Rigetto
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 08/08/2025, n. 6982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6982 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06982/2025REG.PROV.COLL.
N. 04369/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4369 del 2024, proposto da
Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
IO LA, in proprio e quale titolare dell’omonima impresa individuale, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo F. Ingravalle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
C.C.I.A.A. di Bari, non costituita in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza, n. 250 del 29 febbraio 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di IO LA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2025, il Cons. Roberto Caponigro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, in data 26 gennaio 2001, ha rilasciato al sig. IO LA l’autorizzazione n. 1360158 “ad effettuare operazioni di montaggio e riparazione di cronotachigrafi CEE omologati in conformità del Regolamento CEE n. 3821/1985”, presso la sua officina in Bisceglie alla SS16 Km 770+400.
Il Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy), con provvedimento n. 619 del 15 settembre 2022, ha revocato tale autorizzazione al sig. IO LA con sede legale ed operativa attualmente in Bisceglie, via Mauro Contò n. 33.
L’interessato ha proposto ricorso gerarchico avverso il provvedimento di revoca, ma l’organo competente ha respinto il ricorso con provvedimento del 25 ottobre 2022.
Di talché, il sig. LA ha chiesto l’annullamento degli atti lesivi al Tar per la Puglia che, con la sentenza della Sezione Terza, n. 250 del 29 febbraio 2024, ha accolto il ricorso nei termini di cui in motivazione.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, quindi, ha interposto il presente appello, articolando i seguenti motivi:
Sulla mancata comunicazione della sede d’impresa al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
La comunicazione effettuata dall’interessato nel 2006 non sarebbe stata utile alla variazione di sede ai fini dell’autorizzazione ad operare sui cronotachigrafi, ma avrebbe assolto al solo scopo di comunicare alla Commissione provinciale per l’artigianato, per il tramite della Camera di Commercio, la variazione della sede legale per le relative annotazioni nel registro delle imprese.
La disciplina sulle autorizzazioni in materia, di cui al DM 11 marzo 2005, sostituito dal DM 10 agosto 2007, avrebbe imposto all’art. 7, comma 7, di comunicare la variazione al Ministero per il tramite della CC competente per territorio ed a tale fine sarebbe stato necessario che il privato attivasse la procedura ad hoc mediante la compilazione di istanza specificamente richiesta per tale adempimento.
La modifica del provvedimento di autorizzazione avrebbe luogo solo a seguito del preposto procedimento, cui controparte non ha dato impulso secondo le modalità prescritte dalla normativa in vigore, per cui l’annotazione spontanea da parte dell’Amministrazione non sarebbe stata possibile.
L’affidamento del ricorrente non sarebbe da tutelare in quanto non è incolpevole.
La mancata attivazione del procedimento istruttorio di verifica sulla permanenza dei presupposti per la conservazione della autorizzazione a operare sui cronotachigrafi sarebbe da imputare al sig. LA.
L’interessato ha analiticamente controdedotto, concludendo per il rigetto dell’appello.
All’udienza pubblica del 12 giugno 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. L’appello è infondato e va di conseguenza respinto, sia pure in ragione di una motivazione parzialmente diversa da quella esposta dal primo giudice.
3. La sentenza appellata ha accolto il ricorso proposto in prime cure con la seguente motivazione:
“ Sussiste il difetto di istruttoria e motivazione dedotto con il primo motivo di gravame.
Come comprovato nella stessa nota della Camera di commercio del 2022 su richiamata, la ricorrente aveva effettuato la comunicazione alla Camera di commercio dell’avvenuto cambio della sede sin dal 2006; sicché a fronte di tale comunicazione, per ben 15 anni, la Camera di commercio è rimasta inerte, concludendo positivamente le ispezioni annuali e ingenerando un legittimo affidamento dell’interessato nella validità ed efficacia dell’autorizzazione di cui si tratta.
Si ribadisce che, all’epoca del mutamento di sede, era in vigore il D.M. Attività produttive 11.3.2005 (recante “Modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo e delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di montaggio e di riparazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del D.M. 31 ottobre 2003, n. 361”), che all’art. 7, comma 8, prevedeva che la comunicazione della variazione dovesse essere indirizzata alla Camera di commercio, facendo gravare su quest’ultima l’onere di darne notizia al Ministero e all'Unioncamere per la conseguente annotazione sul titolo.
