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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/04/2025, n. 2113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2113 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1125/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1125/2019 promossa da:
(cf ), nato a [...], il [...] elett. Parte_1 C.F._1
dom. in VIA VITALIANO BRANCATI, 16 CATANIA, rappr. e dif. dall'Avv. GANDOLFO
GIOVANNI (cf ) giusta procura in atti C.F._2
ATTORE
Contro
(cf ), nato a [...], il Controparte_1 C.F._3
15/09/1969, elett. dom. in VIA UMBERTO 1 N.297 CATANIA, rappr. e dif. dall'Avv.POLITI
GIUSEPPE (cf ) giusta procura in atti C.F._4
(cf. ), nato a [...], il [...], e Parte_2 C.F._5 Parte_3
(cf. , nata ad [...], il [...], elett. dom. in CATANIA VIA
[...] C.F._6
UMBERTO 1 n.297, rappr. e dif. dall'Avv. ALESSANDRO PITTARI giusta procura in atti pagina 1 di 6 CONVENUTI
Con provvedimento del 03.10.2024 ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione del 09.01.2019, rappresentava di essere creditore di Parte_1
della somma di euro 154.605,75 oltre interessi legali dalla domanda al Controparte_1 soddisfo, in virtù della sentenza della Corte D'Appello n.1122 del 30.06.2015. Tuttavia, con atto pubblico di compravendita del 23.01.2014, la stessa trasferiva a coniugato in regime Parte_2
di comunione legale con l'appartamento e due garage di pertinenza siti in Parte_3
Tremestieri Etneo, via Del Canalicchio n.
7. Chiedeva, pertanto, la revoca, ai sensi dell'art.2901 c.c., del predetto atto di compravendita, in quanto compiuto in frode alle sue ragioni creditorie e, conseguentemente, dichiararlo inefficace nei confronti del predetto.
Si costituiva la quale contestava la domanda in fatto ed in diritto e Controparte_1
chiedeva: rigettare, siccome manifestamente erronee, infondate e temerarie, le domande di
[...]
; accogliere la domanda riconvenzionale della convenuta e, per Parte_1 Controparte_1 lo effetto accertare e dichiarare l'ammontare dei crediti verso il fratello odierno attore, come sopra indicato, ovvero in quell'altro che risulterà di giustizia, anche con valutazione equitativa quanto all'allegato danno non patrimoniale;
disporre la compensazione del debito di Controparte_1
riveniente dalla sentenza n. 1122 del 30.06.2015 della Corte d'Appello di Catania coi debiti di
[...]
per i titoli sopra specificati nella seconda parte del presente atto;
dichiarando Parte_1
estinti i suddetti debiti per le quantità corrispondenti.
Si costituiva il quale contestava la domanda avanzata in quanto infondata in fatto ed Parte_2
in diritto e chiedeva: rigettare le domande avanzate dal sig. nei confronti dei Parte_1 coniugi prof. e sig.ra con l'atto di citazione notificato il Parte_2 Parte_3
15.01.2019, perché infondate in fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa. Condannare l'attore al pagamento delle spese e compensi del giudizio, oltre ad una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, 3°comma, c.p.c.
La causa, istruita documentalmente, veniva assegnata a Questo G.I. in data 03.09.2020. Quindi, con provvedimento del 03.10.2024, veniva posta in decisione assegnando i termini di cui all'art.190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda deve essere rigettata per le considerazioni che seguono.
pagina 2 di 6 In punto di diritto, l'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, ex art. 2740 c.c., l'eventus damni che giustifica e condiziona tale tutela a favore del creditore consiste nell'obiettivo ed effettivo pregiudizio arrecatogli dall'atto dispositivo posto in essere dal debitore, e ciò anche quando tale atto di disposizione comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nella esazione coattiva del credito (v. Cass. Civ.,
06.02.1999, n.1054; Cass. Civ., 29.10.1999, n.12144). Invero, il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. Civ., n.19207/2018).
Nella specie, appare incontestato e documentale che l'attore sia creditore di Controparte_1 dell'importo suindicato a seguito della Sentenza della Corte D'Appello n.1122 del 30.06.2015.
[...]
