Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/02/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo Piana, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5986 dell'anno 2015 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SETTE Parte_1 C.F._1
LAURA, elettivamente domiciliato presso il difensore;
parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MACCIOTTA GIUSEPPE CP_1 P.IVA_1
e dell'avv. MACCIOTTA GIOVANNI ( ); elettivamente domiciliata C.F._2
in Viale Armando Diaz 29, 09125, Cagliari, presso il difensore;
parte convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Nel procedimento civile n. 3617/2015 RAC di questo Tribunale, ha CP_1
ottenuto decreto ingiuntivo n. 1169/2015 a carico di dell'importo di Parte_1
18.765,37 euro, a titolo di corrispettivo per la somministrazione dell'acqua a favore dell'utenza sita in Sanluri, via Ponchielli 12, con riferimento alle partite oggetto delle fatture menzionate dell'ingiunzione, oltre agli interessi convenzionali di mora ed all'importo liquidato a titolo di rimborso delle spese processuali.
2. ha formulato tempestiva opposizione, con atto di citazione nel quale ha Parte_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5986/2015 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 1
In subordine annullare il decreto ingiuntivo opposto e condannare il signor alla Pt_1
diversa somma ritenuta di giustizia per i titoli di cui al decreto ingiuntivo.
In virtù della dispiegata domanda riconvenzionale condannare la società in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento della somma che verrà ritenuta di giustizia quantificata anche secondo equità per il legittimo distacco dell'utenza idrica e per il mancato riscontro ai reclami presentati oltre alle spese di lite”
3. Nella presente causa iscritta al numero 5986/2015 RAC, si costituita in giudizio
, la quale nella, sua comparsa, ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: in via cautelare: in ragione dei titoli dedotti nella superiore espositiva, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito:
In forza delle considerazioni giuridiche e di fatto che precedono e per i motivi esposti nel contesto della superiore narrativa, confermare il decreto ingiuntivo posto e rigettare l'avversa domanda, anche formulata in via riconvenzionale in quanto infondate in fatto ed in diritto;
In ogni caso:
con vittoria di spese ed onorari del giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”.
4. La causa, assegnato ad altro giudice di questo Tribunale, è stata istruita con produzioni documentali e l'esame di testimoni.
5. Il 21/07/2023 la causa è stata assegnata al giudice scrivente (il precedente giudice aveva cessato le funzioni per pensionamento), il quale, con ordinanza pronunciata nell'udienza del 08/02/2024, ha formulato proposta conciliativa (ex art. 185-bis cpc), del seguente tenore letterale:
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5986/2015 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 2 ORDINANZA
È opportuno proporre alle parti, ai sensi dell'art. 185 bis cpc, di conciliarsi trovando una soluzione che tenga conto:
• dell'eccezione di prescrizione formulata dalla parte opponente;
• della giurisprudenza elaborata dal Tribunale di Cagliari confermata dalla Corte di
Cassazione in ordine alla corresponsabilità del Gestore del servizio idrico, ai sensi dell'articolo 1227 del codice civile, per il danno che l'utente subisce a causa dei consumi anomali da perdita occulta non segnalati in fattura dal Gestore.
• al danno subito dall'utente per la mancata somministrazione dell'acqua.
PER QUESTI MOTIVI
1. Formula la seguente proposta conciliativa:
a. il credito di nei confronti dell'utente viene liquidato applicando i CP_1
seguenti criteri:
i. viene detratto l'importo interessato dell'eccezione di prescrizione quinquennale;
ii. quanto ai consumi del periodo non interessato dalla prescrizione, una volta individuato il periodo cui si riferisce il consumo anomalo dovuto a perdita occulta:
1. viene calcolato il corrispettivo dovuto per il consumo medio precedente (e in difetto successivo) la perdita tutte, applicando tutte le voci tariffarie;
2. il consumo eccedente quello medio viene ridotto del 40% (che imputato ex art 1227 c.c. ad e sul 60% il CP_1
corrispettivo viene calcolato applicando le voci di tariffa esclusa la quota fissa (già presa in considerazione nel punto che precede) e gli oneri di fognatura e depurazione (non dovuti perché l'acqua è dispersa nel terreno);
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5986/2015 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 3 b. l'utente paga l'importo così liquidato, oltre agli interessi convenzionali ex art
B22 RSII, dalla liquidazione al saldo, se del caso attraverso un piano di rateizzazione in conformità a quanto previsto dal RSII;
c. l'utente rinuncia alla domanda di risarcimento del danno;
d. le spese processuali vengono compensate tra le parti.
