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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 25/03/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente rel.
Patrizia NIGRI Giudice
Anna CARBONARA Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 6416/2020 del R.G., avente ad oggetto:
divorzio contenzioso,
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Argese Mariella come da mandato Parte_1
in atti,
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Turnone Annalisa come da mandato in Controparte_1
atti,
RESISTENTE
NONCHE'
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto,
INTERVENUTO
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/11/2020, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio in Taranto in data 07/06/1997 con che dalla loro unione erano nati i figli CP_1
e rispettivamente il 5.7.2000, il 6.12.2001 e l'08.11.2005, e che con sentenza Per_1 Per_2 Per_3
non definitiva n. 727/2020, pubblicata 03.04.2020, il Tribunale di Taranto aveva pronunciato la loro separazione personale, adiva questo medesimo tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla loro separazione e non essendo, nelle more, intervenuta alcuna forma di riconciliazione;
chiedeva inoltre la riduzione dell'assegno di mantenimento previsto in favore dei tre figli dalla somma di euro 450,00 prevista in sede di separazione (nella misura di euro 150,00 per ciascuno di essi) alla somma euro 240,00 (nella misura di euro 80,00 per ciascuno di essi), deducendo un peggioramento delle proprie condizioni economiche;
riferiva, a tal proposito, di essere stato dipendente dell' e di essere stato posto, CP_2
a seguito del licenziamento subito in data 31.12.2018, in regime di NASPI, percependo un'indennità
mensile pari a euro 574,63.
Costituitasi in giudizio, la resistente contestava lo stato di disoccupazione e precarietà economica prospettato dal e riferiva che quest'ultimo si occupava regolarmente con la sua nuova Parte_1
compagna di manutenzioni e giardinaggio, dolendosi del fatto che egli non avesse mai provveduto ad esercitare in maniera costante i suoi doveri di mantenimento e di visita nei confronti dei figli;
riferiva quindi di svolgere attività di OSS presso la Fondazione Cittadella della Carità di Taranto e di percepire una retribuzione mensile di circa euro 2.000,00 che non le consentiva di far fronte a tutte le spese occorrenti per il mantenimento dei figli, in considerazione del canone di locazione e delle altre spese accessorie a suo carico.
Adottati i provvedimenti presidenziali ed instauratosi il contraddittorio, con sentenza non definitiva n. 2751/2021 pubblicata il 26/11/2021 il Tribunale pronunziava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo con separata ordinanza per la ulteriore prosecuzione del giudizio.
Rimessa la causa innanzi all'istruttore, all'udienza del 16.10.2024 le parti precisavano le conclusioni
2 e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
Premesso che con sentenza n. 2751/2021 è stato pronunziato tra le parti il divorzio, passando all'esame delle questioni riservate alla presente fase del giudizio, va rilevato che, superata ogni controversia relativa al regime di affidamento dei figli, divenuti nelle more del giudizio tutti maggiorenni, restano da decidere le sole questioni relative al loro mantenimento.
Osserva a tal proposito il Tribunale che dalla attività istruttoria espletata nel corso del giudizio è
emerso che il figlio ormai venticinquenne, debba ritenersi, per età ed attitudini, pienamente Per_1
capace di svolgere attività lavorativa e che, dopo aver interrotto gli studi ed aver rifiutato ogni proposta lavorativa prospettatagli, non si sia sufficientemente adoperato al fine di rendersi economicamente indipendente;
in particolare, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, Testimone_1
in data 28.02.2024, e in data 29.05.2025, è emerso che nell'anno 2021
[...] Testimone_2
egli ha ricevuto due offerte di lavoro, la prima da e la seconda da Testimone_1 Parte_2
[...]
