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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 14/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 393/2024
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 393/2024 R.G. promossa con reclamo ex art. 51 CCII
depositato l'11 marzo 2024 e posta in decisione all'udienza collegiale del
13/11/2024
OGGETTO: d a
Opposizione sentenza
con il patrocinio dell'avv. Arbosti Mauro CP_1
di apertura della RECLAMANTE liquidazione giudiziale c o n t r o
Codice:174201 con il patrocinio dell'avv. Manzalini Parte_1
Federico
RECLAMATA
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI Controparte_2
NONCHE' DEI SOCI
[...]
ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI Controparte_3
1
[...] RECLAMATO
Controparte_4
RECLAMATO NON COSTITUITO
CONCLUSIONI
Del reclamante
“…revocare in ogni caso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n. 118/2024, RGN 457-1/PU emessa dal Tribunale di Brescia, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg.ri dott. G. Canali, dott. A.
Per Pernigotto, dott. Franchioni, in data 28.03.2024, comunicata dalla cancelleria il 03.04.2024, pronunciata a carico della
[...]
(C.F. ), con sede in Controparte_5 P.IVA_1
Montichiari (Bs), Via G.A. Poli 41, nonché dei soci illimitatamente responsabili (C.F. ) e CP_1 C.F._1
(C.F. ), per l'effetto Controparte_4 C.F._2
accogliendo le conclusioni dal reclamante rassegnate in primo grado, di seguito trascritte: “per i motivi di cui in premessa, Voglia respingere l'istanza di liquidazione giudiziale della Controparte_2
oltre che dei singoli soci e
[...] CP_1 Controparte_4
proposta dal In subordine, ove ritenuti sussistenti Pt_1 Controparte_6
i requisiti ex lege, chiede che Voglia consentire al socio persona fisica sig.
di accedere al sovraindebitamento, usufruendo di tutti i CP_1
benefici annessi”; - porre a carico della società Parte_1
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, le spese della procedura e il compenso che sarà liquidato al curatore fallimentare;
-
2 condannare la società in persona del proprio Parte_1
legale rappresentante pro tempore alla rifusione delle spese, e onorari del presente giudizio”.
Della reclamata
“ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
nel merito respingere le domande formulate da controparte e confermare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale del Tribunale di Brescia n.
118/2024. In ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con sentenza n. 118/2024 pubblicata il 03 aprile 2024 il Tribunale di
Brescia, su istanza della ha dichiarato l'apertura Parte_1
della liquidazione giudiziale della Controparte_2
nonché dei soci illimitatamente responsabili e
[...] CP_7
Controparte_4
Il Tribunale ha dato atto: della genericità delle contestazioni del credito operate da della mancata prova, da parte della debitrice, del CP_1
possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 primo comma lettera d) CCII
essendo state prodotte le sole scritture contabili obbligatorie relative all'esercizio 2020; della sussistenza di un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 CCII, tenendo conto del credito della istante e di quello vantato dall' della configurabilità di una situazione d'insolvenza CP_8
3 evincibile dall'inadempimento del credito di parte istante, dalla esistenza di debiti erariali, dalla inattività e dalla mancata tenuta delle scritture contabili obbligatorie per diversi esercizi anteriori al deposito della istanza di liquidazione giudiziale.
2. Ha proposto reclamo sulla base di due motivi chiedendo la CP_1
sospensione ai sensi dell'art. 52 CCII della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento degli atti di gestione.
3. Si è costituita la chiedendo il rigetto del Parte_1
reclamo.
4. Il subprocedimento relativo alla predetta istanza di sospensione, al cui accoglimento la reclamata si è opposta, è stato definito con la seguente statuizione: << vista la visura storica da cui risulta la inattività della
[...]
dal 31 dicembre 2019, le dichiarazioni Controparte_2
dei redditi relative agli anni 2019 e 2020 nonché l'ulteriore documentazione acquisita nel procedimento innanzi al Tribunale e quella ulteriormente prodotta dal reclamante (dichiarazioni IVA e IRAP anni 2022 e 2023
presentate il 06 febbraio 2024 nelle more del predetto procedimento);
ritenuta la sussistenza, allo stato, del fumus boni iuris quanto alla sussistenza di una impresa minore;
ritenuta la sussistenza di periculum in mora con riferimento alla liquidazione dell'attivo e al compimento da parte della Curatela di atti di gestione dell'impresa, ma non anche dalla formazione dello stato passivo, che in nessun modo può nuocere al reclamante, socio illimitatamente responsabile
4 in relazione al quale è stata aperta la liquidazione giudiziale in estensione a quella della s.n.c.;
P.Q.M.
