TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 25/11/2025, n. 1516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1516 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE GIUDICE DEL LAVORO Dott. Marcello Giacalone all'esito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., ha 1 pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 1023 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2023 promosse da
Parte_1 (c.f. ) C.F._1 elett.te dom.to ai fini del presente atto in Cefalù Via Gallizza n° 7, presso e nello studio legale dell'Avv. Valerio Salvatore dal quale è rapp.to e difeso per mandato in calce. RICORRENTE CONTRO
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, rappresentato e difeso, dall'Avv. Rosaria Ciancimino in virtù di procura generale alle liti, elettivamente domiciliato in Palermo alla Via Laurana 59, presso l'Ufficio Legale Distrettuale della Sede provinciale dell' CP_2 RESISTENTE Oggetto: iscrizione gestione commercianti FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 22.3.2023, ha adito il Giudice del lavoro del Parte_1 Tribunale di Termini Imerese nei confronti dell' , in persona del legale CP_1 rappresentante, osservando che: l'avviso di addebito opposto era emesso in violazione e falsa applicazione dell'art 1 comma 202 e succ. della l 662/96 - insussistenza dei presupposti sia soggettivi sia oggettivi che dovevano ricorrere congiuntamente;
egli era stato socio di una snc la cui attività era cessata in data 1.6.2006; la società aveva locato l'immobile con contratto registrato nel 2006, percependo quale compenso esclusivamente i relativi canoni;
all'età di 85 anni non svolgeva alcun tipo di attività; la locazione di immobili di proprietà era da includere tra le attività del settore terziario;
in ogni caso, la società aveva comunicato da tempo la cessazione di qualsiasi attività commerciale. Ha quindi formulato le seguenti conclusioni “Nel merito: in via principale annullare il medesimo nei termini suindicati, adottando ogni conseguenziale statuizione.” CP_ L' nel costituirsi ha sottolineato: la ricorrente era risultata socia della snc Sape di UR RI & C., che risultava tuttora percettrice di redditi nell'anno in contestazione. Ha così concluso “Verificate le condizioni di ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio ex art 24 Dlgs n. 46\99. Respingere il ricorso perché
1 destituito in fatto ed in diritto e per l'effetto Confermare l'avviso di addebito o in subordine Condannare il ricorrente al pagamento dei contributi comunque dovuti.”. A seguito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione previa lettura delle note sostitutive dell'udienza del 25.11.2025 depositate dalle parti L'opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Invero, è documentato che dal 2006 la società della quale la ricorrente è socia ha cessato la precedente attività alberghiera, locando l'immobile di proprietà a un soggetto estraneo alla compagine societaria e circoscrivendo l'attività alla mera percezione dei relativi canoni di locazione, come risulta dalla documentazione fiscale 2 in atti. Orbene, in un siffatto contesto, la Cassazione ha – con interpretazione consolidata - precisato che presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è - per il disposto dalla legge 23 dicembre 1996 n. 662 , art. 1 comma 203 - la prova dello svolgimento di un'attività commerciale... ..; nell'impugnata sentenza, infatti, è stato rilevato che la di cui il G. era socio Controparte_3 accomandatario non svolgeva alcuna attività diretta all'acquisto ed alla gestione di beni immobili limitandosi alla riscossione del canone relativo alla locazione del capannone di cui era proprietaria;
6. tale decisione è il linea con il principio già espresso da questa Corte secondo cui la società di persone che svolga una attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà ed a percepire i relativi canoni di locazione non svolge un'attività commerciale ai fini previdenziali a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l'attività di intermediazione immobiliare ( Cass. n. 3145 dell'Il febbraio 2013 e ribadito in Cass. n. 9964 del 23 aprile 2018, Cass. n.17643 del 6 settembre 2016 tra le numerose); peraltro, è evidente che dovendosi considerare lo svolgimento in concreto di un'attività commerciale non rileva il contenuto dell'oggetto sociale;
7. per completezza, è anche il caso di ricordare il principio affermato da questa Corte ( Cass. n. 3835 del 26 febbraio 2016) secondo cui ai sensi dell'art. 1, comma 203, L. n. 662/1996, che ha modificato l'art. 29 L. 3 giugno 1975 n. 160, e dell'art. 3 L. 28 febbraio 1986 n. 45, nelle società in accomandita semplice la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto assicuratore, .." (Cass. civ. n. 8024/2019) Inoltre, la Cassazione – con principi da cui questo Tribunale non ha motivo di discostarsi – ha ripetutamente affermato che dovendosi considerare lo svolgimento in concreto di un'attività commerciale, non rileva il contenuto dell'oggetto sociale;
