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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 20/03/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr Nicola La Mantia Presidente dr Marcella Murana Consigliere rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1243/2021 R.G.,
PROMOSSA DA
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
Nicola Seminara;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Andrea Scuderi;
APPELLATO
*****
1 La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 29 gennaio 2025.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. adiva il Tribunale di Catania. Controparte_1
Esponeva di essere titolare della omonima Comunità Terapeutica Assistita, regolarmente accreditata col Servizio Sanitario, e di erogare in regime di convenzionamento con l prestazioni di elevata Parte_1
qualificazione, per la riabilitazione psichiatrica in regime residenziale in favore di pazienti affetti da gravi patologie psichiatriche, nonché di essersi adeguata nell'organizzazione e nei costi a quegli specifici “standard” professionali, strutturali e tecnologici imposti dalla normativa primaria e regolamentare dai quali deriva il calcolo della retta pro capite e pro die.
Deduceva di essere autorizzata, ai sensi del Capo L del decreto dell'Assessorato
Regionale della Sanità del 31 gennaio 1997, a tenere in esercizio due moduli da venti posti letto, per un totale di quaranta posti letto complessivi;
che in particolare, i venti posti letto del cd. primo modulo erano destinati allo svolgimento di appositi programmi terapeutici intensivi ed estensivi, per i quali era prevista la durata massima di 72 mesi, remunerati col pagamento di una retta giornaliera pro capite fissata dal decreto
Assessoriale del 24 febbraio 2014, rispettivamente in 202 e 192 euro (e precisamente, in
202 euro per i primi 24 mesi di erogazione dei programmi terapeutico riabilitativi a carattere intensivo, e 192 euro per i successivi 48 mesi di erogazione dei programmi a carattere estensivo, per una durata massima fissata appunto in 72 mesi con l'Accordo raggiunto in sede di Conferenza Unificata Stato, Regioni ed Autonomie Locali del
17.10.2013); che i venti posti letto del cd. secondo modulo, invece, erano destinati all'erogazione di trattamenti socio-riabilitativi, per i quali non si prevedeva un termine di durata, remunerati col pagamento di una retta giornaliera pro capite fissata dal decreto
Assessoriale del 5 marzo 2014, nell'importo dimezzato di 110 euro.
Soggiungeva che la differenza d'importo tra le due rette era dovuta al fatto che il trattamento terapeutico era sottoposto a standard professionali assai più qualificati ed onerosi di quello socio-riabilitativo (generando pertanto, maggiori costi di produzione), ed in particolare: nel primo modulo il trattamento terapeutico andava erogato, ai sensi del
Decreto Assessoriale del 7 gennaio 2014, impiegando due medici psichiatri per almeno 58
2 ore la settimana, due psicologi per almeno 42 ore alla settimana, il pedagogista e l'assistente sociale per almeno 18 ore alla settimana (oltre a cinque educatori, sei infermieri professionali e sei operatori socio sanitari); nel secondo modulo, invece il trattamento socio-riabilitativo andava erogato ai sensi del Decreto Assessoriale del 5 marzo 2014 impiegando un solo medico psichiatra e per sole 18 ore alla settimana, uno psicologo o pedagogista per sole 20 ore e l'assistente sociale per 18 ore (oltre a cinque terapisti ed educatori, due infermieri professionali, e quattro operatori sanitari.
Assumeva che l veniva sistematicamente meno al proprio obbligo Parte_1
di verifica e dimissioni decorso il periodo di 72 mesi dei pazienti ricoverati nel cd. primo modulo per ricevere prestazioni riabilitative intensive ed estensive (con la conseguenza che gli stessi spesso rimanevano ricoverati ed assistiti, ben al di là di tale termine, continuando anche a gravare, stante la saturazione del modulo socio-riabilitativo, sui posti letto del primo modulo).
