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Sentenza 31 ottobre 2024
Sentenza 31 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 31/10/2024, n. 2809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2809 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 17181/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17181/2023 avente ad oggetto:
modifica delle condizioni di separazione promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANDINI Parte_1 C.F._1 ALESSANDRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. CANDINI ALESSANDRO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENERICETTI Controparte_1 C.F._2 ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA INDIPENDENZA 24 40100 BOLOGNApresso il difensore avv. BENERICETTI ANDREA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM atti comunicati al PM il 10-1-2024
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 28-5-2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
classe 1971, e classe 1973, hanno contratto matrimonio nel 2010; non Parte_1 Controparte_1
hanno avuto figli;
la ha un figlio nato da una precedente unione, che attualmente ha 21 anni e che CP_1 convive con lei;
secondo quanto dalla medesima dichiarato all'udienza del 9-5-2024 “ il figlio fa il
pagina 1 di 4 gommista e guadagna circa 1.100 euro al mese per 12 mesi, se lo tengono a lavorare perché adesso è in prova da circa 6 mesi”.
Con verbale di separazione consensuale del 3-2-2021, ritualmente omologato, le parti hanno convenuto, in particolare:
2) La casa coniugale sita in Granarolo dell'Emilia (BO), alla Via Gramsci n.16/3, int. 4, (identificata al Catasto del Comune di Granarolo dell'Emilia (BO) al foglio 47, part. 399, sub 25, cat. A/3) di esclusiva proprietà del ricorrente viene concessa, con quanto in essa contenuto, in comodato d'uso gratuito alla moglie, perché vi risieda, unicamente con il di lei figlio, fino a dicembre 2031.
3) Il marito lascerà la casa coniugale, portando con sé i propri effetti personali unitamente a due mobili facenti parte dell'arredo della casa familiare.
4) Il ricorrente provvederà a far fronte, durante il periodo dei 10 anni, in cui concede in comodato d'uso gratuito l'immobile alla moglie (con decorrenza dalla data di udienza Presidenziale e fino al 30 dicembre 2031), al pagamento di tutti i costi legati all'ex abitazione coniugale (utenze, imposte, tasse, oneri condominiali ecc.).
5) Il signor verserà alla signora quale contributo al mantenimento la somma mensile di € 150,00 a mezzo Pt_1 CP_1 bonifico bancario sul c/c alla stessa intestato entro il
giorno 5 di ogni mese, oltre all'adeguamento Istat come per legge.
6) Il signor per tutto il periodo in cui la moglie continuerà a risiedere all'interno dell'ex casa familiare e previo Pt_1 appuntamento da concordare di volta in volta con la stessa, potrà accedere all'abitazione, almeno una volta al mese, per provvedere alla manutenzione dell'impianto di osmosi posto all'interno dell'immobile
allega che il proprio reddito da lavoro dall'epoca della separazione sia diminuito, che egli abbia Pt_1
maggiori spese da affrontare, in particolare quelle per la badante della propria anziana madre, con lui convivente, le cui condizioni di salute sono peggiorate;
allega l'aumento spropositato dell'importo utenze relative alla casa familiare, rimasta nella disponibilità della ricorrente che ivi abita insieme al figlio,
l'insaturazione da parte della ricorrente di una convivenza con un nuovo compagno, proprio nella suddetta casa familiare.
La costituendosi nega di avere in atto una convivenza, producendo certificato di residenza del CP_1
soggetto citato dalla controparte come suo convivente, e che invece risulta abitare altrove;
dichiara che,
come già era stato esposto nel ricorso per separazione, ella aveva sempre lavorato, fino al 2019, come parrucchiera, dopodichè aveva dovuto smettere per problemi di allergia, incompatibile con quella professione a causa dei prodotti cosmetici coi quali era necessariamente a contatto;
dal 10.3.2021 era stata assunta dalla Coopservice e attualmente faceva la centralinista al Poliambulatorio Mengoli dell' di Pt_2
Bologna; affermava che l'aumento degli importi delle utenze fosse dovuto all'aumento del costo delle materie prime energetiche, notoriamente verificatosi a causa dei recenti eventi bellici in Ucraina;
affermava inoltre che la diminuzione del reddito da lavoro del era dovuto alla circostanza che egli non si Pt_1 fosse voluto vaccinare e che avesse quindi dovuto effettuare turni con orari particolari, non potendo pagina 2 di 4 rinvenirsi altra spiegazione, dal momento che egli era un lavoratore dipendente della allegava CP_2 di avere anche lei due genitori anziani e ammalati da assistere;
osservava che, secondo quanto allegato dall'attore medesimo, la pensione di sua madre era leggermente superiore allo stipendio che egli asseriva di dover pagare per la badante che aveva dovuto assumere e pertanto tale spesa – contestata, dal momento che egli aveva prodotto solo le buste paga della badante per i mesi di Maggio, Giugno a Luglio 2023- poteva comunque essere affrontata dalla madre stessa.
Chiedeva quindi il rigetto delle domande del ricorrente.
Come è noto, per procedere alla modifica delle condizioni di separazione tra coniugi è necessario che vi siano dei giustificati motivi e, nella sostanza, che vi sia un mutamento della situazione esistente al momento della separazione giudiziale o consensuale.
SI osserva che l'accordo mediante il quale i coniugi, nel quadro della complessiva regolamentazione dei loro rapporti in sede di separazione consensuale, stabiliscano il trasferimento di beni immobili (e,
segnatamente, come nella specie, di quello che costituisce la casa familiare), dà vita ad un contratto
atipico, il quale, è volto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico ai sensi dell'art. 1322 c.c.,
Nel caso di specie, si osserva che il ha avuto un reddito da lavoro lordo annuo negli anni 2020, Pt_1
2021, 2022 e 2023 rispettivamente di euro 22.523, 18.473, 15.685, 24.784. La variabilità registrata dipende,
secondo lui, dal fatto che per un periodo abbia ridotto le trasferte, secondo la moglie dal non essersi vaccinato contro il Covid;
nessuna di queste due spiegazioni è provata, né, peraltro, rileva.
Non si ravvisano altri cambiamenti significativi nella sua condizione economica, dato che l'impegno economico dovuto all'assistenza alla madre convivente (anche qualora dovesse ritenersi rilevante), a fronte delle contestazioni della convenuta, non risulta dimostrato.
La che dall'1.7.2019 aveva dovuto smettere il lavoro di parrucchiera, ha ricominciato a lavorare CP_1
a marzo 2021 e negli anni 2021, 2022, 2023 ha avuto imponibili pari rispettivamente ad euro 8.080,
10.987, 21.427; la condizione economica del figlio – di 21 anni, con lei convivente - pare molto migliorata in quanto, secondo quello che la stessa ha dichiarato, avrebbe un contratto di un anno per un compenso di
1.100 euro mensili come gommista.
Non si ritiene possibile in questa sede modificare, in mancanza del consenso delle parti, la pattuizione relativa all'accollo da parte del marito del pagamento di tutte le utenze e imposte relative alla casa familiare
– peraltro di sua esclusiva proprietà, per la quale continua a pagare un mutuo, e concessa in uso esclusivo alla moglie fino alla fine del 2031 – condizione che così recita:
4) Il ricorrente provvederà a far fronte, durante il periodo dei 10 anni, in cui concede in comodato d'uso gratuito l'immobile alla moglie (con decorrenza dalla data di udienza Presidenziale e fino al 30 dicembre
pagina 3 di 4 2031), al pagamento di tutti i costi legati all'ex abitazione coniugale (utenze, imposte, tasse, oneri condominiali ecc.).
Trattasi infatti di un autonomo contratto concluso fra le parti in occasione della separazione, per il quale l'attore ha articolato una domanda di “nullità per indeterminatezza dell'oggetto” tardiva in quanto formulata all'ultima udienza, e comunque inammissibile, in quanto da proporsi in separato giudizio civile ordinario.
Si osserva che la condizione della convenuta è notevolmente migliorata rispetto all'epoca della separazione;
infatti il figlio con lei convivente lavora, sebbene ancora con un contratto a termine, e percepisce un reddito che lo rende, per ora solo momentaneamente, in grado di provvedere da solo al proprio mantenimento;
inoltre l'imponibile del 2023 della moglie si avvicina molto a quello del marito per il medesimo anno di imposta (la differenza è di soli 3.000 euro lordi annui); è, peraltro, superiore alla media di quelli di lui per gli ultimi tre anni di imposta.
Alla luce di quanto sopra, dalla data della domanda (alla quale, secondo quanto dichiarato dalla moglie, il di lei figlio già aveva iniziato a lavorare) va disposta la revoca dell'obbligo per il marito di versarle il contributo al mantenimento, essendo venuta meno per la moglie l'impossibilità di conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di convivenza;
tale valutazione che si formula tenendo conto,
ovviamente, dell'insieme delle condizioni di separazione.