in parziale accoglimento della domanda sospende ex art.52 CCII la liquidazione dell'attivo ed il compimento da parte della
Curatela di atti di gestione dell'impresa; respinge, invece, la domanda di sospensione della formazione dello stato passivo;
dichiarazione di non luogo a provvedere, essendo stata rilevata la mancata notificazione alla PEC del
Curatore a cui è conseguita la coincidenza con la trattazione della causa di merito>>.
4. Alla udienza del 12 settembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte
ex art. 127 ter cod.proc.civ., il Collegio, attesa la mancata costituzione del
Curatore, ha dichiarato la contumacia della Liquidazione giudiziale della onché dei soci Controparte_2
illimitatamente responsabili e CP_1 Controparte_4
rilevata la mancata notificazione del reclamo a l'ha Controparte_4
disposta; ha richiesto al Curatore nominato <
prima sezione civile di questa Corte:
a) delle sintetiche informazioni scritte in ordine all'ammontare - alla data di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale – dell'attivo per gli ultimi tre anni e dei debiti della società e tra questi di quelli in allora già
scaduti, con indicazione, per questi ultimi, della data in cui essi erano divenuti esigibili;
b) della copia degli atti di cui all'accertamento dello stato passivo, ex artt.
5 emesso,
c) delle relazioni e rapporti riepilogativi, di cui all'art.130 CCII, con particolare riferimento alle cause che avrebbero originato la situazione di crisi/insolvenza>>.
4.1. Il reclamo, con il decreto di fissazione dell'udienza e l'ordinanza della
Corte emessa il 12 settembre 2024 è stato regolarmente notificato a il 20
settembre 2024 a che non si è costituito. Controparte_4
4.2. Alla udienza del 14 novembre 2024, presente il Curatore, il quale aveva già provveduto all'invio di una relazione in ordine a quanto richiesto dal
Collegio con la citata ordinanza, acquisite dallo stesso ulteriori informazioni rese a verbale, richiamate dai procuratori delle parti le conclusioni rassegnate negli scritti difensivi, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La reclamante contesta l'assoggettabilità alla procedura di liquidazione giudiziale per assenza dei requisiti di cui all'art. 2 lettera d) CCII richiamati dall'art. 121 CCI .
1.1. Con il primo motivo contesta l'assenza in fatto dei presupposti per la pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale.
Deduce che: la società per la quale lavorava era inattiva da oltre cinque anni ed in regime di contabilità semplificata;
non sono stati mai registrati attivo,
ricavi o debiti superiori ai limiti previsti come risulta dalle scritture contabili relative agli anni 2018 e 2029, che produce, e delle dichiarazioni acquisite
6 dall'Agenzia delle Entrate;
il debito nei confronti dell' attiene alla CP_8
tassazione degli atti relativi al procedimento per decreto ingiuntivo ed al giudizio opposizione e gravano anche sulla controparte e sono stati già in parte computati nel precetto, conducendo comunque la somma con il credito di parte istante ad un importo dei debiti non maggiore rispetto alla soglia di
€ 30.000,00; le dichiarazioni fiscali non registrano alcunché a riprova della effettiva inattività, nota a controparte che ha notificato il ricorso presso i tre soci, essendo da tempo in stato di abbandono la sede della società; non vi è
prova che gli atti oggetto dell'informativa acquisita siano stati notificati alla società debitrice e/o ai suoi soci.
1.2.Con il secondo motivo contesta l'assenza dei presupposti in diritto per l'apertura della liquidazione giudiziale con riferimento al requisito di cui all'art. 49 CCII, atteso che non vi è certezza sull'ammontare dei debiti scaduti in quanto il titolo ottenuto dalla creditrice nei confronti della sola
S.n.c. è privo dell'attestazione di passaggio in giudicato ed era sufficiente la contestazione della opponibilità, malgrado il Tribunale l'abbia ritenuta generica.
Inoltre, anche gravato di interessi e spese il credito ingiunto, non vi sono ulteriori debiti scaduti, non essendo raggiunta la soglia di € 30.000,00
prescritta dal citato art. 49.
