Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/06/2025, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna seconda sezione civile
La Corte nelle persone del Signori Giudici
Dott. Giampiero IO – Presidente Dott. Anna AR Rossi - Consigliere Dott. Giampaolo Borgioli – Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1556/22 del ruolo generale dell'anno 2022 trattenuta in decisione con ordinanza del 7-8.1.25
promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Paola Monaldi ed elettivamente domiciliata nel Parte_1 suo studio in Corso della Repubblica 79, Forli come da mandato in atti
– appellante –
contro
rappresentato e difeso dall'avv. Elena Conti ed elettivamente domiciliato presso CP_1 il suo studio in Via Fortis 7, Forli come da mandato in atti - appellato –
appello contro la sentenza del Tribunale di Forli n. 708/22 emessa il 7.6.22 e pubblicata il 13.7.22
CONCLUSIONI
come da rispettive conclusioni delle parti costituite
LA CORTE
udita la relazione della causa fatta dal relatore Giudice Ausiliario Dott. Giampaolo Borgioli;
udita la lettura delle conclusioni rese dei procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Affermava di aver investito il 7 Febbraio 2003 il denaro che aveva ricevuto dopo la vendita della casa familiare dapprima impegnandolo in un fondo cointestato pariteticamente tra le parti e denominato “Nextra Investiment Management” presso la Banca Cariplo, poi, in data 18 Febbraio 2003, nel fondo “Eurizon Investiment Capital Ser s.p.a.” presso la Banca Cairoromagna, su di un conto intestato esclusivamente al figlio.
Il 21 maggio 2008 avveniva un sinistro che le cagionava uno stato comatoso di circa una settimana, oltre al decesso del suo convivente.
In conseguenza di ciò chiedeva al figlio la riconsegna del denaro scoprendo che egli lo aveva utilizzato per acquistare l'immobile in cui abitava;
stante l'omessa riconsegna decideva nel 2014 di inoltrare una raccomandata in cui intimava la restituzione e, in carenza di ciò, lo citava in giudizio.
Il convenuto forniva diversa versione affermando che fin dal 1985 aveva convissuto con la madre e tre fratelli aiutando tutti quanti anche dopo che si era sposato, versando alla madre la somma di lire
200.000 mensili. La situazione economica sarebbe peggiorata negli anni 1998-1999 a seguito di debiti contratti dalla madre e dai fratelli e pertanto le consegnava la somma di circa lire 30 milioni.
Ancora nel periodo 1998-2002 estingueva, su richiesta della madre, debiti della zia per lire Per_2
14.692.000 e della zia AR per lire 12 milioni.
Affermava che la madre gli prometteva la restituzione delle somme anticipate in favore dei familiari che sarebbe avvenuta tramite il ricavato della vendita della casa coniugale e, solo successivamente all'investimento delle quote nel “Fondo Nextra Euro Monetario”, effettuato dalla madre in autonomia, apprendeva dalla stessa che ciò derivava dall'aiuto economico prestato negli anni precedenti.
Non si sarebbe quindi trattato di un prestito della madre al figlio ma di un atto di liberalità in restituzione del denaro da egli prestato alla madre;
in ogni caso eccepiva la prescrizione del credito poiché il trasferimento del denaro sul fondo di cui era titolare esclusivo il figlio era avvenuto nel
2003 ed il primo atto interruttivo della prescrizione nel 2014 (all. 4 fascicolo del convenuto giudizio di primo grado).
Il tribunale istruiva la causa da cui risultava accertato che il aveva aiutato la famiglia CP_1
d'origine sia sostenendone i debiti che consegnando somme di denaro. Accertava l'attendibilità dei testi e poiché avulse dal contesto familiare caratterizzato dal rancori e dai litigi Tes_1 Tes_2 frequenti, a differenza dei testi e “fratelli e titolari di autonomi Parte_2 Testimone_3 interessi, come si desume dal contenuto delle conversazioni WhatsApp prodotte dalla difesa di parte convenuta (v. all. 13, id.)” (pag. 5 sentenza); oltretutto la deposizione del Parte_2 risulterebbe anche contraddittoria.