Deve qui aggiungersi che non difforme si rivela la previsione sul punto contenuta nel successivo D.M. Sviluppo economico 10.8.2007, richiamato nella motivazione dei provvedimenti impugnati, che ha abrogato e sostituito il decreto precedente; per quanto qui rileva, riproduce la riportata previsione sul cambio di ubicazione all’art. 7, comma 7, soltanto trasferendo sulla Camera di commercio l’onere dell’annotazione sul titolo.
La CC di Bari e il Ministero, in applicazione di tale previsione, avrebbero dovuto dunque prendere atto della intervenuta variazione della sede dell’impresa (come detto, debitamente e tempestivamente comunicata dalla ricorrente), annotandola in calce all’autorizzazione esistente ”.
4. Tale motivazione non è del tutto condivisibile, in quanto, come correttamente evidenziato nel ricorso in appello proposto dall’Avvocatura Generale dello Stato, l’interessato non ha attivato la procedura prevista dalla normativa in materia per ottenere la variazione in calce all’autorizzazione già concessa o, in ragione della natura delle variazioni dichiarate, una nuova autorizzazione.
Infatti, la comunicazione inoltrata dal sig. LA nel 2006 (protocollata dalla Camera di Commercio di Bari il 23 ottobre 2006) alla Commissione provinciale per l’artigianato presso la Camera di Commercio di Bari doveva ritenersi preordinata, ai sensi della legge quadro per l’artigianato n. 443 del 1985, alla variazione della sede legale per le relative annotazioni nel registro delle imprese.
Diversamente, il procedimento per ottenere la variazione in calce all’autorizzazione era previsto dal D.M. 11 marzo 2005, poi sostituito dal D.M. 10 agosto 2007, in base ai quali (art. 7, comma 8, del DM 11 marzo 2005 ed art. 7, comma 7, del D.M. 10 agosto 2007) “le variazioni dei dati del centro tecnico, di cui al comma 2 dell’art. 8, sono comunicate al Ministero e all’Unioncamere tramite la Camera di commercio competente per territorio. Il Ministero annota le anzidette variazioni in calce all’autorizzazione già concessa, ovvero, in ragione della natura delle variazioni dichiarate, invita il soggetto richiedente a presentare una nuova domanda di autorizzazione”.
Pertanto, coglie nel segno la censura del Ministero appellante in ordine alla mancata attivazione, da parte dell’interessato, del procedimento volto ad ottenere l’annotazione della variazione di sede in calce all’autorizzazione o, se necessario, una nuova autorizzazione.
5. Tuttavia, l’azione amministrativa ha leso il legittimo affidamento dell’interessato, in quanto, sebbene a far tempo dal 2006 la Camera di Commercio abbia eseguito visite ispettive nella nuova sede dell’impresa, nessun rilievo è stato mai formulato dall’Amministrazione e tale circostanza ha verosimilmente ingenerato nell’imprenditore il convincimento dell’esaustività della comunicazione a suo tempo effettuata.
D’altra parte, la comunicazione sulla variazione di sede, così come degli altri elementi rilevanti dell’impresa, è finalizzata a “permettere lo svolgimento di tutte le valutazioni nonché i controlli necessari dall’Autorità amministrativa sulla permanenza di tutti i requisiti necessari per continuare l’attività” e, nel caso di specie, occorre ritenere che, nonostante il cambio di sede, l’impresa fosse in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento dell’attività, tanto che, da ultimo, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con atto del 25 marzo 2025, sia pure nelle more del presente giudizio di appello e senza prestare acquiescenza all’annullamento dell’atto di revoca, in esito all’istanza dell’impresa interessata in data 11 dicembre 2024, ha autorizzato, con prescrizioni, il centro tecnico “LA IO”, con sede operativa e legale in via Mauro Contò, 33, a effettuare le operazioni di calibratura, controllo periodico e riparazione dei tachigrafi analogici, omologati in conformità all’allegato 1 del Regolamento (UE) n. 165/2014.
L’atto è stato adottato, tra l’altro, visto l’accertamento, all’esito dell’istruttoria, del possesso da parte dell’istante dei requisiti previsti dal decreto 23 febbraio 2023.
6. In definitiva, per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto in quanto complessivamente infondato.
7. Le spese del giudizio, considerata la peculiarità della vicenda contenziosa, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe (R.G. n. 4369 del 2024).
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Caponigro | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO