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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 2978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2978 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – XIV Sezione Civile in persona del giudice dott.ssa Laura Martano
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n°19388 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2021 avente ad
OGGETTO: Appello avverso sentenza giudice di pace
TRA
, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Napoli al Corso Secondigliano n. 166, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Forte, , dal quale è C.F._2 rappresentato e difeso;
APPELLANTE
E
, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Febbraro,
, presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla C.F._3 via M. Cervantes n.55/16
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.12.2024 i procuratori delle parti si riportavano alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello in riassunzione, regolarmente notificato alle parti appellate, impugnava la sentenza n. Parte_1
33539/20 del Giudice di Pace di Napoli, emessa in data 7.10.2020 e pubblicata in data 8.10.2020, con la quale veniva accolta l'opposizione proposta dall'odierno appellante avverso l'estratto di ruolo e la cartella esattoriale n.ro 07120110116681882, compensando le spese nella misura del 50% e ponendo la restante parte a carico dell'
[...]
. Controparte_2
L'appellante premetteva che in data 08.04.2021 notificava un primo atto di appello e che mero disguido di segreteria la causa non veniva iscritta a ruolo, sicché in data 22.07.2021 notificava atto di appello in riassunzione.
Tanto premesso, l'appellante impugnava la sentenza per violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. in quanto veniva illegittimamente disposta la compensazione delle spese, in mancanza dei presupposti contemplati dalla norma.
Per questi motivi
, in parziale riforma della sentenza gravata, l'appellante chiedeva di condannare l' al Controparte_1 pagamento di spese e compensi del primo grado di giudizio da liquidarsi nella misura di € 244,00 per compensi, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA, con attribuzione all'avv. Forte dichiaratosi antistatario, nonché, chiedeva di condannare l' al Controparte_2 pagamento di spese e compensi del presente grado di giudizio.
Si costituiva l'appellata che Controparte_2 preliminarmente eccepiva l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c. in quanto lo stesso non veniva iscritto a ruolo nei termini di legge, nonché eccepiva la sua inammissibilità in quanto introdotto oltre il termine di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c.; nel merito, peraltro, contestava la domanda dell'appellante chiedendone il rigetto.
All'udienza del 17.12.2024 la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
---
L'appello è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. Va innanzitutto rilevato, con riguardo alla omessa iscrizione a ruolo del primo atto di appello, che <ai sensi dell'art. 348, primo comma, cod. proc. civ., nel testo sostituito, con efficacia dal 30 aprile 1995, dall'art. 54 della legge 26 novembre 1990, n. 353, la mancata costituzione in termini dell'appellante determina automaticamente l'improcedibilità dell'appello,
a prescindere dalla condotta processuale dell'appellato, e quindi anche se tale parte non si sia costituita nei termini prescritti, senza che possa trovare applicazione il rimedio della riassunzione del processo di cui all'art. 307, primo comma, cod. proc. civ., richiamato dall'art. 171 del medesimo codice.>> (Sez. 1, Sentenza n. 6654 del 15/03/2013 - Rv.
625544 - 01).
Nel vigore dell'attuale quadro normativo si deve ritenere che la mancata costituzione dell'appellante dia luogo irrimediabilmente alla improcedibilità dell'appello, dovendosi sul punto condividere l'orientamento della Cassazione secondo cui, in tema di improcedibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348, comma 1, c.p.c., nel testo sostituito con efficacia dal 30 aprile 1995, dall'art. 54 L. n. 353 del 1990, la mancata costituzione dell'appellante, nel termine di cui all'art. 165
c.p.c. (richiamato dall'art. 347 c.p.c.), determina automaticamente l'improcedibilità dell'appello, restando esclusa sia, per il caso di mancata costituzione di entrambe le parti, l'applicazione del regime di cui all'art. 171, comma 1, in relazione all'art. 307, comma 1, c.p.c. e, quindi, la possibilità di una riassunzione del processo entro l'anno (in passato) dalla scadenza del termine di cui all'art. 166 per la costituzione dell'appellato, sia, in ipotesi di costituzione dell'appellato nel termine di cui all'art. 166, l'applicazione dell'art. 171, comma 2,dello stesso codice e, quindi, la possibilità della costituzione dell'appellante fino alla prima udienza, sia infine, per il caso di costituzione di entrambe le parti, una trattazione dell'appello.