Espone che il mancato deposito dei bilanci non preclude di dimostrare diversamente il mancato superamento delle soglie di fallibilità, come avvenuto nel caso in esame e che tale mancato deposito è stato dovuto alla
7 cessione dell'attività nel 2018.
2. Il reclamo è fondato nei termini che di seguito saranno esposti.
3. L'art. 2 lett d) CCII definisce <> quella che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: <<1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2)
ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila>>.
4. E' principio giurisprudenziale ormai consolidato che la prova della sussistenza dei limiti dimensionali che impedisce la dichiarazione di fallimento, non debba essere necessariamente data con il deposito di bilanci degli ultimi tre esercizi: “In tema di dichiarazione di fallimento” – ma il principio è applicabile anche in caso di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale essendo i medesimi i requisiti richiesti – “per
dimostrare i requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1 , comma 2, L.F., i
bilanci degli ultimi tre esercizi depositati ai sensi dell'art. 15, comma 4, L.F.
non assurgono a prova legale, potendo il debitore assolvere l'onere che gli
incombe con strumenti probatori alternativi, segnatamente avvalendosi delle
scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, anche
8 formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti
e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa”(Cass.
9.11.2020 n. 25025;
nello stesso senso: Cass.
9.11.2023 n. 31171; Cass. n. 3581/2022; Cass.
9045/2021; Cass. 21188/2021; 25025/2020; 31188/2020, 6991/2019;
10509/2019; Cass. 24138/2019; 30541/2018, 16067/2018).
4.1. Nel caso di specie il reclamante sostiene di avere cessato l'attività già
dal 2018; in realtà dalla visura storica della Camera di Commercio acquisita in atti risulta la inattività della Controparte_2
al 31 dicembre 2019.
[...]
4.2. Gli elementi ricavabili dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni
2019 e 2020 nonché l'ulteriore documentazione acquisita nel procedimento innanzi al Tribunale e quella ulteriormente prodotta dal reclamante
(dichiarazioni IVA e IRAP anni 2022 e 2023 presentate il 06 febbraio 2024
nelle more del predetto procedimento) depongono anch'essi per la insussistenza dei predetti requisiti.
4.3. Rileva il Collegio che: risulta incontestata l'asserzione secondo cui la impresa sarebbe perciò da tempo inattiva;
dall'ultima dichiarazione dei redditi depositata emergono nel periodo di attività valori ampiamente al di sotto dei limiti previsti dal citato art. 2; non vi è riscontro della esistenza di debiti ulteriori a quelli menzionati in sentenza per un importo ben al di sotto della soglia di € 500.000,00.
4.4. Tali circostanze trovano risconto nel contenuto della comunicazione del
Curatore che, in sintesi, ha riferito: con riferimento all'attivo, che gli unici
9 elementi in suo possesso sono costituiti dai beni inventariati, “beni mobili di
modico valore” contenuti presso l'immobile ove veniva esercita l'attività non di proprietà della società, già ceduti anteriormente alla sospensione per il corrispettivo di € 500,00 oltre I.V.A.; che è stato inventariato un autocarro
Renault del 2008 in stato d'abbandono che ha percorso 350.000 km.; con riferimento al passivo, che il Giudice delegato ha dichiarato esecutivo lo stato passivo delle insinuazioni tempestive di € 7.152,09 (crediti privilegiati) ed €
16.495,57 (crediti chirografari) mentre le insinuazioni tardive riguardano il credito della parte istante l'apertura della liquidazione giudiziale per €
21.157,43 e il credito di € 56.285,71 della BCC del Garda oggetto di cessione a Controparte_9
Dalla entità delle insinuazioni tempestive e tardive risulta confermato il superamento della soglia dell'art. 49 CCII ma non di quella di cui all'art. 2
lettera d) n. 3 (sussistenza di debiti superiori ad € 500.000).
Vi è pure riscontro nella informativa preliminare ex art. 130 CCII allegata alla nota del Curatore anche per quanto riguarda il valore dei ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
in essa si evidenzia che “dalle dichiarazioni dei redditi prelevate dal cassetto fiscale
si vede che nell'anno 2022 vi è assenza di costi e di ricavi così anche
nell'anno 2021 mentre nell'anno 2020 i ricavi dichiarati ammontano ad €
121.904 con una perdita dichiarata pari ad euro -12.483; i ricavi dichiarati
10 ammontano ad € 210.616 con una perdita dichiarata pari ad euro – 2.614;
nell'anno 2018 i ricavi dichiarati ammontano ad € 291.250 con un utile
dichiarato pari ad € 5.538”.