Tuttavia, non appare provato l'eventus damni, poiché appare documentalmente provato che l'attore abbia iscritto ipoteca giudiziale, proprio a seguito della predetta sentenza, su altro immobile di proprietà dell'attrice, sito in Catania, via Del Canalicchio n.8, che unitamente all'immobile in oggetto ed alle relative pertinenze, venne valutato complessivamente in euro 475.710,00 dalla c.t.u. espletata nel giudizio di primo grado che si concluse con la sentenza n. 2633/2009 del 21 maggio 2009, di rigetto della domanda avanzata dall'odierno attore. A ciò si aggiunga che la convenuta risulta proprietaria di altri due appartamenti ed un garage per la quota di 2/30, oltre a godere di retribuzione quale dipendente pubblico, che è stata, in pendenza del presente procedimento, oggetto di pignoramento da parte dell'attore, come documentato in atti. Sicchè, non è stato provato dall'attore il pregiudizio alle sue ragioni creditorie ovvero una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito in oggetto a causa dell'atto di compravendita suindicato, non foss'altro perché ha esperito i rimedi a garanzia del predetto credito senza alcun ostacolo o riduzione delle probabilità di conseguimento dello stesso.
D'altronde, nemmeno appare provata la cd. scientia damni ed il consilium fraudis rispettivamente della convenuta e del terzo acquirente trattandosi di atto anteriore al sorgere del Parte_1 Parte_2 credito, e ciò in quanto alla data dell'atto pubblico di compravendita (23.01.2014), era ancora sub iudice la controversia in oggetto che si era conclusa in primo grado con la sentenza n. 2633/2009 del 21 maggio 2009 del Tribunale di Catania che aveva rigettato la domanda dell'attore, poi accolta con la pagina 3 di 6 sentenza della Corte D'Appello solo successivamente. Inoltre, l'azione di riduzione alla quale si riferisce l'attore e richiamata nell'atto di compravendita risultava all'epoca sospesa giusta ordinanza del Tribunale di Catania del 13.08.2011 in attesa della definizione del predetto procedimento, come indicato nello stesso atto. D'altronde, il convenuto già nel settembre-ottobre 2008 aveva versato Pt_2
somme in parziale pagamento della futura compravendita ancor prima della sentenza del 21.05.2009.
Sicchè, non appare nemmeno provata la dolosa preordinazione al fine di pregiudicare il soddisfacimento del detto credito. Peraltro, a fronte di tali comprovati elementi l'attore nulla ha contestato o dedotto, né richiesto di provare. Sicchè, tale domanda va rigettata.
Diversamente deve essere accolta la domanda riconvenzionale avanzata dalla , la quale Parte_1
appare ammissibile essendo strettamente connessa al petitum ed alla causa petendi della domanda principale.
D'altronde, i crediti oggetto della chiesta compensazione appaiono certi, liquidi ed esigibili. In particolare, risultano specificati i canoni rimasti insoluti, pari ad € 60,00 mensili, relativi al contratto di locazione del 01.11.2008 concernenti l'immobile sito in Tremestieri Etneo via del Canalicchio n. 7, pal.
B, p. V, e annesso garage n. 9 al piano seminterrato dell'edificio “B”; dichiarato risolto in seguito a sentenza n. 3715/2015 del Tribunale di Catania e in seguito all'estinzione del giudizio di appello pronunciata dalla Corte d'appello di Catania con sentenza n. 1196/2018, non avendo mai l'attore rilasciato l'immobile. Sicchè, dal novembre 2012 ad oggi, tale credito ammonta a € 5.040,00. Inoltre, con la sentenza n. 3715/2015 del 16.09.2015, passata in giudicato per via dell'estinzione per inattività delle parti del procedimento n. RG. 1250/2015 innanzi alla Corte d'appello di Catania,
[...]
è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 2.274,00, di cui Parte_1
74,00 per spese vive ed euro 2.200,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, così complessivamente pari ad € 3.284,00. Infine, gli oneri condominiali dell'appartamento suindicato sono stati anticipati dalla , pur spettando all'attore, per come documentato in atti. Parte_1
Sicchè, tali somme devono essere rimborsate dallo stesso e sono pari alla complessiva somma di euro
10.065,83, non specificatamente contestati dall'attore.
Mentre per quanto riguarda l'imposta di registrazione della sentenza civile n. 1122/2015 del
30.06.2015, emessa dalla Corte d'appello di Catania, seppur vi è prova che la è stata Parte_1
ammessa al pagamento rateale, non risulta provato il relativo pagamento. Sicchè, sotto tale profilo, la domanda va rigettata.
Pertanto, deve essere disposta la compensazione del debito di relativo a Controparte_1
quanto scaturente con la sentenza n. 1122 del 30.06.2015 della Corte d'Appello di Catania coi debiti di pagina 4 di 6 per la complessiva somma di euro 18.389,83 (5.040,00 + 3.284,00 + Parte_1
10.065,83). D'altronde, parte attrice non ha contestato specificatamente tali debiti limitandosi a rilevare di avere ulteriori controcrediti nei confronti della , tuttavia, non oggetto di specifica Parte_1
domanda e parzialmente contestati. Sicchè, va dichiarato estinto il debito limitatamente alla quantità corrispondente. Nulla deve disporsi con riguardo alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata in via riconvenzionale dalla essendo stata rinunciata. Parte_1
In punto di diritto, con riguardo alla chiesta condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, essa configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass. Civ., n.3830/2021).
Nella specie, tale condotta può individuarsi nella circostanza che parte attrice ha insistito nella domanda avanzata, nonostante le fondate contestazioni delle parti convenute, reiterando con colpa grave le difese e le deduzioni all'evidenza manifestatamente infondate sia in fatto che in diritto, senza dedurre alcunchè di rilevante in relazione a quanto ex adverso dedotto.
Tale risarcimento tende a ristorare sia il danno arrecato alla parte ingiustamente coinvolta nel presente procedimento, nonché in quello incidentale, sia il danno arrecato al sistema giudiziario nel suo complesso per l'aggravio di cause che, tutte insieme, concorrono a formare un numero di procedimenti che ormai da tempo superano quanto si possa esigere in termini di produttività da un singolo Giudice così che normalmente lo stesso sia impossibilitato a definire la totalità dei procedimenti gravanti sul suo ruolo entro i termini che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo ritiene equi, ovvero tre anni dalla data di iscrizione a ruolo per un procedimento di primo grado, così come recepito dal nostro ordinamento con la L. n. 89 del 2001 (cd. "Legge Pinto"), in applicazione dell'art. 6 C.E.D.U., così da esporre, in ultima istanza, lo Stato Italiano a continue sanzioni pecuniarie per la durata irragionevole dei suoi procedimenti giudiziari (si veda, in tal senso, Tribunale di Catanzaro
14.11.2017).
Tutto ciò considerato, sanzione equa, anche alla luce del principio di diritto espresso da Cass. Civ.,
Sez. 6-2, Ordinanza n. 21570 del 30 novembre 2012, appare essere quella calibrata sull'importo delle spese di lite che si vanno a liquidare, nella misura di un terzo delle stesse, come di seguito determinate in dispositivo (si veda, Tribunale di Catanzaro 14.11.2017).
pagina 5 di 6 Stante la soccombenza, parte attrice deve essere condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dai convenuti che si liquidano, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale espletata, tabella n.2, quinto scaglione, decurtato della fase istruttoria non espletata, pari alla complessiva somma di euro 8.433,00 per compensi, per ciascuno, oltre spese generali (15%), oltre i. v.
a. e c. p. a. come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettando ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- Rigetta la domanda avanzata da con atto di citazione del 09.01.2019; Parte_1
- accoglie la domanda riconvenzionale avanzata da e, per l'effetto, Controparte_1
dichiara la compensazione del debito di scaturente dalla sentenza n. 1122 del Controparte_1
30.06.2015 della Corte d'Appello di Catania coi debiti di pari alla complessiva Parte_1
somma di euro 18.389,83, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e ne dichiara l'estinzione per la quantità corrispondente;
- Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite sostenute dai convenuti che vanno liquidate nella complessiva somma di euro 8.433,00 per compensi, per ciascuno, oltre spese generali (15%), oltre i. v.
a. e c. p. a. come per legge;
- Condanna l'attore al pagamento in favore delle parti convenute di un'ulteriore somma ex art. 96 c.p.c., pari ad Euro 2.811,00 per ciascuno.
