TAR Pescara, sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 211
TAR
Sentenza 24 aprile 2026

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  • Accolto
    Illegittimità della detrazione dell'anzianità di grado per omessa vaccinazione

    La normativa speciale (art. 4-ter, comma 3, D.L. 44/2021) prevede quale unica conseguenza della mancata vaccinazione la sospensione dal lavoro, senza ulteriori conseguenze pregiudizievoli. La detrazione di anzianità non è espressamente prevista e non rientra tra le cause di rilievo disciplinare, escluse dalla norma in questione. Tale misura è inoltre ritenuta non indispensabile per la profilassi pandemica e non proporzionata.

  • Accolto
    Conseguenzialità degli atti impugnati

    L'accoglimento del ricorso avverso la determina principale comporta l'annullamento anche degli atti connessi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Pescara, sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 211
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
    Numero : 211
    Data del deposito : 24 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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