Articolo 1 della Legge 10 aprile 1981, n. 158
Articolo 2
Versione
14 maggio 1981
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni internazionali del lavoro:
n. 92, concernente l'alloggio dell'equipaggio a bordo; adottata a Ginevra il 18 giugno 1949;
n. 133, concernente l'alloggio dell'equipaggio a bordo delle navi (disposizioni complementari), adottato a Ginevra il 30 ottobre 1970;
n. 143, concernente le migrazioni in condizioni abusive e la promozione dell'uguaglianza di opportunita' e di trattamento dei lavoratori migranti, adottata a Ginevra il 24 giugno 1975.
Entrata in vigore il 14 maggio 1981