che l'eventuale impiego dello schema societario per attività di mero godimento, in implicito contrasto con il disposto dell'art. 2248 c.c., non può trovare una sanzione indiretta nel riconoscimento di un obbligo contributivo di cui difettino i presupposti;
che sotto quest'ultimo aspetto, la Cassazione — con riferimento alle società in nome collettivo - ha affermato il principio (Cass. ord. 6/4/2017, n. 8871) secondo cui ai sensi dell'art. 1, comma 203, L. n. 662/1996, che ha modificato l'art. 29 L. n. 160/1975, e dell'art. 3 L. n. 45/1986, in tali società la qualità di socio non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività
2 commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto. (v. Cass. 18148/2017; 23267/2017). "In altri termini, quanto ai requisiti che devono ricorrere per l'iscrizione alla gestione commercianti, è ancora attuale quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 3240 del 12.2.2010 nella quale è stato evidenziato che "detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo 3 momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa." “ (Cass. Civ. n. 4812/2017). Trattasi di principi ribaditi anche con l'ordinanza n. 2454/2019, oltre che, ancora più recentemente, da Cass. civ. 2665/2021: "presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è — per il disposto dalla I. n. 662/1996 , art. 1 comma 203 - la prova dello svolgimento di un'attività commerciale ... Nell'impugnata Co sentenza, infatti, è stato rilevato che la P. snc di cui la è socia e legale rappresentante, si era limitata a svolgere operazioni di natura esclusivamente gestionale ed amministrativa relativa alla gestione di un unico immobile di proprietà locato a terzi. Tale decisione è in linea con il principio già espresso da questa Corte secondo cui la società di persone che svolga una attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà ed a percepire i relativi canoni di locazione non svolge un'attività commerciale ai fini previdenziali a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l'attività di intermediazione immobiliare (Cass. n. 3145 dell' 1 febbraio 2013 e ribadito di recente in Cass. n.17643 del 6 settembre 2016). Nel caso di specie non solo non risulta fornita alcuna prova del concreto svolgimento da parte della di attività imprenditoriale nel periodo indicato nell'avviso di Pt_1 addebito per cui è giudizio, ma l'impresa risulta formalmente inattiva dal 2006 non essendovi prova che successivamente a quest'anno la snc della quale ella è socia abbia svolto attività diversa dalla mera locazione degli immobili di sua proprietà. Attività per la quale la Cassazione ha ripetutamente escluso l'assoggettamento all'obbligo di iscrizione alla "gestione commercianti" atteso che, in tale ipotesi, l'imprenditore non espleta alcuna attività diretta all'acquisto ed alla gestione di beni immobili né svolge attività diversa da quella limitata alla mera riscossione del canone di locazione, senza potersi invocare la presunzione normativa di esercizio di attività imprenditoriale ricollegabile, secondo l'assunto dell'istituto, alla forma societaria. Né risulta dimostrato che la riferita attività si inserisca in una più ampia prestazione di servizi quale l'attività di intermediazione immobiliare che ricorre nel caso di mediazione immobiliare o di agenzia di affari. A ciò si aggiunga che le risultanze della dichiarazione dei redditi hanno mero valore indiziario per fini extrafiscali sì che non può assumere valore decisivo la crocettatura apposta nella casella "attività prevalente" (cfr. Cass. civ. 8873/2017; Cass. n. 33549/2018), poiché non è compito della disciplina fiscale individuare i presupposti per l'iscrizione obbligatoria nella gestione commercianti (cfr. Cass. civ. 19694/2016; n. 8370/2014; Cass. n. 33549/2018).
3 Deve pertanto, ribadirsi quanto condivisibilmente precisato dalla Cassazione secondo cui " ai fini della iscrizione nella gestione commercianti, l'attività di mera riscossione dei canoni di un immobile affittato non costituisce di norma attività di impresa, indipendentemente dal fatto che ad esercitarla sia una società commerciale (Cass. n. 3145 del 2013), salvo che si dia prova che costituisca attività commerciale di intermediazione immobiliare (Cass. n. 845 del 2010; Cass. 24.5.2018 n. 12981), e che inoltre l'eventuale impiego dello schema societario per attività di mero godimento, in implicito contrasto con il disposto dell'art. 2248 cc, non può trovare una sanzione indiretta nel riconoscimento di un obbligo contributivo di cui difettino i presupposti, per come sopra ricostruiti (Cass. n. 27588 del 2016).
4. Inoltre, è stato 4 precisato che l'onere della prova grava sull'ente che esige i contributi (Cass. n. 3835 del 2016; Cass. n. 5210 del 2017) ed esso può dirsi assolto attraverso la prova di un effettivo svolgimento di una attività di lavoro prevalente ed abituale all'interno della società, rispetto alla quale la dichiarazione del contribuente nella compilazione del modello unico può svolgere una funzione probatoria a condizione che la stessa offra gli elementi di fatto da cui sia desumibile la sussistenza effettiva dell'attività lavorativa, riguardando altrimenti la citata annotazione soltanto le pretese impositive che si fondino sui dati allegati dall'obbligato (Cass. n. 8611 del 2019; Cass n. 19467 del 2018).
5. Quanto, poi, ai requisiti congiunti di abitualità e di prevalenza dell'attività di socio di società, essi sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all'impresa che costituisce l'oggetto della società, ..., in modo che sia assicurato alla gestione commercianti il socio di società che si dedica abitualmente e prevalentemente al lavoro in azienda, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiale e personali) dell'impresa (cfr. Cass. 17.7.2017 n. 17639)......." (Cass. n. 5052/2020). Per effetto dell'accoglimento del ricorso, deve essere annullato l'avviso di addebito N° 59620220007225084000, notificato il 23.2.23 atteso che alcuna somma è dovuta dalla ricorrente a titolo di contribuzione per l'errata iscrizione alla Gestione Commercianti per il periodo gennaio-dicembre 2021. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE Definitivamente pronunciando;
accoglie il ricorso proposto da nei confronti dell' , in persona del Parte_1 CP_1 legale rappresentante;
per l'effetto, dichiara che nulla è dovuto dalla ricorrente all' per l'avviso di addebito N° 59620220007225084000, notificato il CP_2 23.2.23, che annulla;
condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite a favore dell'avv.to Salvatore Valerio, antistatario, che liquida in complessivi € 1.500,00 per compensi, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge, oltre le spese del contributo unificato;
Termini Imerese, 25.11.2025.
Il Giudice
Dott. Marcello Giacalone
4
Parte_1 (c.f. ) C.F._1 elett.te dom.to ai fini del presente atto in Cefalù Via Gallizza n° 7, presso e nello studio legale dell'Avv. Valerio Salvatore dal quale è rapp.to e difeso per mandato in calce. RICORRENTE CONTRO
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, rappresentato e difeso, dall'Avv. Rosaria Ciancimino in virtù di procura generale alle liti, elettivamente domiciliato in Palermo alla Via Laurana 59, presso l'Ufficio Legale Distrettuale della Sede provinciale dell' CP_2 RESISTENTE Oggetto: iscrizione gestione commercianti FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 22.3.2023, ha adito il Giudice del lavoro del Parte_1 Tribunale di Termini Imerese nei confronti dell' , in persona del legale CP_1 rappresentante, osservando che: l'avviso di addebito opposto era emesso in violazione e falsa applicazione dell'art 1 comma 202 e succ. della l 662/96 - insussistenza dei presupposti sia soggettivi sia oggettivi che dovevano ricorrere congiuntamente;
egli era stato socio di una snc la cui attività era cessata in data 1.6.2006; la società aveva locato l'immobile con contratto registrato nel 2006, percependo quale compenso esclusivamente i relativi canoni;
all'età di 85 anni non svolgeva alcun tipo di attività; la locazione di immobili di proprietà era da includere tra le attività del settore terziario;
in ogni caso, la società aveva comunicato da tempo la cessazione di qualsiasi attività commerciale. Ha quindi formulato le seguenti conclusioni “Nel merito: in via principale annullare il medesimo nei termini suindicati, adottando ogni conseguenziale statuizione.” CP_ L' nel costituirsi ha sottolineato: la ricorrente era risultata socia della snc Sape di UR RI & C., che risultava tuttora percettrice di redditi nell'anno in contestazione. Ha così concluso “Verificate le condizioni di ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio ex art 24 Dlgs n. 46\99. Respingere il ricorso perché
1 destituito in fatto ed in diritto e per l'effetto Confermare l'avviso di addebito o in subordine Condannare il ricorrente al pagamento dei contributi comunque dovuti.”. A seguito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione previa lettura delle note sostitutive dell'udienza del 25.11.2025 depositate dalle parti L'opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Invero, è documentato che dal 2006 la società della quale la ricorrente è socia ha cessato la precedente attività alberghiera, locando l'immobile di proprietà a un soggetto estraneo alla compagine societaria e circoscrivendo l'attività alla mera percezione dei relativi canoni di locazione, come risulta dalla documentazione fiscale 2 in atti. Orbene, in un siffatto contesto, la Cassazione ha – con interpretazione consolidata - precisato che presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è - per il disposto dalla legge 23 dicembre 1996 n. 662 , art. 1 comma 203 - la prova dello svolgimento di un'attività commerciale... ..; nell'impugnata sentenza, infatti, è stato rilevato che la di cui il G. era socio Controparte_3 accomandatario non svolgeva alcuna attività diretta all'acquisto ed alla gestione di beni immobili limitandosi alla riscossione del canone relativo alla locazione del capannone di cui era proprietaria;
6. tale decisione è il linea con il principio già espresso da questa Corte secondo cui la società di persone che svolga una attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà ed a percepire i relativi canoni di locazione non svolge un'attività commerciale ai fini previdenziali a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l'attività di intermediazione immobiliare ( Cass. n. 3145 dell'Il febbraio 2013 e ribadito in Cass. n. 9964 del 23 aprile 2018, Cass. n.17643 del 6 settembre 2016 tra le numerose); peraltro, è evidente che dovendosi considerare lo svolgimento in concreto di un'attività commerciale non rileva il contenuto dell'oggetto sociale;
7. per completezza, è anche il caso di ricordare il principio affermato da questa Corte ( Cass. n. 3835 del 26 febbraio 2016) secondo cui ai sensi dell'art. 1, comma 203, L. n. 662/1996, che ha modificato l'art. 29 L. 3 giugno 1975 n. 160, e dell'art. 3 L. 28 febbraio 1986 n. 45, nelle società in accomandita semplice la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto assicuratore, .." (Cass. civ. n. 8024/2019) Inoltre, la Cassazione – con principi da cui questo Tribunale non ha motivo di discostarsi – ha ripetutamente affermato che dovendosi considerare lo svolgimento in concreto di un'attività commerciale, non rileva il contenuto dell'oggetto sociale;
che l'eventuale impiego dello schema societario per attività di mero godimento, in implicito contrasto con il disposto dell'art. 2248 c.c., non può trovare una sanzione indiretta nel riconoscimento di un obbligo contributivo di cui difettino i presupposti;
che sotto quest'ultimo aspetto, la Cassazione — con riferimento alle società in nome collettivo - ha affermato il principio (Cass. ord. 6/4/2017, n. 8871) secondo cui ai sensi dell'art. 1, comma 203, L. n. 662/1996, che ha modificato l'art. 29 L. n. 160/1975, e dell'art. 3 L. n. 45/1986, in tali società la qualità di socio non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività
2 commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto. (v. Cass. 18148/2017; 23267/2017). "In altri termini, quanto ai requisiti che devono ricorrere per l'iscrizione alla gestione commercianti, è ancora attuale quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 3240 del 12.2.2010 nella quale è stato evidenziato che "detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo 3 momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa." “ (Cass. Civ. n. 4812/2017). Trattasi di principi ribaditi anche con l'ordinanza n. 2454/2019, oltre che, ancora più recentemente, da Cass. civ. 2665/2021: "presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è — per il disposto dalla I. n. 662/1996 , art. 1 comma 203 - la prova dello svolgimento di un'attività commerciale ... Nell'impugnata Co sentenza, infatti, è stato rilevato che la P. snc di cui la è socia e legale rappresentante, si era limitata a svolgere operazioni di natura esclusivamente gestionale ed amministrativa relativa alla gestione di un unico immobile di proprietà locato a terzi. Tale decisione è in linea con il principio già espresso da questa Corte secondo cui la società di persone che svolga una attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà ed a percepire i relativi canoni di locazione non svolge un'attività commerciale ai fini previdenziali a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l'attività di intermediazione immobiliare (Cass. n. 3145 dell' 1 febbraio 2013 e ribadito di recente in Cass. n.17643 del 6 settembre 2016). Nel caso di specie non solo non risulta fornita alcuna prova del concreto svolgimento da parte della di attività imprenditoriale nel periodo indicato nell'avviso di Pt_1 addebito per cui è giudizio, ma l'impresa risulta formalmente inattiva dal 2006 non essendovi prova che successivamente a quest'anno la snc della quale ella è socia abbia svolto attività diversa dalla mera locazione degli immobili di sua proprietà. Attività per la quale la Cassazione ha ripetutamente escluso l'assoggettamento all'obbligo di iscrizione alla "gestione commercianti" atteso che, in tale ipotesi, l'imprenditore non espleta alcuna attività diretta all'acquisto ed alla gestione di beni immobili né svolge attività diversa da quella limitata alla mera riscossione del canone di locazione, senza potersi invocare la presunzione normativa di esercizio di attività imprenditoriale ricollegabile, secondo l'assunto dell'istituto, alla forma societaria. Né risulta dimostrato che la riferita attività si inserisca in una più ampia prestazione di servizi quale l'attività di intermediazione immobiliare che ricorre nel caso di mediazione immobiliare o di agenzia di affari. A ciò si aggiunga che le risultanze della dichiarazione dei redditi hanno mero valore indiziario per fini extrafiscali sì che non può assumere valore decisivo la crocettatura apposta nella casella "attività prevalente" (cfr. Cass. civ. 8873/2017; Cass. n. 33549/2018), poiché non è compito della disciplina fiscale individuare i presupposti per l'iscrizione obbligatoria nella gestione commercianti (cfr. Cass. civ. 19694/2016; n. 8370/2014; Cass. n. 33549/2018).
3 Deve pertanto, ribadirsi quanto condivisibilmente precisato dalla Cassazione secondo cui " ai fini della iscrizione nella gestione commercianti, l'attività di mera riscossione dei canoni di un immobile affittato non costituisce di norma attività di impresa, indipendentemente dal fatto che ad esercitarla sia una società commerciale (Cass. n. 3145 del 2013), salvo che si dia prova che costituisca attività commerciale di intermediazione immobiliare (Cass. n. 845 del 2010; Cass. 24.5.2018 n. 12981), e che inoltre l'eventuale impiego dello schema societario per attività di mero godimento, in implicito contrasto con il disposto dell'art. 2248 cc, non può trovare una sanzione indiretta nel riconoscimento di un obbligo contributivo di cui difettino i presupposti, per come sopra ricostruiti (Cass. n. 27588 del 2016).
4. Inoltre, è stato 4 precisato che l'onere della prova grava sull'ente che esige i contributi (Cass. n. 3835 del 2016; Cass. n. 5210 del 2017) ed esso può dirsi assolto attraverso la prova di un effettivo svolgimento di una attività di lavoro prevalente ed abituale all'interno della società, rispetto alla quale la dichiarazione del contribuente nella compilazione del modello unico può svolgere una funzione probatoria a condizione che la stessa offra gli elementi di fatto da cui sia desumibile la sussistenza effettiva dell'attività lavorativa, riguardando altrimenti la citata annotazione soltanto le pretese impositive che si fondino sui dati allegati dall'obbligato (Cass. n. 8611 del 2019; Cass n. 19467 del 2018).
5. Quanto, poi, ai requisiti congiunti di abitualità e di prevalenza dell'attività di socio di società, essi sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all'impresa che costituisce l'oggetto della società, ..., in modo che sia assicurato alla gestione commercianti il socio di società che si dedica abitualmente e prevalentemente al lavoro in azienda, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiale e personali) dell'impresa (cfr. Cass. 17.7.2017 n. 17639)......." (Cass. n. 5052/2020). Per effetto dell'accoglimento del ricorso, deve essere annullato l'avviso di addebito N° 59620220007225084000, notificato il 23.2.23 atteso che alcuna somma è dovuta dalla ricorrente a titolo di contribuzione per l'errata iscrizione alla Gestione Commercianti per il periodo gennaio-dicembre 2021. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE Definitivamente pronunciando;
accoglie il ricorso proposto da nei confronti dell' , in persona del Parte_1 CP_1 legale rappresentante;
per l'effetto, dichiara che nulla è dovuto dalla ricorrente all' per l'avviso di addebito N° 59620220007225084000, notificato il CP_2 23.2.23, che annulla;
condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite a favore dell'avv.to Salvatore Valerio, antistatario, che liquida in complessivi € 1.500,00 per compensi, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge, oltre le spese del contributo unificato;
Termini Imerese, 25.11.2025.
Il Giudice
Dott. Marcello Giacalone
4