Lamentava che l , responsabile del prolungamento delle degenze Parte_1
oltre i 72 mesi, aveva stabilito con nota del 6 giugno 2014 la corresponsione alle strutture, per quei pazienti in degenza da oltre 72 mesi che rimanevano ricoverati ed assistiti nel cd. primo modulo, della retta ridotta a 110 euro (prevista per il cd. secondo modulo), e ciò, senza tenere in considerazione i maggiori costi affrontati nel modulo in cui i pazienti rimanevano ricoverati.
Assumeva che la detta nota aziendale era stata impugnata dinanzi al giudice amministrativo da essa ricorrente e da altre strutture, che ne avevano rilevato la palese illegittimità: a) non potendo esonerarsi l dai maggiori costi dovuti al Parte_1
prolungamento delle degenze lasciandoli a carico delle Strutture;
b) non potendo pretendere di corrispondere, per l'occupazione di posti letto del primo modulo, una retta dimezzata rispetto ai costi effettivi;
c) tutto ciò peraltro, in violazione dei Decreti
Assessoriali del 24.02.2014 e del 5.3.2014, che chiaramente distinguevano i regimi tariffari applicabili ai posti letto dei due moduli (circoscrivendo l'applicazione della retta dimezzata, ai soli posti letto del secondo modulo).
Deduceva che il Consiglio di Giustizia Amministrativa, in riforma della sentenza del
TAR Palermo, aveva accolto il ricorso con sentenza n. 952/2019 e che, ciononostante,
l si rifiutava di corrispondere, per quei pazienti ancora assistiti al di là del Parte_1
termine di 72 mesi nel primo modulo, la dovuta retta giornaliera di 192 euro (limitandosi a versare l'importo di soli 110 euro).
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' al pagamento della differenza fra Pt_1
3 quanto corrisposto e quanto effettivamente dovuto all'indicato titolo, pari ad €. 110.454,00, con gli interessi ex d.lgs. 231/2002.
Costituitasi in giudizio, l contestava le Parte_1
deduzioni avversarie e ne chiedeva il rigetto.
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 21/6/2021 il Tribunale adito, in accoglimento della domanda proposta, condannava l al pagamento, in favore della ricorrente, Pt_1 dell'importo di €. 104.058,00, oltre agli interessi ai sensi del d. lgs. n. 231/2002, dalle singole scadenze al soddisfo, nonché al rimborso delle spese processuali.
Avverso l'ordinanza la soccombente ha interposto appello sulla base di quattro ragioni di censura.
Si è costituita l'appellata, resistendo al gravame e instando per la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza in relazione al quantum liquidato.
Disposta la sostituzione del relatore originario, trasferito ad altro ufficio, la causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'udienza del giorno 29 gennaio 2025, con l'assegnazione di termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante assume che ha errato il Tribunale nell'affermare la giurisdizione del giudice ordinario.
Sostiene, all'uopo, che la pretesa attrice attenga al risarcimento del danno conseguente alla affermata illegittimità dell'atto amministrativo annullato dal CGA.
Il motivo è palesemente infondato.
Ed invero, trattasi di azione volta a fare valere un diritto di credito avente fonte contrattuale e, dunque, la tutela di diritti soggettivi, senza interferenza con posizioni di interesse legittimo e con la giurisdizione di legittimità o esclusiva del giudice amministrativo, afferendo la controversia all'esecuzione dei contratti di concessione di pubblico servizio, tra i quali rientrano i rapporti tra strutture accreditate e
[...]
, e in particolar modo le controversie afferenti come nella specie il pagamento di CP_2
indennità, canoni e corrispettivi di carattere patrimoniale.
Con il secondo motivo l'appellante deduce che ha errato il Tribunale nel rigettare l'eccezione di prescrizione del credito vantato relativamente alle differenze dei corrispettivi, pretese fino al mese di ottobre dell'anno 2015. Contr Assume che l'obbligo di pagamento sorge per l dalla fatturazione mensile e che
4 si verte nell'ambito di un rapporto di durata che prevede la periodicità delle prestazioni giornaliere, mensilmente fatturate, sicché il credito matura mensilmente.