Per quanto riguarda l'attivo, premesso che <
dimensionali per l'esonero dalla fallibilità dell'imprenditore commerciale, ai fini del computo del triennio cui fa riferimento l'art. 1, comma 2, lett. a), l.fall.
(nel testo modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007) per la determinazione dell'attivo patrimoniale occorre fare riferimento agli ultimi tre esercizi antecedenti alla data del deposito dell'istanza di fallimento>> (Cass.
501/2016) a fronte del deposito della istanza di liquidazione giudiziale in data
30 novembre 2023, deve farsi riferimento, per il calcolo dell'attivo patrimoniale, agli ultimi tre esercizi antecedenti e quindi al triennio
2020/2022.
La reclamata ha posto in evidenza che dalla situazione patrimoniale riepilogativa al 31 dicembre 2020 prodotta da controparte emergono
“attività” per complessivi € 522.525,37.
11 Tuttavia sulla base di tale dato non può ritenersi superata la soglia relativa all'attivo avendo riguardo alle precisazioni al riguardo rese a verbale dell'udienza del 14 novembre 2024 dal Curatore: “Il curatore precisa che in
comune è stata comunicata la cessazione dell'attività con il deposito della
licenza il 31/12/2019, mentre la società è rimasta in essere. Dalla
documentazione fiscale rinvenuta nel cassetto fiscale emerge che dopo il
deposito della licenza non vi sono stati più redditi imponibili. Vista la
situazione patrimoniale datata 31/12/2020, si rileva che l'attivo di €
520.000,00 è costituito da perdite portate a nuovo per circa € 175.000,00 da
spese di utilizzo pluriennale che non hanno un valore significat(iv)o
all'interno dell'azienda, anche perché l'immobile non era di proprietà e ci
sono poi soci conto prelevamenti per € 225.000,00 che di fatto sono crediti
versi i soci stessi della società. In ogni caso, considerando anche solo le
prime due voci, l'attivo effettivo si collocherebbe sotto la soglia dei €
300.000,00. In merito alla voce spese utilizzo pluriennale inserita nell'attivo
per circa € 80.000,00 occorre prendere in considerazione la posta
rettificativa del fondo ammortamento spese pluriennali inserita all'interno
del passivo per € 49.000,00”.
5. Deve, pertanto, escludersi che negli ultimi tre esercizi precedenti la apertura della liquidazione giudiziale la società, già da anni inattiva, abbia superato i limiti dimensionali previsti dall'art. 2, co. 1 lett d) del CCI.
In accoglimento del reclamo va, pertanto, disposta la revoca della liquidazione giudiziale, restando in carica gli organi della procedura sino al
12 passaggio in giudicato della presente sentenza, secondo il disposto di cui all'art.53 secondo comma CCII, con i compiti previsti da tale articolo.
Ai sensi del secondo comma di tale articolo, dalla pubblicazione della presente sentenza e sino al suo passaggio in giudicato l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza del curatore.
Vanno posti a carico del reclamante gli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, di cui al quarto comma di tale articolo, con cadenza trimestrale a decorrere dalla comunicazione della presente sentenza cui si dovrà assolvere sotto la vigilanza del curatore sino al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Va inoltre posto a carico del reclamante l'obbligo di depositare, con la medesima periodicità, una relazione sulla situazione patrimoniale,
economica e finanziaria dell'impresa.
6. Tenuto conto della emersione soltanto in sede di reclamo dei presupposti per l'esenzione dalla apertura della liquidazione giudiziale va disposta l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
in accoglimento del reclamo proposto da ed in riforma della CP_1
sentenza del Tribunale di Brescia n. 118/2024 pubblicata in data 03 aprile
13 2024 revoca la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale della e dei soci illimitatamente Controparte_2
responsabili e CP_1 Controparte_4
ordina a di procedere, sino al passaggio in giudicato della CP_1
presente sentenza, all'adempimento delle prescrizioni di cui in parte motiva;
dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 13 novembre 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
203 e seguenti CCII, ed in particolare del decreto di esecutività, se già
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 393/2024
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 393/2024 R.G. promossa con reclamo ex art. 51 CCII
depositato l'11 marzo 2024 e posta in decisione all'udienza collegiale del
13/11/2024
OGGETTO: d a
Opposizione sentenza
con il patrocinio dell'avv. Arbosti Mauro CP_1
di apertura della RECLAMANTE liquidazione giudiziale c o n t r o
Codice:174201 con il patrocinio dell'avv. Manzalini Parte_1
Federico
RECLAMATA
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI Controparte_2
NONCHE' DEI SOCI
[...]
ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI Controparte_3
1
[...] RECLAMATO
Controparte_4
RECLAMATO NON COSTITUITO
CONCLUSIONI
Del reclamante
“…revocare in ogni caso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n. 118/2024, RGN 457-1/PU emessa dal Tribunale di Brescia, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg.ri dott. G. Canali, dott. A.
Per Pernigotto, dott. Franchioni, in data 28.03.2024, comunicata dalla cancelleria il 03.04.2024, pronunciata a carico della
[...]
(C.F. ), con sede in Controparte_5 P.IVA_1
Montichiari (Bs), Via G.A. Poli 41, nonché dei soci illimitatamente responsabili (C.F. ) e CP_1 C.F._1
(C.F. ), per l'effetto Controparte_4 C.F._2
accogliendo le conclusioni dal reclamante rassegnate in primo grado, di seguito trascritte: “per i motivi di cui in premessa, Voglia respingere l'istanza di liquidazione giudiziale della Controparte_2
oltre che dei singoli soci e
[...] CP_1 Controparte_4
proposta dal In subordine, ove ritenuti sussistenti Pt_1 Controparte_6
i requisiti ex lege, chiede che Voglia consentire al socio persona fisica sig.
di accedere al sovraindebitamento, usufruendo di tutti i CP_1
benefici annessi”; - porre a carico della società Parte_1
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, le spese della procedura e il compenso che sarà liquidato al curatore fallimentare;
-
2 condannare la società in persona del proprio Parte_1
legale rappresentante pro tempore alla rifusione delle spese, e onorari del presente giudizio”.
Della reclamata
“ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
nel merito respingere le domande formulate da controparte e confermare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale del Tribunale di Brescia n.
118/2024. In ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con sentenza n. 118/2024 pubblicata il 03 aprile 2024 il Tribunale di
Brescia, su istanza della ha dichiarato l'apertura Parte_1
della liquidazione giudiziale della Controparte_2
nonché dei soci illimitatamente responsabili e
[...] CP_7
Controparte_4
Il Tribunale ha dato atto: della genericità delle contestazioni del credito operate da della mancata prova, da parte della debitrice, del CP_1
possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 primo comma lettera d) CCII
essendo state prodotte le sole scritture contabili obbligatorie relative all'esercizio 2020; della sussistenza di un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 CCII, tenendo conto del credito della istante e di quello vantato dall' della configurabilità di una situazione d'insolvenza CP_8
3 evincibile dall'inadempimento del credito di parte istante, dalla esistenza di debiti erariali, dalla inattività e dalla mancata tenuta delle scritture contabili obbligatorie per diversi esercizi anteriori al deposito della istanza di liquidazione giudiziale.
2. Ha proposto reclamo sulla base di due motivi chiedendo la CP_1
sospensione ai sensi dell'art. 52 CCII della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento degli atti di gestione.
3. Si è costituita la chiedendo il rigetto del Parte_1
reclamo.
4. Il subprocedimento relativo alla predetta istanza di sospensione, al cui accoglimento la reclamata si è opposta, è stato definito con la seguente statuizione: << vista la visura storica da cui risulta la inattività della
[...]
dal 31 dicembre 2019, le dichiarazioni Controparte_2
dei redditi relative agli anni 2019 e 2020 nonché l'ulteriore documentazione acquisita nel procedimento innanzi al Tribunale e quella ulteriormente prodotta dal reclamante (dichiarazioni IVA e IRAP anni 2022 e 2023
presentate il 06 febbraio 2024 nelle more del predetto procedimento);
ritenuta la sussistenza, allo stato, del fumus boni iuris quanto alla sussistenza di una impresa minore;
ritenuta la sussistenza di periculum in mora con riferimento alla liquidazione dell'attivo e al compimento da parte della Curatela di atti di gestione dell'impresa, ma non anche dalla formazione dello stato passivo, che in nessun modo può nuocere al reclamante, socio illimitatamente responsabile
4 in relazione al quale è stata aperta la liquidazione giudiziale in estensione a quella della s.n.c.;
P.Q.M.
