto.
Con sentenza depositata in data 18/01/2023 il Giudice di primo grado accoglieva il ricorso.
3 Avverso tale pronunzia l proponeva appello con ricorso depositato Pt_1
in data 02/02/2023.
L'appellante deduceva che i contributi richiesti si riferivano alla posizione della presso come socia di maggioranza CP_1 Controparte_3
(quota del 55%) e come amministratrice unica, ed evidenziava che nel periodo dal 2014 al 2019 non risultavano esservi in azienda né preposti nè
quadri ma solo personale di segreteria.
L'Istituto rammentava che la era titolare di pensione di CP_1
vecchiaia da settembre 2007 e non aveva svolto altra attività, oltre a quella di amministratrice di nel periodo oggetto di lite.
Ribadiva quindi la sussistenza dei requisiti di abitualità e prevalenza circa la partecipazione alla società.
L rilevava inoltre che non era stata affatto Pt_1 Controparte_3
cancellata dal registro delle imprese e risultava invece ancora attiva, ed esponeva che a partire dal 30/10/2019 l'appellata, pur non essendo più
amministratrice della società, era comunque “procuratrice” della con piena attribuzione dei relativi poteri.
L'appellante confutava, infine, l'eccezione di prescrizione, deducendo che il termine quinquennale non era maturato.
4 Concludeva per la riforma della sentenza impugnata e per il rigetto dell'opposizione proposta dalla CP_1
Nel costituirsi in giudizio con memoria difensiva depositata in data
03/04/2024, l'appellata ribadiva l'illegittimità dell'AVA e chiedeva il rigetto del gravame.
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che il Tribunale ha implicitamente rigettato l'eccezione di prescrizione dei crediti contributivi vantati dall' , Pt_1
sollevata dalla con il ricorso introduttivo, e che l'appellata non CP_1
ha spiegato sul punto appello incidentale (né ha chiesto tantomeno in via gradata, in caso di accoglimento del gravame dell' , la riduzione delle Pt_1
somme dovute al solo periodo non estinto per prescrizione).
Sul tale profilo si è pertanto formato il giudicato.
Ciò posto, l'appello dell non può essere accolto. Pt_1
L'AVA oggetto di lite riguarda i contributi dovuti dalla per il CP_1
periodo da luglio 2014 a ottobre 2019, quale socia e amministratrice unica di . Controparte_3
5 Come affermato in materia dalla S.C., “per partecipazione personale al
lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività
esecutiva o materiale, ma anche di un' attività organizzativa e direttiva, di
natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il
proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi
direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa” (Cass.
n. 5360/2012; la necessità di “un apporto personale all'attività di impresa,
con ingerenza diretta e rilevante nel ciclo produttivo della stessa” è stato ribadito di recente anche da Cass. n. 24439 del 10/08/2023).
“Il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con
carattere di abitualità e prevalenza, deve essere inteso in relazione ad un
criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso
relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative
espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale
costituente l'oggetto sociale della srl (ovviamente al netto dell'attività
esercitata in quanto amministratore)” (Cass. n. 8474/2017, n. 4440/2017).
Ai fini dell'iscrizione nella gestione commercio, va quindi appurata l'esistenza di un apporto fattuale e personale del socio all'attività di impresa in diretta connessione con l'oggetto sociale.
6 Inoltre, la mera qualità di amministratore non vale a consentire l'iscrizione del socio anche nella Gestione commercio, se tale socio non fornisce una prestazione abituale e prevalente nel senso sopra indicato (Cass. n.
1759/2021, n. 20259/2021).
“Qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata
partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha
l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si
limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla
sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici
differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello
scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli
altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla
base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della
concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e
di rappresentanza” (Cass. n. 8613/2017, n. 10426/2018, n. 18281/2018;
n.23782/2019, n. 3637/2020).
Nel caso di specie l ha rivendicato il pagamento dei contributi alla Pt_1
Gestione commercio con riferimento al periodo in cui la è CP_1
7 stata amministratrice unica di (da luglio 2014 a Controparte_3
ottobre 2019).
Grava pertanto sull'ente previdenziale l'onere di dimostrare l'espletamento, ad opera della appellata, di una concreta attività nella ,
distinta ed ulteriore rispetto alle funzioni proprie dell'amministratore e con carattere di abitualità e prevalenza.
