TRIB
Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 02/12/2024, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai magistrati dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice riunito in camera di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione giudiziale iscritto al n. 1356/2024 R.G., promosso da
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] Parte_1
(C.F. , elettivamente domiciliata in Caltanissetta, Via Malta n. 10, C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Maria Francesca ASSENNATO che la rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato ed allegato al ricorso introduttivo.
-ricorrente-
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. , ed ivi Controparte_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Viale della
Regione n. 30, presso lo Studio dell'Avv. Calogero Buscarino del Foro di Caltanissetta, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo ex art. 83 c. III c.p.c.
-resistente-
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interveniente necessario-
-----
Conclusioni delle parti:
1 Per entrambe le parti: “Con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., I difensori hanno insistito nell'accordo di trasformazione del giudizio da separazione giudiziale a separazione consensuale alle condizioni di cui all'accordo depositato il 12.9.2024 e che il tribunale volesse omologarla alle condizioni come indicate dalle stesse parti”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE (art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 17.7.2024, chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1
dal marito, , con il quale aveva contratto matrimonio civile in Controparte_1
Caltanissetta il 3.12.2009 e dalla cui unione era nata la figlia il 19.6.1999.
Esponeva, al riguardo, che l'unione coniugale, seppur nata sotto i migliori auspici, si era purtroppo conclusa a causa di una irreparabile frattura sentimentale con continui litigi e dissapori che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, tanto che la moglie, con il consenso del marito si era già allontanata dalla casa familiare, trovando ospitalità presso l'abitazione del figlio avuto da precedente matrimonio.
In relazione a quanto sopra, la ricorrente maturava la decisione di chiedere la separazione giudiziale dal proprio coniuge, con assegnazione della casa familiare al marito e chiedendo anche un assegno di mantenimento a carico del predetto nella misura di € 100,00 al mese.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il resistente il quale si associava alla domanda di separazione, prendeva atto della richiesta di assegnazione in proprio favore della casa familiare e si opponeva al chiesto assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
Nelle more della prima udienza di comparizione delle parti, i difensori depositavano, in data 12.9.2024, un accordo intervenuto tra le parti per trasformare la separazione da giudiziale a consensuale, chiedendo, al riguardo, l'omologa della separazione, consentendo la ricorrente l'utilizzo della casa coniugale al resistente, senza oneri economici a carico del resistente e in favore della , e con compensazione delle spese di lite. Parte_1
Il giudice relatore, pertanto, con decreto del 7.10.2024 disponeva, come richiesto dalle parti, che l'udienza del 20.11.2024 si svolgesse con la modalità scritta ex art. 127 ter c.p.c.
e con ordinanza del 20.11.2024, sulle note depositate dai difensori, si riservava di riferire al collegio per la decisione.
2 Il Pubblico Ministero, al quale venivano trasmessi gli atti, nulla opponeva.
Ciò premesso, la domanda di separazione è fondata e può trovare accoglimento.
Al riguardo, appare sufficiente ricordare che la separazione di fatto tra i coniugi, la dichiarazione contenuta dell'accordo di trasformazione di non volersi riconciliare, il contegno processuale delle parti, il contenuto delle rispettive doglianze, l'intervenuto allontanamento della dalla casa familiare, con il consenso del marito, Parte_1
testimoniano l'intollerabilità della prosecuzione della loro convivenza.
Sussistono, pertanto, i presupposti per omologare la separazione tra i coniugi dopo l'accordo di trasformazione della separazione da giudiziale a consensuale.
Per il resto, la richiesta economica relativa al chiesto mantenimento formulata dalla ricorrente è stata dalla stessa, con l'accordo in questione, sostanzialmente rinunciata, rientrando, la superiore domanda e gli altri accordi intervenuti, nell'ambito di diritti nella disponibilità delle parti e potendo, quindi, il Tribunale prendere atto di quanto sopra.
Le spese del giudizio, come previsto del raggiunto accordo e di cui sopra, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella superiore composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1356/2024, così provvede:
- Omologa la separazione consensuale dei sopra generalizzati coniugi Parte_1
e , che hanno contratto matrimonio in Caltanissetta in
[...] Controparte_1
data 3.12.2009, trascritto agli atti di matrimonio del comune di Caltanissetta, anno
2009, parte I, numero 43, volume 2, e prende atto delle condizioni di cui agli accordi intervenuti tra i coniugi come formalizzati nell'atto depositato il 12.9.2024 e di cui in parte motiva, da intendersi come interamente richiamati nella presente sentenza.
- Ordina al competente ufficiale dello stato civile di annotare la presente sentenza nei relativi registri, quando la stessa sarà passata in giudicato.
- Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di giudizio.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile, il 29 novembre 2024.
Il Presidente
3 Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai magistrati dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice riunito in camera di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione giudiziale iscritto al n. 1356/2024 R.G., promosso da
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] Parte_1
(C.F. , elettivamente domiciliata in Caltanissetta, Via Malta n. 10, C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Maria Francesca ASSENNATO che la rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato ed allegato al ricorso introduttivo.
-ricorrente-
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. , ed ivi Controparte_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Viale della
Regione n. 30, presso lo Studio dell'Avv. Calogero Buscarino del Foro di Caltanissetta, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo ex art. 83 c. III c.p.c.
-resistente-
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interveniente necessario-
-----
Conclusioni delle parti:
1 Per entrambe le parti: “Con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., I difensori hanno insistito nell'accordo di trasformazione del giudizio da separazione giudiziale a separazione consensuale alle condizioni di cui all'accordo depositato il 12.9.2024 e che il tribunale volesse omologarla alle condizioni come indicate dalle stesse parti”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE (art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 17.7.2024, chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1
dal marito, , con il quale aveva contratto matrimonio civile in Controparte_1
Caltanissetta il 3.12.2009 e dalla cui unione era nata la figlia il 19.6.1999.
Esponeva, al riguardo, che l'unione coniugale, seppur nata sotto i migliori auspici, si era purtroppo conclusa a causa di una irreparabile frattura sentimentale con continui litigi e dissapori che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, tanto che la moglie, con il consenso del marito si era già allontanata dalla casa familiare, trovando ospitalità presso l'abitazione del figlio avuto da precedente matrimonio.
In relazione a quanto sopra, la ricorrente maturava la decisione di chiedere la separazione giudiziale dal proprio coniuge, con assegnazione della casa familiare al marito e chiedendo anche un assegno di mantenimento a carico del predetto nella misura di € 100,00 al mese.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il resistente il quale si associava alla domanda di separazione, prendeva atto della richiesta di assegnazione in proprio favore della casa familiare e si opponeva al chiesto assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
Nelle more della prima udienza di comparizione delle parti, i difensori depositavano, in data 12.9.2024, un accordo intervenuto tra le parti per trasformare la separazione da giudiziale a consensuale, chiedendo, al riguardo, l'omologa della separazione, consentendo la ricorrente l'utilizzo della casa coniugale al resistente, senza oneri economici a carico del resistente e in favore della , e con compensazione delle spese di lite. Parte_1
Il giudice relatore, pertanto, con decreto del 7.10.2024 disponeva, come richiesto dalle parti, che l'udienza del 20.11.2024 si svolgesse con la modalità scritta ex art. 127 ter c.p.c.
e con ordinanza del 20.11.2024, sulle note depositate dai difensori, si riservava di riferire al collegio per la decisione.
2 Il Pubblico Ministero, al quale venivano trasmessi gli atti, nulla opponeva.
Ciò premesso, la domanda di separazione è fondata e può trovare accoglimento.
Al riguardo, appare sufficiente ricordare che la separazione di fatto tra i coniugi, la dichiarazione contenuta dell'accordo di trasformazione di non volersi riconciliare, il contegno processuale delle parti, il contenuto delle rispettive doglianze, l'intervenuto allontanamento della dalla casa familiare, con il consenso del marito, Parte_1
testimoniano l'intollerabilità della prosecuzione della loro convivenza.
Sussistono, pertanto, i presupposti per omologare la separazione tra i coniugi dopo l'accordo di trasformazione della separazione da giudiziale a consensuale.
Per il resto, la richiesta economica relativa al chiesto mantenimento formulata dalla ricorrente è stata dalla stessa, con l'accordo in questione, sostanzialmente rinunciata, rientrando, la superiore domanda e gli altri accordi intervenuti, nell'ambito di diritti nella disponibilità delle parti e potendo, quindi, il Tribunale prendere atto di quanto sopra.
Le spese del giudizio, come previsto del raggiunto accordo e di cui sopra, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella superiore composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1356/2024, così provvede:
- Omologa la separazione consensuale dei sopra generalizzati coniugi Parte_1
e , che hanno contratto matrimonio in Caltanissetta in
[...] Controparte_1
data 3.12.2009, trascritto agli atti di matrimonio del comune di Caltanissetta, anno
2009, parte I, numero 43, volume 2, e prende atto delle condizioni di cui agli accordi intervenuti tra i coniugi come formalizzati nell'atto depositato il 12.9.2024 e di cui in parte motiva, da intendersi come interamente richiamati nella presente sentenza.
- Ordina al competente ufficiale dello stato civile di annotare la presente sentenza nei relativi registri, quando la stessa sarà passata in giudicato.
- Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di giudizio.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile, il 29 novembre 2024.
Il Presidente
3 Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
4