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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/06/2025, n. 2242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2242 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 549/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere
Dott. Caterina Caniato Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
) rappresentati e difesi in giudizio dall'avv. Sonia Benato, con C.F._2 domicilio presso, come da procura allegata all'atto di citazione in appello;
appellanti contro
(c.f. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa in giudizio dall'avv. Anna Rossato, con domicilio presso il suo studio, come da procura allegata all'atto di citazione di primo grado;
appellata
(c.f. ) CP_2 CodiceFiscale_3 appellato contumace
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di EN n. 470/2024 pubblicata il 28/02/2024.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Nel merito: in accoglimento della presente impugnazione, riformare la Sentenza n.
470/2024, pubbl. il 28.02.2024, resa nella causa RG n. 2930/2021, Repert. n. 539/2024 del 28.02.2024 del Tribunale di EN, per l'effetto,
- Accertata la carenza dei presupposti per la proposizione dell'azione revocatoria in relazione agli immobili donati dai sig.ri e al sig. Parte_1 Persona_1 CP_2
, rigettare tutte le domande di
[...] Parte_3
In ogni caso: con vittoria di spese e di competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.
In subordine: nell'inverosimile ipotesi di rigetto della presente impugnazione, rideterminare la condanna alla refusione delle spese legali del primo grado di giudizio.
In via istruttoria:
Si chiede che venga ammessa CTU al fine di valutare il valore dei beni mobili e immobili di proprietà di e dei sig.ri e . Parte_4 Pt_1 Pt_2
Si insiste e per l'ammissione delle prove richieste dai sig.ri e Pt_1 Pt_2 nelle proprie memorie ex art. 183 comma VI e qui di seguito trascritte:
Si chiede che vengano ammessi i seguenti capitoli di prova:
1. 'Vero che il sig. è andato ad abitare nell'appartamento sito al CP_2 primo piano dell'immobile di Via Cavecchie 24, Brendola (VI), all'incirca nel 2005?'
2. 'Vero che attualmente dimorano nell'immobile sito in Via Cavecchie 24,
Brendola, unitamente al sig. , la di lui compagna e la loro figlia ?' CP_2 Per_2
Si indicano quali testi su predetti capitoli di prova: Dott. , Testimone_1 residente in [...] e , residente Testimone_2 in Altavilla Vicentina (VI) Via Trieste 11.
1. 'Vero che il documento prodotto dagli odierni convenuti sub doc. 3 e che qui si rammostra è relativo al finanziamento garantito da ipoteca iscritta sull'immobile di proprietà di così come risulta dal documento Parte_5 prodotto sub doc. 8 di parte attorea e che qui viene rammostrato?'.
2. 'Vero che il finanziamento di cui al capitolo precedente è stato completamente estinto in data 31.10.2021?'. pag. 2/18 Si indica quale teste il direttore pro tempore e il responsabile del settore finanziamenti pro tempore del BANCO BPM, sezione imprese, filiale n. 127 di EN, Viale S.
Lazzaro, 74 Ang. Via Monteverdi - 36100 EN (VI).
1. 'Vero che la perizia allegata sub doc. 10 e che qui viene rammostrata è relativa all'immobile sito in Brendola (VI), Via Ca Vecchie 22 e censito al Catasto Fabbricati del Comune di Brendola al Foglio 21 mapp. 266 e di proprietà di e Parte_1 [...]
?' Parte_2
Si indica fin d'ora quale teste sul predetto capitolo di prova il geom. P_
, domiciliato in Lonigo (VI) Via Roma 58.
[...]
1. 'Vero che il documento prodotto dagli odierni convenuti sub doc. 12 e che qui si rammostra è relativo ai finanziamenti garantiti dalle ipoteche iscritte sull'immobile adibito a residenza coniugale e di proprietà dei sig.ri e , come risulta Pt_1 Pt_2 dalle visure ipocatastali prodotte sub doc. 14-15 di parte attorea e che qui si rammostrano'.
Si indica quale teste il direttore pro tempore e il responsabile del settore finanziamenti pro tempore del BANCO BPM, filiale di Altavilla Vicentina, Viale G. Verdi, 4a, 36077
Altavilla Vicentina VI.
Si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova eventualmente ammessi con i medesimi testi indicati a prova diretta.”
Per parte appellata : Controparte_1
“1) Dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi e respingere, perché infondata in fatto e in diritto, ogni domanda avversaria di parte appellante e conseguentemente confermarsi la sentenza di primo grado impugnata (anche in punto spese) - Sentenza n.
470/2024 pubbl. il 28/02/2024 RG n. 2930/2021 del Tribunale di EN GI dott.
Massimiliano De Giovanni;
2) Con vittoria di spese e compensi per il presente grado di appello, oltre 15% spese forfettarie generali (con la maggiorazione del 30% prevista ex D.M. n. 55/2014 art. 4.
Comma 1-bis introdotto dal D.M. n. 37/2018). pag. 3/18 3) In via istruttoria: Ci si oppone alle istanze istruttorie richieste da controparte ed in Tes_ particolare: ci si oppone all'ammissione dei capitoli (teste e ) perché Tes_1 Pt_1 irrilevanti;
capitoli 1 - 2 (teste Direttore pro tempore Banco Bpm) perché irrilevante;
capitolo 1 teste perché irrilevante. Ci si oppone alla richiesta di CTU perché P_ esplorativa ed irrilevante. Disporsi l'acquisizione del fascicolo di primo grado RG
2930/2021 del Tribunale di EN – GI dott. De Giovanni. In via subordinata: nella denegata ipotesi di remissione in istruttoria ammettersi le prove come formulate tutte nella memoria 183, comma 6°, n. 2) cpc che si devono intendere qui integralmente richiamate.”
Ragioni della decisione
1.
Con atto di citazione notificato in data 05/05/2021 la società Controparte_1
Contro (in seguito, ) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di
[...]
EN , ed per sentir dichiarare Parte_1 Parte_2 CP_2
l'inefficacia, ai sensi dell'art.2901 c.c., dell'atto di donazione stipulato in data
30/11/2020 con il quale e donavano al figlio Parte_1 Parte_2 CP_2
i diritti di piena e nuda proprietà di cui erano intestatari su un complesso immobiliare sito nel Comune di Brendola, composto da due appartamenti e quattro locali accessori.
Contro L'azione revocatoria veniva promossa da ai fini di garantire il proprio credito nei confronti della società per il quale Parte_5 Pt_1
e erano illimitatamente responsabili.
[...] Parte_2
Esponeva l'attrice di avere subito un pregiudizio dagli atti di donazione sopra indicati, per effetto della riduzione della garanzia generica del proprio credito, essendosi i convenuti spogliati di immobili liberi da ipoteche ed essendo rimasti, a garanzia del credito verso i soci, solamente un terreno agricolo di scarso valore in comproprietà fra i soci e un'abitazione gravata da due ipoteche volontarie, nella proprietà esclusiva di
. Parte_1
pag. 4/18 Si costituivano in giudizio e , chiedendo il rigetto delle Parte_1 Parte_2 domande attoree, mentre rimaneva contumace. CP_2
I convenuti affermavano che la donazione de quo non avesse la finalità di sottrarre i beni alla garanzia del (contestato) credito bensì la finalità di consentire al loro unico figlio, , che già da tempo risiedeva nell'immobile donato, di provvedere ai CP_2 necessari lavori di ristrutturazione sull'immobile e di usufruire dei bonus edilizi oltre che dei benefici connessi alla qualifica dell'immobile come prima casa.
Contestavano inoltre l'esistenza di un eventus damni, in primo luogo perché la società sarebbe ampiamente patrimonializzata, in secondo luogo perché i beni Parte_4 residui costituirebbero ampia garanzia dei crediti allegati dall'attrice, essendo i convenuti comproprietari di un terreno e il sig. proprietario di una villetta del Pt_1 valore pari a circa €580.000, valore non scalfito dal un debito ipotecario residuo di
€90.000, anche perché nelle more estinto.
Infine, i convenuti allegavano che i beni immobili donati avessero un valore trascurabile.
2.