Così deciso in Catania, il 16.04.2025
IL GIUDICE
D.ssa Cristiana Gaia Cosentino
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1125/2019 promossa da:
(cf ), nato a [...], il [...] elett. Parte_1 C.F._1
dom. in VIA VITALIANO BRANCATI, 16 CATANIA, rappr. e dif. dall'Avv. GANDOLFO
GIOVANNI (cf ) giusta procura in atti C.F._2
ATTORE
Contro
(cf ), nato a [...], il Controparte_1 C.F._3
15/09/1969, elett. dom. in VIA UMBERTO 1 N.297 CATANIA, rappr. e dif. dall'Avv.POLITI
GIUSEPPE (cf ) giusta procura in atti C.F._4
(cf. ), nato a [...], il [...], e Parte_2 C.F._5 Parte_3
(cf. , nata ad [...], il [...], elett. dom. in CATANIA VIA
[...] C.F._6
UMBERTO 1 n.297, rappr. e dif. dall'Avv. ALESSANDRO PITTARI giusta procura in atti pagina 1 di 6 CONVENUTI
Con provvedimento del 03.10.2024 ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione del 09.01.2019, rappresentava di essere creditore di Parte_1
della somma di euro 154.605,75 oltre interessi legali dalla domanda al Controparte_1 soddisfo, in virtù della sentenza della Corte D'Appello n.1122 del 30.06.2015. Tuttavia, con atto pubblico di compravendita del 23.01.2014, la stessa trasferiva a coniugato in regime Parte_2
di comunione legale con l'appartamento e due garage di pertinenza siti in Parte_3
Tremestieri Etneo, via Del Canalicchio n.
7. Chiedeva, pertanto, la revoca, ai sensi dell'art.2901 c.c., del predetto atto di compravendita, in quanto compiuto in frode alle sue ragioni creditorie e, conseguentemente, dichiararlo inefficace nei confronti del predetto.
Si costituiva la quale contestava la domanda in fatto ed in diritto e Controparte_1
chiedeva: rigettare, siccome manifestamente erronee, infondate e temerarie, le domande di
[...]
; accogliere la domanda riconvenzionale della convenuta e, per Parte_1 Controparte_1 lo effetto accertare e dichiarare l'ammontare dei crediti verso il fratello odierno attore, come sopra indicato, ovvero in quell'altro che risulterà di giustizia, anche con valutazione equitativa quanto all'allegato danno non patrimoniale;
disporre la compensazione del debito di Controparte_1
riveniente dalla sentenza n. 1122 del 30.06.2015 della Corte d'Appello di Catania coi debiti di
[...]
per i titoli sopra specificati nella seconda parte del presente atto;
dichiarando Parte_1
estinti i suddetti debiti per le quantità corrispondenti.
Si costituiva il quale contestava la domanda avanzata in quanto infondata in fatto ed Parte_2
in diritto e chiedeva: rigettare le domande avanzate dal sig. nei confronti dei Parte_1 coniugi prof. e sig.ra con l'atto di citazione notificato il Parte_2 Parte_3
15.01.2019, perché infondate in fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa. Condannare l'attore al pagamento delle spese e compensi del giudizio, oltre ad una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, 3°comma, c.p.c.
La causa, istruita documentalmente, veniva assegnata a Questo G.I. in data 03.09.2020. Quindi, con provvedimento del 03.10.2024, veniva posta in decisione assegnando i termini di cui all'art.190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda deve essere rigettata per le considerazioni che seguono.
pagina 2 di 6 In punto di diritto, l'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, ex art. 2740 c.c., l'eventus damni che giustifica e condiziona tale tutela a favore del creditore consiste nell'obiettivo ed effettivo pregiudizio arrecatogli dall'atto dispositivo posto in essere dal debitore, e ciò anche quando tale atto di disposizione comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nella esazione coattiva del credito (v. Cass. Civ.,
06.02.1999, n.1054; Cass. Civ., 29.10.1999, n.12144). Invero, il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. Civ., n.19207/2018).
Nella specie, appare incontestato e documentale che l'attore sia creditore di Controparte_1 dell'importo suindicato a seguito della Sentenza della Corte D'Appello n.1122 del 30.06.2015.
[...]
