Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/06/2025, n. 1347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1347 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 12/06/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 6719/2023 promossa da
Parte_1
rappr. e dif. dall' avv. CELENTANO GUIDO contro
Controparte_1 rappr. e dif. dall'avv. RONCONI GIOVANNI
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 26/7/2023, - premesso di essere stato Parte_1
assunto alle dipendenze di in data 17.03.2003, in virtù di apposito contratto Controparte_1
di apprendistato professionalizzante, poi trasformato in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal mese di marzo 2007, con inquadramento nel livello contrattuale F2
(attualmente inquadrato nel parametro C2) CCNL Attività Ferroviarie del 16.4.2003 all'epoca vigente quale Operatore della Manutenzione – ha adito l'intestato Tribunale, esponendo che il Contratto Collettivo di settore ha attribuito un aumento retributivo in misura fissa per ogni biennio di anzianità di servizio e che il suo contratto di apprendistato deve intendersi regolato dalla L. n. 25/1955, il cui art. 19 ha previsto che, in caso di mantenimento in servizio del lavoratore al termine del periodo di apprendistato, tale periodo era considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio;
ha, quindi, lamentato il mancato riconoscimento da parte della convenuta, ai fini degli aumenti periodici di anzianità, del periodo complessivo
Denunciata, pertanto, la nullità delle clausole dettate dall'art. 18, comma 11, del C.C.N.L.
16.4.2003 e dall'art. 7 dell'Accordo dell'1.3.2006, poiché in contrasto con la disciplina di rango primario, il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) previa declaratoria di nullità, per contrasto con le previsioni di cui all'art. 19 della Legge 19 gennaio 1955 n. 25, dell'art. 18 (“contratto di apprendistato”) del CCNL 16 aprile 2003 Attività Ferroviarie, comma 11 (nella parte in cui recita “ad esclusione degli aumenti di anzianità”) e dell'art. 7, ultimo comma, dell'accordo 1 marzo 2006, accertare e dichiarare che il ricorrente, essendo stato assunto alle dipendenze della resistente a far data dal 17.03.2003 con contratto di apprendistato professionalizzante e, senza soluzione di continuità, dal 17.03.2007 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con la figura professionale di
Operatore Specializzato Manutenzione parametro retributivo F2, ha diritto alla maturazione degli aumenti periodici di anzianità biennali previsti dalla contrattazione collettiva richiamata in premessa sin dal 17.03.2003 ossia dalla data di assunzione;
2) accertare e dichiarare che la società resistente, nel conteggiare l'anzianità di servizio utile al calcolo degli aumenti periodici di anzianità maturati ogni biennio e dovuti al ricorrente, ha illegittimamente omesso di includere i primi diciotto mesi di lavoro decorrenti dalla data di assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante;
3) per l'effetto, dichiarare che al ricorrente sono dovuti, da parte della resistente, € 3.079,78 ovvero quella somma che sarà determinata al termine dell'istruzione probatoria del presente giudizio, in caso di avversa contestazione dei calcoli allegati, ovvero ancora ed in via gradata la somma ritenuta equa in applicazione del criterio equitativo in applicazione degli artt. 36 Cost. e 432 cpc, a titolo di differenze retributive per errato computo degli A.P.A. nella propria retribuzione mensile, per quanto sopra detto;
4) per l'effetto, condannare la resistente in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del ricorrente, come in atti, della complessiva somma di € 3.079,78 ovvero la somma minore o maggiore quale emergerà al termine dell'istruzione probatoria del presente giudizio, ovvero ancora ed in via gradata la somma ritenuta equa in applicazione del criterio equitativo in applicazione degli artt. 36 Cost. e 432 cpc, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo.”; vinte le spese di lite.
ha rimarcato la piena validità delle clausole collettive, anche alla luce del Controparte_1 principio di gradualità della retribuzione dell'apprendista, quale previsto dall'art. 13, comma
1, della L. n. 25/1995; ha altresì dedotto la regolarizzazione degli scatti di anzianità con pagamento nella busta paga di novembre 2022 della somma complessiva riconosciuta pari ad
€ 1.250,48 ed ha eccepito la prescrizione delle somme maturate.
Ha, quindi, concluso chiedendo “In sede preliminare: a) dichiarare l'integrale prescrizione dei crediti maturati antecedentemente al 3/09/2019 e comunque, per le motivazioni esposte nella presente memoria di costituzione, dei crediti rivendicati relativi al periodo 17.03.2003 al 18.07.2007; b) conseguentemente, dichiarare l'integrale cessazione della materia del contendere in virtù della regolarizzazione operata da con ruolo paga di Controparte_1
novembre 2022, con compensazione integrale delle spese di giudizio. Nel merito: rigettare il ricorso nel merito in quanto infondato in fatto ed in diritto”.
