CA
Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 06/05/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere estensore dott. Thomas Weissteiner Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 129/2023 R.G.
promossa
da
, (C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore Parte_2
corrente in NA (BN) alla via Franchi Pezze, n. 18 e
[...]
(P.I.: ) in persona del suo legale Pt_3 P.IVA_2
rappresentante p.t. , con sede legale in Avellino CP_1
al C/so Umberto I°, n. 148, entrambe rappresentate e difese dall'avv. Teodoro Reppucci (C.F.: ) in virtù C.F._1
di procura in calce all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliate in Avellino alla via ST.G. Corrado, 29
(studio Reppucci) pec: Email_1
1 - appellanti -
contro
(P.IVA ), in persona del Controparte_2 P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore, con sede il IV (BZ), Via
Olivetti n. 4, (C.F. , CP_3 C.F._2
domiciliato il IV (BZ), Via Maso Renner n. 6, CP_4
già (P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_4
rappresentante pro tempore, con sede in IV (BZ), Via Maso
Renner n. 6, elettivamente domiciliati in Bologna, Via Giovanni
Lorenzo Bernini n. 1 presso lo studio dell'Avv. Emanuele Di
Maso del Foro di Bologna (C.F. ) che li C.F._3
rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, numero fax
051.6367006 o e-mail di posta elettronica certificata
Email_2
- appellati/appellanti incidentali -
Oggetto: Brevetto di invenzione
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 05.03.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parti appellanti:
- ammettere le prove così come articolate con la seconda memoria istruttoria ex art. 183 VI c. nr. 2 cpc istando sia per la prova orale che per la nomina della CT e per l'effetto ed in riforma della impugnata sentenza;
2 1.- dichiarare che l'unico inventore dell'erogatore di fumo e della soluzione a base di aerosol all'incenso è la e per Pt_1
l'effetto dichiarare che non sussiste in capo a nessun altro soggetto la titolarità e la legittimazione a richiedere qualsivoglia diritto alla privativa relativo a detto trovato e revocare e/o annullare e\o dichiarare nulla la domanda di registrazione per modello di utilità n. 202017000009965 presentata da CP_3
[...]
2.- accertare e dichiarare che la domanda di registrazione per modello di utilità n. 202017000009965 presentata da CP_3
è nulla per carenza del requisito della novità in quanto vi
[...]
è stata la predivulgazione anche da parte dell'inventore Pt_1
3.- accertare e dichiarare che la e la oggi CP_2 Pt_1
hanno posto dolosamente in essere atti di concorrenza CP_4
sleale in danno della società odierna appellante creando confusione sul mercato, violazione del segreto industriale,
boicottaggio e per l'effetto condannarle ciascuno per quanto di propria competenza, al risarcimento dei danni patrimoniali e morali nei confronti della nella misura che l'On.le Pt_1
Corte di appello riterrà opportuna o comunque in via equitativa;
4.- Condannare le società convenute a proprie spese alla pubblicazione ex art. 2600 c.c. della sentenza di condanna su mezzi di comunicazione di rilevanza nazionale, all'inibizione alla continuazione delle condotte di concorrenza sleale, all'inibizione della produzione degli erogatori di fumo con la soluzione a base
3 d'incenso posta all'interno, al ritiro dal commercio di quelli già
prodotti e recanti il marchio Pt_1
5.- condannare i convenuti alla restituzione delle somme incassate in seguito della sentenza di prime cure;
6.- dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Pt_3
o comunque la infondatezza della domanda nei confronti
[...]
della stessa;
5.- con vittoria di spese del doppio grado, con attribuzione al procuratori antistatario.
6.- In via istruttoria chiede ammettersi prova sui seguenti capitoli
1. “vero che la è da decenni attiva nella produzione e Parte_1
commercializzazione di prodotti pirotecnici ad effetto luminoso e fumogeno, di articoli relativi alla segnalazione di soccorso nella navigazione marittima ed aerea, di produzione ed assemblaggio di generatori di sostanze fumogene ed inibitori di fiamma.
2. Vero che il mercato di riferimento è sia nazionale che internazionale.
3. Vero che la già nel 2015 aveva in corso Parte_1
sperimentazioni affinchè potesse utilizzare un fumogeno all'interno delle abitazioni, dato che la caratteristica del fumo è
quella di bruciare l'ossigeno per cui va ad estinguere principi di incendio;
4. Vero che la di NA aveva il Know How e Pt_1
comunque la capacità, competenze e possibilità di poter
4 realizzare ed ideare il generatore di fumo con sostanze non nocive;
Parte
5. Vero che la di NA aveva sin dal dicembre del
2015 chiesto di testare il prodotto consistente in un sistema fumogeno da utilizzare all'interno delle abitazioni al dipartimento dell'Università Federico II di Napoli, cui chiese la relativa collaborazione;
Parte
6. Vero che la aveva sin dal 2015 dato avvio alle fasi di sviluppo e progettazione di primi prototipi di generatore di fumo e della miscela necessaria a generare la nube con componenti non tossici;
7. Vero che nel maggio del 2016 il sig. ha contattato CP_3
la qualificandosi come amministratore unico della Parte_1
e dicendo di aver avuto le referenze da un Controparte_2
proprio rivenditore di Berlino.
8. Vero che il sig. aveva necessità di realizzare un sistema CP_3
di sicurezza antifurto tramite la propagazione di fumo a base di una soluzione aerosol al potassio;
9. Vero che il sig. riferiva di aver già provato la CP_3
realizzazione di tale sistema attraverso una società spagnola ma il prodotto non garantiva standard di sicurezza che ne consentivano il commercio.
10. Vero che il sig. aveva esigenza di realizzare un CP_3
prodotto non tossico che avesse tutte le certificazioni per la relativa commercializzazione;
5 11. Vero che al primo incontro tenutosi presso l'azienda della
Parte in NA (BN) del 21 giugno 2016 il sig. CP_3
consegnò un prototipo di generatore di fumo a base di potassio realizzato da un'azienda spagnola, chiedendo le verifiche al
[...]
quanto alla funzionalità del prodotto stesso. Pt_2
12. “Vero che il prodotto consegnato e sottoposto a verifica da
Parte parte della presentava problemi di tossicità, di durata e consistenza della nube;
13. “vero che nel periodo intercorrente dal mese di luglio 2016
Parte sino all'ottobre del 2016 il personale della ed in particolare il sig. ha lavorato autonomamente per la CP_1
realizzazione del sistema antifurto fumogeno, eseguendo una serie di prove, modifiche e preparato la relativa miscela;
14. vero che il sig. ha redatto nel corso delle CP_1
citate prove dei rapporti test evidenziando lo stato, la modalità
di preparazione della miscela relativa alla ricetta interna del generatore di fumo con le percentuali e tipologie di prodotti utilizzate ed illustrato il funzionamento del sistema antifurto fumogeno;
15. vero che il sig. anche a conferma dei test che CP_1
si rammostrano ha redatto i relativi rapporti in data
06/07/2016; 20/07/2016, 22/07/2016; 25/07/2016,
29/07/2016; 05/09/2016; 28/09/2016; 11/10/2016;
02/02/2017;
16. vero che la ricetta relativa alla miscela contenuta nel
6 fumogeno oggetto della domanda di brevetto per modello di utilità n. 202017000009965 è stata ideata, composta, elaborata e curata autonomamente dal sig. per conto della CP_1
Parte di NA (BN) come indicato nel test del 20/07/2016;
17. vero che le caratteristiche interne del sistema antifurto generatore di fumo sono state ideate ed elaborate autonomamente dal sig. , che ha sostituito la CP_1
base di potassio con l'incenso ed introdotto il calcio carbonato,
il lattosio e colorante bianco, utilizzando il potassio solo per l'accensione;
18. vero che la tecnologia, i prodotti utilizzati e le relative percentuali (incenso, calcio carbonato, colorante bianco) della miscela interna a base di incenso so-no state autonomamente ed esclusivamente sviluppate elaborate ed ideate dal sig.
in NA dalla a seguito di un CP_1 Parte_1
processo di prove e modifiche;
19. vero che il sig. ha eseguito numerosi test e CP_1
prove per giungere alla composizione dei prodotti, sia quanto alla tipologia degli stessi che delle percentuali utilizzate;
20. vero che la pressione dei componenti i prodotti interni del generatore di fumo è stata ideata esclusivamente dal sig.
; CP_1
21. vero che il sistema di innesco di accensione del generatore di fumo oggetto della domanda per modello di utilità n.
7 autonomamente dai sig. ed CP_1 Persona_1
Parte per conto della di NA (BN);
22. vero che il modello di accensione è stato modificato autonomamente ed esclusivamente nel febbraio del 2017 dai
Parte sig. ed per conto della di CP_1 Persona_1
NA (BN), che avevano inteso apportare una nuova idea al sistema di accensione, posizionandolo solo nella parte superiore, rispetto al primigenio progetto che aveva due accensioni posizionate nella parte superiore ed inferiore;
23. vero che la modifica apportata al sistema di accensione ha determinata una migliore funzionalità del generatore di fumo;
24. vero che l'involucro esterno e la relativa capsula è stata ideata autonoma mente ed esclusivamente dal sig. Persona_1
Parte
per conto della di NA (Bn);
[...]
Parte 25. vero che già dal mese di giungo del 2016 la di
NA (Bn) aveva inteso acquistare delle capsule di alluminio per essere adattate al sistema di generatore di fumo;
26. vero che durante le fasi di sviluppo del generatore di fumo la e il sig. hanno dato un contributo solo per CP_2 CP_3
le caratteristiche estetiche del prodotto stesso;
27. vero che verso la metà di ottobre del 2016 e comunque nel mese di novembre del 2016, il sig. ebbe a Parte_2
consegnare al sig. le schede tecniche del generatore CP_3
di fumo, quanto alle caratteristiche, al sistema di accensione,
alla capsula ed al contenuto della miscela utilizzata, con-
8 segnando alcuni disegni dello stesso, nonchè un prototipo del generatore di fumo stesso;
Parte 28. vero che la nel mese di febbraio del 2017 ebbe ad inviare alla i disegni definitivi del generatore di fumo ove CP_2
è inserita la capsula contenente la miscela con tutte le specifiche tecniche;
29. vero che la FDF nel mese di aprile del 2017 si è occupata anche di otte-nere la certificazione CE del prodotto presso un
Ente a carattere internazionale, il LOM
[...]
Controparte_5
.
[...]
30. Vero che la FDF nel mese di aprile del 2017 aveva conferito incarico alla per la valutazione di Tossicità del CP_6
prodotto;
Parte 31.Vero che la di NA si faceva carico sia sotto il profilo economi-co che di relazioni del rilascio della certificazione LOM CE che della tossicità del prodotto presso
CP_6
32. Vero che in effetti veniva rilasciata sia la certificazione LOM
CE del prodotto che la relativa valutazione di non tossicità da parte della CP_6
33. Vero che riconosce la documentazione allegata al fascicolo nr. che si rammostra 15 e 18”.
34. Vero che il sig. e la erano a CP_3 Controparte_2
conoscenza della richiesta di certificazione CE avanzata da
9 parte della Pt_1
35. Vero che una volta ottenuta la relativa certificazione LOM
CE e valutazione tossicità della la stessa è stata CP_6
consegnata da parte del sig. al sig. Parte_2 CP_3
[...]
36. Vero che nel mese di novembre del 2017 il sig. CP_3
ha partecipato alla fiera di Berlino esponendo il marchio Pt_1
[...]
37. vero che il sig. dal mese di novembre del 2017 ha CP_3
inteso commercializzare i generatori di fumo utilizzando il nome e marchio della allegando alla vendita la certificazione Pt_1
LOM e la relativa relazione di non tossicità della CP_6
38. vero che il sig. aveva inteso inserire i dati della CP_3
Parte Parte propria azienda di Bolzano al posto della di
NA (BN) sia nella certificazione CE LOM che in quella rilasciata dalla CP_6
39. vero che il sig. nel mese di dicembre del Parte_4
2017 ebbe a chiedere al sig. notizie Parte_2
riguardo ai generatori di fumo, che venivano commercializzati
Parte con marchio chiedendo di confermare l'autenticità delle certificazioni rilasciate dal sig. sia quanto a quella CP_3
relativa al LOM che la valutazione di tossicità di CP_6
40. Vero che dopo l'avvio della somministrazione i prodotti della di NA sono stati esposti in fiere internazionali Parte_1
dalla di Bolzano;
Parte_1
10 41.vero che il sig. ottenuta la certificazione Parte_2
sia per quanto riguardava il LOM che dell' CP_6
disconosceva la stessa e poteva appurare l'inserimento dei dati
Parte della di Bolzano al posto di quella della propria azienda;
42. vero che i documenti che si rammostrano allegati al nr. 17 e
18 venivano rilasciati dal sig. al momento della CP_3
vendita dei generatori di fumo;
43. vero che il prodotto commercializzato dalla CP_4
veniva ritirato dal mercato in quanto al momento dell'attivazione del generatore di fumo lo stesso scoppia;
44. vero che la non provvedeva nel corso del 2017 CP_2
Parte a commissionare alla ì quantitativi di prodotto ivi previsti;
45. vero che il sistema antifurto attraverso il generatore di fumo veniva utilizzato e commercializzato in Francia a decorrere dal
2012;
46. vero che agli inizi di gennaio del 2018 e comunque intorno al 7/8 gennaio il sig. è stato convocato presso lo CP_3
studio legale Reppucci in Avelli-no, al quale in detta occasione è
Parte stata anticipata la risoluzione del contratto tra la e la sia per la perdita di fiducia nello stesso;
CP_2
47. vero che conferma la relazione redatta in data 01/02/2019;
indica a testi i sigg. , e CP_1 Persona_1 [...]
presso in NA alla c. da Franchi Pezze CP_7 Pt_1
su tutte le circostanze di cui innanzi e comunque dalla nr. 1
alla 46; - dom.to presso la in via Testimone_1 CP_6
11 Piana 82030 Ponte (Bn) sulla circostanza di cui al capo 30, 31,
32, 33; - presso la in Parte_4 Controparte_8
Roma alla via Michele Migliorini 40, sulla circostanza da 30 a
38 e 40, 42; - Dr. , dom.to presso la Testimone_2 [...]
in Milano alla via Montenapoleone 8 a conferma CP_9
della circostanza di cui al capo 47; - Chiede sin d'ora prova delegata al Tribunale di Napoli sezione Imprese.
Deferisce interrogatorio formale al sig, ed al legale CP_3
rapp.te p.t. della sulle circostanze di cui ai capi 1-7- CP_4
8-9-10-11-12-27-36- 40 -43-44-45- 46, che si intendono ripetute e ritrascritte.
Chiede CTU al fine di verificare la non- corrispondenza tra le schede test allegate al nr. 3 a quanto oggetto della domanda di utilità e la verifica dei prodotti della e della CP_4 Pt_1
del procuratore di parti appellate/appellanti incidentali:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello incidentale:
-accertare e dichiarare che e Parte_5 [...]
hanno posto in essere atti di concorrenza sleale ex art. Parte_3
2598 comma 1 e 2 c.c. in danno di e CP_2 CP_4
- accertare e dichiarare che e Parte_5 [...]
sono inadempienti al contratto di somministrazione Parte_3
del 24.04.2017 ed hanno violato il patto di non concorrenza ivi previsto;
- fissare in euro 1.000,00 (mille/00) la penale per ogni singolo
12 atto in violazione della sentenza relativo alla contraffazione del brevetto, nonché in euro 10.000,00 (diecimila/00) per ogni singolo atto di concorrenza sleale, salvo il risarcimento del maggior danno;
- condannare di NA e a Parte_1 Parte_3
risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale subito da e dal sig. nella misura Controparte_2 CP_4 CP_3
come in narrativa determinata o nella maggiore o minore somma che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita riterrà congrua;
- disporre ai sensi dell'art. 126 c.p.i. la pubblicazione del provvedimento per estratto, a cura delle appellate ed a spese delle appellanti, per due volte, sui quotidiani “Il Corriere della
Sera” e “Alto Adige”.
Sulle avverse domande:
- respingere l'appello ex adverso proposto in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto;
- rigettare le avverse istanze istruttorie reiterate per tutti i motivi addotti in narrativa.
In via istruttoria: Si chiede volersi ammettere prova per testi sulle seguenti circostanze, premesse le parole “Vero che”:
5) commissionava a con sede a Controparte_2 Parte_1
NA ordini per la somministrazione delle capsule fumogene antifurto/antirapina per un totale di 10.000 pezzi nell'anno 2017.
6) In data 2.11.2017 il sig. inviava una mail al Persona_2
13 sig. sollecitando la Parte_6 Parte_1
consegna di n.
5.016 unità di capsule fumogene antifurto/
antirapina entro la fine di novembre 2017 (si rammostri al teste il doc. 15).
7) Nel mese di febbraio 2018 il sig. -titolare Persona_3
della ditta MA s.r.l.- chiedeva ed otteneva un incontro con il sig. per discutere della fornitura delle capsule fumogene CP_3
a base di incenso AF (si rammostri al teste il doc. 26).
8) MA effettuava nel mese di aprile 2018 un primo ordine per la fornitura di 48 capsule fumogene a base di incenso AF
ed un successivo ordine di 360 pezzi al medesimo unitario di
Euro 44,00 (si rammostrino al teste i doc. 27 e 28).
9) Il sig. ed il sig. concordavano la stipula di un Per_3 CP_3
contratto di somministrazione che prevedeva la fornitura mensile da parte di verso MA s.r.l. di 504 CP_4
capsule fumogene a base di incenso a decorrere dal terzo trimestre del 2018, al prezzo unitario pattuito in Euro 44,00 (si rammostri al teste il doc. 29).
10) In data 26.5.2018, a conclusione delle trattative intercorse,
il sig. inviava al sig. la bozza Testimone_3 Persona_3
del contratto di somministrazione per la fornitura mensile da parte di verso MA s.r.l. di 504 capsule CP_4
fumogene a base di incenso a decorrere dal terzo trimestre del
2018 sino al termine del 2019, con rinnovo automatico per ulteriori due anni, al prezzo unitario di Euro 44,00 (si
14 rammostri al teste il doc. 29).
11) Alla fine del mese di maggio 2018 il sig. Persona_3
della ditta MA contattava il sig. di Parte_7
NA per ottenere informazioni in merito alle capsule fumogene da quest'ultima commercializzate.
12) Il sig. comunicava al sig. che le capsule Pt_2 Per_3
fumogene prodotte da venivano vendute ad un prezzo più Pt_1
basso di quelle prodotte da CP_4
13) Il sig. della ditta MA s.r.l. contattava Persona_3
il sig. comunicando l'intenzione di non voler più CP_3
sottoscrivere il contratto di fornitura delle capsule fumogene commercializzate da riservandosi l'ulteriore CP_4
decisione in merito ai futuri ordini in attesa di conoscere la proposta commerciale di di NA. Pt_1
14) Nel mese di giugno 2018 il sig. si recava presso la Per_3
sede della ditta in NA. Parte_1
15) In occasione dell'incontro avvenuto nel mese di giugno 2018
presso la sede dell'azienda in NA il sig. Pt_1 Pt_2
mostrava al sig. lo stabilimento dove viene costruita Per_3
la capsula fumogena a base di incenso ed un tecnico predisponeva una dimostrazione di funzionamento di tale prodotto.
16) Il sig. esponeva al sig. che la ditta Pt_2 Per_3 Pt_1
di NA aveva concesso verbalmente un'esclusiva di
[...]
vendita sulle capsule fumogene prodotte dalla stessa Pt_1
[...] alla società Pt_8 Controparte_8
17) Il sig. proponeva al sig. un accordo Pt_2 Per_3
commerciale per la fornitura delle capsule fumogene prodotte da di NA ad un prezzo di circa 26-28 Eu ro Parte_1
per unità, con possibilità di scendere a 20 Euro per unità.
18) La ditta di NA inviava a MA s.r.l. Parte_1
quattro campioni del prodotto fumogeno dalla stessa realizzato
(si rammostrino al teste i docc. 25, 38 e 40).
19) In seguito all'incontro avvenuto presso la sede di in Pt_1
NA, il sig. della ditta MA s.r.l. Persona_3
contattava il sig. per rinegoziare la fornitura delle CP_3
capsule fumogene commercializzate da CP_4
domandando la riduzione del prezzo del prodotto (pari ad Euro
44,00 per unità) previamente concordato per pareggiare l'offerta ricevuta da di NA (che proponeva la vendita Parte_1
delle capsule fumogene al prezzo di Euro 26,00-28,00 per unità), oltre al riconoscimento di alcuni omaggi e di un indennizzo sottoforma di sconto sulle future forniture.
20) Il sig. ed il sig. pattuivano che il prezzo CP_3 Per_3
unitario per la fornitura delle capsule fumogene fornite da CP_4
a MA venisse ridotto ad Euro 28,16.
21) Nel mese di maggio 2018 il sig. Parte_2
contattava telefonicamente il sig. della società Persona_4
Mugnaioni s.r.l. esponendogli che il dispositivo fumogeno a base di incenso sarebbe stato progettato, realizzato e brevettato
16 dalla ditta di NA e che e Parte_1 Controparte_2
non avrebbero alcun diritto di commercializzare CP_4
detto prodotto.
22) La società Ur FO s.r.l. aveva commissionato a nel CP_4
mese di luglio 2018 la fornitura di un primo lotto di 48
fumogeni al prezzo unitario di euro 44,00 (si rammostri al teste il doc. 33).
23) Nel mese di settembre 2018 la società Controparte_8
contattava Ur 14 FO per sottoporle una proposta commerciale per la fornitura delle capsule fumogene a base di incenso prodotte dalla società di NA venduti a prezzi Parte_1
più bassi di quelli praticati da CP_4
24) La società inviava ad Ur FO le Controparte_8
certificazioni e schede tecniche relative al fumogeno denominato
“smoke generator 19el”.
25) La sig.ra di Ur FO inviava in data Testimone_4
26.9.2018 al sig. una mail contenente le CP_3
certificazioni e schede tecniche ricevute da (si CP_8
rammostri al teste il doc. 34).
26) Il sig. di Ur FO comunicava al sig. di Persona_5 CP_3
aver ricevuto la proposta commerciale di Securitalia/F.D.F. e rappresentava la possibilità di rifornirsi da quest'ultima rinunciando alla richiesta di fornitura di 288 fumogeni che intendeva commissionare a da CP_4
27) Il sig. proponeva al sig. l'applicazione di uno CP_3 Per_5
17 sconto sulla fornitura da parte di a Ur FO di 288 CP_4
fumogeni a base di incenso, riconosciuto sottoforma di un
“contributo marketing” per l'importo di euro 4.560,00 (si rammostri al teste il doc. 35).
28) Il sig. richiedeva anche sulla successiva fornitura di Per_5
1.008 pezzi ordinati un ulteriore sconto di Euro 15.966,72 (si rammostri al teste il doc. 36).
29) Il sig. di inviava il Persona_6 Controparte_8
24.1.2019 una mail al sig. di Ur FO comunicando il nuovo Per_5
listino delle capsule fumogene prodotte da di NA, Pt_1
che prevedeva un prezzo unitario massimo di Euro 35,00,
abbassabile sino ad Euro 12,00 in rapporto ai quantitativi ordinati (si rammostri al teste il doc. 32).
30) Il sig. di Ur FO inoltrava al sig. in data Persona_5 CP_3
1.2.2019 la mail ricevuta da domandando a CP_8 CP_4
una scontistica sul prezzo unitario dei prodotti anche sulle successive forniture, preannunciando che Ur FO aveva stimato un fabbisogno mensile di almeno 1.000 unità di capsule fumogene a base di incenso per il triennio 2019-2021, con decorrenza dal mese di giugno 2019 (si rammostri al teste il doc. 32).
31) Nel mese di aprile 2019 il sig. contattava Persona_6
telefonicamente il sig. Ur FO avvertendolo di non CP_10
vendere le capsule fumogene in quanto poste in CP_4
commercio in violazione dei brevetti di di Parte_1
18 NA e dunque i certificati autorizzativi rilasciati dalle competenti autorità a sarebbero falsi. CP_4
Si indicano quali testi, su tutti i capitoli di prova: Tes_3
c/o c/o
[...] CP_4 Persona_2 Controparte_2
c/o c/o CP_11 Controparte_2 CP_12 CP_4
c/o MA s.r.l., limitatamente ai
[...] Persona_3
capitoli da 7 a 20; c/o Ur FO s.r.l., limitatamente Persona_5
ai capitoli da 22 a 31; c/o Mugnaioni s.r.l., Persona_4
limitatamente al capitolo 21; c/o Ur FO Testimone_4
s.r.l., limitatamente al capitolo 25.
Si chiede altresì ammettersi nuova CTU al fine rideterminare la quantificazione del danno subito come specificato in appello incidentale.
Con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. Dal mese di maggio 2016 ha chiesto ed Parte_9
ottenuto la collaborazione di e di nella Parte_1 Parte_3
ricerca e sviluppo di un dispositivo antifurto/antirapina nebbiogeno a base di sali di potassio
Il 19.10.2016 ha depositato presso l'Ufficio Italiano CP_3
la domanda di brevetto per modello di utilità Controparte_13
intitolata “sirena antifurto proattiva con erogazione di aerosol ai
sali di potassio”.
Successivamente, il 31.01.2017, ha depositato una nuova
19 domanda, sempre di brevetto per modello di utilità, intitolata
“dispositivo fumogeno per applicazioni antifurto e/o antirapina
con erogazione di aerosol a base di incenso” contraddistinta appunto dal fatto che l'impiego dell'incenso liturgico consentiva di risolvere il problema tecnico rappresentato dalla tossicità dei sali di potassio utilizzati nel precedente fumogeno.
In data 24.04.2017 - della quale è Controparte_2 CP_3
legale rappresentante –, in veste di somministrata, ha concluso con (con sede in NA (BN)), in veste di Parte_1
somministrante, e con un contratto per la Parte_3
fornitura in esclusiva, salva diversa autorizzazione della somministrata, dei dispositivi fumogeni contenenti il composto a base d'incenso.
L'accordo impegnava la somministrante, anche per i 24
mesi successivi all'eventuale recesso per qualsiasi causa dal contratto, a non produrre, sviluppare o fornire il fumogeno a base d'incenso in favore qualsiasi operatore nel settore sicurezza/antifurti diverso dalla somministrata.
Il 29.12.2017 e hanno Parte_1 Parte_3
comunicato il proprio recesso dal contratto di somministrazione adducendo che la somministrata non aveva raggiunto il numero minimo garantito di acquisti.
Successivamente, in data 01.08.2019 l'UIBM ha emesso gli attestati di brevetto per modello di utilità in accoglimento delle domande depositate da CP_3
20 2. Con citazione d.d. 10.05.2018 (con sede in Parte_1
NA (BN)) ha chiesto che l'adito Tribunale di Bolzano, nei confronti dei convenuti e con CP_3 Controparte_2 Parte_1
sede in IV (BZ) (nel frattempo ridenominata per CP_4
l'omonimia con la società attrice) revocasse, annullasse o dichiarasse nulla la domanda di registrazione per modello di utilità depositata dal convenuto riguardante l'erogatore di CP_3
fumo a base di aerosol all'incenso e ciò previo accertamento,
alternativamente, della propria qualità di unica inventrice del trovato ovvero per carenza di novità del fumogeno avendo lei stessa già anticipato la divulgazione delle relative caratteristiche.
L'attrice ha, altresì, dedotto che la denominazione della convenuta con sede in IV (BZ), interferiva con la Parte_1
propria attività d'impresa ed ha, quindi, chiesto che le venisse inibito l'uso della ditta con ordine di ridenominazione.
Denunciato l'illecito concorrenziale delle convenute e (con sede in IV) per aver Controparte_2 Parte_1
prodotto e commercializzato il fumogeno ad aerosol d'incenso da lei inventato confondendo il mercato circa l'effettiva paternità
del trovato, l'attrice ha chiesto che venisse inibito alle convenute di produrre gli erogatori di fumo ed ordinato di ritirare quelli già in commercio con condanna al risarcimento del danno ed alla pubblicazione dell'emananda sentenza.
3. Si sono costituiti i convenuti CP_2 CP_14
[... (già con sede in IV) e ed hanno resistito alle Parte_1 CP_3
domande avversarie.
In particolare, alle allegazioni attoree essi hanno opposto che era stato nel novembre del 2016 ad ideare la CP_3
soluzione applicativa del fumogeno basata sull'utilizzo di un composto a base di incenso liturgico.
Che fosse l'effettivo inventore del trovato, ne CP_3
avevano dato atto, del resto, le stesse e Parte_1 Parte_3
nelle premesse del contratto di somministrazione da loro sottoscritto il 24.04.2017.
Un tanto dedotto, i convenuti hanno, anzitutto, chiesto il rigetto dell'avversaria azione di nullità della domanda di brevetto da depositata presso l'UIBM relativamente al CP_3
fumogeno ad aerosol d'incenso con conseguente riconoscimento della legittima titolarità in capo al richiedente dei diritti di privativa inerenti all'emanando titolo brevettuale.
I convenuti hanno, inoltre, dedotto che, dopo lo scioglimento del contratto di somministrazione d.d. 24.04.2017,
in concorso con avrebbe prodotto e Parte_1 Parte_3
commercializzato il fumogeno ad aerosol d'incenso ponendo così
in essere non solo condotte contraffatorie del diritto in privativa oltre che violative del patto di non concorrenza inerente al menzionato accordo di somministrazione;
esse avrebbero,
altresì, rivendicato falsamente sul mercato la paternità del trovato appropriandosi dei relativi pregi e screditando l'effettivo
22 inventore del modello di utilità.
Su queste premesse le parti convenute, nei confronti dell'attrice nonché dell'asserita intermediaria Parte_3
della quale hanno chiesto la chiamata in causa, hanno denunciato la violazione del titolo brevettuale, l'inadempimento del patto di non concorrenza ed in genere l'illecita attività
concorrenziale e, conseguentemente, domandato, senza in alcun modo differenziare le proprie rispettive posizioni, la condanna in solido delle controparti al risarcimento del danno con sequela di inibitoria della condotta contraffatoria ed anticoncorrenziale, la previsione di penalità in caso di inosservanza delle prescrizioni da adottare e la pubblicazione dell'emananda sentenza.
4. Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della chiamata istruita la causa con Parte_3
l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e l'assunzione di CTU contabile, l'adito Tribunale di Bolzano ha definito la controversia con la sentenza n. 1143 pubblicata il
31.12.2022.
5. Il Tribunale, acquista la prova documentale dell'avvenuto rilascio dei brevetti richiesti da ha anzitutto CP_3
disatteso l'azione di nullità della domanda brevettuale relativa al fumogeno ad aerosol d'incenso valorizzando i patti contenuti nell'accordo sottoscritto il 24.04.2017 da quale CP_2
somministrata e da quale somministrante, oltre che Parte_1
23 da Parte_3
Il Tribunale ha, in particolare, osservato quanto segue.
La clausola C delle premesse dell'accordo conterrebbe,
anzitutto, un espresso riconoscimento della paternità del trovato in capo a prevedendo testualmente: “La società CP_3
e il proprio amministratore unico, Controparte_2 Parte_9
hanno contribuito attivamente allo sviluppo del fumogeno
antifurto/antirapina e ne hanno protetto i modelli di utilità
tramite appositi depositi nelle opportune sedi”.
Ulteriormente indiziante della ridetta paternità sarebbe la clausola n. 4) dell'accordo.
Questa condizionava la possibilità per la somministrante di fornire il fumogeno ad altre aziende concorrenti nel settore dei dispositivi antifurto alla previa autorizzazione della somministrata e verso il pagamento di un indennizzo in suo favore, disponendo testualmente: “Le parti espressamente
pattuiscono che la somministrante potrà, previa autorizzazione
scritta da parte della somministrata, fare vendite accordi di
somministrazione e/o rivendita con società terze aventi la sede
legale nel territorio esclusivo dell'azienda somministrata senza
che ciò integri inadempimento di notevole importanza e tale da
menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti.
Parte In tale ipotesi, su tutte le vendite effettuate da nella zona
esclusiva di quest'ultima avrà diritto a Controparte_2
un'indennità sui ricavi netti di vendita da concordarsi per iscritto
24 di volta in volta”.
Nel medesimo senso deponeva, infine, il paragrafo 2 della clausola n. 12 che regolava il recesso anticipato dal contratto come segue: “non potrà per i successivi 24 mesi dal Parte_1
recesso produrre, sviluppare o fornire qualsiasi altra società
operante nel settore sicurezza/antifurti, tantomeno concorrenti
diretti di . Controparte_2
Tanto premesso, ad avviso del Tribunale, proprio la strutturazione dell'accordo economico secondo le trascritte disposizioni contrattualizzate dalle parti dava chiara evidenza che e attribuivano a l'esclusiva Parte_1 Parte_3 CP_3
titolarità del diritto allo sfruttamento del trovato, il che riscontrava il riconoscimento, del pari contrattualizzato, circa la paternità dell'idea inventiva come poi attestata dall'impugnato titolo brevettuale.
Muovendo da queste considerazioni il Tribunale ha,
quindi, disatteso tutte le domande attoree, ivi incluse quella risarcitoria nonché quella volta ad ottenere la ridenominazione della convenuta con sede in IV, di quest'ultima Parte_1
disconoscendo la fondatezza sul rilievo che detta società, già
prima dell'introduzione del presente giudizio, era stata rinominata in CP_4
6. Nei limiti di seguito precisati il Tribunale ha poi accolto le domanda riconvenzionali proposte dalle parti convenute.
Ha ritenuto, innanzitutto, fondata la domanda di
25 contraffazione disponendo, di conseguenza, l'inibitoria ex art. 124 c.p.i. nei confronti tanto dell'attrice quanto della Parte_1
chiamata Parte_3
Sul punto ha osservato che, di fatto, la stessa attrice, con riguardo al protetto modello di utilità, non ne aveva mai negato la riproduzione e la commercializzazione, delle quali aveva negato l'illiceità rivendicando l'effettiva paternità del trovato ed allegando, peraltro solo tardivamente, che, per l'originalità
dell'innesco, il proprio fumogeno era comunque differente rispetto a quello brevettato, il che tuttavia, ad avviso del
Tribunale, non scriminava la replica delle ulteriori caratteristiche del dispositivo coperte dal diritto di privativa.
L'attrice, ha proseguito il Tribunale, aveva consumato l'illecita contraffazione in concorso con la chiamata Pt_3
non avendo questa, costituendosi in giudizio,
[...]
specificamente contestato gli addebiti che le venivano mossi e,
cioè, di aver collaborato nella produzione e nella commercializzazione del fumogeno replicante il modello brevettato.
Il Tribunale ha, invece, disconosciuto nella specie l'illecito concorrenziale, indistintamente addotto dalle convenute a sostengo delle loro domande riconvenzionali, e ciò sul rilievo che a carico dell'attrice e della chiamata, oltre alla contraffazione del titolo brevettuale non era stata chiaramente individuata alcuna condotta di concorrenza sleale tra quelle
26 previste dall'articolo 2598 c.c.
Con la stessa motivazione ha disconosciuto anche l'ascritta trasgressione del divieto contrattuale di concorrenza osservando, peraltro, che beneficiaria del patto contenuto nell'accordo d.d. 24.04.2017 era soltanto e non CP_2
anche gli altri attori in riconvenzionale.
In ordine alla domanda risarcitoria il Tribunale ha osservato quanto segue.
Anzitutto ha dedotto che le convenute avevano solo genericamente allegato le voci di danno cagionato dalla contraffazione da loro denunciata.
La motivazione della pronuncia prosegue testualmente affermando:
“Unicamente nella seconda memoria ex art. 183, sesto
comma, c.p.c. i convenuti per la prima volta hanno esposto che
sarebbe stata costretta ad accordare sconti ai propri clienti CP_4
MA srl e UrFO per evitare che queste ultime si rivolgessero a
Parte per ottenere la fornitura dei dispositivi ad un prezzo
inferiore.
Tali circostanze sono state tardivamente allegate, con
conseguente inammissibilità dei mezzi di prova offerti dai
convenuti per comprovarle.
Anche l'asserito danno all'immagine asseritamente sofferto
dai convenuti risulta del tutto sfornito di riscontri istruttori.
Infine, all'esito dell'istruttoria risulta provato che la sola
27 AF ha commercializzato i dispositivi protetti da brevetto (si
vedano i docc. 27 e ss. dei convenuti).
Ne deriva che il quantum risarcitorio deve essere
determinato limitatamente al mancato guadagno sofferto da
per effetto dell'illecita immissione sul mercato da parte di CP_4
Parte e dei dispositivi antifurto”. Pt_3
Tanto premesso, il Tribunale, sulla base delle risultanze della disposta indagine contabile ha liquidato in € 16.949,00 il danno sofferto da ponendolo in solido a carico di CP_4
e di Parte_1 Parte_3
Il Tribunale ha, infine, gravato le parti rispettivamente attrice e chiamata delle spese del grado in favore di tutte le parti convenute/attrici in riconvenzionale.
7. Contro questa pronuncia, formulando cinque motivi d'impugnazione, hanno interposto appello e Parte_1 Pt_3
con citazione d.d. 30.06.2023 avversata da
[...] Controparte_2
(già con sede in IV) e
[...] CP_4 Parte_1 Pt_9
che hanno, a loro volta, promosso appello incidentale
[...]
articolando due motivi d'impugnazione.
Con nota d.d. 23.05.2024 il difensore di ha CP_4
depositato la sentenza n. 12, pubblicata il 18.03.2024, con la quale il Tribunale di Bolzano ha disposto l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della propria assistita.
Con ordinanza d.d. 28.05.2024 il C.I., sul presupposto che il giudizio d'appello aveva ad oggetto più cause tra loro
28 connesse e che il dedotto evento interruttivo riguardava solo una delle parti di una di tali cause, ha dichiarato l'interruzione del giudizio limitatamente al procedimento riguardante CP_4
ordinando, peraltro, la comunicazione del provvedimento
[...]
mediante pec al curatore nominato dal Tribunale di Bolzano,
avv. Mellarini.