Parimenti la udita in sede di interpello avrebbe reso dichiarazioni contrastanti e Parte_1 smentite dall'evidenza documentale, specie: - in relazione all'inesistenza di debiti a carico suo e dei suoi familiari, risultandone invece l'esistenza dalla documentazione agli atti;
- al diniego di aver ricevuto del denaro dal figlio salvo poi ammettere di essere stata aiutata dallo stesso per la sostituzione della protesi;
- alla titolarità dell'investimento; - alla datazione dell'accredito in favore del figlio che in sede di interrogatorio riferiva essere avvenuta nel 2008 mentre dalla documentazione bancaria risulta avvenuta nel 2003. Nella missiva del 2003, sottoscritta dalla Pt_1 ed indirizzata alla banca risulterebbe chiara l'intenzione della madre “la sottoscritta Parte_1 titolare della posizione nextra 220004407595, con la presente chiede il trasferimento di tutte le quote del fondo Nextra Euro Monetario alla nuova posizione intestata al solo figlio ”. CP_1 Per quanto sopra il tribunale concludeva accertando l'inesistenza di un rapporto di mandato tra madre e figlio a scopo di investimento “mentre è chiara la volontà espressa unilateralmente dalla donna di trasferire la somma per cui è causa, da una posizione di contitolarità ad un'altra avente, quali unico beneficiario, il figlio. In conclusione, non è stato provato il titolo giuridico indicato in citazione, e comunque, pur volendolo ammettere, il credito risulterebbe ampiamente prescritto per decorso del termine decennale” (pag. 7 sentenza).
Condannava la alla refusione delle spese. Pt_1
Appellava la sentenza la soccombente chiedendone la riforma e si costituiva in giudizio l'appellato chiedendone la conferma.
Con ordinanza del 7.8-1-25 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante col primo motivo censura errato convincimento del giudice in merito all'esito degli istruttoria e delle prove testimoniali assunte.
La teste sarebbe inattendibile poiché il 10 ottobre 2018 avrebbe riferito circostanze Tes_1 contrastanti con quelle riferite all'udienza del 14 ottobre 2020. Nella prima deposizione avrebbe affermato “Non so dire quanti soldi ha dato alla madre per varie necessità di questa;
di CP_1 sicuro non raggiungevano il milione di lire ma è capitato che desse alla mamma delle CP_1 centinaia di migliaia di lire” mentre nella successiva avrebbe parlato di milioni di lire. La teste , che il Tribunale avrebbe ingiustamente dichiarato inattendibile, all'udienza Testimone_3 del 3.12.18 avrebbe deposto di essere stata avvicinata dall'appellato affinché andasse a deporre circostanze non corrispondenti al vero, ovverosia che la madre gli aveva consegnato i soldi a titolo di rimborso dei prestiti. Il teste niente saprebbe della vicenda, seppur indicato dal Tribunale come attendibile. Tes_2
Col secondo motivo lamenta omessa e/o carenza di motivazione in relazione alla mancata analisi delle dichiarazioni dei testi di parte attrice. e . Entrambe avrebbero Parte_3 Parte_4 dichiarato che il denaro era stato consegnato dalla madre al figlio solo affinché lo gestisse e più volte ne sarebbe stata chiesta la restituzione senza esito. Col terzo motivo lamenta travisamento delle dichiarazioni della in sede di interrogatorio Pt_1 formale.