Il Tribunale di EN con la sentenza in epigrafe indicata, in accoglimento della domanda di revocatoria dell'atto di donazione stipulato in data 30/11/2020 proposta da Contro
ha così statuito:
“
1. Accerta e dichiara, ai sensi dell'art. 2901 c.c. sussistendone i presupposti,
l'inefficacia nei confronti di degli atti di Controparte_1 donazione per rogito del notaio (doc. n. 9-10-11) in data 30.11.2020, Persona_3
n. 173265 del Repertorio, n. 43190 della Raccolta, trascritto presso i RR.II di EN in data 16.12.2020 (Registro Generale n. 24151, Registro Particolare n. 16692;
Registro Generale n. 24152, Registro Particolare n. 16693; Registro Generale n. 24153,
Registro Particolare n. 16694) con i quali: e hanno Parte_1 Parte_2 donato al figlio, la propria quota, pari a ½ indiviso di piena proprietà cadauno, entrambi solidalmente per l'intero, di un alloggio al piano primo composto di cinque
pag. 5/18 vani e accessori con annessa autorimessa al piano seminterrato, così censiti nel C.F. del Comune di Brendola:
Foglio 21, mappale n. 249 sub 2, via Cavecchie n. 8, P. 1., Categ. A/3, classe 3, vani 6,
RCE 340,86;
Foglio 21, mappale 249 sub 5, via Cavecchie, P. S1., Cat. C/6, classe 2, mq. 21, RCE
33,62,
entrambi con diritto proporzionale di comproprietà sugli enti comuni individuati dal mappale n. 249, sub 8 (corte), bene comune non censibile;
ha inoltre donato al figlio la propria quota indivisa di 3/9 di nuda Parte_1 proprietà e di 6/9 di piena proprietà, di un alloggio al piano terra composto da quattro vani e accessori con annessi garage al piano terra e autorimessa al piano seminterrato, censiti al C.F. del Comune di Brendola:
Foglio 21, mappale 249 sub 1, via Cavecchie n. 8, P.T., Categ. A/3, classe 3, vani 5,
RCE 284,05;
Foglio 21, mappale 249 sub 3, via Cavecchie n. 8, P.T., Categ. C/6, classe 2, mq. 13,
RCE 20,81;
Foglio 21, mappale 249 sub 6, via Cavecchie, P. S1., Categ. C/6, classe 2, mq. 22, RCE
35,22;
tutti con diritto proporzionale di comproprietà sugli enti comuni individuati dal mappale n. 249 sub 8 (corte) bene comune non censibile.
e infine, e hanno donato al figlio, il primo, la propria Parte_1 Parte_2 quota indivisa pari a 1649/10000 di nuda proprietà e di 5826/10000 di piena proprietà
e la seconda, la quota indivisa di 2525/10000 di piena proprietà, di un garage al piano sottostrada censito al C.F. del Comune di Brendola:
Foglio 21, mappale 249 sub 7, via Cavecchie n. 8, P. S1., Categ. C/6, classe 1, mq. 50,
RCE 67,14, con proporzionale diritto di comproprietà sugli enti comuni individuati al mappale 249 sub 8 (corte) bene comune non censibile;
pag. 6/18
2. condanna i convenuti, in solido, a rimborsare all'attrice le spese processuali del giudizio, che liquida in euro 3544 per la fase di studio, euro 2338 per la fase introduttiva, euro 5206 per la fase istruttoria (questa, al minimo) ed euro 6164 per la fase decisoria, oltre ad euro 1241 per esborsi, IVA e CPA e spese forfettarie 15%, ed oltre a euro 5.175,60 quale aumento del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT.”
3.
Avverso l'indicata pronuncia, con atto di citazione notificato in data 27/03/2024,
e hanno interposto tempestivo appello, affidato a tre Parte_1 Parte_2 motivi di gravame.
Con il primo motivo sostengono che il tribunale abbia errato nel ritenere sussistente il presupposto dell'eventus damni ed in particolare nel non ritenere provata la capienza del patrimonio residuo dei debitori, ai fini di soddisfare le ragioni del creditore.
Con il secondo motivo contestano la decisione, laddove il giudice di prime cure ha ritenuto sussistere il presupposto della scientia damni, ritenendolo provato per presunzioni pur in assenza di elementi “gravi, precisi e concordanti”.
Con il terzo motivo contestano la liquidazione delle spese legali, sia in quanto ritenuta eccessiva rispetto al reale valore della controversia, all'attività svolta ed alla scarsa complessità della stessa sia in quanto il tribunale avrebbe errato nell'applicare ai compensi un aumento del 30% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali ai sensi dell'art.4 comma 1-bis del D;
n.55/2014, in assenza di motivazione circa l'utilità ricavata in concreto dai collegamenti inseriti.
Si è costituita tempestivamente la società Controparte_1 chiedendo il rigetto del gravame e la conferma integrale della sentenza impugnata con vittoria di spese maggiorate, anche per il grado di appello, del 30%.
è rimasto contumace nonostante regolare notifica. CP_2
pag. 7/18 4.1.
Il primo motivo di gravame, con il quale gli appellanti sostengono che il tribunale abbia errato nel ritenere sussistente l'eventus damni e non abbia correttamente valutato le allegazioni e le prove fornite in merito alla capienza del patrimonio residuo dei debitori,
è infondato.
Contr
il 7 marzo 2019 aveva inviato alla (di cui Parte_5
e erano gli unici due soci, entrambi con poteri di Parte_1 Parte_2 rappresentanza della società) una raccomandata nella quale affermava di vantare un credito per complessivi €431.696,90, di cui intimava l'adempimento (doc.16 primo grado). Pertanto, l'entità del credito, rispetto alla quale valutare se l'atto dispositivo abbia ridotto sensibilmente le garanzie, è da considerarsi - con riferimento ex ante all'epoca della stipulazione dell'atto di donazione oggetto di revocatoria (30.11.2020) -, nella misura di quasi mezzo milione di euro.
Il credito è tuttora sub iudice, tuttavia è pacifico che per l'esperimento dell'azione revocatoria sia sufficiente l'esistenza di una ragione di credito, anche se non accertata giudizialmente, in quanto l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (v., ex plurimis, Cass. n. 5619 del 22/03/2016 e Cass. n. 11755 del 15/05/2018, secondo cui ai fini dell'esperibilità dell'azione si richiede che la ragione di credito non sia prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata.
Nel caso in esame, la pretesa creditoria ha superato un primo vaglio in giudizio per entrambi i crediti vantati. Infatti, con sentenza del Tribunale di EN n. 1559/2024 è stata rigettata l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo n. 2445/2019 a favore di CP_1
, per l'importo complessivo (al 2019) di €182.393,15, oltre spese e accessori ed oltre alla
[...]
pag. 8/18 condanna alle spese processuali, liquidate in € 18.333,90 oltre IVA e CPA e spese generali
15%. Inoltre, con sentenza del Tribunale di EN n. 2120/2022 la e i Parte_4 signori e , in solido tra loro e salvo beneficium excussionis, Parte_1 Parte_2 sono stati condannati al pagamento di €175.854,92 oltre accessori e spese legali, quantificate in € 759,00 per esborsi e € 11.977,00 oltre 15% spese genarli, Iva e Cpa
Risulta pertanto confermata la natura non pretestuosa del credito vantato in €431.696,90 Contro da nella diffida ad adempiere in data 7 marzo 2019, antecedente alla donazione.
A fronte di tale cospicua pretesa creditoria, già nota al momento dell'atto dispositivo, le argomentazioni fornite dagli appellanti in merito alla insussistenza dell'eventus damni non sono convincenti.
In tema di revocatoria ordinaria, ai fini dell'integrazione dell'elemento oggettivo dell'eventus damni non è necessario che l'atto dispositivo abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma è sufficiente che abbia causato maggiore difficoltà od incertezza nel recupero coattivo, secondo una valutazione operata "ex ante", con riferimento alla data dell'atto dispositivo e non a quella futura dell'effettiva realizzazione del credito, avendo riguardo anche alla modificazione qualitativa della composizione del patrimonio.
In quanto al patrimonio della società debitrice principale, non è provata la sua affermata
“solidità patrimoniale” in quanto l'unico elemento probatorio allegato in merito dai debitori - che la società sia proprietaria di tre garages siti in Montecchio Maggiore – non
è prova sufficiente della capienza del patrimonio societario, in quanto non sono prodotti i bilanci della società, necessari per valutare la sua solidità, e gli stessi non sono depositati presso i registri della Camera di Commercio, come risulta da ricerca Contro effettuata da (doc.27). Inoltre, il valore dei garages non risulta provato ed è comunque largamente inferiore al credito e, all'epoca dell'atto dispositivo, era ridotto per il fatto che i garages erano ancora gravati da ipoteca (doc.
9-bis).
Contro A fronte della contestazione da parte di in primo grado, i debitori non hanno allegato elementi ulteriori a sostegno delle loro affermazioni circa la capienza del patrimonio societario.
pag. 9/18 Ai fini di valutare il presupposto oggettivo è necessario esaminare anche la capienza del patrimonio residuo dei soci, stante la loro responsabilità illimitata, sia pur in via sussidiaria, verso i creditori della società.