Ritiene a tal proposito il Tribunale, così uniformandosi alla consolidata giurisprudenza del Supremo
Collegio, che il riconoscimento del diritto al mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti si giustifichi all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni della prole e considerando la funzione educativa del dovere di mantenimento posto in capo ai genitori che è tale da circoscriverne la portata, sia in termini di contenuto che in termini di durata;
pertanto, una volta ritenuta provata la negligenza negli studi e nel reperimento di un lavoro,
dovrebbe trarsi la conclusione che il mancato conseguimento di autonomia economica da parte del figlio non possa giustificarsi, comportando la perdita del diritto al mantenimento (Cass., sent. n. 9609
del 10/04/2024, Cfr. anche Cass. n. 19589 del 26/09/2011; Cass. n. 12952 del 22/06/2016; Cass. n.
26875 del 20/09/2023).
Nella fattispecie, alla luce dell'età raggiunta dal figlio della circostanza che egli abbia deciso Per_1
3 in maniera autonoma di abbandonare gli studi e di non proseguire in alcun percorso formativo che gli consenta la ricerca di una stabile collocazione nel mondo del lavoro, rinunciando al contempo alle offerte che gli sono pervenute, sussistono i presupposti per ritenere definitivamente concluso il suo percorso formativo, il suo progetto educativo ed il suo completo inserimento nella società civile, così
escludendo ogni obbligo di mantenimento a carico del ricorrente, in ossequio al principio di autoresponsabilità che deve ritenersi necessariamente collegato alla libertà delle scelte esistenziali della persona.
Sulla scorta di tali premesse e per le stesse ragioni ritiene il collegio che possa invece ritenersi pacifica la sussistenza del diritto dei figli maggiorenni e di continuare a percepire l'assegno di Per_3 Per_2
mantenimento, non essendo stata raggiunta la prova che appena diciannovenne, sia oggi Per_3
economicamente autosufficiente ovvero che abbia instaurato una convivenza more uxorio e deciso di costituire un proprio nucleo familiare ed avendo il figlio oggi ventitreenne, intrapreso un Per_2
percorso di studi universitario tuttora regolarmente in corso.
Ciò premesso, è opportuno evidenziare, quanto alle capacità reddituali dei genitori, che risulta incontroverso l'espletamento da parte della della attività di OSS presso la Fondazione CP_1
Cittadella della Carità di Taranto, mentre dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni rese dai testi escussi , e in data 28.02.2025 Testimone_1 Testimone_3 Testimone_2
e in data 29.05.2024) è emerso in maniera inequivocabile che il Testimone_4 Parte_1
disponga di mezzi e macchinari destinati allo svolgimento dell'attività di manutenzione di giardini ed appaia pertanto pienamente capace di produrre reddito.
Ritiene pertanto congruo il collegio determinare in euro 300,00, (in ragione di 150,00 per ciascun figlio), la somma mensile che il dovrà corrispondere in favore della per il Parte_1 CP_1
mantenimento dei figli e così tenendo conto delle condizioni economico-patrimoniali Per_2 Per_3
degli ex coniugi e delle esigenze di vita di relazione e di studio di entrambi i figli.
Il ricorrente dovrà inoltre contribuire in ragione della metà al pagamento delle spese sanitarie e scolastiche ed a quelle di natura straordinaria che dovessero occorrere nell'interesse dei figli, tali
4 intendendosi gli esborsi che non sono legati alle comuni e ricorrenti esigenze della vita quotidiana,
ma ad evenienze di carattere eccezionale ed imprevedibile.
In considerazione della materia del contendere, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
1) revoca l'assegno di mantenimento previsto in favore del figlio maggiorenne con Per_1
decorrenza dalla data della presente pronunzia;
2) pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di la Parte_1 CP_1
somma mensile di euro 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli maggiorenni e in ragione di euro 150,00 per ciascuno di essi;
oltre alla rivalutazione Per_2 Per_3
monetaria secondo gli indici Istat ed al 50% delle spese straordinarie;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso il 14/03/2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Taranto.
Il Presidente estensore
dott. Martino Casavola
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