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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/02/2025, n. 2586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2586 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 10987/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. GRANDONI LAURA e con elezione di domicilio presso lo studio del difensore
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] ; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15.03.2024 , premesso che in data Parte_1
14.09.2008 aveva contratto matrimonio a Roma con e che dalla predetta unione CP_1 nascevano i figli (l'1.6.2008) e (il 27.12.2015), esponeva che: con sentenza non Per_1 Per_2
definitiva sullo status n.14312/2022 pubblicata il 03.10.2022, il Tribunale di Roma aveva pronunciato la separazione tra le parti;
il sig. aveva continuato ad assumere un CP_1
atteggiamento di disinteresse nei confronti dei propri figli, che non vedeva da mesi, facendo loro
1 mancare il sostegno morale e psicologico, oltre che economico;
dall'epoca della separazione non vi era stata alcuna riconciliazione, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione. Pertanto, chiedeva: la conferma dell'affidamento esclusivo dei figli con collocamento presso la stessa, l'assegnazione della casa coniugale di cui ne è proprietaria esclusiva, e l'obbligo del padre di corrispondere un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori pari ad euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Non si costituiva in giudizio, sebbene ritualmente evocato, che rimaneva CP_1
contumace.
Nelle more del giudizio, in data 23.10.2024 è stata pubblicata la sentenza n.15982/2024 emessa dal
Tribunale ordinario di Roma nel giudizio di separazione n.r.g. 32029/2021.
All'udienza del 20.11.2024 tenutasi dinnanzi al Giudice designato, compariva la sola parte ricorrente, la quale insisteva nell'accoglimento del ricorso e dei propri scritti difensivi.
Il Giudice, pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione, senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, dichiarava la contumacia di parte resistente e riservava la decisione al Collegio.
Ebbene, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3, n.
2, lett. b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata) e non vi è dubbio alcuno sulla impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali, deve disporsi l'affidamento esclusivo dei figli minori e alla madre, considerato che il regime ordinario di affidamento dei minori Per_1 Per_2 previsto dall'art. 337 ter c.c. esprime un principio di pari responsabilità genitoriale che può essere derogato, nell'interesse dei minori, soltanto al ricorrere di precise controindicazioni.
Nel caso in esame, sono emerse ragioni che consentono di derogare allo schema di affidamento sopra richiamato, atteso che, dagli atti di causa e dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente, è emerso che il padre non si occupa dei figli e non ottempera agli obblighi di accudimento, avendo dimostrato un disinteresse nei confronti degli stessi, sia dal punto di vista morale, non essendosi mai occupato di seguirli nella loro crescita, sia dal punto di vista materiale, stante il protratto inadempimento degli obblighi di mantenimento, elementi questi rappresentativi di un'inidoneità educativa da parte del padre. Orbene, nel caso di specie, appare evidente che debba essere la madre ad occuparsi dei figli nonché a dovere adottare tutte le decisioni più importanti relative alla crescita, all'educazione e all'istruzione dei figli, anche in ragione del fatto che il dopo la CP_1
cancellazione della residenza nella casa coniugale, risulta residente in [...]
Lettera A.
2 Ed invero, la ricorrente in sede di udienza riferiva: “Il vede il figlio una volta ogni 2 CP_1 Per_2 mesi quando si ricorda e si mette d'accordo direttamente con il bambino. L'altro figlio non lo vede mai. Il non ha mai versato il mantenimento per i figli, solo il primo mese successivo alla CP_1
separazione lo ha versato. Non ha mai frequentato i figli se non sporadicamente come già detto e non li chiama mai. Non contribuisce alle spese straordinarie per i figli e non si è mai interessato ai problemi dei figli di salute né scolastici né di altro tipo.”
Alla luce di ciò, sulla base della documentazione versata in atti e delle dichiarazioni rese dalla ricorrente, il Tribunale dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, con collocamento presso la stessa, la quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale sia in relazione alle decisioni inerenti all'ordinaria amministrazione, sia in relazione alle decisioni di maggior interesse relative alla educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni ed aspirazioni, con esclusione da tali scelte del padre, atteso il perdurante disinteresse dello stesso nei confronti dei figli.
Da quanto esposto, emerge infatti come l'affido condiviso avrebbe potuto essere disposto, se solo il resistente avesse mostrato una resipiscenza in merito alla responsabilità nella gestione dei figli;
all'inverso, non ha dimostrato alcun interesse, rimanendo peraltro contumace per l'intero giudizio.
Conseguenzialmente deve essere disposta l'assegnazione della casa coniugale sita a Roma in Via
Francesco Grimaldi 151 pal. b int. 3 alla madre, esclusiva proprietaria e quale genitore convivente con i figli minori e Per_1 Per_2
Quanto alla frequentazione padre-figli, considerate le dichiarazioni rese dalla ricorrente, tenuto conto della loro età e dei rapporti intercorsi fino ad oggi, questo Collegio dispone che le modalità di frequentazione padre-figli si svolgeranno liberamente, previo accordo con la madre e congruo preavviso, e con il consenso dei minori e, comunque, almeno a finesettimana alternati il sabato o la domenica dalle ore 11.00 alle ore 19.00, oltre che il 24 o 25 dicembre, il giorno di Pasqua o di
Pasquetta, il 31 dicembre l'1 gennaio, ad anni alterni e con i medesimi orari 11.00-19.00.
Gli aspetti economici della controversia si incentrano unicamente sulla domanda formulata dalla ricorrente volta all'attribuzione di un assegno per il mantenimento dei figli, non essendo stata formulata alcuna domanda di assegno divorzile.
Orbene, si evidenzia come, in sede di separazione, fosse stato disposto l'obbligo del Sig. CP_1
di contribuire al mantenimento dei figli nella misura pari ad euro 500,00 mensili ed al 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente dichiara di lavorare come onicotecnica e di guadagnare circa 800,00/1000,00 euro mensili, di essere aiutata dalla madre, di percepire l'assegno unico per i figli di circa 398,00 euro, di
3 essere proprietaria esclusiva dell'immobile in cui vive, non più gravato da mutuo grazie all'aiuto dei familiari (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e verbale di udienza del 20.11.2024).
Quanto al resistente, non risulta indicata né documentata la situazione reddituale e patrimoniale dello stesso.
Deve considerarsi che l'orientamento maggioritario della Giurisprudenza di merito ritiene che la specifica natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento dei figli, per il solo fatto di averli generati, impone comunque il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento anche in mancanza di elementi che possano consentire di determinare con esattezza i redditi effettivamente percepiti dai genitori, rilevando la sola capacità lavorativa generica di questi ultimi (cfr. Trib. Roma,
I sez. civile, sent. n. 10190/2015; decreto Trib. Milano, IX sez. civ., del 15.4.2015).
Pertanto, tenuto conto della situazione reddituale delle parti come risultante dalla documentazione agli atti, delle presumibili esigenze economiche dei figli, rapportate all'età dei medesimi ed in continua evoluzione anche rispetto all'epoca della separazione, dei tempi e delle modalità della permanenza dei figli esclusivamente presso la madre, con maggiori oneri di cura a suo carico, del protratto inadempimento del padre degli obblighi di mantenimento dei figli;
il Tribunale ritiene equo determinare in complessivi euro 500,00 mensili l'ammontare del contributo dovuto dal padre per il mantenimento dei figli.
Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita elaborati dall' ISTAT.
Il padre dovrà sostenere altresì nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole, anche non preventivamente concordate in ragione del regime di affidamento esclusivo.
Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei figli, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN – a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste).
Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola
4 nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
Stante la natura della controversia e la contumacia, le spese di lite devono ritenersi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g.
10987/2024, così dispone:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Roma il 14.09.2008 tra e;
Parte_1 CP_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
Roma (registro di matrimonio del Comune di Roma (RM), dell'anno 2008, atto n. 00191, parte 2, Serie A03);
- dispone l'affido esclusivo dei figli e alla madre, la quale eserciterà in via Per_1 Per_2 esclusiva la responsabilità genitoriale sia in relazione alle decisioni inerenti all'ordinaria amministrazione, sia in relazione alle decisioni di maggior interesse relative alla educazione, all'istruzione ed alla salute dei minori, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni ed aspirazioni;
- dispone che i figli minori siano collocati in via prevalente presso la madre;
- assegna la casa coniugale sita a Roma alla ricorrente, esclusiva proprietaria e quale genitore convivente con i figli minori;
- dispone che la frequentazione padre-figli sia regolata nelle modalità dettagliate in parte motiva;
- determina in Euro 500,00 il contributo mensile dovuto da per il CP_1
mantenimento di entrambi i figli, oltre adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, da corrispondere a presso il di lei domicilio entro il giorno 5 di ogni Parte_1
mese con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, oltre al 50% delle spese straordinarie, anche non preventivamente concordate in ragione dell'affido esclusivo;
- dispone che ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
- spese irripetibili.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 11/02/2025
5 Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Paola LAROSA dott.ssa Marta IENZI
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