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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/03/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2857/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
Iscrizione appelli gdp
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2857/2022 promossa da:
con sede in Bergamo alla Via Stoppani n. 15, C.F. e n. d'iscrizione del Parte_1
Registro delle Imprese di Bergamo n. , appartenente al Gruppo IVA , P.IVA_1 Controparte_1
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. e appartenente al
Gruppo Bancario iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3069.2, in persona del Controparte_1
procuratore speciale avv. Giuseppe Trotti, che rappresenta in giudizio la in virtù di Parte_1
procura del 05/02/2020 per atto notar di Bergamo, rep. n. 31238, racc. n. 3023, rappresentata Per_1
e difesa, dall'avv. Giovanni Alberto Peluso (c.f. - PEC C.F._1
Email_1
APPELLANTE contro nato il [...] in [...] e residente in [...] al vicolo Mele, 1 c.f.: Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Mastellone (c.f.: C.F._2
- pec: C.F._3 Email_2
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 9 Con atto di appello tempestivamente notificato in data 14.07.2022, la Parte_1
chiedeva la riforma della sentenza n. 98/2022 del Giudice di Pace di Avellino depositata il
18/01/2022 resa nel giudizio iscritto al n.r.g.. 1050/2021, con la quale era stata accolta la domanda di restituzione dei costi contrattuali sostenuti per il periodo di copertura non goduti in seguito all'estinzione anticipata del contratto n° 403849 con rata mensile di € 80,00, del prestito personale rimborsabile mediante cessione di n. 120 quote della retribuzione mensile (c.d. cessione del quinto), stipulato con la odierna appellante il 10.04.2010.
Il Giudice di prime cure accoglieva la domanda formulata, con consequenziale condanna di al pagamento, in favore di della somma di € 579,99 oltre Parte_1 Controparte_2 interessi dall'estinzione del finanziamento al soddisfo, a titolo di riduzione dei costi complessivi del credito trattenuti in seguito all'estinzione anticipata del contratto di finanziamento, calcolati secondo il criterio del pro rata temporis.
L'odierna appellante censurava la sentenza deducendo l'illogicità ed infondatezza della pronuncia resa dal Giudice di primo grado con quattro motivi di appello, e segnatamente:
1. NULLITA' DELLA SENTENZA PER OMESSA MOTIVAZIONE IN MERITO ALL'ECCEPITA
CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA. CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DI
IN RELAZIONE ALLE COMMISSIONI DELL'AGENTE MEDIATORE;
Parte_1
2. ERRATA STATUIZIONE DI NULLITA' DELLA CLAUSOLA CONTRATTUALE IN TEMA DI
RIMBORSO ONERI IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA;
3. ERRATA STATUIZIONE DEL RIMBORSO COMMISSIONI AGENTE APPLICANDO
RETROATTIVAMENTE L'ART. 125 SEXIES TUB E LA DIRETTIVA 2008/48/CE IN RELAZIONE
AD UN CONTRATTO STIPULATO ANTERIORMENTE ALL'INTRODUZIONE DI ENTRAMBE
TALI NORMATIVE;
4. ERRATA STATUIZIONE IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 125 SEXIES TUB,
ANCHE COSI' COME INTERPRETATO AUTENTICAMENTE DALLA L.106/2021 DI
CONVERSIONE DEL D.L. 73/2021 (CD. DECRETO SOSTEGNI BIS), IN RELAZIONE ALLE
COMMISSIONI AGENTE OGGETTO DI QUESTO GIUDIZIO;
oltre al dolersi del governo delle spese, ravvisando una ipotesi di compensazione delle stesse atteso l'accoglimento solo parziale della domanda, e concludeva per sentir: “1) In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione in ordine alla eccepita carenza di legittimazione passiva della convenuta;
2) In rito rigettare tutte le domande a carico della per Parte_1 assoluta carenza di legittimazione passiva;
3) Nel merito, rigettare tutte le domande perché inammissibili, non provate, nonché infondate in fatto e diritto;
4) Rigettare le domande di ripetizione inerenti la ripetizione pro rata delle le commissioni agente accolta in primo grado, perché inammissibili, non provate, nonché infondate in fatto
pagina 2 di 9 e diritto;
5) Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio;
Con condanna dell'attore ed del proprio procuratore antistatario a restituire in favore dell'appellante tutto quanto appreso in ragione della sentenza di primo grado”.
Si costituiva in appello il quale eccepiva preliminarmente l'inammissibilità Controparte_2 dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc, nel merito l'infondatezza delle avverse deduzioni, evidenziando, in ogni caso, la correttezza e logicità della sentenza appellata e concludeva, per il rigetto del gravame con vittoria delle spese e competenze di lite.
