Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/02/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n°4695/2019 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Antonio Quaranta - Presidente -
- dr. Maria Rosaria Pupo - Consigliere -
- dr. Rita Anna De Falco -Giudice ausil. rel. estensore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4695 R.G. dell'anno 2019, innanzi alla Corte di Appello di NA, riassunzione giudizio di Cassazione con rinvio, avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente
TRA
( ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi dall'avv. EL CodiceFiscale_2
Liguori ( ) e dall'avv. Vincenzo Liguori (C.F. CodiceFiscale_3
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito C.F._4
in NA al Centro Direzionale Is. F4 in virtù di procura alle liti in calce all'atto di riassunzione.
-Appellanti in riassunzione
E
(C.F. ),già con Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
sede in Bologna, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
lui elettivamente domicilia in S. Antimo alla Via Polito n.5.
-Appellata in riassunzione
E
, EL, nella qualità di eredi del sig. CP_3 CP_4 [...]
, (nato a [...] il [...] e deceduto il 9/01/2001); Per_1
-Appellati in riassunzione - contumaci-
Conclusioni:
Per gli appellanti: “ a) Dichiarare la sentenza n.4793/05 emessa dal
Tribunale di NA VIII Sezione Civile iniqua, illegittima, ingiusta ed errata, sia perché emessa in violazione di precise norme di diritto, sia perché il Giudice di prime cure ha omesso di esaminare tutti gli elementi probatori presenti nel processo ed ha omesso di motivare su vari punti decisivi della controversia e sia infine perché la motivazione adottata è errata, insufficiente contradditoria su un punto decisivo della controversia, nonché in violazione degli artt. 116 c.p.c., 1227,2043,2054,2056 e 2697 C.c.;
b)accogliere la domanda proposta dagli odierni appellanti e per l'effetto riformare la emessa sentenza n.4793/05,specificatamente laddove nella pronuncia del tribunale di NA di 1° grado viene accolta parzialmente la domanda proposta dai IG.ri e e Parte_2 Parte_1
laddove specificatamente viene addebitata agli stessi il 50% di corresponsabilità in ordine alla produzione dell'evento dannoso de quo ex art. 2054 II° comma;
c)dichiarare l'esclusiva responsabilità del convenuto sig. in ordine alla produzione dell'evento dannoso de-quo; d) Persona_1
pag. 2/24 condannare, per l'effetto essa già già CP_5 Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro- tempore ed esso Controparte_7
sig. o tra loro chi di ragione al risarcimento in favore degli Persona_1
appellanti delle ulteriori somme equivalenti al 50% di quelle dovute e non riconosciute dal Giudice di prime cure in virtù della disciplina di cui all'art.
2054 II° comma c.c., somme che precisamente andranno riconosciute in favore del sig. nella misura ulteriore di €. 225,00 e in favore Parte_2
del sig. nella misura di €.72.341,285; e)in via Parte_1
gradata e subordinata dichiarare eventualmente una corresponsabilità di entrambi i conducenti dei rispettivi veicoli coinvolti nel sinistro de quo e in tal caso addebitare una percentuale minima e residuale a carico degli odierni appellanti, nelle rispettive qualità, conseguenzialmente riducendo minimamente le somme agli stessi spettanti e tanto secondo giustizia;
il tutto oltre interessi, rivalutazione monetaria da determinarsi secondo indici
ISTAT, dal dì dell'evento all'effettivo soddisfo;
vinte le spese, diritti ed onorari del giudizio di II° grado con attribuzione ex art. 93 c.p.c. e con espressa statuizione in ordine alle spese forfettarie in favore dell'avv.
Giuseppe Romano che, ha anticipato le spese e non riscosso gli onorari”.
Per l'appellata e appellante incidentale La “ … a) Controparte_8
rigettare l'appello principale, siccome infondato in diritto ed in fatto;
b)accogliere l'appello incidentale, per i motivi esposti, e conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, rigettare la domanda proposta da
e da e/o comunque, previa se del caso Parte_2 Parte_1
nuova TU, ridurre le somme, a qualsiasi titolo, complessivamente liquidate
(e correlativamente quelle poste a carico degli appellati),in favore di
[...]
, escludendo o riducendo, tra l'altro, anche il danno Parte_1
pag. 3/24 patrimoniale ed adeguatamente valutando l'omesso uso del casco protettivo,
e attribuendo, in ogni caso (previa se del caso declaratoria di nullità del relativo capo) ad entrambi gli attori gli interessi sulla sola somma liquidata devalutata alla data del sinistro e poi via via annualmente rivalutata;
c)condannare gli attori alla restituzione delle maggiori somme che, risultassero percepite in forza della sentenza di primo grado,d) con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio).