La causa interrotta non è stata riassunta ed il giudizio,
proseguito dalle restanti parti processuali, è quindi passato in decisione all'udienza del 05.03.2025.
8. In premessa occorre osservare che la trattazione dei motivi d'impugnazione veicolati tanto dall'appello principale quanto da quello incidentale sconta il fatto che è stata stralciata dal presente giudizio la causa di cui era parte l'appellata/appellante incidentale CP_4
Ed infatti, in seguito all'interruzione conseguente all'apertura della liquidazione giudiziale non vi è stata riassunzione del procedimento d'appello che la riguardava né
nei confronti del curatore della procedura concorsuale, né da parte di quest'ultimo nei confronti delle altre parti processuali.
9. Il primo motivo d'impugnazione delle appellanti principali è rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt.
1362 c.c. e 115 c.p.c.. Errata ricostruzione dei fatti di causa
nonché (in subordine) della loro valorizzazione. Ancora in
subordine: violazione dell'art. 112 c.p.c.. Violazione degli artt.
29 La censura investe la sentenza gravata laddove ha ritenuto di poter desumere la prova della paternità in capo a del brevettato modello di utilità dai patti contenuti nel CP_3
contratto di somministrazione d.d. 24.04.2017.
Denunciano gli appellanti anzitutto la violazione del canone ermeneutico stabilito dall'art. 1362 c.c. dal momento che valeva ad escludere che fosse stato l'unico ed CP_3
esclusivo autore del modello di utilità già solo il senso letterale dell'espressione “contributo” impiegata nella premessa sub C)
del ridetto accordo (il cui testo per esteso è trascritto al punto 5
della presente motivazione) per descrivere l'apporto inventivo da lui reso nel corso dell'attività di ricerca e sviluppo del fumogeno antifurto.
Non manifestava idoneità dimostrativa nel senso ritenuto dal Tribunale nemmeno il secondo enunciato della menzionata clausola - Protect e “ne hanno protetto i modelli Pt_1 CP_3
d'utilità tramite appositi depositi nelle opportune sedi” - dal momento che, ad avviso delle appellanti, “non è la registrazione
o il deposito a determinare ex sé la paternità (del trovato n.d.e.),
ma è l'essere autore di quella invenzione depositata che
attribuisce i diritti sulla stessa” (così testualmente a p. 9
dell'atto di citazione in appello d.d. 30.06.2023).
Nell'interpretazione complessiva dei patti contrattali, gli appallanti rimproverano, inoltre, al Tribunale di aver trascurato di valorizzare la clausola n. 3 che, nel regolare i “vantaggi
30 esclusivi riservati all'azienda somministrata” (dunque CP_2
, prevedeva quello “di essere coinvolta in ulteriori sviluppi e
[...]
miglioramenti dei prodotti”, nonché la clausola n. 8 che,
regolando la garanzia resa dalla somministrante Parte_1
prevedeva che “i propri prodotti sono immuni da vizi e da difetti
di conformità …”.
Tanto, ad avviso delle appellanti, fornirebbe l'inequivoca dimostrazione che era stata l'unica ad elaborare e Parte_1
sviluppare il modello di utilità.
La pretesa erroneità dell'accertamento condotto dal
Tribunale, sostengono gli appellanti, emergerebbe, inoltre,
dall'acquisito scambio di e-mail tra le parti, protrattosi per tutto il tempo dedicato allo sviluppo del fumogeno, nonché
dall'acquisita documentazione tecnica elaborata per dare conto delle risultanze dell'attività di ricerche e di sperimentazione.
Le acquisizioni istruttorie documenterebbero in che modo si fosse evoluta l'attività inventiva e dimostrerebbero che era stata ad avere avuto l'idea di realizzare il dispositivo Parte_1
utilizzando l'incenso liturgico.
Le menzionate evidenze documentali, concludono le appellanti, sarebbero state, infine, riscontrate anche dall'offerta prova orale ove il Tribunale l'avesse voluta assumere.
Evidentemente connesso al primo motivo d'impugnazione
è il quarto, rubricato dagli appellanti principali “Si impugna la
sentenza per la chiara violazione di corrispondenza tra il chiesto
31 ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c., nella parte in cui il primo
Giudice ha omesso di disquisire sulle ulteriori eccezioni sollevate
dalla che chiedeva la nullità del brevetto per difetto del Pt_1
requisito di novità”.
Esse si dolgono per l'omessa pronuncia sull'azione di nullità della domanda brevettuale che aveva Parte_1
giustificato, oltre che sull'usurpazione del diritto di privativa da parte dell'asserito non avente diritto, anche sull'allegazione che il trovato era privo del requisito della novità di cui all'art. 46
c.p.i. dal momento che proprio lo aveva reso pubblico Parte_1
prima che depositasse la domanda di brevetto. CP_3
10. Entrambe le doglianze vanno disattese per le seguenti considerazioni.
La fattispecie oggetto di giudizio è contraddistinta dalla particolarità che l'odierna appellante ha promosso Parte_1
l'azione di nullità ai sensi dell'art. 118, 3 comma, c.p.i. quando il procedimento di brevettazione, attivato dall'odierno appellato non era concluso non avendo ancora condotto al rilascio CP_3
del titolo attestante il diritto di privativa.
ha argomentato la nullità su un doppio rilievo, Parte_1
vale a dire, da un lato, sull'allegazione che non era CP_3
l'autore del modello di utilità, per proteggere il quale aveva depositato la domanda di brevetto, e, dall'altro, sull'ulteriore deduzione che il trovato non poteva considerarsi nuovo ai sensi dell'art. 46 c.p.i. dal momento che lei stessa, quale effettiva
32 autrice, l'aveva predivulgato.
peraltro, sia in primo grado, sia nel presente Parte_1
grado d'appello persiste nel riferire la propria azione di nullità
alla domanda di brevetto.
Nondimeno, ai sensi dell'art. 2 c.p.i. il diritto di privativa sul trovato, della cui nullità qui si discute, è sorto soltanto con l'emissione del titolo brevettuale, quando cioè nel corso del primo grado del presente giudizio l'UIBM ha appunto emesso il brevetto per modello di utilità come richiesto da CP_3
Tanto si desume dalla produzione documentale effettuata in primo grado con nota di deposito d.d. 01.03.2022 dalle allora parti convenute.
La concessione del brevetto in corso di causa comporta il sopravvenire di una condizione dell'azione di nullità, la quale,
pertanto, è nella specie da ritenersi ammissibilmente proposta contro il sopravvenuto rilascio del titolo brevettuale.
11. L'art. 121 c.p.i. al 1 comma stabilisce che l'onere di provare la nullità del brevetto spetta a chi impugna il titolo,
nella specie quindi alle odierne appellanti ed in particolare a che del trovato rivendica la paternità. Parte_1
Vale, pertanto, la presunzione di validità del titolo, che comporta l'inversione dell'onere della prova sui fatti costitutivi del diritto alla privativa.
Nella specie, per le seguenti considerazioni, va confermata la statuizione assunta in primo grado dal Tribunale che ha
33 riconosciuto gli elementi costitutivi del diritto di alla CP_3
privativa.
12. Anzitutto va tenuto presente che, con riguardo al giudizio sulla validità del titolo brevettuale, il Tribunale ha valorizzato il contratto di somministrazione d.d. 24.04.2017 non tanto come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti.
Ha piuttosto tenuto conto delle dichiarazioni negoziali in esso contenute, in particolare di quelle rese da e Parte_1 [...]
in quanto circostanze influenti sull'accertamento Parte_3
della controversa paternità del trovato.
Tanto chiarito, è poi senz'altro condivisibile il rilievo formulato dalle appellanti, secondo le quali la rilevanza probatoria di tale accordo, inteso appunto come fatto storico,
vada valutata inserendolo nel contesto della vicenda che ha condotto all'ideazione, all'elaborazione ed allo sviluppo del fumogeno a base d'incenso liturgico.
Ed è proprio la narrazione di e di Parte_1 Parte_3
(dettagliatamente rappresentata nella sua evoluzione, oltre che nei documenti prodotti dalle parti appallanti, anche nei capitoli di prova orale da loro stesse offerti e trascritti nell'epigrafe della presente sentenza) ad evidenziare come dal mese di maggio del
2016 vi sia stato un fitto rapporto di collaborazione tra loro e coadiuvato dal personale della società a lui riferibili. CP_3
Nell'ambito di tale rapporto collaborativo è incontestato
34 oltre ad essere documentato, che sia stato ad attivare i CP_3
procedimenti per la brevettazione del fumogeno tanto a base di sali di potassio, quanto a base di incenso liturgico.
È, perciò, già di per sé sintomatica di come fosse strutturato l'accordo alla base del rapporto collaborativo la constatazione che nessun addebito sia mai stato mosso a CP_3
per il fatto di avere depositato nel mese di ottobre 2016 la domanda di brevetto per il fumogeno a base di sali potassio e ciò benché sia documentato che all'attività di studio e di sperimentazione anche di tale dispositivo abbiano, partecipato e Parte_1 Parte_3
Allegano, peraltro, e (si vedano Parte_1 CP_15
in particolare le circostanze enunciate nei capitoli da 13 a 21
della prova orale da lei offerta) di aver ideato, sviluppato e testato in proprio (cfr. i rapporti dimessi sub doc. n. 3 in allegato alla memoria istruttoria di primo grado d.d.
16.04.2019), precisamente per il tramite del sig. , CP_1
nel periodo compreso tra il mese di giugno 2016 ed il mese di febbraio 2017, la miscela a base di incenso, grazie alla quale sarebbe stato definitivamente risolto il problema tecnico dipeso dalla tossicità dei sali di potassio sino ad allora impiegati nella sperimentazione del fumogeno.
Sennonché anche questa attività risulta essere stata espletata esattamente nel periodo durante il quale intercorreva con il menzionato rapporto collaborativo e, d'altra parte, CP_3
35 e non hanno mai nemmeno allegato e Parte_1 Parte_3
tanto meno dimostrato di non aver voluto con lui condividere gli esiti delle ricerche condotte sulla miscela a base d'incenso.
Anzi, nel presente giudizio esse hanno addirittura negato la novità del trovato proprio assumendo di averlo predivulgato comunicandolo appunto a ed ai suoi collaboratori. CP_3
Il tutto, peraltro, nell'inconcessa ipotesi che nell'accertato contesto di un'attività di ricerca di gruppo, contraddistinta cioè
dal reciproco scambio di informazioni e suggerimenti tra una pluralità di soggetti interessati al raggiungimento del medesimo obiettivo, sia possibile attribuire ad un solo di essi la paternità
esclusiva dell'idea di sostituire i sali di potassio con l'incenso liturgico.
13. È, dunque, alla luce del descritto rapporto collaborativo che va valutata la valenza probatoria delle dichiarazioni negoziali contenute nel menzionato accordo di somministrazione d.d. 24.04.2017.
Riconoscendo appunto nel predetto contratto che CP_3
aveva contribuito attivamente allo sviluppo del fumogeno a base d'incenso liturgico e ne aveva protetto il relativo modello di utilità, e hanno in sostanza ammesso che il Parte_1 Parte_1
partner del rapporto collaborativo era coautore del trovato ed,
in più, hanno anche ammesso di non aver nulla da obiettare rispetto alla domanda di brevetto che egli aveva depositato presso l'UIBM.
36 L'esatta replica, dunque, dell'atteggiamento già serbato con riguardo alla domanda di brevetto del modello a base di sali di potassio, dispositivo rivelatosi, peraltro, insoddisfacente a causa della sua tossicità.
L'accordo commerciale di somministrazione realizzava pertanto il seguente punto di equilibrio tra i contrapposti interessi delle parti.
La posizione di riceveva protezione per effetto CP_2
del diritto di privativa sul modello di utilità brevettato esclusivamente a nome di al quale la società era riferibile. CP_3
Di contro, l'interesse in particolare di riceveva Parte_1
soddisfazione per effetto dell'obbligo esclusivo di acquisto assunto nei suoi confronti da vale a dire CP_2
dall'impresa legittimata ad estromettere dall'impiego e dal commercio di questo prodotto tutte le altre aziende concorrenti nel settore dei dispositivi antifurto giovandosi del diritto di privativa intestato a CP_3
Alla luce di quest'assetto d'interessi vanno spiegate le clausole dell'accordo, della cui rilevanza dimostrativa si dibatte nel presente giudizio.
Con le clausole n. 4 e n. 12 (menzionate dal Tribunale
nella sentenza gravata) da un lato, si è assicurata CP_2
il controllo sulla distribuzione del fumogeno che e Parte_1
si erano impegnate a produrre ma che non Parte_3
avrebbero potuto vendere liberamente alle aziende concorrenti
37 nel settore dei dispositivi antifurto e, dall'altro, con il patto di non concorrenza, si è ulteriormente protetta anche per il periodo successivo all'eventuale scioglimento del contratto di fornitura e ciò in aggiunta alla privativa brevettuale intestata soltanto a CP_3
Con le clausole n. 3 e n. 8 dell'accordo di fornitura
(invocate dalle appellanti) fornitrici e fornita si sono, altresì,
promesse di collaborare ulteriormente nello sviluppo e miglioramento del fumogeno, così confermando che si è sempre trattato di un'attività di ricerca e di sviluppo condotta sinergicamente, con la garanzia che l'attività di fabbricazione affidata a e a avrebbe assicurato la Parte_1 Parte_3
conformità e la qualità del prodotto.
14. Dalle esposte considerazioni deriva quanto segue.
Posto, dunque, l'accertamento che nella specie il fumogeno a base d'incenso è stato ideato e sviluppato nell'ambito di un rapporto collaborativo, deve concludersi che tutti i soggetti, che di tale rapporto erano stati parte, erano legittimati a depositare la domanda di brevettazione.
Che la richiesta sia stata poi in concreto depositata esclusivamente a proprio nome da non vale a rendere CP_3
illecito il suo operato dal momento che ciò non è avvenuto con l'arbitraria volontà di estromettere le controparti dal diritto di privativa, come dimostrato dal fatto che esse, nell'accordo di somministrazione d.d. 24.04.2017, hanno preso atto di tale
38 iniziativa senza nulla obiettare.
In più, sulla base del 1 comma dell'art. 6 c.p.i., il quale testualmente prevede che “Se un diritto di proprietà industriale
appartiene a più soggetti, le facoltà relative sono regolate, salvo
convenzioni in contrario, dalle disposizioni del codice civile
relative alla comunione in quanto compatibili”, è stato acutamente osservato che non ricorrono valide ragioni per negare agli esclusi dalla comproprietà del titolo brevettuale il diritto di esercitare una rivendica pro quota, ai sensi dell'art. 118 c.p.i..
Ricorrono, invece, forti dubbi circa la possibilità per il contitolare estromesso di ottenere, come nel caso di specie pretenderebbe la declaratoria di nullità del titolo Parte_1
brevettuale nel frattempo concesso, in quanto ciò implicherebbe la “distruzione” del bene comune.
Anche
per questi motivi
va, perciò, confermato il rigetto dell'azione di nullità per usurpazione del titolo brevettuale statuito in primo grado dal Tribunale.
15. Le esposte considerazioni dimostrano l'infondatezza dell'azione di nullità anche laddove è stata argomentata sulla base della predivulgazione del trovato e, dunque, sul suo difetto di novità ai sensi dell'art. 46 c.p.i..
Sul punto occorre muovere da C. n. 9291/2010
(richiamata anche da C. 34537/2019 e da C n. 976/2025): “La
divulgazione, perché possa far perdere all'invenzione industriale
39 il requisito della novità, sì da impedire la concessione di un
valido brevetto, deve consistere in una comunicazione o
diffusione che porti il ritrovato a conoscenza di un numero
indeterminato di persone, le quali siano poste in grado di
apprenderne gli elementi essenziali e caratteristici, in modo da
poterlo riprodurre, attuando così la invenzione. Non vi è quindi
divulgazione, ai sensi dell'art. 15 del r.d. 29 giugno 1939, n
1127, allorquando i terzi posti a conoscenza dell'invenzione siano
obbligati a mantenere il segreto (dipendenti, collaboratori,
finanziatori e simili), o siano persone inesperte, incapaci di
comprendere e di attuare o far attuare da altri l'invenzione, o
quando l'invenzione venga fatta conoscere sommariamente o
parzialmente, cioè in alcuni soltanto degli elementi o fattori che la
compongono, sì da renderne impossibile l'attuazione. E neppure
può parlarsi di divulgazione allorché il nuovo ritrovato sia stato
semplicemente visto da terzi, ai quali non siano state fornite
notizie idonee alla realizzazione dello stesso”.
Nella specie l'appellante, attrice in nullità, non Parte_1
ha né allegato, né dimostrato di aver portato il ritrovato a conoscenza di un numero indeterminato di persone ma si è
limitata ad affermare di aver divulgato il fumogeno a base d'incenso nell'ambito del rapporto di collaborazione intercorso con ed i suoi incaricati, il che all'evidenza non è CP_3
sufficiente ad escludere il requisito della novità.
16. In definitiva non ha dimostrato Parte_1
40 l'insussistenza degli elementi costitutivi del diritto di privativa riconosciuto nella specie in capo a e, dunque, il CP_3
presupposto per l'accoglimento dell'azione di nullità da lei esperita.
Irrilevante a tal proposito è, infine, la prova orale ulteriormente offerta da che, per le ragioni sin qui Parte_1
spiegate, non varrebbe a dimostrare che l'ideazione e la brevettazione del trovato nella specie sono avvenute al di fuori degli accordi alla bese del rapporto collaborativo con il CP_3
quale pertanto, come contitolare del modello di utilità, aveva tutto il diritto di chiederne la protezione.
17. Il secondo motivo d'impugnazione delle appellanti principali è rubricato “Violazione art. 278 cpc, 1226 c.c. e 112
cpc”.
La doglianza investe la sentenza di primo grado laddove, il
Tribunale, pur riconoscendo la denunciata usurpazione della denominazione sociale, si è limitato a dare atto che Parte_1
con sede in IV era stata rinominata in prima CP_4
dell'avvio del presente giudizio, senza tuttavia pronunciarsi sulla domanda di danno che, ad avviso delle appellanti, avrebbe dovuto essere riconosciuto e, quindi, riparato con liquidazione equitativa.
18. A sostegno delle proprie ragioni di critica alla pronuncia di primo grado ed a dimostrazione del lamentato fatto illecito le appellanti, trascrivono a p. 18 dell'atto di
41 citazione in appello d.d. 30.06.2023 il seguente testo tratto da una comunicazione mail ascritta a CP_3
“Ammetto a te che ho anche fatto una cosa che molti Per_7
fanno e che non andrebbe fatta, ovvero nel certificato ho
mascherato l'indirizzo di FDF Benevento lasciandolo in bianco
per non dare modo ai miei clienti di risalire al luogo di
produzione. In un altro documento invece ho sostituito il loro logo
Parte con il nostro di Potrebbe essere che questa azione, … possa
creare dei problemi ma evidenzio che questa cosa non l'ha fatta
Parte ma l'ha fatta che è una persona Controparte_2 CP_16
giuridica diversa. è una srl nullatenente con CP_17
20.000 di capitale sociale perciò se dovessero esserci dei risvolti
processuali, cerchiamo di dividere le cose. Io la CP_17
posso tranquillamente liquidare se vuoi …”.
Dai termini in cui è prospettata la censura deriva pertanto che il fatto illecito è stato propriamente commesso da in proprio nonché da con sede in IV, CP_3 Parte_1
trasformata in ora in liquidazione giudiziale ed CP_4
estromessa dal presente procedimento.
Come, d'altra parte, si desume dal tenore delle conclusioni rassegnate tanto in primo grado quanto nel presente grado di appello, con sede in NA non Parte_1
ha formulato le proprie domande risarcitorie nei confronti di in proprio, ma soltanto nei confronti di e di CP_3 CP_2
Parte con sede in IV, oggi Controparte_18
42 giudiziale e non più parte in causa.
(con sede in NA) non ha invece né Parte_1
allegato, né provato che il fatto illecito sia ascrivibile a CP_2
[...]
(con sede in NA) non ha, infatti, Parte_1
specificato quale sarebbe stato l'apporto arrecato da CP_2
all'omonima denominazione della società con sede in
[...]
IV.
Nemmeno dalla prova documentale valorizzata da
[...]
per dare sostanza alla critica da lei mossa avverso la Pt_1
statuizione di rigetto delle propria domanda risarcitoria CP_3
risulta aver assunto la denunciata iniziativa illecita come legale rappresentante di Controparte_2
Inoltre, una condanna nei confronti dei non CP_4
sarebbe comunque possibile sia per il fatto che nel presente giudizio essa non è più parte in causa, sia perché eventuali crediti risarcitori nei suoi riguardi dovrebbero essere accertati nell'ambito della procedura concorsuale, alla quale essa risulta sottoposta dopo la sua messa in liquidazione.
Infine, occorre osservare come nel motivo Parte_1
d'impugnazione invochi la liquidazione equitativa del pregiudizio subito senza peraltro aver allegato e dimostrato quali sarebbero state le materiali conseguenze dannose del lamentato fatto illecito, di ordine patrimoniale o non patrimoniale, delle quali sarebbe necessaria una
43 quantificazione forfettaria per l'impossibilità di provarne l'esatto ammontare.
19. Il quarto motivo d'impugnazione degli appellanti principali, rubricato “Violazione degli artt. 2697 c.c. 115 e 116
cpc”, investe la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Tribunale, in accoglimento delle domande riconvenzionali delle parti convenute, ha affermato che commercializzando Parte_1
i propri fumogeni all'incenso liturgico, aveva violato il diritto di privativa di cui al titolo brevettuale, trascurando che le due tipologie di dispositivi divergevano tra loro per il differente sistema di innesco impiegato.
20. In premessa occorre osservare che l'impugnata statuizione del Tribunale ha condotto alla condanna risarcitoria di e di in favore della sola Parte_1 Parte_3 CP_4
Questa, per le ragioni più volte ribadite, non è più parte in causa sicché nei suoi riguardi è impossibile una riforma della pronuncia condannatoria.
A prescindere da questo rilievo, vale constatare che il
Tribunale ha motivato le proprie conclusioni evidenziando, da un lato, l'attestazione contenuta nella stessa perizia di parte prodotta da “che la capsula di F.D.F. è Parte_1
sostanzialmente uguale a quella del brevetto” e, dall'altro, il fatto che “l'eventuale presenza di un differente meccanismo di
accensione non esclude evidentemente la protezione offerta dal
brevetto per modello di utilità sulla parte restante del
44 dispositivo”.
Con questa motivazione, che sorregge la pronuncia assunta in primo grado e che in definitiva richiama le conclusioni dell'indagine peritale commissionata proprio da
(cfr. a p. 4 la perizia a firma del dr. Parte_1 [...]
d.d. 01.02.2019 dimessa come doc. n. 35 delle Per_8
appellanti), la censura non si confronta minimamente e per tale ragione va disattesa.
21. Con il quinto motivo d'impugnazione, rubricato
“Quanto alla posizione della ”, l'appello principale Pt_3
censura la sentenza di primo grado per aver ritenuto dimostrato, sulla base della non contestazione degli addebiti che le venivano avversariamente mossi, il concorso di Pt_3
nella violazione della privativa brevettuale.
[...]
Il motivo va disatteso per le seguenti considerazioni.
22. Le convenute in primo grado hanno esteso nei confronti di le domande già riconvenzionalmente Parte_3
proposte contro adducendo il concorso della chiamata Parte_1
nella consumazione dei denunciati fatti illeciti, in particolare il concorso nella contraffazione del prodotto brevettato.
A sostengo dell'addebito hanno dedotto che Parte_3
in persona del sig. , come del resto documentato CP_1
dalla stessa controparte, aveva collaborato nello sviluppo del prodotto tutelato dal titolo brevettuale ed aveva sottoscritto il contratto di fornitura d.d. 24.04.2017.
45 Doveva perciò assumersi che essa, nella sua veste di intermediaria o, comunque, quale società erogatrice di servizi in favore di avesse apportato un contributo agevolatore Parte_1
anche alla violazione del diritto di privativa consumata dopo lo scioglimento dei rapporti commerciali già intrattenuti dalle aziende ora in conflitto.
Tale addebito la chiamata in causa ha contrastato opponendo la nullità del titolo brevettuale per essere stato chiesto ed ottenuto dal non avente diritto ed ha, dunque,
sostenuto la piena legittimità della condotta propria e di
[...]
impostando per tal modo la propria difesa su argomenti Pt_1
incompatibili con il disconoscimento delle condotte che le venivano rimproverate.
Il concorso di nell'attività di contraffazione Parte_3
oltre che dal contegno difensivo della chiamata in causa trova,
comunque, conferma sul piano probatorio nell'indagine peritale in primo grado disposta d'ufficio sulla documentazione contabile esibita ai sensi dell'art. 210 c.p.c. tanto da Parte_1
quanto da Parte_3
Sulla base delle fatture emesse da entrambe le società il
CTU ha determinato il mancato guadagno subito da CP_4
a causa dell'indebita commercializzazione delle capsule fumogene.
Dall'acquisita documentazione contabile deriva la dimostrazione che la contraffazione è imputabile sia alla società
46 attrice ( , sia alla società chiamata in causa ( Parte_1 [...]
e tanto è corroborato del fatto che, nemmeno in sede Parte_3
d'indagine peritale, sul concorso di nella Parte_3
riscontrata attività di vendita dei dispositivi contraffatti è stata sollevata alcuna contestazione (cfr. pp. da 8 a 10 della CTU a firma del dr. d.d. 21.10.2021). Persona_9
23. Con il loro primo motivo d'impugnazione, rubricato
“1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2598 comma 1 e
comma 2 c.c.. 2) Errata e/o omessa valutazione del Giudice di
prime cure su punti rilevanti del procedimento di primo grado,
ossia sull'art. 2598 comma 1 e comma 2 c.c.. 3) Errata e/o
omessa valutazione e ricostruzione del Giudice di prime cure
circa i fatti giustificativi della domanda svolta in ordine alla
concorrenza sleale nonché in ordine all'inadempimento del patto
di non concorrenza. 4) Errata e/o omessa valutazione del Giudice
di prime cure dei documenti prodotti dalle odierne appellate.”, le appellanti incidentali criticano la sentenza gravata per aver disatteso le domande da loro versate in causa in quanto giustificate sui titoli rispettivamente della concorrenza sleale
(art. 2598 c.c.) e dell'inadempimento del patto di non concorrenza contenuto nel contratto di somministrazione d.d.
24.04.2017.
Contestano anzitutto l'erroneità del rilevo mosso dal
Tribunale secondo il quale gli illeciti concorrenziali sarebbero stati da loro addebitati con riguardo a condotte serbate da
[...]
[...] CP_1 e che, in definitiva, si risolverebbero nella Parte_3
violazione del titolo brevettuale, della quale si era già tenuto conto nel giudizio sull'azione di contraffazione.
Esse oppongono che il Tribunale avrebbe trascurato di considerare le acquisite evidenze documentali, eventualmente corroborate dall'offerta, ma immotivatamente ricusata prova orale, le quali dimostrerebbero le condotte anticoncorrenziali di e di Parte_1 Parte_3
Queste, oltre ad aver venduto un prodotto che imitava servilmente quello brevettato, avevano, infatti, screditato e nonché i prodotti da queste CP_2 CP_4
commercializzati, diffondendo sul mercato l'inveritiera informazione che del modello di utilità esse erano le autentiche inventrici ed avevano in tal modo sviato la clientela con conseguente indebita acquisizione di quote di mercato.
Con il secondo motivo d'impugnazione rubricato “1.
Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 125 c.p.i. nonché degli
artt. 1223, 1226 e 1227 c.c.. 2. Errata e/o omessa valutazione
del Giudice di prime cure su punti rilevanti del procedimento di
primo grado, ossia sull'art. 125 c.p.i. nonché degli artt. 1223,
1226 e 1227 c.c.. 3. Errata e/o omessa valutazione e
ricostruzione del Giudice di prime cure circa i fatti giustificativi
delle predette domande svolte in primo grado dalle odierne
appellate.
4. Errata e/o omessa valutazione del Giudice di prime
cure dei documenti prorotti in primo grado dalle odierne
48 appellate.
5. Errata adesione del Giudice di prime cure alle
deduzioni della CTU svolta in primo grado e contestata”, le appellanti incidentali contestano le risultanze dell'indagine peritale e chiedono in sostanza una più consistente liquidazione del credito risarcitorio che, peraltro, la sentenza impugnata ha riconosciuto soltanto a CP_4
24. Le doglianze, tra loro connesse, possono essere trattate congiuntamente e sono infondate per le seguenti considerazioni.
In premessa occorre evidenziare come le appellanti incidentali non abbiano impugnato i seguenti punti decisori della sentenza di primo grado.
Tanto risulta dimostrato già solo dal fatto che, esse non li hanno indicati tra le parti del provvedimento che hanno inteso appellare.
“Alcun danno è specificamente allegato da quale CP_2
conseguenza dell'inadempimento del patto di non concorrenza,
mentre estranei al contratto sono gli altri convenuti, non essendo
gli stessi parti contrattuali” (p. 15 della sentenza).
“Nel caso di specie, i convenuti hanno genericamente
allegato nel proprio atto introduttivo che il danno subito andrebbe
individuato con riferimento al calo di fatturato derivante dalla
immissione sul mercato dei dispositivi protetti da brevetto ad
opera dell'attrice e della chiamata, nonché allo sviamento di
clientela, ai costi sostenuti per la ricerca, sviluppo e brevettazione
49 dei ritrovati tecnici in privativa industriale, a cui va aggiunto il
danno all'immagine sofferto per effetto della campagna di
diffamazione posta in essere dall'attrice e dalla chiamata (si
veda pag. 34 della comparsa di costituzione dei convenuti).
Tali generici assunti non sono stati precisati nella prima
memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., dunque prima del
maturare delle preclusioni assertive.
Unicamente nella seconda memoria ex art. 183, sesto
comma. c.p.c. i convenuti per la prima volta hanno esposto che
sarebbe stata costretta ad accordare sconti ai propri clienti CP_4
MA s.r.l e UrFO per evitare che quest'ultime si rivolgessero a
Parte per ottenere la fornitura dei dispositivi ad un prezzo
inferiore.
Tali circostanze sono state tardivamente allegate, con
conseguente inammissibilità dei mezzi di prova offerti dai
convenuti per comprovarle.
Anche l'asserito danno all'immagine asseritamente sofferto
dai convenuti risulta del tutto sfornito di riscontri istruttori.
Infine, all'esito dell'istruttoria risulta provato che la sola
ha commercializzato i dispositivi protetti da brevetto (si CP_4
vedano i docc. 27 e ss. dei convenuti).
Ne deriva che il quantum risarcitorio deve essere
determinato limitatamente al mancato guadagno sofferto da
per effetto dell'illecita immissione sul mercato da parte di CP_4
Parte e dei dispositivi antifurto” (p. 15 e 16 della Pt_3
50 sentenza).
Le appallanti incidentali non solo non hanno esplicitamente indicato ed impugnato i trascritti punti decisori della sentenza di primo grado.
Esse non hanno nemmeno svolto alcun argomento per contrastare implicitamente in particolare le seguenti statuizioni:
- non ha specificamente allegato di aver CP_2
subito alcun materiale o immateriale pregiudizio in connessione causale con l'inadempimento del patto di non concorrenza contenuto nel contratto di somministrazione d.d. 24.04.2017;
- Le voci di danno sono state inammissibilmente dedotte genericamente e tardivamente;
- L'esito dell'istruttoria ha dimostrato che è CP_4
stato l'unico soggetto giuridico ed economico ad aver commercializzato il fumogeno all'incenso liturgico coperto dal brevetto e ad avere di conseguenza subito gli effetti negativi della concorrente riproduzione e commercializzazione del dispositivo da parte di e Parte_1 Parte_3
25. Sempre in premessa occorre rilevare come nella specie le parti appellanti incidentali e CP_3 CP_2 CP_4
abbiano agito congiuntamente nei confronti di e
[...] Parte_1
con l'azione tanto di contraffazione quanto Parte_3
anticoncorrenziale sleale.
In ordine alla pluralità delle domande da loro versate in causa esse non hanno in alcun modo differenziato le rispettive
51 posizioni e nemmeno distinto, in relazione a ciascun soggetto attore, il titolo giuridico addotto a giustificazione delle diverse pretese accampate nei confronti delle controparti processuali.
Nondimeno, è di tutta evidenza che le parti attici in riconvenzionale sono portatrici di interessi autonomi,
suscettibili di subire pregiudizi qualitativamente e quantitativamente diversi per effetto dei denunciati illeciti di contraffazione e di concorrenza sleale.
Dal che sarebbe, ovviamente, derivata la necessità di differenziare le rispettive posizioni con la conseguenza che tale omissione evidenzia un chiaro profilo di indeterminatezza delle domande.
Tanto vale, in particolare, anche per il dedotto credito risarcitorio.
Volendo anche postulare che nella specie ricorra un solo e medesimo titolo a sostegno delle domande risarcitorie versate in causa da ciascuna delle parti attrici in riconvenzionale (il che all'evidenza non è, posto che sono dedotte due fattispecie di illecito, quello di contraffazione e quello di concorrenza sleale),
si deve rammentare che l'unicità del titolo fa presumere unicamente la solidarietà passiva ex art. 1294 c.c., ma non quella attiva dell'obbligazione.
Ed infatti, la solidarietà attiva dell'obbligazione può
derivare solo da previsione di legge o da specifico accordo che nella specie non è mai stato nemmeno dedotto.
52 Solo a queste condizioni l'intera prestazione avrebbe potuto essere pretesa anche da uno solo dei creditori con liberazione degli altri (art. 1292 c.c.) (cfr. sulla questione C.
9771/1995).
26. Attesa per le ragioni spiegate la necessità di differenziare le posizioni dei singoli attori in riconvenzionale,
occorre muovere dalla posizione di che è documentato CP_3
essere il titolare del controverso brevetto per modello di utilità.
Dal punto di vista economico egli non ha tuttavia sfruttato in proprio il diritto alla privativa, bensì attraverso le società a lui riferibili, licenziatarie del titolo.
Egli, pertanto, non ha subito gli effetti dell'illecito concorrenziale.
Nella sua veste di titolare del brevetto, oltre alla peraltro accolta domanda di inibitoria inerente all'azione di contraffazione, egli non è legittimato ad insistere in qualsiasi ulteriore pretesa risarcitoria.
Anzitutto con riguardo all'illecito concorrenziale del quale,
come si è detto, non ha subito gli effetti.
Egli non ha, inoltre, impugnato la statuizione di primo grado la quale, con riguardo alla contraffazione del brevetto, ha ritenuto che non fosse stato assolto l'onere allegatorio e, quindi,
probatorio relativamente al danno materiale (costi sostenuti per la ricerca, sviluppo e brevettazione dei ritrovati tecnici in privativa industriale) ed immateriale (danno all'immagine).
53 27. Quanto alla posizione di vanno svolte le CP_2
seguenti considerazioni.
In veste di licenziataria del titolo brevettuale e, dunque, di attrice in contraffazione, come del resto ha visto CP_3
soddisfatta la sua domanda di inibitoria.
Per il non impugnato rigetto della pretesa risarcitoria conseguente all'illecito contraffatorio valgono le considerazioni svolte a proposito di CP_3
In ordine alla violazione del patto di non concorrenza,
contenuto nel contratto di somministrazione da lei sottoscritto il
24.04.2017, essa ha omesso di impugnare il punto decisorio della sentenza di primo grado che accerta il mancato assolvimento dell'onere allegatorio con riguardo al danno
(materiale o immateriale) sofferto a causa del trasgredito divieto negoziale di concorrenza.
Una pronuncia di condanna all'adempimento del violato patto di non concorrenza allo stato è poi esclusa in ragione del fatto che esso, come si evince dalla clausola n. 12 che lo regola,
ha una durata di 24 mesi decorrenti dal 29.12. 2017, quando e si sono sciolte dal contratto di Parte_1 Parte_3
somministrazione.
Una pronuncia inibitoria o risarcitoria in accoglimento dell'azione anticoncorrenziale è, infine, esclusa in ragione dell'omessa impugnazione dell'accertamento contenuto nella sentenza di primo grado, secondo il quale è stata la licenziataria
54 l'unico soggetto giuridico ed economico ad aver CP_4
commercializzato il fumogeno coperto dal brevetto e ad avere,
perciò, subito gli effetti della produzione e commercializzazione concorrente di e Parte_1 Parte_3
28. La posizione di in particolare per quanto CP_4
riguarda la liquidazione del maggior danno da lei preteso, non è
sindacabile nella presente sede non essendo essa più parte in causa.
29. L'infondatezza tanto dell'appello principale quanto di quello incidentale giustifica l'integrale compensazione delle spese del grado tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
a socio unico e nei confronti di Pt_1 Parte_3 Controparte_2
(già e appellanti
[...] CP_4 Parte_1 Parte_9
incidentali, avverso la sentenza n. 1143/2022 del 31.12.2022
del Tribunale di Bolzano, così provvede:
1. dà atto dell'interruzione del processo con riguardo a CP_4
(già con sede in IV) sottoposta a liquidazione
[...] Parte_1
giudiziale con sentenza n. 12/2024 del 18.03.2024 del
Tribunale di Bolzano;
2. disattende l'appello principale e quello incidentale proposto da e da;
Controparte_2 Parte_9
3. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del
55 grado;
4. dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellanti principali a socio unico e Parte_1 [...]
e degli appellanti incidentali e Parte_3 Controparte_2 Pt_9
ai sensi del co. 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002,
[...]
inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
In caso di diffusione del presente provvedimento si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, lì 30.04.2025.
Il Presidente Dott. Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Tullio Joppi
Il Funzionario Giudiziario
56 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
202017000009965 è stata ideata esclusivamente ed
115 e 116 c.p.c.”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere estensore dott. Thomas Weissteiner Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 129/2023 R.G.
promossa
da
, (C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore Parte_2
corrente in NA (BN) alla via Franchi Pezze, n. 18 e
[...]
(P.I.: ) in persona del suo legale Pt_3 P.IVA_2
rappresentante p.t. , con sede legale in Avellino CP_1
al C/so Umberto I°, n. 148, entrambe rappresentate e difese dall'avv. Teodoro Reppucci (C.F.: ) in virtù C.F._1
di procura in calce all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliate in Avellino alla via ST.G. Corrado, 29
(studio Reppucci) pec: Email_1
1 - appellanti -
contro
(P.IVA ), in persona del Controparte_2 P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore, con sede il IV (BZ), Via
Olivetti n. 4, (C.F. , CP_3 C.F._2
domiciliato il IV (BZ), Via Maso Renner n. 6, CP_4
già (P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_4
rappresentante pro tempore, con sede in IV (BZ), Via Maso
Renner n. 6, elettivamente domiciliati in Bologna, Via Giovanni
Lorenzo Bernini n. 1 presso lo studio dell'Avv. Emanuele Di
Maso del Foro di Bologna (C.F. ) che li C.F._3
rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, numero fax
051.6367006 o e-mail di posta elettronica certificata
Email_2
- appellati/appellanti incidentali -
Oggetto: Brevetto di invenzione
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 05.03.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parti appellanti:
- ammettere le prove così come articolate con la seconda memoria istruttoria ex art. 183 VI c. nr. 2 cpc istando sia per la prova orale che per la nomina della CT e per l'effetto ed in riforma della impugnata sentenza;
2 1.- dichiarare che l'unico inventore dell'erogatore di fumo e della soluzione a base di aerosol all'incenso è la e per Pt_1
l'effetto dichiarare che non sussiste in capo a nessun altro soggetto la titolarità e la legittimazione a richiedere qualsivoglia diritto alla privativa relativo a detto trovato e revocare e/o annullare e\o dichiarare nulla la domanda di registrazione per modello di utilità n. 202017000009965 presentata da CP_3
[...]
2.- accertare e dichiarare che la domanda di registrazione per modello di utilità n. 202017000009965 presentata da CP_3
è nulla per carenza del requisito della novità in quanto vi
[...]
è stata la predivulgazione anche da parte dell'inventore Pt_1
3.- accertare e dichiarare che la e la oggi CP_2 Pt_1
hanno posto dolosamente in essere atti di concorrenza CP_4
sleale in danno della società odierna appellante creando confusione sul mercato, violazione del segreto industriale,
boicottaggio e per l'effetto condannarle ciascuno per quanto di propria competenza, al risarcimento dei danni patrimoniali e morali nei confronti della nella misura che l'On.le Pt_1
Corte di appello riterrà opportuna o comunque in via equitativa;
4.- Condannare le società convenute a proprie spese alla pubblicazione ex art. 2600 c.c. della sentenza di condanna su mezzi di comunicazione di rilevanza nazionale, all'inibizione alla continuazione delle condotte di concorrenza sleale, all'inibizione della produzione degli erogatori di fumo con la soluzione a base
3 d'incenso posta all'interno, al ritiro dal commercio di quelli già
prodotti e recanti il marchio Pt_1
5.- condannare i convenuti alla restituzione delle somme incassate in seguito della sentenza di prime cure;
6.- dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Pt_3
o comunque la infondatezza della domanda nei confronti
[...]
della stessa;
5.- con vittoria di spese del doppio grado, con attribuzione al procuratori antistatario.
6.- In via istruttoria chiede ammettersi prova sui seguenti capitoli
1. “vero che la è da decenni attiva nella produzione e Parte_1
commercializzazione di prodotti pirotecnici ad effetto luminoso e fumogeno, di articoli relativi alla segnalazione di soccorso nella navigazione marittima ed aerea, di produzione ed assemblaggio di generatori di sostanze fumogene ed inibitori di fiamma.
2. Vero che il mercato di riferimento è sia nazionale che internazionale.
3. Vero che la già nel 2015 aveva in corso Parte_1
sperimentazioni affinchè potesse utilizzare un fumogeno all'interno delle abitazioni, dato che la caratteristica del fumo è
quella di bruciare l'ossigeno per cui va ad estinguere principi di incendio;
4. Vero che la di NA aveva il Know How e Pt_1
comunque la capacità, competenze e possibilità di poter
4 realizzare ed ideare il generatore di fumo con sostanze non nocive;
Parte
5. Vero che la di NA aveva sin dal dicembre del
2015 chiesto di testare il prodotto consistente in un sistema fumogeno da utilizzare all'interno delle abitazioni al dipartimento dell'Università Federico II di Napoli, cui chiese la relativa collaborazione;
Parte
6. Vero che la aveva sin dal 2015 dato avvio alle fasi di sviluppo e progettazione di primi prototipi di generatore di fumo e della miscela necessaria a generare la nube con componenti non tossici;
7. Vero che nel maggio del 2016 il sig. ha contattato CP_3
la qualificandosi come amministratore unico della Parte_1
e dicendo di aver avuto le referenze da un Controparte_2
proprio rivenditore di Berlino.
8. Vero che il sig. aveva necessità di realizzare un sistema CP_3
di sicurezza antifurto tramite la propagazione di fumo a base di una soluzione aerosol al potassio;
9. Vero che il sig. riferiva di aver già provato la CP_3
realizzazione di tale sistema attraverso una società spagnola ma il prodotto non garantiva standard di sicurezza che ne consentivano il commercio.
10. Vero che il sig. aveva esigenza di realizzare un CP_3
prodotto non tossico che avesse tutte le certificazioni per la relativa commercializzazione;
5 11. Vero che al primo incontro tenutosi presso l'azienda della
Parte in NA (BN) del 21 giugno 2016 il sig. CP_3
consegnò un prototipo di generatore di fumo a base di potassio realizzato da un'azienda spagnola, chiedendo le verifiche al
[...]
quanto alla funzionalità del prodotto stesso. Pt_2
12. “Vero che il prodotto consegnato e sottoposto a verifica da
Parte parte della presentava problemi di tossicità, di durata e consistenza della nube;
13. “vero che nel periodo intercorrente dal mese di luglio 2016
Parte sino all'ottobre del 2016 il personale della ed in particolare il sig. ha lavorato autonomamente per la CP_1
realizzazione del sistema antifurto fumogeno, eseguendo una serie di prove, modifiche e preparato la relativa miscela;
14. vero che il sig. ha redatto nel corso delle CP_1
citate prove dei rapporti test evidenziando lo stato, la modalità
di preparazione della miscela relativa alla ricetta interna del generatore di fumo con le percentuali e tipologie di prodotti utilizzate ed illustrato il funzionamento del sistema antifurto fumogeno;
15. vero che il sig. anche a conferma dei test che CP_1
si rammostrano ha redatto i relativi rapporti in data
06/07/2016; 20/07/2016, 22/07/2016; 25/07/2016,
29/07/2016; 05/09/2016; 28/09/2016; 11/10/2016;
02/02/2017;
16. vero che la ricetta relativa alla miscela contenuta nel
6 fumogeno oggetto della domanda di brevetto per modello di utilità n. 202017000009965 è stata ideata, composta, elaborata e curata autonomamente dal sig. per conto della CP_1
Parte di NA (BN) come indicato nel test del 20/07/2016;
17. vero che le caratteristiche interne del sistema antifurto generatore di fumo sono state ideate ed elaborate autonomamente dal sig. , che ha sostituito la CP_1
base di potassio con l'incenso ed introdotto il calcio carbonato,
il lattosio e colorante bianco, utilizzando il potassio solo per l'accensione;
18. vero che la tecnologia, i prodotti utilizzati e le relative percentuali (incenso, calcio carbonato, colorante bianco) della miscela interna a base di incenso so-no state autonomamente ed esclusivamente sviluppate elaborate ed ideate dal sig.
in NA dalla a seguito di un CP_1 Parte_1
processo di prove e modifiche;
19. vero che il sig. ha eseguito numerosi test e CP_1
prove per giungere alla composizione dei prodotti, sia quanto alla tipologia degli stessi che delle percentuali utilizzate;
20. vero che la pressione dei componenti i prodotti interni del generatore di fumo è stata ideata esclusivamente dal sig.
; CP_1
21. vero che il sistema di innesco di accensione del generatore di fumo oggetto della domanda per modello di utilità n.
7 autonomamente dai sig. ed CP_1 Persona_1
Parte per conto della di NA (BN);
22. vero che il modello di accensione è stato modificato autonomamente ed esclusivamente nel febbraio del 2017 dai
Parte sig. ed per conto della di CP_1 Persona_1
NA (BN), che avevano inteso apportare una nuova idea al sistema di accensione, posizionandolo solo nella parte superiore, rispetto al primigenio progetto che aveva due accensioni posizionate nella parte superiore ed inferiore;
23. vero che la modifica apportata al sistema di accensione ha determinata una migliore funzionalità del generatore di fumo;
24. vero che l'involucro esterno e la relativa capsula è stata ideata autonoma mente ed esclusivamente dal sig. Persona_1
Parte
per conto della di NA (Bn);
[...]
Parte 25. vero che già dal mese di giungo del 2016 la di
NA (Bn) aveva inteso acquistare delle capsule di alluminio per essere adattate al sistema di generatore di fumo;
26. vero che durante le fasi di sviluppo del generatore di fumo la e il sig. hanno dato un contributo solo per CP_2 CP_3
le caratteristiche estetiche del prodotto stesso;
27. vero che verso la metà di ottobre del 2016 e comunque nel mese di novembre del 2016, il sig. ebbe a Parte_2
consegnare al sig. le schede tecniche del generatore CP_3
di fumo, quanto alle caratteristiche, al sistema di accensione,
alla capsula ed al contenuto della miscela utilizzata, con-
8 segnando alcuni disegni dello stesso, nonchè un prototipo del generatore di fumo stesso;
Parte 28. vero che la nel mese di febbraio del 2017 ebbe ad inviare alla i disegni definitivi del generatore di fumo ove CP_2
è inserita la capsula contenente la miscela con tutte le specifiche tecniche;
29. vero che la FDF nel mese di aprile del 2017 si è occupata anche di otte-nere la certificazione CE del prodotto presso un
Ente a carattere internazionale, il LOM
[...]
Controparte_5
.
[...]
30. Vero che la FDF nel mese di aprile del 2017 aveva conferito incarico alla per la valutazione di Tossicità del CP_6
prodotto;
Parte 31.Vero che la di NA si faceva carico sia sotto il profilo economi-co che di relazioni del rilascio della certificazione LOM CE che della tossicità del prodotto presso
CP_6
32. Vero che in effetti veniva rilasciata sia la certificazione LOM
CE del prodotto che la relativa valutazione di non tossicità da parte della CP_6
33. Vero che riconosce la documentazione allegata al fascicolo nr. che si rammostra 15 e 18”.
34. Vero che il sig. e la erano a CP_3 Controparte_2
conoscenza della richiesta di certificazione CE avanzata da
9 parte della Pt_1
35. Vero che una volta ottenuta la relativa certificazione LOM
CE e valutazione tossicità della la stessa è stata CP_6
consegnata da parte del sig. al sig. Parte_2 CP_3
[...]
36. Vero che nel mese di novembre del 2017 il sig. CP_3
ha partecipato alla fiera di Berlino esponendo il marchio Pt_1
[...]
37. vero che il sig. dal mese di novembre del 2017 ha CP_3
inteso commercializzare i generatori di fumo utilizzando il nome e marchio della allegando alla vendita la certificazione Pt_1
LOM e la relativa relazione di non tossicità della CP_6
38. vero che il sig. aveva inteso inserire i dati della CP_3
Parte Parte propria azienda di Bolzano al posto della di
NA (BN) sia nella certificazione CE LOM che in quella rilasciata dalla CP_6
39. vero che il sig. nel mese di dicembre del Parte_4
2017 ebbe a chiedere al sig. notizie Parte_2
riguardo ai generatori di fumo, che venivano commercializzati
Parte con marchio chiedendo di confermare l'autenticità delle certificazioni rilasciate dal sig. sia quanto a quella CP_3
relativa al LOM che la valutazione di tossicità di CP_6
40. Vero che dopo l'avvio della somministrazione i prodotti della di NA sono stati esposti in fiere internazionali Parte_1
dalla di Bolzano;
Parte_1
10 41.vero che il sig. ottenuta la certificazione Parte_2
sia per quanto riguardava il LOM che dell' CP_6
disconosceva la stessa e poteva appurare l'inserimento dei dati
Parte della di Bolzano al posto di quella della propria azienda;
42. vero che i documenti che si rammostrano allegati al nr. 17 e
18 venivano rilasciati dal sig. al momento della CP_3
vendita dei generatori di fumo;
43. vero che il prodotto commercializzato dalla CP_4
veniva ritirato dal mercato in quanto al momento dell'attivazione del generatore di fumo lo stesso scoppia;
44. vero che la non provvedeva nel corso del 2017 CP_2
Parte a commissionare alla ì quantitativi di prodotto ivi previsti;
45. vero che il sistema antifurto attraverso il generatore di fumo veniva utilizzato e commercializzato in Francia a decorrere dal
2012;
46. vero che agli inizi di gennaio del 2018 e comunque intorno al 7/8 gennaio il sig. è stato convocato presso lo CP_3
studio legale Reppucci in Avelli-no, al quale in detta occasione è
Parte stata anticipata la risoluzione del contratto tra la e la sia per la perdita di fiducia nello stesso;
CP_2
47. vero che conferma la relazione redatta in data 01/02/2019;
indica a testi i sigg. , e CP_1 Persona_1 [...]
presso in NA alla c. da Franchi Pezze CP_7 Pt_1
su tutte le circostanze di cui innanzi e comunque dalla nr. 1
alla 46; - dom.to presso la in via Testimone_1 CP_6
11 Piana 82030 Ponte (Bn) sulla circostanza di cui al capo 30, 31,
32, 33; - presso la in Parte_4 Controparte_8
Roma alla via Michele Migliorini 40, sulla circostanza da 30 a
38 e 40, 42; - Dr. , dom.to presso la Testimone_2 [...]
in Milano alla via Montenapoleone 8 a conferma CP_9
della circostanza di cui al capo 47; - Chiede sin d'ora prova delegata al Tribunale di Napoli sezione Imprese.
Deferisce interrogatorio formale al sig, ed al legale CP_3
rapp.te p.t. della sulle circostanze di cui ai capi 1-7- CP_4
8-9-10-11-12-27-36- 40 -43-44-45- 46, che si intendono ripetute e ritrascritte.
Chiede CTU al fine di verificare la non- corrispondenza tra le schede test allegate al nr. 3 a quanto oggetto della domanda di utilità e la verifica dei prodotti della e della CP_4 Pt_1
del procuratore di parti appellate/appellanti incidentali:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello incidentale:
-accertare e dichiarare che e Parte_5 [...]
hanno posto in essere atti di concorrenza sleale ex art. Parte_3
2598 comma 1 e 2 c.c. in danno di e CP_2 CP_4
- accertare e dichiarare che e Parte_5 [...]
sono inadempienti al contratto di somministrazione Parte_3
del 24.04.2017 ed hanno violato il patto di non concorrenza ivi previsto;
- fissare in euro 1.000,00 (mille/00) la penale per ogni singolo
12 atto in violazione della sentenza relativo alla contraffazione del brevetto, nonché in euro 10.000,00 (diecimila/00) per ogni singolo atto di concorrenza sleale, salvo il risarcimento del maggior danno;
- condannare di NA e a Parte_1 Parte_3
risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale subito da e dal sig. nella misura Controparte_2 CP_4 CP_3
come in narrativa determinata o nella maggiore o minore somma che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita riterrà congrua;
- disporre ai sensi dell'art. 126 c.p.i. la pubblicazione del provvedimento per estratto, a cura delle appellate ed a spese delle appellanti, per due volte, sui quotidiani “Il Corriere della
Sera” e “Alto Adige”.
Sulle avverse domande:
- respingere l'appello ex adverso proposto in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto;
- rigettare le avverse istanze istruttorie reiterate per tutti i motivi addotti in narrativa.
In via istruttoria: Si chiede volersi ammettere prova per testi sulle seguenti circostanze, premesse le parole “Vero che”:
5) commissionava a con sede a Controparte_2 Parte_1
NA ordini per la somministrazione delle capsule fumogene antifurto/antirapina per un totale di 10.000 pezzi nell'anno 2017.
6) In data 2.11.2017 il sig. inviava una mail al Persona_2
13 sig. sollecitando la Parte_6 Parte_1
consegna di n.
5.016 unità di capsule fumogene antifurto/
antirapina entro la fine di novembre 2017 (si rammostri al teste il doc. 15).
7) Nel mese di febbraio 2018 il sig. -titolare Persona_3
della ditta MA s.r.l.- chiedeva ed otteneva un incontro con il sig. per discutere della fornitura delle capsule fumogene CP_3
a base di incenso AF (si rammostri al teste il doc. 26).
8) MA effettuava nel mese di aprile 2018 un primo ordine per la fornitura di 48 capsule fumogene a base di incenso AF
ed un successivo ordine di 360 pezzi al medesimo unitario di
Euro 44,00 (si rammostrino al teste i doc. 27 e 28).
9) Il sig. ed il sig. concordavano la stipula di un Per_3 CP_3
contratto di somministrazione che prevedeva la fornitura mensile da parte di verso MA s.r.l. di 504 CP_4
capsule fumogene a base di incenso a decorrere dal terzo trimestre del 2018, al prezzo unitario pattuito in Euro 44,00 (si rammostri al teste il doc. 29).
10) In data 26.5.2018, a conclusione delle trattative intercorse,
il sig. inviava al sig. la bozza Testimone_3 Persona_3
del contratto di somministrazione per la fornitura mensile da parte di verso MA s.r.l. di 504 capsule CP_4
fumogene a base di incenso a decorrere dal terzo trimestre del
2018 sino al termine del 2019, con rinnovo automatico per ulteriori due anni, al prezzo unitario di Euro 44,00 (si
14 rammostri al teste il doc. 29).
11) Alla fine del mese di maggio 2018 il sig. Persona_3
della ditta MA contattava il sig. di Parte_7
NA per ottenere informazioni in merito alle capsule fumogene da quest'ultima commercializzate.
12) Il sig. comunicava al sig. che le capsule Pt_2 Per_3
fumogene prodotte da venivano vendute ad un prezzo più Pt_1
basso di quelle prodotte da CP_4
13) Il sig. della ditta MA s.r.l. contattava Persona_3
il sig. comunicando l'intenzione di non voler più CP_3
sottoscrivere il contratto di fornitura delle capsule fumogene commercializzate da riservandosi l'ulteriore CP_4
decisione in merito ai futuri ordini in attesa di conoscere la proposta commerciale di di NA. Pt_1
14) Nel mese di giugno 2018 il sig. si recava presso la Per_3
sede della ditta in NA. Parte_1
15) In occasione dell'incontro avvenuto nel mese di giugno 2018
presso la sede dell'azienda in NA il sig. Pt_1 Pt_2
mostrava al sig. lo stabilimento dove viene costruita Per_3
la capsula fumogena a base di incenso ed un tecnico predisponeva una dimostrazione di funzionamento di tale prodotto.