è pieno proprietario di una villetta adibita a residenza familiare con Parte_1 relativo garage, il cui valore viene quantificato dagli appellanti attorno a €580.000,00 come da relazione di stima del fabbricato redatta in data anteriore all'atto dispositivo
(8.11.2018 sub doc.4a). L'immobile di proprietà di è gravato da due Parte_1 ipoteche accese rispettivamente in data 01/08/2000 per £900.000.000,00 (doc.14 primo grado) e in data 07/10/2009 per €640.000,00 (doc. 15 primo grado), a garanzia di finanziamenti (rispettivamente di originarie lire 450.000.000,00 e di euro 316.000,00).
Le ipoteche erano tuttora iscritte ed all'epoca dell'atto dispositivo a fronte di un debito che, sia pur notevolmente ridotto, non era azzerato (doc.12 parte appellante).
Va evidenziato come, in una valutazione ex ante, si debba considerare la pendenza dei due pregressi finanziamenti, i quali, entrambi garantiti da ipoteca sul villino con annesso garage sito in Montecchio Maggiore, concorrono a comprimere l'attivo patrimoniale in capo ai soci. Nel verificare la sussistenza dell'elemento oggettivo infatti occorre effettuare una valutazione ex ante, proiettando l'eventualità del pregiudizio al momento del compimento dell'atto dispositivo (ex multis Cass. Civ. ord. 15059/2022).
E' irrilevante ai fini del presente giudizio di revocatoria, in una valutazione ex ante, la successiva ulteriore riduzione del debito ipotecario ed il suo affermato ma non provato azzeramento, nelle more di questo giudizio, in quanto la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda deve venire valutata sulla base delle condizioni esistenti al momento dell'atto dispositivo de quo. Sono pertanto irrilevanti i documenti prodotti dai debitori volti a provare, tramite dichiarazioni del Banco BPM, l'adempimento dei debiti garantiti da ipoteca, in quanto riferiti a fatti successivi all'atto dispositivo (1. dichiarazione di debito residuo pari a €30.987,32, dopo l'incasso della rata n. 149 scadente il 28.02.2022 relativa al finanziamento 0112/0000221301; 2. dichiarazione di debito residuo pari a €48.274,53 dopo incasso della rata n.149 scadente il 28.02.2022, relativa al finanziamento 0112/0000221293).
pag. 10/18 Contro Va inoltre considerato che le possibilità per la società di trovare integrale e sicuro soddisfacimento del credito in un procedimento esecutivo sull'immobile ipotecato, al netto delle spese, è ridotta per effetto della necessità di soddisfare prioritariamente il creditore ipotecario e per il fatto che l'immobile oggetto di garanzia ove posto in vendita sarebbe soggetto al naturale meccanismo del ribasso d'asta e sarebbe meno appetibile anche in ragione della sua attuale occupazione da parte dei debitori.
A seguito dell'atto dispositivo, l'unico altro bene immobile che residua a garanzia del Contro credito di è un terreno agricolo di modesto valore cointestato agli appellanti.
Nel valutare la sussistenza dei presupposti per esercitare una azione revocatoria ordinaria, con riferimento all'eventus damni rileva l'entità del patrimonio residuo rispetto al debito, in quanto il potenziale pregiudizio alle ragioni del creditore che l'azione è volta ad evitare consiste nella insufficienza dei beni del debitore ad offrire la garanzia patrimoniale, essendo irrilevante una mera diminuzione di detta garanzia
(Cass. Ordinanza n. 5269 del 06/03/2018).
Tuttavia, tale valutazione va effettuata tenendo conto anche del principio secondo cui l'atto dispositivo può venire revocato anche quando, pur non compromettendo totalmente la garanzia patrimoniale, “determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito” (ex multis Cass. Civ. ord. 16221/2019; Cass. Civ.
19207/2018, 5105/2006, 297/1999).
Nel caso concreto risulta inoltre applicabile il principio, corollario del precedente, secondo cui quando l'azione sia proposta nei confronti di più coobbligati in solido “la valutazione dell'"eventus damni" dev'essere compiuta in relazione a ciascuno dei patrimoni residui singolarmente considerati, dal momento che, potendo il creditore richiedere il pagamento dell'intero a ciascuno dei condebitori, non può assumersi che la sua condizione rimanga invariata qualora, per avere piena soddisfazione, sia tenuto ad escutere più soggetti distinti. (Cass. Ordinanza n. 25883 del 05/09/2023).
Nel presente caso, mentre prima dell'atto dispositivo MVM avrebbe potuto agire sia nei confronti di sia nei confronti di , entrambi proprietari pro Parte_1 Parte_2
pag. 11/18 quota di uno degli appartamenti donati al figlio , dopo la donazione de quo CP_2
Contro
potrebbe ragionevolmente soddisfarsi solamente sul patrimonio di , Parte_1 costituito dalla casa coniugale di sua proprietà esclusiva, in quanto la composizione del patrimonio del debitore è radicalmente mutata in peius non disponendo Parte_2 la debitrice più di proprietà immobiliari, se non di un terreno agricolo di scarso valore.
Ai fini della valutazione circa la sussistenza dell'eventus damni, sono irrilevanti i fatti successivi cui fanno riferimento gli appellanti, ed in particolare è irrilevante la Contro circostanza che la società con procedura esecutiva R.G.E. 501/23 incardinata dinanzi al Tribunale di EN abbia recuperato la complessiva somma di €109.818,20
a seguito dell'assegnazione di crediti verso terzi della società Parte_5 nonché a seguito dell'assegnazione del credito costituito dalla somma
[...] mensile di €5.000,00 a titolo di canone di affitto di ramo d'azienda dovuto dalla società terza alla debitrice. Il fatto che a distanza di tempo dall'ottenimento di CP_4
Contro titoli esecutivi non abbia ancora riscosso per intero il proprio credito è circostanza di fatto che depone semmai nel senso della fondatezza dell'azione revocatoria, considerata la difficoltà riscontrata dal creditore nel recupero di quanto dovuto.
Non è, infine, condivisibile la difesa degli appellanti ove sostengono l'assenza di pregiudizio per il creditore, per il fatto che il valore dei diritti trasferiti con l'atto di donazione sarebbe trascurabile e contestano che il giudice avrebbe errato nel non considerare le fatiscenti condizioni in cui verserebbero i fabbricati oggetto delle donazioni ed il loro conseguente scarso valore reale.
Deve per contro ritenersi che il giudice di prime cure si sia attenuto ad un criterio decisamente prudenziale nel quantificare in “almeno €100.000” il valore dei beni donati a con l'atto oggetto di revocatoria. Infatti, con il rogito del 30 novembre CP_2
2020:
o e hanno donato al figlio la propria quota, pari a ½ Parte_1 Parte_2 indiviso di piena proprietà cadauno di un alloggio al piano primo composto di pag. 12/18 cinque vani e accessori con annessa autorimessa e diritto proporzionale di comproprietà sugli enti comuni (corte);
o ha donato al figlio la propria quota indivisa di 3/9 di nuda proprietà Parte_1
e di 6/9 di piena proprietà di un alloggio al piano terra composto da quattro vani e accessori con annessi garage al piano terra e autorimessa al piano seminterrato con diritto proporzionale di comproprietà sugli enti comuni (corte)
o e hanno donato al figlio, il primo, la propria quota Parte_1 Parte_2 indivisa pari a 1649/10000 di nuda proprietà e di 5826/10000 di piena proprietà
e la seconda, la quota indivisa di 2525/10000 di piena proprietà, di un garage nel
Comune di Brendolan e proporzionale diritto di comproprietà sugli enti comuni
(corte).
Dalla fotografia prodotta e non contestata (doc.21) risulta l'infondatezza dell'assunto di parte appellante, secondo cui l'immobile donato sarebbe in stato fatiscente e di scarso valore.
Infine, le parti non hanno fornito documentazione in ordine a patrimonio mobiliare proprio o della società.
In conclusione, e con l'alienazione dei cespiti Parte_1 Parte_2 immobiliari a favore del figlio hanno indubbiamente reso più incerto e difficoltoso il soddisfacimento del credito vantato da in quanto a Parte_5 Parte_5 seguito della donazione è venuta completamente meno la garanzia patrimoniale costituita dal patrimonio immobiliare già intestato alla signora – residuando Pt_2 solamente la contitolarità, assieme al marito, di un terreno agricolo dall'esiguo valore -
e si è sensibilmente ridotto il patrimonio immobiliare di , costituito da Parte_1 immobile che all'epoca dell'atto dispositivo era gravato da due ipoteche.
4.2.
Con il secondo motivo di impugnazione, parte appellante lamenta l'erronea applicazione della prova per presunzioni ex art. 2729 c.c. in quanto il giudice di prime cure avrebbe fondato il suo convincimento circa la scientia damni in capo ai donanti pag. 13/18 sulla base di un unico elemento - le circostanza che i donanti fossero soci della società debitrice – e non su più elementi, gravi, precisi e concordanti.