IN ragione della soccombenza reciproca, le spese legali vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a parziale modifica delle condizioni di separazione di cui al verbale di separazione consensuale del 3-2-2021 nel procedimento RG n. 12589/2020 Tribunale di Bologna, così dispone:
1 – dalla data della domanda, revoca per il marito l'obbligo di versare alla moglie il contributo al di lei mantenimento;
2 – respinge le altre domande;
3 – spese legali integralmente compensate.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 9-10-2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17181/2023 avente ad oggetto:
modifica delle condizioni di separazione promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANDINI Parte_1 C.F._1 ALESSANDRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. CANDINI ALESSANDRO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENERICETTI Controparte_1 C.F._2 ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA INDIPENDENZA 24 40100 BOLOGNApresso il difensore avv. BENERICETTI ANDREA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM atti comunicati al PM il 10-1-2024
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 28-5-2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
classe 1971, e classe 1973, hanno contratto matrimonio nel 2010; non Parte_1 Controparte_1
hanno avuto figli;
la ha un figlio nato da una precedente unione, che attualmente ha 21 anni e che CP_1 convive con lei;
secondo quanto dalla medesima dichiarato all'udienza del 9-5-2024 “ il figlio fa il
pagina 1 di 4 gommista e guadagna circa 1.100 euro al mese per 12 mesi, se lo tengono a lavorare perché adesso è in prova da circa 6 mesi”.
Con verbale di separazione consensuale del 3-2-2021, ritualmente omologato, le parti hanno convenuto, in particolare:
2) La casa coniugale sita in Granarolo dell'Emilia (BO), alla Via Gramsci n.16/3, int. 4, (identificata al Catasto del Comune di Granarolo dell'Emilia (BO) al foglio 47, part. 399, sub 25, cat. A/3) di esclusiva proprietà del ricorrente viene concessa, con quanto in essa contenuto, in comodato d'uso gratuito alla moglie, perché vi risieda, unicamente con il di lei figlio, fino a dicembre 2031.
3) Il marito lascerà la casa coniugale, portando con sé i propri effetti personali unitamente a due mobili facenti parte dell'arredo della casa familiare.
4) Il ricorrente provvederà a far fronte, durante il periodo dei 10 anni, in cui concede in comodato d'uso gratuito l'immobile alla moglie (con decorrenza dalla data di udienza Presidenziale e fino al 30 dicembre 2031), al pagamento di tutti i costi legati all'ex abitazione coniugale (utenze, imposte, tasse, oneri condominiali ecc.).
5) Il signor verserà alla signora quale contributo al mantenimento la somma mensile di € 150,00 a mezzo Pt_1 CP_1 bonifico bancario sul c/c alla stessa intestato entro il
giorno 5 di ogni mese, oltre all'adeguamento Istat come per legge.
6) Il signor per tutto il periodo in cui la moglie continuerà a risiedere all'interno dell'ex casa familiare e previo Pt_1 appuntamento da concordare di volta in volta con la stessa, potrà accedere all'abitazione, almeno una volta al mese, per provvedere alla manutenzione dell'impianto di osmosi posto all'interno dell'immobile
allega che il proprio reddito da lavoro dall'epoca della separazione sia diminuito, che egli abbia Pt_1
maggiori spese da affrontare, in particolare quelle per la badante della propria anziana madre, con lui convivente, le cui condizioni di salute sono peggiorate;
allega l'aumento spropositato dell'importo utenze relative alla casa familiare, rimasta nella disponibilità della ricorrente che ivi abita insieme al figlio,
l'insaturazione da parte della ricorrente di una convivenza con un nuovo compagno, proprio nella suddetta casa familiare.
La costituendosi nega di avere in atto una convivenza, producendo certificato di residenza del CP_1
soggetto citato dalla controparte come suo convivente, e che invece risulta abitare altrove;
dichiara che,
come già era stato esposto nel ricorso per separazione, ella aveva sempre lavorato, fino al 2019, come parrucchiera, dopodichè aveva dovuto smettere per problemi di allergia, incompatibile con quella professione a causa dei prodotti cosmetici coi quali era necessariamente a contatto;
dal 10.3.2021 era stata assunta dalla Coopservice e attualmente faceva la centralinista al Poliambulatorio Mengoli dell' di Pt_2
Bologna; affermava che l'aumento degli importi delle utenze fosse dovuto all'aumento del costo delle materie prime energetiche, notoriamente verificatosi a causa dei recenti eventi bellici in Ucraina;
affermava inoltre che la diminuzione del reddito da lavoro del era dovuto alla circostanza che egli non si Pt_1 fosse voluto vaccinare e che avesse quindi dovuto effettuare turni con orari particolari, non potendo pagina 2 di 4 rinvenirsi altra spiegazione, dal momento che egli era un lavoratore dipendente della allegava CP_2 di avere anche lei due genitori anziani e ammalati da assistere;
osservava che, secondo quanto allegato dall'attore medesimo, la pensione di sua madre era leggermente superiore allo stipendio che egli asseriva di dover pagare per la badante che aveva dovuto assumere e pertanto tale spesa – contestata, dal momento che egli aveva prodotto solo le buste paga della badante per i mesi di Maggio, Giugno a Luglio 2023- poteva comunque essere affrontata dalla madre stessa.