16) Il sig. esponeva al sig. che la ditta Pt_2 Per_3 Pt_1
di NA aveva concesso verbalmente un'esclusiva di
[...]
vendita sulle capsule fumogene prodotte dalla stessa Pt_1
[...] alla società Pt_8 Controparte_8
17) Il sig. proponeva al sig. un accordo Pt_2 Per_3
commerciale per la fornitura delle capsule fumogene prodotte da di NA ad un prezzo di circa 26-28 Eu ro Parte_1
per unità, con possibilità di scendere a 20 Euro per unità.
18) La ditta di NA inviava a MA s.r.l. Parte_1
quattro campioni del prodotto fumogeno dalla stessa realizzato
(si rammostrino al teste i docc. 25, 38 e 40).
19) In seguito all'incontro avvenuto presso la sede di in Pt_1
NA, il sig. della ditta MA s.r.l. Persona_3
contattava il sig. per rinegoziare la fornitura delle CP_3
capsule fumogene commercializzate da CP_4
domandando la riduzione del prezzo del prodotto (pari ad Euro
44,00 per unità) previamente concordato per pareggiare l'offerta ricevuta da di NA (che proponeva la vendita Parte_1
delle capsule fumogene al prezzo di Euro 26,00-28,00 per unità), oltre al riconoscimento di alcuni omaggi e di un indennizzo sottoforma di sconto sulle future forniture.
20) Il sig. ed il sig. pattuivano che il prezzo CP_3 Per_3
unitario per la fornitura delle capsule fumogene fornite da CP_4
a MA venisse ridotto ad Euro 28,16.
21) Nel mese di maggio 2018 il sig. Parte_2
contattava telefonicamente il sig. della società Persona_4
Mugnaioni s.r.l. esponendogli che il dispositivo fumogeno a base di incenso sarebbe stato progettato, realizzato e brevettato
16 dalla ditta di NA e che e Parte_1 Controparte_2
non avrebbero alcun diritto di commercializzare CP_4
detto prodotto.
22) La società Ur FO s.r.l. aveva commissionato a nel CP_4
mese di luglio 2018 la fornitura di un primo lotto di 48
fumogeni al prezzo unitario di euro 44,00 (si rammostri al teste il doc. 33).
23) Nel mese di settembre 2018 la società Controparte_8
contattava Ur 14 FO per sottoporle una proposta commerciale per la fornitura delle capsule fumogene a base di incenso prodotte dalla società di NA venduti a prezzi Parte_1
più bassi di quelli praticati da CP_4
24) La società inviava ad Ur FO le Controparte_8
certificazioni e schede tecniche relative al fumogeno denominato
“smoke generator 19el”.
25) La sig.ra di Ur FO inviava in data Testimone_4
26.9.2018 al sig. una mail contenente le CP_3
certificazioni e schede tecniche ricevute da (si CP_8
rammostri al teste il doc. 34).
26) Il sig. di Ur FO comunicava al sig. di Persona_5 CP_3
aver ricevuto la proposta commerciale di Securitalia/F.D.F. e rappresentava la possibilità di rifornirsi da quest'ultima rinunciando alla richiesta di fornitura di 288 fumogeni che intendeva commissionare a da CP_4
27) Il sig. proponeva al sig. l'applicazione di uno CP_3 Per_5
17 sconto sulla fornitura da parte di a Ur FO di 288 CP_4
fumogeni a base di incenso, riconosciuto sottoforma di un
“contributo marketing” per l'importo di euro 4.560,00 (si rammostri al teste il doc. 35).
28) Il sig. richiedeva anche sulla successiva fornitura di Per_5
1.008 pezzi ordinati un ulteriore sconto di Euro 15.966,72 (si rammostri al teste il doc. 36).
29) Il sig. di inviava il Persona_6 Controparte_8
24.1.2019 una mail al sig. di Ur FO comunicando il nuovo Per_5
listino delle capsule fumogene prodotte da di NA, Pt_1
che prevedeva un prezzo unitario massimo di Euro 35,00,
abbassabile sino ad Euro 12,00 in rapporto ai quantitativi ordinati (si rammostri al teste il doc. 32).
30) Il sig. di Ur FO inoltrava al sig. in data Persona_5 CP_3
1.2.2019 la mail ricevuta da domandando a CP_8 CP_4
una scontistica sul prezzo unitario dei prodotti anche sulle successive forniture, preannunciando che Ur FO aveva stimato un fabbisogno mensile di almeno 1.000 unità di capsule fumogene a base di incenso per il triennio 2019-2021, con decorrenza dal mese di giugno 2019 (si rammostri al teste il doc. 32).
31) Nel mese di aprile 2019 il sig. contattava Persona_6
telefonicamente il sig. Ur FO avvertendolo di non CP_10
vendere le capsule fumogene in quanto poste in CP_4
commercio in violazione dei brevetti di di Parte_1
18 NA e dunque i certificati autorizzativi rilasciati dalle competenti autorità a sarebbero falsi. CP_4
Si indicano quali testi, su tutti i capitoli di prova: Tes_3
c/o c/o
[...] CP_4 Persona_2 Controparte_2
c/o c/o CP_11 Controparte_2 CP_12 CP_4
c/o MA s.r.l., limitatamente ai
[...] Persona_3
capitoli da 7 a 20; c/o Ur FO s.r.l., limitatamente Persona_5
ai capitoli da 22 a 31; c/o Mugnaioni s.r.l., Persona_4
limitatamente al capitolo 21; c/o Ur FO Testimone_4
s.r.l., limitatamente al capitolo 25.
Si chiede altresì ammettersi nuova CTU al fine rideterminare la quantificazione del danno subito come specificato in appello incidentale.
Con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. Dal mese di maggio 2016 ha chiesto ed Parte_9
ottenuto la collaborazione di e di nella Parte_1 Parte_3
ricerca e sviluppo di un dispositivo antifurto/antirapina nebbiogeno a base di sali di potassio
Il 19.10.2016 ha depositato presso l'Ufficio Italiano CP_3
la domanda di brevetto per modello di utilità Controparte_13
intitolata “sirena antifurto proattiva con erogazione di aerosol ai
sali di potassio”.
Successivamente, il 31.01.2017, ha depositato una nuova
19 domanda, sempre di brevetto per modello di utilità, intitolata
“dispositivo fumogeno per applicazioni antifurto e/o antirapina
con erogazione di aerosol a base di incenso” contraddistinta appunto dal fatto che l'impiego dell'incenso liturgico consentiva di risolvere il problema tecnico rappresentato dalla tossicità dei sali di potassio utilizzati nel precedente fumogeno.
In data 24.04.2017 - della quale è Controparte_2 CP_3
legale rappresentante –, in veste di somministrata, ha concluso con (con sede in NA (BN)), in veste di Parte_1
somministrante, e con un contratto per la Parte_3
fornitura in esclusiva, salva diversa autorizzazione della somministrata, dei dispositivi fumogeni contenenti il composto a base d'incenso.
L'accordo impegnava la somministrante, anche per i 24
mesi successivi all'eventuale recesso per qualsiasi causa dal contratto, a non produrre, sviluppare o fornire il fumogeno a base d'incenso in favore qualsiasi operatore nel settore sicurezza/antifurti diverso dalla somministrata.
Il 29.12.2017 e hanno Parte_1 Parte_3
comunicato il proprio recesso dal contratto di somministrazione adducendo che la somministrata non aveva raggiunto il numero minimo garantito di acquisti.
Successivamente, in data 01.08.2019 l'UIBM ha emesso gli attestati di brevetto per modello di utilità in accoglimento delle domande depositate da CP_3
20 2. Con citazione d.d. 10.05.2018 (con sede in Parte_1
NA (BN)) ha chiesto che l'adito Tribunale di Bolzano, nei confronti dei convenuti e con CP_3 Controparte_2 Parte_1
sede in IV (BZ) (nel frattempo ridenominata per CP_4
l'omonimia con la società attrice) revocasse, annullasse o dichiarasse nulla la domanda di registrazione per modello di utilità depositata dal convenuto riguardante l'erogatore di CP_3
fumo a base di aerosol all'incenso e ciò previo accertamento,
alternativamente, della propria qualità di unica inventrice del trovato ovvero per carenza di novità del fumogeno avendo lei stessa già anticipato la divulgazione delle relative caratteristiche.
L'attrice ha, altresì, dedotto che la denominazione della convenuta con sede in IV (BZ), interferiva con la Parte_1
propria attività d'impresa ed ha, quindi, chiesto che le venisse inibito l'uso della ditta con ordine di ridenominazione.
Denunciato l'illecito concorrenziale delle convenute e (con sede in IV) per aver Controparte_2 Parte_1
prodotto e commercializzato il fumogeno ad aerosol d'incenso da lei inventato confondendo il mercato circa l'effettiva paternità
del trovato, l'attrice ha chiesto che venisse inibito alle convenute di produrre gli erogatori di fumo ed ordinato di ritirare quelli già in commercio con condanna al risarcimento del danno ed alla pubblicazione dell'emananda sentenza.
3. Si sono costituiti i convenuti CP_2 CP_14
[... (già con sede in IV) e ed hanno resistito alle Parte_1 CP_3
domande avversarie.
In particolare, alle allegazioni attoree essi hanno opposto che era stato nel novembre del 2016 ad ideare la CP_3
soluzione applicativa del fumogeno basata sull'utilizzo di un composto a base di incenso liturgico.
Che fosse l'effettivo inventore del trovato, ne CP_3
avevano dato atto, del resto, le stesse e Parte_1 Parte_3
nelle premesse del contratto di somministrazione da loro sottoscritto il 24.04.2017.
Un tanto dedotto, i convenuti hanno, anzitutto, chiesto il rigetto dell'avversaria azione di nullità della domanda di brevetto da depositata presso l'UIBM relativamente al CP_3
fumogeno ad aerosol d'incenso con conseguente riconoscimento della legittima titolarità in capo al richiedente dei diritti di privativa inerenti all'emanando titolo brevettuale.
I convenuti hanno, inoltre, dedotto che, dopo lo scioglimento del contratto di somministrazione d.d. 24.04.2017,
in concorso con avrebbe prodotto e Parte_1 Parte_3
commercializzato il fumogeno ad aerosol d'incenso ponendo così
in essere non solo condotte contraffatorie del diritto in privativa oltre che violative del patto di non concorrenza inerente al menzionato accordo di somministrazione;
esse avrebbero,
altresì, rivendicato falsamente sul mercato la paternità del trovato appropriandosi dei relativi pregi e screditando l'effettivo
22 inventore del modello di utilità.
Su queste premesse le parti convenute, nei confronti dell'attrice nonché dell'asserita intermediaria Parte_3
della quale hanno chiesto la chiamata in causa, hanno denunciato la violazione del titolo brevettuale, l'inadempimento del patto di non concorrenza ed in genere l'illecita attività
concorrenziale e, conseguentemente, domandato, senza in alcun modo differenziare le proprie rispettive posizioni, la condanna in solido delle controparti al risarcimento del danno con sequela di inibitoria della condotta contraffatoria ed anticoncorrenziale, la previsione di penalità in caso di inosservanza delle prescrizioni da adottare e la pubblicazione dell'emananda sentenza.
4. Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della chiamata istruita la causa con Parte_3
l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e l'assunzione di CTU contabile, l'adito Tribunale di Bolzano ha definito la controversia con la sentenza n. 1143 pubblicata il
31.12.2022.
5. Il Tribunale, acquista la prova documentale dell'avvenuto rilascio dei brevetti richiesti da ha anzitutto CP_3
disatteso l'azione di nullità della domanda brevettuale relativa al fumogeno ad aerosol d'incenso valorizzando i patti contenuti nell'accordo sottoscritto il 24.04.2017 da quale CP_2
somministrata e da quale somministrante, oltre che Parte_1
23 da Parte_3
Il Tribunale ha, in particolare, osservato quanto segue.
La clausola C delle premesse dell'accordo conterrebbe,
anzitutto, un espresso riconoscimento della paternità del trovato in capo a prevedendo testualmente: “La società CP_3
e il proprio amministratore unico, Controparte_2 Parte_9
hanno contribuito attivamente allo sviluppo del fumogeno
antifurto/antirapina e ne hanno protetto i modelli di utilità
tramite appositi depositi nelle opportune sedi”.
Ulteriormente indiziante della ridetta paternità sarebbe la clausola n. 4) dell'accordo.
Questa condizionava la possibilità per la somministrante di fornire il fumogeno ad altre aziende concorrenti nel settore dei dispositivi antifurto alla previa autorizzazione della somministrata e verso il pagamento di un indennizzo in suo favore, disponendo testualmente: “Le parti espressamente
pattuiscono che la somministrante potrà, previa autorizzazione
scritta da parte della somministrata, fare vendite accordi di
somministrazione e/o rivendita con società terze aventi la sede
legale nel territorio esclusivo dell'azienda somministrata senza
che ciò integri inadempimento di notevole importanza e tale da
menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti.
Parte In tale ipotesi, su tutte le vendite effettuate da nella zona
esclusiva di quest'ultima avrà diritto a Controparte_2
un'indennità sui ricavi netti di vendita da concordarsi per iscritto
24 di volta in volta”.
Nel medesimo senso deponeva, infine, il paragrafo 2 della clausola n. 12 che regolava il recesso anticipato dal contratto come segue: “non potrà per i successivi 24 mesi dal Parte_1
recesso produrre, sviluppare o fornire qualsiasi altra società
operante nel settore sicurezza/antifurti, tantomeno concorrenti
diretti di . Controparte_2
Tanto premesso, ad avviso del Tribunale, proprio la strutturazione dell'accordo economico secondo le trascritte disposizioni contrattualizzate dalle parti dava chiara evidenza che e attribuivano a l'esclusiva Parte_1 Parte_3 CP_3
titolarità del diritto allo sfruttamento del trovato, il che riscontrava il riconoscimento, del pari contrattualizzato, circa la paternità dell'idea inventiva come poi attestata dall'impugnato titolo brevettuale.
Muovendo da queste considerazioni il Tribunale ha,
quindi, disatteso tutte le domande attoree, ivi incluse quella risarcitoria nonché quella volta ad ottenere la ridenominazione della convenuta con sede in IV, di quest'ultima Parte_1
disconoscendo la fondatezza sul rilievo che detta società, già
prima dell'introduzione del presente giudizio, era stata rinominata in CP_4
6. Nei limiti di seguito precisati il Tribunale ha poi accolto le domanda riconvenzionali proposte dalle parti convenute.
Ha ritenuto, innanzitutto, fondata la domanda di
25 contraffazione disponendo, di conseguenza, l'inibitoria ex art. 124 c.p.i. nei confronti tanto dell'attrice quanto della Parte_1
chiamata Parte_3
Sul punto ha osservato che, di fatto, la stessa attrice, con riguardo al protetto modello di utilità, non ne aveva mai negato la riproduzione e la commercializzazione, delle quali aveva negato l'illiceità rivendicando l'effettiva paternità del trovato ed allegando, peraltro solo tardivamente, che, per l'originalità
dell'innesco, il proprio fumogeno era comunque differente rispetto a quello brevettato, il che tuttavia, ad avviso del
Tribunale, non scriminava la replica delle ulteriori caratteristiche del dispositivo coperte dal diritto di privativa.
L'attrice, ha proseguito il Tribunale, aveva consumato l'illecita contraffazione in concorso con la chiamata Pt_3
non avendo questa, costituendosi in giudizio,
[...]
specificamente contestato gli addebiti che le venivano mossi e,
cioè, di aver collaborato nella produzione e nella commercializzazione del fumogeno replicante il modello brevettato.
Il Tribunale ha, invece, disconosciuto nella specie l'illecito concorrenziale, indistintamente addotto dalle convenute a sostengo delle loro domande riconvenzionali, e ciò sul rilievo che a carico dell'attrice e della chiamata, oltre alla contraffazione del titolo brevettuale non era stata chiaramente individuata alcuna condotta di concorrenza sleale tra quelle
26 previste dall'articolo 2598 c.c.
Con la stessa motivazione ha disconosciuto anche l'ascritta trasgressione del divieto contrattuale di concorrenza osservando, peraltro, che beneficiaria del patto contenuto nell'accordo d.d. 24.04.2017 era soltanto e non CP_2
anche gli altri attori in riconvenzionale.
In ordine alla domanda risarcitoria il Tribunale ha osservato quanto segue.
Anzitutto ha dedotto che le convenute avevano solo genericamente allegato le voci di danno cagionato dalla contraffazione da loro denunciata.
La motivazione della pronuncia prosegue testualmente affermando:
“Unicamente nella seconda memoria ex art. 183, sesto
comma, c.p.c. i convenuti per la prima volta hanno esposto che
sarebbe stata costretta ad accordare sconti ai propri clienti CP_4
MA srl e UrFO per evitare che queste ultime si rivolgessero a
Parte per ottenere la fornitura dei dispositivi ad un prezzo
inferiore.
Tali circostanze sono state tardivamente allegate, con
conseguente inammissibilità dei mezzi di prova offerti dai
convenuti per comprovarle.
Anche l'asserito danno all'immagine asseritamente sofferto
dai convenuti risulta del tutto sfornito di riscontri istruttori.
Infine, all'esito dell'istruttoria risulta provato che la sola
27 AF ha commercializzato i dispositivi protetti da brevetto (si
vedano i docc. 27 e ss. dei convenuti).
Ne deriva che il quantum risarcitorio deve essere
determinato limitatamente al mancato guadagno sofferto da
per effetto dell'illecita immissione sul mercato da parte di CP_4
Parte e dei dispositivi antifurto”. Pt_3
Tanto premesso, il Tribunale, sulla base delle risultanze della disposta indagine contabile ha liquidato in € 16.949,00 il danno sofferto da ponendolo in solido a carico di CP_4
e di Parte_1 Parte_3
Il Tribunale ha, infine, gravato le parti rispettivamente attrice e chiamata delle spese del grado in favore di tutte le parti convenute/attrici in riconvenzionale.
7. Contro questa pronuncia, formulando cinque motivi d'impugnazione, hanno interposto appello e Parte_1 Pt_3
con citazione d.d. 30.06.2023 avversata da
[...] Controparte_2
(già con sede in IV) e
[...] CP_4 Parte_1 Pt_9
che hanno, a loro volta, promosso appello incidentale
[...]
articolando due motivi d'impugnazione.
Con nota d.d. 23.05.2024 il difensore di ha CP_4
depositato la sentenza n. 12, pubblicata il 18.03.2024, con la quale il Tribunale di Bolzano ha disposto l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della propria assistita.
Con ordinanza d.d. 28.05.2024 il C.I., sul presupposto che il giudizio d'appello aveva ad oggetto più cause tra loro
28 connesse e che il dedotto evento interruttivo riguardava solo una delle parti di una di tali cause, ha dichiarato l'interruzione del giudizio limitatamente al procedimento riguardante CP_4
ordinando, peraltro, la comunicazione del provvedimento
[...]
mediante pec al curatore nominato dal Tribunale di Bolzano,
avv. Mellarini.
La causa interrotta non è stata riassunta ed il giudizio,
proseguito dalle restanti parti processuali, è quindi passato in decisione all'udienza del 05.03.2025.
8. In premessa occorre osservare che la trattazione dei motivi d'impugnazione veicolati tanto dall'appello principale quanto da quello incidentale sconta il fatto che è stata stralciata dal presente giudizio la causa di cui era parte l'appellata/appellante incidentale CP_4
Ed infatti, in seguito all'interruzione conseguente all'apertura della liquidazione giudiziale non vi è stata riassunzione del procedimento d'appello che la riguardava né
nei confronti del curatore della procedura concorsuale, né da parte di quest'ultimo nei confronti delle altre parti processuali.
9. Il primo motivo d'impugnazione delle appellanti principali è rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt.
1362 c.c. e 115 c.p.c.. Errata ricostruzione dei fatti di causa
nonché (in subordine) della loro valorizzazione. Ancora in
subordine: violazione dell'art. 112 c.p.c.. Violazione degli artt.
29 La censura investe la sentenza gravata laddove ha ritenuto di poter desumere la prova della paternità in capo a del brevettato modello di utilità dai patti contenuti nel CP_3
contratto di somministrazione d.d. 24.04.2017.
Denunciano gli appellanti anzitutto la violazione del canone ermeneutico stabilito dall'art. 1362 c.c. dal momento che valeva ad escludere che fosse stato l'unico ed CP_3
esclusivo autore del modello di utilità già solo il senso letterale dell'espressione “contributo” impiegata nella premessa sub C)
del ridetto accordo (il cui testo per esteso è trascritto al punto 5
della presente motivazione) per descrivere l'apporto inventivo da lui reso nel corso dell'attività di ricerca e sviluppo del fumogeno antifurto.
Non manifestava idoneità dimostrativa nel senso ritenuto dal Tribunale nemmeno il secondo enunciato della menzionata clausola - Protect e “ne hanno protetto i modelli Pt_1 CP_3
d'utilità tramite appositi depositi nelle opportune sedi” - dal momento che, ad avviso delle appellanti, “non è la registrazione
o il deposito a determinare ex sé la paternità (del trovato n.d.e.),
ma è l'essere autore di quella invenzione depositata che
attribuisce i diritti sulla stessa” (così testualmente a p. 9
dell'atto di citazione in appello d.d. 30.06.2023).
Nell'interpretazione complessiva dei patti contrattali, gli appallanti rimproverano, inoltre, al Tribunale di aver trascurato di valorizzare la clausola n. 3 che, nel regolare i “vantaggi
30 esclusivi riservati all'azienda somministrata” (dunque CP_2
, prevedeva quello “di essere coinvolta in ulteriori sviluppi e
[...]
miglioramenti dei prodotti”, nonché la clausola n. 8 che,
regolando la garanzia resa dalla somministrante Parte_1
prevedeva che “i propri prodotti sono immuni da vizi e da difetti
di conformità …”.
Tanto, ad avviso delle appellanti, fornirebbe l'inequivoca dimostrazione che era stata l'unica ad elaborare e Parte_1
sviluppare il modello di utilità.
La pretesa erroneità dell'accertamento condotto dal
Tribunale, sostengono gli appellanti, emergerebbe, inoltre,
dall'acquisito scambio di e-mail tra le parti, protrattosi per tutto il tempo dedicato allo sviluppo del fumogeno, nonché
dall'acquisita documentazione tecnica elaborata per dare conto delle risultanze dell'attività di ricerche e di sperimentazione.
Le acquisizioni istruttorie documenterebbero in che modo si fosse evoluta l'attività inventiva e dimostrerebbero che era stata ad avere avuto l'idea di realizzare il dispositivo Parte_1
utilizzando l'incenso liturgico.
Le menzionate evidenze documentali, concludono le appellanti, sarebbero state, infine, riscontrate anche dall'offerta prova orale ove il Tribunale l'avesse voluta assumere.
Evidentemente connesso al primo motivo d'impugnazione
è il quarto, rubricato dagli appellanti principali “Si impugna la
sentenza per la chiara violazione di corrispondenza tra il chiesto
31 ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c., nella parte in cui il primo
Giudice ha omesso di disquisire sulle ulteriori eccezioni sollevate
dalla che chiedeva la nullità del brevetto per difetto del Pt_1
requisito di novità”.
Esse si dolgono per l'omessa pronuncia sull'azione di nullità della domanda brevettuale che aveva Parte_1
giustificato, oltre che sull'usurpazione del diritto di privativa da parte dell'asserito non avente diritto, anche sull'allegazione che il trovato era privo del requisito della novità di cui all'art. 46
c.p.i. dal momento che proprio lo aveva reso pubblico Parte_1
prima che depositasse la domanda di brevetto. CP_3
10. Entrambe le doglianze vanno disattese per le seguenti considerazioni.
La fattispecie oggetto di giudizio è contraddistinta dalla particolarità che l'odierna appellante ha promosso Parte_1
l'azione di nullità ai sensi dell'art. 118, 3 comma, c.p.i. quando il procedimento di brevettazione, attivato dall'odierno appellato non era concluso non avendo ancora condotto al rilascio CP_3
del titolo attestante il diritto di privativa.
ha argomentato la nullità su un doppio rilievo, Parte_1
vale a dire, da un lato, sull'allegazione che non era CP_3
l'autore del modello di utilità, per proteggere il quale aveva depositato la domanda di brevetto, e, dall'altro, sull'ulteriore deduzione che il trovato non poteva considerarsi nuovo ai sensi dell'art. 46 c.p.i. dal momento che lei stessa, quale effettiva
32 autrice, l'aveva predivulgato.
peraltro, sia in primo grado, sia nel presente Parte_1
grado d'appello persiste nel riferire la propria azione di nullità
alla domanda di brevetto.
Nondimeno, ai sensi dell'art. 2 c.p.i. il diritto di privativa sul trovato, della cui nullità qui si discute, è sorto soltanto con l'emissione del titolo brevettuale, quando cioè nel corso del primo grado del presente giudizio l'UIBM ha appunto emesso il brevetto per modello di utilità come richiesto da CP_3
Tanto si desume dalla produzione documentale effettuata in primo grado con nota di deposito d.d. 01.03.2022 dalle allora parti convenute.
La concessione del brevetto in corso di causa comporta il sopravvenire di una condizione dell'azione di nullità, la quale,
pertanto, è nella specie da ritenersi ammissibilmente proposta contro il sopravvenuto rilascio del titolo brevettuale.
11. L'art. 121 c.p.i. al 1 comma stabilisce che l'onere di provare la nullità del brevetto spetta a chi impugna il titolo,
nella specie quindi alle odierne appellanti ed in particolare a che del trovato rivendica la paternità. Parte_1
Vale, pertanto, la presunzione di validità del titolo, che comporta l'inversione dell'onere della prova sui fatti costitutivi del diritto alla privativa.
Nella specie, per le seguenti considerazioni, va confermata la statuizione assunta in primo grado dal Tribunale che ha
33 riconosciuto gli elementi costitutivi del diritto di alla CP_3
privativa.
12. Anzitutto va tenuto presente che, con riguardo al giudizio sulla validità del titolo brevettuale, il Tribunale ha valorizzato il contratto di somministrazione d.d. 24.04.2017 non tanto come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti.
Ha piuttosto tenuto conto delle dichiarazioni negoziali in esso contenute, in particolare di quelle rese da e Parte_1 [...]
in quanto circostanze influenti sull'accertamento Parte_3
della controversa paternità del trovato.
Tanto chiarito, è poi senz'altro condivisibile il rilievo formulato dalle appellanti, secondo le quali la rilevanza probatoria di tale accordo, inteso appunto come fatto storico,
vada valutata inserendolo nel contesto della vicenda che ha condotto all'ideazione, all'elaborazione ed allo sviluppo del fumogeno a base d'incenso liturgico.
Ed è proprio la narrazione di e di Parte_1 Parte_3
(dettagliatamente rappresentata nella sua evoluzione, oltre che nei documenti prodotti dalle parti appallanti, anche nei capitoli di prova orale da loro stesse offerti e trascritti nell'epigrafe della presente sentenza) ad evidenziare come dal mese di maggio del
2016 vi sia stato un fitto rapporto di collaborazione tra loro e coadiuvato dal personale della società a lui riferibili. CP_3
Nell'ambito di tale rapporto collaborativo è incontestato
34 oltre ad essere documentato, che sia stato ad attivare i CP_3
procedimenti per la brevettazione del fumogeno tanto a base di sali di potassio, quanto a base di incenso liturgico.
È, perciò, già di per sé sintomatica di come fosse strutturato l'accordo alla base del rapporto collaborativo la constatazione che nessun addebito sia mai stato mosso a CP_3
per il fatto di avere depositato nel mese di ottobre 2016 la domanda di brevetto per il fumogeno a base di sali potassio e ciò benché sia documentato che all'attività di studio e di sperimentazione anche di tale dispositivo abbiano, partecipato e Parte_1 Parte_3
Allegano, peraltro, e (si vedano Parte_1 CP_15
in particolare le circostanze enunciate nei capitoli da 13 a 21
della prova orale da lei offerta) di aver ideato, sviluppato e testato in proprio (cfr. i rapporti dimessi sub doc. n. 3 in allegato alla memoria istruttoria di primo grado d.d.
16.04.2019), precisamente per il tramite del sig. , CP_1
nel periodo compreso tra il mese di giugno 2016 ed il mese di febbraio 2017, la miscela a base di incenso, grazie alla quale sarebbe stato definitivamente risolto il problema tecnico dipeso dalla tossicità dei sali di potassio sino ad allora impiegati nella sperimentazione del fumogeno.
Sennonché anche questa attività risulta essere stata espletata esattamente nel periodo durante il quale intercorreva con il menzionato rapporto collaborativo e, d'altra parte, CP_3
35 e non hanno mai nemmeno allegato e Parte_1 Parte_3
tanto meno dimostrato di non aver voluto con lui condividere gli esiti delle ricerche condotte sulla miscela a base d'incenso.
Anzi, nel presente giudizio esse hanno addirittura negato la novità del trovato proprio assumendo di averlo predivulgato comunicandolo appunto a ed ai suoi collaboratori. CP_3
Il tutto, peraltro, nell'inconcessa ipotesi che nell'accertato contesto di un'attività di ricerca di gruppo, contraddistinta cioè
dal reciproco scambio di informazioni e suggerimenti tra una pluralità di soggetti interessati al raggiungimento del medesimo obiettivo, sia possibile attribuire ad un solo di essi la paternità
esclusiva dell'idea di sostituire i sali di potassio con l'incenso liturgico.
13. È, dunque, alla luce del descritto rapporto collaborativo che va valutata la valenza probatoria delle dichiarazioni negoziali contenute nel menzionato accordo di somministrazione d.d. 24.04.2017.
Riconoscendo appunto nel predetto contratto che CP_3
aveva contribuito attivamente allo sviluppo del fumogeno a base d'incenso liturgico e ne aveva protetto il relativo modello di utilità, e hanno in sostanza ammesso che il Parte_1 Parte_1
partner del rapporto collaborativo era coautore del trovato ed,
in più, hanno anche ammesso di non aver nulla da obiettare rispetto alla domanda di brevetto che egli aveva depositato presso l'UIBM.
36 L'esatta replica, dunque, dell'atteggiamento già serbato con riguardo alla domanda di brevetto del modello a base di sali di potassio, dispositivo rivelatosi, peraltro, insoddisfacente a causa della sua tossicità.
L'accordo commerciale di somministrazione realizzava pertanto il seguente punto di equilibrio tra i contrapposti interessi delle parti.
La posizione di riceveva protezione per effetto CP_2
del diritto di privativa sul modello di utilità brevettato esclusivamente a nome di al quale la società era riferibile. CP_3
Di contro, l'interesse in particolare di riceveva Parte_1
soddisfazione per effetto dell'obbligo esclusivo di acquisto assunto nei suoi confronti da vale a dire CP_2
dall'impresa legittimata ad estromettere dall'impiego e dal commercio di questo prodotto tutte le altre aziende concorrenti nel settore dei dispositivi antifurto giovandosi del diritto di privativa intestato a CP_3
Alla luce di quest'assetto d'interessi vanno spiegate le clausole dell'accordo, della cui rilevanza dimostrativa si dibatte nel presente giudizio.
Con le clausole n. 4 e n. 12 (menzionate dal Tribunale
nella sentenza gravata) da un lato, si è assicurata CP_2
il controllo sulla distribuzione del fumogeno che e Parte_1
si erano impegnate a produrre ma che non Parte_3
avrebbero potuto vendere liberamente alle aziende concorrenti
37 nel settore dei dispositivi antifurto e, dall'altro, con il patto di non concorrenza, si è ulteriormente protetta anche per il periodo successivo all'eventuale scioglimento del contratto di fornitura e ciò in aggiunta alla privativa brevettuale intestata soltanto a CP_3
Con le clausole n. 3 e n. 8 dell'accordo di fornitura
(invocate dalle appellanti) fornitrici e fornita si sono, altresì,
promesse di collaborare ulteriormente nello sviluppo e miglioramento del fumogeno, così confermando che si è sempre trattato di un'attività di ricerca e di sviluppo condotta sinergicamente, con la garanzia che l'attività di fabbricazione affidata a e a avrebbe assicurato la Parte_1 Parte_3
conformità e la qualità del prodotto.
14. Dalle esposte considerazioni deriva quanto segue.
Posto, dunque, l'accertamento che nella specie il fumogeno a base d'incenso è stato ideato e sviluppato nell'ambito di un rapporto collaborativo, deve concludersi che tutti i soggetti, che di tale rapporto erano stati parte, erano legittimati a depositare la domanda di brevettazione.
Che la richiesta sia stata poi in concreto depositata esclusivamente a proprio nome da non vale a rendere CP_3
illecito il suo operato dal momento che ciò non è avvenuto con l'arbitraria volontà di estromettere le controparti dal diritto di privativa, come dimostrato dal fatto che esse, nell'accordo di somministrazione d.d. 24.04.2017, hanno preso atto di tale
38 iniziativa senza nulla obiettare.
In più, sulla base del 1 comma dell'art. 6 c.p.i., il quale testualmente prevede che “Se un diritto di proprietà industriale
appartiene a più soggetti, le facoltà relative sono regolate, salvo
convenzioni in contrario, dalle disposizioni del codice civile
relative alla comunione in quanto compatibili”, è stato acutamente osservato che non ricorrono valide ragioni per negare agli esclusi dalla comproprietà del titolo brevettuale il diritto di esercitare una rivendica pro quota, ai sensi dell'art. 118 c.p.i..
Ricorrono, invece, forti dubbi circa la possibilità per il contitolare estromesso di ottenere, come nel caso di specie pretenderebbe la declaratoria di nullità del titolo Parte_1
brevettuale nel frattempo concesso, in quanto ciò implicherebbe la “distruzione” del bene comune.
Anche
per questi motivi
va, perciò, confermato il rigetto dell'azione di nullità per usurpazione del titolo brevettuale statuito in primo grado dal Tribunale.
15. Le esposte considerazioni dimostrano l'infondatezza dell'azione di nullità anche laddove è stata argomentata sulla base della predivulgazione del trovato e, dunque, sul suo difetto di novità ai sensi dell'art. 46 c.p.i..
Sul punto occorre muovere da C. n. 9291/2010
(richiamata anche da C. 34537/2019 e da C n. 976/2025): “La
divulgazione, perché possa far perdere all'invenzione industriale
39 il requisito della novità, sì da impedire la concessione di un
valido brevetto, deve consistere in una comunicazione o
diffusione che porti il ritrovato a conoscenza di un numero
indeterminato di persone, le quali siano poste in grado di
apprenderne gli elementi essenziali e caratteristici, in modo da
poterlo riprodurre, attuando così la invenzione. Non vi è quindi
divulgazione, ai sensi dell'art. 15 del r.d. 29 giugno 1939, n
1127, allorquando i terzi posti a conoscenza dell'invenzione siano
obbligati a mantenere il segreto (dipendenti, collaboratori,
finanziatori e simili), o siano persone inesperte, incapaci di
comprendere e di attuare o far attuare da altri l'invenzione, o
quando l'invenzione venga fatta conoscere sommariamente o
parzialmente, cioè in alcuni soltanto degli elementi o fattori che la
compongono, sì da renderne impossibile l'attuazione. E neppure
può parlarsi di divulgazione allorché il nuovo ritrovato sia stato
semplicemente visto da terzi, ai quali non siano state fornite
notizie idonee alla realizzazione dello stesso”.
Nella specie l'appellante, attrice in nullità, non Parte_1
ha né allegato, né dimostrato di aver portato il ritrovato a conoscenza di un numero indeterminato di persone ma si è
limitata ad affermare di aver divulgato il fumogeno a base d'incenso nell'ambito del rapporto di collaborazione intercorso con ed i suoi incaricati, il che all'evidenza non è CP_3
sufficiente ad escludere il requisito della novità.
16. In definitiva non ha dimostrato Parte_1
40 l'insussistenza degli elementi costitutivi del diritto di privativa riconosciuto nella specie in capo a e, dunque, il CP_3
presupposto per l'accoglimento dell'azione di nullità da lei esperita.
Irrilevante a tal proposito è, infine, la prova orale ulteriormente offerta da che, per le ragioni sin qui Parte_1
spiegate, non varrebbe a dimostrare che l'ideazione e la brevettazione del trovato nella specie sono avvenute al di fuori degli accordi alla bese del rapporto collaborativo con il CP_3
quale pertanto, come contitolare del modello di utilità, aveva tutto il diritto di chiederne la protezione.
17. Il secondo motivo d'impugnazione delle appellanti principali è rubricato “Violazione art. 278 cpc, 1226 c.c. e 112
cpc”.
La doglianza investe la sentenza di primo grado laddove, il
Tribunale, pur riconoscendo la denunciata usurpazione della denominazione sociale, si è limitato a dare atto che Parte_1
con sede in IV era stata rinominata in prima CP_4
dell'avvio del presente giudizio, senza tuttavia pronunciarsi sulla domanda di danno che, ad avviso delle appellanti, avrebbe dovuto essere riconosciuto e, quindi, riparato con liquidazione equitativa.
18. A sostegno delle proprie ragioni di critica alla pronuncia di primo grado ed a dimostrazione del lamentato fatto illecito le appellanti, trascrivono a p. 18 dell'atto di
41 citazione in appello d.d. 30.06.2023 il seguente testo tratto da una comunicazione mail ascritta a CP_3
“Ammetto a te che ho anche fatto una cosa che molti Per_7
fanno e che non andrebbe fatta, ovvero nel certificato ho
mascherato l'indirizzo di FDF Benevento lasciandolo in bianco
per non dare modo ai miei clienti di risalire al luogo di
produzione. In un altro documento invece ho sostituito il loro logo
Parte con il nostro di Potrebbe essere che questa azione, … possa
creare dei problemi ma evidenzio che questa cosa non l'ha fatta
Parte ma l'ha fatta che è una persona Controparte_2 CP_16
giuridica diversa. è una srl nullatenente con CP_17
20.000 di capitale sociale perciò se dovessero esserci dei risvolti
processuali, cerchiamo di dividere le cose. Io la CP_17
posso tranquillamente liquidare se vuoi …”.
