Decreto cautelare 15 aprile 2022
Ordinanza cautelare 18 maggio 2022
Ordinanza presidenziale 9 giugno 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 26/11/2025, n. 21120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21120 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21120/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04260/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4260 del 2022, proposto da
MA AR, AN SA, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco AR, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Salvatore Meccio n. 22;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l''annullamento, previa adozione di misure cautelari
a) del Decreto Dipartimentale del Ministero della Pubblica Istruzione n. 499 del 21 aprile 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 28 aprile 2020 e finalizzato alla copertura di complessivi n. 25.000 posti da personale docente per la scuola di primo e secondo grado, posti comuni e di sostegno, modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03 giugno 2020, n. 649, e dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 1 luglio 2020, n. 749 e, infine, dal Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022 e, nello specifico del punteggio attribuito in base al “Quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta - Classe di concorso A019” alle prove dei ricorrenti tenutesi nel giorno 17 marzo 2022, il cui risultato è stato comunicato in via automatizzata alla fine della prova e successivamente reso noto agli stessi in data 30 marzo 2022, accedendo con le credenziali all''area “Altri servizi” del sistema “Polis”;
b) se e per quanto possa occorrere:
- del Decreto dipartimentale n. 23 del 05 gennaio 2022, che apportando modifiche al decreto 21 aprile 2020, n. 499 - Concorso ordinario personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado nella parte - all''art. 3, comma 5, stabiliva che “La valutazione della prova scritta è effettuata sulla base dei quadri di riferimento redatti dalla commissione nazionale di cui all''articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti”;
- di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, ivi compreso:
1) i verbali con cui il Ministero dell''Istruzione ha elaborato l''elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova scritta, con il relativo punteggio conseguito a seguito di correzione automatica;
2) i verbali relativi alla prova scritta nelle varie sedi e, in particolar modo, quelli relativi al Ministero dell''Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, sedi di Floridia e Cantù.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 ottobre 2025 la dott.ssa MA IS QU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il difensore di parte ricorrente ha depositato in atti l’istanza con la quale ha dichiarato che la stessa parte ricorrente non ha più interesse alla trattazione e alla decisione nel merito del ricorso di cui trattasi;
Considerato che, pertanto, non resta se non prendere atto della predetta circostanza ai fini della declaratoria dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
Considerato, infine, che sussistono giusti motivi per disporre tra le parti costituite la compensazione delle spese del presente giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l 'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA IS QU, Presidente, Estensore
Claudia Lattanzi, Consigliere
Lorenzo MA Lico, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| MA IS QU |
IL SEGRETARIO