Ella avrebbe fatto riferimento al 2008 solo perché in detto anno si trovava in ospedale ed a seguito di disagiate condizioni economiche conseguenti ad un sinistro avrebbe iniziato a chiedere la restituzione del denaro al figlio. Secondo l'appellante il momento in cui il si sarebbe appropriato “dei soldi investiti per CP_1 conto della madre è risalente al 2009… l'azione di restituzione della somma affidata, dunque, non era prescritta al momento della notifica dell'atto di citazione come non era prescritto neppure il sottinteso reato ex art. 646 cp e 61 n. 11 c.p.” (pag. 9 appello). L'appello è infondato e la domanda sfornita di qualsivoglia fondamento, risultando addirittura superflua e comunque irrilevante l'istruttoria svolta nel giudizio di primo grado.
Non è contestato tra le parti che la appellante abbia dato la seguente disposizione alla Banca: “la sottoscritta titolare della posizione nextra 220004407595, con la presente chiede il Parte_1 trasferimento di tutte le quote del fondo Nextra Euro Monetario alla nuova posizione intestata al solo figlio ”. CP_1
Non sussiste alcuna documentazione atta a provare che la dazione di denaro avvenisse a titolo di attività gestoria. Le richieste di restituzione, cui avrebbero assistito i testimoni a detta dell'appellante ignorati, non hanno mai trovato risposta positiva da parte dell'appellato, segno evidente che lo stesso non condivideva l'obbligo restitutorio e pertanto del tutto irrilevanti sono le loro deposizioni. Non solo. Risulta sia dalle deposizioni orali (testi che neppure pare essersi contraddetta, come invece Tes_1 vorrebbe dichiarato l'appellante, dal momento che sempre ha riferito di dazioni di denaro dell'appellato all'appellante, risultando al limite sprecisa solo relativamente agli importi, e Pt_4 che dalle prove documentali, la dazione di denaro dell'appellato alla madre ed ai di lei parenti
(doc.7-8-9-10) il che induce a ritenere fondato che la madre abbia inteso restituire al figlio il denaro ricevuto nel tempo.
Oltretutto risulta incomprensibile il motivo per cui una madre, contitolare di un fondo di investimento col figlio, e quindi già in grado di far gestire anche il suo denaro dallo stesso, gli trasferisca l'intero importo affinché “provvedesse ad investirlo per conto della madre” (pag. 4 appello): ben avrebbe potuto continuare a tenere i soldi in comune. Relativamente ai testimoni non può che condividersi quanto accertato dal tribunale in merito alla inattendibilità dei fratelli sulla scorta della messaggistica Whatsapp prodotta, che prova il clima di estrema conflittualità esistente tra i fratelli i quali pretendevano che l'appellato restituisse i soldi, al loro dire, ingiustamente percepiti alla madre. La reiezione di questi motivi rende superfluo l'esame relativo alla prescrizione decennale della richiesta di restituzione.
Con ultimo motivo si duole della eccessiva somma liquidata a titolo di spese di lite.
Il motivo è inammissibile non risultando specifica censura in merito al preteso errore del Tribunale, non potendo ritenersi tale il fatto che la liquidazione “appare infatti a dir poco iniqua ed esorbitante in quanto le domande dell'allora parte convenuta dovevano essere respinte per le ragioni in fatto di diritto sopra esposte. Ricordiamo che, per le spese, la parte costituita (forse un Controparte_2 refuso n.d.R.) ha svolto un ruolo quasi da spettatore processuale”(pag. 10 appello).
In ogni caso esso è anche infondato dal momento che il tribunale ha liquidato per i compensi la somma di euro 13.430,00 in aderenza allo scaglione di riferimento per valore ed in misura anche minore rispetto alla media dello stesso. Le spese di lite anche del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della lite ai minimi dello scaglione di riferimento, delle quasi nulle questioni di diritto trattate e della semplicità della causa. Stante la reiezione dell'appello ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
contro avverso la sentenza del Tribunale di Forli n. 708/22 Parte_1 CP_1 emessa il 7.6.22 e pubblicata il 13.7.22
Respinge l'appello e conferma l'impugnata sentenza
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 9.500,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, cap ed iva come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla
L. n. 228/12, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 20.5.25 IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott. Giampaolo Borgioli dott. Giampiero IO