Tale prova non può ritenersi raggiunta.
Sono pacifiche in giudizio, in quanto ammesse dalla stessa appellata, ed altresì documentate in atti (v. visura camerale di le seguenti circostanze:
-la ha iniziato l'attività in data 25/11/2013 (v. pag. 12 della visura);
-la cancellazione dal registro delle imprese, avvenuta in data 15/11/2013,
si riferisce al mero trasferimento della sede legale, mentre non sono invece intervenute né l'estinzione della né la cessazione della sua attività: la visura attesta infatti che “la società ha trasferito la propria sede legale mantenendo l'attività in questa provincia” (v. pag. 21 della visura del
10/01/2023);
-la risulta costituita in data 07/01/2013, iscritta il 15/11/2013 e pienamente “attiva” dal 25/11/2013 (v. pag. 1 della visura).
8 -la è socia di maggioranza (55%) di , sia CP_1 Controparte_3
nel periodo oggetto di lite (2014-2019) sia attualmente (v. pagg. 7 e 8 della visura di del 10/01/2023);
- la ha svolto le funzioni di amministratrice unica di nel CP_1
periodo oggetto di lite (2014-2019);
-la cessata la carica di amministratrice unica, è divenuta CP_1
“procuratrice” a tempo indeterminato della stessa a decorrere dal
30/10/2019 con ampi poteri (v. pagg. 10 e 11 della visura del 10/01/2023,
prodotta dall ); Pt_1
-la risulta titolare di pensione di vecchiaia da settembre 2007, CP_1
e non svolge altra attività oltre quella connessa alla (come amministratrice unica fino al 30/10/2019 e successivamente come procuratrice);
-alla data del 30/09/2022 aveva un solo dipendente (v. pagg. 1 e 13
della predetta visura).
Tali evidenze documentali attestano che nel periodo oggetto di lite (2014-
2019) la ha gestito l'azienda come amministratrice unica, CP_1
compiendo tutte le operazioni che riguardavano la società avendone la piena ed esclusiva responsabilità.
9 Non risulta invece che ella abbia espletato in modo abituale e prevalente attività ulteriori, distinte da quelle di mera amministrazione, consistenti in operazioni esecutive o materiali o in prestazioni di natura intellettuale,
direttamente attinenti all'oggetto sociale.
In particolare, la è stata costituita per fornire “consulenze aziendali,
sindacali, amministrative, legali e fiscali, ricerca e selezione di personale qualificato” (v. pag. 1 della visura citata).
Trattasi di attività di natura prettamente professionale ed intellettuale, che l non ha dedotto -né comprovato in giudizio- che siano state eseguite Pt_1
personalmente dalla (in ordine alla quale l'ente previdenziale CP_1
non ha addotto, né documentato, il possesso di titoli di studio, abilitazioni professionali, precedenti esperienze lavorative e/o capacità intellettuali idonee a fornire direttamente alla clientela le consulenze rientranti nei servizi offerti dalla ).
Applicando i parametri fattuali e giuridici indicati dall'orientamento della
S.C., emerge che - pur essendo tenuta l'appellata all'iscrizione nella
Gestione separata come amministratrice unica nel periodo 2014- Pt_1
2019 (iscrizione che non è però oggetto del presente contenzioso) - non sussiste invece l'obbligo di iscrizione della nel medesimo arco CP_1
10 temporale nella Gestione commercio (che è l'unico oggetto della presente controversia).
L'appello dell va di conseguenza rigettato. Pt_1
Le spese del secondo grado vengono compensate, tenuto conto che l'annullamento dell'AVA, sebbene qui ribadito, scaturisce da motivi divergenti rispetto a quelli addotti dal Tribunale, all'esito della completa rivisitazione del caso concreto effettuata dal collegio in base agli atti di causa.
Deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-
quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 61/2023
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la Pt_1 Controparte_1
sentenza n. 65/2023 del Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera
Inferiore, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
1)rigetta l'appello;
2)compensa per intero fra le parti le spese del secondo grado.
11 3)dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater,
DPR n. 115/2002.
Salerno, 13/01/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Lia DI BENEDETTO
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