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con citazione, notificata il 7-21.07. 1998, e Parte_1
convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di NA, Parte_2 [...]
e la rispettivamente nella qualità di proprietario ed Per_1 CP_7
assicuratrice del veicolo targato NA F83330,al fine di ottenere il risarcimento dei danni, alla persona, ed al motoveicolo tel. 3WW025339, rispettivamente subiti a seguito di un incidente stradale verificatosi in NA in data 4.10.1994, alle ore 16:30 circa, allorquando l'istante nel percorrere la
Via Niso, veniva investito dall'autovettura sopra indicata, di proprietà del sig. ed assicurata con la il quale non Persona_1 Controparte_7
concedeva la dovuta precedenza.
La si costituiva in giudizio ed eccepiva la prescrizione del CP_7
diritto ed in ogni caso, contestava il fondamento della domanda attrice, chiedendo il rigetto. Instaurato il contraddittorio, ed espletata la fase istruttoria, con l'escussione dei testi, e la TU medico- legale, all'esito della quale la causa veniva introita a sentenza con i termini di cui all'art. 190 C.p.c.
Con ordinanza del 28.04.2003, la causa veniva rimessa sul ruolo dal G.I. al fine di consentire la rinnovazione della TU . All'udienza dell'11.01.2005 la causa veniva riservata in decisione, previa autorizzazione allo scambio e pag. 4/24 deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 C.p.c.
2 LA SENTENZA IMPUGNATA E IL GIUDIZIO DI APPELLO.
Il Tribunale NA, con sentenza n. 4793/2005 depositata in data
30.04.2005, sulla domanda di risarcimento danni spigata da Parte_1
e così provvedeva:
[...] Parte_2
“1) dichiarava la concorrente responsabilità di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nella misura del 50% ciascuno;
2) condannava al pagamento, a titolo di risarcimento del danno biologico, della somma di €.
72.341,285 in favore di , nonché al pagamento di Parte_1
€. 225,00 in favore di oltre interessi legali dalla data del fatto Parte_2
sino al soddisfo;
3) condannava e la in solido al Persona_1 CP_7
pagamento in favore degli istanti della metà delle spese processuali, liquidate (già nella misura della metà) in €. 500,00 per esborsi (ivi compresa la metà delle spese di TU) €. 1.300,00 per diritti ed €. 3.900,00 per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Paolo Mormile.
La sentenza detta, veniva impugnata, in via principale, con appello notificato il 24.05.2006, da e lamentandosi Parte_1 Parte_2
sostanzialmente della pronuncia di corresponsabilità a loro carico.
Chiedendo dunque la riforma parziale della decisione gravata, con accoglimento dell'originaria domanda risarcitoria. Vinte le spese del grado.
Incardinatosi il giudizio di appello al n. RG.3571/2006 di codesta Corte, in data 28.11.2006, si costituiva la subentrata nei rapporti CP_5
facenti capi alla ed alla (oggi Controparte_6 CP_7
, che depositava la documentazione attestante Controparte_1
pag. 5/24 l'avvenuta esecuzione della sentenza di primo grado, contestando l'appello e proponeva a sua volta appello incidentale avverso l'indicata decisione, per i seguenti motivi :“ a) erroneo rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione di ed erroneo riconoscimento della relativa Parte_2
domanda risarcitoria;
b) erronea declaratoria di inammissibilità ed erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione;
c) erronea ed ingiusta liquidazione del danno…c1)erronea adesione alle conclusioni del collegio medico e mancata rinnovazione delle indagini peritali..;c2)eccessiva ed erronea liquidazione del danno biologico e morale…,c3)erroneo riconoscimento del danno patrimoniale e/o sua eccessiva ed erronea liquidazione..; c4) erronea pronuncia in ordine al mancato uso del casco ed erronea mancata valutazione della incidenza di tale comportamento sull'entità delle lesioni riportate dal;
d) nullità ed erroneità della Pt_1
pronuncia in materia di interessi e rivalutazione”. Vinte le spese del grado.
Nella susseguente fase istruttoria, veniva ordinata l'integrazione del contradditorio nei confronti degli eredi del sig. (nelle more Persona_1
deceduto). Acquisito agli atti il fascicolo di primo grado, precisate le conclusioni, la causa all'udienza collegiale del 1.04.2014 veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La Corte di Appello di NA, con la sentenza del 10.10.2014 n. 4023, così provvedeva: “a) dichiarava l'inammissibilità dell'appello principale;
b) dichiarava l'inammissibilità dell'appello incidentale tardivo spiegato da
(già , in persona del legale Controparte_9 Controparte_7
rappresentante pro- tempore;
pag. 6/24 c)dichiarava interamente compensate tra le parti costituite le spese del secondo grado di giudizio;
nulla per spese per i contumaci , CP_4 [...]
e . CP_3 Parte_3
3.Il giudizio di legittimità.
La sentenza detta veniva impugnata con ricorso in Cassazione, notificato il
26.10.2015, ed il 29.10 e 4.11.2015 dai IG.ri e Parte_1
, sulla scorta della dedotta violazione dell'art. 360, comma 1°, Parte_2
n. 3, c.p.c. in relazione alle norme di legge per falsa applicazione degli artt.
457,474, 476,480, 534, 566, 1159, et ecc. c.c. , 12, 2° comma, disp. prel. c.c,
101,102, 110 c.p.c., 24 e 111 Cost, censurando la statuizione della sentenza di merito nella parte in cui aveva ritenuto non valido l'atto di citazione in appello per integrazione del contraddittorio notificato il 28 e 29.07.2006 al fine della rituale instaurazione del contraddittorio in quanto essi non avrebbero assolto all'onere probatorio sugli stessi gravante ex art.2697 c.c. dell'acquisizione della veste ereditaria dei IG. , e CP_3 CP_4
con l'accettazione dell'eredità dimessa dal de cuius Parte_3 [...]
. Con il secondo ed ultimo motivo, impugnavano la decisione del Per_1
giudice di merito nella parte in cui aveva ritenuto inadempiuto l'ordine di integrazione del contraddittorio (e non valido a sanare l'ordine inadempiuto riguardante il precedente atto di citazione in appello per integrazione del contraddittorio notificato il 28 e 29/07/2006) ed aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello principale da essi proposto per omessa integrazione del contraddittorio disposto ex art. 331 C.p.c. nei confronti del de cuius, già defunto al momento dell'ordine, responsabile civile e litisconsorte necessario del giudizio.
pag. 7/24 Radicatasi così la lite si costituiva in giudizio la sola Controparte_10
, quale società incorporante la a sua volta
[...] Controparte_11
società incorporante di che resisteva con Controparte_9
controricorso con il quale veniva proposto anche ricorso incidentale condizionato, con cui veniva chiesto, in caso di accoglimento del ricorso principale, che venisse dichiarata l'ammissibilità del proprio appello incidentale condizionato.
Il Procuratore Generale depositava le conclusioni, chiedendo che, in accoglimento del ricorso principale e del ricorso incidentale, la sentenza impugnata fosse annullata con rinvio alla Corte di Appello di NA.
3.1.La decisione della Suprema Corte di Cassazione.
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza del 28/06/2019 n. 17445, così statuiva:
a) accoglieva entrambi i motivi del ricorso principale;
b) accoglieva il ricorso incidentale condizionato;
c) cassava la sentenza impugnata;
d) rinviava la causa alla Corte di appello di NA, in diversa composizione, alla quale ha rimesso l'incarico di esaminare nel merito l'appello principale e quello incidentale e provvedere anche sulle spese processuali in relazione a quelle del giudizio di legittimità.
La Corte Suprema ha così motivato la sua decisione: ha ritenuto fondato il primo motivo di censura, rilevando che, nel caso di specie, l'eredità del ConCon Contr defunto S.F. si era devoluta per legge ai figli e eventuali diverse disposizioni testamentarie non potevano pregiudicare i diritti che la legge riservava ai figli. Costoro avevano accettato la notifica dell'atto di citazione in appello per integrazione del contraddittorio (avvenuta il 28 ed il 29 luglio
pag. 8/24 2006), ma erano rimasti contumaci (e, conseguentemente, non avevano contestato la loro qualità di eredi).
D'altronde, non poteva dirsi onere degli odierni ricorrenti provare la Con Contr qualità di eredi di e sol si consideri che, al momento della Per_2
suddetta notifica, l'eventuale accettazione, espressa o tacita, dell'eredità:a)non era nella disponibilità degli odierni ricorrenti, non esistendo in materia alcuna forma di pubblicità; b)poteva ancora essere perfezionata dai chiamati in causa all'eredità fino a 10 anni dopo il decesso
(e cioè fino al 9/01/2011, essendo il decesso avvenuto il (9/01/2001).In definitiva, la Corte di merito, avrebbe dovuto: ritenere ritualmente allegato
e provato il fatto che, , e erano tutti figli legittimi CP_3 CP_4 Parte_3
chiamati all'eredità di S.F.; ritenere che, i predetti, con l'accettazione della notifica dell'atto processuale, pur non avendo accettato tacitamente
l'eredità del de cuius, avevano l'onere di costituirsi contestando in giudizio il proprio difetto di legitimatio ad causam;
ritenere validamente instaurato il contraddittorio.
Fondato è anche il secondo motivo.
Invero, l'ordinanza collegiale del 27/03/2012, con la quale la Corte ha ordinato ex art.331 C.p.c. l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
S.F. (proprietario del veicolo danneggiante e, quindi, litisconsorte necessario), è stata erroneamente emessa proprio perché, in forza del precedente atto di citazione in appello per integrazione del contraddittorio
(ritualmente notificato il 28 ed il 29 luglio 2006), il contraddittorio era già stato validamente instaurato nel giudizio di appello nei confronti dei di lui figli , e CP_3 CP_4 Parte_3
pag. 9/24 E per consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. tra le più recenti, la sent. n. 5523 del 10/03/2014, l'ordine di integrazione del contraddittorio emesso in difetto dei presupposti per la sua emanazione è improduttivo di effetti, di talché la mancata ottemperanza al medesimo, essendo irrilevante, non può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione.
In definitiva, la Corte di merito avrebbe dovuto: ritenere validamente instaurato il contraddittorio nel giudizio di appello (a seguito della notifica del 28 e 29/07/2006 dell'atto di citazione in appello per integrazione del contraddittorio);ritenere erroneamente emessa la precedente ordinanza del
27/03/2012 (con conseguente revoca della stessa);ritenere irrilevante la mancata ottemperanza dell'errato ordine di integrazione del contraddittorio
e, quindi, procedere all'esame del merito dell'appello.
Fondato infine il ricorso incidentale.
Invero, l'accoglimento del ricorso principale comporta l'accoglimento del ricorso incidentale condizionato della compagnia, in quanto l'appello incidentale incondizionato proposto dalla compagnia avrebbe dovuto essere dichiarato ammissibile per le stesse ragioni per cui avrebbe dovuto essere dichiarato ammissibile l'appello principale”.
3.2.Con citazione, notificata il 22.10.2019,nel rispetto del termine di cui all'art. 392 c.p.c., e riassumevano il Parte_1 Parte_2
giudizio, instando per l'accoglimento delle conclusioni trascritte in epigrafe.
Si costituiva, quindi, anche nella attuale fase processuale la Controparte_1
(già già .A), chiedendo che, l'adita Corte di Appello CP_11 CP_15
sulla scorta degli enunciati principi della Suprema Corte di cassazione, esamini nel merito tutte le difese eccezioni e conclusioni nonché l'appello incidentale avverso la sentenza n. 4793/2005 del Tribunale di NA
pag. 10/24 proposti dalla compagnia nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.11.2006 (nel proc. 3571/2006) Corte di Appello) alla quale integralmente si riporta.
Conclusioni riportate in epigrafe.
Instauratosi il contraddittorio, ed acquisito agli atti tutti i fascicoli inerenti alla presente procedura, dopo alcuni rinvii, previo mutamento del relatore, e, precisate le conclusioni su trascritte, all'udienza del 15/07/2024, con ordinanza pronunciata ex art. 127 ter del C.p.c. e, comunicata in pari data la causa veniva trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 190 C.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica. Entrambe le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente la Corte di Appello di NA osserva che, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nell'ipotesi di rinvio c.d. improprio o restitutorio alla Corte d'Appello – che si verifica quando la sentenza impugnata, senza entrare nel merito, si sia limitata ad una pronuncia meramente processuale- la Corte territoriale, diversamente da quanto accade nel caso di rinvio c.d. prosecutorio, conserva tutti i poteri connaturati alla funzione di giudice dell'impugnazione avverso la sentenza del tribunale, e deve pertanto esaminare tutte le questioni ritualmente proposte che, non incidano sul suo obbligo di conformarsi al principio di diritto enunciato dalla suprema Corte (cfr. Cass. Sez. 1-, sentenza n. 23314 del 27709/2018 Rv.
650758-01).
2.La corte di Cassazione con sentenza di rinvio n. 17445/2019, ha cassato la sentenza impugnata, ed ha rimesso il fascicolo di causa alla Corte di Appello di NA (in diversa composizione ), alla quale ha rimesso l'incarico di pag. 11/24 esaminare nel merito l'appello principale e quello incidentale e provvedere anche sulle spese processuali ed anche in relazione a quelle del giudizio di legittimità.
3.Va dichiarata la contumacia dei IG.ri , e EL, CP_3 CP_4
atteso che, l'atto di appello è stato ritualmente notificato, e non hanno inteso costituirsi nel presente giudizio.
Detto ciò, l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
risulta ammissibile sotto il profilo di cui all'art. 342 c.p.c. così come novellato dall'art. 54 D.L. n. 83/2012, ma non merita considerazione per come infra.
Per ragioni di opportunità in primis va esaminata, l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, sollevata, genericamente, ancora oggi dalla compagnia assicurativa sul punto occorre osservare Controparte_1
che il tribunale partenopeo ha correttamente esaminato gli atti interruttivi prodromici all'azione (v.d. racc. A/R), ed ha ampiamente motivato sull'inammissibilità di tale eccezione.
L'eccezione detta, va rigettata.
4.Tanto premesso, si passa ad esaminare il merito, ovverosia i motivi dell'appello principale;
gli odierni appellanti sostanzialmente lamentano con il primo e secondo motivo di censura che, il Tribunale abbia errato nel dichiarare la pari responsabilità di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, per omessa valutazione di alcune circostanze di fatto che, avrebbero indotto in errore il primo giudice, in violazione di precise norme di diritto;
ritengono gli appellanti che,la motivazione del primo giudice sarebbe, errata, insufficiente e, contraddittoria, su un punto decisivo della controversia, in violazione degli artt. 116 c.p.c.,1227, 2043, 2054 e 2697 c.c.
pag. 12/24 Con il secondo motivo di censura, gli appellanti, lamentano che, la presunzione di pari responsabilità non poteva essere applicata alla fattispecie in esame, poiché tale presunzione opera solo nel caso in cui non venga fornita la prova di un comportamento causativo del danno.
Con il terzo motivo di appello gli odierni appellanti, censurano la motivazione del primo giudice, ritenendola contraddittoria, incompleta, incoerente ed illogica, laddove, ha applicato la disciplina di cui all'art. 2054
c.c. al caso in esame, ritenendo di contro che, dall'istruttoria sarebbe emersa e, risulterebbe provata l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura in ordine alla produzione dell'evento dannoso .
Con il quarto ed ultimo motivo di censura, gli odierni appellanti, ed in particolare l'appellante si duole dell'applicazione Parte_1
della percentuale di corresponsabilità nella misura del 50% anche sul danno morale allo stesso spettante di converso per intero.
I motivi possono essere esaminati unitamente essendo strettamente connessi tra loro.
Sostanzialmente, l'appellante si duole del fatto, che il primo giudice ha erroneamente valutato le risultanze di alcuni elementi probatori raccolti, pervenendo ad una sentenza errata ed iniqua.
La Corte ritiene che, in ossequio al principio del libero convincimento del giudice (ex artt. 115 e 116 cpc,), il Tribunale ha correttamente valutato tutti gli elementi raccolti durante lo svolgimento del processo, volti a dimostrare l'esistenza del fatto dichiarato dalle parti. In particolare, si ricorda, che il giudice, nel caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dal teste escusso, è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità del teste in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, quali la loro pag. 13/24 qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni, che lo hanno portato a ritenere attendibile una testimonianza rispetto alle altre emergenze istruttorie (quale il comportamento tenuto dal velocipede) (Cass. n. 1547/2015).
Premesso che spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità
e la concludenza, di scegliere quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere la rilevanza di una o più prove, dovendosi ritenere, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare, specificamente, che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (Cass. n. 13485/2014 e Cass. n.
13054/2014), osserva la Corte che coerentemente con quanto si evince dal combinato disposto degli artt. 115 e 116 c.p.c., il giudice di prime cure ha valutato gli elementi ritenuti necessari ai fini della decisione, la quale, dunque, si dimostra essere assolutamente argomentata e pienamente motivata sia sul piano logico che giuridico, tanto da risultare esente da vizi e priva di fratture. Prima di passare all'esame delle risultanze probatorie, ai fini della verifica, in particolare, dell'operato dal giudice di prime cure, giova premettere che il Tribunale, correttamente ha inquadrato la fattispecie nel disposto normativo dell'art.2054 c.c. 2°, con pronuncia condivisa da questa
Corte.
L'appellante fonda il gravame, sul presupposto, che, il primo giudice, nel valutare gli elementi in suo possesso, non abbia tenuto conto di alcune pag. 14/24 circostanze- specificatamente il punto di impatto tra i veicoli coinvolti-
Ebbene, nel caso in esame, dalla deposizione del teste non è dato sapere quale sia stata la condotta del , e, se egli abbia tenuto un comportamento Pt_1
effettivamente conforme alle regole della comune prudenza ed abbia adottato tutte le dovute manovre di emergenza che, il caso imponeva.
Dal testimoniale emerge, che il procedeva in spregio alle regole della Pt_1
circolazione senza mantenere la propria destra, tutto spostato a sinistra. Al riguardo, si osserva che, il teste ha individuato il punto d'urto nella corsia opposta a quella di pertinenza del motoveicolo (ved. il grafico appositamente disegnato).
Né può sottovalutarsi la circostanza che, sul velocipede, abilitato al trasporto del solo conducente, viaggiassero due persone.
Il trasporto anomalo, infatti, diminuendo le capacità di frenata ed alterando il normale equilibrio del veicolo a due ruote, non può non aver avuto una determinante incidenza causale sul sinistro e sulle conseguenze, laddove la maggiore stabilità ed agilità del ciclomotore, in condizioni di normale circolazione, avrebbero sicuramente consentito al di adottare quelle Pt_1
usuali manovre di emergenze (deviazione di traiettoria, frenata) che il caso necessitava.
Se il si immetteva nell'incrocio su via Carafa, senza dare la Persona_1
dovuta precedenza ai veicoli che ivi sopraggiungevano a destra, a parere di questa Corte anche il conducente della moto, pur favorito dal diritto di precedenza, non tenne una condotta di guida irreprensibile, in particolare non pare rispettato il precetto di cui all'art. 141 c.d.s., che fa obbligo di “regolare la velocità…..in prossimità delle intersezioni”, né le norme di comune prudenza. Ed invero - premesso che la velocità deve essere costantemente pag. 15/24 adeguata alle circostanze del caso concreto, quindi sia alle caratteristiche del mezzo guidato che alle condizioni della strada, onde prevenire un'eventuale situazione di pericolo (cfr. Cass. n.3542/2013) - non assume rilievo il mancato riscontro del superamento del limite di velocità, e/o il mancato accertamento specifico della velocità tenuta dal (comunque Pt_1
sicuramente non moderata considerato che la moto riportava notevoli danni ad entrambe le fiancate), per cui se il , avrebbe dovuto, in Persona_1
prossimità di un incrocio, avvedersi del segnale e rispettarlo, anche il
, avrebbe potuto notare l'auto Fiat 128 e tentare una manovra di Pt_1
emergenza per evitare l'impatto, qualora la sua andatura fosse stata prudenziale.
In conclusione, nella descritta situazione, deve essere affermato che il sinistro in controversia è stato causato da pari e concorrente responsabilità dei due conducenti.
Si osserva che, il primo giudice non ha posto alla base della decisione sfavorevole all'istante le sole propalazioni testimoniali, ma l'intero compendio probatorio offerto dalle parti.
In conclusione, gli odierni appellanti nulla hanno provato – di senso opposto- per una diversa statuizione, pertanto, non può ritenersi superata la presunzione di colpa concorrente, atteso che non è possibile affermare che il avesse tenuto una condotta di guida irreprensibile, tale da escluderne Pt_1
ogni responsabilità, né che avesse tentato una idonea manovra di emergenza per evitare la collisione.
Si ribadisce che la presunzione di responsabilità concorrente dei conducenti, ex art.2054 cit., deve trovare quindi applicazione, nel caso in esame, laddove le risultanze probatorie non hanno permesso concretamente di accertare in pag. 16/24 quale misura la condotta dei due conducenti abbia causato l'evento (v. Cass.
26 giugno 2015 n. 13216; Cass. civ. sez. III, sentenza 9/12/2010 n. 24860).
Al riguardo giova richiamare la costante giurisprudenza di legittimità: “nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che, l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (Cass. civ. sez.III, n.15146/2024;
Cass.civ.n.5671/2000)”.
I motivi di impugnazione risultano infondati.
Infondata risulta essere anche la circostanza che ancora oggi viene evidenziata dalla Compagnia assicuratrice, ovverosia il mancato uso del casco protettivo da parte del conducente del motoveicolo, all'epoca dei fatti minorenne, sicché le lesioni riportate dal Parte_1
andrebbero addebitate allo stesso. Tale circostanza è stata esaminata e valutata dal primo giudice, il quale sul punto ha pienamente motivato;
solo per completezza, va detto che l'onere di provare il concorso del fatto colposo del creditore (prova del tutto mancante nel caso in esame) grava sul danneggiante una volta che il danneggiato abbia provato la diretta derivazione del danno dall'illecito (cfr. Cass. civ.1061/1985). L'eventuale concorso del fatto colposo del creditore, idoneo – secondo la previsione dell'art. 1227 c.c. - a ridurre l'entità del risarcimento sino ad escluderlo per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, costituisce una circostanza impeditiva della pretesa risarcitoria, per cui, in base ai principi sull'onere della prova dettati dall'art. 2697 c.c., deve essere pag. 17/24 provata da chi intende avvalersi della relativa eccezione, poiché dalle emergenze istruttorie non emerge se il viaggiasse Parte_1
o meno con il casco obbligatorio;
pertanto l'eccezione va rigettata. Si aggiunge per completezza che, per una moto di piccola cilindrata - come quella condotta dal , di 50 cc, guidabile a 14 anni, Parte_1
nemmeno vi era l'obbligo del casco integrale, introdotto della legge n. 120 del 29 luglio 2010, art.28, bensì del cosiddetto casco a scodella. Per cui si ritiene che, anche se indossato dal il casco DMG, le lesioni sarebbero Pt_1
risultate non difformi da quelle descritte dai CCT.
4. Passando al quantum liquidato dal primo giudice, - che ha formato oggetto dell'appello incidentale spiegato dalla Compagnia assicuratrice, sul danno morale, sulla capacità lavorativa specifica riconosciuta al Parte_1
-, la Corte rileva che nel corso del giudizio di primo grado vennero
[...]
espletate due TU con due collegi diversi, a cui presero parte i Ctp di entrambe le parti in causa.
La prima consulenza medica riconosceva al (di Parte_1
anni 15 all'epoca del fatto), una riduzione della capacità lavorativa specifica del 10%.
Il secondo collegio peritale, composto dal Prof. Dr. Persona_3
e dal Dr. (psichiatra), dopo una lunga e dettagliata Persona_4
valutazione medico-legale sulle lesioni riportate dall'odierno appellante a seguito del sinistro, (dettagliatamente descritte e riportate in sentenza dal primo giudice), riconosceva al una percentuale del 27% di invalidità Pt_1
permanente, nonché una ITT di gg. 90 e una ITP al 50% da valutarsi in giorni
90. I periti ritenevano, inoltre, congrue le spese mediche sostenute dal pag. 18/24 periziato;
e così concludevano: “Non si considera l'invalidità specifica non sussistendo i motivi in quanto non vi è riferimento ad una attività lavorativa dimostrata con documentazione di statini paga e previdenziali di cui si è discusso nelle sedute peritali con l'avvocato ed il CT di parte”.
Breve premessa sulla capacità lavorativa specifica, nel caso in cui il soggetto leso è un minore.
Si osserva che la questione della capacità lavorativa specifica, sulla quale in più occasioni la giurisprudenza di merito e di legittimità è intervenuta più volte, è stata definitivamente chiarita dalla Suprema Corte con sentenza n.
28988/2020; diversamente dal danno alla capacità lavorativa generica, che rientra nella sfera concettuale “unitaria” del danno non patrimoniale, quello alla capacità lavorativa specifica attiene cioè alla peculiare attività lavorativa svolta dal danneggiato ed è costituito della perdita, totale o parziale, del reddito generato da quest'ultima; integra cioè un danno patrimoniale che, come ricorda la Suprema Corte, deve essere risarcito mediante la liquidazione di una somma da calcolarsi “ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima”.
Come tale, la liquidazione presuppone, quindi, non già solo la prova (sul piano medico-legale) dell'effettiva incidenza della menomazione sulla capacità lavorativa del danneggiato, ma altresì l'allegazione e la prova, da parte di quest'ultimo, della perdita reddituale subita.
Ovviamente tale accertamento è più difficile quando, come nel caso dei minori, “la vittima un lavoro non l'aveva, e probabilmente non potrà più averlo a causa dell'invalidità: anche questo è un danno da lucro cessante, da liquidarsi in base al reddito che verosimilmente il soggetto leso, ove fosse
pag. 19/24 rimasto sano, avrebbe percepito (Cass. 28988/2020)”.
La prova dell'eventuale “reddito futuro”, dovrà darsi mediante presunzioni gravi, precise e concordanti”.
E' stato precisato, che “ove l'elevata percentuale di invalidità permanente renda altamente probabile, se non certa, la menomazione della capacità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, il Giudice può accertare in via presuntiva la perdita patrimoniale occorsa alla vittima, e procedere alla sua valutazione in via equitativa, pur in assenza di concreti riscontri dai quali desumere i suddetti elementi (Cass. 3^ civ., 15/05/2019,n. 11750; cosi Cass.
3^ civ. n. 32935/2022 del 9 novembre 2022)”.
Detto ciò, il Tribunale ha fatto proprie le conclusioni del secondo collegio peritale, errando però nel riconoscere al il danno Parte_1
da incapacità lavorativa specifica, non essendo emersa la menomazione della capacità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, secondo la valutazione medico - legale le cui conclusioni possono essere condivise, in quanto frutto di valutazione esente da vizi logici ed effettuata sulla base dell'esame obiettivo dell'istante e tenendo conto della documentazione medica prodotta, che aveva consentito di calcolare il danno biologico utilizzando i barèmes di valutazione più accreditati in ambito medico/legale, seguendo criteri clinici, scientificamente non opinabili.
Nel merito va evidenziato che la pretesa avente a oggetto la liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante subito da in Parte_1
conseguenza della inabilità permanente residuata non può essere accolta, atteso che, non sussistono elementi presuntivi – quali attitudini dimostrate in pag. 20/24 ambito scolastico e familiare, condizioni socio - economiche del nucleo familiare – da cui desumere in via equitativa l'ammontare del risarcimento.
Infine, si evidenzia che per la liquidazione del danno in argomento è necessario che sia provato in concreto che la vittima di lesioni personali, causate da un sinistro, abbia perduto, almeno in parte, la capacità di guadagno o abbia subito una sia pur minima compromissione sulla capacità di produrre reddito;
nella specie tale prova è mancata perché non offerta dagli odierni appellanti.
Vero che il era minorenne alla data del sinistro, Parte_1
ma è altrettanto vero che potrà svolgere un lavoro, atteso che l'invalidità permanente non incide sulla capacità di produrre reddito.
Pertanto, in accoglimento dell'appello incidentale, spiegato dalla CP_16
assicurativa sul punto, dalla somma di €. 72.341,285 come complessivamente liquidata dal primo giudice al Parte_1
deve essere detratto l'importo di €. 11.826,75, (già ridotta del 50% per il concorso di colpa), e, se corrisposta, l'odierno appellante va condannato alla restituzione della predetta somma.
Su tale somma, pari ad €. 60.514,535 sono dovuti gli interessi compensativi che, avuto riguardo all'insegnamento della Corte di Cassazione (Cass., Sez.
Unite civili, 17.02.1995, n.1712), potranno essere calcolati anno per anno sulla somma iniziale di €. 46.657,32, (cosi devalutata alla data del sinistro),
e di anno in anno rivalutata secondo indici I.S.T.A.T.; sulla somma finale così determinata spetteranno ancora gli stessi interessi con decorrenza dalla sentenza al saldo.
Inoltre, la Compagnia assicurativa va condannata al pagamento di €. 225,00 in favore di oltre interessi e rivalutazione secondo il principio Parte_2
pag. 21/24 enunciato.
Pertanto, il dispositivo dell'impugnata sentenza al capo 2) va modificato per come sopra.
Il , va condannato alla restituzione della somma, Parte_1
se ricevuta, in eccedenza.
Infine, va rigettato il motivo dell'appello incidentale incentrato sulla carenza di legittimazione in capo a che, secondo l'appellante Parte_2
incidentale, non avrebbe dimostrato di essere proprietario del motoveicolo telaio 3WW025339. La Corte ritiene, infatti, che la documentazione prodotta nel corso del giudizio di primo grado dal sia sufficiente a Parte_2
provare la legittimazione dell'avente diritto al risarcimento, in quanto il ciclomotore è un bene mobile non registrato, per cui il possesso vale titolo ex art. 1153 c.c.
5. DECISIONE DELLA CORTE
Rigettato l'appello principale proposto da e Parte_1 Pt_2
va invece accolto, per quanto di ragione, quello incidentale spiegato
[...]
dalla Compagnia assicurativa oggi con conseguente riforma Controparte_1
della sola statuizione di cui al capo 2) del dispositivo.
Considerato l'accoglimento del tutto marginale dell'appello incidentale della compagnia assicuratrice, accoglimento che lascia assolutamente impregiudicata la finale soccombenza all'esito del presente giudizio di rinvio, ad essa deve uniformarsi il governo delle spese processuali di tutti i gradi, compreso quello di legittimità, dovendo lo stesso, a seguito del pur limitato accoglimento della impugnazione incidentale, rivedersi anche d'ufficio, con attribuzione al difensore anticipatario. Alla relativa liquidazione si provvede come da dispositivo.
pag. 22/24 A norma dell'art. 13, comma 1° quater del D.P.R. n°115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n°228 del 24.12.12, destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 28.12.12, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice deve dare atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui alla norma in esame mentre l'obbligo di pagamento sorge al momento del suo deposito.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definendo il giudizio di rinvio introdotto da
[...]
e con citazione in riassunzione ex art. 392 Parte_1 Parte_2
C.p.c., notificata il 22,23,28/10 e 11/11/2019 a a Controparte_1 [...]
, e , così provvede: CP_3 CP_4 Parte_3
a) Rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 4793/2005 emessa dal Tribunale di NA;
b) Accoglie, per quanto di ragione, l'appello incidentale spiegato dalla e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza Controparte_1
Pers impugnata: condanna gli appellati nella qualità, e la CP_1
in solido, al pagamento in favore di
[...] Parte_1
della somma ridotta pari ad €. 60.514,535, maggiorata della rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo indici I.S.T.A.T. dalla data del fatto nonché degli interessi compensativi dovuti sulla somma devalutata alla stessa data nonché su quella di anno in anno rivalutata pag. 23/24 con gli stessi criteri, ed ancora dei medesimi interessi sulla somma finale con decorrenza dalla sentenza al saldo;
c) Condanna gli appellanti principali alla restituzione delle somme ricevute in eccedenza, in esecuzione della sentenza di primo grado, se incassate;
d) Condanna gli appellati, nella qualità, e l'appellata compagnia assicuratrice, in solido, alla rifusione in favore degli appellanti delle spese di tutti i gradi del giudizio, liquidate quelle del primo in €. 224,61 per esborsi ed €. 9.872,10 per compensi, quelle del secondo in €. 83,11 per esborsi ed €. 10.021,90 per compensi, quelle del giudizio di legittimità in €. 2.089,71 per esborsi ed €. 5.979,75 per compensi, quelle della fase rescissoria in €. 845,54 per esborsi ed €. 12.105,80 per compensi, giusta D.M. n°55/2014 come modificato dal D.M.
n°147/2022, il tutto oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge con attribuzione all'anticipatario;
e) Attesta che sussistono i presupposti di assoggettamento degli appellanti alla contribuzione ulteriore come prevista per legge.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 13/12/2024.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
(avv. Rita Anna De Falco) (dr. Antonio Quaranta)
Documento firmato digitalmente
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