Il motivo è infondato.
E' indiscusso che nella fattispecie non sussistano limitazioni in ordine alla prova a mezzo presunzioni circa la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda revocatoria. Non è invece, necessario per ritenere provata tramite presunzioni la conoscenza del pregiudizio per le ragioni dei creditori, che la valutazione sia fondata su una pluralità di circostanze di fatto note, in assenza di circostanze di fatto che depongano in senso contrario.
L'art. 2729 c.c. ammette solo le presunzioni che abbiano i connotati della gravità, precisione e concordanza, laddove: la "precisione" va riferita al fatto noto (indizio) che costituisce il punto di partenza dell'inferenza e postula che esso non sia vago, ma ben determinato nella sua realtà storica;
la "gravità" va ricollegata al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d'esperienza adottata, è possibile desumere da quello noto;
la "concordanza" richiede che il fatto ignoto sia, di regola, desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, dovendosi tuttavia precisare, al riguardo, che tale ultimo requisito è prescritto esclusivamente nell'ipotesi di un eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi. (Cass. Ordinanza n. 2482 del
29/01/2019 est. Criscuolo)
L'art. 2729 c.c., nel prescrivere che le presunzioni non stabilite dalla legge siano lasciate alla "prudenza del giudice", adotta una formula analoga a quella che si rinviene nell'art.116 cod. proc. civ. a proposito della valutazione delle prove dirette (il giudice deve valutare le prove “secondo il suo prudente apprezzamento) e impone al giudice di compiere l'inferenza logica dal fatto secondario (fatto noto) al fatto principale (fatto ignoto) sulla base di una regola d'esperienza che egli deve ricavare dal sensus communis, dalla conoscenza dell'uomo medio, dal sapere collettivo della comunità sociale in quel dato momento storico. Grazie alla regola d'esperienza adottata, è
pag. 14/18 possibile per il giudice concludere che l'esistenza del fatto secondario (indizio) deponga, con un grado di probabilità più o meno alto, per l'esistenza del fatto principale.
Lo stesso art.2729 cod. civ. si cura di precisare come debba manifestarsi la "prudenza" del giudice e, per quanto qui rileva, di prescrivere che in caso di concorso fra più elementi di natura presuntiva, il giudice debba verificare la loro "concordanza". Non è per contro condivisibile l'interpretazione della norma offerta dagli appellanti, secondo cui sarebbe sempre necessaria una pluralità di elementi assunti a fonte di prova,
“potendo il convincimento del giudice fondarsi anche su di un solo elemento purché grave e preciso” (Cass. Sentenza n. 17574 del 29/07/2009).
Indubbiamente, l'elemento valorizzato dal giudice di prime cure, che ha messo in luce la sovrapposizione soggettiva fra i debitori illimitatamente responsabili e i donanti, è elemento che per la sua gravità e precisione è già di per sé stesso sufficiente a supportare l'esistenza della scientia damni. Risponde infatti a regola d'esperienza ricavata dal sensus communis che quando una piccola società familiare composta da due soli soci illimitatamente responsabili, riceve una diffida di pagamento di una ingente somma dalla società verso la quale ha numerosi debiti, tali fatti siano noti ad entrambi i Contro soci. La pretesa creditoria vantata da , al momento della diffida ad adempiere (7 marzo 2019) ammontava ad €431.696,90 complessivi (doc.16 primo grado), somma rilevante in rapporto al patrimonio complessivo dei convenuti.
Infine, non sarebbero emerse, e comunque sconfessate da idonea documentazione (doc.
20 fascicolo primo grado parte attrice), nemmeno ragioni impellenti a giustificazione dei negozi dispositivi posti in essere.
4.3.
Con il terzo motivo di appello parte appellante si duole della liquidazione delle spese legali in ordine ai seguenti due aspetti:
A) determinazione del quantum delle spese di lite di primo grado, ritenendo la liquidazione eccessiva con riferimento al reale valore della controversia, alla concreta attività svolta ed alla durata e complessità del procedimento;
pag. 15/18 B) applicazione, da parte del giudice di primo grado, dell'art. 4 co. 1 bis D.M. n.
55/2014, ovverosia della maggiorazione del 30% sul compenso quando gli atti depositati in via telematica sono redatti con tecniche informatiche tali da agevolare la consultazione e la visione grazie anche a collegamenti ipertestuali, non essendo stata palesata dal giudice l'utilità ricavata dai medesimi.
Il motivo non è fondato.
A) Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa, in considerazione del carattere conservativo del rimedio, volto a paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assicurare al creditore l'assoggettabilità ad esecuzione dei beni resi indisponibili dal debitore (cfr. Cass. n. 10089/2014 (ex multis Cass. Civ. 3697/2020; Cass. Civ.
10089/2014). Pertanto, a prescindere dal valore dichiarato in primo grado, si deve tener conto dell'ammontare dei crediti per i quali la società attrice ha agito in revocatoria, che, nel caso di specie, è pari a complessivi €358.239,07 (costituito dalla somma dei Contro due crediti vantati da nei giudizi R.G. 6619/2019 R.G. 2346/2021, al momento dell'instaurazione del giudizio di revocatoria). Lo scaglione individuato dal giudice di prime cure (da €260.001,00 a €520.000,00) è, dunque, corretto.
Il Tribunale di EN ha applicato i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria ed ha tenuto conto del rigetto delle istanze istruttorie nella liquidazione delle spese applicando per la relativa fase la tariffa nella misura minima.
B) Il giudice di prime cure ha correttamente applicato nella liquidazione delle spese processuali la maggiorazione prevista all'art. 4 co. 1 bis D.M. 55/2014, rispetto ai compensi determinati in base ai parametri generali, nella misura “del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto” ed ha liquidato euro 5.175,60 quale
pag. 16/18 aumento del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione
o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT.”
Tale aumento non è automatico ma previsto "di regola" in presenza dei presupposti indicati dalla norma, per cui appare evidente che tale aumento sia rimesso all'esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito, orientato da un apprezzamento di fatto sulle tecniche informatiche in concreto adoperate dal difensore nel deposito telematico e perciò sindacabile in sede di legittimità solo se non sia verificabile la motivazione.
Infatti, non spetta la maggiorazione del trenta per cento del compenso dell'avvocato, quando gli atti depositati con modalità telematiche non agevolano in modo apprezzabile la consultazione o la fruizione delle produzioni (Cassazione civile sez. II, 23/12/2022,
n.37692, conf. n. 35753 del 06/12/2022). Ed ancora, In tema di spese processuali, ai fini del riconoscimento dell'aumento del compenso ex art. 4, comma 1 bis, del d.m. n. 55 del
2014, non è sufficiente il mero "utilizzo del processo telematico", essendo richiesto, invece, che la redazione degli atti giudiziari e la produzione dei documenti vengano effettuate con tecniche informatiche più raffinate, che consentano di "navigare" all'interno dell'atto stesso e dei documenti allegati con tecniche "ipertestuali" (indici e riferimenti incrociati), così riducendo significativamente i tempi di consultazione.
Cassazione n. 21365 del 19/07/2023.
Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha fatto applicazione della maggiorazione prevista ritenuto che siano state utilizzate “tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT”. Tale motivazione
(contenuta nel dispositivo) deve ritenersi sufficiente in quanto dà contezza del fatto che il giudicante si sia sentito agevolato nello studio del fascicolo, non essendo richiesta una puntuale disamina delle specifiche operazioni compiute. E' incontestata la presenza dei link ed il loro corretto funzionamento.
5.
In conclusione, l'appello deve venire rigettato, con conferma integrale della sentenza del Tribunale di EN n. 470 pubblicata il 28/02/2024.
pag. 17/18 Le spese del presente grado vanno poste a carico degli appellanti, in solido tra loro, secondo la regola della soccombenza e vanno liquidate in base ai parametri medi di cui al DM 55/14 tenuto conto delle fasi effettivamente svolte, di studio, introduttiva e decisionale.