La causa è stata istruita con produzione documentale e, all'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
Ciò posto, la domanda è fondata per quanto di ragione, condividendosi le ragioni espresse da un consistente orientamento giurisprudenziale, sia di merito (cfr., ex plurimis, Corte d'Appello di Genova, 4.4.2022, n. 80; Corte d'Appello di Venezia,
28.12.2022, n. 637; Corte d'Appello di Torino ez. lav., 16.2.2022, n. 2; Corte d'Appello di Milano, 6.5.2019, n. 804; cfr. sentenza Tribunale Foggia n. 5476/2022, est. Sott. I.
), che di legittimità (cfr., tra le più recenti, Cass. Sez. Lav. 36380 del 13.12.2022), CP_2 dal quale non v'è ragione di discostarsi e che di seguito si richiama, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
2.1 Più in dettaglio, come osservato da Cass. n. 36380/2022 cit., “La questione dell'equiparazione all'anzianità ordinaria del periodo di apprendistato, con specifico riferimento alla nullità dei punti 11 dell'art. 18 del CCNL Attività ferroviarie del
16.4.2003 e 7 dell'accordo sindacale 1.3.2006, è già stata scrutinata da questa Corte sostanzialmente sotto tutti i profili sollevati dal ricorso, pronunce che questo Collegio condivide ed i cui principi di diritto ritiene di confermare (cfr. Cass. nn. 38900, 38901,
38902, 38903 del 2021 con riferimento alla società Rete Ferroviaria Italiana;
Cass. nn.
40410, 40411, 40412, 40413 del 2021 con riguardo a;
Cass. n. 30935 del CP_1
2022 con riguardo a Trenord, alle cui motivazioni si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ), non essendo stati proposti nuovi argomenti che inducano a rimeditare l'orientamento assunto;
le suddette pronunce hanno ritenuto infondati i motivi innanzi esposti.
3. Invero, il contratto di apprendistato, anche nel regime normativo previsto dalla L. n.
25 del 1955, si configura come rapporto di lavoro a tempo indeterminato a struttura bifasica, nel quale la prima fase è contraddistinta da una causa mista (aggiungendosi al normale scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione l'elemento specializzante costituito da quello tra attività lavorativa e formazione professionale), mentre la seconda, soltanto residuale, perché condizionata al mancato recesso ai sensi dell'art. 2118 c.c., consiste nella trasformazione del rapporto in uno tipico di lavoro subordinato: con la conseguenza che, in caso di licenziamento intervenuto nel corso del periodo di formazione, è inapplicabile la disciplina relativa al licenziamento ante tempus nel rapporto di lavoro a tempo determinato (Cass. 3 febbraio 2020, n. 2365, in riferimento ad un'assunzione del 22 marzo 2005, con contratto di apprendistato della durata di trenta mesi;
nel solco di Cass. 14 agosto 2017, n. 20103, p.ti da 5.1. a 5.3. in motivazione;
Cass. 19 settembre 2016, n. 18309); tale modulazione bifasica è stata ritenuta compatibile con il contratto di apprendistato professionalizzante stipulato ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. cit. (Cass. 3 agosto 2020, n. 16595), con quello di formazione e lavoro (Cass. 26 gennaio 2015, n. 1324) e con quello di inserimento (Cass. 25 settembre
2018, n. 22687; Cass. 4 marzo 2020, n. 6094, p.to 12. in motivazione).
4. La "delega" conferita alle parti sociali dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 49 è specificamente limitata alla "durata" del contratto di apprendistato professionalizzante
(comma 3) e, "fino all'approvazione della legge regionale prevista" allo scopo, alla
"regolamentazione dei profili formativi" rimessi alle Regioni e alle Province autonome di NT e LZ (comma 5 e quinto-bis): la contrattazione collettiva (investita di una funzione precariamente sostitutiva del legislatore regionale) non poteva esorbitare dal perimetro ad esso devoluto, di regolamentazione dei profili formativi del contratto di apprendistato, considerato sia il riparto di materie dettato dall'art. 117 Cost., comma 2,
(che riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la disciplina del rapporto di lavoro, compresa nelle materie di “ordinamento civile”, e alla potestà concorrente di
Stato e Regioni la materia della “istruzione”) sia – a contrario – la diversa ed inequivoca delega (concernente “La disciplina del contratto di apprendistato”) affidata alle parti sociali dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 167 del 2011.
Questa Corte aveva già sottolineato (Cass. 14 agosto 2017, n. 20103, p.to 5.1. motivazione) “che lo stesso D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 47, comma 3 ha previsto che in attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato restasse in vigore la disciplina dell'apprendistato dettata dalla L. n. 25 del 1955 come modificata dalla L. n.