All'udienza del 06.02.2025, svoltasi telematicamente, acquisito agli atti il fascicolo di primo grado, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note di trattazione scritta, la causa veniva riservata in decisione.
***
L'appello proposto, seppur ammissibile, in quanto formulato in conformità alla previsione di cui all'art. 342 c.p.c., contenendo una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata (Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza n. 27199 /2017), è infondato e, pertanto, va rigettato, essendo la pronuncia appellata condivisibile nelle ragioni di fatto e di diritto.
Col primo motivo l'appellante deduce il proprio difetto di legittimazione passiva, in relazione alla retrocessione delle commissioni dell'agente mediatore apprese dall'agente , Persona_2
evidenziando che le restanti commissioni intermediario ed assicurativa erano già state restituite dall'odierna appellante all'esito di ricorso ABF e conseguente decisione n. 3995/2016 prodotta, pur non menzionata dall'attore nella citazione originaria ove venivano chieste in ripetizione le stesse somme parzialmente già ricevute.
Tale doglianza non può essere condivisa, atteso che il diritto alla riduzione compete, quale effetto legale del contratto di credito, al consumatore nei confronti del finanziatore, quale parte del contratto, e comporta la deduzione, dal debito residuo da rimborsare per l'estinzione anticipata, dell'ammontare degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto, comprese le remunerazioni dei terzi
(quali le commissioni spettanti all'intermediario).
Gli effetti del mandato con rappresentanza sono disciplinati dall'art. 1388 c.c., secondo cui gli effetti giuridici del negozio concluso dal mandatario con rappresentanza si producono direttamente nella sfera giuridica del mandante (ossia della odierna appellante): ne deriva che destinatario della domanda di restituzione delle somme qualificate dall'attore come indebito oggettivo è unicamente la
. Parte_1
pagina 3 di 9 Poiché, quindi, gli effetti del contratto si producono direttamente in capo al rappresentato ex art. 1388
c.c., la titolarità del rapporto oggetto di causa è certamente in capo alla . Parte_1
Come condivisibilmente evidenziato da una parte della giurisprudenza di merito, non v'è una ragione sufficiente per distinguere la provvigione pagata al mediatore creditizio (all'agente, al fornitore convenzionato ecc.) dagli altri costi gestionali del finanziatore, visto che l'attività svolta, acquisizione dei contatti, promozione dei prodotti, conclusione dei contratti, è una fase ineliminabile della concessione di credito.
Del resto, la centralità del finanziatore e la non spettanza al consumatore di alcuna azione nei confronti dell'intermediario del credito trovano un'incidentale conferma nel novellato art. 125 sexies c. 3 UB
(tuttavia inapplicabile ai contratti anteriori al 25/07/2021), secondo cui “salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito”; “dall'irretroattività di tale previsione (vedi art. 11-octies d.l. 73/2021, comma 2, primo periodo) si ricava che, per i contratti anteriori, al rimborso della quota di provvigione percepita dall'intermediario del credito e non maturata al tempo dell'estinzione anticipata è tenuto a provvedere il finanziatore, senza una facoltà di regresso ex lege”
(cfr. Trib. Torino ord. 20/03/2023 in Nrg 13251/2021, p. 15). Non avrebbe altrimenti ragion d'essere la previsione dell'azione di regresso a favore del finanziatore se si affermasse il difetto di legittimazione passiva di quest'ultimo.
Di conseguenza, la domanda di restituzione è stata correttamente proposta nei confronti della odierna società appellante, implicitamente ritenuta tale dal giudice di prime cure. Sul punto, pertanto, l'omessa motivazione non può essere un vizio della pronuncia gravata, trattandosi di un implicito riconoscimento della legittimazione dell'odierno appellante.
Col secondo motivo, l'appellante si duole della declaratoria di nullità, perché vessatoria, della clausola di non rimborsabilità degli oneri, che, invece, deve ritenersi come esistente e valida, poiché oggetto di approvazione specifica.
Il motivo è infondato. La clausola determina, a danno del consumatore, un evidente significativo squilibrio dei diritti e obblighi derivanti dal contratto, ostacolando gravosamente il diritto del consumatore di procedere all'estinzione anticipata del contratto. Trattasi, cioè, di una clausola vessatoria, e dunque nulla perché contraria all'art. 33 del codice del consumo, e comunque contraria all'art. 125 c.2 T.U.B.. Invero, la pattuizione in esame, nel privare il consumatore del diritto ad esigere la restituzione della porzione di tali costi, non ancora maturata al momento dell'estinzione anticipata, determina, in maniera evidente, l'alterazione del sinallagma negoziale. Non è dubbio, invero, che tali pagina 4 di 9 clausole, per tutte le ragioni dinanzi esposte, producano un effetto opposto a quello, di consentire “una riduzione del costo complessivo del credito”, avuto di mira dall'art. 125 sexies TUB.