Nell'esercizio della discrezionalità attribuita al giudicante nell'applicare la maggiorazione del 30% la maggiorazione viene esclusa per questo grado di giudizio in quanto i link, pur inseriti, non risultano utilizzabili.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di EN n. 470 pubblicata il 28/02/2024 contrariis rejectis, così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. Condanna e , in solido tra loro, alla rifusione a Parte_1 Parte_2 favore di delle spese processuali del Controparte_1 presente giudizio, liquidate in €14.239,00 per compenso professionale, oltre al
15% per spese generali ed oltre Iva e cpa.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia) per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 7 maggio 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Caterina Caniato Caterina Passarelli
pag. 18/18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 549/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere
Dott. Caterina Caniato Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
) rappresentati e difesi in giudizio dall'avv. Sonia Benato, con C.F._2 domicilio presso, come da procura allegata all'atto di citazione in appello;
appellanti contro
(c.f. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa in giudizio dall'avv. Anna Rossato, con domicilio presso il suo studio, come da procura allegata all'atto di citazione di primo grado;
appellata
(c.f. ) CP_2 CodiceFiscale_3 appellato contumace
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di EN n. 470/2024 pubblicata il 28/02/2024.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Nel merito: in accoglimento della presente impugnazione, riformare la Sentenza n.
470/2024, pubbl. il 28.02.2024, resa nella causa RG n. 2930/2021, Repert. n. 539/2024 del 28.02.2024 del Tribunale di EN, per l'effetto,
- Accertata la carenza dei presupposti per la proposizione dell'azione revocatoria in relazione agli immobili donati dai sig.ri e al sig. Parte_1 Persona_1 CP_2
, rigettare tutte le domande di
[...] Parte_3
In ogni caso: con vittoria di spese e di competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.
In subordine: nell'inverosimile ipotesi di rigetto della presente impugnazione, rideterminare la condanna alla refusione delle spese legali del primo grado di giudizio.
In via istruttoria:
Si chiede che venga ammessa CTU al fine di valutare il valore dei beni mobili e immobili di proprietà di e dei sig.ri e . Parte_4 Pt_1 Pt_2
Si insiste e per l'ammissione delle prove richieste dai sig.ri e Pt_1 Pt_2 nelle proprie memorie ex art. 183 comma VI e qui di seguito trascritte:
Si chiede che vengano ammessi i seguenti capitoli di prova:
1. 'Vero che il sig. è andato ad abitare nell'appartamento sito al CP_2 primo piano dell'immobile di Via Cavecchie 24, Brendola (VI), all'incirca nel 2005?'
2. 'Vero che attualmente dimorano nell'immobile sito in Via Cavecchie 24,
Brendola, unitamente al sig. , la di lui compagna e la loro figlia ?' CP_2 Per_2
Si indicano quali testi su predetti capitoli di prova: Dott. , Testimone_1 residente in [...] e , residente Testimone_2 in Altavilla Vicentina (VI) Via Trieste 11.
1. 'Vero che il documento prodotto dagli odierni convenuti sub doc. 3 e che qui si rammostra è relativo al finanziamento garantito da ipoteca iscritta sull'immobile di proprietà di così come risulta dal documento Parte_5 prodotto sub doc. 8 di parte attorea e che qui viene rammostrato?'.
2. 'Vero che il finanziamento di cui al capitolo precedente è stato completamente estinto in data 31.10.2021?'. pag. 2/18 Si indica quale teste il direttore pro tempore e il responsabile del settore finanziamenti pro tempore del BANCO BPM, sezione imprese, filiale n. 127 di EN, Viale S.
Lazzaro, 74 Ang. Via Monteverdi - 36100 EN (VI).
1. 'Vero che la perizia allegata sub doc. 10 e che qui viene rammostrata è relativa all'immobile sito in Brendola (VI), Via Ca Vecchie 22 e censito al Catasto Fabbricati del Comune di Brendola al Foglio 21 mapp. 266 e di proprietà di e Parte_1 [...]
?' Parte_2
Si indica fin d'ora quale teste sul predetto capitolo di prova il geom. P_
, domiciliato in Lonigo (VI) Via Roma 58.
[...]
1. 'Vero che il documento prodotto dagli odierni convenuti sub doc. 12 e che qui si rammostra è relativo ai finanziamenti garantiti dalle ipoteche iscritte sull'immobile adibito a residenza coniugale e di proprietà dei sig.ri e , come risulta Pt_1 Pt_2 dalle visure ipocatastali prodotte sub doc. 14-15 di parte attorea e che qui si rammostrano'.
Si indica quale teste il direttore pro tempore e il responsabile del settore finanziamenti pro tempore del BANCO BPM, filiale di Altavilla Vicentina, Viale G. Verdi, 4a, 36077
Altavilla Vicentina VI.
Si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova eventualmente ammessi con i medesimi testi indicati a prova diretta.”
Per parte appellata : Controparte_1
“1) Dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi e respingere, perché infondata in fatto e in diritto, ogni domanda avversaria di parte appellante e conseguentemente confermarsi la sentenza di primo grado impugnata (anche in punto spese) - Sentenza n.
470/2024 pubbl. il 28/02/2024 RG n. 2930/2021 del Tribunale di EN GI dott.
Massimiliano De Giovanni;
2) Con vittoria di spese e compensi per il presente grado di appello, oltre 15% spese forfettarie generali (con la maggiorazione del 30% prevista ex D.M. n. 55/2014 art. 4.
Comma 1-bis introdotto dal D.M. n. 37/2018). pag. 3/18 3) In via istruttoria: Ci si oppone alle istanze istruttorie richieste da controparte ed in Tes_ particolare: ci si oppone all'ammissione dei capitoli (teste e ) perché Tes_1 Pt_1 irrilevanti;
capitoli 1 - 2 (teste Direttore pro tempore Banco Bpm) perché irrilevante;
capitolo 1 teste perché irrilevante. Ci si oppone alla richiesta di CTU perché P_ esplorativa ed irrilevante. Disporsi l'acquisizione del fascicolo di primo grado RG
2930/2021 del Tribunale di EN – GI dott. De Giovanni. In via subordinata: nella denegata ipotesi di remissione in istruttoria ammettersi le prove come formulate tutte nella memoria 183, comma 6°, n. 2) cpc che si devono intendere qui integralmente richiamate.”
Ragioni della decisione
1.
Con atto di citazione notificato in data 05/05/2021 la società Controparte_1
Contro (in seguito, ) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di
[...]
EN , ed per sentir dichiarare Parte_1 Parte_2 CP_2
l'inefficacia, ai sensi dell'art.2901 c.c., dell'atto di donazione stipulato in data
30/11/2020 con il quale e donavano al figlio Parte_1 Parte_2 CP_2
i diritti di piena e nuda proprietà di cui erano intestatari su un complesso immobiliare sito nel Comune di Brendola, composto da due appartamenti e quattro locali accessori.
Contro L'azione revocatoria veniva promossa da ai fini di garantire il proprio credito nei confronti della società per il quale Parte_5 Pt_1
e erano illimitatamente responsabili.
[...] Parte_2
Esponeva l'attrice di avere subito un pregiudizio dagli atti di donazione sopra indicati, per effetto della riduzione della garanzia generica del proprio credito, essendosi i convenuti spogliati di immobili liberi da ipoteche ed essendo rimasti, a garanzia del credito verso i soci, solamente un terreno agricolo di scarso valore in comproprietà fra i soci e un'abitazione gravata da due ipoteche volontarie, nella proprietà esclusiva di
. Parte_1
pag. 4/18 Si costituivano in giudizio e , chiedendo il rigetto delle Parte_1 Parte_2 domande attoree, mentre rimaneva contumace. CP_2
I convenuti affermavano che la donazione de quo non avesse la finalità di sottrarre i beni alla garanzia del (contestato) credito bensì la finalità di consentire al loro unico figlio, , che già da tempo risiedeva nell'immobile donato, di provvedere ai CP_2 necessari lavori di ristrutturazione sull'immobile e di usufruire dei bonus edilizi oltre che dei benefici connessi alla qualifica dell'immobile come prima casa.
Contestavano inoltre l'esistenza di un eventus damni, in primo luogo perché la società sarebbe ampiamente patrimonializzata, in secondo luogo perché i beni Parte_4 residui costituirebbero ampia garanzia dei crediti allegati dall'attrice, essendo i convenuti comproprietari di un terreno e il sig. proprietario di una villetta del Pt_1 valore pari a circa €580.000, valore non scalfito dal un debito ipotecario residuo di
€90.000, anche perché nelle more estinto.
Infine, i convenuti allegavano che i beni immobili donati avessero un valore trascurabile.
2.
Il Tribunale di EN con la sentenza in epigrafe indicata, in accoglimento della domanda di revocatoria dell'atto di donazione stipulato in data 30/11/2020 proposta da Contro
ha così statuito:
“
1. Accerta e dichiara, ai sensi dell'art. 2901 c.c. sussistendone i presupposti,
l'inefficacia nei confronti di degli atti di Controparte_1 donazione per rogito del notaio (doc. n. 9-10-11) in data 30.11.2020, Persona_3
n. 173265 del Repertorio, n. 43190 della Raccolta, trascritto presso i RR.II di EN in data 16.12.2020 (Registro Generale n. 24151, Registro Particolare n. 16692;
Registro Generale n. 24152, Registro Particolare n. 16693; Registro Generale n. 24153,
Registro Particolare n. 16694) con i quali: e hanno Parte_1 Parte_2 donato al figlio, la propria quota, pari a ½ indiviso di piena proprietà cadauno, entrambi solidalmente per l'intero, di un alloggio al piano primo composto di cinque
pag. 5/18 vani e accessori con annessa autorimessa al piano seminterrato, così censiti nel C.F. del Comune di Brendola:
Foglio 21, mappale n. 249 sub 2, via Cavecchie n. 8, P. 1., Categ. A/3, classe 3, vani 6,
RCE 340,86;
Foglio 21, mappale 249 sub 5, via Cavecchie, P. S1., Cat. C/6, classe 2, mq. 21, RCE
33,62,
entrambi con diritto proporzionale di comproprietà sugli enti comuni individuati dal mappale n. 249, sub 8 (corte), bene comune non censibile;
ha inoltre donato al figlio la propria quota indivisa di 3/9 di nuda Parte_1 proprietà e di 6/9 di piena proprietà, di un alloggio al piano terra composto da quattro vani e accessori con annessi garage al piano terra e autorimessa al piano seminterrato, censiti al C.F. del Comune di Brendola:
Foglio 21, mappale 249 sub 1, via Cavecchie n. 8, P.T., Categ. A/3, classe 3, vani 5,
RCE 284,05;
Foglio 21, mappale 249 sub 3, via Cavecchie n. 8, P.T., Categ. C/6, classe 2, mq. 13,
RCE 20,81;
Foglio 21, mappale 249 sub 6, via Cavecchie, P. S1., Categ. C/6, classe 2, mq. 22, RCE
35,22;
tutti con diritto proporzionale di comproprietà sugli enti comuni individuati dal mappale n. 249 sub 8 (corte) bene comune non censibile.
e infine, e hanno donato al figlio, il primo, la propria Parte_1 Parte_2 quota indivisa pari a 1649/10000 di nuda proprietà e di 5826/10000 di piena proprietà
e la seconda, la quota indivisa di 2525/10000 di piena proprietà, di un garage al piano sottostrada censito al C.F. del Comune di Brendola:
Foglio 21, mappale 249 sub 7, via Cavecchie n. 8, P. S1., Categ. C/6, classe 1, mq. 50,
RCE 67,14, con proporzionale diritto di comproprietà sugli enti comuni individuati al mappale 249 sub 8 (corte) bene comune non censibile;
pag. 6/18
2. condanna i convenuti, in solido, a rimborsare all'attrice le spese processuali del giudizio, che liquida in euro 3544 per la fase di studio, euro 2338 per la fase introduttiva, euro 5206 per la fase istruttoria (questa, al minimo) ed euro 6164 per la fase decisoria, oltre ad euro 1241 per esborsi, IVA e CPA e spese forfettarie 15%, ed oltre a euro 5.175,60 quale aumento del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT.”
3.
Avverso l'indicata pronuncia, con atto di citazione notificato in data 27/03/2024,
e hanno interposto tempestivo appello, affidato a tre Parte_1 Parte_2 motivi di gravame.
Con il primo motivo sostengono che il tribunale abbia errato nel ritenere sussistente il presupposto dell'eventus damni ed in particolare nel non ritenere provata la capienza del patrimonio residuo dei debitori, ai fini di soddisfare le ragioni del creditore.
Con il secondo motivo contestano la decisione, laddove il giudice di prime cure ha ritenuto sussistere il presupposto della scientia damni, ritenendolo provato per presunzioni pur in assenza di elementi “gravi, precisi e concordanti”.
Con il terzo motivo contestano la liquidazione delle spese legali, sia in quanto ritenuta eccessiva rispetto al reale valore della controversia, all'attività svolta ed alla scarsa complessità della stessa sia in quanto il tribunale avrebbe errato nell'applicare ai compensi un aumento del 30% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali ai sensi dell'art.4 comma 1-bis del D;
n.55/2014, in assenza di motivazione circa l'utilità ricavata in concreto dai collegamenti inseriti.
Si è costituita tempestivamente la società Controparte_1 chiedendo il rigetto del gravame e la conferma integrale della sentenza impugnata con vittoria di spese maggiorate, anche per il grado di appello, del 30%.
è rimasto contumace nonostante regolare notifica. CP_2
pag. 7/18 4.1.
Il primo motivo di gravame, con il quale gli appellanti sostengono che il tribunale abbia errato nel ritenere sussistente l'eventus damni e non abbia correttamente valutato le allegazioni e le prove fornite in merito alla capienza del patrimonio residuo dei debitori,
è infondato.
Contr
il 7 marzo 2019 aveva inviato alla (di cui Parte_5
e erano gli unici due soci, entrambi con poteri di Parte_1 Parte_2 rappresentanza della società) una raccomandata nella quale affermava di vantare un credito per complessivi €431.696,90, di cui intimava l'adempimento (doc.16 primo grado). Pertanto, l'entità del credito, rispetto alla quale valutare se l'atto dispositivo abbia ridotto sensibilmente le garanzie, è da considerarsi - con riferimento ex ante all'epoca della stipulazione dell'atto di donazione oggetto di revocatoria (30.11.2020) -, nella misura di quasi mezzo milione di euro.
Il credito è tuttora sub iudice, tuttavia è pacifico che per l'esperimento dell'azione revocatoria sia sufficiente l'esistenza di una ragione di credito, anche se non accertata giudizialmente, in quanto l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (v., ex plurimis, Cass. n. 5619 del 22/03/2016 e Cass. n. 11755 del 15/05/2018, secondo cui ai fini dell'esperibilità dell'azione si richiede che la ragione di credito non sia prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata.
Nel caso in esame, la pretesa creditoria ha superato un primo vaglio in giudizio per entrambi i crediti vantati. Infatti, con sentenza del Tribunale di EN n. 1559/2024 è stata rigettata l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo n. 2445/2019 a favore di CP_1
, per l'importo complessivo (al 2019) di €182.393,15, oltre spese e accessori ed oltre alla
[...]
pag. 8/18 condanna alle spese processuali, liquidate in € 18.333,90 oltre IVA e CPA e spese generali
15%. Inoltre, con sentenza del Tribunale di EN n. 2120/2022 la e i Parte_4 signori e , in solido tra loro e salvo beneficium excussionis, Parte_1 Parte_2 sono stati condannati al pagamento di €175.854,92 oltre accessori e spese legali, quantificate in € 759,00 per esborsi e € 11.977,00 oltre 15% spese genarli, Iva e Cpa
Risulta pertanto confermata la natura non pretestuosa del credito vantato in €431.696,90 Contro da nella diffida ad adempiere in data 7 marzo 2019, antecedente alla donazione.
A fronte di tale cospicua pretesa creditoria, già nota al momento dell'atto dispositivo, le argomentazioni fornite dagli appellanti in merito alla insussistenza dell'eventus damni non sono convincenti.
In tema di revocatoria ordinaria, ai fini dell'integrazione dell'elemento oggettivo dell'eventus damni non è necessario che l'atto dispositivo abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma è sufficiente che abbia causato maggiore difficoltà od incertezza nel recupero coattivo, secondo una valutazione operata "ex ante", con riferimento alla data dell'atto dispositivo e non a quella futura dell'effettiva realizzazione del credito, avendo riguardo anche alla modificazione qualitativa della composizione del patrimonio.
In quanto al patrimonio della società debitrice principale, non è provata la sua affermata
“solidità patrimoniale” in quanto l'unico elemento probatorio allegato in merito dai debitori - che la società sia proprietaria di tre garages siti in Montecchio Maggiore – non
è prova sufficiente della capienza del patrimonio societario, in quanto non sono prodotti i bilanci della società, necessari per valutare la sua solidità, e gli stessi non sono depositati presso i registri della Camera di Commercio, come risulta da ricerca Contro effettuata da (doc.27). Inoltre, il valore dei garages non risulta provato ed è comunque largamente inferiore al credito e, all'epoca dell'atto dispositivo, era ridotto per il fatto che i garages erano ancora gravati da ipoteca (doc.
9-bis).
Contro A fronte della contestazione da parte di in primo grado, i debitori non hanno allegato elementi ulteriori a sostegno delle loro affermazioni circa la capienza del patrimonio societario.
pag. 9/18 Ai fini di valutare il presupposto oggettivo è necessario esaminare anche la capienza del patrimonio residuo dei soci, stante la loro responsabilità illimitata, sia pur in via sussidiaria, verso i creditori della società.
è pieno proprietario di una villetta adibita a residenza familiare con Parte_1 relativo garage, il cui valore viene quantificato dagli appellanti attorno a €580.000,00 come da relazione di stima del fabbricato redatta in data anteriore all'atto dispositivo
(8.11.2018 sub doc.4a). L'immobile di proprietà di è gravato da due Parte_1 ipoteche accese rispettivamente in data 01/08/2000 per £900.000.000,00 (doc.14 primo grado) e in data 07/10/2009 per €640.000,00 (doc. 15 primo grado), a garanzia di finanziamenti (rispettivamente di originarie lire 450.000.000,00 e di euro 316.000,00).
Le ipoteche erano tuttora iscritte ed all'epoca dell'atto dispositivo a fronte di un debito che, sia pur notevolmente ridotto, non era azzerato (doc.12 parte appellante).
Va evidenziato come, in una valutazione ex ante, si debba considerare la pendenza dei due pregressi finanziamenti, i quali, entrambi garantiti da ipoteca sul villino con annesso garage sito in Montecchio Maggiore, concorrono a comprimere l'attivo patrimoniale in capo ai soci. Nel verificare la sussistenza dell'elemento oggettivo infatti occorre effettuare una valutazione ex ante, proiettando l'eventualità del pregiudizio al momento del compimento dell'atto dispositivo (ex multis Cass. Civ. ord. 15059/2022).
E' irrilevante ai fini del presente giudizio di revocatoria, in una valutazione ex ante, la successiva ulteriore riduzione del debito ipotecario ed il suo affermato ma non provato azzeramento, nelle more di questo giudizio, in quanto la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda deve venire valutata sulla base delle condizioni esistenti al momento dell'atto dispositivo de quo. Sono pertanto irrilevanti i documenti prodotti dai debitori volti a provare, tramite dichiarazioni del Banco BPM, l'adempimento dei debiti garantiti da ipoteca, in quanto riferiti a fatti successivi all'atto dispositivo (1. dichiarazione di debito residuo pari a €30.987,32, dopo l'incasso della rata n. 149 scadente il 28.02.2022 relativa al finanziamento 0112/0000221301; 2. dichiarazione di debito residuo pari a €48.274,53 dopo incasso della rata n.149 scadente il 28.02.2022, relativa al finanziamento 0112/0000221293).
pag. 10/18 Contro Va inoltre considerato che le possibilità per la società di trovare integrale e sicuro soddisfacimento del credito in un procedimento esecutivo sull'immobile ipotecato, al netto delle spese, è ridotta per effetto della necessità di soddisfare prioritariamente il creditore ipotecario e per il fatto che l'immobile oggetto di garanzia ove posto in vendita sarebbe soggetto al naturale meccanismo del ribasso d'asta e sarebbe meno appetibile anche in ragione della sua attuale occupazione da parte dei debitori.
A seguito dell'atto dispositivo, l'unico altro bene immobile che residua a garanzia del Contro credito di è un terreno agricolo di modesto valore cointestato agli appellanti.
Nel valutare la sussistenza dei presupposti per esercitare una azione revocatoria ordinaria, con riferimento all'eventus damni rileva l'entità del patrimonio residuo rispetto al debito, in quanto il potenziale pregiudizio alle ragioni del creditore che l'azione è volta ad evitare consiste nella insufficienza dei beni del debitore ad offrire la garanzia patrimoniale, essendo irrilevante una mera diminuzione di detta garanzia
(Cass. Ordinanza n. 5269 del 06/03/2018).
Tuttavia, tale valutazione va effettuata tenendo conto anche del principio secondo cui l'atto dispositivo può venire revocato anche quando, pur non compromettendo totalmente la garanzia patrimoniale, “determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito” (ex multis Cass. Civ. ord. 16221/2019; Cass. Civ.
19207/2018, 5105/2006, 297/1999).
Nel caso concreto risulta inoltre applicabile il principio, corollario del precedente, secondo cui quando l'azione sia proposta nei confronti di più coobbligati in solido “la valutazione dell'"eventus damni" dev'essere compiuta in relazione a ciascuno dei patrimoni residui singolarmente considerati, dal momento che, potendo il creditore richiedere il pagamento dell'intero a ciascuno dei condebitori, non può assumersi che la sua condizione rimanga invariata qualora, per avere piena soddisfazione, sia tenuto ad escutere più soggetti distinti. (Cass. Ordinanza n. 25883 del 05/09/2023).
Nel presente caso, mentre prima dell'atto dispositivo MVM avrebbe potuto agire sia nei confronti di sia nei confronti di , entrambi proprietari pro Parte_1 Parte_2
pag. 11/18 quota di uno degli appartamenti donati al figlio , dopo la donazione de quo CP_2
Contro
potrebbe ragionevolmente soddisfarsi solamente sul patrimonio di , Parte_1 costituito dalla casa coniugale di sua proprietà esclusiva, in quanto la composizione del patrimonio del debitore è radicalmente mutata in peius non disponendo Parte_2 la debitrice più di proprietà immobiliari, se non di un terreno agricolo di scarso valore.
Ai fini della valutazione circa la sussistenza dell'eventus damni, sono irrilevanti i fatti successivi cui fanno riferimento gli appellanti, ed in particolare è irrilevante la Contro circostanza che la società con procedura esecutiva R.G.E. 501/23 incardinata dinanzi al Tribunale di EN abbia recuperato la complessiva somma di €109.818,20
a seguito dell'assegnazione di crediti verso terzi della società Parte_5 nonché a seguito dell'assegnazione del credito costituito dalla somma
[...] mensile di €5.000,00 a titolo di canone di affitto di ramo d'azienda dovuto dalla società terza alla debitrice. Il fatto che a distanza di tempo dall'ottenimento di CP_4
Contro titoli esecutivi non abbia ancora riscosso per intero il proprio credito è circostanza di fatto che depone semmai nel senso della fondatezza dell'azione revocatoria, considerata la difficoltà riscontrata dal creditore nel recupero di quanto dovuto.
Non è, infine, condivisibile la difesa degli appellanti ove sostengono l'assenza di pregiudizio per il creditore, per il fatto che il valore dei diritti trasferiti con l'atto di donazione sarebbe trascurabile e contestano che il giudice avrebbe errato nel non considerare le fatiscenti condizioni in cui verserebbero i fabbricati oggetto delle donazioni ed il loro conseguente scarso valore reale.
Deve per contro ritenersi che il giudice di prime cure si sia attenuto ad un criterio decisamente prudenziale nel quantificare in “almeno €100.000” il valore dei beni donati a con l'atto oggetto di revocatoria. Infatti, con il rogito del 30 novembre CP_2
2020:
o e hanno donato al figlio la propria quota, pari a ½ Parte_1 Parte_2 indiviso di piena proprietà cadauno di un alloggio al piano primo composto di pag. 12/18 cinque vani e accessori con annessa autorimessa e diritto proporzionale di comproprietà sugli enti comuni (corte);
o ha donato al figlio la propria quota indivisa di 3/9 di nuda proprietà Parte_1
e di 6/9 di piena proprietà di un alloggio al piano terra composto da quattro vani e accessori con annessi garage al piano terra e autorimessa al piano seminterrato con diritto proporzionale di comproprietà sugli enti comuni (corte)
o e hanno donato al figlio, il primo, la propria quota Parte_1 Parte_2 indivisa pari a 1649/10000 di nuda proprietà e di 5826/10000 di piena proprietà
e la seconda, la quota indivisa di 2525/10000 di piena proprietà, di un garage nel
Comune di Brendolan e proporzionale diritto di comproprietà sugli enti comuni
(corte).
Dalla fotografia prodotta e non contestata (doc.21) risulta l'infondatezza dell'assunto di parte appellante, secondo cui l'immobile donato sarebbe in stato fatiscente e di scarso valore.
Infine, le parti non hanno fornito documentazione in ordine a patrimonio mobiliare proprio o della società.
In conclusione, e con l'alienazione dei cespiti Parte_1 Parte_2 immobiliari a favore del figlio hanno indubbiamente reso più incerto e difficoltoso il soddisfacimento del credito vantato da in quanto a Parte_5 Parte_5 seguito della donazione è venuta completamente meno la garanzia patrimoniale costituita dal patrimonio immobiliare già intestato alla signora – residuando Pt_2 solamente la contitolarità, assieme al marito, di un terreno agricolo dall'esiguo valore -
e si è sensibilmente ridotto il patrimonio immobiliare di , costituito da Parte_1 immobile che all'epoca dell'atto dispositivo era gravato da due ipoteche.
4.2.
Con il secondo motivo di impugnazione, parte appellante lamenta l'erronea applicazione della prova per presunzioni ex art. 2729 c.c. in quanto il giudice di prime cure avrebbe fondato il suo convincimento circa la scientia damni in capo ai donanti pag. 13/18 sulla base di un unico elemento - le circostanza che i donanti fossero soci della società debitrice – e non su più elementi, gravi, precisi e concordanti.
Il motivo è infondato.
E' indiscusso che nella fattispecie non sussistano limitazioni in ordine alla prova a mezzo presunzioni circa la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda revocatoria. Non è invece, necessario per ritenere provata tramite presunzioni la conoscenza del pregiudizio per le ragioni dei creditori, che la valutazione sia fondata su una pluralità di circostanze di fatto note, in assenza di circostanze di fatto che depongano in senso contrario.
L'art. 2729 c.c. ammette solo le presunzioni che abbiano i connotati della gravità, precisione e concordanza, laddove: la "precisione" va riferita al fatto noto (indizio) che costituisce il punto di partenza dell'inferenza e postula che esso non sia vago, ma ben determinato nella sua realtà storica;
la "gravità" va ricollegata al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d'esperienza adottata, è possibile desumere da quello noto;
la "concordanza" richiede che il fatto ignoto sia, di regola, desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, dovendosi tuttavia precisare, al riguardo, che tale ultimo requisito è prescritto esclusivamente nell'ipotesi di un eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi. (Cass. Ordinanza n. 2482 del
29/01/2019 est. Criscuolo)
L'art. 2729 c.c., nel prescrivere che le presunzioni non stabilite dalla legge siano lasciate alla "prudenza del giudice", adotta una formula analoga a quella che si rinviene nell'art.116 cod. proc. civ. a proposito della valutazione delle prove dirette (il giudice deve valutare le prove “secondo il suo prudente apprezzamento) e impone al giudice di compiere l'inferenza logica dal fatto secondario (fatto noto) al fatto principale (fatto ignoto) sulla base di una regola d'esperienza che egli deve ricavare dal sensus communis, dalla conoscenza dell'uomo medio, dal sapere collettivo della comunità sociale in quel dato momento storico. Grazie alla regola d'esperienza adottata, è
pag. 14/18 possibile per il giudice concludere che l'esistenza del fatto secondario (indizio) deponga, con un grado di probabilità più o meno alto, per l'esistenza del fatto principale.
Lo stesso art.2729 cod. civ. si cura di precisare come debba manifestarsi la "prudenza" del giudice e, per quanto qui rileva, di prescrivere che in caso di concorso fra più elementi di natura presuntiva, il giudice debba verificare la loro "concordanza". Non è per contro condivisibile l'interpretazione della norma offerta dagli appellanti, secondo cui sarebbe sempre necessaria una pluralità di elementi assunti a fonte di prova,
“potendo il convincimento del giudice fondarsi anche su di un solo elemento purché grave e preciso” (Cass. Sentenza n. 17574 del 29/07/2009).
Indubbiamente, l'elemento valorizzato dal giudice di prime cure, che ha messo in luce la sovrapposizione soggettiva fra i debitori illimitatamente responsabili e i donanti, è elemento che per la sua gravità e precisione è già di per sé stesso sufficiente a supportare l'esistenza della scientia damni. Risponde infatti a regola d'esperienza ricavata dal sensus communis che quando una piccola società familiare composta da due soli soci illimitatamente responsabili, riceve una diffida di pagamento di una ingente somma dalla società verso la quale ha numerosi debiti, tali fatti siano noti ad entrambi i Contro soci. La pretesa creditoria vantata da , al momento della diffida ad adempiere (7 marzo 2019) ammontava ad €431.696,90 complessivi (doc.16 primo grado), somma rilevante in rapporto al patrimonio complessivo dei convenuti.
Infine, non sarebbero emerse, e comunque sconfessate da idonea documentazione (doc.
20 fascicolo primo grado parte attrice), nemmeno ragioni impellenti a giustificazione dei negozi dispositivi posti in essere.
4.3.
Con il terzo motivo di appello parte appellante si duole della liquidazione delle spese legali in ordine ai seguenti due aspetti:
A) determinazione del quantum delle spese di lite di primo grado, ritenendo la liquidazione eccessiva con riferimento al reale valore della controversia, alla concreta attività svolta ed alla durata e complessità del procedimento;
pag. 15/18 B) applicazione, da parte del giudice di primo grado, dell'art. 4 co. 1 bis D.M. n.
55/2014, ovverosia della maggiorazione del 30% sul compenso quando gli atti depositati in via telematica sono redatti con tecniche informatiche tali da agevolare la consultazione e la visione grazie anche a collegamenti ipertestuali, non essendo stata palesata dal giudice l'utilità ricavata dai medesimi.
Il motivo non è fondato.
A) Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa, in considerazione del carattere conservativo del rimedio, volto a paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assicurare al creditore l'assoggettabilità ad esecuzione dei beni resi indisponibili dal debitore (cfr. Cass. n. 10089/2014 (ex multis Cass. Civ. 3697/2020; Cass. Civ.
10089/2014). Pertanto, a prescindere dal valore dichiarato in primo grado, si deve tener conto dell'ammontare dei crediti per i quali la società attrice ha agito in revocatoria, che, nel caso di specie, è pari a complessivi €358.239,07 (costituito dalla somma dei Contro due crediti vantati da nei giudizi R.G. 6619/2019 R.G. 2346/2021, al momento dell'instaurazione del giudizio di revocatoria). Lo scaglione individuato dal giudice di prime cure (da €260.001,00 a €520.000,00) è, dunque, corretto.
Il Tribunale di EN ha applicato i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria ed ha tenuto conto del rigetto delle istanze istruttorie nella liquidazione delle spese applicando per la relativa fase la tariffa nella misura minima.
B) Il giudice di prime cure ha correttamente applicato nella liquidazione delle spese processuali la maggiorazione prevista all'art. 4 co. 1 bis D.M. 55/2014, rispetto ai compensi determinati in base ai parametri generali, nella misura “del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto” ed ha liquidato euro 5.175,60 quale
pag. 16/18 aumento del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione
o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT.”
Tale aumento non è automatico ma previsto "di regola" in presenza dei presupposti indicati dalla norma, per cui appare evidente che tale aumento sia rimesso all'esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito, orientato da un apprezzamento di fatto sulle tecniche informatiche in concreto adoperate dal difensore nel deposito telematico e perciò sindacabile in sede di legittimità solo se non sia verificabile la motivazione.
Infatti, non spetta la maggiorazione del trenta per cento del compenso dell'avvocato, quando gli atti depositati con modalità telematiche non agevolano in modo apprezzabile la consultazione o la fruizione delle produzioni (Cassazione civile sez. II, 23/12/2022,
n.37692, conf. n. 35753 del 06/12/2022). Ed ancora, In tema di spese processuali, ai fini del riconoscimento dell'aumento del compenso ex art. 4, comma 1 bis, del d.m. n. 55 del
2014, non è sufficiente il mero "utilizzo del processo telematico", essendo richiesto, invece, che la redazione degli atti giudiziari e la produzione dei documenti vengano effettuate con tecniche informatiche più raffinate, che consentano di "navigare" all'interno dell'atto stesso e dei documenti allegati con tecniche "ipertestuali" (indici e riferimenti incrociati), così riducendo significativamente i tempi di consultazione.
Cassazione n. 21365 del 19/07/2023.
Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha fatto applicazione della maggiorazione prevista ritenuto che siano state utilizzate “tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT”. Tale motivazione
(contenuta nel dispositivo) deve ritenersi sufficiente in quanto dà contezza del fatto che il giudicante si sia sentito agevolato nello studio del fascicolo, non essendo richiesta una puntuale disamina delle specifiche operazioni compiute. E' incontestata la presenza dei link ed il loro corretto funzionamento.
5.
In conclusione, l'appello deve venire rigettato, con conferma integrale della sentenza del Tribunale di EN n. 470 pubblicata il 28/02/2024.
pag. 17/18 Le spese del presente grado vanno poste a carico degli appellanti, in solido tra loro, secondo la regola della soccombenza e vanno liquidate in base ai parametri medi di cui al DM 55/14 tenuto conto delle fasi effettivamente svolte, di studio, introduttiva e decisionale.
Nell'esercizio della discrezionalità attribuita al giudicante nell'applicare la maggiorazione del 30% la maggiorazione viene esclusa per questo grado di giudizio in quanto i link, pur inseriti, non risultano utilizzabili.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di EN n. 470 pubblicata il 28/02/2024 contrariis rejectis, così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. Condanna e , in solido tra loro, alla rifusione a Parte_1 Parte_2 favore di delle spese processuali del Controparte_1 presente giudizio, liquidate in €14.239,00 per compenso professionale, oltre al
15% per spese generali ed oltre Iva e cpa.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia) per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 7 maggio 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Caterina Caniato Caterina Passarelli
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