Ordinanza cautelare 23 ottobre 2023
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 13/02/2026, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01058/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04134/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 4134 del 2023, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS- nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Anna Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Scuola Secondaria di I Grado “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
previa sospensione:
a. del prot. n. -OMISSIS- del 19/09/2023 emesso dall’ Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” con sede in -OMISSIS-, -OMISSIS- avente ad oggetto assegnazione ore di sostegno;
b. di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Scuola Secondaria di I Grado “-OMISSIS-” di -OMISSIS- e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa TA CE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IR
I ricorrenti hanno impugnato la nota prot. n. -OMISSIS- del 19/09/2023 emessa dall’Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” con sede in -OMISSIS-, alla -OMISSIS- con il quale sono state assegnate al minore -OMISSIS-, nell’anno scolastico 2023/2024, n. 11 ore di sostegno. I ricorrenti, lamentando l’insufficienza di tale monte ore, in relazione alla gravità della patologia sofferta dal minore, hanno chiesto accertarsi il diritto dello stesso alla assegnazione dell’insegnante di sostegno per la totalità delle ore di frequenza scolastica.
L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. -OMISSIS- del 18.10.2023.
I ricorrenti, con note depositate il 19.01.2026, hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, in considerazione del decorso dell’anno scolastico 2023/24.
Alla udienza pubblica del 21.01.2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio, preso atto di quanto rilevato dai ricorrenti, e considerato che il gravame si riferisce all’anno scolastico 2023/24, ritiene che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Considerato, inoltre, che l’istanza cautelare è stata respinta e vista la natura meramente processuale della presente decisione, le spese di lite vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
TA CE, Consigliere, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| TA CE | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.