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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 6437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6437 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DIAPPELLO DI NAPOLI
Sezione III civile
La Corte di Appello di Napoli, sez. III civile, così composta: dott. Michele Caccese Presidente dott. Maria Casaregola Consigliere dott. Maria Cristina Rizzi Consigliere istr./rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3176/2025, riservata in decisione il
10.12.2025 ed avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Benevento n.
689/2025, pubblicata il 2.6.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. AM Federico (C.F. ) e dall'Avv. Daniele Pulcrano (C.F. C.F._2
), tutti elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell'Avv. C.F._3
AM Federico, alla Via dei Banchi Vecchi, n. 35, Roma;
Appellante
E
(C.F.: ) e Controparte_1 C.F._4 CP_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'Avv. Achille Cocco
[...] C.F._5
(C.F.: ), domiciliatario in Ariano Irpino alla Via Cardito, 52; C.F._6
Appellata
Motivi della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato, ha impugnato la sentenza Parte_1 del Tribunale di Benevento n. 689/2025, pubblicata il 2.6.2025, con la quale: -è stata accolta
1 l'opposizione proposta da e ed è stato revocato il Controparte_1 Controparte_2 decreto ingiuntivo n. 79/20, chiesto ed ottenuto in loro danno da;
- il Grasso Parte_1
è stato condannato a rimborsare direttamente in favore dell'avv. Achille Cocco, difensore costituito per gli opponenti, dichiaratosi antistatario, le spese di lite, liquidate in € 145,50 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
- sono state poste a carico del le spese di c.t.u.. Pt_1
Alla udienza del 3.12.2025, che si è tenuta dinanzi al consigliere istruttore nominato, nessuno è comparso e la causa è stata rinviata all'udienza del 10.12.2025, dinanzi al collegio, ai sensi dell'art. 181 c.p.c. e dell'art. 350 - bis c.p.c.; il rinvio è stato ritualmente notificato ai difensori delle parti.
A tale ultima udienza nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato anche dall'art. 309 c.p.c., deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e deve dichiararsi l'estinzione del processo.
Trattandosi di procedimento instaurato in primo grado successivamente all'entrata in vigore del novellato art.181 c.p.c., cui rimanda l'art. 309 c.p.c. (modifica introdotta con d.l.
n.112 del 2008, conv. nella legge n.133 del 2008), la mancata comparizione delle parti comporta non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale ed immediata dichiarazione di estinzione del giudizio, pronuncia quest'ultima che, avendo portata decisoria e determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art.338 c.p.c., va pronunciata dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, 10.12.2025.
Il consigliere estensore Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Il Presidente Dott. Michele Caccese
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