Alla luce dell'interpretazione che precede e della normativa previgente, si ritiene che la previsione contrattuale del diniego di qualsivoglia rimborso del costo del finanziamento fosse contra legem già alla data di stipula del contratto;
inoltre, seppur la clausola risulti specificamente indicata nel paragrafo
“PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI”, e poi ribadita con la lettera “G” in calce al contratto e quindi specificamente sottoscritta dalla cliente, l'intermediario non ha dato prova che la stessa abbia costituito oggetto di specifica trattativa (ex art. 34, comma 5, Codice del Consumo). In questo senso si
è pronunciato anche il Tribunale di Monza, secondo il quale L'irripetibilità di tutte le commissioni versate dal consumatore - indipendentemente dalla circostanza che siano riferite esclusivamente al momento genetico del contratto (qualificabili dunque quali commissioni up-front) ovvero che attengano all'intera durata del rapporto contrattuale (quindi definibili quali commissioni recurring) - comporta un indebito vantaggio per l'istituto di credito nella misura in cui costituisce un fattore che incide in maniera determinante a disincentivare la parte contraente al recedere anticipatamente dal rapporto contrattuale in quanto, così facendo, eviterebbe la corresponsione dei soli interessi scalari residui (Trib. Monza, 22.11.2019, n. 2573).
Col terzo motivo, lamenta l'appellante che il contratto è stato stipulato il 10/4/2010; sia l'art. 125 sexies TUB sia la Direttiva 2008/48/CE (posta in attuazione dal legislatore interno con l'art. 125 sexies TUB), seguite dal Giudice di prime cure in sentenza, sono portanti irrilevanti ed inopponibili rispetto a tale contratto, poiché emanate posteriormente alla sua stipula, e col quarto motivo, che pur volendo ritenere la legittimata passivamente (motivo 1), e pur volendo ritenere applicabile Parte_1
il 125 sexies TUB a questo contratto (motivo 3), è errata la sentenza nella parte in cui dichiara il diritto dell'attore al rimborso di quanto residua dopo il pagamento di quanto liquidato dall'ABF, poiché trattasi delle commissioni agente.
Le censure, congiuntamente esaminate per la loro connessione sono infondate.
L'art. 125 sexies T.U.B., prevede che «Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito.”.
pagina 5 di 9 L'art. 125 sexies T.U.B. ha confermato il contenuto della previgente disposizione, ossia dell'art. 125
T.U.B., ai sensi del quale “Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito secondo le modalità stabilite dal CICR”.
Su tale prima versione della norma è intervenuta la nuova disciplina dei contratti di credito ai consumatori, prevista dalla II direttiva CE (dir. 2008/48) e trasposta nell'ordinamento italiano con il d.lgs. n. 141/2010 che ha introdotto il già richiamato art. 125 sexies T.U.B., in linea con l'art. 16 della direttiva. Infatti, mentre questo stabiliva (e continua ancora stabilire per i vecchi contratti) che il consumatore ha diritto a una riduzione del “costo totale del credito”, precisando però “per la vita residua del contratto” (il che ha portato ad intendere, su un piano strettamente letterale, che si trattasse dei soli costi recurring); diversamente la nuova formulazione, che “sostituisce” (quindi abroga) la precedente disposizione solo per il futuro, stabilisce chiaramente – in piena osservanza ai dettami della sentenza EX (CGUE, sentenza dell'11.09.2019, C-383/2018) – che il consumatore ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito (escluse le imposte), così lasciando inequivocabilmente intendere che tutti i costi (compresi i costi che non sono dovuti per la vita residua del contratto) sono oggetto di proporzionale riduzione secondo i criteri poi indicati.
Del resto, se per l'orientamento più rigoroso il cliente può chiedere la restituzione dei costi c.d. recurring, ovvero quelli che maturano durante il rapporto, ma non dei costi c.d. up front, relativi agli adempimenti preliminari alla stipula del finanziamento, con la citata decisione dell'11.09.2019, resa nella causa C-383/18, la Corte di Giustizia ha affermato che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato includa invece tutti i costi posti a carico del consumatore.
Nella predetta pronuncia si afferma testualmente che “L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
Le argomentazioni della Corte sono condivisibili laddove evidenziano la finalità della norma: la tutela del consumatore ed il suo diritto ad estinguere anticipatamente un debito con riduzione dei costi complessivi del credito (dunque sia i costi up front che recurring).
Chiarito il quadro normativo, la Corte Costituzionale è di recente intervenuta con sentenza n. 263 del
22 dicembre 2022, con la quale si è espressa in materia di riduzione del costo totale del credito ai consumatori in caso di estinzione anticipata del finanziamento. In particolare, ha chiarito che il diritto pagina 6 di 9 alla riduzione dei costi sostenuti in relazione al contratto di credito non può essere limitato a talune tipologie di costi, in funzione di quando sia stato concluso il contratto.
Per effetto della sentenza, i consumatori avranno diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche quando i contratti siano stati conclusi antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 106/2021, purché successivi alla direttiva europea del 2008 ed anche quando contengano una clausola di esclusione della ripetizione, da considerarsi vessatoria, in assenza di prova contraria, come nella specie.
Orbene, in applicazione di quanto chiarito dalla Consulta, si ritiene che l'art. 125 sexies T.U.B. sia passibile di una interpretazione conforme ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte di
Giustizia, nella misura in cui consente di riconoscere al contraente debole, che abbia estinto anticipatamente il finanziamento, la restituzione di tutti i costi del credito, senza distinzione tra costi up front e recurring. Alla luce della normativa richiamata e dell'evoluzione giurisprudenziale registratasi in materia non è ravvisabile, dunque, alcuna errata interpretazione dell'art. 125 sexies T.U.B. nella pronuncia gravata.
Pertanto, ritenuto di dover aderire a tale orientamento, in ragione della ratio dell'intervento comunitario recepita dall'ordinamento nazionale e già costituente principio normativo di questa, la domanda introduttiva del giudizio doveva trovare pieno accoglimento.
Peraltro, il Giudice di Pace ha correttamente ritenuto vessatoria la clausola contrattuale che prevedeva l'irripetibilità di tutti i costi connessi al finanziamento (Corte di Cassazione n. 25977 del 23 maggio
2023: E' nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33»).
Per effetto della cit. sentenza della Corte costituzionale, non può più dubitarsi del fatto che la riduzione dei costi di un finanziamento o di un mutuo estinti anticipatamente riguardi sia i costi up front che recurring dei contratti stipulati anche antecedentemente al 2021, comprendendovi anche le commissioni e le provvigioni dovute all'intermediario, essendo vessatoria, come già sottolineato, la clausola negoziale contenuta che sancisce il diritto della mutuante a trattenere, in ipotesi di estinzione anticipata, anche le commissioni ed il costo dell'assicurazione, ponendosi in contrasto con l'art. 125 sexies TUB, norma da ritenere imperativa, siccome derogabile solo in senso più favorevole al cliente, come stabilito dal successivo art. 127; pertanto, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, il cliente ha diritto alla restituzione, in misura proporzionale al tempo non goduto, delle commissioni applicate in un'unica soluzione a fronte di pagina 7 di 9 prestazioni continuative lungo l'intera durata del rapporto (cd. rimborso “pro rata temporis”) (in tal senso Tribunale di Napoli, n. 8809/2023).
L'appellante, con l'ultimo motivo si duole del governo delle spese, in quanto l'attore aveva proposto domanda di ripetizione per € 1.032,22, agendo, quindi, per l'intero pur avendo ricevuto in sede di reclamo ABF l'importo di € 676,23 (456,23 per sorta oltre spese ABF per euro 220); la domanda è quindi risultata per gran parte rigettata e pertanto il primo giudice avrebbe dovuto compensare le spese.
La censura non convince.
Per le Sezioni Unite della Suprema Corte Di Cassazione, Sentenza 31 Ottobre 2022, N. 32061: «in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.», che, peraltro, non appaiono ricorrere nel caso in esame, in difetto della “assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, o di “gravi ed eccezionali ragioni”.
La liquidazione, inoltre, appare correttamente operata avendo il giudice di prime cure applicato il DM
147/2022, scaglione fino ad € 1.100,00, range di valore tra medio e massimo.
Di conseguenza, il gravame proposto, per le argomentazioni esposte, viene integralmente rigettato, con assorbimento di ogni altra deduzione, in ragione del principio della ragione più liquida.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento (fino ad € 1.100,00), con decurtazione della fase istruttoria, di fatto solo documentale.
Trattandosi di appello proposto successivamente al 30.01.2013, sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello iscritto al n.r.g. 2857/2022, promosso da contro avverso la sentenza n. 98/2022 del Parte_1 Controparte_2
pagina 8 di 9 Giudice di Pace di Avellino depositata il 18/01/2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata;
2. condanna, altresì, la parte appellante a rimborsare alla parte appellata costituitasi le spese di lite, che si liquidano in € 462,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
3. dichiara ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R n. 115 del 2002 la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
AVELLINO, 1 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
Iscrizione appelli gdp
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2857/2022 promossa da:
con sede in Bergamo alla Via Stoppani n. 15, C.F. e n. d'iscrizione del Parte_1
Registro delle Imprese di Bergamo n. , appartenente al Gruppo IVA , P.IVA_1 Controparte_1
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. e appartenente al
Gruppo Bancario iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3069.2, in persona del Controparte_1
procuratore speciale avv. Giuseppe Trotti, che rappresenta in giudizio la in virtù di Parte_1
procura del 05/02/2020 per atto notar di Bergamo, rep. n. 31238, racc. n. 3023, rappresentata Per_1
e difesa, dall'avv. Giovanni Alberto Peluso (c.f. - PEC C.F._1
Email_1
APPELLANTE contro nato il [...] in [...] e residente in [...] al vicolo Mele, 1 c.f.: Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Mastellone (c.f.: C.F._2
- pec: C.F._3 Email_2
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 9 Con atto di appello tempestivamente notificato in data 14.07.2022, la Parte_1
chiedeva la riforma della sentenza n. 98/2022 del Giudice di Pace di Avellino depositata il
18/01/2022 resa nel giudizio iscritto al n.r.g.. 1050/2021, con la quale era stata accolta la domanda di restituzione dei costi contrattuali sostenuti per il periodo di copertura non goduti in seguito all'estinzione anticipata del contratto n° 403849 con rata mensile di € 80,00, del prestito personale rimborsabile mediante cessione di n. 120 quote della retribuzione mensile (c.d. cessione del quinto), stipulato con la odierna appellante il 10.04.2010.
Il Giudice di prime cure accoglieva la domanda formulata, con consequenziale condanna di al pagamento, in favore di della somma di € 579,99 oltre Parte_1 Controparte_2 interessi dall'estinzione del finanziamento al soddisfo, a titolo di riduzione dei costi complessivi del credito trattenuti in seguito all'estinzione anticipata del contratto di finanziamento, calcolati secondo il criterio del pro rata temporis.
L'odierna appellante censurava la sentenza deducendo l'illogicità ed infondatezza della pronuncia resa dal Giudice di primo grado con quattro motivi di appello, e segnatamente:
1. NULLITA' DELLA SENTENZA PER OMESSA MOTIVAZIONE IN MERITO ALL'ECCEPITA
CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA. CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DI
IN RELAZIONE ALLE COMMISSIONI DELL'AGENTE MEDIATORE;
Parte_1
2. ERRATA STATUIZIONE DI NULLITA' DELLA CLAUSOLA CONTRATTUALE IN TEMA DI
RIMBORSO ONERI IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA;
3. ERRATA STATUIZIONE DEL RIMBORSO COMMISSIONI AGENTE APPLICANDO
RETROATTIVAMENTE L'ART. 125 SEXIES TUB E LA DIRETTIVA 2008/48/CE IN RELAZIONE
AD UN CONTRATTO STIPULATO ANTERIORMENTE ALL'INTRODUZIONE DI ENTRAMBE
TALI NORMATIVE;
4. ERRATA STATUIZIONE IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 125 SEXIES TUB,
ANCHE COSI' COME INTERPRETATO AUTENTICAMENTE DALLA L.106/2021 DI
CONVERSIONE DEL D.L. 73/2021 (CD. DECRETO SOSTEGNI BIS), IN RELAZIONE ALLE
COMMISSIONI AGENTE OGGETTO DI QUESTO GIUDIZIO;
oltre al dolersi del governo delle spese, ravvisando una ipotesi di compensazione delle stesse atteso l'accoglimento solo parziale della domanda, e concludeva per sentir: “1) In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione in ordine alla eccepita carenza di legittimazione passiva della convenuta;
2) In rito rigettare tutte le domande a carico della per Parte_1 assoluta carenza di legittimazione passiva;
3) Nel merito, rigettare tutte le domande perché inammissibili, non provate, nonché infondate in fatto e diritto;
4) Rigettare le domande di ripetizione inerenti la ripetizione pro rata delle le commissioni agente accolta in primo grado, perché inammissibili, non provate, nonché infondate in fatto
pagina 2 di 9 e diritto;
5) Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio;
Con condanna dell'attore ed del proprio procuratore antistatario a restituire in favore dell'appellante tutto quanto appreso in ragione della sentenza di primo grado”.
Si costituiva in appello il quale eccepiva preliminarmente l'inammissibilità Controparte_2 dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc, nel merito l'infondatezza delle avverse deduzioni, evidenziando, in ogni caso, la correttezza e logicità della sentenza appellata e concludeva, per il rigetto del gravame con vittoria delle spese e competenze di lite.