in parziale accoglimento della domanda sospende ex art.52 CCII la liquidazione dell'attivo ed il compimento da parte della
Curatela di atti di gestione dell'impresa; respinge, invece, la domanda di sospensione della formazione dello stato passivo;
dichiarazione di non luogo a provvedere, essendo stata rilevata la mancata notificazione alla PEC del
Curatore a cui è conseguita la coincidenza con la trattazione della causa di merito>>.
4. Alla udienza del 12 settembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte
ex art. 127 ter cod.proc.civ., il Collegio, attesa la mancata costituzione del
Curatore, ha dichiarato la contumacia della Liquidazione giudiziale della onché dei soci Controparte_2
illimitatamente responsabili e CP_1 Controparte_4
rilevata la mancata notificazione del reclamo a l'ha Controparte_4
disposta; ha richiesto al Curatore nominato <
prima sezione civile di questa Corte:
a) delle sintetiche informazioni scritte in ordine all'ammontare - alla data di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale – dell'attivo per gli ultimi tre anni e dei debiti della società e tra questi di quelli in allora già
scaduti, con indicazione, per questi ultimi, della data in cui essi erano divenuti esigibili;
b) della copia degli atti di cui all'accertamento dello stato passivo, ex artt.
5 emesso,
c) delle relazioni e rapporti riepilogativi, di cui all'art.130 CCII, con particolare riferimento alle cause che avrebbero originato la situazione di crisi/insolvenza>>.
4.1. Il reclamo, con il decreto di fissazione dell'udienza e l'ordinanza della
Corte emessa il 12 settembre 2024 è stato regolarmente notificato a il 20
settembre 2024 a che non si è costituito. Controparte_4
4.2. Alla udienza del 14 novembre 2024, presente il Curatore, il quale aveva già provveduto all'invio di una relazione in ordine a quanto richiesto dal
Collegio con la citata ordinanza, acquisite dallo stesso ulteriori informazioni rese a verbale, richiamate dai procuratori delle parti le conclusioni rassegnate negli scritti difensivi, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La reclamante contesta l'assoggettabilità alla procedura di liquidazione giudiziale per assenza dei requisiti di cui all'art. 2 lettera d) CCII richiamati dall'art. 121 CCI .
1.1. Con il primo motivo contesta l'assenza in fatto dei presupposti per la pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale.
Deduce che: la società per la quale lavorava era inattiva da oltre cinque anni ed in regime di contabilità semplificata;
non sono stati mai registrati attivo,
ricavi o debiti superiori ai limiti previsti come risulta dalle scritture contabili relative agli anni 2018 e 2029, che produce, e delle dichiarazioni acquisite
6 dall'Agenzia delle Entrate;
il debito nei confronti dell' attiene alla CP_8
tassazione degli atti relativi al procedimento per decreto ingiuntivo ed al giudizio opposizione e gravano anche sulla controparte e sono stati già in parte computati nel precetto, conducendo comunque la somma con il credito di parte istante ad un importo dei debiti non maggiore rispetto alla soglia di
€ 30.000,00; le dichiarazioni fiscali non registrano alcunché a riprova della effettiva inattività, nota a controparte che ha notificato il ricorso presso i tre soci, essendo da tempo in stato di abbandono la sede della società; non vi è
prova che gli atti oggetto dell'informativa acquisita siano stati notificati alla società debitrice e/o ai suoi soci.
1.2.Con il secondo motivo contesta l'assenza dei presupposti in diritto per l'apertura della liquidazione giudiziale con riferimento al requisito di cui all'art. 49 CCII, atteso che non vi è certezza sull'ammontare dei debiti scaduti in quanto il titolo ottenuto dalla creditrice nei confronti della sola
S.n.c. è privo dell'attestazione di passaggio in giudicato ed era sufficiente la contestazione della opponibilità, malgrado il Tribunale l'abbia ritenuta generica.
Inoltre, anche gravato di interessi e spese il credito ingiunto, non vi sono ulteriori debiti scaduti, non essendo raggiunta la soglia di € 30.000,00
prescritta dal citato art. 49.