La doglianza è infondata.
Il primo giudice ha sul punto osservato che nella specie opera la prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 c.c. e non quella quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., la quale non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi.
Tale conclusione è corretta.
Ed invero, ai sensi dell'art. 2948 n. 4, c.c., è soggetto a prescrizione quinquennale
“tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi“, e dunque la periodicità è riferita all'obbligazione di pagamento, la cui struttura, fra l'altro, deve prevedere – ai fini dell'applicazione della norma citata - un corrispettivo predeterminato reiterato nel tempo.
Nel caso di specie, invece, in seno alle convenzioni inter partes è previsto che il pagamento venga effettuato dall' entro 60 giorni dalla richiesta, Parte_1
opportunamente documentata e riferita a periodi mensili, ovvero entro 60 giorni dalla ricezione dei rendiconti mensili regolarmente contabilizzati.
Trattasi, pertanto, di obbligazione di pagamento la cui periodicità (ad anno o in termini più brevi) non è prevista dalle parti, essendo invece previsto un pagamento periodico legato alla consegna delle fatture, e di corrispettivi sempre diversi, in relazione al numero dei pazienti ricoverati.
Con il terzo motivo l'appellante critica l'accoglimento della domanda di condanna.
Assume, all'uopo, che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la sentenza del CGA non aveva in alcun modo affermato il diritto delle comunità terapeutiche di ricevere in pagamento la retta di €. 192,00 al giorno;
che tale importo non poteva essere riconosciuto per la semplice presenza, nel primo modulo, di soggetti che avevano ultimato i 72 mesi di trattamento, non avendo la ditta attrice provato che essi continuassero ad usufruire dell'assistenza terapeutica relativa al detto modulo.
Anche tale motivo è infondato.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha invero così ragionato: “L'oggetto del giudizio riguarda le ipotesi in cui la degenza dei pazienti accolti dalle strutture appellanti superato il tempo previsto per i programmi di terapeutici di riabilitazione e fissato con D.A.
7.1.2014 in 72 mesi complessivi, di cui massimo 24 in programma terapeutico riabilitativo
5 intensivo e 48 mesi in programma terapeutico riabilitativo estensivo.
Tale prolungamento di permanenza dei malati psichiatrici, certamente improprio, si
Contr verifica perché i Dipartimenti di salute mentale e le territorialmente competenti non riescono nei tempi dovuti ad individuare le misure idonee a garantire i diritti dei degenti e la loro assistenza dopo il periodo di cura. In sede di Conferenza Unificata Stato- Regione -
Enti locali del 17/10/2013 era stato stabilito infatti che superato il periodo del programma
Contr terapeutico il ricovero dovesse essere interrotto e che le attraverso i Dipartimenti di salute mentale dovessero individuare per il paziente un percorso di assistenza non terapeutica.
La mancata individuazione del percorso di assistenza non terapeutica, oltre a procurare ovvie conseguenze per i pazienti (costretti a rimanere ricoverati) ha comportato il ricorso al prolungamento del ricovero presso i C.T.A., strutture attrezzate per la riabilitazione e la terapia e non per una assistenza non terapeutica, e che pertanto a prescindere dai concreti interventi sanitari sono tenute a mantenere i moduli di degenza di
20 posti ciascuno attrezzati per garantire la presenza del personale medico e non medico previsto dal D.A. del 7 gennaio 2014 con il conseguente non irrilevante impegno economico.
La nota dell' del 6 giugno 2014, inoltre discostandosi persino dalle CP_4
previsioni del D.A. del 5.3.2014 obbliga le strutture appellanti ad accettare la tariffa ridotta non già unicamente per i 20 posti letto del secondo modulo, imposizione che in qualche modo circoscriveva il sacrificio economico delle appellanti, ma estende, nel caso di prolungamento oltre il termine del ricovero, la tariffa ridotta anche ai posti letto del primo modulo in tal modo facendo ricadere in toto sulle strutture il sacrificio economico che
Contr consegue alla mancata individuazione proprio da parte dell' del percorso di uscita del paziente e del suo inserimento nel percorso di assistenza non terapeutica. (…) in base ad evidenti ragioni logiche di proporzionalità e ragionevolezza, non può imporsi a strutture residenziali vincolate al rispetto di standard prestazionali elevati in punto di condizioni di ricovero e di livelli di cura il prolungamento della degenza di pazienti a fronte di una
(significativa) decurtazione della retta riconosciuta”.
Così stando le cose, è illegittimo il pagamento, per gli ospiti che – a causa del comportamento colpevole dell'amministrazione – restino ricoverati nel cd. primo modulo, dell'importo stabilito dalla nota annullata dal giudice amministrativo, che l ha Pt_1
continuato ad applicare a dispetto del giudicato.
Peraltro, come osservato dal giudice amministrativo, a prescindere dai concreti
6 interventi sanitari erogati ai pazienti, è tenuto a garantire, nel detto Controparte_1
modulo, gli elevatissimi standard professionali e di personale di cui al D.A. del 7 gennaio
2014, ovverosia la presenza di almeno 2 medici e 2 psicologi, del pedagogista, dell'assistente sociale, di 5 educatori, 6 infermieri professionali e 6 operatori socio sanitari, che giustificano le tariffe fissate con D.A. del 24/2/2014, e che non possono non ricadere sull' , permanendo gli ospiti nel detto modulo per il difetto di quelle Parte_1 indicazioni, che l' è tenuta a fornire. Pt_1
A fronte dell'inadempimento dell' all'obbligo di dare disposizioni sulla sorte Pt_1
dei pazienti ricoverati nei primo modulo, è pertanto dovuto il pagamento del corrispettivo afferente il modulo medesimo, il quale è pacifico fornisca gli standard di cui si è detto, a prescindere dall'erogazione delle cure terapeutiche in favore dei singoli soggetti che ivi permangono oltre il termine, di cui la struttura non può autonomamente disporre la dimissione.
Con l'ultimo motivo viene dedotto che ha errato il Tribunale nell'applicare gli interessi ex d.lgs. 231/2002, atteso che la norma non si applica ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002. L'attrice, infatti, aveva prodotto la convenzione stipulata nel 2001.
Il rilievo non tiene conto del fatto che, se per un verso non è censurato quanto ritenuto dal Tribunale a proposito del fatto che l'ipotesi di specie rientri nell'alveo delle transazioni commerciali, per altro verso è incontestato che la convenzione originaria sia stata più volte prorogata e rinnovata ben oltre la data dell'8 agosto 2002, da ultimo con la convenzione del 2019.
Ne consegue l'applicabilità, nel caso di specie, degli interessi di cui al citato decreto legislativo.
Va accolta, infine, l'istanza di correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza impugnata.
Ed invero, a fronte della domandata somma di €. 110.454,00, il primo giudice, precisando che, in difetto di contestazione, doveva riconoscersi l'importo richiesto dalla ricorrente, per una mera svista ha indicato il detto importo in €. 104.058,00, e ciò tanto nella motivazione, quanto in seno al dispositivo.
Si impone, pertanto, la correzione del detto errore materiale.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
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P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto dall'
[...]
avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. resa dal Parte_1
Tribunale di Catania in data 21 giugno 2021, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Dispone la correzione della sentenza impugnata, nel senso che laddove (tanto nella motivazione, quanto nel dispositivo) è scritto “€. 104.058,00” deve intendersi scritto
“€. 110.454,00”, mandando alla Cancelleria per gli incombenti di rito;
- Condanna l a rifondere, in favore di Parte_1 Controparte_1
le spese del grado, che liquida in €. 9.990,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA
[...]
e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il detto appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il
19 marzo 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Marcella Murana) (Nicola La Mantia)
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