All'udienza del 06.02.2025, svoltasi telematicamente, acquisito agli atti il fascicolo di primo grado, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note di trattazione scritta, la causa veniva riservata in decisione.
***
L'appello proposto, seppur ammissibile, in quanto formulato in conformità alla previsione di cui all'art. 342 c.p.c., contenendo una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata (Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza n. 27199 /2017), è infondato e, pertanto, va rigettato, essendo la pronuncia appellata condivisibile nelle ragioni di fatto e di diritto.
Col primo motivo l'appellante deduce il proprio difetto di legittimazione passiva, in relazione alla retrocessione delle commissioni dell'agente mediatore apprese dall'agente , Persona_2
evidenziando che le restanti commissioni intermediario ed assicurativa erano già state restituite dall'odierna appellante all'esito di ricorso ABF e conseguente decisione n. 3995/2016 prodotta, pur non menzionata dall'attore nella citazione originaria ove venivano chieste in ripetizione le stesse somme parzialmente già ricevute.
Tale doglianza non può essere condivisa, atteso che il diritto alla riduzione compete, quale effetto legale del contratto di credito, al consumatore nei confronti del finanziatore, quale parte del contratto, e comporta la deduzione, dal debito residuo da rimborsare per l'estinzione anticipata, dell'ammontare degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto, comprese le remunerazioni dei terzi
(quali le commissioni spettanti all'intermediario).
Gli effetti del mandato con rappresentanza sono disciplinati dall'art. 1388 c.c., secondo cui gli effetti giuridici del negozio concluso dal mandatario con rappresentanza si producono direttamente nella sfera giuridica del mandante (ossia della odierna appellante): ne deriva che destinatario della domanda di restituzione delle somme qualificate dall'attore come indebito oggettivo è unicamente la
. Parte_1
pagina 3 di 9 Poiché, quindi, gli effetti del contratto si producono direttamente in capo al rappresentato ex art. 1388
c.c., la titolarità del rapporto oggetto di causa è certamente in capo alla . Parte_1
Come condivisibilmente evidenziato da una parte della giurisprudenza di merito, non v'è una ragione sufficiente per distinguere la provvigione pagata al mediatore creditizio (all'agente, al fornitore convenzionato ecc.) dagli altri costi gestionali del finanziatore, visto che l'attività svolta, acquisizione dei contatti, promozione dei prodotti, conclusione dei contratti, è una fase ineliminabile della concessione di credito.
Del resto, la centralità del finanziatore e la non spettanza al consumatore di alcuna azione nei confronti dell'intermediario del credito trovano un'incidentale conferma nel novellato art. 125 sexies c. 3 UB
(tuttavia inapplicabile ai contratti anteriori al 25/07/2021), secondo cui “salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito”; “dall'irretroattività di tale previsione (vedi art. 11-octies d.l. 73/2021, comma 2, primo periodo) si ricava che, per i contratti anteriori, al rimborso della quota di provvigione percepita dall'intermediario del credito e non maturata al tempo dell'estinzione anticipata è tenuto a provvedere il finanziatore, senza una facoltà di regresso ex lege”
(cfr. Trib. Torino ord. 20/03/2023 in Nrg 13251/2021, p. 15). Non avrebbe altrimenti ragion d'essere la previsione dell'azione di regresso a favore del finanziatore se si affermasse il difetto di legittimazione passiva di quest'ultimo.
Di conseguenza, la domanda di restituzione è stata correttamente proposta nei confronti della odierna società appellante, implicitamente ritenuta tale dal giudice di prime cure. Sul punto, pertanto, l'omessa motivazione non può essere un vizio della pronuncia gravata, trattandosi di un implicito riconoscimento della legittimazione dell'odierno appellante.
Col secondo motivo, l'appellante si duole della declaratoria di nullità, perché vessatoria, della clausola di non rimborsabilità degli oneri, che, invece, deve ritenersi come esistente e valida, poiché oggetto di approvazione specifica.
Il motivo è infondato. La clausola determina, a danno del consumatore, un evidente significativo squilibrio dei diritti e obblighi derivanti dal contratto, ostacolando gravosamente il diritto del consumatore di procedere all'estinzione anticipata del contratto. Trattasi, cioè, di una clausola vessatoria, e dunque nulla perché contraria all'art. 33 del codice del consumo, e comunque contraria all'art. 125 c.2 T.U.B.. Invero, la pattuizione in esame, nel privare il consumatore del diritto ad esigere la restituzione della porzione di tali costi, non ancora maturata al momento dell'estinzione anticipata, determina, in maniera evidente, l'alterazione del sinallagma negoziale. Non è dubbio, invero, che tali pagina 4 di 9 clausole, per tutte le ragioni dinanzi esposte, producano un effetto opposto a quello, di consentire “una riduzione del costo complessivo del credito”, avuto di mira dall'art. 125 sexies TUB.
