TRIB
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/10/2025, n. 2995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2995 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 187/2021 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 27/09/2025 con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. GENTILI CONCETTA come Parte_1 da procura in atti;
- RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. SPERINO LUIGI come da procura in Controparte_1 atti;
-RESISTENTE
E
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: cessazione effetti civili;
CONCLUSIONI: Per le parti come riportato nelle note di trattazione scritta;
il P.M. non ha rassegnato conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 05/01/2021, la ricorrente ha esposto: - di aver contratto matrimonio con il resistente in data 10/03/1998; - che dal matrimonio sono nati quattro figli: (23/12/1998), (15/03/2001), (23/09/2003) e Per_1 Persona_2 Per_3 Per_4
(20/05/2005); - di essersi separata dal marito con sentenza di questo Tribunale dell'08/06/2018; - che, in sede di separazione, è stato previsto a carico del resistente un assegno a titolo di contributo al mantenimento delle tre figlie pari ad € 400,00 mensili (da dividersi equamente tra le stesse), oltre al 50% delle spese straordinarie;
- che tra i coniugi non vi è stata alcuna riconciliazione;
- che, stante il tempo decorso dall'epoca della separazione, le esigenze delle tre figlie, tutte domiciliate presso l'abitazione materna, sono notevolmente aumentate;
- che il reddito mensile del resistente è aumentato in seguito all'estinzione di due finanziamenti dallo stesso contratti;
- che, il resistente non ha provveduto a versare il 50% delle spese straordinarie per le figlie.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, aumentarsi l'assegno di contributo al mantenimento delle figlie, previsto a carico del resistente, ad € 750,00 (€ 250,00 a figlia) oltre al 50% delle spese straordinarie, confermando per il resto la disciplina della separazione.
Si è costituito il resistente, il quale ha contestato le avverse deduzioni, esponendo: - che la ricorrente oltre a percepire € 400,00 quale contributo al mantenimento per le figlie, percepisce anche € 113,00 mensili per gli assegni familiari;
- che, la ricorrente, ormai da diversi anni, ha costituito un nuovo nucleo familiare in quanto convive stabilmente, insieme alle figlie, con un altro uomo, dipendente del Ministero della Difesa;
- che, pertanto, la situazione economica della stessa è migliorata rispetto al periodo della separazione;
- di essere gravato da due finanziamenti, per i quali paga rispettivamente rate mensili di € 404,00 e € 380,00, con scadenza rispettivamente febbraio
2022 e giugno 2030.
Tanto premesso, il resistente ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla separazione.
All'esito dell'udienza del 13/05/2021, il Presidente ha aumentato l'assegno di mantenimento previsto a carico del resistente ed in favore delle tre figlie ad € 675,00 (€ 225,00 per ciascuna figlia), confermando, in via provvisoria, la residua disciplina della separazione.
Con provvedimento del 10/06/2022 è stata pronunciata sentenza sullo status.
Stante l'assenza di attività istruttoria, la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
Nelle more del giudizio, le figlie della coppia, (2001), (2003) e Persona_2 Per_3
(2005) sono divenute maggiorenni. Per_4
Pertanto, alcuna statuizione deve essere adottata in punto di affido, collocazione e diritto di visita.
È pacifico tra le parti che tutte e tre le figlie della coppia non siano economicamente autosufficienti.
Tanto premesso, parte ricorrente ha concluso per l'aumento del contributo al mantenimento previsto a carico del resistente ed in favore delle tre figlie, mentre, parte resistente ha chiesto la revoca del contributo al mantenimento previsto a suo carico in favore della figlia nonché la Per_4 riduzione del contributo al mantenimento previsto a suo carico in favore delle altre due figlie, Per_2 e
[...] Per_3
Ciò posto, per quanto riguarda la quarta figlia della coppia, solo in sede di note di Per_4 trattazione scritta, depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 23/09/2025, il resistente ha riferito che la predetta abita stabilmente presso l'abitazione paterna dal 22/09/2023, senza tuttavia fornire prova idonea e sufficiente della mutata domiciliazione della stessa, tale da giustificare la domanda di revoca del contributo al mantenimento disposto a suo carico.
Ciò posto, va rigettata la domanda del resistente di revoca del contributo al mantenimento in favore della figlia Per_4
Per quanto concerne le rispettive domande di aumento e riduzione del quantum del contributo al mantenimento previsto a carico del resistente in favore delle figlie maggiorenni, si osserva quanto segue.
Dagli atti e allegazioni di causa è emerso che la ricorrente è disoccupata e priva di fonte di reddito, mentre il resistente ha subito una riduzione della propria capacità economica a causa del pensionamento.
In particolare, il all'epoca del deposito del ricorso di cessazione degli effetti civili CP_1 del matrimonio (2021), lavorava come dipendente del Ministero degli Interni, con reddito annuale complessivo di circa € 39.000,00 (cfr. CUD 2021).
In corso di giudizio il resistente, maturato il diritto alla pensione, è stato conseguentemente collocato a riposo con una retribuzione di circa € 1400,00 mensili, al netto di una “trattenuta obbligatoria” di € 370,00 (Cfr. cedolini pensione in atti, con particolare riguardo al cedolino di agosto 2025).
Appare congruo, pertanto, rideterminare il contributo al mantenimento previsto a carico del resistente in favore delle figlie.
Pertanto, il dovrà versare in favore della ricorrente un contributo di mantenimento CP_1 per le tre figlie, , e di € 525,00 mensili (€ 175,00 a figlia), entro il Persona_2 Per_3 Per_4 giorno 5 del mese, oltre rivalutazione ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N. 187/2021, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la domanda di revoca del contributo al mantenimento in favore della figlia per le ragioni indicate in parte motiva;
Per_4
2. dispone che il resistente corrisponda alla ricorrente a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, , e , la somma mensile di € Persona_2 Per_3 Per_4
525,00 (€ 175,00 a figlia) entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in S. Maria C.V. nella Camera di Consiglio del 30/09/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott.ssa Giovanna Caso