Invero - sempre secondo tale orientamento, ormai consolidato- il richiamo alle "forme" ed ai "termini" del procedimento avanti al tribunale, contenuto nell'art. 347, comma 1, c.p.c., per quanto attiene alla costituzione dell'attore, deve ritenersi riferito esclusivamente al termine di cui all'art. 165 c.p.c, in quanto lo impone il tenore dell'art. 348 del codice di rito, che, stabilendo espressamente l'improcedibilità dell'appello per la mancata costituzione in termini e prevedendo una sanzione ricollegata all'inosservanza del termine per la costituzione dell'appellante, rende incompatibile -ai sensi dell'art. 359 c.p.c.- che l'applicazione di tale sanzione possa essere posta nel nulla da un comportamento successivo dell'appellante, soggetto destinatario della sanzione o dell'altra parte o di entrambe le parti. L'applicazione della norma dell'art. 171, comma 2, c.p.c. resta possibile, invece, per il caso di costituzione tempestiva dell'appellante, consentendosi in tal caso la costituzione dell'appellato all'udienza (sul punto cfr. Cass. 12724/12 e
Cass. 10864/11: "L'art. 347, comma primo, cod. proc. civ., nello stabilire che la costituzione in appello avviene secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al tribunale, rende applicabili al giudizio d'appello le previsioni di cui agli artt. 165 e 166 cod. proc. civ., ma non quella di cui all'art. 171 cod. proc. civ. (concernente la ritardata costituzione delle parti), la quale è incompatibile con la previsione di improcedibilità dell'appello, se l'appellante non si costituisca nei termini, di cui all'art.
348 cod. proc. civ..”
Ne consegue che il giudizio di gravame sarà improcedibile in tutti i casi di ritardata o mancata costituzione dell'appellante, a nulla rilevando che l'appellato si sia costituito nel termine assegnatogli (Cass. 1322/06;
Cass. 11594/05; Cass. 6782/04; Cass. 11423/03; Cass. 463/02).
A questo punto va osservato che l'improcedibilità, ex art. 348 c.p.c., per omessa costituzione in giudizio nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione dell'atto d'appello, preclusiva della riassunzione, non impedisce la riproposizione ex novo di altro atto d'appello -beninteso nel rispetto del termine breve decorrente dalla previa notifica della sentenza o, in mancanza, della stessa notifica del primo atto d'appello, non iscritto a ruolo. Ed infatti, secondo l'orientamento del Giudice di legittimità (Cass. 22957/10) la notifica della citazione in appello, non seguita da iscrizione della causa a ruolo, non consuma il potere di impugnazione, atteso che la consumazione del diritto di impugnazione presuppone l'esistenza - al tempo della proposizione della seconda impugnazione - di una declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della precedente, per cui, in mancanza di tale (preesistente) declaratoria, è legittimamente consentita la proposizione di un'altra impugnazione (di contenuto identico o diverso) in sostituzione della precedente viziata, purché il relativo termine non sia decorso. Per la verifica della tempestività della seconda impugnazione, occorre aver riguardo non al termine lungo, ma a quello breve il quale, solo in difetto di anteriore notificazione della sentenza appellata, può farsi decorrere dalla data di proposizione della prima impugnazione che equivale alla conoscenza legale della decisione impugnata")-, qualora l'improcedibilità del primo gravame non sia stata ancora dichiarata ex art. 358 c.p.c., in base al quale "l'appello dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se non è decorso il termine fissato dalla legge". Il concorso apparente di norme (artt. 348 e 358 cod. proc. civ.) deve essere risolto sulla base del principio di specialità, in funzione dell'elemento di fatto che differenzia le due fattispecie, ossia la rinnovazione dell'atto di citazione in appello nel rispetto del termine breve (art. 325 e 326 cod. proc. civ.) e anteriormente all'accertamento dell'inammissibilità o improcedibilità del primo gravame.
Sicchè, posto che tra la notifica del primo atto di appello (08.04.2021) ed il secondo (22.07.2021) risulta ampiamente spirato il termine di trenta giorni di cui all'art. 325 c.p.c., l'appello è tardivo.
In definitiva, per le ragioni appena esposte, l'appello va dichiarato inammissibile in quanto tardivo, con conseguente conferma della sentenza gravata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2014, tenuto conto della decisione in rito e del tenore delle difese svolte. Il rigetto dell'impugnazione comporta che sussistono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n.
228), a tenore del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa
Laura Martano definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n.
R.G. 19388/2021, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello in quanto tardivo;
2. Condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali in favore dell' che liquida in Controparte_2 complessivi euro 462,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e
CPA;
3. Condanna l'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Napoli, 24.03.2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Martano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – XIV Sezione Civile in persona del giudice dott.ssa Laura Martano
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n°19388 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2021 avente ad
OGGETTO: Appello avverso sentenza giudice di pace
TRA
, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Napoli al Corso Secondigliano n. 166, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Forte, , dal quale è C.F._2 rappresentato e difeso;
APPELLANTE
E
, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Febbraro,
, presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla C.F._3 via M. Cervantes n.55/16
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.12.2024 i procuratori delle parti si riportavano alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello in riassunzione, regolarmente notificato alle parti appellate, impugnava la sentenza n. Parte_1
33539/20 del Giudice di Pace di Napoli, emessa in data 7.10.2020 e pubblicata in data 8.10.2020, con la quale veniva accolta l'opposizione proposta dall'odierno appellante avverso l'estratto di ruolo e la cartella esattoriale n.ro 07120110116681882, compensando le spese nella misura del 50% e ponendo la restante parte a carico dell'
[...]
. Controparte_2
L'appellante premetteva che in data 08.04.2021 notificava un primo atto di appello e che mero disguido di segreteria la causa non veniva iscritta a ruolo, sicché in data 22.07.2021 notificava atto di appello in riassunzione.
Tanto premesso, l'appellante impugnava la sentenza per violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. in quanto veniva illegittimamente disposta la compensazione delle spese, in mancanza dei presupposti contemplati dalla norma.
Per questi motivi
, in parziale riforma della sentenza gravata, l'appellante chiedeva di condannare l' al Controparte_1 pagamento di spese e compensi del primo grado di giudizio da liquidarsi nella misura di € 244,00 per compensi, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA, con attribuzione all'avv. Forte dichiaratosi antistatario, nonché, chiedeva di condannare l' al Controparte_2 pagamento di spese e compensi del presente grado di giudizio.
Si costituiva l'appellata che Controparte_2 preliminarmente eccepiva l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c. in quanto lo stesso non veniva iscritto a ruolo nei termini di legge, nonché eccepiva la sua inammissibilità in quanto introdotto oltre il termine di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c.; nel merito, peraltro, contestava la domanda dell'appellante chiedendone il rigetto.
All'udienza del 17.12.2024 la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
---
L'appello è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. Va innanzitutto rilevato, con riguardo alla omessa iscrizione a ruolo del primo atto di appello, che <ai sensi dell'art. 348, primo comma, cod. proc. civ., nel testo sostituito, con efficacia dal 30 aprile 1995, dall'art. 54 della legge 26 novembre 1990, n. 353, la mancata costituzione in termini dell'appellante determina automaticamente l'improcedibilità dell'appello,
a prescindere dalla condotta processuale dell'appellato, e quindi anche se tale parte non si sia costituita nei termini prescritti, senza che possa trovare applicazione il rimedio della riassunzione del processo di cui all'art. 307, primo comma, cod. proc. civ., richiamato dall'art. 171 del medesimo codice.>> (Sez. 1, Sentenza n. 6654 del 15/03/2013 - Rv.
625544 - 01).
Nel vigore dell'attuale quadro normativo si deve ritenere che la mancata costituzione dell'appellante dia luogo irrimediabilmente alla improcedibilità dell'appello, dovendosi sul punto condividere l'orientamento della Cassazione secondo cui, in tema di improcedibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348, comma 1, c.p.c., nel testo sostituito con efficacia dal 30 aprile 1995, dall'art. 54 L. n. 353 del 1990, la mancata costituzione dell'appellante, nel termine di cui all'art. 165
c.p.c. (richiamato dall'art. 347 c.p.c.), determina automaticamente l'improcedibilità dell'appello, restando esclusa sia, per il caso di mancata costituzione di entrambe le parti, l'applicazione del regime di cui all'art. 171, comma 1, in relazione all'art. 307, comma 1, c.p.c. e, quindi, la possibilità di una riassunzione del processo entro l'anno (in passato) dalla scadenza del termine di cui all'art. 166 per la costituzione dell'appellato, sia, in ipotesi di costituzione dell'appellato nel termine di cui all'art. 166, l'applicazione dell'art. 171, comma 2,dello stesso codice e, quindi, la possibilità della costituzione dell'appellante fino alla prima udienza, sia infine, per il caso di costituzione di entrambe le parti, una trattazione dell'appello.
Invero - sempre secondo tale orientamento, ormai consolidato- il richiamo alle "forme" ed ai "termini" del procedimento avanti al tribunale, contenuto nell'art. 347, comma 1, c.p.c., per quanto attiene alla costituzione dell'attore, deve ritenersi riferito esclusivamente al termine di cui all'art. 165 c.p.c, in quanto lo impone il tenore dell'art. 348 del codice di rito, che, stabilendo espressamente l'improcedibilità dell'appello per la mancata costituzione in termini e prevedendo una sanzione ricollegata all'inosservanza del termine per la costituzione dell'appellante, rende incompatibile -ai sensi dell'art. 359 c.p.c.- che l'applicazione di tale sanzione possa essere posta nel nulla da un comportamento successivo dell'appellante, soggetto destinatario della sanzione o dell'altra parte o di entrambe le parti. L'applicazione della norma dell'art. 171, comma 2, c.p.c. resta possibile, invece, per il caso di costituzione tempestiva dell'appellante, consentendosi in tal caso la costituzione dell'appellato all'udienza (sul punto cfr. Cass. 12724/12 e
Cass. 10864/11: "L'art. 347, comma primo, cod. proc. civ., nello stabilire che la costituzione in appello avviene secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al tribunale, rende applicabili al giudizio d'appello le previsioni di cui agli artt. 165 e 166 cod. proc. civ., ma non quella di cui all'art. 171 cod. proc. civ. (concernente la ritardata costituzione delle parti), la quale è incompatibile con la previsione di improcedibilità dell'appello, se l'appellante non si costituisca nei termini, di cui all'art.
348 cod. proc. civ..”
Ne consegue che il giudizio di gravame sarà improcedibile in tutti i casi di ritardata o mancata costituzione dell'appellante, a nulla rilevando che l'appellato si sia costituito nel termine assegnatogli (Cass. 1322/06;
Cass. 11594/05; Cass. 6782/04; Cass. 11423/03; Cass. 463/02).
A questo punto va osservato che l'improcedibilità, ex art. 348 c.p.c., per omessa costituzione in giudizio nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione dell'atto d'appello, preclusiva della riassunzione, non impedisce la riproposizione ex novo di altro atto d'appello -beninteso nel rispetto del termine breve decorrente dalla previa notifica della sentenza o, in mancanza, della stessa notifica del primo atto d'appello, non iscritto a ruolo. Ed infatti, secondo l'orientamento del Giudice di legittimità (Cass. 22957/10) la notifica della citazione in appello, non seguita da iscrizione della causa a ruolo, non consuma il potere di impugnazione, atteso che la consumazione del diritto di impugnazione presuppone l'esistenza - al tempo della proposizione della seconda impugnazione - di una declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della precedente, per cui, in mancanza di tale (preesistente) declaratoria, è legittimamente consentita la proposizione di un'altra impugnazione (di contenuto identico o diverso) in sostituzione della precedente viziata, purché il relativo termine non sia decorso. Per la verifica della tempestività della seconda impugnazione, occorre aver riguardo non al termine lungo, ma a quello breve il quale, solo in difetto di anteriore notificazione della sentenza appellata, può farsi decorrere dalla data di proposizione della prima impugnazione che equivale alla conoscenza legale della decisione impugnata")-, qualora l'improcedibilità del primo gravame non sia stata ancora dichiarata ex art. 358 c.p.c., in base al quale "l'appello dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se non è decorso il termine fissato dalla legge". Il concorso apparente di norme (artt. 348 e 358 cod. proc. civ.) deve essere risolto sulla base del principio di specialità, in funzione dell'elemento di fatto che differenzia le due fattispecie, ossia la rinnovazione dell'atto di citazione in appello nel rispetto del termine breve (art. 325 e 326 cod. proc. civ.) e anteriormente all'accertamento dell'inammissibilità o improcedibilità del primo gravame.
Sicchè, posto che tra la notifica del primo atto di appello (08.04.2021) ed il secondo (22.07.2021) risulta ampiamente spirato il termine di trenta giorni di cui all'art. 325 c.p.c., l'appello è tardivo.
In definitiva, per le ragioni appena esposte, l'appello va dichiarato inammissibile in quanto tardivo, con conseguente conferma della sentenza gravata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2014, tenuto conto della decisione in rito e del tenore delle difese svolte. Il rigetto dell'impugnazione comporta che sussistono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n.
228), a tenore del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa
Laura Martano definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n.
R.G. 19388/2021, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello in quanto tardivo;
2. Condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali in favore dell' che liquida in Controparte_2 complessivi euro 462,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e
CPA;
3. Condanna l'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Napoli, 24.03.2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Martano