Alla luce dell'interpretazione che precede e della normativa previgente, si ritiene che la previsione contrattuale del diniego di qualsivoglia rimborso del costo del finanziamento fosse contra legem già alla data di stipula del contratto;
inoltre, seppur la clausola risulti specificamente indicata nel paragrafo
“PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI”, e poi ribadita con la lettera “G” in calce al contratto e quindi specificamente sottoscritta dalla cliente, l'intermediario non ha dato prova che la stessa abbia costituito oggetto di specifica trattativa (ex art. 34, comma 5, Codice del Consumo). In questo senso si
è pronunciato anche il Tribunale di Monza, secondo il quale L'irripetibilità di tutte le commissioni versate dal consumatore - indipendentemente dalla circostanza che siano riferite esclusivamente al momento genetico del contratto (qualificabili dunque quali commissioni up-front) ovvero che attengano all'intera durata del rapporto contrattuale (quindi definibili quali commissioni recurring) - comporta un indebito vantaggio per l'istituto di credito nella misura in cui costituisce un fattore che incide in maniera determinante a disincentivare la parte contraente al recedere anticipatamente dal rapporto contrattuale in quanto, così facendo, eviterebbe la corresponsione dei soli interessi scalari residui (Trib. Monza, 22.11.2019, n. 2573).
Col terzo motivo, lamenta l'appellante che il contratto è stato stipulato il 10/4/2010; sia l'art. 125 sexies TUB sia la Direttiva 2008/48/CE (posta in attuazione dal legislatore interno con l'art. 125 sexies TUB), seguite dal Giudice di prime cure in sentenza, sono portanti irrilevanti ed inopponibili rispetto a tale contratto, poiché emanate posteriormente alla sua stipula, e col quarto motivo, che pur volendo ritenere la legittimata passivamente (motivo 1), e pur volendo ritenere applicabile Parte_1
il 125 sexies TUB a questo contratto (motivo 3), è errata la sentenza nella parte in cui dichiara il diritto dell'attore al rimborso di quanto residua dopo il pagamento di quanto liquidato dall'ABF, poiché trattasi delle commissioni agente.
Le censure, congiuntamente esaminate per la loro connessione sono infondate.
L'art. 125 sexies T.U.B., prevede che «Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito.”.
pagina 5 di 9 L'art. 125 sexies T.U.B. ha confermato il contenuto della previgente disposizione, ossia dell'art. 125
T.U.B., ai sensi del quale “Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito secondo le modalità stabilite dal CICR”.
Su tale prima versione della norma è intervenuta la nuova disciplina dei contratti di credito ai consumatori, prevista dalla II direttiva CE (dir. 2008/48) e trasposta nell'ordinamento italiano con il d.lgs. n. 141/2010 che ha introdotto il già richiamato art. 125 sexies T.U.B., in linea con l'art. 16 della direttiva. Infatti, mentre questo stabiliva (e continua ancora stabilire per i vecchi contratti) che il consumatore ha diritto a una riduzione del “costo totale del credito”, precisando però “per la vita residua del contratto” (il che ha portato ad intendere, su un piano strettamente letterale, che si trattasse dei soli costi recurring); diversamente la nuova formulazione, che “sostituisce” (quindi abroga) la precedente disposizione solo per il futuro, stabilisce chiaramente – in piena osservanza ai dettami della sentenza EX (CGUE, sentenza dell'11.09.2019, C-383/2018) – che il consumatore ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito (escluse le imposte), così lasciando inequivocabilmente intendere che tutti i costi (compresi i costi che non sono dovuti per la vita residua del contratto) sono oggetto di proporzionale riduzione secondo i criteri poi indicati.
Del resto, se per l'orientamento più rigoroso il cliente può chiedere la restituzione dei costi c.d. recurring, ovvero quelli che maturano durante il rapporto, ma non dei costi c.d. up front, relativi agli adempimenti preliminari alla stipula del finanziamento, con la citata decisione dell'11.09.2019, resa nella causa C-383/18, la Corte di Giustizia ha affermato che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato includa invece tutti i costi posti a carico del consumatore.
Nella predetta pronuncia si afferma testualmente che “L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
Le argomentazioni della Corte sono condivisibili laddove evidenziano la finalità della norma: la tutela del consumatore ed il suo diritto ad estinguere anticipatamente un debito con riduzione dei costi complessivi del credito (dunque sia i costi up front che recurring).