Chiedeva quindi il rigetto delle domande del ricorrente.
Come è noto, per procedere alla modifica delle condizioni di separazione tra coniugi è necessario che vi siano dei giustificati motivi e, nella sostanza, che vi sia un mutamento della situazione esistente al momento della separazione giudiziale o consensuale.
SI osserva che l'accordo mediante il quale i coniugi, nel quadro della complessiva regolamentazione dei loro rapporti in sede di separazione consensuale, stabiliscano il trasferimento di beni immobili (e,
segnatamente, come nella specie, di quello che costituisce la casa familiare), dà vita ad un contratto
atipico, il quale, è volto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico ai sensi dell'art. 1322 c.c.,
Nel caso di specie, si osserva che il ha avuto un reddito da lavoro lordo annuo negli anni 2020, Pt_1
2021, 2022 e 2023 rispettivamente di euro 22.523, 18.473, 15.685, 24.784. La variabilità registrata dipende,
secondo lui, dal fatto che per un periodo abbia ridotto le trasferte, secondo la moglie dal non essersi vaccinato contro il Covid;
nessuna di queste due spiegazioni è provata, né, peraltro, rileva.
Non si ravvisano altri cambiamenti significativi nella sua condizione economica, dato che l'impegno economico dovuto all'assistenza alla madre convivente (anche qualora dovesse ritenersi rilevante), a fronte delle contestazioni della convenuta, non risulta dimostrato.
La che dall'1.7.2019 aveva dovuto smettere il lavoro di parrucchiera, ha ricominciato a lavorare CP_1
a marzo 2021 e negli anni 2021, 2022, 2023 ha avuto imponibili pari rispettivamente ad euro 8.080,
10.987, 21.427; la condizione economica del figlio – di 21 anni, con lei convivente - pare molto migliorata in quanto, secondo quello che la stessa ha dichiarato, avrebbe un contratto di un anno per un compenso di
1.100 euro mensili come gommista.
Non si ritiene possibile in questa sede modificare, in mancanza del consenso delle parti, la pattuizione relativa all'accollo da parte del marito del pagamento di tutte le utenze e imposte relative alla casa familiare
– peraltro di sua esclusiva proprietà, per la quale continua a pagare un mutuo, e concessa in uso esclusivo alla moglie fino alla fine del 2031 – condizione che così recita:
4) Il ricorrente provvederà a far fronte, durante il periodo dei 10 anni, in cui concede in comodato d'uso gratuito l'immobile alla moglie (con decorrenza dalla data di udienza Presidenziale e fino al 30 dicembre
pagina 3 di 4 2031), al pagamento di tutti i costi legati all'ex abitazione coniugale (utenze, imposte, tasse, oneri condominiali ecc.).
Trattasi infatti di un autonomo contratto concluso fra le parti in occasione della separazione, per il quale l'attore ha articolato una domanda di “nullità per indeterminatezza dell'oggetto” tardiva in quanto formulata all'ultima udienza, e comunque inammissibile, in quanto da proporsi in separato giudizio civile ordinario.
Si osserva che la condizione della convenuta è notevolmente migliorata rispetto all'epoca della separazione;
infatti il figlio con lei convivente lavora, sebbene ancora con un contratto a termine, e percepisce un reddito che lo rende, per ora solo momentaneamente, in grado di provvedere da solo al proprio mantenimento;
inoltre l'imponibile del 2023 della moglie si avvicina molto a quello del marito per il medesimo anno di imposta (la differenza è di soli 3.000 euro lordi annui); è, peraltro, superiore alla media di quelli di lui per gli ultimi tre anni di imposta.
Alla luce di quanto sopra, dalla data della domanda (alla quale, secondo quanto dichiarato dalla moglie, il di lei figlio già aveva iniziato a lavorare) va disposta la revoca dell'obbligo per il marito di versarle il contributo al mantenimento, essendo venuta meno per la moglie l'impossibilità di conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di convivenza;
tale valutazione che si formula tenendo conto,
ovviamente, dell'insieme delle condizioni di separazione.
IN ragione della soccombenza reciproca, le spese legali vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a parziale modifica delle condizioni di separazione di cui al verbale di separazione consensuale del 3-2-2021 nel procedimento RG n. 12589/2020 Tribunale di Bologna, così dispone:
1 – dalla data della domanda, revoca per il marito l'obbligo di versare alla moglie il contributo al di lei mantenimento;
2 – respinge le altre domande;
3 – spese legali integralmente compensate.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 9-10-2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Bruno Perla
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