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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 17/10/2025, n. 1261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1261 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona del dott. Daniele Salvatore Abbate, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 2829/2024 R.G., promosso
da
(CF: e (CF: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
) nella qualità di genitori della minore C.F._2 Persona_1
(avv.to Valentina Guarrera)
ricorrenti
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_1
(avv.ti Adriana Giovanna Rizzo e Maria Grazia Sparacino)
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.07.2024, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, le parti ricorrenti indicate in epigrafe proponevano, per l'accertamento dello stato di invalidità necessario al riconoscimento del diritto all'indennità di frequenza in capo alla minore giudizio di merito conseguente alla procedura di Persona_1 accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito sfavorevole. L' costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza della domanda della quale CP_2 chiedeva il rigetto. La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 14.10.2025 per il deposito di note. La domanda è da disattendere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben
1 argomentate considerazioni del consulente d'ufficio nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che la minore “ è da ritenersi Persona_1 oggi a lieve incidenza funzionale in quanto non in grado di determinare difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età e non in grado di determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione di entità tale da legittimare, di fatto, il riconoscimento del diritto all'indennità di frequenza” (cfr. CTU in atti). Da qui il rigetto dell'opposizione. Sussistendo le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., si dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite (sia della fase dell'ATP che della presente fase di opposizione) e si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le CP_1
c.t.u., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
rigetta la domanda e, per l'effetto, dichiara che la minore non è in Persona_1 possesso del requisito sanitario per essere riconosciuta invalida con diritto all'indennità di frequenza;
compensa interamente le spese di lite sia della fase di ATP che della presente fase di opposizione;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto;
Termini Imerese, 15.10.2025 Il Giudice Daniele Salvatore Abbate
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Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona del dott. Daniele Salvatore Abbate, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 2829/2024 R.G., promosso
da
(CF: e (CF: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
) nella qualità di genitori della minore C.F._2 Persona_1
(avv.to Valentina Guarrera)
ricorrenti
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_1
(avv.ti Adriana Giovanna Rizzo e Maria Grazia Sparacino)
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.07.2024, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, le parti ricorrenti indicate in epigrafe proponevano, per l'accertamento dello stato di invalidità necessario al riconoscimento del diritto all'indennità di frequenza in capo alla minore giudizio di merito conseguente alla procedura di Persona_1 accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito sfavorevole. L' costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza della domanda della quale CP_2 chiedeva il rigetto. La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 14.10.2025 per il deposito di note. La domanda è da disattendere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben
1 argomentate considerazioni del consulente d'ufficio nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che la minore “ è da ritenersi Persona_1 oggi a lieve incidenza funzionale in quanto non in grado di determinare difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età e non in grado di determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione di entità tale da legittimare, di fatto, il riconoscimento del diritto all'indennità di frequenza” (cfr. CTU in atti). Da qui il rigetto dell'opposizione. Sussistendo le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., si dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite (sia della fase dell'ATP che della presente fase di opposizione) e si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le CP_1
c.t.u., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
rigetta la domanda e, per l'effetto, dichiara che la minore non è in Persona_1 possesso del requisito sanitario per essere riconosciuta invalida con diritto all'indennità di frequenza;
compensa interamente le spese di lite sia della fase di ATP che della presente fase di opposizione;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto;
Termini Imerese, 15.10.2025 Il Giudice Daniele Salvatore Abbate
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