Chiarito il quadro normativo, la Corte Costituzionale è di recente intervenuta con sentenza n. 263 del
22 dicembre 2022, con la quale si è espressa in materia di riduzione del costo totale del credito ai consumatori in caso di estinzione anticipata del finanziamento. In particolare, ha chiarito che il diritto pagina 6 di 9 alla riduzione dei costi sostenuti in relazione al contratto di credito non può essere limitato a talune tipologie di costi, in funzione di quando sia stato concluso il contratto.
Per effetto della sentenza, i consumatori avranno diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche quando i contratti siano stati conclusi antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 106/2021, purché successivi alla direttiva europea del 2008 ed anche quando contengano una clausola di esclusione della ripetizione, da considerarsi vessatoria, in assenza di prova contraria, come nella specie.
Orbene, in applicazione di quanto chiarito dalla Consulta, si ritiene che l'art. 125 sexies T.U.B. sia passibile di una interpretazione conforme ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte di
Giustizia, nella misura in cui consente di riconoscere al contraente debole, che abbia estinto anticipatamente il finanziamento, la restituzione di tutti i costi del credito, senza distinzione tra costi up front e recurring. Alla luce della normativa richiamata e dell'evoluzione giurisprudenziale registratasi in materia non è ravvisabile, dunque, alcuna errata interpretazione dell'art. 125 sexies T.U.B. nella pronuncia gravata.
Pertanto, ritenuto di dover aderire a tale orientamento, in ragione della ratio dell'intervento comunitario recepita dall'ordinamento nazionale e già costituente principio normativo di questa, la domanda introduttiva del giudizio doveva trovare pieno accoglimento.
Peraltro, il Giudice di Pace ha correttamente ritenuto vessatoria la clausola contrattuale che prevedeva l'irripetibilità di tutti i costi connessi al finanziamento (Corte di Cassazione n. 25977 del 23 maggio
2023: E' nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33»).
Per effetto della cit. sentenza della Corte costituzionale, non può più dubitarsi del fatto che la riduzione dei costi di un finanziamento o di un mutuo estinti anticipatamente riguardi sia i costi up front che recurring dei contratti stipulati anche antecedentemente al 2021, comprendendovi anche le commissioni e le provvigioni dovute all'intermediario, essendo vessatoria, come già sottolineato, la clausola negoziale contenuta che sancisce il diritto della mutuante a trattenere, in ipotesi di estinzione anticipata, anche le commissioni ed il costo dell'assicurazione, ponendosi in contrasto con l'art. 125 sexies TUB, norma da ritenere imperativa, siccome derogabile solo in senso più favorevole al cliente, come stabilito dal successivo art. 127; pertanto, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, il cliente ha diritto alla restituzione, in misura proporzionale al tempo non goduto, delle commissioni applicate in un'unica soluzione a fronte di pagina 7 di 9 prestazioni continuative lungo l'intera durata del rapporto (cd. rimborso “pro rata temporis”) (in tal senso Tribunale di Napoli, n. 8809/2023).
L'appellante, con l'ultimo motivo si duole del governo delle spese, in quanto l'attore aveva proposto domanda di ripetizione per € 1.032,22, agendo, quindi, per l'intero pur avendo ricevuto in sede di reclamo ABF l'importo di € 676,23 (456,23 per sorta oltre spese ABF per euro 220); la domanda è quindi risultata per gran parte rigettata e pertanto il primo giudice avrebbe dovuto compensare le spese.
La censura non convince.
Per le Sezioni Unite della Suprema Corte Di Cassazione, Sentenza 31 Ottobre 2022, N. 32061: «in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.», che, peraltro, non appaiono ricorrere nel caso in esame, in difetto della “assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, o di “gravi ed eccezionali ragioni”.
La liquidazione, inoltre, appare correttamente operata avendo il giudice di prime cure applicato il DM
147/2022, scaglione fino ad € 1.100,00, range di valore tra medio e massimo.
Di conseguenza, il gravame proposto, per le argomentazioni esposte, viene integralmente rigettato, con assorbimento di ogni altra deduzione, in ragione del principio della ragione più liquida.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento (fino ad € 1.100,00), con decurtazione della fase istruttoria, di fatto solo documentale.
Trattandosi di appello proposto successivamente al 30.01.2013, sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello iscritto al n.r.g. 2857/2022, promosso da contro avverso la sentenza n. 98/2022 del Parte_1 Controparte_2
pagina 8 di 9 Giudice di Pace di Avellino depositata il 18/01/2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata;
2. condanna, altresì, la parte appellante a rimborsare alla parte appellata costituitasi le spese di lite, che si liquidano in € 462,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
3. dichiara ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R n. 115 del 2002 la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
AVELLINO, 1 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
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