Dai termini in cui è prospettata la censura deriva pertanto che il fatto illecito è stato propriamente commesso da in proprio nonché da con sede in IV, CP_3 Parte_1
trasformata in ora in liquidazione giudiziale ed CP_4
estromessa dal presente procedimento.
Come, d'altra parte, si desume dal tenore delle conclusioni rassegnate tanto in primo grado quanto nel presente grado di appello, con sede in NA non Parte_1
ha formulato le proprie domande risarcitorie nei confronti di in proprio, ma soltanto nei confronti di e di CP_3 CP_2
Parte con sede in IV, oggi Controparte_18
42 giudiziale e non più parte in causa.
(con sede in NA) non ha invece né Parte_1
allegato, né provato che il fatto illecito sia ascrivibile a CP_2
[...]
(con sede in NA) non ha, infatti, Parte_1
specificato quale sarebbe stato l'apporto arrecato da CP_2
all'omonima denominazione della società con sede in
[...]
IV.
Nemmeno dalla prova documentale valorizzata da
[...]
per dare sostanza alla critica da lei mossa avverso la Pt_1
statuizione di rigetto delle propria domanda risarcitoria CP_3
risulta aver assunto la denunciata iniziativa illecita come legale rappresentante di Controparte_2
Inoltre, una condanna nei confronti dei non CP_4
sarebbe comunque possibile sia per il fatto che nel presente giudizio essa non è più parte in causa, sia perché eventuali crediti risarcitori nei suoi riguardi dovrebbero essere accertati nell'ambito della procedura concorsuale, alla quale essa risulta sottoposta dopo la sua messa in liquidazione.
Infine, occorre osservare come nel motivo Parte_1
d'impugnazione invochi la liquidazione equitativa del pregiudizio subito senza peraltro aver allegato e dimostrato quali sarebbero state le materiali conseguenze dannose del lamentato fatto illecito, di ordine patrimoniale o non patrimoniale, delle quali sarebbe necessaria una
43 quantificazione forfettaria per l'impossibilità di provarne l'esatto ammontare.
19. Il quarto motivo d'impugnazione degli appellanti principali, rubricato “Violazione degli artt. 2697 c.c. 115 e 116
cpc”, investe la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Tribunale, in accoglimento delle domande riconvenzionali delle parti convenute, ha affermato che commercializzando Parte_1
i propri fumogeni all'incenso liturgico, aveva violato il diritto di privativa di cui al titolo brevettuale, trascurando che le due tipologie di dispositivi divergevano tra loro per il differente sistema di innesco impiegato.
20. In premessa occorre osservare che l'impugnata statuizione del Tribunale ha condotto alla condanna risarcitoria di e di in favore della sola Parte_1 Parte_3 CP_4
Questa, per le ragioni più volte ribadite, non è più parte in causa sicché nei suoi riguardi è impossibile una riforma della pronuncia condannatoria.
A prescindere da questo rilievo, vale constatare che il
Tribunale ha motivato le proprie conclusioni evidenziando, da un lato, l'attestazione contenuta nella stessa perizia di parte prodotta da “che la capsula di F.D.F. è Parte_1
sostanzialmente uguale a quella del brevetto” e, dall'altro, il fatto che “l'eventuale presenza di un differente meccanismo di
accensione non esclude evidentemente la protezione offerta dal
brevetto per modello di utilità sulla parte restante del
44 dispositivo”.
Con questa motivazione, che sorregge la pronuncia assunta in primo grado e che in definitiva richiama le conclusioni dell'indagine peritale commissionata proprio da
(cfr. a p. 4 la perizia a firma del dr. Parte_1 [...]
d.d. 01.02.2019 dimessa come doc. n. 35 delle Per_8
appellanti), la censura non si confronta minimamente e per tale ragione va disattesa.
21. Con il quinto motivo d'impugnazione, rubricato
“Quanto alla posizione della ”, l'appello principale Pt_3
censura la sentenza di primo grado per aver ritenuto dimostrato, sulla base della non contestazione degli addebiti che le venivano avversariamente mossi, il concorso di Pt_3
nella violazione della privativa brevettuale.
[...]
Il motivo va disatteso per le seguenti considerazioni.
22. Le convenute in primo grado hanno esteso nei confronti di le domande già riconvenzionalmente Parte_3
proposte contro adducendo il concorso della chiamata Parte_1
nella consumazione dei denunciati fatti illeciti, in particolare il concorso nella contraffazione del prodotto brevettato.
A sostengo dell'addebito hanno dedotto che Parte_3
in persona del sig. , come del resto documentato CP_1
dalla stessa controparte, aveva collaborato nello sviluppo del prodotto tutelato dal titolo brevettuale ed aveva sottoscritto il contratto di fornitura d.d. 24.04.2017.
45 Doveva perciò assumersi che essa, nella sua veste di intermediaria o, comunque, quale società erogatrice di servizi in favore di avesse apportato un contributo agevolatore Parte_1
anche alla violazione del diritto di privativa consumata dopo lo scioglimento dei rapporti commerciali già intrattenuti dalle aziende ora in conflitto.
Tale addebito la chiamata in causa ha contrastato opponendo la nullità del titolo brevettuale per essere stato chiesto ed ottenuto dal non avente diritto ed ha, dunque,
sostenuto la piena legittimità della condotta propria e di
[...]
impostando per tal modo la propria difesa su argomenti Pt_1
incompatibili con il disconoscimento delle condotte che le venivano rimproverate.
Il concorso di nell'attività di contraffazione Parte_3
oltre che dal contegno difensivo della chiamata in causa trova,
comunque, conferma sul piano probatorio nell'indagine peritale in primo grado disposta d'ufficio sulla documentazione contabile esibita ai sensi dell'art. 210 c.p.c. tanto da Parte_1
quanto da Parte_3
Sulla base delle fatture emesse da entrambe le società il
CTU ha determinato il mancato guadagno subito da CP_4
a causa dell'indebita commercializzazione delle capsule fumogene.
Dall'acquisita documentazione contabile deriva la dimostrazione che la contraffazione è imputabile sia alla società
46 attrice ( , sia alla società chiamata in causa ( Parte_1 [...]
e tanto è corroborato del fatto che, nemmeno in sede Parte_3
d'indagine peritale, sul concorso di nella Parte_3
riscontrata attività di vendita dei dispositivi contraffatti è stata sollevata alcuna contestazione (cfr. pp. da 8 a 10 della CTU a firma del dr. d.d. 21.10.2021). Persona_9
23. Con il loro primo motivo d'impugnazione, rubricato
“1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2598 comma 1 e
comma 2 c.c.. 2) Errata e/o omessa valutazione del Giudice di
prime cure su punti rilevanti del procedimento di primo grado,
ossia sull'art. 2598 comma 1 e comma 2 c.c.. 3) Errata e/o
omessa valutazione e ricostruzione del Giudice di prime cure
circa i fatti giustificativi della domanda svolta in ordine alla
concorrenza sleale nonché in ordine all'inadempimento del patto
di non concorrenza. 4) Errata e/o omessa valutazione del Giudice
di prime cure dei documenti prodotti dalle odierne appellate.”, le appellanti incidentali criticano la sentenza gravata per aver disatteso le domande da loro versate in causa in quanto giustificate sui titoli rispettivamente della concorrenza sleale
(art. 2598 c.c.) e dell'inadempimento del patto di non concorrenza contenuto nel contratto di somministrazione d.d.
24.04.2017.
Contestano anzitutto l'erroneità del rilevo mosso dal
Tribunale secondo il quale gli illeciti concorrenziali sarebbero stati da loro addebitati con riguardo a condotte serbate da
[...]
[...] CP_1 e che, in definitiva, si risolverebbero nella Parte_3
violazione del titolo brevettuale, della quale si era già tenuto conto nel giudizio sull'azione di contraffazione.
Esse oppongono che il Tribunale avrebbe trascurato di considerare le acquisite evidenze documentali, eventualmente corroborate dall'offerta, ma immotivatamente ricusata prova orale, le quali dimostrerebbero le condotte anticoncorrenziali di e di Parte_1 Parte_3
Queste, oltre ad aver venduto un prodotto che imitava servilmente quello brevettato, avevano, infatti, screditato e nonché i prodotti da queste CP_2 CP_4
commercializzati, diffondendo sul mercato l'inveritiera informazione che del modello di utilità esse erano le autentiche inventrici ed avevano in tal modo sviato la clientela con conseguente indebita acquisizione di quote di mercato.
Con il secondo motivo d'impugnazione rubricato “1.
Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 125 c.p.i. nonché degli
artt. 1223, 1226 e 1227 c.c.. 2. Errata e/o omessa valutazione
del Giudice di prime cure su punti rilevanti del procedimento di
primo grado, ossia sull'art. 125 c.p.i. nonché degli artt. 1223,
1226 e 1227 c.c.. 3. Errata e/o omessa valutazione e
ricostruzione del Giudice di prime cure circa i fatti giustificativi
delle predette domande svolte in primo grado dalle odierne
appellate.
4. Errata e/o omessa valutazione del Giudice di prime
cure dei documenti prorotti in primo grado dalle odierne
48 appellate.
5. Errata adesione del Giudice di prime cure alle
deduzioni della CTU svolta in primo grado e contestata”, le appellanti incidentali contestano le risultanze dell'indagine peritale e chiedono in sostanza una più consistente liquidazione del credito risarcitorio che, peraltro, la sentenza impugnata ha riconosciuto soltanto a CP_4
24. Le doglianze, tra loro connesse, possono essere trattate congiuntamente e sono infondate per le seguenti considerazioni.
In premessa occorre evidenziare come le appellanti incidentali non abbiano impugnato i seguenti punti decisori della sentenza di primo grado.
Tanto risulta dimostrato già solo dal fatto che, esse non li hanno indicati tra le parti del provvedimento che hanno inteso appellare.
“Alcun danno è specificamente allegato da quale CP_2
conseguenza dell'inadempimento del patto di non concorrenza,
mentre estranei al contratto sono gli altri convenuti, non essendo
gli stessi parti contrattuali” (p. 15 della sentenza).
“Nel caso di specie, i convenuti hanno genericamente
allegato nel proprio atto introduttivo che il danno subito andrebbe
individuato con riferimento al calo di fatturato derivante dalla
immissione sul mercato dei dispositivi protetti da brevetto ad
opera dell'attrice e della chiamata, nonché allo sviamento di
clientela, ai costi sostenuti per la ricerca, sviluppo e brevettazione
49 dei ritrovati tecnici in privativa industriale, a cui va aggiunto il
danno all'immagine sofferto per effetto della campagna di
diffamazione posta in essere dall'attrice e dalla chiamata (si
veda pag. 34 della comparsa di costituzione dei convenuti).
Tali generici assunti non sono stati precisati nella prima
memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., dunque prima del
maturare delle preclusioni assertive.
Unicamente nella seconda memoria ex art. 183, sesto
comma. c.p.c. i convenuti per la prima volta hanno esposto che
sarebbe stata costretta ad accordare sconti ai propri clienti CP_4
MA s.r.l e UrFO per evitare che quest'ultime si rivolgessero a
Parte per ottenere la fornitura dei dispositivi ad un prezzo
inferiore.
Tali circostanze sono state tardivamente allegate, con
conseguente inammissibilità dei mezzi di prova offerti dai
convenuti per comprovarle.
Anche l'asserito danno all'immagine asseritamente sofferto
dai convenuti risulta del tutto sfornito di riscontri istruttori.
Infine, all'esito dell'istruttoria risulta provato che la sola
ha commercializzato i dispositivi protetti da brevetto (si CP_4
vedano i docc. 27 e ss. dei convenuti).
Ne deriva che il quantum risarcitorio deve essere
determinato limitatamente al mancato guadagno sofferto da
per effetto dell'illecita immissione sul mercato da parte di CP_4
Parte e dei dispositivi antifurto” (p. 15 e 16 della Pt_3
50 sentenza).
Le appallanti incidentali non solo non hanno esplicitamente indicato ed impugnato i trascritti punti decisori della sentenza di primo grado.
Esse non hanno nemmeno svolto alcun argomento per contrastare implicitamente in particolare le seguenti statuizioni:
- non ha specificamente allegato di aver CP_2
subito alcun materiale o immateriale pregiudizio in connessione causale con l'inadempimento del patto di non concorrenza contenuto nel contratto di somministrazione d.d. 24.04.2017;
- Le voci di danno sono state inammissibilmente dedotte genericamente e tardivamente;
- L'esito dell'istruttoria ha dimostrato che è CP_4
stato l'unico soggetto giuridico ed economico ad aver commercializzato il fumogeno all'incenso liturgico coperto dal brevetto e ad avere di conseguenza subito gli effetti negativi della concorrente riproduzione e commercializzazione del dispositivo da parte di e Parte_1 Parte_3
25. Sempre in premessa occorre rilevare come nella specie le parti appellanti incidentali e CP_3 CP_2 CP_4
abbiano agito congiuntamente nei confronti di e
[...] Parte_1
con l'azione tanto di contraffazione quanto Parte_3
anticoncorrenziale sleale.
In ordine alla pluralità delle domande da loro versate in causa esse non hanno in alcun modo differenziato le rispettive
51 posizioni e nemmeno distinto, in relazione a ciascun soggetto attore, il titolo giuridico addotto a giustificazione delle diverse pretese accampate nei confronti delle controparti processuali.
Nondimeno, è di tutta evidenza che le parti attici in riconvenzionale sono portatrici di interessi autonomi,
suscettibili di subire pregiudizi qualitativamente e quantitativamente diversi per effetto dei denunciati illeciti di contraffazione e di concorrenza sleale.
Dal che sarebbe, ovviamente, derivata la necessità di differenziare le rispettive posizioni con la conseguenza che tale omissione evidenzia un chiaro profilo di indeterminatezza delle domande.
Tanto vale, in particolare, anche per il dedotto credito risarcitorio.
Volendo anche postulare che nella specie ricorra un solo e medesimo titolo a sostegno delle domande risarcitorie versate in causa da ciascuna delle parti attrici in riconvenzionale (il che all'evidenza non è, posto che sono dedotte due fattispecie di illecito, quello di contraffazione e quello di concorrenza sleale),
si deve rammentare che l'unicità del titolo fa presumere unicamente la solidarietà passiva ex art. 1294 c.c., ma non quella attiva dell'obbligazione.
Ed infatti, la solidarietà attiva dell'obbligazione può
derivare solo da previsione di legge o da specifico accordo che nella specie non è mai stato nemmeno dedotto.
52 Solo a queste condizioni l'intera prestazione avrebbe potuto essere pretesa anche da uno solo dei creditori con liberazione degli altri (art. 1292 c.c.) (cfr. sulla questione C.
9771/1995).
26. Attesa per le ragioni spiegate la necessità di differenziare le posizioni dei singoli attori in riconvenzionale,
occorre muovere dalla posizione di che è documentato CP_3
essere il titolare del controverso brevetto per modello di utilità.
Dal punto di vista economico egli non ha tuttavia sfruttato in proprio il diritto alla privativa, bensì attraverso le società a lui riferibili, licenziatarie del titolo.
Egli, pertanto, non ha subito gli effetti dell'illecito concorrenziale.
Nella sua veste di titolare del brevetto, oltre alla peraltro accolta domanda di inibitoria inerente all'azione di contraffazione, egli non è legittimato ad insistere in qualsiasi ulteriore pretesa risarcitoria.
Anzitutto con riguardo all'illecito concorrenziale del quale,
come si è detto, non ha subito gli effetti.
Egli non ha, inoltre, impugnato la statuizione di primo grado la quale, con riguardo alla contraffazione del brevetto, ha ritenuto che non fosse stato assolto l'onere allegatorio e, quindi,
probatorio relativamente al danno materiale (costi sostenuti per la ricerca, sviluppo e brevettazione dei ritrovati tecnici in privativa industriale) ed immateriale (danno all'immagine).
53 27. Quanto alla posizione di vanno svolte le CP_2
seguenti considerazioni.
In veste di licenziataria del titolo brevettuale e, dunque, di attrice in contraffazione, come del resto ha visto CP_3
soddisfatta la sua domanda di inibitoria.
Per il non impugnato rigetto della pretesa risarcitoria conseguente all'illecito contraffatorio valgono le considerazioni svolte a proposito di CP_3
In ordine alla violazione del patto di non concorrenza,
contenuto nel contratto di somministrazione da lei sottoscritto il
24.04.2017, essa ha omesso di impugnare il punto decisorio della sentenza di primo grado che accerta il mancato assolvimento dell'onere allegatorio con riguardo al danno
(materiale o immateriale) sofferto a causa del trasgredito divieto negoziale di concorrenza.
Una pronuncia di condanna all'adempimento del violato patto di non concorrenza allo stato è poi esclusa in ragione del fatto che esso, come si evince dalla clausola n. 12 che lo regola,
ha una durata di 24 mesi decorrenti dal 29.12. 2017, quando e si sono sciolte dal contratto di Parte_1 Parte_3
somministrazione.
Una pronuncia inibitoria o risarcitoria in accoglimento dell'azione anticoncorrenziale è, infine, esclusa in ragione dell'omessa impugnazione dell'accertamento contenuto nella sentenza di primo grado, secondo il quale è stata la licenziataria
54 l'unico soggetto giuridico ed economico ad aver CP_4
commercializzato il fumogeno coperto dal brevetto e ad avere,
perciò, subito gli effetti della produzione e commercializzazione concorrente di e Parte_1 Parte_3
28. La posizione di in particolare per quanto CP_4
riguarda la liquidazione del maggior danno da lei preteso, non è
sindacabile nella presente sede non essendo essa più parte in causa.
29. L'infondatezza tanto dell'appello principale quanto di quello incidentale giustifica l'integrale compensazione delle spese del grado tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
a socio unico e nei confronti di Pt_1 Parte_3 Controparte_2
(già e appellanti
[...] CP_4 Parte_1 Parte_9
incidentali, avverso la sentenza n. 1143/2022 del 31.12.2022
del Tribunale di Bolzano, così provvede:
1. dà atto dell'interruzione del processo con riguardo a CP_4
(già con sede in IV) sottoposta a liquidazione
[...] Parte_1
giudiziale con sentenza n. 12/2024 del 18.03.2024 del
Tribunale di Bolzano;
2. disattende l'appello principale e quello incidentale proposto da e da;
Controparte_2 Parte_9
3. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del
55 grado;
4. dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellanti principali a socio unico e Parte_1 [...]
e degli appellanti incidentali e Parte_3 Controparte_2 Pt_9
ai sensi del co. 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002,
[...]
inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
In caso di diffusione del presente provvedimento si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, lì 30.04.2025.
Il Presidente Dott. Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Tullio Joppi
Il Funzionario Giudiziario
56 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
202017000009965 è stata ideata esclusivamente ed
115 e 116 c.p.c.”.