TRIB
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 08/10/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1124/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai
Magistrati:
PP DA BE - Presidente rel.
NZ Bennici - Giudice
G. Claudia Ragusa - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. RG 1124/2025
TRA
, nato ad [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato a Favara via Stati uniti n.54 presso lo studio dell'avv. Calogero Vetro, che lo rappresenta e difende
E
nata ad [...] il [...], Controparte_1
elettivamente domiciliata a Favara via Stati uniti n.54 presso lo C.F._2
studio dell'avv. Calogero Vetro, che lo rappresenta e difende e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: SEPARAZIONE DEI CONIUGI - DIVORZIO
CONCLUSIONI: come in atti. Il PM ha apposto il visto MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi in epigrafe, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni concordate, e successivamente, decorsi i termini di rito, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto a Siculiana in data 1 luglio 2006, trascritto presso l'ufficio dello Stato civile del Comune di Siculiana atto n.23 parte II serie A.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e provvedendo al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51, comma 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 7 ottobre 2025 innanzi al Presidente relatore i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, ravvisato che le condizioni della separazione non sono in contrasto con norme imperative, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici tra i coniugi e quelle riguardanti i figli minori.
Va ora rilevato che, con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto anche dichiararsi la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, secondo quanto prevede l'art. 473- bis.51 c.p.c. Ora, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorso il termine di legge dalla data della comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire, con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Spese irripetibili, stante la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difese: autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa la separazione consensuale dei coniugi , nato ad [...] il 13 luglio Parte_1
1977, e nata ad [...] il [...], Controparte_1
i quali hanno contratto matrimonio concordatario a Siculiana in C.F._2
data 1 luglio 2006, trascritto presso l'ufficio dello Stato civile del Comune di Siculiana atto n.23 parte II serie A alle condizioni concordate in ricorso, qui integralmente richiamate;
spese irripetibili.
Dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria al competente
Ufficiale dello stato civile.
Dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda congiunta di divorzio.
Nulla in ordine alle spese.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il
7 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
PP DA BE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai
Magistrati:
PP DA BE - Presidente rel.
NZ Bennici - Giudice
G. Claudia Ragusa - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. RG 1124/2025
TRA
, nato ad [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato a Favara via Stati uniti n.54 presso lo studio dell'avv. Calogero Vetro, che lo rappresenta e difende
E
nata ad [...] il [...], Controparte_1
elettivamente domiciliata a Favara via Stati uniti n.54 presso lo C.F._2
studio dell'avv. Calogero Vetro, che lo rappresenta e difende e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: SEPARAZIONE DEI CONIUGI - DIVORZIO
CONCLUSIONI: come in atti. Il PM ha apposto il visto MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi in epigrafe, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni concordate, e successivamente, decorsi i termini di rito, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto a Siculiana in data 1 luglio 2006, trascritto presso l'ufficio dello Stato civile del Comune di Siculiana atto n.23 parte II serie A.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e provvedendo al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51, comma 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 7 ottobre 2025 innanzi al Presidente relatore i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, ravvisato che le condizioni della separazione non sono in contrasto con norme imperative, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici tra i coniugi e quelle riguardanti i figli minori.
Va ora rilevato che, con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto anche dichiararsi la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, secondo quanto prevede l'art. 473- bis.51 c.p.c. Ora, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorso il termine di legge dalla data della comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire, con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Spese irripetibili, stante la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difese: autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa la separazione consensuale dei coniugi , nato ad [...] il 13 luglio Parte_1
1977, e nata ad [...] il [...], Controparte_1
i quali hanno contratto matrimonio concordatario a Siculiana in C.F._2
data 1 luglio 2006, trascritto presso l'ufficio dello Stato civile del Comune di Siculiana atto n.23 parte II serie A alle condizioni concordate in ricorso, qui integralmente richiamate;
spese irripetibili.
Dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria al competente
Ufficiale dello stato civile.
Dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda congiunta di divorzio.
Nulla in ordine alle spese.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il
7 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
PP DA BE