Espone che il mancato deposito dei bilanci non preclude di dimostrare diversamente il mancato superamento delle soglie di fallibilità, come avvenuto nel caso in esame e che tale mancato deposito è stato dovuto alla
7 cessione dell'attività nel 2018.
2. Il reclamo è fondato nei termini che di seguito saranno esposti.
3. L'art. 2 lett d) CCII definisce <> quella che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: <<1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2)
ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila>>.
4. E' principio giurisprudenziale ormai consolidato che la prova della sussistenza dei limiti dimensionali che impedisce la dichiarazione di fallimento, non debba essere necessariamente data con il deposito di bilanci degli ultimi tre esercizi: “In tema di dichiarazione di fallimento” – ma il principio è applicabile anche in caso di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale essendo i medesimi i requisiti richiesti – “per
dimostrare i requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1 , comma 2, L.F., i
bilanci degli ultimi tre esercizi depositati ai sensi dell'art. 15, comma 4, L.F.
non assurgono a prova legale, potendo il debitore assolvere l'onere che gli
incombe con strumenti probatori alternativi, segnatamente avvalendosi delle
scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, anche
8 formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti
e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa”(Cass.
9.11.2020 n. 25025;
nello stesso senso: Cass.
9.11.2023 n. 31171; Cass. n. 3581/2022; Cass.
9045/2021; Cass. 21188/2021; 25025/2020; 31188/2020, 6991/2019;
10509/2019; Cass. 24138/2019; 30541/2018, 16067/2018).
4.1. Nel caso di specie il reclamante sostiene di avere cessato l'attività già
dal 2018; in realtà dalla visura storica della Camera di Commercio acquisita in atti risulta la inattività della Controparte_2
al 31 dicembre 2019.
[...]
4.2. Gli elementi ricavabili dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni
2019 e 2020 nonché l'ulteriore documentazione acquisita nel procedimento innanzi al Tribunale e quella ulteriormente prodotta dal reclamante
(dichiarazioni IVA e IRAP anni 2022 e 2023 presentate il 06 febbraio 2024
nelle more del predetto procedimento) depongono anch'essi per la insussistenza dei predetti requisiti.
4.3. Rileva il Collegio che: risulta incontestata l'asserzione secondo cui la impresa sarebbe perciò da tempo inattiva;
dall'ultima dichiarazione dei redditi depositata emergono nel periodo di attività valori ampiamente al di sotto dei limiti previsti dal citato art. 2; non vi è riscontro della esistenza di debiti ulteriori a quelli menzionati in sentenza per un importo ben al di sotto della soglia di € 500.000,00.
4.4. Tali circostanze trovano risconto nel contenuto della comunicazione del
Curatore che, in sintesi, ha riferito: con riferimento all'attivo, che gli unici
9 elementi in suo possesso sono costituiti dai beni inventariati, “beni mobili di
modico valore” contenuti presso l'immobile ove veniva esercita l'attività non di proprietà della società, già ceduti anteriormente alla sospensione per il corrispettivo di € 500,00 oltre I.V.A.; che è stato inventariato un autocarro
Renault del 2008 in stato d'abbandono che ha percorso 350.000 km.; con riferimento al passivo, che il Giudice delegato ha dichiarato esecutivo lo stato passivo delle insinuazioni tempestive di € 7.152,09 (crediti privilegiati) ed €
16.495,57 (crediti chirografari) mentre le insinuazioni tardive riguardano il credito della parte istante l'apertura della liquidazione giudiziale per €
21.157,43 e il credito di € 56.285,71 della BCC del Garda oggetto di cessione a Controparte_9
Dalla entità delle insinuazioni tempestive e tardive risulta confermato il superamento della soglia dell'art. 49 CCII ma non di quella di cui all'art. 2
lettera d) n. 3 (sussistenza di debiti superiori ad € 500.000).
Vi è pure riscontro nella informativa preliminare ex art. 130 CCII allegata alla nota del Curatore anche per quanto riguarda il valore dei ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
in essa si evidenzia che “dalle dichiarazioni dei redditi prelevate dal cassetto fiscale
si vede che nell'anno 2022 vi è assenza di costi e di ricavi così anche
nell'anno 2021 mentre nell'anno 2020 i ricavi dichiarati ammontano ad €
121.904 con una perdita dichiarata pari ad euro -12.483; i ricavi dichiarati
10 ammontano ad € 210.616 con una perdita dichiarata pari ad euro – 2.614;
nell'anno 2018 i ricavi dichiarati ammontano ad € 291.250 con un utile
dichiarato pari ad € 5.538”.