196 del 1997”.
5. Le locuzioni normative, con le quali il legislatore ha designato la rilevanza del periodo formativo in funzione dell'anzianità di servizio ("computato" in essa: D.Lgs. n.
276 del 2003, art. 3, commi 5 e 12; "considerato utile": L. n. 25 del 1955, art. 19) sono espressioni assolutamente equivalenti e questa Corte, riferendosi alle plurime norme che hanno fatto salva la computabilità di certi periodi nell'anzianità di servizio (compresa la
L. 19 gennaio 1955, n. 55, art. 19), ha già chiarito che l'equiparazione posta dalla legge
(periodo di formazione e lavoro = periodo di lavoro ordinario), in quanto formulata in termini generali ed assoluti, non è derogabile dalla contrattazione collettiva, sicché i contratti collettivi ove prevedano l'istituto degli scatti di anzianità (istituto rimesso interamente alla sua regolamentazione) non possono escludere dal computo dell'anzianità di servizio il pregresso periodo di formazione e lavoro (Cass. S.U. n.
20074 del 2010). Una diversa interpretazione integrerebbe una discriminazione vietata
(come può desumersi dalle pronunce della Corte di giustizia del 18 giugno 2009, n. C-
88/08, del 28 gennaio 2015, n. C-417/13, del 14 marzo 2018, C482/16).
6. Il principio in discussione deve ormai ritenersi di sistema, compreso il comparto del lavoro pubblico, posto che la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto ab origine a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento (Cass. 16 luglio 2020, n. 15231; Cass. 19 agosto 2020, n.
17314).
7. In via conclusiva, deve essere affermata, come esattamente ritenuto dalla Corte territoriale, la nullità dell'art. 18 (contratto di apprendistato), comma 7 (retribuzione base dell'apprendista) del CCNL 16 aprile 2003 e dell'art. 7, u.c. dell'accordo 1 marzo
2006 ("L'anzianità di servizio nel primo periodo della tabella al precedente punto 3 non
è valida ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità"), siccome in violazione della L. n. 25 del 1955, art. 19”.
2.2. Sulla base di tali argomentazioni, che rispondono esaustivamente alle difese svolte dalla società resistente, la domanda attorea va accolta.
È, infatti, pacifico che abbia escluso dal computo dell'anzianità di Controparte_1
servizio ai fini della corresponsione dei periodici aumenti di anzianità (A.P.A.) i primi diciotto mesi a decorrere dall'assunzione del ricorrente con contratto di apprendistato professionalizzante.
Una siffatta esclusione è stata argomentata sulla scorta degli artt. 18, comma 11, del
C.C.N.L. Attività ferroviarie del 16.4.2003 e 7 dell'Accordo sindacale 1.3.2006, i quali si pongono in contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 19 L. n. 25/1955, la cui efficacia è venuta meno soltanto in data successiva alla stipulazione dei contratti per cui è causa, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 167/2011.
3. Così accertato il diritto della parte ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel periodo di apprendistato e in difetto di qualsivoglia contestazione in ordine ai criteri di calcolo del quantum debeatur, la società resistente va dunque condannata al pagamento, in favore del ricorrente, delle somme maturate a titolo di differenze retributive, pari ad euro 1.829,30 (maturate a decorrere dal mese di luglio
2007), al netto del pagamento effettuato dalla parte resistente a titolo di APA con la busta paga di novembre 2022.
Inoltre, la pretesa attorea è immune dall'eccezione di prescrizione sollevata da CP_1
(ex art. 2948 c.c.), alla luce del più recente e condivisibile orientamento della S.C.,
[...] secondo cui “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cassazione civile sez. lav., 06/09/2022, n.
26246.
Sulle somme innanzi liquidate competono gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascuna frazione del credito sino al soddisfo.
4. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo in applicazione del criterio giurisprudenziale del decisum e ai sensi del D.M. n. 147/2022 (cause di lavoro di valore compreso tra €. 1101 e 5.200; valori minimi, stante la marcata serialità del presente contenzioso), devono gravare integralmente sulla parte resistente, risultata soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6719 /2023 R.G.L. e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel periodo di apprendistato;
b) condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento dell'importo di €. 1.829,30 per differenze retributive maturate a detto titolo (somma al netto di quanto già corrisposto al lavoratore per il medesimo titolo), il tutto aumentato degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascuna frazione del credito sino al soddisfo;
c) condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario, liquidandole in complessivi €
1.313,00 per compensi, nonché i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali al 15%.
Foggia, 12.6.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti