TRIB
Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 14/02/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4963/2024
promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BENINCA' LIDIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
BENINCA' LIDIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Prata di Pordenone (PN),
in data 18/11/1995, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni;
con i seguenti figli: , nata il [...] e Persona_1 Persona_2
nato il [...], entrambi maggiorenni ed economicamente
autosufficienti;
1 e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 03/01/2025 e cioè “1. autorizzare i coniugi a vivere separati;
2. accertare e dichiarare la separazione personale fra i detti coniugi,
disponendo la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile competente, affinchè proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.p.r. 396/2000;
3. I coniugi dichiarano di avere regolamentato ogni loro rapporto di natura economico-patrimoniale e di non avere reciprocamente più nulla da pretendere l'uno dall'altro”.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04/11/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe, e, decorsi i termini per la procedibilità, anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis.49
c.p.c.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del 03/01/025, il Giudice
relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
2 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni inerenti ai rapporti economici, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore
affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e,
quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire,
sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la separazione personale tra e , i Parte_1 CP_1
quali hanno contratto matrimonio in Prata di Pordenone (PN), in data
18/11/1995;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di PRATA DI PORDENONE (PN) - (registro degli atti di
3 matrimonio dell'anno 1995, atto n. 25, parte II, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
3) omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) spese alla sentenza definitiva;
6) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr.ssa Chiara Ilaria Risolo.
Così deciso in Pordenone, in data 14/02/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4963/2024
promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BENINCA' LIDIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
BENINCA' LIDIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Prata di Pordenone (PN),
in data 18/11/1995, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni;
con i seguenti figli: , nata il [...] e Persona_1 Persona_2
nato il [...], entrambi maggiorenni ed economicamente
autosufficienti;
1 e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 03/01/2025 e cioè “1. autorizzare i coniugi a vivere separati;
2. accertare e dichiarare la separazione personale fra i detti coniugi,
disponendo la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile competente, affinchè proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.p.r. 396/2000;
3. I coniugi dichiarano di avere regolamentato ogni loro rapporto di natura economico-patrimoniale e di non avere reciprocamente più nulla da pretendere l'uno dall'altro”.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04/11/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe, e, decorsi i termini per la procedibilità, anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis.49
c.p.c.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del 03/01/025, il Giudice
relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
2 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni inerenti ai rapporti economici, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore
affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e,
quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire,
sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la separazione personale tra e , i Parte_1 CP_1
quali hanno contratto matrimonio in Prata di Pordenone (PN), in data
18/11/1995;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di PRATA DI PORDENONE (PN) - (registro degli atti di
3 matrimonio dell'anno 1995, atto n. 25, parte II, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
3) omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) spese alla sentenza definitiva;
6) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr.ssa Chiara Ilaria Risolo.
Così deciso in Pordenone, in data 14/02/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
4