Per quanto riguarda l'attivo, premesso che <
dimensionali per l'esonero dalla fallibilità dell'imprenditore commerciale, ai fini del computo del triennio cui fa riferimento l'art. 1, comma 2, lett. a), l.fall.
(nel testo modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007) per la determinazione dell'attivo patrimoniale occorre fare riferimento agli ultimi tre esercizi antecedenti alla data del deposito dell'istanza di fallimento>> (Cass.
501/2016) a fronte del deposito della istanza di liquidazione giudiziale in data
30 novembre 2023, deve farsi riferimento, per il calcolo dell'attivo patrimoniale, agli ultimi tre esercizi antecedenti e quindi al triennio
2020/2022.
La reclamata ha posto in evidenza che dalla situazione patrimoniale riepilogativa al 31 dicembre 2020 prodotta da controparte emergono
“attività” per complessivi € 522.525,37.
11 Tuttavia sulla base di tale dato non può ritenersi superata la soglia relativa all'attivo avendo riguardo alle precisazioni al riguardo rese a verbale dell'udienza del 14 novembre 2024 dal Curatore: “Il curatore precisa che in
comune è stata comunicata la cessazione dell'attività con il deposito della
licenza il 31/12/2019, mentre la società è rimasta in essere. Dalla
documentazione fiscale rinvenuta nel cassetto fiscale emerge che dopo il
deposito della licenza non vi sono stati più redditi imponibili. Vista la
situazione patrimoniale datata 31/12/2020, si rileva che l'attivo di €
520.000,00 è costituito da perdite portate a nuovo per circa € 175.000,00 da
spese di utilizzo pluriennale che non hanno un valore significat(iv)o
all'interno dell'azienda, anche perché l'immobile non era di proprietà e ci
sono poi soci conto prelevamenti per € 225.000,00 che di fatto sono crediti
versi i soci stessi della società. In ogni caso, considerando anche solo le
prime due voci, l'attivo effettivo si collocherebbe sotto la soglia dei €
300.000,00. In merito alla voce spese utilizzo pluriennale inserita nell'attivo
per circa € 80.000,00 occorre prendere in considerazione la posta
rettificativa del fondo ammortamento spese pluriennali inserita all'interno
del passivo per € 49.000,00”.
5. Deve, pertanto, escludersi che negli ultimi tre esercizi precedenti la apertura della liquidazione giudiziale la società, già da anni inattiva, abbia superato i limiti dimensionali previsti dall'art. 2, co. 1 lett d) del CCI.
In accoglimento del reclamo va, pertanto, disposta la revoca della liquidazione giudiziale, restando in carica gli organi della procedura sino al
12 passaggio in giudicato della presente sentenza, secondo il disposto di cui all'art.53 secondo comma CCII, con i compiti previsti da tale articolo.
Ai sensi del secondo comma di tale articolo, dalla pubblicazione della presente sentenza e sino al suo passaggio in giudicato l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza del curatore.
Vanno posti a carico del reclamante gli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, di cui al quarto comma di tale articolo, con cadenza trimestrale a decorrere dalla comunicazione della presente sentenza cui si dovrà assolvere sotto la vigilanza del curatore sino al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Va inoltre posto a carico del reclamante l'obbligo di depositare, con la medesima periodicità, una relazione sulla situazione patrimoniale,
economica e finanziaria dell'impresa.
6. Tenuto conto della emersione soltanto in sede di reclamo dei presupposti per l'esenzione dalla apertura della liquidazione giudiziale va disposta l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
in accoglimento del reclamo proposto da ed in riforma della CP_1
sentenza del Tribunale di Brescia n. 118/2024 pubblicata in data 03 aprile
13 2024 revoca la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale della e dei soci illimitatamente Controparte_2
responsabili e CP_1 Controparte_4
ordina a di procedere, sino al passaggio in giudicato della CP_1
presente sentenza, all'adempimento delle prescrizioni di cui in parte motiva;
dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 13 novembre 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
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203 e seguenti CCII, ed in particolare del decreto di esecutività, se già