Tuttavia, non appare provato l'eventus damni, poiché appare documentalmente provato che l'attore abbia iscritto ipoteca giudiziale, proprio a seguito della predetta sentenza, su altro immobile di proprietà dell'attrice, sito in Catania, via Del Canalicchio n.8, che unitamente all'immobile in oggetto ed alle relative pertinenze, venne valutato complessivamente in euro 475.710,00 dalla c.t.u. espletata nel giudizio di primo grado che si concluse con la sentenza n. 2633/2009 del 21 maggio 2009, di rigetto della domanda avanzata dall'odierno attore. A ciò si aggiunga che la convenuta risulta proprietaria di altri due appartamenti ed un garage per la quota di 2/30, oltre a godere di retribuzione quale dipendente pubblico, che è stata, in pendenza del presente procedimento, oggetto di pignoramento da parte dell'attore, come documentato in atti. Sicchè, non è stato provato dall'attore il pregiudizio alle sue ragioni creditorie ovvero una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito in oggetto a causa dell'atto di compravendita suindicato, non foss'altro perché ha esperito i rimedi a garanzia del predetto credito senza alcun ostacolo o riduzione delle probabilità di conseguimento dello stesso.
D'altronde, nemmeno appare provata la cd. scientia damni ed il consilium fraudis rispettivamente della convenuta e del terzo acquirente trattandosi di atto anteriore al sorgere del Parte_1 Parte_2 credito, e ciò in quanto alla data dell'atto pubblico di compravendita (23.01.2014), era ancora sub iudice la controversia in oggetto che si era conclusa in primo grado con la sentenza n. 2633/2009 del 21 maggio 2009 del Tribunale di Catania che aveva rigettato la domanda dell'attore, poi accolta con la pagina 3 di 6 sentenza della Corte D'Appello solo successivamente. Inoltre, l'azione di riduzione alla quale si riferisce l'attore e richiamata nell'atto di compravendita risultava all'epoca sospesa giusta ordinanza del Tribunale di Catania del 13.08.2011 in attesa della definizione del predetto procedimento, come indicato nello stesso atto. D'altronde, il convenuto già nel settembre-ottobre 2008 aveva versato Pt_2
somme in parziale pagamento della futura compravendita ancor prima della sentenza del 21.05.2009.
Sicchè, non appare nemmeno provata la dolosa preordinazione al fine di pregiudicare il soddisfacimento del detto credito. Peraltro, a fronte di tali comprovati elementi l'attore nulla ha contestato o dedotto, né richiesto di provare. Sicchè, tale domanda va rigettata.
Diversamente deve essere accolta la domanda riconvenzionale avanzata dalla , la quale Parte_1
appare ammissibile essendo strettamente connessa al petitum ed alla causa petendi della domanda principale.
D'altronde, i crediti oggetto della chiesta compensazione appaiono certi, liquidi ed esigibili. In particolare, risultano specificati i canoni rimasti insoluti, pari ad € 60,00 mensili, relativi al contratto di locazione del 01.11.2008 concernenti l'immobile sito in Tremestieri Etneo via del Canalicchio n. 7, pal.
B, p. V, e annesso garage n. 9 al piano seminterrato dell'edificio “B”; dichiarato risolto in seguito a sentenza n. 3715/2015 del Tribunale di Catania e in seguito all'estinzione del giudizio di appello pronunciata dalla Corte d'appello di Catania con sentenza n. 1196/2018, non avendo mai l'attore rilasciato l'immobile. Sicchè, dal novembre 2012 ad oggi, tale credito ammonta a € 5.040,00. Inoltre, con la sentenza n. 3715/2015 del 16.09.2015, passata in giudicato per via dell'estinzione per inattività delle parti del procedimento n. RG. 1250/2015 innanzi alla Corte d'appello di Catania,
[...]
è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 2.274,00, di cui Parte_1
74,00 per spese vive ed euro 2.200,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, così complessivamente pari ad € 3.284,00. Infine, gli oneri condominiali dell'appartamento suindicato sono stati anticipati dalla , pur spettando all'attore, per come documentato in atti. Parte_1
Sicchè, tali somme devono essere rimborsate dallo stesso e sono pari alla complessiva somma di euro
10.065,83, non specificatamente contestati dall'attore.
Mentre per quanto riguarda l'imposta di registrazione della sentenza civile n. 1122/2015 del
30.06.2015, emessa dalla Corte d'appello di Catania, seppur vi è prova che la è stata Parte_1
ammessa al pagamento rateale, non risulta provato il relativo pagamento. Sicchè, sotto tale profilo, la domanda va rigettata.
Pertanto, deve essere disposta la compensazione del debito di relativo a Controparte_1
quanto scaturente con la sentenza n. 1122 del 30.06.2015 della Corte d'Appello di Catania coi debiti di pagina 4 di 6 per la complessiva somma di euro 18.389,83 (5.040,00 + 3.284,00 + Parte_1
10.065,83). D'altronde, parte attrice non ha contestato specificatamente tali debiti limitandosi a rilevare di avere ulteriori controcrediti nei confronti della , tuttavia, non oggetto di specifica Parte_1
domanda e parzialmente contestati. Sicchè, va dichiarato estinto il debito limitatamente alla quantità corrispondente. Nulla deve disporsi con riguardo alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata in via riconvenzionale dalla essendo stata rinunciata. Parte_1
In punto di diritto, con riguardo alla chiesta condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, essa configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass. Civ., n.3830/2021).
Nella specie, tale condotta può individuarsi nella circostanza che parte attrice ha insistito nella domanda avanzata, nonostante le fondate contestazioni delle parti convenute, reiterando con colpa grave le difese e le deduzioni all'evidenza manifestatamente infondate sia in fatto che in diritto, senza dedurre alcunchè di rilevante in relazione a quanto ex adverso dedotto.
Tale risarcimento tende a ristorare sia il danno arrecato alla parte ingiustamente coinvolta nel presente procedimento, nonché in quello incidentale, sia il danno arrecato al sistema giudiziario nel suo complesso per l'aggravio di cause che, tutte insieme, concorrono a formare un numero di procedimenti che ormai da tempo superano quanto si possa esigere in termini di produttività da un singolo Giudice così che normalmente lo stesso sia impossibilitato a definire la totalità dei procedimenti gravanti sul suo ruolo entro i termini che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo ritiene equi, ovvero tre anni dalla data di iscrizione a ruolo per un procedimento di primo grado, così come recepito dal nostro ordinamento con la L. n. 89 del 2001 (cd. "Legge Pinto"), in applicazione dell'art. 6 C.E.D.U., così da esporre, in ultima istanza, lo Stato Italiano a continue sanzioni pecuniarie per la durata irragionevole dei suoi procedimenti giudiziari (si veda, in tal senso, Tribunale di Catanzaro
14.11.2017).
Tutto ciò considerato, sanzione equa, anche alla luce del principio di diritto espresso da Cass. Civ.,
Sez. 6-2, Ordinanza n. 21570 del 30 novembre 2012, appare essere quella calibrata sull'importo delle spese di lite che si vanno a liquidare, nella misura di un terzo delle stesse, come di seguito determinate in dispositivo (si veda, Tribunale di Catanzaro 14.11.2017).
pagina 5 di 6 Stante la soccombenza, parte attrice deve essere condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dai convenuti che si liquidano, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale espletata, tabella n.2, quinto scaglione, decurtato della fase istruttoria non espletata, pari alla complessiva somma di euro 8.433,00 per compensi, per ciascuno, oltre spese generali (15%), oltre i. v.
a. e c. p. a. come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettando ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- Rigetta la domanda avanzata da con atto di citazione del 09.01.2019; Parte_1
- accoglie la domanda riconvenzionale avanzata da e, per l'effetto, Controparte_1
dichiara la compensazione del debito di scaturente dalla sentenza n. 1122 del Controparte_1
30.06.2015 della Corte d'Appello di Catania coi debiti di pari alla complessiva Parte_1
somma di euro 18.389,83, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e ne dichiara l'estinzione per la quantità corrispondente;
- Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite sostenute dai convenuti che vanno liquidate nella complessiva somma di euro 8.433,00 per compensi, per ciascuno, oltre spese generali (15%), oltre i. v.
a. e c. p. a. come per legge;
- Condanna l'attore al pagamento in favore delle parti convenute di un'ulteriore somma ex art. 96 c.p.c., pari ad Euro 2.811,00 per ciascuno.
Così deciso in Catania, il 16.04.2025
IL GIUDICE
D.ssa Cristiana Gaia Cosentino
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