2. Rinvia all'udienza del 05.06.2024 ore 9.15 per il tentativo di conciliazione.
3. Invita la cancelleria a registrare il presente verbale nel registro generale SICID tenendo conto che contiene proposta conciliativa ai sensi dell'articolo 185 bis cpc
6. Nell'udienza del 05/06/2024:
a. il difensore di ha dichiarato che la sua assistita era disponibile a CP_1
conciliare la causa alle seguenti condizioni:
“con riguardo alla fattura numero 201100201102979012 di 16.898,44 euro, si applica la detrazione di 14.572,41 euro, prevista dalla delibera ARERA numero
609 del 2021, nonostante si tratti di delibera che non si dovrebbe applicare perché i consumi oggetto della fattura sono precedenti alla data in cui è entrata in vigore;
della fattura in esame restano pertanto 2.326,03 euro, che, detratto l'acconto di 1.000,00 euro, si riducono a 1.326,03 euro, oltre agli interessi convenzionale ex art. B-22 RSII su detto importo;
la fattura 2011029122155 del 30/11/2011 di 2.866,93 euro, non interessata da eccezioni, deve invece essere pagata interamente, oltre agli interessi ex art. B-22
RSII; detta disponibilità di è subordinata alla rinuncia da parte dell'attrice CP_1 di ogni altra eccezione e alla compensazione delle spese processuali tra le parti.”;
b. il difensore di ha chiesto rinvio per poter riferire al proprio Parte_1
assistito e consentirgli di valutare la proposta;
c. il Giudice – considerato che la le modifiche suggerite da rendevano la CP_1
proposta più vantaggiosa per la parte attrice rispetto come formulata dal giudice e che presentavano anche vantaggio di rendere più semplice la determinazione degli importi dovuti – ha suggerito alla parte attrice-opponente di aderirvi.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5986/2015 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 4 7. Nelle successive udienze del 10/10/2024 e del 04/12/2024, le parti hanno concordemente chiesto rinvio per consentire loro di stipulare l'accordo stragiudiziale transattivo.
8. Nell'udienza del 06/02/2025:
a. i difensori hanno dichiarato concordemente “che, in seguito alla proposta formulata da il 05.06.2024, le parti si sono conciliate, da un lato, CP_1
riprendendo la fornitura di acqua che era stata interrotta da CP_1 dall'altro, definendo gli importi dovuti dall'attore a titolo di capitale per le partite del contratto di somministrazione controverse nella presente causa, importi che l'attore ha intanto pagato, cosicché restano da pagare i soli interessi di mora, i cui criteri di liquidazione le parti hanno concordato, ed infine prevedendo la compensazione dele spese processuali” ed hanno chiesto di poter concludere.
b. il giudice li ha invitati a concludere;
c. i difensori hanno allora rassegnano le loro conclusioni conformi (“Previa revoca del decreto ingiuntivo, dichiari il giudice cessata la materia del contendere sia sul merito della domanda che sulle spese processuali.”) ed hanno dichiarato di rinunciare all'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 cpc;
d. il Giudice ha infine tenuto la causa in decisione, senza assegnare alle parti i termini previsti dall'art. 190 cpc
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9. La conciliazione stragiudiziale cui le parti sono pervenute ha fatto venire meno il loro interesse a che il giudice si pronunci sulle domande rispettivamente formulate, sulle quali
è pertanto cessata la materia del contendere.
10. Poiché la conciliazione riguarda anche il regolamento delle spese processuali, regolate con la compensazione, la cessazione della materia del contendere si estende alle rispettive domande in punto di spese, inizialmente formulate da ciascuna parte nei confronti dell'altra.
PER QUESTI MOTIVI
11. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, dichiara cessata la materia del contendere sia sulle domande formulate dalle parti
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5986/2015 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 5 nel merito sia sulle rispettive domande di rimborso delle spese processuali.
Cagliari, 11.02.2025
Il Giudice dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5986/2015 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 6